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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/05/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. 4395/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV civile procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4395/2022 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1 con gli Avv.ti Eugenio Bresciani e Silvia Ferrari,
Parte attrice contro
Controparte_1 con gli Avv.ti Vittorio Pozzi, Marialuisa Garavelli, Niccolò Trombetta, Andrea Paolucci,
Parte convenuta ritenuta in decisione - a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni del
14.11.2024 con assegnazione dei termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. da parte del giudice designato - sulle seguenti conclusioni: per parte attrice: Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso: revocare, ex art. 67, II comma, L.F., tutte le rimesse indicate in narrativa, confluite dal 22 ottobre 2018 sul conti della presso la Banca convenuta, per l'importo complessivo Pt_2 di € 188.086,00, tenuto conto dell'art. 70 L.F., o per quella somma maggiore o minore ritenuta dovuta, e per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante, a pagare a favore della massa dei creditori del , in persona del Parte_1
1 Curatore, l'importo riconosciuto, con gli interessi moratori ex art.1284 cod. civ. dalla data della domanda al saldo. Spese, anche di CTU, ed onorari rifusi. per parte convenuta: Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa: nel merito, − rigettare integralmente le domande formulate dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti;
in via
[...] istruttoria, − in via principale, accertata la sussistenza dei “gravi motivi” di cui all'art. 196
c.p.c., disporre la sostituzione del Consulente Tecnico d'Ufficio nominato nel presente giudizio e la rinnovazione delle indagini peritali;
− in subordine, convocare il Consulente
Tecnico d'Ufficio nominato nel presente giudizio, dott.ssa , affinché Persona_1 renda chiarimenti sulla relazione definitiva depositata in data 2 aprile 2024 e sulle analisi svolte, fissando all'uopo apposita udienza di discussione, e riservi all'esito di disporre un'eventuale integrazione delle indagini peritali;
in ogni caso, − condannare il
[...] alla rifusione in favore di degli Parte_1 Controparte_1 onorari e delle spese del presente giudizio, oltre accessori di legge.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
(a seguire, semplicemente, il fallimento) ha convenuto in giudizio Controparte_1
(a seguire, semplicemente, la banca) allegando che in
[...] Parte_1 bonis aveva acceso presso l'agenzia di Brescia della banca il conto corrente ordinario n.
00/30/04065, assistito dal conto corrente anticipi n. 00/02/01599, sopra il quale nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento di (avvenuta in data Parte_1
23.4.2019) sarebbero confluite rimesse per il complessivo importo di € 328.007,89= le quali, avendo ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della fallenda nei confronti della banca, risulterebbero revocabili ai sensi dell'art. 67, c. II, L.F. stante la comprovata conoscenza (desumile dalle risultanze del bilancio di esercizio 2017 di in bonis e dalle informazioni presenti nell'archivio della Centrale Parte_1
Rischi oltreché dalle condizioni e modalità di gestione del rapporto bancario citato) in capo alla seconda dello stato di insolvenza in cui già versava la prima.
2 Conseguentemente, il fallimento ha chiesto che dette rimesse siano dichiarate inefficaci nei confronti della massa dei creditori e che la banca sia condannata a pagare al fallimento l'importo (da ultimo indicato in € 188.086,00=) pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca per il periodo per il quale è stata provata la sua conoscenza dello stato di insolvenza e l'ammontare residuo delle stesse alla data in cui si è aperto il concorso, come previsto all'art. 70, c. II, L.F.
Con comparsa depositata in data 19.7.2022 si è costituita in giudizio la banca domandando il rigetto delle domande attoree.
Più in particolare la banca ha rilevato da un lato che nel semestre c.d. sospetto il conto corrente ordinario n. 00/30/04065 avrebbe sempre avuto un saldo positivo a favore della società in bonis nonché dall'altro che le rimesse annotate sul conto corrente anticipi n. 00/02/01599 costituirebbero una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca alla medesima società.
Questo, fermo che tanto dalla documentazione riversata in atti ad opera da parte attrice quanto dagli ulteriori bilanci relativi agli esercizi 2015 e 2016 non emergerebbero elementi idonei a dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia decoctionis.
A seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183, c. VI, c.p.c. la causa, istruita in via documentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 14.11.2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni su riportate, con assegnazione alle parti dei termini massimi di cui agli artt. 190 e 281 quinquies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dalla curatela non possono Parte_1 trovare accoglimento.
Questo, stante la mancata dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo della c.d. scientia decoctionis in capo alla banca.
Qualora il fallimento promuova un'azione volta a conseguire la dichiarazione di inefficacia delle rimesse (circa la portata della nozione di rimessa, cfr. in particolare Cass.
Civ., Sez. I, 9.1.2019, n. 277) confluite sopra un conto corrente, esso – alla luce delle previsioni di cui all'art. 67, c. II e c. III, lett. b), L.F. - risulta onerato di dimostrare da un
3 lato che nel c.d. semestre sospetto sono state effettuate sopra il conto medesimo rimesse le quali hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca (c.d. elemento oggettivo) nonché dall'altro che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore (c.d. elemento soggettivo).
