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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 5554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5554 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3249/2019, riservata in decisione all'udienza del
9.4.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Ermanno Ferraro (c.f.
), presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Egiziaca a C.F._2
Pizzofalcone n.87, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._3 allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Pietro Pirolozzi (c.f.
), presso il cui studio, sito in Aversa (CE) alla Via Cilea n.5, è C.F._4 elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RGn°3249/2019-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 12.12.2015, Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Nord e onde Controparte_1 Controparte_2 sentir condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal coinvolgimento in un procedimento penale per truffa assicurativa nonché nei conseguenti giudizi civili.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto;
restava, invece, contumace Controparte_2
1.3 Istruita la causa documentalmente, in limine litis rinunciava Parte_1 alla domanda risarcitoria azionata nei confronti di insistendo, di contro, Controparte_2
nell'accoglimento della pretesa azionata contro . Controparte_1
1.4 Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n.326/2019, dato atto della predetta rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio nei rapporti con ha rigettato nel Controparte_2 merito la domanda proposta nei confronti di , compensando le spese di lite. Controparte_1
In particolare, il Tribunale si è uniformato all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante anche in caso di proscioglimento e/o assoluzione, se non quando possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi,
l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal soggetto denunciato;
quanto all'azione risarcitoria promossa per il danno prodotto dai giudizi civili, il Tribunale ha escluso, in radice, la sussistenza del nesso causale con una condotta ascrivibile al , rilevando che sia il giudizio di CP_1 responsabilità sia quello volto ad ottenere il sequestro conservativo dei beni del Pt_1
erano stati instaurati su impulso del “Fallimento Europacking s.r.l.” in persona del curatore, con conseguente estraneità al contenzioso di . Controparte_1
1.5 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 4.2.2019, con atto di citazione notificato il
5.7.2019 ha proposto appello, affidato a due di gravame. Parte_1
1.6 Con il primo motivo l'appellante confuta la motivazione del giudice a quo sulla esclusione di un rapporto causale tra la denuncia presentata in data 28.8.2008 da CP_1 ed il coinvolgimento dell'esponente nel conseguente procedimento penale
[...]
RGn°3249/2019-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nell'ambito del quale gli venivano contestati, in concorso con lo stesso e con il CP_1 nipote i reati di cui agli artt. 642 e 423 c.p; adduce che il aveva Controparte_2 CP_1 agito con dolo, rappresentando nella denuncia in questione circostanze oggettivamente false su un “evento incendio” di natura accidentale, sviluppatosi presso lo stabilimento industriale di sua proprietà ( al fine di truffare le compagnie di assicurazione con CP_3
l'incasso del relativo premio;
soggiunge che dal coinvolgimento nel suddetto procedimento penale è derivata una grave lesione all'immagine e alla dignità dell'istante, correlata eziologicamente proprio alla iniziativa intrapresa da (presentazione della Controparte_1 denuncia).
1.7 Con il secondo motivo l'appellante denuncia la violazione degli artt. 167 e 116 c.p.c. in cui è incorso il giudice a quo nel non ritenere provati i fatti posti a fondamento della propria domanda in virtù del contegno difensivo di il quale, costituendosi, non Controparte_1
prendeva specificamente posizione sugli stessi, il che ne ha determinato un implicito riconoscimento in forza del principio di non contestazione.
1.8 Con comparsa depositata in data 17.10.2019 si è costituito in giudizio , Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.9 All'udienza del 9.4.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 5.7.2019, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 4.2.2019.
2.1 I motivi di appello, di cui si procede ad una disamina congiunta in quanto vertenti su profili strettamente connessi, sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
La controversia si inquadra nell'ambito di un procedimento penale sorto innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i reati di truffa ai danni delle compagnie di assicurazione a carico, tra gli altri, dell'odierno appellante, di e Controparte_1 CP_2
(nipote del altro convenuto nel presente giudizio, la cui posizione è stata
[...] Pt_1 definita in primo grado con la pronuncia di estinzione per rinuncia agli atti formulata dal
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. In particolare, ai predetti soggetti veniva contestato che essi, in concorso tra loro Pt_1
e, segnatamente, il quale titolare e legale rappresentante della società CP_1 CP_3
il ed il prestando il proprio contributo organizzativo nella fase di
[...] CP_2 Pt_1
pianificazione e di esecuzione (il primo indicando i macchinari vetusti da acquistare e le modalità con le quali farli apparire nuovi nonché il contribuendo, attraverso il Pt_1
versamento di titoli provenienti dalla a fare apparire come reali le transazioni CP_4 commerciali fittizie relative all'acquisto dei macchinari), presentavano richiesta di risarcimento dei danni apparentemente subiti in conseguenza di un incendio doloso da essi stessi appiccato, predisponendo falsa documentazione in relazione all'attività imprenditoriale svolta ed ai macchinari utilizzati.
La ricostruzione dei fatti a base dell'indagine è esposta nell'ordinanza del GIP presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che applicava la misura cautelare nei confronti di e di e rigettava, invece, analoga richiesta nei confronti del Controparte_1 Controparte_2
Pt_1
Nel provvedimento si legge che, in data 28.8.2008, , titolare di una ditta di Controparte_1 trasformazione ed assemblaggio di cartoni di TO CE (CE) denominata “
[...]
, presentava denuncia per l'incendio sviluppatosi, il giorno precedente, presso CP_3
lo stabilimento industriale sede dell'impresa. Nel relativo verbale il dichiarava di CP_1 essere stato avvertito per telefono da alcune persone residenti in zona e che si era portato presso lo stabilimento allorquando le fiamme si erano ormai propagate per l'intera sua superficie;
esponeva, inoltre, che il caposquadra dei Vigili del Fuoco intervenuti gli aveva riferito che la causa dell'incendio era verosimilmente da individuarsi in un corto circuito.
Sennonché dai primi accertamenti emergevano, secondo la valutazione del GIP, forti sospetti sulla natura accidentale dell'evento, e ciò in base a gravi elementi indiziari di cui si dà analiticamente conto nell'ordinanza cautelare. Inoltre, sulla base dell'analisi della documentazione contabile ed amministrativa acquisita gli organi inquirenti ipotizzavano la natura fittizia dell'acquisto dei macchinari, per il cui valore era stata avanzata richiesta di indennizzo alle compagnie di assicurazione. Nell'ambito di tali verifiche si delineava la posizione del quale soggetto a firma del quale erano stati emessi degli assegni in Pt_1 favore di dell'importo complessivo di € 158.126,00, corrispondente al Controparte_1 prezzo di acquisto di quattro macchinari apparentemente ceduti dalla Temco di Fotea
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
MI (società che la polizia giudiziaria identificava come una “mera cartiera” riconducibile alla persona dello stesso . Tali titoli, sempre secondo l'ipotesi Pt_1 investigativa, rappresentavano lo strumento mediante il quale il rientrava nella CP_1
disponibilità del danaro simulatamente corrisposto per l'acquisto dei macchinari, allo scopo di farli risultare appartenenti all'impresa al momento dell'incendio doloso quale valore da indennizzare da parte delle compagnie di assicurazione.
E, tuttavia, già in fase cautelare come già sopra accennato, il GIP respingeva la richiesta di applicazione della misura nei confronti del osservando che gli elementi acquisiti Pt_1 non deponevano in maniera sufficientemente certa per la consapevolezza in capo al medesimo del disegno criminoso architettato dagli altri indagati. L'insufficienza del quadro indiziario non era superato dalle indagini successive, di tal ché il GIP, con provvedimento del 18-19/11/2014, disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti dell'odierno appellante. In particolare, secondo l'assunto di quest'ultimo, a ciò si perveniva grazie agli esiti della consulenza tecnica di parte confluita nella relazione a firma del dott. Persona_1
del 10.7.2013 (prodotta agli atti del presente giudizio), che conclude per l'apocrifia e non riconducibilità alla mano del delle firme apposte sugli assegni, la cui emissione era Pt_1 stata contestata all'appellante quale contributo fornito all'esecuzione della truffa ai danni delle assicurazioni. L'operata falsificazione, sempre a seguire le deduzioni dell'appellante, era da ascriversi al nipote artefice del disegno criminoso nel quale aveva Controparte_2
coinvolto l'ignaro zio, reato per il quale il ha patteggiato la pena con sentenza del CP_2
Tribunale di Nocera Inferiore del 16.12.2009 (di cui è stato prodotto il solo dispositivo).
