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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/07/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 334/2024
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. FALCO GENNARO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
C.F. , con l'Avv. COLELLA ANTONIO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
Conclusioni:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si espone quanto segue.
Argomentava parte convenuta - La Clausola impegnata (Art. 7.1 “Garanzie opzionali.
Incendio ed altri eventi. Eventi atmosferici (vento e grandine)” - pag. 14 di 33 delle
Condizioni di assicurazione) sancisce: “ indennizza i danni materiali e Controparte_1 diretti causati ai beni assicurati con le Partite "Immobile", ” Controparte_2
e “Merci” da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non - Sono esclusi i danni: a) subiti da Pt_2
, Serramenti, vetrate e lucernari in genere. Sono comunque in copertura i danni
[...] subiti da questi beni che derivano da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
subiti da tende esterne, verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, Impianti fotovoltaici e solari termici, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
subiti da capannoni pressostatici e simili comprese le baracche in legno o plastica e i Fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti nonché beni posti sotto gli stessi o all'aperto - Eventi atmosferici su Immobili aperti su uno o più lati - A parziale deroga di quanto riportato nella Garanzia “Eventi atmosferici (vento e grandine)”, sono compresi i danni a Fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati se hanno strutture portanti verticali
Incombustibili - Sono compresi i danni ai beni posti sotto i succitati Fabbricati e tettoie solo se si verificano come conseguenza dei danni subiti da tali Fabbricati o tettoie” - parte attrice invoca il rimborso di “beni all'aperto”, tali essendo gli ombrelloni e le insegne, espressamente escluse dalla garanzia, nonché la copertura della tenda esterna non rientrante, essa, neppure nell'Estensione “Eventi atmosferici su Immobili aperti su uno o più lati” non essendo assimilabile ad un fabbricato o ad una tettoia.
Si premette che parte attorea agisce facendo valere un rapporto contrattuale e allegando l'inadempimento della controparte.
In tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01).
Applicando tali principi generali al caso in esame e alle peculiarità dei contratti assicurativi, va detto che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo, pertanto, onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia.
Nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia
Pag. 2 di 7 assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile.
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che…In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore (Cass. Sez. 1, Ord. n. 15630/18 e n. 9205/21).
Il rischio previsto nel contratto di assicurazione, di norma, è…un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, il riconoscimento dei sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti (cfr. Cass. n. 1558/18).
Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: i rischi inclusi;
i rischi esclusi;
i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; i rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile); i rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzo è escluso con un patto espresso di delimitazione del rischio.
La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato.
La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore.
Pag. 3 di 7 Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non previsione dell'indennizzo e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare.
Nel caso in esame si discute se l'evento dannoso rientri tra i rischi assicurati, ovverosia quelli per i quali è garantito all'assicurato il pagamento dell'indennizzo.
Ne consegue che, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa, la prova ricade sull'assicurato.
Nel caso il violento ed imprevedibile accadimento atmosferico costituirebbe causa idonea e sufficiente a determinare il nesso causale tra danno ed evento, con conseguente operatività della polizza.
Alla luce delle allegazioni delle parti processuali nel rispetto della citata clausola la domanda non può, tuttavia, essere accolta.
Si deve ricordare che le regole legali di interpretazione sono dominate dal principio di gerarchia, nel senso che le norme che mirano ad accertare e ricostruire la volontà espressa dai contraenti (artt. 1362 e 1365 c.c.), secondo i canoni ermeneutici dell'autonomia e della totalità (interpretazione soggettiva), hanno la precedenza su quelle (artt. 1367 e 1371 c.c.) che mirano a risolvere il problema interpretativo nel quadro delle vedute correnti nell'ambiente sociale in cui il negozio è sorto
(interpretazione oggettiva); pertanto, il giudice potrà far ricorso al secondo gruppo di norme solo quando il primo gruppo non sia valso a dare un significato privo di dubbi e ambiguità alla clausola o al contratto (cfr. Cass. 10218/08, n. 11104/07 e n. 18509/08).
Al riguardo nell'ambito del principio generale d'ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha attribuito rilevanza al criterio indicato nel primo comma dell'art. 1362 c.c., eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c., nel caso di concorrenza d'una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito.
Ne consegue che qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d'una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti - detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario
Pag. 4 di 7 dell'art. 1362 co. 2 c.c. che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione.
