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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/08/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. 362 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con l'Avv. MARASCHIO WLADIMIRO
- RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante con l'Avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si precisa che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n.132\2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (ved. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221) “ gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica ” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.) . Pertanto la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
Oggetto del presente ricorso è l'opposizione avverso l' avviso di addebito
N.32220220003800987000 notificato il 11.01.2023 alla società ricorrente, che fa seguito al verbale unico di accertamento e violazione dell'illecito amministrativo
MI00000/2022-216-01 e N.021009343/DDL del 28.02.2022 da parte dell' , con cui è stato intimato il pagamento di contributi Controparte_2 previdenziali nella misura di €.39.385,32 e sanzioni per illecito, ex art.30 comma
1 e art.18, comma 2 e 5 bis del D.lgs 276/2003 e successive modifiche, per
€.15.240,00.
La società ricorrente, dopo aver rilevato di avere inutilmente proposto ricorso in via amministrativa, ha richiamato il percorso argomentativo degli ispettori secondo i quali i contratti di distacco ed il contratto di appalto stipulato con la società celavano una somministrazione fraudolenta di Controparte_3 manodopera ed ha contestato tale conclusione.
In particolare ha dedotto: a) la nullità e/o inesistenza della notifica dell'avviso di addebito per essere pervenuto dalla casella di posta elettronica t, con l'avviso che la casella è utilizzata da Email_1
2 esclusivamente per le comunicazioni all'utenza, indirizzo non registrato CP_1 presso PA;
b) il difetto di prova da parte dell'ispettorato del lavoro dell'insussistenza dell'interesse produttivo e/o non economico del distaccante, dell'invalidità dei contratti di distacco, dell'invalidità del contratto di appalto di servizi;
c) che il rapporto giuridico intercorso con debba Controparte_3 qualificarsi di sub-trasporto (sub vezione), indipendentemente dal nomen juris utilizzato dalle parti e pertanto debba trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 83 bis del D.L. 25.06.2008 n. 112, come modificato dall'art. 1, comma
248, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; d) non erano dovute le sanzioni
L' si è costituito tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 ribadendo la correttezza delle conclusioni degli ispettori alla luce degli elementi acquisiti in sede ispettiva che richiamava. L' ha formulato in subordine CP_4 domanda riconvenzionale per ottenere nella “ denegata ipotesi in cui fosse ritenuta la legittimità/genuinità dei contratti di appalto/distacco” la declaratoria della responsabilità solidale della società ricorrente per gli obblighi contributivi di cui al verbale di accertamento ispettivo e per ottenerne la condanna al pagamento dei contributi previdenziali indicati nel medesimo verbale.
Così sommariamente riferite le tesi delle parti, si deve innanzitutto respingere la eccezione di nullità della notifica dell'avviso di addebito. Come noto la notifica dell'avviso di addebito a mezzo raccomandata A-R e a mezzo pec è espressamente prevista dall'art. 30 Dl n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.
La difesa della società ricorrente ha eccepito che l'indirizzo da cui era stata inoltrata la pec non era un indirizzo PA . Ebbene il comma 4 del sopra citato articolo 30 recita “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge” E' quindi del tutto infondata e priva di pregio la tesi per cui la notifica dell'atto in contestazione sarebbe invalida perché eseguita da un indirizzo PEC dell'ente non presente nei pubblici registri/elenchi, facendo riferimento la norma all'indirizzo del destinatario. Si richiama, ex multis, la sentenza emessa dalla
Suprema Corte n.928/6/2023, che ha affermato in relazione al disposto dell'art.
3- bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, che quest'ultimo” detta un principio
3 generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della Cont notifica nei confronti della può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario,cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del
2022).”
Nel merito giova premettere, in termini generali, come nella distinzione tra appalto “genuino” e somministrazione irregolare di manodopera vada attribuita rilevanza non tanto al nomen iuris individuato dalle parti nella fase genetica del rapporto, quanto più al concreto atteggiarsi dell'attività svolta, andando a verificare nello specifico se l'appaltatore, nell'esecuzione del contratto, non si sia in realtà limitato a mettere a disposizione una mera prestazione lavorativa.
A tale fine, può fare propendere per la qualificazione in termini di appalto genuino la circostanza che il subappaltatore organizzi i mezzi necessari allo svolgimento della prestazione ed eserciti il potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, il tutto con assunzione del rischio di impresa.
Particolarmente rilevante risulta essere l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti delle maestranze impiegate nell'appalto, che se attribuito al committente, risulta sintomatico della sussistenza di una illecita somministrazione di manodopera.
Grava sull'Ente accertatore l'onere di provare in giudizio la fondatezza della propria pretesa, portando all'attenzione del Tribunale elementi da cui emerga la natura non genuina del contratto di subappalto sottoscritto tra le parti.
Applicando detti principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che dall'esame della documentazione versata in atti e, segnatamente, dalla documentazione acquisita nel corso dell'ispezione e dai fatti accertati dagli ispettori (che fanno prova fino a querela di falso) nonchè dall'esito della istruttoria testimoniale, non si possa accogliere la tesi di parte ricorrente circa la genuinità del contratto da qualificare di sub vezionae né che i distacchi dei lavoratori per i quali sono stati richiesti i versamenti contributivi fossero validi.
