Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 489/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle sig.re magistrate:
dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 489/2025, introdotta con ricorso congiunto da c.f. ) Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Niccolò
Gianbattista Bravetti (c.f. ) in Milano (MI), alla via Della Spiga n. 15; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt. 70 e 71 c.p.c.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
e hanno chiesto all'intestato Tribunale congiuntamente la pronuncia
[...] Controparte_1
di separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) I signori e si impegnano a mantenere un rapporto Parte_1 Controparte_1
basato sul reciproco rispetto;
2) La signora con la sottoscrizione del presente ricorso si impegna a Controparte_1
lasciare la casa familiare, sita a Locate di Triulzi Via Luigi Caroli 23/A, entro e non oltre il 27 febbraio 2025, asportando oltre ai propri effetti personali tutti gli arredi e corredi inseriti nella lista che si allega al presente atto (Doc. 3);
3) Quanto ai rapporti patrimoniali tra le parti, i coniugi dichiarano di aver diviso di comune accordo in parti uguali la somma giacente sul conto corrente cointestato n. 00008987 presso la banca Intesa San Paolo filiale di Locate Triulzi e di aver conseguentemente estinto il conto corrente in oggetto;
4) Con riferimento alla casa coniugale, i coniugi ai fini della risoluzione della crisi coniugale hanno ritenuto indispensabile e funzionale che la signora ceda la proprietà CP_1
dei beni immobili siti in Comune di Locate Triulzi (MI) nel complesso immobiliare con acceso da via Luigi Calori nn. 23-21 e precisamente nel fabbricato “E” e precisamente:
- appartamento ad uso abitazione posto al piano primo, composto da tre locali oltre servizi, con annessi un vano di cantina ed un vano ad uso autorimessa privata, entrambi posti al piano primo sotto strada, il tutto censito al Catasto Fabbricati di detto comune come segue: foglio 6, mappale 517, subalterno 75, Via Luigi Calori n. 23, scala E1, piano 1 – s1, Categoria
A/2, classe 1, vani 5,5, superficie catastale totale 103 mq., escluse aree scoperte 99 mq.,
Rendita Catastale Euro 582,31. Confini come da scheda planimetrica, e in particolare: particella 518, proprietà di terzi, prospetto u cortile comune, enti comuni, proprietà di terzi.
- vano ad uso autorimessa privata al piano interrato, distinto nel Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue foglio 6, mappale 517, subalterno 238, Via Luigi Calori n. 21 piano S1,
Categoria C/6, Classe 1, consistenza mq. 16, classe 1, superficie catastale 17 mq., Rendita
Catastale Euro 35,53. Confini come da scheda planimetrica e in particolare corsello comune, proprietà di terzi, terrapieno, proprietà di terzi.
I coniugi dichiarano che il trasferimento del bene avverrà alle seguenti condizioni:
A) Il Signor si impegna a traferire alla signora la somma di euro 40.000,00 Pt_1 CP_1
con le seguenti modalità: - Alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento in esecuzione della separazione la somma di euro 10.000,00 mediante assegno circolare o bonifico bancario;
- I restanti 30.000,00 euro verranno pagati in maniera dilazionata e precisamente all'avverarsi delle seguenti situazioni:
a) In otto rate annuali da euro 3750,00 da pagarsi entro il 5 giugno di ogni anno a partire dal
5 giugno 2025; la signora ha la facoltà di chiedere il pagamento di tale somma annua CP_1
suddiviso in 12 rate mensili da pagarsi entro il 5 di ogni mese per euro 312,50 mensili, senza la produzione di interessi che non verranno mai pretesi;
la richiesta della signora CP_1 dovrà esser effettuata all'inizio di ogni anno mediante comunicazione entro il 5 maggio dell'anno in cui richiede il pagamento mensile mediante comunicazione via mail mettendo in copia conoscenza lo scrivente legale;
b) In caso di vendita a terzi dell'immobile, entro 5 gironi lavorativi da detta vendita, il sig. si impegna a versare alla moglie la somma a quel momento residua per Parte_1
arrivare al quantum pattuito di 40.000,00 euro (complessivi), mediante modalità di pagamento tracciabile.
Nel caso di pagamento dilazionato di cui al punto a), la ricevuta bancaria di ogni pagamento varrà come quietanza;
• L'atto notarile si stipulerà presso il Notaio entro trenta giorni dalla Persona_1 omologazione dall'accordo di separazione da parte del Tribunale di Lodi;
• Il signor si impegna a farsi carico integralmente delle spese Parte_1
notarili.
5) Le parti dichiarando di essere economicamente autonome, con la sottoscrizione del presente ricorso rinunciano reciprocamente a contributi economici a titolo di mantenimento personale;
6) Le parti, quindi, dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro a qualsiasi titolo, ragione o causa al di là di quanto previsto nel presente atto e di avere già risolto ogni questione patrimoniale o personale;
7) Le condizioni di cui al presente ricorso sono per accordo delle parti, immediatamente operative a seguito delle sottoscrizioni del presente atto;
8) Spese legali compensate tra le parti.”.
Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e
473-bis.51 c.p.c.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis.51 III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.03.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
*.*.*
L'ammissibilità di un ricorso “congiunto” ex art. 473 bis.51 c.p.c. in cui siano svolte entrambe le domande di separazione e divorzio (nelle forme previste dall'art. 473 bis.49 c.p.c.), è stata ribadita dalla pronuncia n. 28727 del 16.10.2023 della Suprema Corte.
Il giudice di legittimità ha in tal modo composto il precedente contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473 bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c..
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni ed i rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Quanto alla prosecuzione del procedimento al fine di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa dev'essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, in attesa che tale domanda divenga procedibile per il decorso del semestre ex art. 3 comma II lett. b) della legge 898/1970.
Con le note scritte da depositare entro il termine fissato con separata ordinanza, le parti dovranno confermare la volontà di non volersi riconciliare e conseguire la pronuncia divorzile alle condizioni da loro indicate, che potranno essere anche diverse rispetto a quelle in questa sede indicate, purché vi concorra il duplice requisito del comune consenso e dell'allegazione di fatti nuovi ex art. 473 bis.19 c.p.c.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 489/2025, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
che hanno contratto matrimonio in NO (CR) il 07.07.2019, trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di AN (PV) atto n. 12, parte II, serie C, anno 2019;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) spese al definitivo;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (PV), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
5) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del procedimento.
Così deciso a Lodi, nella Camera di Consiglio del 28.03.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello