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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/05/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 338/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. LUCIANO Parte_1 C.F._1
SALVATO
Parte attrice contro
(C.F. Controparte_1
), con l'avv. GIUSEPPE PADOVAN P.IVA_1
Parte convenuta
Oggetto: Altri contratti d'opera
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
In via principale: a) accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento della convenuta,
al contratto di lavorazione sottoscritto il Controparte_1
1 22.12.2014 (doc. 11) e per l'effetto dichiararsi la risoluzione di esso con ogni conseguente effetto;
b) accertato l'inadempimento della alle Controparte_1
sue obbligazioni contrattualmente assunte condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dall'attrice e dal suo titolare nella misura risultante dal seguente prospetto ovvero che sarà accertata in un separato giudizio,
A - DANNO EMERGENTE: €
1 – Spese e compensi del procedimento monitorio n. 790/2015 5.374,33
R.G. e fase esecutiva presso terzi n. 582/2015 di R.G. Tribunale
Venezia (doc. 19, 21, 22)
2 – Tassa di registro del decreto ingiuntivo n. 267/2015 (doc. 20) 408,75
3 – Spese e compensi liquidati dal Giudice in sentenza n. 10.584,45
1364/2021 all' (doc. 33, 37) Parte_2
4 – Tassa di registro della sentenza n. 1364/2021 (doc. 37) 412,00
5 – Spese e compensi di difesa nel giudizio civile (doc. 44) 9.565,01
6 – Compensi pagati al C.T.U. (doc. 34) 2.837,74
7 – Spese e compensi di difesa nel processo penale per frode in 7.409,31 commercio ex art. 515 c.p. (doc. 29)
8 – Spese e compensi di difesa nel processo penale d'appello per 6.323,02 frode in commercio, sentenza n. 2857/2024 (doc. 62, 63)
9 – Restituzione acconto ricevuto di cui in fattura n. 39 del 20.800,00
29.09.2014 (doc. 38)
2 10 - Interessi di mora applicati in 18.333,50 Parte_2 atto di precetto sull'acconto restituito (doc. 37) dal 18.03.2015 al
27.02.2025
11 – Spese di ritiro del legname già consegnato il 14.01.2015 1.000,00
12 – Spese di acquisto del legno lamellare da DE (doc. 23.645,72
10)
13 – Spese del Centro di lavorazione fattura n. 47 del 31.01.2015 5.571,01
(doc. 12)
A - Totale Danno emergente 112.264,84
B - LUCRO CESSANTE:
Risoluzione contratto 19.12.2014 – perdita di chance (doc. 1) 53.684,12
C – DANNO NON PATRIMONIALE 54.763,16
TOTALE COMPLESSIVO A + B + C 220.712,12
o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione legali dall'evento o dai singoli esborsi al saldo effettivo;
c) condannarsi la convenuta alla Controparte_1
rifusione delle spese e compensi di causa, oltre al rimborso delle spese generali, contributo previdenziale avvocati e I.V.A. come per legge.
In via istruttoria:
I°) ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che il 19.12.2014 l' in persona del titolare, Parte_2 sottoscriveva la conferma d'ordine con la quale commissionava il materiale ligneo descritto nella conferma d'ordine
3 Testi: , Arch. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
2) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo del capitolo 1, il materiale ligneo commissionato doveva essere incorporato in un progettato edificio residenziale disegnato dall'Arch. Testimone_2
Testi: , Arch. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
3) Vero che la commissione d'ordine del 19.12.2014 indicava il corrispettivo dovuto dalla a in complessivi € 78.000,00- compresa IVA, Parte_2 CP_2 come si legge nella conferma d'ordine che le si rammostra sub doc. 1;
Testi: , Arch. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
4) Vero che la ditta l'08.10.2014 riceveva dal committente un acconto di € CP_2
20.800,00- come risulta dalla fattura emessa e dalla contabile del bonifico eseguito che le si rammostrano sub doc. 3 e 4;
Testi: , Arch. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
5) Vero che la conferma d'ordine del 19.12.2019 e il preventivo erano stati composti da dopo la consultazione del progetto dell'Arch. , del progetto esecutivo CP_2 Tes_2 dell'Arch. e dell'Ing. prodotti sub doc. 5, 6, 7, 8 Testimone_3 Testimone_4
Testi: , Arch. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
6) Vero che il progetto esecutivo dell'Arch. e dell'Ing. Testimone_3 [...]
prodotti sub doc. 5, 6, 7, 8, che le si rammostrano, consentiva a di Tes_4 CP_2
stabilire la quantità di legno lamellare, di legno massiccio e di altra natura da impiegare nella realizzazione della struttura lignea a telaio ordinata da e Parte_2 indicata nel preventivo e nella conferma d'ordine del 19.12.2014, che le si rammostrano sub doc. 1, 2;
Testi: , Arch. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
4 7) Vero che la ditta ordinava il 14.12.2014 il legno lamellare, le travi in legno CP_2 massiccio e altro materiale accessorio, di cui alla conferma d'ordine, alla DE Gmbh la quale lo consegnava al centro di lavorazione indicato nella Controparte_1
come si legge nel documento e fattura di trasporto del 17.12.2014 che le si rammostrano sub doc. 9, 10;
Testi: Arch. Testimone_3
8) Vero che la ditta con contratto del 22.12.2014, che le si rammostra sub doc. CP_2
11, affidava la lavorazione del materiale ligneo, acquistato in esecuzione della conferma d'ordine del 19.12.2014, alla perché centro di lavorazione Controparte_1
autorizzato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici presso il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (doc. 14);
Testi: Arch. ; Testimone_3 Testimone_5
9) Vero che la eseguite le lavorazioni del legno ricevuto dalla Controparte_1
DE Gmbh, secondo il progetto esecutivo dell'Arch. consegnava Testimone_3 il materiale lavorato presso il cantiere dell' a Mirano (VE), via Parte_2
Cavin di Sala n. 378, il 14/15.01.2015 con un proprio automezzo, targato CV654MF, con documento di trasporto n. 22 del 13.01.2015, come si legge nei documenti prodotti sub 12, 13
e 15 che le si rammostrano;
Testi: ; Tes_6 Testimone_1
10) Vero che la direttrice dei lavori, l'Arch. con e-mail del 22.01.2015, che Testimone_2
le si rammostra sub doc. 16, contestava la non tracciabilità del materiale ligneo da costruzione consegnato all' l'assenza delle prescritte etichette, delle Parte_2
prescritte certificazioni;
Testi: Arch. Testimone_2
5 11) Vero che la ditta in persona del sig. , con e-mail del CP_2 Parte_1
23.01.2015, che le si rammostra sub doc. 17, rispondeva di aver eseguito a regola d'arte quanto commissionato;
Testi: Tes_7
12) Vero che lo stesso giorno, il 23.01.2015, l'Arch. rispondeva al sig. Tes_2 Parte_1
con e-mail, che le si rammostra sub doc. 17, ribadendo la non tracciabilità del materiale ligneo consegnato e chiedendo tutte le certificazioni prescritte dalle norme vigenti.
