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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/06/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1030/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ada Cappello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1030/2023 promossa da:
(P. iva e c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore IG. con sede legale in via privata Parte_2 Pt_1 del Costino snc, rappresentata e difesa dall'Avvocato Raffaella Gipponi (c.f.
) con studio in – viale Dante n. 6 – ove risulta elettivamente C.F._1 Pt_1 domiciliata;
- parte attrice in riassunzione -
Nei confronti di:
(c.f. ) in proprio e quale Controparte_1 C.F._2 titolare dell'impresa individuale MM di KA RI HE AR (p. iva
), corrente in Muzza di Cornegliano Laudense (LO) al vicolo Ugo La Malfa, P.IVA_2
17, elettivamente domiciliata in Milano alla via Egadi n. 5, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Luigi Coccini (c.f. che la rappresenta e difende;
C.F._3
- parte convenuta in riassunzione -
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in CP_2 C.F._4 corso Vittorio Emanuele II, 56, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Pt_1
NG, corrente in corso Vittorio Emanuele II, 56, rappresentato e difeso Pt_1 dall'Avv. Andrea Pazzini (c.f. ) del Foro di Milano ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso lo Studio del medesimo, sito in Milano (MI), Via Larga n. 13;
- terzo chiamato -
OGGETTO: responsabilità professionale
Conclusioni per Parte_1
“Piaccia all'adito Tribunale di Lodi, previe le declaratorie del caso, ritenuta la propria competenza, voglia così giudicare
CONCLUSIONI
In via preliminare:
1)Accertarsi e dichiararsi per le ragioni di cui in atti, il difetto di legittimazione attiva
pagina 1 di 14 parziale, in capo alla convenuta titolare della ditta Controparte_1 individuale MM avuto riguardo alla fattura 16/22 del 11.04.22.
Nel merito:
1) Respingere ogni domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto.
2) Accertarsi e dichiararsi per le ragioni di cui al presente atto i vizi e difetti del sito Web di nonché, le inadempienze contrattuali di Parte_1 Controparte_1
titolare della ditta individuale MM e di titolare della ditta
[...] CP_2 individuale NG
3) Accertarsi e dichiararsi l'illiceità/illegittimità della condotta ascrivibile alla IG.ra
[...] titolare della ditta individuale MM ed al IG. Controparte_1 CP_2 titolare della ditta individuale NG, nelle loro rispettive qualità ut supra avuto riguardo all'intervenuto oscuramento del sito Web di Parte_1
4) Conseguentemente e per l'effetto:
4.1. Condannarsi titolare della ditta individuale MM, e Controparte_1 titolare della NG, in solido tra loro ovvero in via gradata, al CP_2 risarcimento del danno occorso a in persona del suo l.r.p.t., che si Parte_1 quantifica per le causali di cui al presente atto nell'importo di €.65.427,27= oltre oneri ex lege di cui €.55.227,27= oltre oneri ex lege per lucro cessante e €.10.200,00= oltre oneri ex lege per danno emergente, fatta salva una maggiore o minore determinazione come di giustizia.
4.2. Condannarsi conseguentemente, per le ragioni di cui al presente scritto difensivo,
titolare della ditta individuale MM, e della Controparte_1 CP_2 ditta individuale NG, in solido alla restituzione in favore di Parte_1 dell'importo di €. 3.670,26 versato;
- Spese e competenze refuse
- Sentenza esecutiva ex lege
In via istruttoria: […]”.
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via pregiudiziale, in rito:
[... accertare la carenza di interesse ad agire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c. di in riferimento alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti Parte_1 della IG.ra ; Controparte_1
In via pregiudiziale, nel merito:
accertare e dichiarare ex art. 169 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione in riassunzione avversario, per tutti i motivi indicati nella parte motiva dei precedenti scritti difensivi;
Nel merito:
a) accertare la sussistenza del credito ad oggi ancora vantato dalla IG.ra
[...]
in proprio e quale titolare dell'impresa individuale MM di KA Controparte_1
pagina 2 di 14 e, pertanto, condannare in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della IG.ra
[...]
in proprio e quale titolare dell'impresa individuale MM di KA Controparte_1
RI HE AR, della somma di € 3.353,33 a titolo di prezzo delle attività e acquisto licenze, oltre a rivalutazione ed interessi ex art. 1284, IV comma, c.p.c.;
b) respingere tutte le domande riconvenzionali, di risarcimento del danno e di ripetizione dell'indebito, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nella parte motiva dei precedenti scritti difensivi;
In via istruttoria: […]”.