Quanto in particolare alle modalità secondo le quali deve essere compiuta l'indagine relativa alla sussistenza in capo alla banca della c.d. scientia decoctionis, va subito rammentato che trattandosi di verificare l'esistenza di un particolare stato soggettivo il giudizio, salvo il peculiare caso in cui venga acquisita sul punto una dichiarazione di natura confessoria, ha usualmente carattere presuntivo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13.10.2005,
n. 19894).
Spetta poi al fallimento “gravato sul punto del relativo onere, di allegare e di provare l'effettiva sussistenza” dei “segnali della crisi economica e finanziaria del proprio cliente” i quali in quanto
“manifestatisi in data anteriore all'effettuazione delle rimesse di cui chiede la revoca” consentano complessivamente di affermare che la banca fosse a conoscenza della condizione di decozione del cliente medesimo, dovendosi di contro escludere che la relativa prova possa essere desunta soltanto “in via ipotetica” (Cass. Civ., Sez. VI, 19.11.2013, n. 25952) da circostanze fattuali non puntualmente allegate e comprovate dalla parte onerata.
Dal punto di vista contenutistico, inoltre, fermo che l'esistenza dello “stato di insolvenza del debitore nel c.d. periodo sospetto è oggetto di una presunzione iuris et de iure, derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale”, il fallimento è gravato dall'onere di dimostrare che “i sintomi del dissesto si fossero manifestati all'esterno e come tali fossero stati percepiti dall'accipiens”
(Cass. Civ., Sez. I, 16.3.2018, n. 6575) con la conseguenza per cui, anche alla luce della nozione di insolvenza tracciata all'art. 5 L.F. (e mutuata all'art. 2, c. I, lett. b), C.C.I.I.), la dimostrazione della c.d. scientia decoctionis richiede che il materiale probatorio acquisito in corso di causa consenta di affermare che la banca, nell'intervallo temporale di riferimento, fosse a conoscenza dello stato – attuale e manifestatosi all'esterno – di vera e propria insolvenza del proprio cliente, rimanendo di contro irrilevante, ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria, la percezione di un'eventuale sua condizione, ad esempio, di mera “difficoltà” che renda prevedibile “una futura insolvenza” (Cass. Civ., Sez.
I, 23.9.2009, n. 20482).
4 Del resto, anche con riguardo alla peculiare posizione dell'accipiens che rivesta la qualifica di istituto bancario, e dunque di “agente economico qualificato” in quanto tale abilitato alla
“acquisizione d'informazioni ordinariamente non accessibili ai comuni operatori” (Cass. Civ., Sez. I,
2.11.2017, n. 26061), la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che “la circostanza che il creditore rivesta la qualità di istituto bancario non è di per sa determinante, neppure se correlata al parametro (del tutto teorico) del creditore avveduto, ma viene in considerazione solo in presenza di concreti collegamenti con i sintomi conoscibili dello stato d'insolvenza, quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti, procedure esecutive, etc.” (Cass. Civ., Sez. I, 9.1.2013, n.
327).
Deve dunque trattarsi di una conoscenza “effettiva e non meramente potenziale” (Cass. Civ.,
Sez. I, 2.11.2017, n. 26061), la cui sussistenza deve essere verificata nell'ambito di un complessivo giudizio che tenga sì conto della posizione qualificata dell'istituto bancario ma anche delle “condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare” (Cass. Civ., Sez. I, 14.9.2022, n. 27074) e che conseguentemente non può omettere di considerare anche il tipo di rapporto contrattuale specificamente intrattenuto, con le relative prassi di riferimento (Cass. Civ.,
Sez. I, 29.7.2014, n. 17208).
Tanto premesso, in via fattuale emerge che in bonis (la quale sarebbe Parte_1 stata dichiarata fallita con sentenza del 23.4.2019), in data 7.3.2018 ha acceso presso la filiale di Brescia della banca il conto corrente ordinario n. 00/30/04065 (cfr. doc. n. 2 di parte convenuta) ed il conto corrente anticipi n. 00/02/01599 (cfr. doc. n. 3 di parte convenuta) e che in data 8.3.2018 la banca ha concesso alla medesima Parte_1 in bonis “un finanziamento, a titolo di apertura di credito in conto corrente subordinata alla presentazione, allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titolo similari, nonché effetti, ricevute bancarie (Ri.Ba.) o documenti similari, fino alla concorrenza massima di
Euro 200.000 (DUECENTOMILA/00) a valere sul conto corrente numero: 00/02/01599”
(cfr. doc. n. 7 di parte convenuta).
Il fallimento, in particolare, ha dunque allegato che nel c.d. semestre sospetto (decorrente a ritroso dalla data di pubblicazione della sentenza di fallimento: cfr. Cass. Civ., Sez. I,
10.4.2019, n. 10104) sarebbero confluite in favore della banca rimesse per il complessivo
5 importo di € 328.007,89= le quali, avendo ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della fallenda nei confronti della banca medesima risulterebbero revocabili ai sensi dell'art. 67, c. II, L.F. stante la conoscenza in capo alla seconda dello stato di insolvenza in cui già versava la prima con la conseguenza per cui la banca, giusta la previsione di cui all'art. 70, c. II, L.F. dovrebbe essere condannata al pagamento in favore della massa dei creditori dell'importo di € 188.086,00= oltre agli accessori di legge.