Testi: Arch. Testimone_2
14) Vero che il sig. , successivamente alla comunicazione del 23.01.2014, Parte_1
periodicamente nel corso delle conversazioni telefoniche relativi ad altri lavori commissionati o da ordinare alla aggiornava il legale rappresentante di essa Controparte_1 sullo stato della controversia con l' ; Parte_2
Testi: Arch. ; Tes_7 Testimone_3
15) Vero che il sig. dopo la consegna del materiale ligneo, avvenuta il Parte_1
14/15.01.2015, si recava presso il cantiere ubicato a Mirano (VE), via Cavin di Sala n. 378, per concordare con il committente le fasi successive della fornitura e il pagamento di quanto consegnato;
Testi: Arch. , . Tes_7 Testimone_3 Testimone_1
16) Vero che il materiale ligneo consegnato il 14/15.01.2015 dalla Controparte_1
presso il cantiere di Mirano (VE), era confezionato come dalle foto che le si
[...]
rammostrano sub doc. 13, e non consentiva al sig. di verificare la presenza o Parte_1
meno di etichette o altre prescrizioni stabilite dalle norme tecniche;
Testi: Arch. , . Tes_7 Testimone_3 Testimone_1
17) Vero che durante le trattative precontrattuali, avvenute tra l'estate e l'autunno del 2014, la ditta si impegnava a fornire il legno lamellare nella misura e con le CP_2
6 caratteristiche tecniche stabilito nel progetto esecutivo acquistandolo dal suo fornitore abituale, la DE Gmbh, senza ulteriori specificazioni;
Testi: Arch. Testimone_3
18) Vero che il committente quanto la direttrice dei lavori, durante le Testimone_1
trattative precontrattuali avvenute nel 2014, omisero di dare indicazioni sul Centro di lavorazione;
Testi: Arch. Testimone_3
19) Vero che all'atto della sottoscrizione della conferma d'ordine, avvenuta Testimone_1
il 19.12.2014, omise di avanzare richieste circa il centro di lavorazione;
Testi: Arch. Testimone_3 Tes_7
20) Vero che il sig. , tratto a giudizio con l'accusa di frode in commercio, Parte_1 per tutto il periodo di pendenza del processo penale si angustiava circa l'esito di esso, sulle ricadute che vi sarebbero state in caso di esito negativo, sui costi del processo, sulle conseguenze patrimoniali e non della sentenza sulla sua persona, sulla sua famiglia e sulla sua azienda;
Testi: Dott. , Arch. Tes_7 Testimone_8 Testimone_3
Testi: , Dott. ; Tes_7 Testimone_5 Testimone_8
22) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 18), le etichette della e prodotte sub doc. 45, che le si rammostrano, erano collocate Controparte_1
alla rinfusa in una busta di plastica in numero presumibilmente sufficiente per tutti i pezzi di legno ricavati dal centro di lavorazione;
Testi: , Dott. ; Tes_7 Testimone_5 Testimone_8
23) Vero che il Dott. , nella sua veste di consulente tecnico di parte, in Testimone_8 settembre 2019, nel corso della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale di
Venezia, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo conclusa con sentenza n. 1364/2021
7 (doc. 33), chiedeva a mezzo telefono e via e-mail ad un collaboratore della Controparte_1
denominato tutta la documentazione necessaria per ricostruire la
[...] Tes_6 tracciabilità del materiale ligneo consegnato all' , come si legge Parte_2 nell'e-mail del 03.09.2019 (doc. 53);
Testi: Dott. ; Testimone_8
24) Vero che tale della inviava con e-mail del Tes_6 Controparte_1
05.09.2019, prodotta sub doc. 53, che le si rammostra, i documenti allegati sub doc. 54, 55,
56, 57, 58 che pure le si rammostrano;
Testi: Dott. . Testimone_8
Per parte convenuta
In via preliminare
Dichiararsi l'intervenuta decadenza o prescrizione delle domande azionate dall'attore per i motivi espressi in atti o per i diversi titoli che il Giudice dovesse accertare.
Nel merito
Accertato che non sussiste inadempimento da parte di , respingersi la Controparte_1
domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso
Atto telematico con fruizione facilitata, ex art. 4 co. 1 bis DM 55/2014 così come modificato dal DM 37/2018.
In via istruttoria
Si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate, anche a prova contraria, che qui si richiamano:
8 A) prova orale come articolata nella seconda memoria 183 co. 6 c.p.c. con i testi ivi indicati e sui capitoli di prova ivi formulati;
B) ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'attrice dei Parte_3
documenti menzionati nel doc. 25 attoreo ovvero:
8) copia certificato catena di custodia PEFC della Binder Holz Gmbh;
9) copia certificato di conformità CE della Binder Holz Gmbh;
10) copia dichiarazione di prestazione del legno lamellare della Binder Holz Gmbh;
11) copia Certificato A della Binder Holz Gmbh;
12) copia attestato di denuncia attività di lavorazione degli elementi strutturali in legno della del 30.09.2013; Controparte_1
13) copia dichiarazione del 29.04.2015 agente rappresentante della Binder Holz Tes_5
Gmbh;
15) DDT DE n. 882753 del 17.12.2014;
15.1) Certificazione Binder Holz del 26.01.2015 identificato con Sprn415115012609350;
16) Lista segheria del 13.01.2015 contenente la descrizione della lavorazione del materiale ligneo di provenienza DE consegnato con DDT n. 882753 del 17.12.2014.