L'art. 1362 c.c., pur prescrivendo all'interprete di non limitarsi all'analisi del significato letterale delle parole, non relega tale criterio al rango di strumento interpretativo del tutto sussidiario e secondario, ma lo colloca, al contrario, nella posizione di mezzo prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, con la conseguenza che il giudice, prima di accedere ad altri, diversi parametri di interpretazione, è tenuto a fornire compiuta e articolata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale, a meno che tale equivocità non risulti, ictu oculi, di assoluta e non contestabile evidenza (cfr. Cass. n. 12082/15, n.
21797/08, n. 10218/08, n. 14495/04, n. 11609/02 e n. 10106/00;); ovvero, nel caso in cui le espressioni si presentino univoche secondo il linguaggio corrente, il giudice può attribuire alle parti una volontà diversa soltanto individuando le ragioni per le quali i contraenti, pur avendole impiegate, abbiano inteso in realtà manifestare una volontà diversa, ed esplicitando tali ragioni (cfr. Cass. 11609/02).
In altri termini…l'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr. Cass. Ord,
n. 10967/23).
Orbene la clausola in esame non presenta espressioni equivoche o poco chiare, atteso che si fa espresso riferimento agli eventi atmosferici, esplicitando quali siano i danni indennizzabili attraverso un'elencazione e specificando i casi di indennizzo o meno.
Dal tenore letterale della clausola, quindi, emerge che vi è stata la volontà di limitare la copertura assicurativa escludendo, di fatto, i beni all'aperto - ombrelloni e insegne nonché la copertura della tenda esterna non assimilabile ad un fabbricato o ad una tettoia.
Va detto poi che alla chiarezza del dato letterale è affiancata la sua compatibilità con lo spirito della convenzione.
Pag. 5 di 7 Le parti, infatti, hanno stipulato un contratto di assicurazione contro i danni, che prevede la traslazione del rischio della realizzazione dei medesimi danni dal soggetto danneggiato - assicurato all'assicuratore, dietro il pagamento del premio della polizza.
In definitiva l'equilibrio contrattuale è raggiunto attraverso la delimitazione del rischio assicurato.
Del resto, non vi sono elementi contrattuali da cui desumere che la volontà delle parti fosse diversa da quella espressa con la clausola in esame per cui non può concludersi che le parti abbiano voluto stipulare un contratto di assicurazione che coprisse tutti i danni causati da eventi atmosferici.
Si ribadisce che nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c..
In particolare, poiché la clausola è notoriamente predisposta da un solo contraente (di regola coincidente con l'assicuratore), l'eventuale poca chiarezza deve rimanere a suo carico, tutelando l'affidamento dell'altro rispetto al significato che si poteva legittimamente attendere dalla sua redazione.
Nel caso in esame non sussiste dubbio interpretativo - ossia che dalla interpretazione della clausola secondo i criteri previsti dalla legge possano discendere almeno due significati possibili - tale da rendere il significato non univoco.
La domanda attorea, pertanto, è infondata e deve essere rigettata.
Attesa l'ampia formulazione delle argomentazioni, è indubbio che con il giudizio per interpretazione il legislatore ha voluto offrire, alle parti del processo definito con decisione ed interessate all'applicazione e/o esecuzione della stessa, uno strumento finalizzato alla realizzazione in concreto della voluntas iudicis, quale esternata in sentenza;
donde tale giudizio non appare in alcun modo limitato alle sentenze di condanna, ma investe ogni decisione che ingeneri dubbi interpretativi nella sua concreta realizzazione.
Nel concreto, poi, il potere compensativo, ove si consideri che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, la compensazione delle spese, anche nei confronti
Pag. 6 di 7 della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità (cfr,. per tutte, in termini, Cass.: Sez.I 5 gennaio 1999, n.4455: Sez.II 15 marzo 2006, n.5783).
Attesa quindi la giustificabilità sotto il profilo logico-giuridico delle incertezze sorte sia sull'esatto contenuto delle argomentazioni delle parti processuali sottoposte al giudizio esegetico, consentono e sussistono sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese legali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda introduttiva;
spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 07/07/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 334/2024
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. FALCO GENNARO Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE contro
C.F. , con l'Avv. COLELLA ANTONIO Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTA
Conclusioni:
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si espone quanto segue.
Argomentava parte convenuta - La Clausola impegnata (Art. 7.1 “Garanzie opzionali.