4 Dal verbale ispettivo si evince che la sussistenza della fraudolenta somministrazione di manodopera è stata dedotta: a) dalle dichiarazioni della
Sig.ra che si occupava della gestione del personale della Testimone_1 [...] che aveva riferito che quest'ultima società si era rivolta alla Parte_1
(società di nuova costituzione del gennaio 2020), per reperire Controparte_3 personale perché in questo modo la distaccataria non si sarebbe dovuta occupare della gestione diretta dei rapporti di lavoro con gli autisti;
b) dalla circostanza che i distacchi sono contemporanei o di poco successivi all'assunzione dei lavoratori da parte della distaccante ( ;c) dal fatto che il contratto tra le due Controparte_3 società è datato 03/02/2020 (un mese dopo la costituzione societaria della
, della durata di anni uno (rinnovabile) avente ad oggetto Controparte_3
l'esecuzione di “servizi di autotrasporto” affidati dal committente;
d) dal fatto che la gestione dei lavoratori, diversamente da quanto previsto in contratto, era stata affidata alla , dipendente della committente;
d) dalla circostanza che ES nell'ambito delle prestazioni derivanti dal contratto la aveva Controparte_6 gestito i lavoratori esclusivamente per ciò che attiene gli adempimenti documentali vale a dire l'assunzione, le comunicazioni obbligatorie al centro per l'impiego, il LUL, invece per quanto concerne il profilo sostanziale, il rapporto di lavoro era stato interamente gestito dalla committente che impartiva le direttive lavorative, stabiliva le ore di lavoro e le assenze;
d) dal fatto che gli importi delle fatture della comprendevano somme maggiori rispetto alle Controparte_3 retribuzioni dei lavoratori.
Era emerso che;
per il periodo da giugno 2020 a gennaio 2021 la società ricorrente e la stipulavano dei contratti di distacco relativi a 4 lavoratori Controparte_3
(NI OV, , , Persona_1 Persona_2 Per_3
- docc. 12-15 cp), in forza dei quali detti dipendenti di
[...] Controparte_3 prestavano la propria attività lavorativa presso la società ricorrente;
in tali contratti veniva specificato che la “ha maturato l'interesse affinchè … Controparte_3
(ciascun dipendente distaccato ndr) nello svolgimento di mansioni di autista trasportatore, acquisisca le competenze necessarie per il trasporto di merci, di cui all'allegato B” ma nel concreto ciò non era avvenuto;
i lavoratori assunti da
5 e cioè NI OV, , Controparte_3 Controparte_7 [...]
, , Per_4 Persona_1 Persona_2 Persona_3 svolgevano le mansioni di autista ed erano stati assunti dallo appaltatore in prossimità della stipulazione del contratto di appalto o del distacco presso la società ricorrente.
Gli ispettori avevano appurato che i suddetti lavoratori: avevano lavorato esclusivamente presso la società ricorrente ed avevano ricevuto le direttive di lavoro da (dipendente della società ricorrente) o da altro Testimone_1 soggetto incaricato dalla stessa società ricorrente;
utilizzavano esclusivamente mezzi di proprietà della società ricorrente;
le loro prestazioni erano controllate da o da altro soggetto incaricato dalla stessa società ricorrente;
Testimone_1 avevano tutti sostenuto il colloquio per l'assunzione con;
Testimone_1 era sempre la che controllava il percorso e gli orari dei predetti lavoratori ES tramite le registrazioni satellitari derivanti dagli impianti installati nei mezzi utilizzati dai lavoratori stessi;
i lavoratori seguivano l'orario di lavoro prestabilito dalla società ricorrente;
richiedevano le ferie e i permessi a Testimone_1
o ad altro soggetto incaricato dalla stessa società ricorrente;
lavoravano insieme agli altri autisti della società ricorrente;
ricevevano i dispositivi di protezione individuale dalla società ricorrente;
presso la società ricorrente non era presente alcun responsabile della società che desse le direttive o Controparte_3 controllasse i predetti lavoratori. Gli ispettori ritenevano altresì l'illegittimità dei distacchi oggetto di causa, per carenza dei requisiti di legge ex art. 30 Dlgs. n.
276/2003, in particolare dei requisiti dell'interesse del distaccante e dell'adibizione dei lavoratori distaccati ad un'attività specifica, essendosi pertanto realizzata, anche sotto tale profilo, una mera somministrazione di manodopera.
Partendo da quest'ultima questione l'odierna ricorrente ha sostenuto che l'attività ispettiva era stata “assolutamente carente e superficiale sotto il profilo probante, sopra tutto riguardo il raggiungimento della prova sull'insussistenza del concreto e reale specifico interesse del distaccante (diverso da quello della mera somministrazione del personale come previsto dall'articolo 26-bis della Legge n.
196/1997)”. Ad avviso di parte ricorrente, infatti, a fronte di una specifica
6 indicazione delle esigenze formative poste a base del distacco nei singoli contratti, gli ispettori avevano mal interpretato le dichiarazioni della e non Testimone_1 avevano offerto alcuna prova concreta limitandosi a fare delle supposizioni.
Tale affermazione è risultata, all'esito del giudizio, destituita di fondamento.