La posizione di è stata, invece, definita con la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere del 13/6/2019 di non doversi procedere per i reati a lui contestati in quanto estinti per intervenuta prescrizione.
2.2 Così ricostruita la complessa vicenda presupposta dalla controversia in esame, va innanzitutto respinta la doglianza dell'appellante secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto applicare la relevatio ab onere probandi dei fatti costitutivi addotti a fondamento della pretesa risarcitoria in forza della non contestazione in sede di costituzione processuale da parte di . Controparte_1
E' noto che, nel processo di cognizione, il convenuto ha l'onere, previsto dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ. di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. Tale contegno assume specifico rilievo ai fini della individuazione delle circostanze espunte dal thema probandum per effetto del meccanismo di non contestazione, che si produce, oltre che nel caso di esplicita ammissione di un determinato fatto ad opera della controparte, allorquando questa impronti la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento (Cass. Civ. 23816/2010).
Ebbene, nella comparsa di costituzione di primo grado “respinge(va) con Controparte_1
fermezza quanto dedotto dall'attore nell'atto di citazione”, disconoscendo di aver mai intrattenuto rapporti con il che assumeva di non conoscere. Pt_1
Tale linea difensiva certamente non vale a cristallizzare una ammissione, né esplicita né tacita, delle circostanze dedotte ex adverso ai fini dell'affermazione della responsabilità del convenuto, risolvendosi, piuttosto, in una loro assoluta negazione, senza che se ne possa far discendere l'esonero probatorio propugnato dall'appellante.
2.3 Procedendo, quindi, alla disamina delle risultanze processuali, va premesso che la pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione resa nei confronti di
è priva di efficacia vincolante nel giudizio civile in ordine all'accertamento Controparte_1 dei fatti materiali, riconosciuta solo ove si tratti di sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento. Nel caso di sentenza meramente dichiarativa della intervenuta prescrizione si esclude, infatti, la possibilità di estensione analogica dell'art. 654 c.p.p., vuoi per il carattere eccezionale della norma (che deroga al principio generale - proprio del vigente c.p.p. - dell'autonomia della giurisdizione del giudice civile rispetto a quella del giudice penale: cfr., ex aliis, Cass. 17 giugno 2013, n.
15112; Cass. 18 gennaio 2007, n. 1095), vuoi perché non sempre la prescrizione importa accertamento della sussistenza del fatto materiale costituente reato, accertamento assorbito dall'obbligo di immediata declaratoria di una causa di estinzione del reato previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 1, che innanzi al giudice penale impedisce di proseguire oltre nella delibazione del materiale di causa (v. anche Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2011, n.
1768; Cass. 9 ottobre 2014, n. 21299).
È fatta salva la possibilità per il giudice civile di valutare liberamente le risultanze del procedimento penale , sottoponendole al proprio vaglio critico (v. Cass. 12 giugno 2017, n.
14570).
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All'esito di tale libera disamina deve trovare conferma, sia pure in forza di una motivazione difforme da quella seguita dal giudice a quo, la decisione di primo grado che ha escluso la sussistenza di un diretto nesso causale tra la denuncia sporta da in data Controparte_1
28/8/2008 ed il coinvolgimento del nel procedimento penale, addotto quale fonte di Pt_1 responsabilità per i danni alla persona di cui si invoca il ristoro.
Da quanto sopra illustrato emerge, invero, che con siffatta denuncia il faceva CP_1 acquisire all'autorità giudiziaria notizia dell'incendio che aveva interessato lo stabilimento sede della sua attività di impresa e che da indagini successive si ipotizzava essere stato cagionato dallo stesso denunciante, al fine di conseguire l'indebito profitto dell'indennizzo assicurativo rapportato al valore dei macchinari asseritamente esistenti alla data del sinistro.
