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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 3272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3272 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 02/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 697/2023
T R A
, residente in [...] e Parte_1 Parte_2
, residente in [...], elettivamente domiciliati in Napoli,
[...] alla Piazza Giovanni Bovio 22, presso e nello studio dell'avv. Pietro Avallone che li rappresenta e difende;
Appellante
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore dott.ssa , con sede legale in Roma, alla Via Vittorio Emanuele Controparte_2
Orlando n. 75, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Verile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foggia al Corso Giannone n. 1/A; Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.1.2021 dinanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, la premesso di essere società consortile operante Parte_3 nel settore degli appalti di manodopera nei servizi integrati e ferroviari, esponeva: -di aver sottoscritto in data 30/07/18 con Unilabor Società Consortile a r.l. un contratto di affitto di ramo d'azienda che prevedeva tra le altre cose la cessione di una serie di contratti di appalto e tra questi di quello con Controparte_3
-che nelle more della cessione in data 8.1.2020 la Unilabor era dichiarata fallita dal Tribunale di Roma e la Curatela riteneva di non risolvere il contratto di affitto di ramo di azienda, che continuava pertanto a spiegare la sua efficacia;
-che a seguito del fallimento molti lavoratori (compresi quelli insediati nell'appalto di Napoli) richiedevano il pagamento delle loro competenze al;
Parte_4
-che nonostante ciò, accadeva che le maestranze abbiano richiesto i medesimi importi per lo stesso titolo anche alla committente (che in talune circostanze aveva Controparte_3 provveduto direttamente al pagamento salvo poi trattenere il controvalore sulle fatture di e che avrebbe dovuto onorare); CP_1
-che vi era il concreto rischio di locupletazione di somme (anche perché le singole domande non si sono mai incrociate tra di loro) con la conseguenza che : a) non aveva incassato le CP_1 somme fatturate alla Committente;
b) era tenuta sulla base delle ingiunzioni di pagamento a pagare i lavoratori senza conoscere il dettaglio dei crediti potenzialmente già riconosciuti dalla Curatela;
c) non vedeva compensate le stesse somme erogate alle maestranze da parte della Curatela;
-che non aveva evidenza del pagamento o meno da parte dell'INPS e/o della Curatela CP_1 della Unilabor in ordine a quanto ipoteticamente ammesso e/o dovuto alle maestranze.
Tutto ciò premesso, la società conveniva in giudizio gli odierni appellanti, nonché svariati altri lavoratori, l'Inps e il al fine di Controparte_3 Controparte_4 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ove ritenesse applicabile l'art. 29 co. 2 del d.lgs. n. 276/03 (ratione temporis applicabile a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 25/2017 convertito in l. n. 49/17) accogliere la presente eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 29 co. 2 del d.lgs. n. 276/03, nella parte in cui, in violazione della delega conferita, ed in contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza e con il diritto di difesa ha introdotto un sistema di responsabilità solidale a carico del committente e/o dell'appaltatore senza prevedere limitazioni alcune (in caso di fallimento, di assenza di cessione d'azienda), così come di natura oggettiva e lesiva di ogni strumento di difesa processuale, mortificando altresì l'iniziativa economica dell'Impresa, nonché ancora per tutte le altre ragioni descritte in ricorso e che lo stesso Giudice potrà individuare. Si chiede pertanto al Tribunale, ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata, sospendere il presente giudizio disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. In via gradata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di: essi Sigg.ri 1) , 2) Controparte_5 CP_6
; 3) ; 4) ; 5) ; 6)
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9
; 7) ; 8) 9) CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
; 10) ; 11) ; 12) ;
[...] Parte_1 Controparte_14 Parte_2
13) ; 14) ; 15) 16) CP_15 Controparte_16 Controparte_17 [...]
a ricevere TFR, competenze di fine rapporto, così come qualsiasi altra voce CP_18 retributiva e/o risarcitoria in virtù di quanto previsto dall'art. 1676 c.c. e/o dall'art. 29 d.lgs. n. 276/03, essendo questi decaduti dall'azione, nonché per via della legittimazione esclusiva del
, in persona del suo legale rappresentante p.t. e Curatore Controparte_4 al pagamento di tutto quanto da questi rivendicato (ovverossia nella diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa) per il periodo in cui i lavoratori hanno prestato servizio alle dipendenze di Unilabor Società Consortile. Inoltre, nella denegata e non creduta ipotesi di incapienza del Controparte_4
, accertare e dichiarare la legittimazione esclusiva dell'INPS (sia quale Fondo di
[...]
