Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG 20397 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20397 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. LEONE VINCENZO CARMINE C.F._1
presso il quale elettivamente domicilia
E nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. LEONE VINCENZO CARMINE C.F._2
presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20/11/2024 le parti e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI il 28/05/2011 (atto n. 15, P. II, S. A, anno 2011).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati l'01/01/2013 e il Per_1 Persona_2
13/02/2016, minorenni.
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All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle condizioni di cui al ricorso, come integrate alla suddetta udienza dell'1/04/2025, di cui al verbale, qui di seguito riportate:
La casa coniugale sita in Napoli alla via Arturo Toscanini n. 34, viene lasciata alla moglie che la abiterà insieme ai figli minori;
L'affidamento dei minori viene condiviso tra i genitori, con collocamento prevalente presso la madre. Il padre ha la facoltà di vedere i figli, previo accordo con il coniuge affidatario
e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi. In particolare potrà vedere i figli i giorni martedì e i giovedì dalle ore 15 alle ore 19 e i fine settimana dal sabato dalle 14 fino alle ore 18 della domenica in modo alternato;
le vacanze estive, natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza. Il primo anno passeranno le vacanze estive con il padre e quelle natalizie con la madre. Durante le vacanze estive, i minori trascorrano con il padre 15 giorni, che verranno concordati tra le parti entro e non oltre il 30 maggio;
Il marito, per il mantenimento dei soli figli, verserà, mensilmente, alla coniuge la somma di €. 500,00, con adeguamento annuale Istat di tale contributo. Tutte le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%;
La moglie dichiara di essere economicamente autosufficiente e rinuncia ad ogni mantenimento;
l'assegno unico di importo pari ad euro 390,00 verrà percepito dalla moglie interamente;
I coniugi, con il presente atto autorizzano, fin da ora, le autorità preposte al rilascio dei documenti validi per l'espatrio all'altro coniuge, senza il bisogno di ulteriori consensi.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, peraltro infradodicenni senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della
2 sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
Il collegio, rilevando che non veniva formulata tramite applicativo siamm istanza in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti entrambe ammesse provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, non provvede in questa sede alla liquidazione ex art. 83 co. 3 bis Dpr. 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui alle delibere emesse dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 15, P. II, S. A, anno
2011);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4/04/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa V. Rosetti
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