L'estensione dell'indagine alla persona del conseguiva, poi, al rinvenimento, nella Pt_1 documentazione contabile ed amministrativa acquisita, di alcuni assegni emessi a sua firma, titoli che gli organi investigativi ipotizzavano essere lo strumento per far “recuperare” al il danaro precedentemente fuoriuscito dal suo patrimonio a titolo di prezzo per CP_1
l'acquisto fittizio di macchinari, il cui valore, secondo il disegno criminoso dei correi, doveva figurare come presupposto della richiesta di indennizzo inoltrata alle assicurazioni.
Gli indizi sorti a carico dell'appellante in ragione di questa circostanza risultavano, tuttavia, smentiti dai successivi approfondimenti istruttori, in base ai quali, secondo l'assunto del si appurava che la firma apposta sui predetti assegni era apocrifa e che la Pt_1
falsificazione era stata materialmente operata dal nipote il quale, per tale Controparte_2 titolo, patteggiava la pena inflittagli con la summenzionata sentenza del Tribunale di Nocera
Inferiore.
Nel quadro così delineato la condotta causalmente efficiente a provocare il coinvolgimento del nel procedimento penale, poi definito con l'archiviazione della sua posizione in Pt_1
quanto risultato estraneo ai reati ivi contestati, non è individuabile nella presentazione della denuncia dell'incendio suppostamente doloso da parte del , bensì nella falsificazione CP_1
degli assegni, di cui, a dire dell'appellante, era stato autore il nipote Controparte_2
Come è noto, l'accertamento del nesso causale a fronte di domanda risarcitoria in tema di responsabilità civile aquiliana è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, con la precisazione che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass., SU, n. 576 del 2008). In tema di illecito aquiliano, dunque, affinché rilevi il nesso di causalità tra una condotta e l'evento lesivo deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della "condicio sine qua non" e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso (Cass. n. 18584 del
2021; cfr. Cass. n. 23197 del 27/09/2018). Inoltre, allorquando si prospettino plurime condotte lesive fra loro autonome e concorrenti nella produzione dell'unico evento dannoso, la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, onde verificare l'effettiva incidenza dell'apporto fornito da ciascuna di esse o, invece, l'efficienza determinante ed assorbente di uno solo di detti fattori, degradando gli altri fatti al rango di mere occasioni.
In applicazione di tali principi risulta che, ove si elida dalla sequenza dei fattori eziologici l'emissione degli assegni a firma apparente del in relazione alla quale Persona_2
l'autorità giudiziaria penale contestava a suo carico il concorso nei reati, identificandola, appunto, come contributo personalmente fornito alla pianificazione ed esecuzione della truffa assicurativa- non vi sarebbe stato ragionevolmente alcun coinvolgimento dell'odierno appellante, essendo, allo scopo, inidonea la sola presentazione della denuncia, in cui il nome del non compariva affatto. Pt_1
Quand'anche, perciò, alla presentazione della denuncia volesse assegnarsi la valenza di un remoto antecedente causale, poiché, in conseguenza della stessa, veniva aperto un procedimento penale per indagare sulla natura dell'incendio, l'incidenza di detto fattore sarebbe, comunque, neutralizzata dalla sopravvenienza della assorbente condotta posta in essere da un soggetto diverso dall'odierno appellato (il , secondo la prospettazione CP_2
dell'appellante), da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso, così facendo degradare al rango di mera occasione il fatto posto all'origine della sequenza causale.
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2.4 In forza delle dirimenti considerazioni sopra esposte è assorbita la decisione sulle richieste istruttorie reiterate dall'appellante per l'ammissione delle prove orali
(interrogatorio formale e prove testimoniali) nonché per l'ingresso di una CTU al fine di accertare e quantificare i danni asseritamente subiti per effetto della condotta illecita ascrivibile a . Controparte_1
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si determinano discostandosi dai parametri medi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto delle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 326/2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.500,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
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3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3249/2019, riservata in decisione all'udienza del
9.4.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Ermanno Ferraro (c.f.
), presso il cui studio, sito in Napoli alla Via Egiziaca a C.F._2
Pizzofalcone n.87, è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._3 allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Pietro Pirolozzi (c.f.