Tesoreria istituito ex art. 1 co. 755 della L. finanziaria 2007, del 27/12/2006 n. 296, sia quale Fondo di Garanzia istituito ex art. 3, ultimo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297) in ordine a tutto quanto rivendicato dai lavoratori (ovverossia a quanto differentemente accertato in corso di causa) per il periodo in cui i lavoratori hanno prestato servizio alle dipendenze di Unilabor Società Consortile.
- in via di ulteriore subordine, qualora il Tribunale non dovesse accogliere le precedenti domande, voglia accertare e dichiarare dovuto il solo Tfr (e/o voci retributive residue) maturato successivamente alla presa in carico del servizio e/o della sottoscrizione del contratto di fitto d'azienda (ovvero quella diversa data che dovesse essere accertata in corso di causa), dichiarando altresì la restante parte dovuta dal e/o dall'INPS (sia quale Controparte_4 titolare del Fondo di Tesoreria, sia del Fondo di Garanzia).
- in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, voglia il Tribunale, accertare e dichiarare il diritto di in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., sia al diritto di regresso, sia alla manleva nei confronti del , per le ragioni meglio espresse in narrativa, Controparte_4 nonché ancora, in via di subordine anche nei confronti dell'INPS, nella stessa misura di quanto oggetto di condanna, oltre il pagamento di tutte le spese, onorari, interessi, e ogni altra voce (anche di danno) sostenuta in esecuzione del disposto del Giudice;
- con il riconoscimento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
Con la sentenza n. 4556/2022 pubblicata il 29.9.2022 il Giudice adito, dichiarato estinto il processo tra la e gran parte dei lavoratori convenuti per conciliazione ovvero rinuncia CP_1 alla domanda, residuando in giudizio unicamente la posizione dei lavoratori e Parte_1
osservato come la intervenuta ammissione degli stessi al passivo del Parte_2 fallimento della Unilabor abbia provocato il venir meno della ragione della lite in quanto alcuna pretesa poteva dagli stessi più essere avanzata nei confronti della ricorrente, determinandosi altrimenti una duplicazione delle spettanze dovute, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra la e i predetti unici residui lavoratori;
nonché la carenza di interesse ad CP_1 agire nei confronti di e dell'Inps; con compensazione delle spese di lite. Controparte_3
Avverso detta statuizione hanno proposto appello i lavoratori in epigrafe con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data il 29.3.2023, contestando la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ed ha compensato le spese di lite.
I lavoratori hanno osservato come, già nella memoria di costituzione del precedente grado, avevano rappresentato e documentato al giudicante di non aver promosso alcuna istanza e/o azione giudiziaria nei confronti della , né nei confronti delle altre parti resistenti (INPS CP_1
e , ma di essersi insinuati al passivo fallimentare della società Unilabor già Controparte_3 in data 3.8.2020. Hanno aggiunto che il Tribunale di Roma aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo fallimentare solo in data 13.10.2022, successivamente quindi alla stesura della sentenza gravata (emessa il 29.9.2022). Non era quindi chiaro come il Giudice di prime cure avesse potuto ritenere modificate le situazioni sostanziali costitutive della materia del contendere, che invece non erano mai mutate nel corso del processo di primo grado, ma tutt'al più successivamente. In altre parole, nonostante nessuno degli odierni appellanti avesse iniziato o coltivato azioni verso la e/o , gli stessi venivano inspiegabilmente costretti a doversi costituire CP_1 CP_3
e difendere nel giudizio di primo grado. Dalla erronea dichiarazione di cessata materia del contendere il Giudice faceva poi derivare l'altrettanto erronea compensazione delle spese di lite.
Gli appellanti hanno quindi chiesto: 1) in via principale, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'erronea pronuncia del giudice di prime cure che dichiarava la cessata materia del contendere e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata dichiarare il rigetto delle domande tutte spiegate dalla nel giudizio di primo grado, essendo le stesse infondate, in fatto ed in diritto e Parte_5 non sostenute da alcun corroboro probatorio;
2) in ogni caso, accogliere il presente appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare la al pagamento delle spese di lite Controparte_1 per il primo grado nella misura di euro € 9.048,00 oltre iva e c.p.a. (cause di lavoro – valore indeterminabile – complessità media – esclusa udienza istruttoria non tenuta), con distrazione allo scrivente procuratore antistatario;
3) Il tutto con vittoria di compensi e spese per il doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.
