Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 20/01/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Giudizio di rinvio in seguito a ordinanza della Corte di Cassazione n. 24623/2023 Oggetto: opposizione a cartella esattoriale (appello sentenza n. 146 del 23.01.2014 del Tribunale di Brindisi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
e rappresentati e difesi dagli avv.ti Marcella Mattia e Ilaria De Leonardis Pt_1 Parte_2
Appellanti-ricorrenti in riassunzione e
[...]
(già RT Controparte_2
Appellati- contumaci in riassunzione
FATTO
Con ricorso depositato il 17.02.2010, proponeva opposizione avverso la cartella di P_
pagamento n. 204 2009 00143034 74, notificata il 14.01.2010, emessa per il pagamento della somma di € 8.035,66 dovuta alla gestione commercianti a titolo di contributi eccedenti il minimale per l'anno
2003. A fondamento della domanda deduceva l'inesistenza della notifica dell'atto impugnato, in quanto effettuata a mezzo posta, la carenza di motivazione e la prescrizione dei crediti. Chiedeva
l'annullamento della cartella opposta.
1
[...]
sul reddito dichiarato dal ricorrente. Chiedevano il rigetto del ricorso. P_
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Brindisi, respinte le eccezioni basate sulla deduzione di vizi formali (in quanto non fatte valere nei termini di cui all'art. 617 c.p.c.), nonché quella attinente la nullità del sistema della notifica a mezzo posta, accoglieva la domanda e annullava la cartella esattoriale opposta, ritenendo che la notifica del verbale di accertamento dell' P_
(risalente all'anno 2008) non potesse avere efficacia interruttiva della prescrizione, essendo
[...]
già decorso, a quella data, il termine quinquennale.
Avverso tale decisione proponevano appello e deducendo che la pretesa Pt_1 Parte_2
contributiva era scaturita dall'accertamento del maggior reddito, avvenuto il 28.12.2008, e che solo da tale data poteva computarsi il termine di prescrizione. Lamentavano, poi, l'erronea interpretazione dell'art. 2935 c.c. perché il potere di accertamento del maggior reddito (da cui scaturiva il computo a percentuale dei contributi) competeva solo all' , sicché prima del suo esercizio il P_ P_
decorso della prescrizione era impedito e, in ogni caso, il termine di prescrizione doveva considerarsi sospeso in ragione del comportamento doloso del contribuente che aveva dichiarato redditi inferiori.
Chiedevano la riforma della sentenza impugnata e il rigetto della domanda proposta con il ricorso di primo grado.
Si costituiva in giudizio contestando gli avversi argomenti e chiedendo il rigetto P_ dell'appello. (subentrata a rimaneva contumace. Controparte_2 CP_3
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 1305/2017, depositata il 3.05.2017, confermava la decisione di primo grado, ritenendo che il credito contributivo fosse prescritto, dovendo riconoscersi, da un lato, un autonomo potere di verifica dell' , non condizionato dai controlli dell'autorità Pt_1 finanziaria, e, dall'altro, affermarsi “l'inoperatività dell'accertamento (fiscale) […] come atto di messa in mora utile ad interrompere la prescrizione”.
Avverso tale decisione l' presentava ricorso per Cassazione, denunciando -ai sensi dell'art. 360 Pt_1
nr. 3 c.p.c.- la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 c.c., 1, 2 e 6 l.n. 233/90, 3 bis d.l. n.
384/92, 1 d.lgs. n. 462/97. In particolare, l' riteneva che la Corte di Appello avrebbe dovuto CP_4 attribuire valenza interruttiva all'accertamento dell' , in quanto, con la cartella RT opposta in giudizio, erano stati richiesti i contributi dell'anno 2003, da versarsi, rispettivamente, entro il 21 giugno 2004 e il 31 ottobre 2004, laddove l'atto di accertamento dell' era RT
stato notificato il 28 dicembre 2008.
2 Con ordinanza n. 24623/2023 del 14.08.2023 la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, affermando che, in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza dell'art. 1 d.lgs. n. 462/97,
l' svolge, a norma del D.P.R. n. 600/73, art. 36 bis (a partire dalle dichiarazioni RT
del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all' , sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall' Pt_1 P_
prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide
[...] sia sul rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' . Cassava, quindi, la sentenza, rinviando la causa alla Corte Pt_1
d'Appello di Lecce, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
e hanno riassunto il giudizio con ricorso del 13.11.2023, reiterando gli argomenti Pt_1 Parte_2 già svolti nell'atto di appello e rassegnando le medesime conclusioni.
e (subentrata a , ritualmente P_ RT Controparte_2
convenuti nel presente giudizio di rinvio, sono rimasti contumaci.