B1) in ipotesi di ritenuta fondatezza delle contestazioni svolte dall'attrice e eventualmente all'esito della prova orale con il teste che ha redatto il piano di controllo e che è stato chiamato a confermarlo, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'attrice
[...]
del piano di controllo. Parte_3
C) consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento della lavorazione a regola d'arte del legno di cui si discute, della conformità dello stesso e della conformità della documentazione prodotta da . Controparte_1
9 MOTIVAZIONE
Fatto
Nel dicembre 2014 l'impresa ha ricevuto dall' Parte_3 [...]
la richiesta di una fornitura di materiale per la Controparte_3
realizzazione di una struttura ad uso abitativo. Nello stesso mese Naturalmente ha acquistato dall'azienda austriaca DE Gmbh il legno lamellare, le travi di legno massiccio e altro materiale necessario per dare corso alla fornitura. La merce, su disposizione dell'acquirente, è stata consegnata a di Cismon del Grappa Controparte_1
(VI), azienda incaricata da di effettuare le lavorazioni necessarie. CP_2
Nel gennaio 2015 ha consegnato il legname presso l' Controparte_1 [...]
Quest'ultima ha contestato la fornitura ricevuta e ha rifiutato il Parte_2
pagamento del saldo, per il quale Naturalmente ha ottenuto dal Tribunale di Venezia
l'emissione di un decreto ingiuntivo e ha iniziato una procedura esecutiva.
[...]
ha quindi proposto opposizione al decreto ingiuntivo e ha Controparte_3
denunciato per il reato di frode in commercio. Parte_1
L'opposizione a decreto ingiuntivo è stata accolta con la sentenza n. 1364/21 del Tribunale di
Venezia, in forza della quale il contratto tra e è CP_2 Parte_2
stato dichiarato risolto per inadempimento della venditrice, la quale è stata condannata a restituire la somma ricevuta in acconto, a prelevare il materiale giacente presso l'attrice e a farsi carico delle spese di lite dell'avversario e delle spese di CTU.
Il procedimento penale sorto a seguito della denuncia di si è concluso con Testimone_1
sentenza di assoluzione. ha acquistato il materiale ligneo Parte_2 lavorato, necessario per la realizzazione del progetto edilizio, da alta azienda (l'austriaca
RÜ TH Gmbh).
Svolgimento del processo
10 ha convenuto Parte_3 Controparte_1
e c. avanti questo Tribunale perché venisse dichiarata la risoluzione del contratto
[...] intercorso tra le parti, a motivo dell'inadempimento della convenuta, e perché quest'ultima venisse condannata a risarcire l'attrice del danno subito a causa dell'inadempimento.
Costituitasi in causa, ha eccepito la decadenza e prescrizione Controparte_1
intervenute con riguardo alle domande attoree e ha chiesto, comunque, il rigetto di tali domande, negando di essersi resa inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
All'udienza del 27.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
Ragioni della decisione
Presupposto delle domande proposte dall'attrice è l'inesatto adempimento di cui si sarebbe resa responsabile per avere consegnato legname privo della Controparte_1
necessaria marchiatura/etichettatura o, in alternativa, della certificazione accompagnatoria prescritta, così da non consentire l'identificazione dei materiali consegnati e la loro rispondenza a quanto ordinato. Tale circostanza giustificherebbe, da un lato, la domanda di risoluzione del contratto concluso tra le parti e, dall'altro, avrebbe esposto l'attrice ai danni patiti per quanto occorso nei rapporti con l'originario committente.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è fondata.
Il contratto stipulato il 22.12.2014 tra le parti (doc. 11 attore) è rubricato come contratto di subappalto. Ciò sul presupposto che il contratto intercorso tra Parte_3
e , qualificato dalla stessa attrice
[...] Controparte_3
11 nel preventivo 24.11.2014 (doc. 2 attore) come “fornitura di materiale”, costituisse un contratto d'appalto. Indipendentemente da quest'ultima circostanza, il contratto tra le parti odierne è senz'altro inquadrabile nella figura negoziale tipica dell'appalto, disciplinata dagli articoli 1655 c.c. e seguenti, giacché Naturalmente, con tale contratto, ha affidato a
[...]
l'incarico di procedere alla lavorazione (mediante “pretaglio travatura Controparte_1
eseguita con centro tagli Hundegger K2 secondo i disegni esecutivi di taglio elaborati dallo studio Mog Architetti …e trattamento della travatura”) del legname che la stessa attrice ha consegnato alla convenuta.
A norma dell'art. 1667 c.c., la garanzia di cui beneficia il committente verso l'appaltatore per i vizi e le difformità dell'opera deve essere esercitata entro due anni dalla consegna dell'opera stessa, dovendosi altrimenti dirsi prescritta. L'opera è stata consegnata il 13/15.1.2015 e non risultano atti di messa in mora o iniziative volte ad esercitare la garanzia per vizi nei confronti della convenuta prima della lettera invitata via PEC dal legale di alla CP_2 CP_1
in data 16.5.2017 (doc. 35 attore).
[...]
A fronte dell'eccezione di prescrizione l'attrice controbatte sostenendo che:
a. sarebbe applicabile alla fattispecie la disciplina generale in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, di cui agli articoli 1453 e 1455 c.c., posto che tali norme, anche in caso di appalto, sarebbero invocabili “nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore ha realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla” (Cass. n.
8103/06, rv. 588580; n. 1186/15, rv. 633973);
b. al momento della consegna del legno lavorato, avvenuta presso l Parte_2
in assenza di , non sarebbe stato possibile rilevare il vizio
[...] Parte_1
dell'opera, “stante l'imballo del materiale ligneo ed essendo gli elementi strutturali pesanti da sollevare o girare”;
12 c. la consegna delle etichette relative al legname in data successiva alla consegna della merce - circostanza ammessa dalla convenuta – configurerebbe un riconoscimento della sussistenza del vizio e/o del difetto denunciato da parte della convenuta.
a. Quanto al primo profilo deve rilevarsi come la vicenda prospettata in causa non rientri nelle ipotesi cui si riferisce la giurisprudenza evocata dall'attrice. Infatti le lavorazioni commissionate sono state interamente eseguite e consegnate e non è stato lamentato alcun ritardo. La difformità lamentata dal committente configura una delle ipotesi cui si riferisce l'art. 1667 c.c., sicché il rimedio della risoluzione contrattuale azionato da
[...]
va ricondotto alla previsione di cui al successivo art. 1668 c.c. Parte_3
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito quanto segue: “In tema di appalto, l'art. 1668
c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione di risoluzione del contratto ex art. 1668, comma 2, c.c., atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione” (Cass. n. 3199/16, rv. 639207).
Per contrastare l'eccezione di prescrizione l'attrice avrebbe dovuto, quindi, provare che il decorso del termine biennale sia stato tempestivamente interrotto, non essendo applicabile l'ordinario termine decennale di prescrizione.
