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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 574/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIUSEPPE Parte_1
AN RO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MASSIMO AUTIERI, giusta procura in CP_1 atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Locri, il rassegnava le seguenti conclusioni: “1. Parte_1
Accertare e dichiarare l'erronea/illegittima iscrizione del Sig. nell'elenco dei Parte_1 coltivatori diretti e, per l'effetto, ordinare la cancellazione con effetti ex tunc o quantomeno a partire dal 2019; 2. Per l'effetto della cancellazione dall'elenco coltivatori diretti, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità disoccupazione 2020 avanzata con domanda n. 2021885409660; 3. Condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore alla liquidazione della predetta prestazione, oltre alla corresponsione degli interessi legali come per legge e di ogni diritto dovuto per legge ivi compreso il diritto al riconoscimento dei contributi previdenziali figurativi;
4. In ogni caso, con condanna dell' al pagamento delle CP_1 spese di lite e dei compensi, oltre accessori, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva l' che così concludeva: “in via preliminare, nel rito: dichiarare la CP_2 cessazione della materia del contendere - in ogni caso: compensare, ex art. 92 c.p.c., 2 comma, le spese di causa”.
Con la sentenza impugnata, il giudice dichiarava la cessazione della materia del contendere e CP_ poneva le spese, in virtù del principio della soccombenza virtuale, a carico dell' liquidandole
“secondo i minimi tariffari” in € 1.017,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA
Ha interposto appello il censurando la sentenza in relazione alla liquidazione delle Parte_1 spese di lite, quantificate al di sotto dei parametri minimi previsti dal D.M n. 147/22, tenendo presente che lo scaglione a cui il giudicante avrebbe dovuto fare riferimento era quello relativo alle cause di valore indeterminabile complessità bassa, atteso che l'accertamento richiesto riguardava anche il diritto alla contribuzione figurativa , che è utilità non quantificabile in denaro, e il diritto alla reiscrizione negli elenchi agricoli CP_ Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto dell'appello
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti Sono state depositate note nel termine del 7 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Correttamente, visto l'oggetto della controversia, l'appellante invoca l'appliazione dello scglione relativio alle cause di valore indeterminabile complessità bassa, nel quale i minimi previsti sono pari a € 4.638,00.
Appare evidente, dunque, come la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnato provvedimento sia inferiore a minimi previsti nel D.M n 55/2014, così come novellato dal D.M. n.
37 del 2018 e dal D.M. n 147/22
Sul punto la S.C. ha condivisibilmente ritenuto: “Il ricorso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo del D.M. n. 55 del
2014, art. 4, comma 1, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, che ora dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.
La L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, rimette, com'e' noto, ad un apposito decreto del
Ministero della Giustizia, l'aggiornamento con cadenza biennale dei parametri medi, provvedimento da adottare d'intesa con in Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 1, comma
3, precisando che i nuovi parametri "si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge".
La novellata previsione dell'art. 4, comma 1, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%.
Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass.
10343/2020).
A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. n. 55 del 2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. n. 37 del 2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso
- o le spese processuali - e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari,
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.” In definitiva l'importo spettante ammonta ad € 4.638,00 , importo così rideterminato in questo secondo grado del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali e con la distrazione in favore del procuratorie distrattario.