Ricostituito il contradditorio, la ha con plurime argomentazioni Controparte_1 resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito delle note scritte, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
La cessazione della materia del contendere si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio … tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass., Sez. 2, sentenza n.13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale…” (Cass., sez. 3, sentenza n. 11962 del 08/06/2005).
La mancata adesione delle parti alla declaratoria di cessata materia del contendere, tuttavia, non costituisce un ostacolo, atteso che “Nel processo tributario, come nel processo civile … indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
Nella fattispecie il Giudice ha ritenuto di emettere la declaratoria di cessata materia del contendere a seguito della ammissione dei lavoratori, odierni appellanti, al passivo del Controparte_19
Sarebbe così venuta meno la ragione della lite non potendo più detti lavoratori avanzare
[...] alcuna pretesa nei confronti della . CP_1
Va tuttavia osservato che già prima della introduzione del giudizio (ad agosto 2020) i lavoratori si erano insinuati al passivo del e che la ne aveva piena Controparte_19 CP_1 contezza (cfr. pag. 4, punto 7, del ricorso di primo grado e doc. 4 allegato). Né i lavoratori odierni appellanti avevano avanzato pretese o promosso azioni giudiziarie nei confronti della , CP_1 né dell'Inps o di . Lo stato passivo fallimentare è stato dichiarato esecutivo ad CP_3 ottobre 2022, dopo la pubblicazione della sentenza gravata. Nelle more del giudizio non vi era stato alcun mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Invero, si ritiene che la domanda della fosse sin dall'origine inammissibile per difetto CP_1 di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., trattandosi di domanda di mero accertamento non sorretta da un interesse attuale e concreto.
L'art. 100 del cod. proc. civ. stabilisce la condizione dell'interesse ad agire, ossia per avviare o partecipare a una causa è necessario avere un interesse effettivo e attuale che non possa essere soddisfatto senza l'intervento del giudice.
La S.C. ha statuito che: “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. Sez. 2 Ord. n. 12733 del 9.5.2024; Cass. Sez. 2, Sent. n. 2057 del 24.1.2019). Ne consegue che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza” (Cass. Ord. n. 2051 del 27.1.2011 e Cass. Sent. n. 6749 del 4.5.2012).
Ancora la S.C. ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di giudizio civile di cognizione, l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale” (Cass. Ord. n. 30510 del 3.11.2023 e Cass. Sent. n. 28821 del 30.11. 2017, che richiama Cass. Sez. L, Sentenza n. 3905 del 2003; Sez. L, Sentenza n. 10039 del 2002; Sez. L, Sentenza n. M42 del l999; Sez. L, Sentenza n. 1167 del 1998; Sez. L, Sentenza n. 240 del 1988).
E' dunque inammissibile la domanda volta ad ottenere solo l'accertamento di un fatto, e non di un diritto, o quando l'azione non mira a rimuovere una situazione di incertezza giuridica e un pregiudizio per l'attore. L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deve essere "attuale", cioè il pregiudizio non deve essere solo potenziale, ma esistente e non eliminabile se non con la pronuncia giudiziale.
La ha promosso una azione di mero accertamento al fine di scongiurare il rischio di CP_1 locupletazione di somme da parte dei lavoratori che, seppure insinuati al passivo del CP_4
potevano avanzare pretese nei confronti della stessa ovvero della
[...] CP_1 committente , con danno alla che non avrebbe incassato le somme fatturate alla CP_3 CP_1 committente.
E' evidente come nella fattispecie il giudizio di cognizione sia stato utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, in assenza di una lesione attuale del proprio diritto e di danno effettivo alla propria sfera giuridica. Il richiesto accertamento, sin dalla instaurazione del giudizio, non era giustificato da alcun interesse concreto e attuale all'accertamento di un proprio diritto offeso e/o negato o alla rimozione di una situazione giuridica dannosa, per cui era necessario l'intervento del Giudice. La mediante lo CP_1 strumento di cognizione intendeva scongiurare danni potenziali e futuri (di plurime azioni dei lavoratori, già insinuati al passivo della Unilabor, nei suoi confronti ovvero della committente), anticipando la tutela giurisdizionale al fine di eliminare il timore di pregiudizi meramente ipotetici e non attuali.