), presso il cui studio, sito in Aversa (CE) alla Via Cilea n.5, è C.F._4 elettivamente domiciliato
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
RGn°3249/2019-sentenza
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 12.12.2015, Parte_1 conveniva innanzi al Tribunale di Napoli Nord e onde Controparte_1 Controparte_2 sentir condannare i convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali causati dal coinvolgimento in un procedimento penale per truffa assicurativa nonché nei conseguenti giudizi civili.
1.2 Instaurato ritualmente il contradditorio, si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo l'infondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto;
restava, invece, contumace Controparte_2
1.3 Istruita la causa documentalmente, in limine litis rinunciava Parte_1 alla domanda risarcitoria azionata nei confronti di insistendo, di contro, Controparte_2
nell'accoglimento della pretesa azionata contro . Controparte_1
1.4 Il Tribunale di Napoli Nord, con sentenza n.326/2019, dato atto della predetta rinuncia, ha dichiarato l'estinzione del giudizio nei rapporti con ha rigettato nel Controparte_2 merito la domanda proposta nei confronti di , compensando le spese di lite. Controparte_1
In particolare, il Tribunale si è uniformato all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denunciante anche in caso di proscioglimento e/o assoluzione, se non quando possa considerarsi calunniosa, poiché, al di fuori di tale ipotesi,
l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante, interrompendo così ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal soggetto denunciato;
quanto all'azione risarcitoria promossa per il danno prodotto dai giudizi civili, il Tribunale ha escluso, in radice, la sussistenza del nesso causale con una condotta ascrivibile al , rilevando che sia il giudizio di CP_1 responsabilità sia quello volto ad ottenere il sequestro conservativo dei beni del Pt_1
erano stati instaurati su impulso del “Fallimento Europacking s.r.l.” in persona del curatore, con conseguente estraneità al contenzioso di . Controparte_1
1.5 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 4.2.2019, con atto di citazione notificato il
5.7.2019 ha proposto appello, affidato a due di gravame. Parte_1
1.6 Con il primo motivo l'appellante confuta la motivazione del giudice a quo sulla esclusione di un rapporto causale tra la denuncia presentata in data 28.8.2008 da CP_1 ed il coinvolgimento dell'esponente nel conseguente procedimento penale
[...]
RGn°3249/2019-sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nell'ambito del quale gli venivano contestati, in concorso con lo stesso e con il CP_1 nipote i reati di cui agli artt. 642 e 423 c.p; adduce che il aveva Controparte_2 CP_1 agito con dolo, rappresentando nella denuncia in questione circostanze oggettivamente false su un “evento incendio” di natura accidentale, sviluppatosi presso lo stabilimento industriale di sua proprietà ( al fine di truffare le compagnie di assicurazione con CP_3
l'incasso del relativo premio;
soggiunge che dal coinvolgimento nel suddetto procedimento penale è derivata una grave lesione all'immagine e alla dignità dell'istante, correlata eziologicamente proprio alla iniziativa intrapresa da (presentazione della Controparte_1 denuncia).
1.7 Con il secondo motivo l'appellante denuncia la violazione degli artt. 167 e 116 c.p.c. in cui è incorso il giudice a quo nel non ritenere provati i fatti posti a fondamento della propria domanda in virtù del contegno difensivo di il quale, costituendosi, non Controparte_1
prendeva specificamente posizione sugli stessi, il che ne ha determinato un implicito riconoscimento in forza del principio di non contestazione.
1.8 Con comparsa depositata in data 17.10.2019 si è costituito in giudizio , Controparte_1 eccependo preliminarmente l'inammissibilità e, in subordine, l'infondatezza nel merito del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese e competenze di lite.
1.9 All'udienza del 9.4.2025 la Corte, sulle conclusioni in epigrafe, ha riservato la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ordinari ex art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito della verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 5.7.2019, nel rispetto del termine di decadenza di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza impugnata, non notificata, avvenuta in data 4.2.2019.
