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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 19/11/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G. 2626/2024
Il Tribunale di Parma in persona del Giudice, dott. Antonella Ioffredi, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. COLABELLA UMBERTO, domiciliato in CANCELLERIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA, elettivamente domiciliato in VIA TESTONI 6 BOLOGNA, presso la AVVOCATURA
DELLO STATO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 19/11/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza n. 405/2024, del Parte_1
Giudice di Pace di pubblicata in data 26/06/2024, limitatamente al CP_1 capo che ha disposto l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, pur accogliendo dell'opposizione dell'odierno appellante, chiedendo la condanna della al pagamento delle spese CP_1
processuali di entrambi i gradi di giudizio.
Quali motivi d'appello, il ha dedotto violazione dell'art. 92, 2° Pt_1
comma, c.p.c. e la natura meramente apparente della motivazione utilizzata dal giudice di prime cure, per giustificare la disposta compensazione.
La si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
A parere di questo giudicante l'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c., come nuovamente riformulato ad opera del D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace, nell'accogliere l'opposizione, ha disposto la compensazione integrale delle spese processuali “attesa la mancata costituzione della parte resistente nonché la particolarità della materia”.
In proposito, si osserva che, mentre la contumacia del convenuto soccombente non è prevista dalla legge come motivo di compensazione delle spese processuali, il riferimento generico alla “particolarità della materia” costituisce motivazione apparente, mancando la specifica motivazione delle ragioni per cui la materia decisa deve considerarsi peculiare.
pag. 2/4 Secondo la , l'appello deve essere rigettato in quanto la CP_1
particolarità della materia trattata deriverebbe dal recente contrasto interpretativo insorto intorno alla definizione dei concetti di omologazione ed approvazione dei dispositivi di rilevamento della velocità dei veicoli, dovuto essenzialmente ad un non perfetto coordinamento delle norme che regolano la materia, ed oggetto della recente ordinanza della Corte di
Cassazione, n. 10505/2024.
In proposito, premesso che il generico concetto di “particolarità della materia”, utilizzato dal giudice di prime cure, non può sovrapporsi a quello, invece specifico, di contrasto interpretativo, che, a differenza del primo, rientra nella più ampia previsione del “mutamento della giurisprudenza”, di cui al citato art. 92, comma 2, c.p.c., si osserva che, in ogni caso, la sentenza appellata non ha posto in evidenza, in alcun modo, il suddetto contrasto interpretativo. Il Giudice di prime cure, infatti, ha accolto l'opposizione per il diverso, preliminare ed assorbente motivo del mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della . CP_1
Alla luce di quanto sopra, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la deve essere condannata al pagamento delle spese processuali del CP_1
primo grado, oltre che al pagamento delle spese del grado, che vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie dell'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
405/2024, del Giudice di Pace di e, per l'effetto, in parziale riforma CP_1
dell'impugnata sentenza, condanna parte appellata al pagamento delle pag. 3/4 spese processuali del primo grado di giudizio, che liquida in € 70,00, per spese esenti, ed € 312,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15% sull'onorario, per spese generali, VA e CP come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario;
condanna parte appellata al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in € 91,50, per spese esenti, ed € 462,00, per onorari, oltre rimborso forfettario del 15% sull'onorario, per spese generali,
VA e CP come per legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Parma, 19 novembre 2025
Il Giudice dott. Antonella Ioffredi
pag. 4/4