Avanti a questo giudice l'ispettrice , dopo aver chiarito che Persona_5 la verifica eseguita presso la “ scaturisce da un accertamento Parte_1 precedente sulla che era stata segnalata per un alto indice di Controparte_3 criticità e per compensazioni illecite ed è stata controllata anche da ADE. Dalle fatture siamo riuscite ad individuare i committenti tra cui la che è Parte_1 stata verificata relativamente solo ai rapporti commerciali con Controparte_3 ha riferito che “in generale abbiamo riscontrato che i lavoratori che lavoravano per venivano assunti e il giorno stesso o il giorno successivo CP_3 venivano subito distaccati alla o in altre aziende.” ADR abbiamo Parte_1 riscontrato poi che gli autisti avevano lavorato in quel periodo esclusivamente per la l'azienda ci aveva fornito i dati dei lavoratori e abbiamo Parte_1 accertato che tutti, sia quelli distaccati che quelli del contratto di appalto, avevano lavorato solo per in quel periodo ADR non so se vi sia Parte_1 stato un affiancamento dei lavoratori di un mese;
preciso che ad esempio aveva riferito di aver sempre utilizzato il bilico articolato come mezzo Per_1
e comunque a maggior parte dei lavoratori di aveva eseguito le CP_3 stesse mansioni anche per . Parte_1
La teste dapprima ha affermato “ ricordo che i lavoratori Testimone_1 erano stati distaccati presso la era un distacco parziale, nel senso Parte_1 che la mattina prima che partissero dal piazzale noi della facevano Parte_1 una spiegazione ben dettagliata su come utilizzare le ore di lavoro e di riposo, perché per noi è importantissimo, perché anche sgarrare per cinque minuti è sanzionabile. Venivano formati anche su come tenere il mezzo perché seppure fossero mezzi locati, erano di valore ed era importante. ADR le cose fondamentali erano queste, anche l'uso degli strumenti di bordo. ADR non è stato un periodo lungo, però per i primi tempi sì, non ricordo per quanto tempo, forse per due o tre mesi”e ancora “comunque agli autisti veniva spiegato bene come tenere i mezzi
7 perché altrimenti se non stanno attenti il mezzo dopo quattro mesi è da buttare via, può sembrare tanto tre mesi per formare gli autisti ma per quanto costano i camion non è tanto tempo”. Tali dichiarazioni palesano che non si trattava affatto di attività formativa bensì di direttive di lavoro.
L'assenza di formazione o meglio di necessità di particolare formazione per gli autisti distaccati si è resa evidente anche dalle dichiarazioni del teste che ha, al riguardo, riferito “adr no io non sono stato Controparte_7 affiancato un mese ad un dipendente della ma solo mezza giornata” Parte_1
L' assenza di interesse alla attività formativa emerge anche dalle dichiarazioni del teste il quale ha sostenuto “Prima ho lavorato ed ero assunto da Per_1 Pt_1
e ho lavorato per circa un anno e mezzo, poi mi sono licenziato e sono
[...] andato a lavorare altrove;
poi sono stato riassunto da sempre a fare Parte_1
l'autista e poi mi hanno detto di passare con l'altra azienda la Logistranport. Me lo ha detto , mi ha detto che bene o male dovevo passare di là, Testimone_1 non so bene il motivo, mi ha detto che non ci stavano dentro con i dipendenti e che dovevo passare di là “ . In effetti, trattandosi di un dipendente che aveva lavorato per un lungo periodo per la , evidentemente era Parte_1 un lavoratore già formato e che quindi il suo distacco non poteva avere come finalità la formazione.
dipendente della con il compito di Testimone_2 CP_3 coordinare i dipendenti ha riferito “ adr diciamo che coordinavo i rapporti dipendenti e clienti adr i nomi che lei mi cita me li ricordo ma non so dire se fossero stati distaccati per un periodo alla posso dire che per alcuni Parte_1 dipendenti avevamo stipulato un contratto di distacco con la ma non Parte_1 solo con lei anche con altre ditte, sarà stato il 2020 adr mi sono occupato nel concreto di questi lavoratori ma la aveva la maggior parte dei CP_3 dipendenti con contratti normali ma per alcuni aveva il contratto di distacco a tempo parziale e serviva per insegnare ai nostri dipendenti il modo di lavoro attraverso questa tipologia di lavoro si insegnava ad utilizzare i mezzi e i satellitare dei veicoli e come compilare i documenti e la aveva una Parte_1 licenza per trasportare i rifiuti speciali che noi non avevamo. Confermo il
8 capitolo 4 e in particolare per il trasporto dei rifiuti speciali si doveva compilare un formulario che non era affatto banale ed era un settore che non avevamo mai gestito. Adr era più comodo per noi far fare la formazione alla visto Parte_1 che lavoravamo per e visto che era un cliente di mentre noi Parte_1 CP_1 la sede la avevamo a Milano adr avvocato si aveva la licenza per i Parte_1 rifiuti mentre noi volevamo iniziare questa attività”
Dall'esame delle complessive deposizioni dei testi quindi è emerso, da un lato, che non vi era una particolare necessità formativa in relazione alla mansione di autista (pacificamente espletata da tutti) in quanto i dipendenti distaccati erano già esperti autisti (ved. dichiarazioni allegate al verbale ispettivo) e taluni avevano addirittura già lavorato per la odierna ricorrente ed erano tutti in grado di condurre un mezzo pesante e, dall'altro, il distacco per la era un vera e Controparte_3 propria modalità di assunzione di parte del personale ( ved. teste . Né certo Tes_2 la esigenza di imparare a compilare un modulo di trasporto per i rifiuti speciali può giustificare un distacco così protratto, peraltro in relazione ad autisti che non hanno affatto riferito né agli ispettori né alla sottoscritta di tale attività. Né di tale necessità è stata fatta menzione in sede ispettiva, neppure dalla che era la ES persona che in concreto gestiva il lavoro di questi autisti.
In conclusione non solo non è emerso che i distacchi siano stati genuinamente disposti per ottenere una particolare formazione dei dipendenti che non c'è stata, ma non è emerso in corso di giudizio alcun interesse giuridicamente rilevante del distaccante. Volendo pure tener conto di quanto riferito dal circa la Tes_2 necessità formativa in relazione ai trasporti di rifiuti speciali, quantomeno come intento perseguito dalla si deve comunque escludere che si Controparte_3 tratti di un interesse giuridicamente rilevante ai fini del distacco (ex plurimis Cass.
10369/2023).
Passando ad esaminare la questione relativa alla genuinità dell'appalto, va escluso che, alla luce degli elementi acquisiti dagli ispettori e di quelli raccolti nel corso della istruttoria dalla sottoscritta, si possa ritenere che si sia in presenza di un contratto di sub vezione.