13 b. Quanto al secondo profilo, anche ove corrispondesse al vero la circostanza secondo la quale la difformità lamentata non poteva essere rilevata al momento della consegna, non può comunque negarsi che, quantomeno alla data del 13.3.2015, allorché ha ricevuto Parte_1
la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da (doc. 24 Testimone_1
att.), l'attore fosse nelle condizioni di conoscere l'esistenza del problema relativo alla non tracciabilità del legno, peraltro già oggetto delle missive del committente risalenti al precedente mese di gennaio (docc. 16-17 att.). Nell'atto di opposizione, infatti, veniva già chiaramente esposta la doglianza dell'acquirente relativa all'indisponibilità della Tes_2
documentazione prescritta dal DM 14.1.2008 per consentire di identificare la provenienza e la qualità del materiale fornito. Certamente, quindi, a quella data Naturalmente aveva già piena cognizione della pretesa difformità e cioè del fatto che avesse consegnato la Controparte_1
merce priva delle caratteristiche e della documentazione necessarie a garantirne la tracciabilità.
c. Quanto, infine, al preteso riconoscimento del vizio conseguente alla consegna delle etichette (condotta mediante la quale la convenuta, nella prospettazione attorea, avrebbe
“confessato” di non avere apposto le etichette sulle travi lavorate), è sufficiente osservare che la collocazione temporale di tale fatto lo rende del tutto irrilevante ai fini che qui interessano.
Infatti secondo la stessa parte attrice la consegna delle etichette sarebbe avvenuta nel 2019, ben oltre il termine di prescrizione biennale, mentre secondo la convenuta le etichette sarebbe state consegnate a nel gennaio 2015 da , quindi prima del Parte_1 Testimone_5
dies a quo individuato, secondo quanto detto sopra, nel 13.3.2015.
Sono prescritte, per quanto detto, sia l'azione di risoluzione che quella di risarcimento del danno avanzate da parte attrice. In proposito giova ricordare come i termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art. 1667 cod. civ. si applichino anche all'azione risarcitoria accordata al committente dall'art. 1668 c.c. (Cass. n. 23075/09, rv. 610017).
14 Con riguardo alla domanda risarcitoria va peraltro evidenziata l'evidente carenza del nesso di causalità tra l'evento (il preteso inadempimento di e i danni Controparte_1
dedotti (la risoluzione del contratto concluso dall'attore con , le Parte_2
conseguenze della sentenza che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da quest'ultima, il mancato guadagno che l'esecuzione del contratto in questione avrebbe consentito all'attore, le spese sostenute da per difendersi in sede penale Parte_1
dall'accusa di frode in commercio, il danno non patrimoniale). Risulta infatti che il contenuto delle doglianze mosse da dalle quali sono conseguiti i Parte_2
procedimenti in sede civile e penale che sarebbero all'origine dei danni patiti dall'attore, siano incentrate, oltre che sul tema della mancata consegna di documentazione idonea a garantire la tracciabilità del legno, anche sulla diversa questione del luogo di lavorazione del legname.
Secondo il fornitore avrebbe garantito che il legno Parte_2 Parte_1
fornito provenisse dall'IA (e ciò è avvenuto, poiché l'attore ha acquistato il legno da un'azienda austriaca) e venisse lavorato in IA (mentre Naturalmente ha commissionato la lavorazione del legno alla convenuta, che ha sede in Italia). Quest'ultima circostanza è negata da la quale mette in evidenza come il contratto di fornitura non prevedesse CP_2
alcunché in proposito.
Risulta tuttavia che, a prescindere dalla fondatezza o meno delle deduzioni di
[...]
sul punto, tale circostanza sia stata valorizzata e considerata veritiera sia Parte_2
dal giudice civile che dal Pubblico Ministero che ha promosso l'azione in sede penale.
Secondo la sentenza civile n. 1364/21 del Tribunale di Venezia “il materiale doveva essere prodotto e lavorato in IA e doveva essere provvisto di documentazione di tracciabilità della filiera produttiva, senza il quale l'incorporazione in un edificio non sarebbe stata possibile”; secondo la sentenza penale la frode in commercio ipotizzata dall'accusa (che peraltro il giudice ha ritenuto infondata perché non sussumibile nella norma incriminatrice) sarebbe consistita anche nel fatto che il centro di lavorazione sarebbe risultato diverso dal centro di produzione del legname, in difformità dai desiderata dell'acquirente.
15 Risulta quindi che, anche se avesse lavorato il legname in modo da non Controparte_1
comprometterne la tracciabilità - secondo le asserzioni dell'attore, che sul punto si rifà al contenuto della CTU svolta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che l'ha visto contrapposto ad – quest'ultima avrebbe comunque Controparte_3
contestato la fornitura per il fatto che il legno non era stato lavorato in IA e che tale doglianza avrebbe trovato (come ha trovato) conferma nel giudizio civile, all'esito del quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto di fornitura, con le conseguenti pronunce di condanna a carico di . Per le stesse ragioni deve ritenersi che anche il Parte_1
procedimento penale sarebbe comunque iniziato, imponendo a i costi e le Parte_1
sofferenze che in questa egli deduce come danni ascrivibili a Controparte_1
Conclusioni e spese
Le domande attoree devono essere integralmente rigettate. Le istanze di prova sulle quali insistono le parti non sono meritevoli di accoglimento in quanto non rilevanti ai fini della decisione.