All'udienza del 4.12.2024, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di e di P_ RT
, non costituti nel presente giudizio di rinvio, nonostante rituale notifica del ricorso in
[...]
riassunzione.
Tanto premesso, l'appello proposto dall' è fondato e deve essere accolto. Pt_1
Invero, dagli atti di causa risulta che: -la cartella di pagamento n. 204 2009 00143034 74 è stata emessa per il pagamento della somma di € 8.035,66 dovuta alla gestione commercianti a titolo di contributi eccedenti il minimale per l'anno 2003 (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte dell' ), ed è stata notificata il 14.01.2010; -la cartella suddetta è stata emessa a seguito del verbale Pt_1 di accertamento fiscale dell' n. 887010301243/2008 notificato al contribuente RT il 28.12.2008 (cfr. videata allegata al fascicolo di parte dell' ), avverso cui lo stesso ha proposto Pt_1
ricorso innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Brindisi con ricorso depositato il
3.03.2009 (per come dichiarato dal procuratore di all'udienza del 13.10.2011, in P_
primo grado, e per come risulta dalla ricevuta di deposito del ricorso dell'atto giudiziale, iscritto al n.
311/09 RGR, allegata in atti).
Va ancora precisato che sullo specifico tema del dies a quo del termine di prescrizione dei contributi a percentuale sul reddito, la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato anzitutto che il
3 fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (l. n. 233/90 ex art. 1, comma 4), quand'anche l'efficacia del predetto fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento;
e in secondo luogo che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi della l. n. 335/95, art. 3, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento (cfr. tra le tante Cass. n. 5949/2020; n.13463/2017), laddove, ai sensi dell'art. 18, co. 4, d. lgs. n. 241/97, “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Nella specie, come già detto, i contributi in relazione ai quali è stata emessa la cartella esattoriale opposta nel giudizio di primo grado sono relativi a contributi eccedenti il minimale per l'anno 2003, il cui pagamento, sulla scorta delle norme e dei principi sopra richiamati, veniva a scadenza entro il
21 giugno 2004 (cfr. circolare n. 93 dell'11.06.2004). Pt_1
Tutto ciò premesso, deve prendersi atto del principio espresso nell'ordinanza resa nel giudizio rescindente secondo cui “in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, in forza del D.Lgs.
n. 462 del 1997, art. 1, l' svolge, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis (a RT partire dalle dichiarazioni del 1999, ossia per i redditi del 1998), un'attività di controllo sui dati denunciati dal contribuente, richiedendo anche il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, con successiva trasmissione all sicché ove il maggior contributo previdenziale dovuto sia accertato dall' Pt_1 P_
prima dello spirare del termine di prescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sul
[...] rapporto tributario che su quello contributivo previdenziale, determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell' ”. Pt_1
In ossequio al principio espresso dalla Suprema Corte, allora, deve ritenersi che il termine di prescrizione quinquennale, decorrente dal 21 giugno 2004, sia stato efficacemente interrotto con la notifica del verbale dell' in data 28.12.2008 (alle medesime conclusioni si RT
perviene ove si voglia considerare data certa di conoscenza del verbale di accertamento il 3.03.2009, data di deposito del ricorso innanzi alla Commissione Tributaria), e che da tale data abbia ricominciato a decorrere il nuovo termine quinquennale, ancora una volta, efficacemente interrotto dalla notifica della cartella esattoriale in data 14.01.2010.
Sulla scorta delle suesposte considerazioni, allora, l'appello proposto dall' deve essere accolto, Pt_1
con conseguente rigetto della domanda proposta da con ricorso del 17.02.2010. P_
Considerato che il principio di diritto espresso nel giudizio rescindente si è consolidato solo in epoca successiva all'introduzione del giudizio di primo grado, appare equo compensare integralmente tra le
4 parti le spese di ogni grado e fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro
Visto l'art. 437 c.p.c., in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n.
24623/2023, sull'appello proposto con ricorso del 18.07.2014 da nei confronti di Pt_1 P_
ed (ora ) avverso
[...] Controparte_2 RT la sentenza del 23.01.2014 n. 146 del Tribunale di Brindisi, giudizio riassunto da con ricorso Pt_1 del 13.11.2023 nei confronti di e P_ RT
, così provvede:
[...]
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta con ricorso depositato il 17.02.2010.
Compensa integralmente fra le parti le spese di ogni grado e fase.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 4.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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