“Il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento dei diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare” (Cass. sez. lav. 11.10.2022 n. 29577; Cass. Sez. Lav.
7.9.2018 n. 21903). Nella specie, in difetto di una lesione e/o pregiudizio effettivo e attuale, mancava un vantaggio giuridicamente concreto e oggettivamente valutabile conseguibile dalla mediante l'azione instaurata. CP_1
Difettava sin dalla proposizione della domanda l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni ulteriore questione proposta, l'appello va accolto e va rigettata per inammissibilità la domanda proposta in primo grado dalla Parte_3 nei confronti dei due lavoratori, odierni appellanti.
[...]
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della e sono liquidate CP_1 come in dispositivo tenuto conto dei criteri ex D.M. 55/2014 e DM 147/2022 e del valore (indeterminato) della causa, in applicazione dei parametri minimi attesa la complessità bassa delle questioni trattate.
P. Q. M.
La Corte così provvede: -accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, respinge la domanda proposta in primo grado dalla
[...] nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 [...]
; Parte_2
-condanna la lla rifusione delle spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 2906,00 per il giudizio di primo grado e in euro 3473,00 per il giudizio di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 02/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 02/10/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 697/2023
T R A
, residente in [...] e Parte_1 Parte_2
, residente in [...], elettivamente domiciliati in Napoli,
[...] alla Piazza Giovanni Bovio 22, presso e nello studio dell'avv. Pietro Avallone che li rappresenta e difende;
Appellante
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore dott.ssa , con sede legale in Roma, alla Via Vittorio Emanuele Controparte_2
Orlando n. 75, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Verile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Foggia al Corso Giannone n. 1/A; Appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.1.2021 dinanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, la premesso di essere società consortile operante Parte_3 nel settore degli appalti di manodopera nei servizi integrati e ferroviari, esponeva: -di aver sottoscritto in data 30/07/18 con Unilabor Società Consortile a r.l. un contratto di affitto di ramo d'azienda che prevedeva tra le altre cose la cessione di una serie di contratti di appalto e tra questi di quello con Controparte_3
-che nelle more della cessione in data 8.1.2020 la Unilabor era dichiarata fallita dal Tribunale di Roma e la Curatela riteneva di non risolvere il contratto di affitto di ramo di azienda, che continuava pertanto a spiegare la sua efficacia;
-che a seguito del fallimento molti lavoratori (compresi quelli insediati nell'appalto di Napoli) richiedevano il pagamento delle loro competenze al;
Parte_4
-che nonostante ciò, accadeva che le maestranze abbiano richiesto i medesimi importi per lo stesso titolo anche alla committente (che in talune circostanze aveva Controparte_3 provveduto direttamente al pagamento salvo poi trattenere il controvalore sulle fatture di e che avrebbe dovuto onorare); CP_1
-che vi era il concreto rischio di locupletazione di somme (anche perché le singole domande non si sono mai incrociate tra di loro) con la conseguenza che : a) non aveva incassato le CP_1 somme fatturate alla Committente;
b) era tenuta sulla base delle ingiunzioni di pagamento a pagare i lavoratori senza conoscere il dettaglio dei crediti potenzialmente già riconosciuti dalla Curatela;
c) non vedeva compensate le stesse somme erogate alle maestranze da parte della Curatela;
-che non aveva evidenza del pagamento o meno da parte dell'INPS e/o della Curatela CP_1 della Unilabor in ordine a quanto ipoteticamente ammesso e/o dovuto alle maestranze.