Segue al rigetto delle domande di la sua condanna alla rifusione delle Parte_1
spese di lite. Tali spese vengono liquidate, come in dispositivo, in correlazione al valore e alla complessità della causa. Non vi è motivo di applicare la maggiorazione dei compensi prevista dall'art. 4 comma 1 bis DM n. 55/14, posto che gli atti di parte convenuta non presentano le caratteristiche indicate nella norma.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta le domande proposte da parte attrice;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in € 16.100,00, di cui € 14.000,00 per compensi ed CP_1
il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
16 Vicenza, 30 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
I SEZIONE Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Dario Morsiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. LUCIANO Parte_1 C.F._1
SALVATO
Parte attrice contro
(C.F. Controparte_1
), con l'avv. GIUSEPPE PADOVAN P.IVA_1
Parte convenuta
Oggetto: Altri contratti d'opera
Conclusioni delle parti
Per parte attrice
In via principale: a) accertarsi e dichiararsi il grave inadempimento della convenuta,
al contratto di lavorazione sottoscritto il Controparte_1
1 22.12.2014 (doc. 11) e per l'effetto dichiararsi la risoluzione di esso con ogni conseguente effetto;
b) accertato l'inadempimento della alle Controparte_1
sue obbligazioni contrattualmente assunte condannarsi la convenuta al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dall'attrice e dal suo titolare nella misura risultante dal seguente prospetto ovvero che sarà accertata in un separato giudizio,
A - DANNO EMERGENTE: €
1 – Spese e compensi del procedimento monitorio n. 790/2015 5.374,33
R.G. e fase esecutiva presso terzi n. 582/2015 di R.G. Tribunale
Venezia (doc. 19, 21, 22)
2 – Tassa di registro del decreto ingiuntivo n. 267/2015 (doc. 20) 408,75
3 – Spese e compensi liquidati dal Giudice in sentenza n. 10.584,45
1364/2021 all' (doc. 33, 37) Parte_2
4 – Tassa di registro della sentenza n. 1364/2021 (doc. 37) 412,00
5 – Spese e compensi di difesa nel giudizio civile (doc. 44) 9.565,01
6 – Compensi pagati al C.T.U. (doc. 34) 2.837,74
7 – Spese e compensi di difesa nel processo penale per frode in 7.409,31 commercio ex art. 515 c.p. (doc. 29)
8 – Spese e compensi di difesa nel processo penale d'appello per 6.323,02 frode in commercio, sentenza n. 2857/2024 (doc. 62, 63)
9 – Restituzione acconto ricevuto di cui in fattura n. 39 del 20.800,00
29.09.2014 (doc. 38)
2 10 - Interessi di mora applicati in 18.333,50 Parte_2 atto di precetto sull'acconto restituito (doc. 37) dal 18.03.2015 al
27.02.2025
11 – Spese di ritiro del legname già consegnato il 14.01.2015 1.000,00
12 – Spese di acquisto del legno lamellare da DE (doc. 23.645,72
10)
13 – Spese del Centro di lavorazione fattura n. 47 del 31.01.2015 5.571,01
(doc. 12)
A - Totale Danno emergente 112.264,84
B - LUCRO CESSANTE:
Risoluzione contratto 19.12.2014 – perdita di chance (doc. 1) 53.684,12
C – DANNO NON PATRIMONIALE 54.763,16
TOTALE COMPLESSIVO A + B + C 220.712,12
o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione legali dall'evento o dai singoli esborsi al saldo effettivo;
c) condannarsi la convenuta alla Controparte_1
rifusione delle spese e compensi di causa, oltre al rimborso delle spese generali, contributo previdenziale avvocati e I.V.A. come per legge.
In via istruttoria:
I°) ammettersi prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che il 19.12.2014 l' in persona del titolare, Parte_2 sottoscriveva la conferma d'ordine con la quale commissionava il materiale ligneo descritto nella conferma d'ordine
3 Testi: , Arch. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
2) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo del capitolo 1, il materiale ligneo commissionato doveva essere incorporato in un progettato edificio residenziale disegnato dall'Arch. Testimone_2
Testi: , Arch. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
3) Vero che la commissione d'ordine del 19.12.2014 indicava il corrispettivo dovuto dalla a in complessivi € 78.000,00- compresa IVA, Parte_2 CP_2 come si legge nella conferma d'ordine che le si rammostra sub doc. 1;
Testi: , Arch. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
4) Vero che la ditta l'08.10.2014 riceveva dal committente un acconto di € CP_2
20.800,00- come risulta dalla fattura emessa e dalla contabile del bonifico eseguito che le si rammostrano sub doc. 3 e 4;
Testi: , Arch. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
5) Vero che la conferma d'ordine del 19.12.2019 e il preventivo erano stati composti da dopo la consultazione del progetto dell'Arch. , del progetto esecutivo CP_2 Tes_2 dell'Arch. e dell'Ing. prodotti sub doc. 5, 6, 7, 8 Testimone_3 Testimone_4
Testi: , Arch. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
6) Vero che il progetto esecutivo dell'Arch. e dell'Ing. Testimone_3 [...]
prodotti sub doc. 5, 6, 7, 8, che le si rammostrano, consentiva a di Tes_4 CP_2
stabilire la quantità di legno lamellare, di legno massiccio e di altra natura da impiegare nella realizzazione della struttura lignea a telaio ordinata da e Parte_2 indicata nel preventivo e nella conferma d'ordine del 19.12.2014, che le si rammostrano sub doc. 1, 2;
Testi: , Arch. Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
4 7) Vero che la ditta ordinava il 14.12.2014 il legno lamellare, le travi in legno CP_2 massiccio e altro materiale accessorio, di cui alla conferma d'ordine, alla DE Gmbh la quale lo consegnava al centro di lavorazione indicato nella Controparte_1
come si legge nel documento e fattura di trasporto del 17.12.2014 che le si rammostrano sub doc. 9, 10;
Testi: Arch. Testimone_3
8) Vero che la ditta con contratto del 22.12.2014, che le si rammostra sub doc. CP_2
11, affidava la lavorazione del materiale ligneo, acquistato in esecuzione della conferma d'ordine del 19.12.2014, alla perché centro di lavorazione Controparte_1
autorizzato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici presso il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (doc. 14);
Testi: Arch. ; Testimone_3 Testimone_5
9) Vero che la eseguite le lavorazioni del legno ricevuto dalla Controparte_1
DE Gmbh, secondo il progetto esecutivo dell'Arch. consegnava Testimone_3 il materiale lavorato presso il cantiere dell' a Mirano (VE), via Parte_2
Cavin di Sala n. 378, il 14/15.01.2015 con un proprio automezzo, targato CV654MF, con documento di trasporto n. 22 del 13.01.2015, come si legge nei documenti prodotti sub 12, 13
e 15 che le si rammostrano;
Testi: ; Tes_6 Testimone_1
10) Vero che la direttrice dei lavori, l'Arch. con e-mail del 22.01.2015, che Testimone_2
le si rammostra sub doc. 16, contestava la non tracciabilità del materiale ligneo da costruzione consegnato all' l'assenza delle prescritte etichette, delle Parte_2
prescritte certificazioni;
Testi: Arch. Testimone_2
5 11) Vero che la ditta in persona del sig. , con e-mail del CP_2 Parte_1
23.01.2015, che le si rammostra sub doc. 17, rispondeva di aver eseguito a regola d'arte quanto commissionato;
Testi: Tes_7
12) Vero che lo stesso giorno, il 23.01.2015, l'Arch. rispondeva al sig. Tes_2 Parte_1
con e-mail, che le si rammostra sub doc. 17, ribadendo la non tracciabilità del materiale ligneo consegnato e chiedendo tutte le certificazioni prescritte dalle norme vigenti.