Incendio ed altri eventi. Eventi atmosferici (vento e grandine)” - pag. 14 di 33 delle
Condizioni di assicurazione) sancisce: “ indennizza i danni materiali e Controparte_1 diretti causati ai beni assicurati con le Partite "Immobile", ” Controparte_2
e “Merci” da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza tali eventi atmosferici è riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non - Sono esclusi i danni: a) subiti da Pt_2
, Serramenti, vetrate e lucernari in genere. Sono comunque in copertura i danni
[...] subiti da questi beni che derivano da rotture o lesioni subite dal Tetto o dalle pareti;
subiti da tende esterne, verande e coperture in genere di poggioli, di balconi o di terrazze, recinti, cancelli, gru, cavi aerei, Impianti fotovoltaici e solari termici, insegne, antenne e consimili installazioni esterne;
subiti da capannoni pressostatici e simili comprese le baracche in legno o plastica e i Fabbricati o le tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei Serramenti nonché beni posti sotto gli stessi o all'aperto - Eventi atmosferici su Immobili aperti su uno o più lati - A parziale deroga di quanto riportato nella Garanzia “Eventi atmosferici (vento e grandine)”, sono compresi i danni a Fabbricati e tettoie aperti da uno o più lati se hanno strutture portanti verticali
Incombustibili - Sono compresi i danni ai beni posti sotto i succitati Fabbricati e tettoie solo se si verificano come conseguenza dei danni subiti da tali Fabbricati o tettoie” - parte attrice invoca il rimborso di “beni all'aperto”, tali essendo gli ombrelloni e le insegne, espressamente escluse dalla garanzia, nonché la copertura della tenda esterna non rientrante, essa, neppure nell'Estensione “Eventi atmosferici su Immobili aperti su uno o più lati” non essendo assimilabile ad un fabbricato o ad una tettoia.
Si premette che parte attorea agisce facendo valere un rapporto contrattuale e allegando l'inadempimento della controparte.
In tema di responsabilità contrattuale, colui che agisce per l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01).
Applicando tali principi generali al caso in esame e alle peculiarità dei contratti assicurativi, va detto che il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo, pertanto, onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia.
Nell'assicurazione contro i danni il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, ai sensi dell'art. 2697 c.c. spetta al danneggiato dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia
Pag. 2 di 7 assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro o chiede la copertura ai fini della responsabilità civile.
La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, precisato che…In tema di assicurazione della responsabilità civile, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore (Cass. Sez. 1, Ord. n. 15630/18 e n. 9205/21).
Il rischio previsto nel contratto di assicurazione, di norma, è…un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, il riconoscimento dei sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti (cfr. Cass. n. 1558/18).
Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: i rischi inclusi;
i rischi esclusi;
i rischi non compresi.
I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; i rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile); i rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzo è escluso con un patto espresso di delimitazione del rischio.
La circostanza che l'evento dannoso rientri tra i "rischi inclusi" è fatto costitutivo della pretesa, e va provata dall'assicurato.
La circostanza che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" costituisce invece un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall'assicuratore.
Pag. 3 di 7 Tale circostanza, infatti, non rappresenta un fatto costitutivo della domanda, ma un fatto costitutivo dell'eccezione di non previsione dell'indennizzo e come tale deve essere dimostrato da chi quell'eccezione intenda sollevare.
Nel caso in esame si discute se l'evento dannoso rientri tra i rischi assicurati, ovverosia quelli per i quali è garantito all'assicurato il pagamento dell'indennizzo.
Ne consegue che, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa, la prova ricade sull'assicurato.
Nel caso il violento ed imprevedibile accadimento atmosferico costituirebbe causa idonea e sufficiente a determinare il nesso causale tra danno ed evento, con conseguente operatività della polizza.
Alla luce delle allegazioni delle parti processuali nel rispetto della citata clausola la domanda non può, tuttavia, essere accolta.
Si deve ricordare che le regole legali di interpretazione sono dominate dal principio di gerarchia, nel senso che le norme che mirano ad accertare e ricostruire la volontà espressa dai contraenti (artt. 1362 e 1365 c.c.), secondo i canoni ermeneutici dell'autonomia e della totalità (interpretazione soggettiva), hanno la precedenza su quelle (artt. 1367 e 1371 c.c.) che mirano a risolvere il problema interpretativo nel quadro delle vedute correnti nell'ambiente sociale in cui il negozio è sorto
(interpretazione oggettiva); pertanto, il giudice potrà far ricorso al secondo gruppo di norme solo quando il primo gruppo non sia valso a dare un significato privo di dubbi e ambiguità alla clausola o al contratto (cfr. Cass. 10218/08, n. 11104/07 e n. 18509/08).
Al riguardo nell'ambito del principio generale d'ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, il legislatore ha attribuito rilevanza al criterio indicato nel primo comma dell'art. 1362 c.c., eventualmente integrato da quello posto dal successivo art. 1363 c.c., nel caso di concorrenza d'una pluralità di clausole nella determinazione del pattuito.