Quanto poi agli elementi fattuali dai quali si dovrebbe desumere la sussistenza in capo alla banca della conoscenza dello stato di insolvenza della cliente, il fallimento ha fatto riferimento, in particolare, alla risultanze del bilancio di esercizio 2017 approvato dai soci di in bonis in data 10.4.2018 e depositato al Registro delle imprese in Parte_1 data 9.5.2018 (cfr. doc. n. 11 di parte attrice) oltreché alle informazioni presenti nell'archivio della Centrale Rischi (cfr. docc. nn. 12 e 13-29 di parte attrice) nonché alle condizioni e modalità di gestione dei rapporti bancari nn. 00/30/04065 e n.
00/02/01599 (cfr. docc. nn.
4-10 di parte attrice).
Il fallimento, inoltre, ha allegato alla propria memoria ex art. 183, c. VI, n. 2, c.p.c. una
“indagine indipendente” elaborata da tale in merito al “rischio di credito globale” Per_2 relativo a in bonis (cfr. doc. n. 30 di parte attrice). Parte_1
Per parte propria, la banca, oltre a contestare la concludenza della documentazione dimessa da parte attrice, ha prodotto a sua volta i bilanci di in bonis Parte_1 relativi agli esercizi 2015 e 2016 (cfr. docc. nn.
4-6 di parte convenuta).
Questo è il complessivo materiale documentale il quale è stato esaminato, in corso di causa, da parte del consulente tecnico nominato al quale è stato richiesto di verificare – fra l'altro – se dalla documentazione richiamata emergessero eventuali elementi sintomatici dello stato di insolvenza di (cfr. punti nn. 1, 2 e 3 del Parte_1 quesito di cui all'ordinanza depositata in data 16.3.2023 come integrata all'udienza del
30.3.2023).
Al riguardo, va peraltro osservato che le contestazioni all'operato del consulente tecnico formulate da parte convenuta mediante la nota depositata in data 17.4.2024 non possono essere condivise posto che all'evidenza il sub-procedimento di approfondimento tecnico
6 si è svolto in modo corretto apparendo fisiologico che il consulente, nella propria relazione finale, recepisca le osservazioni alla bozza di relazione svolte da parte del consulente dell'una o dell'altra delle parti (nella specie, del fallimento), fermo che rimane confermato che il consulente non ha ecceduto i limiti dell'incarico conferitogli e che le parti hanno avuto comunque ampio spazio per contraddire circa le modalità e i risultati della sua indagine negli scritti difensivi finali.
Tanto premesso, alla luce delle produzioni documentali complessivamente compiute dalle parti e dai rilievi svolti dal consulente tecnico d'ufficio, ritiene questo giudice che non sono emersi elementi sufficienti per affermare che la banca, nel c.d. semestre sospetto, fosse effettivamente a conoscenza di un vero e proprio stato di manifesta decozione della propria cliente.
In primo luogo, questa conclusione risulta confermata dalle risultanze dei bilanci relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017 intestati a in bonis. Parte_1
Al riguardo invero occorre preliminarmente osservare come la riclassificazione dei dati dello stato patrimoniale secondo il c.d. criterio della liquidità oltreché del conto economico compiuta da parte del consulente tecnico d'ufficio, in adesione alle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice, appare senz'altro ultronea apparendo inverosimile che una banca, all'atto dell'accensione di un rapporto di conto corrente ovvero della concessione di un'apertura di credito su anticipazione di titoli peraltro di importo non così rilevante (€ 200.000,00=) provveda effettivamente a compiere una riclassificazione dei dati di bilancio del cliente, ancorché si tratti – come già detto – di un operatore qualificato.
In ogni caso, dalla disamina dei dati in discussione emerge che nel c.d. semestre sospetto in capo alla banca potesse sussistere al più la conoscenza di uno stato di tensione finanziaria di in bonis e non già del suo stato di insolvenza, posto che, Parte_1 come confermato comunque dal consulente tecnico d'ufficio, per tutti e tre gli esercizi esaminati quest'ultima ha mantenuto un patrimonio netto positivo e crescente, così come crescenti sono stati gli utili di esercizio esposti a conto economico e l'indice
EBITDA.
7 Inoltre, pur a fronte della citata tensione finanziaria, lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato come neppure in applicazione dei c.d. indicatori di allerta della crisi elaborati dal CNDCEC emergesse, financo in relazione ai dati contabili riclassificati, una situazione di decozione di in bonis (cfr. in particolare pp. 30 della Parte_1 relazione peritale).