Testi: Arch. Testimone_2
14) Vero che il sig. , successivamente alla comunicazione del 23.01.2014, Parte_1
periodicamente nel corso delle conversazioni telefoniche relativi ad altri lavori commissionati o da ordinare alla aggiornava il legale rappresentante di essa Controparte_1 sullo stato della controversia con l' ; Parte_2
Testi: Arch. ; Tes_7 Testimone_3
15) Vero che il sig. dopo la consegna del materiale ligneo, avvenuta il Parte_1
14/15.01.2015, si recava presso il cantiere ubicato a Mirano (VE), via Cavin di Sala n. 378, per concordare con il committente le fasi successive della fornitura e il pagamento di quanto consegnato;
Testi: Arch. , . Tes_7 Testimone_3 Testimone_1
16) Vero che il materiale ligneo consegnato il 14/15.01.2015 dalla Controparte_1
presso il cantiere di Mirano (VE), era confezionato come dalle foto che le si
[...]
rammostrano sub doc. 13, e non consentiva al sig. di verificare la presenza o Parte_1
meno di etichette o altre prescrizioni stabilite dalle norme tecniche;
Testi: Arch. , . Tes_7 Testimone_3 Testimone_1
17) Vero che durante le trattative precontrattuali, avvenute tra l'estate e l'autunno del 2014, la ditta si impegnava a fornire il legno lamellare nella misura e con le CP_2
6 caratteristiche tecniche stabilito nel progetto esecutivo acquistandolo dal suo fornitore abituale, la DE Gmbh, senza ulteriori specificazioni;
Testi: Arch. Testimone_3
18) Vero che il committente quanto la direttrice dei lavori, durante le Testimone_1
trattative precontrattuali avvenute nel 2014, omisero di dare indicazioni sul Centro di lavorazione;
Testi: Arch. Testimone_3
19) Vero che all'atto della sottoscrizione della conferma d'ordine, avvenuta Testimone_1
il 19.12.2014, omise di avanzare richieste circa il centro di lavorazione;
Testi: Arch. Testimone_3 Tes_7
20) Vero che il sig. , tratto a giudizio con l'accusa di frode in commercio, Parte_1 per tutto il periodo di pendenza del processo penale si angustiava circa l'esito di esso, sulle ricadute che vi sarebbero state in caso di esito negativo, sui costi del processo, sulle conseguenze patrimoniali e non della sentenza sulla sua persona, sulla sua famiglia e sulla sua azienda;
Testi: Dott. , Arch. Tes_7 Testimone_8 Testimone_3
Testi: , Dott. ; Tes_7 Testimone_5 Testimone_8
22) Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo 18), le etichette della e prodotte sub doc. 45, che le si rammostrano, erano collocate Controparte_1
alla rinfusa in una busta di plastica in numero presumibilmente sufficiente per tutti i pezzi di legno ricavati dal centro di lavorazione;
Testi: , Dott. ; Tes_7 Testimone_5 Testimone_8
23) Vero che il Dott. , nella sua veste di consulente tecnico di parte, in Testimone_8 settembre 2019, nel corso della consulenza tecnica d'ufficio disposta dal Tribunale di
Venezia, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo conclusa con sentenza n. 1364/2021
7 (doc. 33), chiedeva a mezzo telefono e via e-mail ad un collaboratore della Controparte_1
denominato tutta la documentazione necessaria per ricostruire la
[...] Tes_6 tracciabilità del materiale ligneo consegnato all' , come si legge Parte_2 nell'e-mail del 03.09.2019 (doc. 53);
Testi: Dott. ; Testimone_8
24) Vero che tale della inviava con e-mail del Tes_6 Controparte_1
05.09.2019, prodotta sub doc. 53, che le si rammostra, i documenti allegati sub doc. 54, 55,
56, 57, 58 che pure le si rammostrano;
Testi: Dott. . Testimone_8
Per parte convenuta
In via preliminare
Dichiararsi l'intervenuta decadenza o prescrizione delle domande azionate dall'attore per i motivi espressi in atti o per i diversi titoli che il Giudice dovesse accertare.
Nel merito
Accertato che non sussiste inadempimento da parte di , respingersi la Controparte_1
domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso
Atto telematico con fruizione facilitata, ex art. 4 co. 1 bis DM 55/2014 così come modificato dal DM 37/2018.
In via istruttoria
Si reiterano tutte le istanze istruttorie formulate, anche a prova contraria, che qui si richiamano:
8 A) prova orale come articolata nella seconda memoria 183 co. 6 c.p.c. con i testi ivi indicati e sui capitoli di prova ivi formulati;
B) ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'attrice dei Parte_3
documenti menzionati nel doc. 25 attoreo ovvero:
8) copia certificato catena di custodia PEFC della Binder Holz Gmbh;
9) copia certificato di conformità CE della Binder Holz Gmbh;
10) copia dichiarazione di prestazione del legno lamellare della Binder Holz Gmbh;
11) copia Certificato A della Binder Holz Gmbh;
12) copia attestato di denuncia attività di lavorazione degli elementi strutturali in legno della del 30.09.2013; Controparte_1
13) copia dichiarazione del 29.04.2015 agente rappresentante della Binder Holz Tes_5
Gmbh;
15) DDT DE n. 882753 del 17.12.2014;
15.1) Certificazione Binder Holz del 26.01.2015 identificato con Sprn415115012609350;
16) Lista segheria del 13.01.2015 contenente la descrizione della lavorazione del materiale ligneo di provenienza DE consegnato con DDT n. 882753 del 17.12.2014.
B1) in ipotesi di ritenuta fondatezza delle contestazioni svolte dall'attrice e eventualmente all'esito della prova orale con il teste che ha redatto il piano di controllo e che è stato chiamato a confermarlo, ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. all'attrice
[...]
del piano di controllo. Parte_3
C) consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento della lavorazione a regola d'arte del legno di cui si discute, della conformità dello stesso e della conformità della documentazione prodotta da . Controparte_1
9 MOTIVAZIONE
Fatto
Nel dicembre 2014 l'impresa ha ricevuto dall' Parte_3 [...]
la richiesta di una fornitura di materiale per la Controparte_3
realizzazione di una struttura ad uso abitativo. Nello stesso mese Naturalmente ha acquistato dall'azienda austriaca DE Gmbh il legno lamellare, le travi di legno massiccio e altro materiale necessario per dare corso alla fornitura. La merce, su disposizione dell'acquirente, è stata consegnata a di Cismon del Grappa Controparte_1
(VI), azienda incaricata da di effettuare le lavorazioni necessarie. CP_2
Nel gennaio 2015 ha consegnato il legname presso l' Controparte_1 [...]