9 Parte ricorrente ha sostenuto che il rapporto intercorso con la Controparte_3 debba essere ricondotto alla sub vezione senza tuttavia offrire elementi atti a sostenere la sua tesi, limitandosi a richiamare la normativa di riferimento ( L.
194/2014 con i commi 247-250 dell'art.1 che ha inserito modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 286/05 e all'art.83-bis del D.L. 112/2008, convertito con la
Legge 133/08) ed i principi affermati dalla giurisprudenza per distinguere la fattispecie dell'appalto di servizi da quella del contratto di trasporto e di sub trasporto. Non ha allegato alcun fatto da cui possa desumersi la sussistenza di un contratto di sub vezione che, lo si ricorda, riguarda quella fattispecie in cui il vettore, impegnatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, esegue con propri mezzi soltanto una parte di esso, avvalendosi quanto al resto dell'opera di altro vettore, col quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di sub-trasporto, nel quale assume la veste di mittente e che opera indistintamente dal primo, non istituendosi alcun rapporto tra l'originario mittente ed il vettore del , che di fronte a quello agisce CP_8 come ausiliario del vettore originario.
Al contrario nel caso di specie è emerso che l'odierna ricorrente, in qualità di committente, gestiva in proprio tutti i trasporti anche quelli per i quali affidava i camion a dipendenti della nei cui confronti esercitava tutti i Controparte_3 poteri datoriali di eterodirezione e controllo (ved. dichiarazioni di CP_7 1 di ) ed a cui affidava la conduzione di mezzi di sua
[...] Testimone_1
proprietà. In tale contesto la circostanza che siano stati stipulati contratti di locazione per taluni dei mezzi affidati ai lavoratori della Controparte_3
10 evidenzia, in questo contesto, l'intento elusivo perseguito. Va poi sottolineato che la deposizione di , che ha reso dichiarazioni discordanti Persona_1 rispetto a quanto riferito agli ispettori nell'immediatezza, non si ritiene attendibile essendo priva di verosimiglianza e di coerenza interna ed esterna con le dichiarazioni rese dagli altri autisti e dal (confermate e ribadite in giudizio Pt_4 dall'ispettrice) e con quelle rese dalla stessa Il teste ha dichiarato che ES prendeva “le direttive direttamente con il cliente finale, parlavo direttamente con il cliente per sapere dove portare la merce.” e che addirittura il suo lavoro fosse controllato dal cliente finale “ ADR era il cliente che controllava il mio lavoro” e che persino i DDT gli venissero consegnati dai clienti “ADR i DDT me li dava sempre il cliente che era quasi sempre , mi dava i DDT per il giorno Parte_5 dopo, in pratica parlavo solo con il cliente che mi diceva cosa dovevo fare e dove dovevo andare”. Inoltre, mentre ha riferito agli ispettori che prendeva le direttive dalla cambia versione ma non ricorda neppure il nome dell'unica persona ES
(diversa dai clienti) cui per diverso tempo si interfacciava per ottenere le ferie “
ADR per le ferie sentivo la era una ragazza di cui non ricordo il CP_3 nome, la chiamavo ad un numero di cellulare, e concordavo con lei le ferie e i permessi” ed a cui telefonava ogni qual volta gli serviva “ quando mi serviva telefonavo alla ragazza della che mi diceva cosa fare, ci sentivamo CP_3 solo telefonicamente “ quindi entrando in contraddizione anche con quanto riferito a proposito del rapporto con il cliente finale, per poi concludere del tutto illogicamente “ poi la in pratica non l'ho più sentita, perché la CP_3 ragazza della l'ho sentita solo la prima volta e poi mi ha detto di CP_6 regolarmi io con la e quindi ero in prestito alla Pt_5 Pt_5
Alla luce degli elementi raccolti non si può che respingere il ricorso.
Le spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: respinge il ricorso
11 condanna la parte ricorrente a rimborsare all' le spese di lite, che si liquidano CP_1 in € 3000,00 , oltre IVA, CPA e spese generali al 15%
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 07/07/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 adr io ero assunto da una altra società proprio dalla persona che è qui fuori che deve entrare come testimone da lui diceva di essere il mio datore di lavoro il mio primo colloquio l'ho fatto con lui e gli ordini me Tes_2 li dava a volte il padre della al 5% e al 10% me li dava anche un signore che era Testimone_1 ES andato in pensione e che poi lavorava nell'ufficio della ma all'85 per cento me lo dava Parte_1 ES adr era tutte e tre le persone che ho citato prima quelle che controllavano il mio lavoro anche se il pensionato l'ho conosciuto dopo adr certo vi erano i satellitari sui mezzi e controllavano oppure chiamavano con il telefono loro guardano con il satellitare poi chiamano con il telefono se c'era qualcosa che per loro non andava bene ci chiamavano per il telefono adr e il signore che è arrivato dopo quello in pensione che ES mi chiamavano spesso mentre mi chiamava poco il padre di io dovevo rivolgermi alla Parte_2 ES per avere ferie e permessi adr si certo per mezza giornata sono stato affiancato da dipendenti di Parte_3[... si certo vi erano anche autisti dipendenti di adr no io non sono stato affiancato un mese ad Parte_1 un dipendente della ma solo mezza giornata adr si io ero assunto dalla e lui questo Parte_1 CP_3
diceva di esserne il titolare adr non ho mai visto nessuno della in ditta alla Tes_2 CP_3 Pt_1 ma mi chiamavano a volte quando c'era qualcosa quando volevano lasciarmi a casa mi ha chiamato
[...]
adr no per i giri per il mio lavoro non mi hanno mai detto niente quelli della . Tes_2 CP_3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore con l'Avv. MARASCHIO WLADIMIRO
- RICORRENTE contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante con l'Avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: obbligo contributivo del datore di lavoro
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si precisa che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n.132\2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (ved. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221) “ gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica ” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.) . Pertanto la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
Oggetto del presente ricorso è l'opposizione avverso l' avviso di addebito
N.32220220003800987000 notificato il 11.01.2023 alla società ricorrente, che fa seguito al verbale unico di accertamento e violazione dell'illecito amministrativo
MI00000/2022-216-01 e N.021009343/DDL del 28.02.2022 da parte dell' , con cui è stato intimato il pagamento di contributi Controparte_2 previdenziali nella misura di €.39.385,32 e sanzioni per illecito, ex art.30 comma
1 e art.18, comma 2 e 5 bis del D.lgs 276/2003 e successive modifiche, per
€.15.240,00.