Tutto ciò premesso, la società conveniva in giudizio gli odierni appellanti, nonché svariati altri lavoratori, l'Inps e il al fine di Controparte_3 Controparte_4 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ove ritenesse applicabile l'art. 29 co. 2 del d.lgs. n. 276/03 (ratione temporis applicabile a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 25/2017 convertito in l. n. 49/17) accogliere la presente eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 29 co. 2 del d.lgs. n. 276/03, nella parte in cui, in violazione della delega conferita, ed in contrasto con il principio di uguaglianza e ragionevolezza e con il diritto di difesa ha introdotto un sistema di responsabilità solidale a carico del committente e/o dell'appaltatore senza prevedere limitazioni alcune (in caso di fallimento, di assenza di cessione d'azienda), così come di natura oggettiva e lesiva di ogni strumento di difesa processuale, mortificando altresì l'iniziativa economica dell'Impresa, nonché ancora per tutte le altre ragioni descritte in ricorso e che lo stesso Giudice potrà individuare. Si chiede pertanto al Tribunale, ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata, sospendere il presente giudizio disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. In via gradata, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare l'inesistenza di qualsivoglia diritto di: essi Sigg.ri 1) , 2) Controparte_5 CP_6
; 3) ; 4) ; 5) ; 6)
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9
; 7) ; 8) 9) CP_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
; 10) ; 11) ; 12) ;
[...] Parte_1 Controparte_14 Parte_2
13) ; 14) ; 15) 16) CP_15 Controparte_16 Controparte_17 [...]
a ricevere TFR, competenze di fine rapporto, così come qualsiasi altra voce CP_18 retributiva e/o risarcitoria in virtù di quanto previsto dall'art. 1676 c.c. e/o dall'art. 29 d.lgs. n. 276/03, essendo questi decaduti dall'azione, nonché per via della legittimazione esclusiva del
, in persona del suo legale rappresentante p.t. e Curatore Controparte_4 al pagamento di tutto quanto da questi rivendicato (ovverossia nella diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa) per il periodo in cui i lavoratori hanno prestato servizio alle dipendenze di Unilabor Società Consortile. Inoltre, nella denegata e non creduta ipotesi di incapienza del Controparte_4
, accertare e dichiarare la legittimazione esclusiva dell'INPS (sia quale Fondo di
[...]
Tesoreria istituito ex art. 1 co. 755 della L. finanziaria 2007, del 27/12/2006 n. 296, sia quale Fondo di Garanzia istituito ex art. 3, ultimo comma, della L. 29 maggio 1982, n. 297) in ordine a tutto quanto rivendicato dai lavoratori (ovverossia a quanto differentemente accertato in corso di causa) per il periodo in cui i lavoratori hanno prestato servizio alle dipendenze di Unilabor Società Consortile.
- in via di ulteriore subordine, qualora il Tribunale non dovesse accogliere le precedenti domande, voglia accertare e dichiarare dovuto il solo Tfr (e/o voci retributive residue) maturato successivamente alla presa in carico del servizio e/o della sottoscrizione del contratto di fitto d'azienda (ovvero quella diversa data che dovesse essere accertata in corso di causa), dichiarando altresì la restante parte dovuta dal e/o dall'INPS (sia quale Controparte_4 titolare del Fondo di Tesoreria, sia del Fondo di Garanzia).
- in via gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto della domanda principale, voglia il Tribunale, accertare e dichiarare il diritto di in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., sia al diritto di regresso, sia alla manleva nei confronti del , per le ragioni meglio espresse in narrativa, Controparte_4 nonché ancora, in via di subordine anche nei confronti dell'INPS, nella stessa misura di quanto oggetto di condanna, oltre il pagamento di tutte le spese, onorari, interessi, e ogni altra voce (anche di danno) sostenuta in esecuzione del disposto del Giudice;
- con il riconoscimento delle spese, competenze ed onorari di causa”.
Con la sentenza n. 4556/2022 pubblicata il 29.9.2022 il Giudice adito, dichiarato estinto il processo tra la e gran parte dei lavoratori convenuti per conciliazione ovvero rinuncia CP_1 alla domanda, residuando in giudizio unicamente la posizione dei lavoratori e Parte_1
osservato come la intervenuta ammissione degli stessi al passivo del Parte_2 fallimento della Unilabor abbia provocato il venir meno della ragione della lite in quanto alcuna pretesa poteva dagli stessi più essere avanzata nei confronti della ricorrente, determinandosi altrimenti una duplicazione delle spettanze dovute, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere tra la e i predetti unici residui lavoratori;
nonché la carenza di interesse ad CP_1 agire nei confronti di e dell'Inps; con compensazione delle spese di lite. Controparte_3
Avverso detta statuizione hanno proposto appello i lavoratori in epigrafe con ricorso depositato presso questa Corte territoriale in data il 29.3.2023, contestando la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ed ha compensato le spese di lite.