Quest'ultima ha contestato la fornitura ricevuta e ha rifiutato il Parte_2
pagamento del saldo, per il quale Naturalmente ha ottenuto dal Tribunale di Venezia
l'emissione di un decreto ingiuntivo e ha iniziato una procedura esecutiva.
[...]
ha quindi proposto opposizione al decreto ingiuntivo e ha Controparte_3
denunciato per il reato di frode in commercio. Parte_1
L'opposizione a decreto ingiuntivo è stata accolta con la sentenza n. 1364/21 del Tribunale di
Venezia, in forza della quale il contratto tra e è CP_2 Parte_2
stato dichiarato risolto per inadempimento della venditrice, la quale è stata condannata a restituire la somma ricevuta in acconto, a prelevare il materiale giacente presso l'attrice e a farsi carico delle spese di lite dell'avversario e delle spese di CTU.
Il procedimento penale sorto a seguito della denuncia di si è concluso con Testimone_1
sentenza di assoluzione. ha acquistato il materiale ligneo Parte_2 lavorato, necessario per la realizzazione del progetto edilizio, da alta azienda (l'austriaca
RÜ TH Gmbh).
Svolgimento del processo
10 ha convenuto Parte_3 Controparte_1
e c. avanti questo Tribunale perché venisse dichiarata la risoluzione del contratto
[...] intercorso tra le parti, a motivo dell'inadempimento della convenuta, e perché quest'ultima venisse condannata a risarcire l'attrice del danno subito a causa dell'inadempimento.
Costituitasi in causa, ha eccepito la decadenza e prescrizione Controparte_1
intervenute con riguardo alle domande attoree e ha chiesto, comunque, il rigetto di tali domande, negando di essersi resa inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.
La causa è stata istruita mediante prova testimoniale.
All'udienza del 27.2.2025 le parti hanno precisato le conclusioni. In seguito, nei termini assegnati, hanno dimesso gli scritti conclusionali.
Ragioni della decisione
Presupposto delle domande proposte dall'attrice è l'inesatto adempimento di cui si sarebbe resa responsabile per avere consegnato legname privo della Controparte_1
necessaria marchiatura/etichettatura o, in alternativa, della certificazione accompagnatoria prescritta, così da non consentire l'identificazione dei materiali consegnati e la loro rispondenza a quanto ordinato. Tale circostanza giustificherebbe, da un lato, la domanda di risoluzione del contratto concluso tra le parti e, dall'altro, avrebbe esposto l'attrice ai danni patiti per quanto occorso nei rapporti con l'originario committente.
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta è fondata.
Il contratto stipulato il 22.12.2014 tra le parti (doc. 11 attore) è rubricato come contratto di subappalto. Ciò sul presupposto che il contratto intercorso tra Parte_3
e , qualificato dalla stessa attrice
[...] Controparte_3
11 nel preventivo 24.11.2014 (doc. 2 attore) come “fornitura di materiale”, costituisse un contratto d'appalto. Indipendentemente da quest'ultima circostanza, il contratto tra le parti odierne è senz'altro inquadrabile nella figura negoziale tipica dell'appalto, disciplinata dagli articoli 1655 c.c. e seguenti, giacché Naturalmente, con tale contratto, ha affidato a
[...]
l'incarico di procedere alla lavorazione (mediante “pretaglio travatura Controparte_1
eseguita con centro tagli Hundegger K2 secondo i disegni esecutivi di taglio elaborati dallo studio Mog Architetti …e trattamento della travatura”) del legname che la stessa attrice ha consegnato alla convenuta.
A norma dell'art. 1667 c.c., la garanzia di cui beneficia il committente verso l'appaltatore per i vizi e le difformità dell'opera deve essere esercitata entro due anni dalla consegna dell'opera stessa, dovendosi altrimenti dirsi prescritta. L'opera è stata consegnata il 13/15.1.2015 e non risultano atti di messa in mora o iniziative volte ad esercitare la garanzia per vizi nei confronti della convenuta prima della lettera invitata via PEC dal legale di alla CP_2 CP_1
in data 16.5.2017 (doc. 35 attore).
[...]
A fronte dell'eccezione di prescrizione l'attrice controbatte sostenendo che:
a. sarebbe applicabile alla fattispecie la disciplina generale in tema di risoluzione del contratto per inadempimento, di cui agli articoli 1453 e 1455 c.c., posto che tali norme, anche in caso di appalto, sarebbero invocabili “nei casi in cui l'opera non sia stata eseguita o non sia stata completata o quando l'appaltatore ha realizzato l'opera con ritardo o, pur avendo eseguito l'opera, si rifiuti di consegnarla” (Cass. n.
8103/06, rv. 588580; n. 1186/15, rv. 633973);
b. al momento della consegna del legno lavorato, avvenuta presso l Parte_2
in assenza di , non sarebbe stato possibile rilevare il vizio
[...] Parte_1
dell'opera, “stante l'imballo del materiale ligneo ed essendo gli elementi strutturali pesanti da sollevare o girare”;
12 c. la consegna delle etichette relative al legname in data successiva alla consegna della merce - circostanza ammessa dalla convenuta – configurerebbe un riconoscimento della sussistenza del vizio e/o del difetto denunciato da parte della convenuta.
a. Quanto al primo profilo deve rilevarsi come la vicenda prospettata in causa non rientri nelle ipotesi cui si riferisce la giurisprudenza evocata dall'attrice. Infatti le lavorazioni commissionate sono state interamente eseguite e consegnate e non è stato lamentato alcun ritardo. La difformità lamentata dal committente configura una delle ipotesi cui si riferisce l'art. 1667 c.c., sicché il rimedio della risoluzione contrattuale azionato da
[...]
va ricondotto alla previsione di cui al successivo art. 1668 c.c. Parte_3
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito quanto segue: “In tema di appalto, l'art. 1668
c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risoluzione del contratto, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore; sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art. 1667 c.c. si applicano anche all'azione di risoluzione del contratto ex art. 1668, comma 2, c.c., atteso che il legislatore ha inteso contemperare l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo inadempimento nell'esecuzione della prestazione” (Cass. n. 3199/16, rv. 639207).
