Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00305/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02208/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2208 del 2025, proposto da MO LL, in proprio e nella qualità di procuratrice generale di MA VE RM, MO IS VA, MO CI AN TE e MO IN, rappresentate e difese dall'avvocato Maurizio Di Benedetto, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di Ravanusa, in persona del Sindaco pro tempore e la ditta Gizeta S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l’esecuzione del giudicato:
nascente dalla sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1683 del 21 ottobre 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. NI AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 19 novembre 2025 e depositato il giorno successivo, la signora MO LL, in proprio e nella qualità di procuratrice generale di MA VE RM, MO IS VA, MO CI, AN, TE e MO IN, tutte eredi del signor MO IO, agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Palermo, n. 1683 del 21 ottobre 2024.
2. Con il predetto provvedimento, ormai passato in giudicato, la Corte d’Appello di Palermo ha determinato in complessivi euro 97.707,34 l’indennità dovuta dal Comune di Ravanusa ai signori MO LL e MO IO per l’acquisizione, disposta ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 di un fondo di loro proprietà, esteso mq. 970,00 ed identificato in catasto al foglio n. 22, particella 1786.
Con il medesimo provvedimento l’Amministrazione intimata è stata dunque condannata al pagamento della differenza tra la somma predetta e l’importo di euro 35.162,50 già depositato; alla refusione delle spese di lite liquidate in euro 7.200,00 oltre oneri, in favore di ciascuna delle controparti; ed al pagamento delle spese di CTU.
3. Parte ricorrente lamenta la mancata esecuzione del giudicato in epigrafe da parte del Comune di Ravanusa, atteso che la predetta sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 1683/2024 non è stata impugnata nei termini di legge ed è divenuta irrevocabile.
Passata in giudicato la sentenza in questione, con atto del 6 giugno 2025 parte ricorrente ha inutilmente diffidato il Comune a darvi esecuzione. Conseguentemente, si chiede al Tribunale di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’ottemperanza, con la nomina di un Commissario ad acta , nell’ipotesi di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata, di cui è altresì invocata la condanna, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per l’ingiusto ritardo posto in essere.
4. Il Comune di Ravanusa e la ditta Gizeta S.r.l. (cui era stata affidata la realizzazione dell’intervento di edilizia residenziale pubblica in relazione al quale è stata disposta l’acquisizione del fondo di proprietà della parte ricorrente, e che è stata intimata nonostante il vincolo conformativo derivante dalla sentenza ottemperanda riguardasse il solo Comune) non si sono costituiti in giudizio.
In vista della discussione, segnatamente il 26 gennaio 2026, parte ricorrente ha comunicato che il Comune ha dato esecuzione al giudicato in data 19.12.2025, ed ha pertanto dichiarato il venir meno del proprio interesse alla coltivazione del presente giudizio.
Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione all’esito della camera di consiglio del 29 gennaio 2026.
5. Sulla scorta della dichiarazione resa dalla parte ricorrente, non resta al Collegio che prendere atto del soddisfacimento della pretesa azionata nel presente giudizio di ottemperanza e così dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, del codice del processo amministrativo.
6. Il Collegio reputa che sussistano giuste ragioni per dichiarare non ripetibili le spese di lite avuto riguardo alla dubbia ammissibilità del mezzo di tutela all’esame. Parte ricorrente, infatti, non ha documentato l’avvenuta notifica della sentenza della cui ottemperanza si tratta, ai fini del decorso del termine di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) dichiara cessata la materia del contendere.
Spese non ripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
FE BR, Presidente
NI AN, Primo Referendario, Estensore
Elena AT, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI AN | FE BR |
IL SEGRETARIO