2.1 I motivi di appello, di cui si procede ad una disamina congiunta in quanto vertenti su profili strettamente connessi, sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
La controversia si inquadra nell'ambito di un procedimento penale sorto innanzi al
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per i reati di truffa ai danni delle compagnie di assicurazione a carico, tra gli altri, dell'odierno appellante, di e Controparte_1 CP_2
(nipote del altro convenuto nel presente giudizio, la cui posizione è stata
[...] Pt_1 definita in primo grado con la pronuncia di estinzione per rinuncia agli atti formulata dal
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. In particolare, ai predetti soggetti veniva contestato che essi, in concorso tra loro Pt_1
e, segnatamente, il quale titolare e legale rappresentante della società CP_1 CP_3
il ed il prestando il proprio contributo organizzativo nella fase di
[...] CP_2 Pt_1
pianificazione e di esecuzione (il primo indicando i macchinari vetusti da acquistare e le modalità con le quali farli apparire nuovi nonché il contribuendo, attraverso il Pt_1
versamento di titoli provenienti dalla a fare apparire come reali le transazioni CP_4 commerciali fittizie relative all'acquisto dei macchinari), presentavano richiesta di risarcimento dei danni apparentemente subiti in conseguenza di un incendio doloso da essi stessi appiccato, predisponendo falsa documentazione in relazione all'attività imprenditoriale svolta ed ai macchinari utilizzati.
La ricostruzione dei fatti a base dell'indagine è esposta nell'ordinanza del GIP presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che applicava la misura cautelare nei confronti di e di e rigettava, invece, analoga richiesta nei confronti del Controparte_1 Controparte_2
Pt_1
Nel provvedimento si legge che, in data 28.8.2008, , titolare di una ditta di Controparte_1 trasformazione ed assemblaggio di cartoni di TO CE (CE) denominata “
[...]
, presentava denuncia per l'incendio sviluppatosi, il giorno precedente, presso CP_3
lo stabilimento industriale sede dell'impresa. Nel relativo verbale il dichiarava di CP_1 essere stato avvertito per telefono da alcune persone residenti in zona e che si era portato presso lo stabilimento allorquando le fiamme si erano ormai propagate per l'intera sua superficie;
esponeva, inoltre, che il caposquadra dei Vigili del Fuoco intervenuti gli aveva riferito che la causa dell'incendio era verosimilmente da individuarsi in un corto circuito.
Sennonché dai primi accertamenti emergevano, secondo la valutazione del GIP, forti sospetti sulla natura accidentale dell'evento, e ciò in base a gravi elementi indiziari di cui si dà analiticamente conto nell'ordinanza cautelare. Inoltre, sulla base dell'analisi della documentazione contabile ed amministrativa acquisita gli organi inquirenti ipotizzavano la natura fittizia dell'acquisto dei macchinari, per il cui valore era stata avanzata richiesta di indennizzo alle compagnie di assicurazione. Nell'ambito di tali verifiche si delineava la posizione del quale soggetto a firma del quale erano stati emessi degli assegni in Pt_1 favore di dell'importo complessivo di € 158.126,00, corrispondente al Controparte_1 prezzo di acquisto di quattro macchinari apparentemente ceduti dalla Temco di Fotea
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MI (società che la polizia giudiziaria identificava come una “mera cartiera” riconducibile alla persona dello stesso . Tali titoli, sempre secondo l'ipotesi Pt_1 investigativa, rappresentavano lo strumento mediante il quale il rientrava nella CP_1
disponibilità del danaro simulatamente corrisposto per l'acquisto dei macchinari, allo scopo di farli risultare appartenenti all'impresa al momento dell'incendio doloso quale valore da indennizzare da parte delle compagnie di assicurazione.
E, tuttavia, già in fase cautelare come già sopra accennato, il GIP respingeva la richiesta di applicazione della misura nei confronti del osservando che gli elementi acquisiti Pt_1 non deponevano in maniera sufficientemente certa per la consapevolezza in capo al medesimo del disegno criminoso architettato dagli altri indagati. L'insufficienza del quadro indiziario non era superato dalle indagini successive, di tal ché il GIP, con provvedimento del 18-19/11/2014, disponeva l'archiviazione del procedimento nei confronti dell'odierno appellante. In particolare, secondo l'assunto di quest'ultimo, a ciò si perveniva grazie agli esiti della consulenza tecnica di parte confluita nella relazione a firma del dott. Persona_1
del 10.7.2013 (prodotta agli atti del presente giudizio), che conclude per l'apocrifia e non riconducibilità alla mano del delle firme apposte sugli assegni, la cui emissione era Pt_1 stata contestata all'appellante quale contributo fornito all'esecuzione della truffa ai danni delle assicurazioni. L'operata falsificazione, sempre a seguire le deduzioni dell'appellante, era da ascriversi al nipote artefice del disegno criminoso nel quale aveva Controparte_2
coinvolto l'ignaro zio, reato per il quale il ha patteggiato la pena con sentenza del CP_2
Tribunale di Nocera Inferiore del 16.12.2009 (di cui è stato prodotto il solo dispositivo).