Per contrastare l'eccezione di prescrizione l'attrice avrebbe dovuto, quindi, provare che il decorso del termine biennale sia stato tempestivamente interrotto, non essendo applicabile l'ordinario termine decennale di prescrizione.
13 b. Quanto al secondo profilo, anche ove corrispondesse al vero la circostanza secondo la quale la difformità lamentata non poteva essere rilevata al momento della consegna, non può comunque negarsi che, quantomeno alla data del 13.3.2015, allorché ha ricevuto Parte_1
la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da (doc. 24 Testimone_1
att.), l'attore fosse nelle condizioni di conoscere l'esistenza del problema relativo alla non tracciabilità del legno, peraltro già oggetto delle missive del committente risalenti al precedente mese di gennaio (docc. 16-17 att.). Nell'atto di opposizione, infatti, veniva già chiaramente esposta la doglianza dell'acquirente relativa all'indisponibilità della Tes_2
documentazione prescritta dal DM 14.1.2008 per consentire di identificare la provenienza e la qualità del materiale fornito. Certamente, quindi, a quella data Naturalmente aveva già piena cognizione della pretesa difformità e cioè del fatto che avesse consegnato la Controparte_1
merce priva delle caratteristiche e della documentazione necessarie a garantirne la tracciabilità.
c. Quanto, infine, al preteso riconoscimento del vizio conseguente alla consegna delle etichette (condotta mediante la quale la convenuta, nella prospettazione attorea, avrebbe
“confessato” di non avere apposto le etichette sulle travi lavorate), è sufficiente osservare che la collocazione temporale di tale fatto lo rende del tutto irrilevante ai fini che qui interessano.
Infatti secondo la stessa parte attrice la consegna delle etichette sarebbe avvenuta nel 2019, ben oltre il termine di prescrizione biennale, mentre secondo la convenuta le etichette sarebbe state consegnate a nel gennaio 2015 da , quindi prima del Parte_1 Testimone_5
dies a quo individuato, secondo quanto detto sopra, nel 13.3.2015.
Sono prescritte, per quanto detto, sia l'azione di risoluzione che quella di risarcimento del danno avanzate da parte attrice. In proposito giova ricordare come i termini di prescrizione e di decadenza di cui all'art. 1667 cod. civ. si applichino anche all'azione risarcitoria accordata al committente dall'art. 1668 c.c. (Cass. n. 23075/09, rv. 610017).
14 Con riguardo alla domanda risarcitoria va peraltro evidenziata l'evidente carenza del nesso di causalità tra l'evento (il preteso inadempimento di e i danni Controparte_1
dedotti (la risoluzione del contratto concluso dall'attore con , le Parte_2
conseguenze della sentenza che ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da quest'ultima, il mancato guadagno che l'esecuzione del contratto in questione avrebbe consentito all'attore, le spese sostenute da per difendersi in sede penale Parte_1
dall'accusa di frode in commercio, il danno non patrimoniale). Risulta infatti che il contenuto delle doglianze mosse da dalle quali sono conseguiti i Parte_2
procedimenti in sede civile e penale che sarebbero all'origine dei danni patiti dall'attore, siano incentrate, oltre che sul tema della mancata consegna di documentazione idonea a garantire la tracciabilità del legno, anche sulla diversa questione del luogo di lavorazione del legname.
Secondo il fornitore avrebbe garantito che il legno Parte_2 Parte_1
fornito provenisse dall'IA (e ciò è avvenuto, poiché l'attore ha acquistato il legno da un'azienda austriaca) e venisse lavorato in IA (mentre Naturalmente ha commissionato la lavorazione del legno alla convenuta, che ha sede in Italia). Quest'ultima circostanza è negata da la quale mette in evidenza come il contratto di fornitura non prevedesse CP_2
alcunché in proposito.
Risulta tuttavia che, a prescindere dalla fondatezza o meno delle deduzioni di
[...]
sul punto, tale circostanza sia stata valorizzata e considerata veritiera sia Parte_2
dal giudice civile che dal Pubblico Ministero che ha promosso l'azione in sede penale.
Secondo la sentenza civile n. 1364/21 del Tribunale di Venezia “il materiale doveva essere prodotto e lavorato in IA e doveva essere provvisto di documentazione di tracciabilità della filiera produttiva, senza il quale l'incorporazione in un edificio non sarebbe stata possibile”; secondo la sentenza penale la frode in commercio ipotizzata dall'accusa (che peraltro il giudice ha ritenuto infondata perché non sussumibile nella norma incriminatrice) sarebbe consistita anche nel fatto che il centro di lavorazione sarebbe risultato diverso dal centro di produzione del legname, in difformità dai desiderata dell'acquirente.
15 Risulta quindi che, anche se avesse lavorato il legname in modo da non Controparte_1
comprometterne la tracciabilità - secondo le asserzioni dell'attore, che sul punto si rifà al contenuto della CTU svolta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che l'ha visto contrapposto ad – quest'ultima avrebbe comunque Controparte_3
contestato la fornitura per il fatto che il legno non era stato lavorato in IA e che tale doglianza avrebbe trovato (come ha trovato) conferma nel giudizio civile, all'esito del quale è stata dichiarata la risoluzione del contratto di fornitura, con le conseguenti pronunce di condanna a carico di . Per le stesse ragioni deve ritenersi che anche il Parte_1
procedimento penale sarebbe comunque iniziato, imponendo a i costi e le Parte_1
sofferenze che in questa egli deduce come danni ascrivibili a Controparte_1
Conclusioni e spese
Le domande attoree devono essere integralmente rigettate. Le istanze di prova sulle quali insistono le parti non sono meritevoli di accoglimento in quanto non rilevanti ai fini della decisione.
Segue al rigetto delle domande di la sua condanna alla rifusione delle Parte_1
spese di lite. Tali spese vengono liquidate, come in dispositivo, in correlazione al valore e alla complessità della causa. Non vi è motivo di applicare la maggiorazione dei compensi prevista dall'art. 4 comma 1 bis DM n. 55/14, posto che gli atti di parte convenuta non presentano le caratteristiche indicate nella norma.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda disattesa:
1) rigetta le domande proposte da parte attrice;
2) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese di lite, liquidate in € 16.100,00, di cui € 14.000,00 per compensi ed CP_1
il resto per rimborso forfettario, oltre ad IVA se dovuta e CPA.
16 Vicenza, 30 maggio 2025
IL GIUDICE dott. Dario Morsiani
17