In secondo luogo, nella stessa direzione muove l'esame delle informazioni presenti nell'archivio della Centrale Rischi, posto che il consulente tecnico d'ufficio se da un lato ha rilevato come da dette informazioni sia dato inferire una riduzione degli affidamenti concessi da diversi istituti di credito intervenuta fra l'anno 2018 e il 2019, dall'altro ha anche evidenziato come nel periodo esaminato – e comunque anteriormente alla dichiarazione di fallimento - non risultano né sconfinamenti delle linee autoliquidanti né segnalazioni a carico di in bonis a sofferenza. Parte_1
Anche le segnalazioni compiute dalla banca per crediti impagati nel mese di luglio e di ottobre 2018 rispettivamente per € 246.463,00= e per € 244.892,00= appaiono numericamente assai contenute e non significative alla luce dell'ingente accordato complessivo (cfr. p. 32, tabella n. 9, della relazione peritale) a favore di Parte_1 in bonis.
Del resto, lo stesso consulente ha conclusivamente affermato, sul punto, che i risultati dell'approfondimento in questione “non fanno emergere elementi sintomatici dello stato di insolvenza della società. Al contrario, l'utilizzo da parte della società del significa che la Parte_3 società ha fatturato da portare allo sconto e quindi la società nel periodo analizzato stava lavorando normalmente, anche se (…) non vi era una redditività tale da sostenere il debito della società che continuava a crescere” (cfr. p. 36 della relazione peritale).
In terzo luogo, quanto alla valutazione della gestione e all'andamento dei due rapporti di conto corrente intrattenuti da in bonis con la banca, nuovamente va Parte_1 rilevato come non emergano elementi tali da giustificare l'affermazione della consapevolezza della banca dello stato di insolvenza della prima.
Peraltro, mette subito conto di rilevare che se da un lato il fallimento ha adombrato l'ipotesi che nel nella gestione dei rapporti collegati di conto corrente e di anticipazione la banca abbia dato corso a meccanismi non fisiologici (“l'eventuale parcheggio delle poste”:
8 cfr. p. 1 della memoria ex art. 183, c. VI, n. 1, c.p.c. del fallimento), dall'altro il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato “di non essere nella possibilità di effettuare tale verifica in quanto agli atti non vi sono a disposizione i documenti sottostanti” (cfr. p. 43 della relazione peritale).
L'asserzione del fallimento è rimasta dunque del tutto indimostrata.
Per il resto, dalla disamina dei due rapporti in discussione emerge che il conto corrente ordinario, per tutto il c.d. semestre sospetto, ha segnato un saldo positivo, che entrambi i conti sono stati continuamente movimentati tanto in dare quanto in avere e che, ancora una volta, il numero di insoluti annotati è poco significativo.
Né, per inciso, le valutazioni appena svolte potrebbero essere superate alla luce della
“indagine indipendente” prodotta da parte attrice quale allegato n. 30, trattandosi di un documento di cui è sconosciuta la genesi, privo di corredo motivazionale e che in ogni caso, come rilevato da parte convenuta, non offre una rappresentazione di Parte_1 in bonis quale una società ad elevato rischio (indicato infatti nella misura del 5,21%)
[...] di default.
In conclusione, alla luce di tutto quanto osservato, deve escludersi la ricorrenza dello stato soggettivo di c.d. scientia decoctionis in capo alla banca, ciò da cui discende il rigetto delle domande attoree con assorbimento di ogni ulteriore questione.
--=o0o=--
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Più in particolare, considerato che “l'entità del passivo fallimentare è soggetto a modifiche, mentre
l'entità di quanto percepiranno i creditori ammessi non è predeterminabile prima della redazione del piano di riparto definitivo” di modo che “risulta sin dall'origine indeterminabile il valore dei crediti a tutela dei quali viene esercitata l'azione revocatoria fallimentare” (Cass. Civ., Sez. I, 25.1.2016, n.
1274 ma cfr. anche art. 5, c. I, del D.M. n. 55/2014), appare corretto fare applicazione dei parametri previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile di complessità media, con riconoscimento dei valori medi per tutte le
9 fasi di giudizio (ciò che all'evidenza produce un risultato diverso – nella specie inferiore - da quello esposto da parte convenuta nella propria nota spese depositata in data
3.2.2025, parametrata invece allo scaglione di valore compreso fra € 52.000,00= ed €
260.000,00=).
A carico di parte attrice vanno poi definitivamente poste le spese di consulenza tecnica così come già liquidate con provvedimento del 15.10.2024.