La società ricorrente, dopo aver rilevato di avere inutilmente proposto ricorso in via amministrativa, ha richiamato il percorso argomentativo degli ispettori secondo i quali i contratti di distacco ed il contratto di appalto stipulato con la società celavano una somministrazione fraudolenta di Controparte_3 manodopera ed ha contestato tale conclusione.
In particolare ha dedotto: a) la nullità e/o inesistenza della notifica dell'avviso di addebito per essere pervenuto dalla casella di posta elettronica t, con l'avviso che la casella è utilizzata da Email_1
2 esclusivamente per le comunicazioni all'utenza, indirizzo non registrato CP_1 presso PA;
b) il difetto di prova da parte dell'ispettorato del lavoro dell'insussistenza dell'interesse produttivo e/o non economico del distaccante, dell'invalidità dei contratti di distacco, dell'invalidità del contratto di appalto di servizi;
c) che il rapporto giuridico intercorso con debba Controparte_3 qualificarsi di sub-trasporto (sub vezione), indipendentemente dal nomen juris utilizzato dalle parti e pertanto debba trovare applicazione la disciplina prevista dall'art. 83 bis del D.L. 25.06.2008 n. 112, come modificato dall'art. 1, comma
248, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190; d) non erano dovute le sanzioni
L' si è costituito tempestivamente in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 ribadendo la correttezza delle conclusioni degli ispettori alla luce degli elementi acquisiti in sede ispettiva che richiamava. L' ha formulato in subordine CP_4 domanda riconvenzionale per ottenere nella “ denegata ipotesi in cui fosse ritenuta la legittimità/genuinità dei contratti di appalto/distacco” la declaratoria della responsabilità solidale della società ricorrente per gli obblighi contributivi di cui al verbale di accertamento ispettivo e per ottenerne la condanna al pagamento dei contributi previdenziali indicati nel medesimo verbale.
Così sommariamente riferite le tesi delle parti, si deve innanzitutto respingere la eccezione di nullità della notifica dell'avviso di addebito. Come noto la notifica dell'avviso di addebito a mezzo raccomandata A-R e a mezzo pec è espressamente prevista dall'art. 30 Dl n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.
La difesa della società ricorrente ha eccepito che l'indirizzo da cui era stata inoltrata la pec non era un indirizzo PA . Ebbene il comma 4 del sopra citato articolo 30 recita “L'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge” E' quindi del tutto infondata e priva di pregio la tesi per cui la notifica dell'atto in contestazione sarebbe invalida perché eseguita da un indirizzo PEC dell'ente non presente nei pubblici registri/elenchi, facendo riferimento la norma all'indirizzo del destinatario. Si richiama, ex multis, la sentenza emessa dalla
Suprema Corte n.928/6/2023, che ha affermato in relazione al disposto dell'art.
3- bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, che quest'ultimo” detta un principio
3 generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della Cont notifica nei confronti della può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario,cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente: Cass. n. 15979 del
2022).”
Nel merito giova premettere, in termini generali, come nella distinzione tra appalto “genuino” e somministrazione irregolare di manodopera vada attribuita rilevanza non tanto al nomen iuris individuato dalle parti nella fase genetica del rapporto, quanto più al concreto atteggiarsi dell'attività svolta, andando a verificare nello specifico se l'appaltatore, nell'esecuzione del contratto, non si sia in realtà limitato a mettere a disposizione una mera prestazione lavorativa.
A tale fine, può fare propendere per la qualificazione in termini di appalto genuino la circostanza che il subappaltatore organizzi i mezzi necessari allo svolgimento della prestazione ed eserciti il potere direttivo e organizzativo nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, il tutto con assunzione del rischio di impresa.
Particolarmente rilevante risulta essere l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti delle maestranze impiegate nell'appalto, che se attribuito al committente, risulta sintomatico della sussistenza di una illecita somministrazione di manodopera.
Grava sull'Ente accertatore l'onere di provare in giudizio la fondatezza della propria pretesa, portando all'attenzione del Tribunale elementi da cui emerga la natura non genuina del contratto di subappalto sottoscritto tra le parti.
Applicando detti principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che dall'esame della documentazione versata in atti e, segnatamente, dalla documentazione acquisita nel corso dell'ispezione e dai fatti accertati dagli ispettori (che fanno prova fino a querela di falso) nonchè dall'esito della istruttoria testimoniale, non si possa accogliere la tesi di parte ricorrente circa la genuinità del contratto da qualificare di sub vezionae né che i distacchi dei lavoratori per i quali sono stati richiesti i versamenti contributivi fossero validi.
4 Dal verbale ispettivo si evince che la sussistenza della fraudolenta somministrazione di manodopera è stata dedotta: a) dalle dichiarazioni della
Sig.ra che si occupava della gestione del personale della Testimone_1 [...] che aveva riferito che quest'ultima società si era rivolta alla Parte_1
(società di nuova costituzione del gennaio 2020), per reperire Controparte_3 personale perché in questo modo la distaccataria non si sarebbe dovuta occupare della gestione diretta dei rapporti di lavoro con gli autisti;
b) dalla circostanza che i distacchi sono contemporanei o di poco successivi all'assunzione dei lavoratori da parte della distaccante ( ;c) dal fatto che il contratto tra le due Controparte_3 società è datato 03/02/2020 (un mese dopo la costituzione societaria della
, della durata di anni uno (rinnovabile) avente ad oggetto Controparte_3
l'esecuzione di “servizi di autotrasporto” affidati dal committente;
d) dal fatto che la gestione dei lavoratori, diversamente da quanto previsto in contratto, era stata affidata alla , dipendente della committente;
d) dalla circostanza che ES nell'ambito delle prestazioni derivanti dal contratto la aveva Controparte_6 gestito i lavoratori esclusivamente per ciò che attiene gli adempimenti documentali vale a dire l'assunzione, le comunicazioni obbligatorie al centro per l'impiego, il LUL, invece per quanto concerne il profilo sostanziale, il rapporto di lavoro era stato interamente gestito dalla committente che impartiva le direttive lavorative, stabiliva le ore di lavoro e le assenze;
d) dal fatto che gli importi delle fatture della comprendevano somme maggiori rispetto alle Controparte_3 retribuzioni dei lavoratori.
Era emerso che;
per il periodo da giugno 2020 a gennaio 2021 la società ricorrente e la stipulavano dei contratti di distacco relativi a 4 lavoratori Controparte_3
(NI OV, , , Persona_1 Persona_2 Per_3
- docc. 12-15 cp), in forza dei quali detti dipendenti di
[...] Controparte_3 prestavano la propria attività lavorativa presso la società ricorrente;
in tali contratti veniva specificato che la “ha maturato l'interesse affinchè … Controparte_3
(ciascun dipendente distaccato ndr) nello svolgimento di mansioni di autista trasportatore, acquisisca le competenze necessarie per il trasporto di merci, di cui all'allegato B” ma nel concreto ciò non era avvenuto;
i lavoratori assunti da
5 e cioè NI OV, , Controparte_3 Controparte_7 [...]
, , Per_4 Persona_1 Persona_2 Persona_3 svolgevano le mansioni di autista ed erano stati assunti dallo appaltatore in prossimità della stipulazione del contratto di appalto o del distacco presso la società ricorrente.
Gli ispettori avevano appurato che i suddetti lavoratori: avevano lavorato esclusivamente presso la società ricorrente ed avevano ricevuto le direttive di lavoro da (dipendente della società ricorrente) o da altro Testimone_1 soggetto incaricato dalla stessa società ricorrente;
utilizzavano esclusivamente mezzi di proprietà della società ricorrente;
le loro prestazioni erano controllate da o da altro soggetto incaricato dalla stessa società ricorrente;
Testimone_1 avevano tutti sostenuto il colloquio per l'assunzione con;
Testimone_1 era sempre la che controllava il percorso e gli orari dei predetti lavoratori ES tramite le registrazioni satellitari derivanti dagli impianti installati nei mezzi utilizzati dai lavoratori stessi;
i lavoratori seguivano l'orario di lavoro prestabilito dalla società ricorrente;
richiedevano le ferie e i permessi a Testimone_1
o ad altro soggetto incaricato dalla stessa società ricorrente;
lavoravano insieme agli altri autisti della società ricorrente;
ricevevano i dispositivi di protezione individuale dalla società ricorrente;
presso la società ricorrente non era presente alcun responsabile della società che desse le direttive o Controparte_3 controllasse i predetti lavoratori. Gli ispettori ritenevano altresì l'illegittimità dei distacchi oggetto di causa, per carenza dei requisiti di legge ex art. 30 Dlgs. n.
276/2003, in particolare dei requisiti dell'interesse del distaccante e dell'adibizione dei lavoratori distaccati ad un'attività specifica, essendosi pertanto realizzata, anche sotto tale profilo, una mera somministrazione di manodopera.
Partendo da quest'ultima questione l'odierna ricorrente ha sostenuto che l'attività ispettiva era stata “assolutamente carente e superficiale sotto il profilo probante, sopra tutto riguardo il raggiungimento della prova sull'insussistenza del concreto e reale specifico interesse del distaccante (diverso da quello della mera somministrazione del personale come previsto dall'articolo 26-bis della Legge n.
196/1997)”. Ad avviso di parte ricorrente, infatti, a fronte di una specifica
6 indicazione delle esigenze formative poste a base del distacco nei singoli contratti, gli ispettori avevano mal interpretato le dichiarazioni della e non Testimone_1 avevano offerto alcuna prova concreta limitandosi a fare delle supposizioni.
Tale affermazione è risultata, all'esito del giudizio, destituita di fondamento.
Avanti a questo giudice l'ispettrice , dopo aver chiarito che Persona_5 la verifica eseguita presso la “ scaturisce da un accertamento Parte_1 precedente sulla che era stata segnalata per un alto indice di Controparte_3 criticità e per compensazioni illecite ed è stata controllata anche da ADE. Dalle fatture siamo riuscite ad individuare i committenti tra cui la che è Parte_1 stata verificata relativamente solo ai rapporti commerciali con Controparte_3 ha riferito che “in generale abbiamo riscontrato che i lavoratori che lavoravano per venivano assunti e il giorno stesso o il giorno successivo CP_3 venivano subito distaccati alla o in altre aziende.” ADR abbiamo Parte_1 riscontrato poi che gli autisti avevano lavorato in quel periodo esclusivamente per la l'azienda ci aveva fornito i dati dei lavoratori e abbiamo Parte_1 accertato che tutti, sia quelli distaccati che quelli del contratto di appalto, avevano lavorato solo per in quel periodo ADR non so se vi sia Parte_1 stato un affiancamento dei lavoratori di un mese;
preciso che ad esempio aveva riferito di aver sempre utilizzato il bilico articolato come mezzo Per_1
e comunque a maggior parte dei lavoratori di aveva eseguito le CP_3 stesse mansioni anche per . Parte_1
La teste dapprima ha affermato “ ricordo che i lavoratori Testimone_1 erano stati distaccati presso la era un distacco parziale, nel senso Parte_1 che la mattina prima che partissero dal piazzale noi della facevano Parte_1 una spiegazione ben dettagliata su come utilizzare le ore di lavoro e di riposo, perché per noi è importantissimo, perché anche sgarrare per cinque minuti è sanzionabile. Venivano formati anche su come tenere il mezzo perché seppure fossero mezzi locati, erano di valore ed era importante. ADR le cose fondamentali erano queste, anche l'uso degli strumenti di bordo. ADR non è stato un periodo lungo, però per i primi tempi sì, non ricordo per quanto tempo, forse per due o tre mesi”e ancora “comunque agli autisti veniva spiegato bene come tenere i mezzi
7 perché altrimenti se non stanno attenti il mezzo dopo quattro mesi è da buttare via, può sembrare tanto tre mesi per formare gli autisti ma per quanto costano i camion non è tanto tempo”. Tali dichiarazioni palesano che non si trattava affatto di attività formativa bensì di direttive di lavoro.
L'assenza di formazione o meglio di necessità di particolare formazione per gli autisti distaccati si è resa evidente anche dalle dichiarazioni del teste che ha, al riguardo, riferito “adr no io non sono stato Controparte_7 affiancato un mese ad un dipendente della ma solo mezza giornata” Parte_1
L' assenza di interesse alla attività formativa emerge anche dalle dichiarazioni del teste il quale ha sostenuto “Prima ho lavorato ed ero assunto da Per_1 Pt_1
e ho lavorato per circa un anno e mezzo, poi mi sono licenziato e sono
[...] andato a lavorare altrove;
poi sono stato riassunto da sempre a fare Parte_1
l'autista e poi mi hanno detto di passare con l'altra azienda la Logistranport. Me lo ha detto , mi ha detto che bene o male dovevo passare di là, Testimone_1 non so bene il motivo, mi ha detto che non ci stavano dentro con i dipendenti e che dovevo passare di là “ . In effetti, trattandosi di un dipendente che aveva lavorato per un lungo periodo per la , evidentemente era Parte_1 un lavoratore già formato e che quindi il suo distacco non poteva avere come finalità la formazione.
dipendente della con il compito di Testimone_2 CP_3 coordinare i dipendenti ha riferito “ adr diciamo che coordinavo i rapporti dipendenti e clienti adr i nomi che lei mi cita me li ricordo ma non so dire se fossero stati distaccati per un periodo alla posso dire che per alcuni Parte_1 dipendenti avevamo stipulato un contratto di distacco con la ma non Parte_1 solo con lei anche con altre ditte, sarà stato il 2020 adr mi sono occupato nel concreto di questi lavoratori ma la aveva la maggior parte dei CP_3 dipendenti con contratti normali ma per alcuni aveva il contratto di distacco a tempo parziale e serviva per insegnare ai nostri dipendenti il modo di lavoro attraverso questa tipologia di lavoro si insegnava ad utilizzare i mezzi e i satellitare dei veicoli e come compilare i documenti e la aveva una Parte_1 licenza per trasportare i rifiuti speciali che noi non avevamo. Confermo il
8 capitolo 4 e in particolare per il trasporto dei rifiuti speciali si doveva compilare un formulario che non era affatto banale ed era un settore che non avevamo mai gestito. Adr era più comodo per noi far fare la formazione alla visto Parte_1 che lavoravamo per e visto che era un cliente di mentre noi Parte_1 CP_1 la sede la avevamo a Milano adr avvocato si aveva la licenza per i Parte_1 rifiuti mentre noi volevamo iniziare questa attività”
Dall'esame delle complessive deposizioni dei testi quindi è emerso, da un lato, che non vi era una particolare necessità formativa in relazione alla mansione di autista (pacificamente espletata da tutti) in quanto i dipendenti distaccati erano già esperti autisti (ved. dichiarazioni allegate al verbale ispettivo) e taluni avevano addirittura già lavorato per la odierna ricorrente ed erano tutti in grado di condurre un mezzo pesante e, dall'altro, il distacco per la era un vera e Controparte_3 propria modalità di assunzione di parte del personale ( ved. teste . Né certo Tes_2 la esigenza di imparare a compilare un modulo di trasporto per i rifiuti speciali può giustificare un distacco così protratto, peraltro in relazione ad autisti che non hanno affatto riferito né agli ispettori né alla sottoscritta di tale attività. Né di tale necessità è stata fatta menzione in sede ispettiva, neppure dalla che era la ES persona che in concreto gestiva il lavoro di questi autisti.
In conclusione non solo non è emerso che i distacchi siano stati genuinamente disposti per ottenere una particolare formazione dei dipendenti che non c'è stata, ma non è emerso in corso di giudizio alcun interesse giuridicamente rilevante del distaccante. Volendo pure tener conto di quanto riferito dal circa la Tes_2 necessità formativa in relazione ai trasporti di rifiuti speciali, quantomeno come intento perseguito dalla si deve comunque escludere che si Controparte_3 tratti di un interesse giuridicamente rilevante ai fini del distacco (ex plurimis Cass.
10369/2023).
Passando ad esaminare la questione relativa alla genuinità dell'appalto, va escluso che, alla luce degli elementi acquisiti dagli ispettori e di quelli raccolti nel corso della istruttoria dalla sottoscritta, si possa ritenere che si sia in presenza di un contratto di sub vezione.