La posizione di è stata, invece, definita con la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere del 13/6/2019 di non doversi procedere per i reati a lui contestati in quanto estinti per intervenuta prescrizione.
2.2 Così ricostruita la complessa vicenda presupposta dalla controversia in esame, va innanzitutto respinta la doglianza dell'appellante secondo cui il primo giudice avrebbe dovuto applicare la relevatio ab onere probandi dei fatti costitutivi addotti a fondamento della pretesa risarcitoria in forza della non contestazione in sede di costituzione processuale da parte di . Controparte_1
E' noto che, nel processo di cognizione, il convenuto ha l'onere, previsto dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ. di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda. Tale contegno assume specifico rilievo ai fini della individuazione delle circostanze espunte dal thema probandum per effetto del meccanismo di non contestazione, che si produce, oltre che nel caso di esplicita ammissione di un determinato fatto ad opera della controparte, allorquando questa impronti la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col suo disconoscimento (Cass. Civ. 23816/2010).
Ebbene, nella comparsa di costituzione di primo grado “respinge(va) con Controparte_1
fermezza quanto dedotto dall'attore nell'atto di citazione”, disconoscendo di aver mai intrattenuto rapporti con il che assumeva di non conoscere. Pt_1
Tale linea difensiva certamente non vale a cristallizzare una ammissione, né esplicita né tacita, delle circostanze dedotte ex adverso ai fini dell'affermazione della responsabilità del convenuto, risolvendosi, piuttosto, in una loro assoluta negazione, senza che se ne possa far discendere l'esonero probatorio propugnato dall'appellante.
2.3 Procedendo, quindi, alla disamina delle risultanze processuali, va premesso che la pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione resa nei confronti di
è priva di efficacia vincolante nel giudizio civile in ordine all'accertamento Controparte_1 dei fatti materiali, riconosciuta solo ove si tratti di sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento. Nel caso di sentenza meramente dichiarativa della intervenuta prescrizione si esclude, infatti, la possibilità di estensione analogica dell'art. 654 c.p.p., vuoi per il carattere eccezionale della norma (che deroga al principio generale - proprio del vigente c.p.p. - dell'autonomia della giurisdizione del giudice civile rispetto a quella del giudice penale: cfr., ex aliis, Cass. 17 giugno 2013, n.
15112; Cass. 18 gennaio 2007, n. 1095), vuoi perché non sempre la prescrizione importa accertamento della sussistenza del fatto materiale costituente reato, accertamento assorbito dall'obbligo di immediata declaratoria di una causa di estinzione del reato previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 1, che innanzi al giudice penale impedisce di proseguire oltre nella delibazione del materiale di causa (v. anche Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2011, n.
1768; Cass. 9 ottobre 2014, n. 21299).
È fatta salva la possibilità per il giudice civile di valutare liberamente le risultanze del procedimento penale , sottoponendole al proprio vaglio critico (v. Cass. 12 giugno 2017, n.
14570).
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All'esito di tale libera disamina deve trovare conferma, sia pure in forza di una motivazione difforme da quella seguita dal giudice a quo, la decisione di primo grado che ha escluso la sussistenza di un diretto nesso causale tra la denuncia sporta da in data Controparte_1
28/8/2008 ed il coinvolgimento del nel procedimento penale, addotto quale fonte di Pt_1 responsabilità per i danni alla persona di cui si invoca il ristoro.
Da quanto sopra illustrato emerge, invero, che con siffatta denuncia il faceva CP_1 acquisire all'autorità giudiziaria notizia dell'incendio che aveva interessato lo stabilimento sede della sua attività di impresa e che da indagini successive si ipotizzava essere stato cagionato dallo stesso denunciante, al fine di conseguire l'indebito profitto dell'indennizzo assicurativo rapportato al valore dei macchinari asseritamente esistenti alla data del sinistro.