--=o0o=--
Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
rigetta le domande proposte dalla nei Parte_1 confronti di Controparte_1
condanna la curatela del fallimento a rifondere a Parte_1 [...] le spese del presente giudizio che liquida in € 10.860,00= Controparte_1 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al
15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge;
pone definitivamente a carico della le spese Parte_1 di le spese di consulenza tecnica così come già liquidate con provvedimento del
15.10.2024
Così deciso in Brescia il 22 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione IV civile procedure concorsuali - esecuzioni nella persona del Giudice Alessandro Pernigotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4395/2022 R.G. promossa con atto di citazione da:
Parte_1 con gli Avv.ti Eugenio Bresciani e Silvia Ferrari,
Parte attrice contro
Controparte_1 con gli Avv.ti Vittorio Pozzi, Marialuisa Garavelli, Niccolò Trombetta, Andrea Paolucci,
Parte convenuta ritenuta in decisione - a seguito di udienza di precisazione delle conclusioni del
14.11.2024 con assegnazione dei termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. da parte del giudice designato - sulle seguenti conclusioni: per parte attrice: Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso: revocare, ex art. 67, II comma, L.F., tutte le rimesse indicate in narrativa, confluite dal 22 ottobre 2018 sul conti della presso la Banca convenuta, per l'importo complessivo Pt_2 di € 188.086,00, tenuto conto dell'art. 70 L.F., o per quella somma maggiore o minore ritenuta dovuta, e per l'effetto condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante, a pagare a favore della massa dei creditori del , in persona del Parte_1
1 Curatore, l'importo riconosciuto, con gli interessi moratori ex art.1284 cod. civ. dalla data della domanda al saldo. Spese, anche di CTU, ed onorari rifusi. per parte convenuta: Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa: nel merito, − rigettare integralmente le domande formulate dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte in atti;
in via
[...] istruttoria, − in via principale, accertata la sussistenza dei “gravi motivi” di cui all'art. 196
c.p.c., disporre la sostituzione del Consulente Tecnico d'Ufficio nominato nel presente giudizio e la rinnovazione delle indagini peritali;
− in subordine, convocare il Consulente
Tecnico d'Ufficio nominato nel presente giudizio, dott.ssa , affinché Persona_1 renda chiarimenti sulla relazione definitiva depositata in data 2 aprile 2024 e sulle analisi svolte, fissando all'uopo apposita udienza di discussione, e riservi all'esito di disporre un'eventuale integrazione delle indagini peritali;
in ogni caso, − condannare il
[...] alla rifusione in favore di degli Parte_1 Controparte_1 onorari e delle spese del presente giudizio, oltre accessori di legge.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1
(a seguire, semplicemente, il fallimento) ha convenuto in giudizio Controparte_1
(a seguire, semplicemente, la banca) allegando che in
[...] Parte_1 bonis aveva acceso presso l'agenzia di Brescia della banca il conto corrente ordinario n.
00/30/04065, assistito dal conto corrente anticipi n. 00/02/01599, sopra il quale nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento di (avvenuta in data Parte_1
23.4.2019) sarebbero confluite rimesse per il complessivo importo di € 328.007,89= le quali, avendo ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della fallenda nei confronti della banca, risulterebbero revocabili ai sensi dell'art. 67, c. II, L.F. stante la comprovata conoscenza (desumile dalle risultanze del bilancio di esercizio 2017 di in bonis e dalle informazioni presenti nell'archivio della Centrale Parte_1
Rischi oltreché dalle condizioni e modalità di gestione del rapporto bancario citato) in capo alla seconda dello stato di insolvenza in cui già versava la prima.
2 Conseguentemente, il fallimento ha chiesto che dette rimesse siano dichiarate inefficaci nei confronti della massa dei creditori e che la banca sia condannata a pagare al fallimento l'importo (da ultimo indicato in € 188.086,00=) pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca per il periodo per il quale è stata provata la sua conoscenza dello stato di insolvenza e l'ammontare residuo delle stesse alla data in cui si è aperto il concorso, come previsto all'art. 70, c. II, L.F.
Con comparsa depositata in data 19.7.2022 si è costituita in giudizio la banca domandando il rigetto delle domande attoree.
Più in particolare la banca ha rilevato da un lato che nel semestre c.d. sospetto il conto corrente ordinario n. 00/30/04065 avrebbe sempre avuto un saldo positivo a favore della società in bonis nonché dall'altro che le rimesse annotate sul conto corrente anticipi n. 00/02/01599 costituirebbero una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca alla medesima società.
Questo, fermo che tanto dalla documentazione riversata in atti ad opera da parte attrice quanto dagli ulteriori bilanci relativi agli esercizi 2015 e 2016 non emergerebbero elementi idonei a dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia decoctionis.
A seguito dello scambio delle memorie di cui all'art. 183, c. VI, c.p.c. la causa, istruita in via documentale e mediante consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 14.11.2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni su riportate, con assegnazione alle parti dei termini massimi di cui agli artt. 190 e 281 quinquies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande proposte dalla curatela non possono Parte_1 trovare accoglimento.
Questo, stante la mancata dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo della c.d. scientia decoctionis in capo alla banca.
Qualora il fallimento promuova un'azione volta a conseguire la dichiarazione di inefficacia delle rimesse (circa la portata della nozione di rimessa, cfr. in particolare Cass.
Civ., Sez. I, 9.1.2019, n. 277) confluite sopra un conto corrente, esso – alla luce delle previsioni di cui all'art. 67, c. II e c. III, lett. b), L.F. - risulta onerato di dimostrare da un
3 lato che nel c.d. semestre sospetto sono state effettuate sopra il conto medesimo rimesse le quali hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca (c.d. elemento oggettivo) nonché dall'altro che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore (c.d. elemento soggettivo).
