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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/02/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10683/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10683/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. CAMPANA ELVIRA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRIVELLI Controparte_1 P.IVA_1
ALBERTO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 2242/2024 notificato in data 5 settembre 2024;
rilevato che il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo posta: quanto ad a sue mani Parte_1
pagina 1 di 3 in data 23 giugno 2024; quanto a a mani di in data 23 giugno 2024 con Parte_3 Parte_1
attestazione di spedizione della CAN (comunicazione di avvenuta notificazione) in pari data, quanto a a mani di , in data 24 giugno 2024, con attestazione di spedizione della Parte_2 Persona_1
CAN in pari data;
rilavato che parte attrice, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha dichiarato che “la firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata diretta al Sig. non è la sua, Parte_1 pertanto nega la sottoscrizione proponendo sin dal presente atto querela di falso ex art.222 cpc.”;
rilevata l'inammissibilità della querela che non indica i mezzi di prova dedotti e che non è stata presentata da procuratore speciale;
rilevato, pertanto, che l'opposizione proposta da è tardiva, in quanto proposta oltre il Parte_1
termine di 40 giorni dalla notificazione che scadeva, tenendo conto dei termini di sospensione feriali, alla data del 2 settembre 2024;
rilevato che, solo nel caso in cui l'atto notificato viene rifiutato o non viene consegnato per assenza di persone idonee, ai fini del perfezionamento della notificazione è necessario il ricevimento della comunicazione di avvenuta notificazione (cfr. C.Cass. 10012/21 e 20736/21);
ritenuto pertanto che, se la notifica a mezzo posta viene effettuata, come nei casi in esame, mediante consegna “nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni”, al fine del perfezionarsi della notifica sia necessario il solo invio della comunicazione di avvenuta notificazione;
ritenuto, pertanto, che la notificazione debba ritenersi perfezionata con il solo inoltro della CAN che, nei casi in esame, è avvenuto in data 23 giugno 2024 quanto a e 24 giugno 2025 quanto a Parte_3
Parte_2
pagina 2 di 3 ritenuto pertanto che l'opposizione sia tardiva anche in relazione a e Pt_3 Parte_2
rilevato che parte attrice opponente ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione solo con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.;
ritenuto, pertanto, che, con riguardo all'attività difensiva svolta sino al deposito della terza memoria, non sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite;
ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte opponente e liquidate ai valori medi in relazione al valore della causa con riguardo alle fasi di studio e introduzione e ai valori minimi per la fase di trattazione, che si è chiusa in un'unica udienza senza attività istruttoria;
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta;
condanna parte opponente a tenere indenne parte opposta delle spese di lite che liquida in euro
11.088,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Brescia, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10683/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. CAMPANA ELVIRA
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRIVELLI Controparte_1 P.IVA_1
ALBERTO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, gli odierni attori hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 2242/2024 notificato in data 5 settembre 2024;
rilevato che il decreto ingiuntivo è stato notificato a mezzo posta: quanto ad a sue mani Parte_1
pagina 1 di 3 in data 23 giugno 2024; quanto a a mani di in data 23 giugno 2024 con Parte_3 Parte_1
attestazione di spedizione della CAN (comunicazione di avvenuta notificazione) in pari data, quanto a a mani di , in data 24 giugno 2024, con attestazione di spedizione della Parte_2 Persona_1
CAN in pari data;
rilavato che parte attrice, con la prima memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha dichiarato che “la firma apposta sulla ricevuta di ritorno della raccomandata diretta al Sig. non è la sua, Parte_1 pertanto nega la sottoscrizione proponendo sin dal presente atto querela di falso ex art.222 cpc.”;
rilevata l'inammissibilità della querela che non indica i mezzi di prova dedotti e che non è stata presentata da procuratore speciale;
rilevato, pertanto, che l'opposizione proposta da è tardiva, in quanto proposta oltre il Parte_1
termine di 40 giorni dalla notificazione che scadeva, tenendo conto dei termini di sospensione feriali, alla data del 2 settembre 2024;
rilevato che, solo nel caso in cui l'atto notificato viene rifiutato o non viene consegnato per assenza di persone idonee, ai fini del perfezionamento della notificazione è necessario il ricevimento della comunicazione di avvenuta notificazione (cfr. C.Cass. 10012/21 e 20736/21);
ritenuto pertanto che, se la notifica a mezzo posta viene effettuata, come nei casi in esame, mediante consegna “nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni”, al fine del perfezionarsi della notifica sia necessario il solo invio della comunicazione di avvenuta notificazione;
ritenuto, pertanto, che la notificazione debba ritenersi perfezionata con il solo inoltro della CAN che, nei casi in esame, è avvenuto in data 23 giugno 2024 quanto a e 24 giugno 2025 quanto a Parte_3
Parte_2
pagina 2 di 3 ritenuto pertanto che l'opposizione sia tardiva anche in relazione a e Pt_3 Parte_2
rilevato che parte attrice opponente ha riconosciuto la fondatezza dell'eccezione solo con la terza memoria ex art. 171 ter c.p.c.;
ritenuto, pertanto, che, con riguardo all'attività difensiva svolta sino al deposito della terza memoria, non sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite;
ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte opponente e liquidate ai valori medi in relazione al valore della causa con riguardo alle fasi di studio e introduzione e ai valori minimi per la fase di trattazione, che si è chiusa in un'unica udienza senza attività istruttoria;
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardivamente proposta;
condanna parte opponente a tenere indenne parte opposta delle spese di lite che liquida in euro
11.088,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Brescia, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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