I lavoratori hanno osservato come, già nella memoria di costituzione del precedente grado, avevano rappresentato e documentato al giudicante di non aver promosso alcuna istanza e/o azione giudiziaria nei confronti della , né nei confronti delle altre parti resistenti (INPS CP_1
e , ma di essersi insinuati al passivo fallimentare della società Unilabor già Controparte_3 in data 3.8.2020. Hanno aggiunto che il Tribunale di Roma aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo fallimentare solo in data 13.10.2022, successivamente quindi alla stesura della sentenza gravata (emessa il 29.9.2022). Non era quindi chiaro come il Giudice di prime cure avesse potuto ritenere modificate le situazioni sostanziali costitutive della materia del contendere, che invece non erano mai mutate nel corso del processo di primo grado, ma tutt'al più successivamente. In altre parole, nonostante nessuno degli odierni appellanti avesse iniziato o coltivato azioni verso la e/o , gli stessi venivano inspiegabilmente costretti a doversi costituire CP_1 CP_3
e difendere nel giudizio di primo grado. Dalla erronea dichiarazione di cessata materia del contendere il Giudice faceva poi derivare l'altrettanto erronea compensazione delle spese di lite.
Gli appellanti hanno quindi chiesto: 1) in via principale, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'erronea pronuncia del giudice di prime cure che dichiarava la cessata materia del contendere e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata dichiarare il rigetto delle domande tutte spiegate dalla nel giudizio di primo grado, essendo le stesse infondate, in fatto ed in diritto e Parte_5 non sostenute da alcun corroboro probatorio;
2) in ogni caso, accogliere il presente appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare la al pagamento delle spese di lite Controparte_1 per il primo grado nella misura di euro € 9.048,00 oltre iva e c.p.a. (cause di lavoro – valore indeterminabile – complessità media – esclusa udienza istruttoria non tenuta), con distrazione allo scrivente procuratore antistatario;
3) Il tutto con vittoria di compensi e spese per il doppio grado di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario.
Ricostituito il contradditorio, la ha con plurime argomentazioni Controparte_1 resistito al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, alla odierna udienza come sostituita ex art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito delle note scritte, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato.
La cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti od anche di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
La cessazione della materia del contendere si ricollega a fatti “accaduti nel corso del giudizio … tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito...” (cfr., ex multis, Cass. 10553/09; Cass. 22650/08). “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta, senza che sia, pertanto, a tal fine sufficiente il mero riconoscimento, ad opera del convenuto, del diritto vantato dall'attore, ove non risulti integralmente soddisfatta la domanda di quest'ultimo” (Cass., Sez. 2, sentenza n.13217 del 28/05/2013).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti alla proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. 21/5/1987 n. 4630; Cass. 22/7/1981 n. 4719). Con riferimento a tali ipotesi è stata delineata la fattispecie della cessazione della materia del contendere, considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass. 6/5/1998 n. 4583; Cass. 9/4/1997 n. 3075; Cass. 8/6/1996 n. 5333).
Di regola “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale…” (Cass., sez. 3, sentenza n. 11962 del 08/06/2005).
La mancata adesione delle parti alla declaratoria di cessata materia del contendere, tuttavia, non costituisce un ostacolo, atteso che “Nel processo tributario, come nel processo civile … indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
Nella fattispecie il Giudice ha ritenuto di emettere la declaratoria di cessata materia del contendere a seguito della ammissione dei lavoratori, odierni appellanti, al passivo del Controparte_19
Sarebbe così venuta meno la ragione della lite non potendo più detti lavoratori avanzare
[...] alcuna pretesa nei confronti della . CP_1
Va tuttavia osservato che già prima della introduzione del giudizio (ad agosto 2020) i lavoratori si erano insinuati al passivo del e che la ne aveva piena Controparte_19 CP_1 contezza (cfr. pag. 4, punto 7, del ricorso di primo grado e doc. 4 allegato). Né i lavoratori odierni appellanti avevano avanzato pretese o promosso azioni giudiziarie nei confronti della , CP_1 né dell'Inps o di . Lo stato passivo fallimentare è stato dichiarato esecutivo ad CP_3 ottobre 2022, dopo la pubblicazione della sentenza gravata. Nelle more del giudizio non vi era stato alcun mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio.