Quanto in particolare alle modalità secondo le quali deve essere compiuta l'indagine relativa alla sussistenza in capo alla banca della c.d. scientia decoctionis, va subito rammentato che trattandosi di verificare l'esistenza di un particolare stato soggettivo il giudizio, salvo il peculiare caso in cui venga acquisita sul punto una dichiarazione di natura confessoria, ha usualmente carattere presuntivo (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13.10.2005,
n. 19894).
Spetta poi al fallimento “gravato sul punto del relativo onere, di allegare e di provare l'effettiva sussistenza” dei “segnali della crisi economica e finanziaria del proprio cliente” i quali in quanto
“manifestatisi in data anteriore all'effettuazione delle rimesse di cui chiede la revoca” consentano complessivamente di affermare che la banca fosse a conoscenza della condizione di decozione del cliente medesimo, dovendosi di contro escludere che la relativa prova possa essere desunta soltanto “in via ipotetica” (Cass. Civ., Sez. VI, 19.11.2013, n. 25952) da circostanze fattuali non puntualmente allegate e comprovate dalla parte onerata.
Dal punto di vista contenutistico, inoltre, fermo che l'esistenza dello “stato di insolvenza del debitore nel c.d. periodo sospetto è oggetto di una presunzione iuris et de iure, derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale”, il fallimento è gravato dall'onere di dimostrare che “i sintomi del dissesto si fossero manifestati all'esterno e come tali fossero stati percepiti dall'accipiens”
(Cass. Civ., Sez. I, 16.3.2018, n. 6575) con la conseguenza per cui, anche alla luce della nozione di insolvenza tracciata all'art. 5 L.F. (e mutuata all'art. 2, c. I, lett. b), C.C.I.I.), la dimostrazione della c.d. scientia decoctionis richiede che il materiale probatorio acquisito in corso di causa consenta di affermare che la banca, nell'intervallo temporale di riferimento, fosse a conoscenza dello stato – attuale e manifestatosi all'esterno – di vera e propria insolvenza del proprio cliente, rimanendo di contro irrilevante, ai fini dell'utile esperimento dell'azione revocatoria, la percezione di un'eventuale sua condizione, ad esempio, di mera “difficoltà” che renda prevedibile “una futura insolvenza” (Cass. Civ., Sez.
I, 23.9.2009, n. 20482).
4 Del resto, anche con riguardo alla peculiare posizione dell'accipiens che rivesta la qualifica di istituto bancario, e dunque di “agente economico qualificato” in quanto tale abilitato alla
“acquisizione d'informazioni ordinariamente non accessibili ai comuni operatori” (Cass. Civ., Sez. I,
2.11.2017, n. 26061), la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che “la circostanza che il creditore rivesta la qualità di istituto bancario non è di per sa determinante, neppure se correlata al parametro (del tutto teorico) del creditore avveduto, ma viene in considerazione solo in presenza di concreti collegamenti con i sintomi conoscibili dello stato d'insolvenza, quali notizie di stampa, risultanze di bilancio, protesti, procedure esecutive, etc.” (Cass. Civ., Sez. I, 9.1.2013, n.
327).
Deve dunque trattarsi di una conoscenza “effettiva e non meramente potenziale” (Cass. Civ.,
Sez. I, 2.11.2017, n. 26061), la cui sussistenza deve essere verificata nell'ambito di un complessivo giudizio che tenga sì conto della posizione qualificata dell'istituto bancario ma anche delle “condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare” (Cass. Civ., Sez. I, 14.9.2022, n. 27074) e che conseguentemente non può omettere di considerare anche il tipo di rapporto contrattuale specificamente intrattenuto, con le relative prassi di riferimento (Cass. Civ.,
Sez. I, 29.7.2014, n. 17208).
Tanto premesso, in via fattuale emerge che in bonis (la quale sarebbe Parte_1 stata dichiarata fallita con sentenza del 23.4.2019), in data 7.3.2018 ha acceso presso la filiale di Brescia della banca il conto corrente ordinario n. 00/30/04065 (cfr. doc. n. 2 di parte convenuta) ed il conto corrente anticipi n. 00/02/01599 (cfr. doc. n. 3 di parte convenuta) e che in data 8.3.2018 la banca ha concesso alla medesima Parte_1 in bonis “un finanziamento, a titolo di apertura di credito in conto corrente subordinata alla presentazione, allo sconto o al salvo buon fine, da parte del cliente, di assegni, vaglia o altri titolo similari, nonché effetti, ricevute bancarie (Ri.Ba.) o documenti similari, fino alla concorrenza massima di
Euro 200.000 (DUECENTOMILA/00) a valere sul conto corrente numero: 00/02/01599”
(cfr. doc. n. 7 di parte convenuta).
Il fallimento, in particolare, ha dunque allegato che nel c.d. semestre sospetto (decorrente a ritroso dalla data di pubblicazione della sentenza di fallimento: cfr. Cass. Civ., Sez. I,
10.4.2019, n. 10104) sarebbero confluite in favore della banca rimesse per il complessivo
5 importo di € 328.007,89= le quali, avendo ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della fallenda nei confronti della banca medesima risulterebbero revocabili ai sensi dell'art. 67, c. II, L.F. stante la conoscenza in capo alla seconda dello stato di insolvenza in cui già versava la prima con la conseguenza per cui la banca, giusta la previsione di cui all'art. 70, c. II, L.F. dovrebbe essere condannata al pagamento in favore della massa dei creditori dell'importo di € 188.086,00= oltre agli accessori di legge.
Quanto poi agli elementi fattuali dai quali si dovrebbe desumere la sussistenza in capo alla banca della conoscenza dello stato di insolvenza della cliente, il fallimento ha fatto riferimento, in particolare, alla risultanze del bilancio di esercizio 2017 approvato dai soci di in bonis in data 10.4.2018 e depositato al Registro delle imprese in Parte_1 data 9.5.2018 (cfr. doc. n. 11 di parte attrice) oltreché alle informazioni presenti nell'archivio della Centrale Rischi (cfr. docc. nn. 12 e 13-29 di parte attrice) nonché alle condizioni e modalità di gestione dei rapporti bancari nn. 00/30/04065 e n.
00/02/01599 (cfr. docc. nn.
4-10 di parte attrice).
Il fallimento, inoltre, ha allegato alla propria memoria ex art. 183, c. VI, n. 2, c.p.c. una
“indagine indipendente” elaborata da tale in merito al “rischio di credito globale” Per_2 relativo a in bonis (cfr. doc. n. 30 di parte attrice). Parte_1
Per parte propria, la banca, oltre a contestare la concludenza della documentazione dimessa da parte attrice, ha prodotto a sua volta i bilanci di in bonis Parte_1 relativi agli esercizi 2015 e 2016 (cfr. docc. nn.
4-6 di parte convenuta).
Questo è il complessivo materiale documentale il quale è stato esaminato, in corso di causa, da parte del consulente tecnico nominato al quale è stato richiesto di verificare – fra l'altro – se dalla documentazione richiamata emergessero eventuali elementi sintomatici dello stato di insolvenza di (cfr. punti nn. 1, 2 e 3 del Parte_1 quesito di cui all'ordinanza depositata in data 16.3.2023 come integrata all'udienza del
30.3.2023).
Al riguardo, va peraltro osservato che le contestazioni all'operato del consulente tecnico formulate da parte convenuta mediante la nota depositata in data 17.4.2024 non possono essere condivise posto che all'evidenza il sub-procedimento di approfondimento tecnico
6 si è svolto in modo corretto apparendo fisiologico che il consulente, nella propria relazione finale, recepisca le osservazioni alla bozza di relazione svolte da parte del consulente dell'una o dell'altra delle parti (nella specie, del fallimento), fermo che rimane confermato che il consulente non ha ecceduto i limiti dell'incarico conferitogli e che le parti hanno avuto comunque ampio spazio per contraddire circa le modalità e i risultati della sua indagine negli scritti difensivi finali.
Tanto premesso, alla luce delle produzioni documentali complessivamente compiute dalle parti e dai rilievi svolti dal consulente tecnico d'ufficio, ritiene questo giudice che non sono emersi elementi sufficienti per affermare che la banca, nel c.d. semestre sospetto, fosse effettivamente a conoscenza di un vero e proprio stato di manifesta decozione della propria cliente.
In primo luogo, questa conclusione risulta confermata dalle risultanze dei bilanci relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017 intestati a in bonis. Parte_1
Al riguardo invero occorre preliminarmente osservare come la riclassificazione dei dati dello stato patrimoniale secondo il c.d. criterio della liquidità oltreché del conto economico compiuta da parte del consulente tecnico d'ufficio, in adesione alle osservazioni del consulente tecnico di parte attrice, appare senz'altro ultronea apparendo inverosimile che una banca, all'atto dell'accensione di un rapporto di conto corrente ovvero della concessione di un'apertura di credito su anticipazione di titoli peraltro di importo non così rilevante (€ 200.000,00=) provveda effettivamente a compiere una riclassificazione dei dati di bilancio del cliente, ancorché si tratti – come già detto – di un operatore qualificato.
In ogni caso, dalla disamina dei dati in discussione emerge che nel c.d. semestre sospetto in capo alla banca potesse sussistere al più la conoscenza di uno stato di tensione finanziaria di in bonis e non già del suo stato di insolvenza, posto che, Parte_1 come confermato comunque dal consulente tecnico d'ufficio, per tutti e tre gli esercizi esaminati quest'ultima ha mantenuto un patrimonio netto positivo e crescente, così come crescenti sono stati gli utili di esercizio esposti a conto economico e l'indice
EBITDA.
7 Inoltre, pur a fronte della citata tensione finanziaria, lo stesso consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato come neppure in applicazione dei c.d. indicatori di allerta della crisi elaborati dal CNDCEC emergesse, financo in relazione ai dati contabili riclassificati, una situazione di decozione di in bonis (cfr. in particolare pp. 30 della Parte_1 relazione peritale).