L'accoglimento del gravame comporta che debbano essere poste a carico di anche le CP_1 spese di questo secondo grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, II scaglione (e cioè €
3.621,00, pari alla differenza tra quanto liquidato in primo grado, € 1.017,00, e quanto riconosciuto nel presente in accoglimento del gravame, euro 4.638,00), nei valori medi dimidiati,con distrazione.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 781/2023 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 13 settembre
2023 , in accoglimento dell'appello ridetermina le spese del primo grado di giudizio in € 4.638,00, oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado che CP_1 liquida in complessivi € 1.458,00 per compensi, accessori di legge distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 574/2023 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. GIUSEPPE Parte_1
AN RO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. MASSIMO AUTIERI, giusta procura in CP_1 atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso innanzi al Tribunale di Locri, il rassegnava le seguenti conclusioni: “1. Parte_1
Accertare e dichiarare l'erronea/illegittima iscrizione del Sig. nell'elenco dei Parte_1 coltivatori diretti e, per l'effetto, ordinare la cancellazione con effetti ex tunc o quantomeno a partire dal 2019; 2. Per l'effetto della cancellazione dall'elenco coltivatori diretti, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità disoccupazione 2020 avanzata con domanda n. 2021885409660; 3. Condannare l' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore alla liquidazione della predetta prestazione, oltre alla corresponsione degli interessi legali come per legge e di ogni diritto dovuto per legge ivi compreso il diritto al riconoscimento dei contributi previdenziali figurativi;
4. In ogni caso, con condanna dell' al pagamento delle CP_1 spese di lite e dei compensi, oltre accessori, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario”.
Si costituiva l' che così concludeva: “in via preliminare, nel rito: dichiarare la CP_2 cessazione della materia del contendere - in ogni caso: compensare, ex art. 92 c.p.c., 2 comma, le spese di causa”.
Con la sentenza impugnata, il giudice dichiarava la cessazione della materia del contendere e CP_ poneva le spese, in virtù del principio della soccombenza virtuale, a carico dell' liquidandole
“secondo i minimi tariffari” in € 1.017,00 oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e CPA
Ha interposto appello il censurando la sentenza in relazione alla liquidazione delle Parte_1 spese di lite, quantificate al di sotto dei parametri minimi previsti dal D.M n. 147/22, tenendo presente che lo scaglione a cui il giudicante avrebbe dovuto fare riferimento era quello relativo alle cause di valore indeterminabile complessità bassa, atteso che l'accertamento richiesto riguardava anche il diritto alla contribuzione figurativa , che è utilità non quantificabile in denaro, e il diritto alla reiscrizione negli elenchi agricoli CP_ Si è costituito l' che ha chiesto il rigetto dell'appello
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti Sono state depositate note nel termine del 7 ottobre 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Correttamente, visto l'oggetto della controversia, l'appellante invoca l'appliazione dello scglione relativio alle cause di valore indeterminabile complessità bassa, nel quale i minimi previsti sono pari a € 4.638,00.
Appare evidente, dunque, come la liquidazione delle spese contenuta nell'impugnato provvedimento sia inferiore a minimi previsti nel D.M n 55/2014, così come novellato dal D.M. n.
37 del 2018 e dal D.M. n 147/22
Sul punto la S.C. ha condivisibilmente ritenuto: “Il ricorso pone il problema della derogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo del D.M. n. 55 del
2014, art. 4, comma 1, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, che ora dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.
La L. n. 247 del 2012, art. 13, comma 6, rimette, com'e' noto, ad un apposito decreto del
Ministero della Giustizia, l'aggiornamento con cadenza biennale dei parametri medi, provvedimento da adottare d'intesa con in Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 1, comma
3, precisando che i nuovi parametri "si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge".
La novellata previsione dell'art. 4, comma 1, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%.
Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass.
10343/2020).
A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. n. 55 del 2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. n. 37 del 2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso
- o le spese processuali - e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari,
l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.” In definitiva l'importo spettante ammonta ad € 4.638,00 , importo così rideterminato in questo secondo grado del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali e con la distrazione in favore del procuratorie distrattario.
L'accoglimento del gravame comporta che debbano essere poste a carico di anche le CP_1 spese di questo secondo grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, II scaglione (e cioè €
3.621,00, pari alla differenza tra quanto liquidato in primo grado, € 1.017,00, e quanto riconosciuto nel presente in accoglimento del gravame, euro 4.638,00), nei valori medi dimidiati,con distrazione.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , Parte_1 CP_1 avverso la sentenza n. 781/2023 del Giudice del lavoro di Locri, pubblicata in data 13 settembre
2023 , in accoglimento dell'appello ridetermina le spese del primo grado di giudizio in € 4.638,00, oltre accessori di legge con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado che CP_1 liquida in complessivi € 1.458,00 per compensi, accessori di legge distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)