L'estensione dell'indagine alla persona del conseguiva, poi, al rinvenimento, nella Pt_1 documentazione contabile ed amministrativa acquisita, di alcuni assegni emessi a sua firma, titoli che gli organi investigativi ipotizzavano essere lo strumento per far “recuperare” al il danaro precedentemente fuoriuscito dal suo patrimonio a titolo di prezzo per CP_1
l'acquisto fittizio di macchinari, il cui valore, secondo il disegno criminoso dei correi, doveva figurare come presupposto della richiesta di indennizzo inoltrata alle assicurazioni.
Gli indizi sorti a carico dell'appellante in ragione di questa circostanza risultavano, tuttavia, smentiti dai successivi approfondimenti istruttori, in base ai quali, secondo l'assunto del si appurava che la firma apposta sui predetti assegni era apocrifa e che la Pt_1
falsificazione era stata materialmente operata dal nipote il quale, per tale Controparte_2 titolo, patteggiava la pena inflittagli con la summenzionata sentenza del Tribunale di Nocera
Inferiore.
Nel quadro così delineato la condotta causalmente efficiente a provocare il coinvolgimento del nel procedimento penale, poi definito con l'archiviazione della sua posizione in Pt_1
quanto risultato estraneo ai reati ivi contestati, non è individuabile nella presentazione della denuncia dell'incendio suppostamente doloso da parte del , bensì nella falsificazione CP_1
degli assegni, di cui, a dire dell'appellante, era stato autore il nipote Controparte_2
Come è noto, l'accertamento del nesso causale a fronte di domanda risarcitoria in tema di responsabilità civile aquiliana è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, con la precisazione che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" (Cass., SU, n. 576 del 2008). In tema di illecito aquiliano, dunque, affinché rilevi il nesso di causalità tra una condotta e l'evento lesivo deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della "condicio sine qua non" e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso (Cass. n. 18584 del
2021; cfr. Cass. n. 23197 del 27/09/2018). Inoltre, allorquando si prospettino plurime condotte lesive fra loro autonome e concorrenti nella produzione dell'unico evento dannoso, la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte caso per caso, onde verificare l'effettiva incidenza dell'apporto fornito da ciascuna di esse o, invece, l'efficienza determinante ed assorbente di uno solo di detti fattori, degradando gli altri fatti al rango di mere occasioni.
In applicazione di tali principi risulta che, ove si elida dalla sequenza dei fattori eziologici l'emissione degli assegni a firma apparente del in relazione alla quale Persona_2
l'autorità giudiziaria penale contestava a suo carico il concorso nei reati, identificandola, appunto, come contributo personalmente fornito alla pianificazione ed esecuzione della truffa assicurativa- non vi sarebbe stato ragionevolmente alcun coinvolgimento dell'odierno appellante, essendo, allo scopo, inidonea la sola presentazione della denuncia, in cui il nome del non compariva affatto. Pt_1
Quand'anche, perciò, alla presentazione della denuncia volesse assegnarsi la valenza di un remoto antecedente causale, poiché, in conseguenza della stessa, veniva aperto un procedimento penale per indagare sulla natura dell'incendio, l'incidenza di detto fattore sarebbe, comunque, neutralizzata dalla sopravvenienza della assorbente condotta posta in essere da un soggetto diverso dall'odierno appellato (il , secondo la prospettazione CP_2
dell'appellante), da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso, così facendo degradare al rango di mera occasione il fatto posto all'origine della sequenza causale.
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2.4 In forza delle dirimenti considerazioni sopra esposte è assorbita la decisione sulle richieste istruttorie reiterate dall'appellante per l'ammissione delle prove orali
(interrogatorio formale e prove testimoniali) nonché per l'ingresso di una CTU al fine di accertare e quantificare i danni asseritamente subiti per effetto della condotta illecita ascrivibile a . Controparte_1
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si determinano discostandosi dai parametri medi dello scaglione delle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto delle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli Nord n. 326/2019, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
2) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado, che liquida in € 3.500,00 per compensi, il tutto oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
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3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 29.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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