Invero, si ritiene che la domanda della fosse sin dall'origine inammissibile per difetto CP_1 di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., trattandosi di domanda di mero accertamento non sorretta da un interesse attuale e concreto.
L'art. 100 del cod. proc. civ. stabilisce la condizione dell'interesse ad agire, ossia per avviare o partecipare a una causa è necessario avere un interesse effettivo e attuale che non possa essere soddisfatto senza l'intervento del giudice.
La S.C. ha statuito che: “L'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, senza che siano ammissibili questioni d'interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire” (Cass. Sez. 2 Ord. n. 12733 del 9.5.2024; Cass. Sez. 2, Sent. n. 2057 del 24.1.2019). Ne consegue che “non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, il quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza” (Cass. Ord. n. 2051 del 27.1.2011 e Cass. Sent. n. 6749 del 4.5.2012).
Ancora la S.C. ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui “in tema di giudizio civile di cognizione, l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale e non meramente potenziale” (Cass. Ord. n. 30510 del 3.11.2023 e Cass. Sent. n. 28821 del 30.11. 2017, che richiama Cass. Sez. L, Sentenza n. 3905 del 2003; Sez. L, Sentenza n. 10039 del 2002; Sez. L, Sentenza n. M42 del l999; Sez. L, Sentenza n. 1167 del 1998; Sez. L, Sentenza n. 240 del 1988).
E' dunque inammissibile la domanda volta ad ottenere solo l'accertamento di un fatto, e non di un diritto, o quando l'azione non mira a rimuovere una situazione di incertezza giuridica e un pregiudizio per l'attore. L'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. deve essere "attuale", cioè il pregiudizio non deve essere solo potenziale, ma esistente e non eliminabile se non con la pronuncia giudiziale.
La ha promosso una azione di mero accertamento al fine di scongiurare il rischio di CP_1 locupletazione di somme da parte dei lavoratori che, seppure insinuati al passivo del CP_4
potevano avanzare pretese nei confronti della stessa ovvero della
[...] CP_1 committente , con danno alla che non avrebbe incassato le somme fatturate alla CP_3 CP_1 committente.
E' evidente come nella fattispecie il giudizio di cognizione sia stato utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l'attore, in assenza di una lesione attuale del proprio diritto e di danno effettivo alla propria sfera giuridica. Il richiesto accertamento, sin dalla instaurazione del giudizio, non era giustificato da alcun interesse concreto e attuale all'accertamento di un proprio diritto offeso e/o negato o alla rimozione di una situazione giuridica dannosa, per cui era necessario l'intervento del Giudice. La mediante lo CP_1 strumento di cognizione intendeva scongiurare danni potenziali e futuri (di plurime azioni dei lavoratori, già insinuati al passivo della Unilabor, nei suoi confronti ovvero della committente), anticipando la tutela giurisdizionale al fine di eliminare il timore di pregiudizi meramente ipotetici e non attuali.
“Il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento dei diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare” (Cass. sez. lav. 11.10.2022 n. 29577; Cass. Sez. Lav.
7.9.2018 n. 21903). Nella specie, in difetto di una lesione e/o pregiudizio effettivo e attuale, mancava un vantaggio giuridicamente concreto e oggettivamente valutabile conseguibile dalla mediante l'azione instaurata. CP_1
Difettava sin dalla proposizione della domanda l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., così come delineato dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Per le ragioni descritte, che assorbono ogni ulteriore questione proposta, l'appello va accolto e va rigettata per inammissibilità la domanda proposta in primo grado dalla Parte_3 nei confronti dei due lavoratori, odierni appellanti.
[...]
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza della e sono liquidate CP_1 come in dispositivo tenuto conto dei criteri ex D.M. 55/2014 e DM 147/2022 e del valore (indeterminato) della causa, in applicazione dei parametri minimi attesa la complessità bassa delle questioni trattate.
P. Q. M.
La Corte così provvede: -accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della gravata sentenza che nel resto conferma, respinge la domanda proposta in primo grado dalla
[...] nei confronti di e Controparte_1 Parte_1 [...]
; Parte_2
-condanna la lla rifusione delle spese di Controparte_1 lite che liquida in euro 2906,00 per il giudizio di primo grado e in euro 3473,00 per il giudizio di appello, oltre, per ciascun grado, spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 02/10/2025
Il consigliere estensore Il Presidente Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano