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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5801/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5801/2024 promossa da:
(C.F. ), residente a [...] Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv.to Mirko Foti (C.F. ) il C.F._2 quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art. 170 cpc a mezzo posta elettronica certificata ed elettivamente domiciliata, presso lo studio degli Email_1 stessi in Milano (MI), al Viale Enrico Martini, 9 giusta delega in calce al ricorso (doc. 1)
RICORRENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._3
Desio (MB) via Milano n. 173, c.f. – rappresentato e difeso dall'avv. Donatella C.F._3
Bassanelli ( indirizzo di posta = - indirizzo CodiceFiscale_4 Email_2 di posta elettronica certificata = e dall'avv. Rosangela Email_3
Cascella ( indirizzo di posta = - indirizzo di CodiceFiscale_5 Email_2 posta elettronica certificata = entrambe del foro di Monza ed Email_4 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Donatella Bassanelli in Monza in P.zza Trento e Trieste n. 13 giusta procura allegata in atti rilasciata anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, terzo comma, c.p.c. e dell'art. 10 DPR 123/2001 ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Monza, Piazza Trento e Trieste, 13 (all.1). RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI CONGIUNTE
CONDIZIONI CONGIUNTE
DIRITTO DI VISITA: come da accordi presi dai genitori all'incontro di mediazione del 28 febbraio ultimo scorso ed in particolare:
1. Affidamento del minore:
•il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza prevalente presso Per_1 la madre,
•entrambi i genitori manterranno la responsabilità genitoriale e si impegneranno a collaborare per il benessere del figlio.
2. Modalità di visita
Fino al compimento dei 3 anni di (febbraio 2025-marzo 2026) Per_1
•Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei seguenti giorni e orari:
o Martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18,30 con prelievo dal nido o dalla casa della madre e riaccompagnandolo a casa.
o Tre sabati consecutivi dalle 14.00 alle 18:30 e una domenica dalle 10:00 alle 14:00.
o Il padre avrà diritto a sentire il figlio tramite telefono o videochiamata tutti i giorni.
O Eventuali modifiche saranno concordate tra le parti con ragionevole preavviso.
•Festività 2025:
oNatale: con la madre.
con il padre dalle 10:00 alle 18:00. CP_2
oPasqua: con la madre.
: con il padre dalle 10:00 alle 18:00. CP_3
•Vacanze estive:
oLa madre trascorrerà con il figlio le prime tre settimane di agosto.
oDurante l'estate, il padre manterrà il diritto di visita come concordato, salvo impedimenti dovute alle vacanze programmate dall'atro genitore.
oIpotesi weekend lungo per il padre: da valutare nel 2025 per il periodo estivo.
oGli altri periodi di vacanza saranno concordati tra le parti garantendo il benessere del minore.
Dal compimento dei 3 anni di (-marzo 2026 in poi) Per_1
•Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nei seguenti giorni e orari: pagina 2 di 5 o martedì e giovedì dalle 15:30 alle 18:30 prelevandolo dall'asilo (o in caso di necessità dalla casa della madre) e riportandolo per cena.
o Week-end alternati (ogni 15 giorni): il padre potrà tenere con sé il figlio dal sabato alle 14:00 alla domenica sera alle 18: 30 riaccompagnandolo per cena.
o Il padre avrà diritto a sentire il figlio tramite telefono o videochiamata tutti i giorni.
o Eventuali modifiche saranno concordate tra le parti con ragionevole preavviso.
• Festività 2026 saranno alternate tra i genitori:
o Natale negli anni dispari con la madre e Santo ST con il padre.
o Pasqua negli anni dispari con la madre e Santo ST con il padre.
o Le altre festività saranno regolate secondo il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo delle parti.
o Durante i giorni delle vacanze scolastiche il padre manterrà il diritto di visita come concordato, salvo impedimenti dovuti dalle vacanze programmate con l'altro genitore e previ accordi tra le parti.
•Vacanze estive:
o negli anni dispari la madre potrà trascorrere 3 settimane consecutive nel mese di agosto (dalla prima alla terza settimana)
o negli anni pari la madre avrà diritto a 2 settimane consecutive nel mese di agosto previo diverso accordo tra le parti.
o Il padre potrà trascorrere col figlio tre settimane anche non consecutive.
o Durante l'estate, il padre manterrà il diritto ai week-end alternati, salvo impedimenti dovuti alle vacanze programmate con l'altro genitore.
o Le parti si impegnano a comunicare all'altro il periodo prescelto entro il 30 maggio di ogni anno e a concordare eventuali variazioni con almeno 30 giorni di anticipo, per garantire la miglior organizzazione possibile.
o Gli altri periodi di vacanza saranno concordati tra le parti, garantendo il benessere del minore. trascorrerà il compleanno ad anni alterni con i genitori. Per_1 trascorrerà il compleanno con il genitore festeggiante. Il compleanno prevarrà sul criterio Per_1 dell'alternanza senza che ciò comporti il recupero della giornata.
Tale criterio resta valido anche per la festa della mamma e la festa del papà.
Ciascun genitore garantirà nei giorni di propria competenza il corretto svolgimento di compiti, attività extrascolastiche, ludiche o religiose (solo titolo di esempio la frequenza di piscina, saggio fine anno, compleanno compagni catechismo ecc.)
MANTENIMENTO ORDINARIO: € 400,00 mensili a far data dal mese successivo alla sottoscrizione dell'accordo. pagina 3 di 5 L'assegno di contributo nel mantenimento del figlio minore verrà intestato alla NOa Parte_1 alla quale spetterà l'assegno unico per intero.
CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA:
Al netto del bonus (calcolato su Isee fino a 25.000,00) il NO si accolla la somma di € CP_1
100,00 per i mesi da settembre a giugno. Nulla per la mensilità di luglio coperta dal bonus e dalle differenze versate in arrotondamento negli altri mesi.
La NOa si farà parte diligente per il deposito delle predette domande relative al bonus Parte_1 in tempo utile inviando, per conoscenza, copia della richiesta al NO . CP_1
Resta inteso che il mancato ottenimento del bonus, per ritardi o negligenze imputabili alla NOa
dispenseranno il NO dal versamento della differenza tra l'importo totale e Parte_1 CP_1 la quota di € 100,00 mensile.
CONTRIBUTO NIDO: il NO , pur rimanendo contrario alla scelta unilaterale del nido CP_1 frequentato dal figlio pro bono pacis e al solo fine di addivenire ad un accordo, si rende Per_1 disponibile a versare il contributo come sopra determinato relativo alla retta per i mesi successivi alla sottoscrizione dell'accordo di separazione consensuale.
SPESE STRAORDINARIE: al 50% tra i genitori secondo il Protocollo di Monza ad eccezione delle spese di asilo regolate come sopra.
LENZUOLA DOTE: la NOa riconosce che il NO non ha trattenuto né la Parte_1 CP_1 dote né corredo di sorta. Nulla deve a tale titolo.
***
Con la sottoscrizione delle presenti condizioni, le parti si danno atto di aver definito tutti i rapporti economici esistenti tra loro e di non aver null'altro a pretendere tra loro per qualsiasi ragione o titolo.
Il NO , a titolo transattivo e senza riconoscimento alcuno dichiara di essere disponibile a CP_1 versare una somma omnicomprensiva di € 1.200,00 euro (milleduecento/00), come ha di fatto versato all'atto della sottoscrizione dell'accordo allegato a mezzo di assegno bancario n. 0242692793-05 tratto su Credit Agricole, la NOa ne rilascia quietanza. Parte_1
Spese legali e di mediazione compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
pagina 4 di 5 Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in data
17.8.2023 a SORBO SAN BASILE e sono comparsi all'udienza del 5.6.2025 avanti il giudice delegato nel presente giudizio, confermando la volontà di non riprendere la convivenza coniugale.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia, previa autorizzazione a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore (nato il [...]) e per la restante parte relative a Per_1 diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. pronuncia la separazione tra e Parte_1 [...]
; CP_1
III. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
IV. manda la Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile di SORBO SAN BASILE per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
V. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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