Ne consegue che qualora il giudice del merito abbia ritenuto il senso letterale delle espressioni utilizzate dagli stipulanti, eventualmente confrontato con la ratio complessiva d'una pluralità di clausole, idoneo a rivelare con chiarezza ed univocità la comune volontà degli stessi, cosicché non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti - detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario
Pag. 4 di 7 dell'art. 1362 co. 2 c.c. che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione.
L'art. 1362 c.c., pur prescrivendo all'interprete di non limitarsi all'analisi del significato letterale delle parole, non relega tale criterio al rango di strumento interpretativo del tutto sussidiario e secondario, ma lo colloca, al contrario, nella posizione di mezzo prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, con la conseguenza che il giudice, prima di accedere ad altri, diversi parametri di interpretazione, è tenuto a fornire compiuta e articolata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale, a meno che tale equivocità non risulti, ictu oculi, di assoluta e non contestabile evidenza (cfr. Cass. n. 12082/15, n.
21797/08, n. 10218/08, n. 14495/04, n. 11609/02 e n. 10106/00;); ovvero, nel caso in cui le espressioni si presentino univoche secondo il linguaggio corrente, il giudice può attribuire alle parti una volontà diversa soltanto individuando le ragioni per le quali i contraenti, pur avendole impiegate, abbiano inteso in realtà manifestare una volontà diversa, ed esplicitando tali ragioni (cfr. Cass. 11609/02).
In altri termini…l'art. 1362 c.c., allorché nel comma 1 prescrive all'interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l'elemento letterale del contratto ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (cfr. Cass. Ord,
n. 10967/23).
Orbene la clausola in esame non presenta espressioni equivoche o poco chiare, atteso che si fa espresso riferimento agli eventi atmosferici, esplicitando quali siano i danni indennizzabili attraverso un'elencazione e specificando i casi di indennizzo o meno.
Dal tenore letterale della clausola, quindi, emerge che vi è stata la volontà di limitare la copertura assicurativa escludendo, di fatto, i beni all'aperto - ombrelloni e insegne nonché la copertura della tenda esterna non assimilabile ad un fabbricato o ad una tettoia.
Va detto poi che alla chiarezza del dato letterale è affiancata la sua compatibilità con lo spirito della convenzione.
Pag. 5 di 7 Le parti, infatti, hanno stipulato un contratto di assicurazione contro i danni, che prevede la traslazione del rischio della realizzazione dei medesimi danni dal soggetto danneggiato - assicurato all'assicuratore, dietro il pagamento del premio della polizza.
In definitiva l'equilibrio contrattuale è raggiunto attraverso la delimitazione del rischio assicurato.
Del resto, non vi sono elementi contrattuali da cui desumere che la volontà delle parti fosse diversa da quella espressa con la clausola in esame per cui non può concludersi che le parti abbiano voluto stipulare un contratto di assicurazione che coprisse tutti i danni causati da eventi atmosferici.
Si ribadisce che nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il giudice non può attribuire a clausole uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 c.c. e ss., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 c.c..
In particolare, poiché la clausola è notoriamente predisposta da un solo contraente (di regola coincidente con l'assicuratore), l'eventuale poca chiarezza deve rimanere a suo carico, tutelando l'affidamento dell'altro rispetto al significato che si poteva legittimamente attendere dalla sua redazione.
Nel caso in esame non sussiste dubbio interpretativo - ossia che dalla interpretazione della clausola secondo i criteri previsti dalla legge possano discendere almeno due significati possibili - tale da rendere il significato non univoco.
La domanda attorea, pertanto, è infondata e deve essere rigettata.
Attesa l'ampia formulazione delle argomentazioni, è indubbio che con il giudizio per interpretazione il legislatore ha voluto offrire, alle parti del processo definito con decisione ed interessate all'applicazione e/o esecuzione della stessa, uno strumento finalizzato alla realizzazione in concreto della voluntas iudicis, quale esternata in sentenza;
donde tale giudizio non appare in alcun modo limitato alle sentenze di condanna, ma investe ogni decisione che ingeneri dubbi interpretativi nella sua concreta realizzazione.
Nel concreto, poi, il potere compensativo, ove si consideri che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, la compensazione delle spese, anche nei confronti
Pag. 6 di 7 della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità (cfr,. per tutte, in termini, Cass.: Sez.I 5 gennaio 1999, n.4455: Sez.II 15 marzo 2006, n.5783).
Attesa quindi la giustificabilità sotto il profilo logico-giuridico delle incertezze sorte sia sull'esatto contenuto delle argomentazioni delle parti processuali sottoposte al giudizio esegetico, consentono e sussistono sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese legali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda introduttiva;
spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 07/07/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 7 di 7