In secondo luogo, nella stessa direzione muove l'esame delle informazioni presenti nell'archivio della Centrale Rischi, posto che il consulente tecnico d'ufficio se da un lato ha rilevato come da dette informazioni sia dato inferire una riduzione degli affidamenti concessi da diversi istituti di credito intervenuta fra l'anno 2018 e il 2019, dall'altro ha anche evidenziato come nel periodo esaminato – e comunque anteriormente alla dichiarazione di fallimento - non risultano né sconfinamenti delle linee autoliquidanti né segnalazioni a carico di in bonis a sofferenza. Parte_1
Anche le segnalazioni compiute dalla banca per crediti impagati nel mese di luglio e di ottobre 2018 rispettivamente per € 246.463,00= e per € 244.892,00= appaiono numericamente assai contenute e non significative alla luce dell'ingente accordato complessivo (cfr. p. 32, tabella n. 9, della relazione peritale) a favore di Parte_1 in bonis.
Del resto, lo stesso consulente ha conclusivamente affermato, sul punto, che i risultati dell'approfondimento in questione “non fanno emergere elementi sintomatici dello stato di insolvenza della società. Al contrario, l'utilizzo da parte della società del significa che la Parte_3 società ha fatturato da portare allo sconto e quindi la società nel periodo analizzato stava lavorando normalmente, anche se (…) non vi era una redditività tale da sostenere il debito della società che continuava a crescere” (cfr. p. 36 della relazione peritale).
In terzo luogo, quanto alla valutazione della gestione e all'andamento dei due rapporti di conto corrente intrattenuti da in bonis con la banca, nuovamente va Parte_1 rilevato come non emergano elementi tali da giustificare l'affermazione della consapevolezza della banca dello stato di insolvenza della prima.
Peraltro, mette subito conto di rilevare che se da un lato il fallimento ha adombrato l'ipotesi che nel nella gestione dei rapporti collegati di conto corrente e di anticipazione la banca abbia dato corso a meccanismi non fisiologici (“l'eventuale parcheggio delle poste”:
8 cfr. p. 1 della memoria ex art. 183, c. VI, n. 1, c.p.c. del fallimento), dall'altro il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato “di non essere nella possibilità di effettuare tale verifica in quanto agli atti non vi sono a disposizione i documenti sottostanti” (cfr. p. 43 della relazione peritale).
L'asserzione del fallimento è rimasta dunque del tutto indimostrata.
Per il resto, dalla disamina dei due rapporti in discussione emerge che il conto corrente ordinario, per tutto il c.d. semestre sospetto, ha segnato un saldo positivo, che entrambi i conti sono stati continuamente movimentati tanto in dare quanto in avere e che, ancora una volta, il numero di insoluti annotati è poco significativo.
Né, per inciso, le valutazioni appena svolte potrebbero essere superate alla luce della
“indagine indipendente” prodotta da parte attrice quale allegato n. 30, trattandosi di un documento di cui è sconosciuta la genesi, privo di corredo motivazionale e che in ogni caso, come rilevato da parte convenuta, non offre una rappresentazione di Parte_1 in bonis quale una società ad elevato rischio (indicato infatti nella misura del 5,21%)
[...] di default.
In conclusione, alla luce di tutto quanto osservato, deve escludersi la ricorrenza dello stato soggettivo di c.d. scientia decoctionis in capo alla banca, ciò da cui discende il rigetto delle domande attoree con assorbimento di ogni ulteriore questione.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del
D.M. n. 55/2014, con riguardo al valore della causa ed all'attività svolta nonché alla luce della natura della controversia, del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
Più in particolare, considerato che “l'entità del passivo fallimentare è soggetto a modifiche, mentre
l'entità di quanto percepiranno i creditori ammessi non è predeterminabile prima della redazione del piano di riparto definitivo” di modo che “risulta sin dall'origine indeterminabile il valore dei crediti a tutela dei quali viene esercitata l'azione revocatoria fallimentare” (Cass. Civ., Sez. I, 25.1.2016, n.
1274 ma cfr. anche art. 5, c. I, del D.M. n. 55/2014), appare corretto fare applicazione dei parametri previsti per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile di complessità media, con riconoscimento dei valori medi per tutte le
9 fasi di giudizio (ciò che all'evidenza produce un risultato diverso – nella specie inferiore - da quello esposto da parte convenuta nella propria nota spese depositata in data
3.2.2025, parametrata invece allo scaglione di valore compreso fra € 52.000,00= ed €
260.000,00=).
A carico di parte attrice vanno poi definitivamente poste le spese di consulenza tecnica così come già liquidate con provvedimento del 15.10.2024.
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Il Tribunale di Brescia, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
rigetta le domande proposte dalla nei Parte_1 confronti di Controparte_1
condanna la curatela del fallimento a rifondere a Parte_1 [...] le spese del presente giudizio che liquida in € 10.860,00= Controparte_1 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali pari al
15 % del compenso così liquidato, ad I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge;
pone definitivamente a carico della le spese Parte_1 di le spese di consulenza tecnica così come già liquidate con provvedimento del
15.10.2024
Così deciso in Brescia il 22 maggio 2025
Il Giudice
Alessandro Pernigotto
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