9 Parte ricorrente ha sostenuto che il rapporto intercorso con la Controparte_3 debba essere ricondotto alla sub vezione senza tuttavia offrire elementi atti a sostenere la sua tesi, limitandosi a richiamare la normativa di riferimento ( L.
194/2014 con i commi 247-250 dell'art.1 che ha inserito modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 286/05 e all'art.83-bis del D.L. 112/2008, convertito con la
Legge 133/08) ed i principi affermati dalla giurisprudenza per distinguere la fattispecie dell'appalto di servizi da quella del contratto di trasporto e di sub trasporto. Non ha allegato alcun fatto da cui possa desumersi la sussistenza di un contratto di sub vezione che, lo si ricorda, riguarda quella fattispecie in cui il vettore, impegnatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione, esegue con propri mezzi soltanto una parte di esso, avvalendosi quanto al resto dell'opera di altro vettore, col quale conclude in nome e per conto proprio un contratto di sub-trasporto, nel quale assume la veste di mittente e che opera indistintamente dal primo, non istituendosi alcun rapporto tra l'originario mittente ed il vettore del , che di fronte a quello agisce CP_8 come ausiliario del vettore originario.
Al contrario nel caso di specie è emerso che l'odierna ricorrente, in qualità di committente, gestiva in proprio tutti i trasporti anche quelli per i quali affidava i camion a dipendenti della nei cui confronti esercitava tutti i Controparte_3 poteri datoriali di eterodirezione e controllo (ved. dichiarazioni di CP_7 1 di ) ed a cui affidava la conduzione di mezzi di sua
[...] Testimone_1
proprietà. In tale contesto la circostanza che siano stati stipulati contratti di locazione per taluni dei mezzi affidati ai lavoratori della Controparte_3
10 evidenzia, in questo contesto, l'intento elusivo perseguito. Va poi sottolineato che la deposizione di , che ha reso dichiarazioni discordanti Persona_1 rispetto a quanto riferito agli ispettori nell'immediatezza, non si ritiene attendibile essendo priva di verosimiglianza e di coerenza interna ed esterna con le dichiarazioni rese dagli altri autisti e dal (confermate e ribadite in giudizio Pt_4 dall'ispettrice) e con quelle rese dalla stessa Il teste ha dichiarato che ES prendeva “le direttive direttamente con il cliente finale, parlavo direttamente con il cliente per sapere dove portare la merce.” e che addirittura il suo lavoro fosse controllato dal cliente finale “ ADR era il cliente che controllava il mio lavoro” e che persino i DDT gli venissero consegnati dai clienti “ADR i DDT me li dava sempre il cliente che era quasi sempre , mi dava i DDT per il giorno Parte_5 dopo, in pratica parlavo solo con il cliente che mi diceva cosa dovevo fare e dove dovevo andare”. Inoltre, mentre ha riferito agli ispettori che prendeva le direttive dalla cambia versione ma non ricorda neppure il nome dell'unica persona ES
(diversa dai clienti) cui per diverso tempo si interfacciava per ottenere le ferie “
ADR per le ferie sentivo la era una ragazza di cui non ricordo il CP_3 nome, la chiamavo ad un numero di cellulare, e concordavo con lei le ferie e i permessi” ed a cui telefonava ogni qual volta gli serviva “ quando mi serviva telefonavo alla ragazza della che mi diceva cosa fare, ci sentivamo CP_3 solo telefonicamente “ quindi entrando in contraddizione anche con quanto riferito a proposito del rapporto con il cliente finale, per poi concludere del tutto illogicamente “ poi la in pratica non l'ho più sentita, perché la CP_3 ragazza della l'ho sentita solo la prima volta e poi mi ha detto di CP_6 regolarmi io con la e quindi ero in prestito alla Pt_5 Pt_5
Alla luce degli elementi raccolti non si può che respingere il ricorso.
Le spese di lite, liquidate come specificato in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: respinge il ricorso
11 condanna la parte ricorrente a rimborsare all' le spese di lite, che si liquidano CP_1 in € 3000,00 , oltre IVA, CPA e spese generali al 15%
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 07/07/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 adr io ero assunto da una altra società proprio dalla persona che è qui fuori che deve entrare come testimone da lui diceva di essere il mio datore di lavoro il mio primo colloquio l'ho fatto con lui e gli ordini me Tes_2 li dava a volte il padre della al 5% e al 10% me li dava anche un signore che era Testimone_1 ES andato in pensione e che poi lavorava nell'ufficio della ma all'85 per cento me lo dava Parte_1 ES adr era tutte e tre le persone che ho citato prima quelle che controllavano il mio lavoro anche se il pensionato l'ho conosciuto dopo adr certo vi erano i satellitari sui mezzi e controllavano oppure chiamavano con il telefono loro guardano con il satellitare poi chiamano con il telefono se c'era qualcosa che per loro non andava bene ci chiamavano per il telefono adr e il signore che è arrivato dopo quello in pensione che ES mi chiamavano spesso mentre mi chiamava poco il padre di io dovevo rivolgermi alla Parte_2 ES per avere ferie e permessi adr si certo per mezza giornata sono stato affiancato da dipendenti di Parte_3[... si certo vi erano anche autisti dipendenti di adr no io non sono stato affiancato un mese ad Parte_1 un dipendente della ma solo mezza giornata adr si io ero assunto dalla e lui questo Parte_1 CP_3
diceva di esserne il titolare adr non ho mai visto nessuno della in ditta alla Tes_2 CP_3 Pt_1 ma mi chiamavano a volte quando c'era qualcosa quando volevano lasciarmi a casa mi ha chiamato
[...]
adr no per i giri per il mio lavoro non mi hanno mai detto niente quelli della . Tes_2 CP_3