Conclusioni per il terzo chiamato CP_2
“Voglia il Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, per le ragioni sin qui esposte e per quant'altro a dirsi e dedursi nel corso del presente giudizio, così giudicare
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO
In via principale disporre l'estromissione dal giudizio del IGnor nella sua qualità di titolare CP_2 dell'impresa individuale NG, corrente in al corso Vittorio Emanuele, 56; Pt_1
In subordine accertare e dichiarare ex art. 164 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione in riassunzione avversario, adottando i conseguenti provvedimenti;
NEL MERITO
Rigettare tutte le domande avversarie, siccome inammissibili, infondate e indimostrate, per
l'effetto assolvendone l'esponente.
IN VIA ISTRUTTORIA […]”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
ha citato in giudizio In dinanzi al Giudice Controparte_1 Parte_1 di Pace di per sentirla condannare al pagamento di € 3.353,33, oltre rivalutazione e Pt_1 interessi, quale credito vantato nei suoi confronti per fatture attinenti a prestazioni informatiche. P Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il vizio di Parte_1 legittimazione attiva dell'attrice, chiedendo, nel merito, il rigetto delle sue domande e, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno quantificato in € 65.427,27, oltre oneri ex lege.
Con ordinanza del 21.12.2022 (R.G. 2116/2022) il Giudice di Pace ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Lodi, concedendo alle parti termine di pagina 3 di 14 60 giorni per la riassunzione della causa.
In ha quindi riassunto il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, nel Parte_1 quale si è costituita la IG.ra . Entrambe le parti hanno richiamato le difese ed CP_1 eccezioni in precedenza articolate e hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate.
1.1. A sostegno delle proprie domande, ha dedotto le seguenti Controparte_1 circostanze fattuali:
- nell'autunno 2021 ha contattato l'impresa MM – marchio Parte_1 dell'agenzia di comunicazione digitale gestita da (creative director) ed CP_2
(titolare e digital director) – al fine di commissionarle la CP_1 ristrutturazione e l'implementazione di migliorie al proprio sito web;
- nel novembre 2021 MM si è impegnata a redigere un preventivo dettagliato, domandando a titolo di acconto sull'ordine € 1.834,93 (€ 1.666,66 per compensi, oltre oneri INPS e marca da bollo – cfr. fattura n. 66 dell'11.11.2021 – doc. 1 fascicolo di parte GdP) regolarmente corrisposti da Parte_1
- dopo aver predisposto il contratto d'opera professionale del valore di € 5.000,00, accettato da MM ha subito acquistato n. 3 templates Parte_1 informatici, relazionando la committente già nel gennaio/febbraio 2022 sugli interventi realizzati (cfr. preventivo “digital SEO 3 mesi” e fatture – doc. 2-3);
- in esito a detto incontro, ha tardivamente saldato a MM la Parte_1 seconda rata di € 1.835,33 (pari ad € 1.666,66 per compensi oltre iva al 10% e marca da bollo – cfr. fattura n. 9/2022 del 16.2.2022 – doc. 4);
- richiesta di eseguire ulteriori interventi per creare un sito internet ex novo, MM ha predisposto un nuovo preventivo di € 1.380,00, oltre iva al 10% (cfr. preventivo del 7.3.2022 – doc. 5), accettato dalla committente;
- l'opera commissionata, diversamente da quanto accade nella prassi, è stata progettata direttamente sul server di che, quindi, ha sempre Parte_1 mantenuto l'accesso e la possibilità di ripristinare il sito internet precedente, scelta peraltro dalla medesima esclusa trattandosi di portale privo di aggiornamenti e necessitante manutenzione urgente;
- nello specifico, al fine di rispettare le tempistiche richieste dalla società, MM ha proposto di acquistare ulteriori licenze e di realizzare un nuovo sito web in luogo del precedente, attività per le quali avrebbe dovuto consegnare foto e Parte_1 documentazione da pubblicare sul portale;
- pur non ricevendo la necessaria collaborazione nella fornitura di materiali, MM ha eseguito ulteriori prestazioni, non comprese nei preventivi, tra cui, a titolo esemplificativo, QR code per il menù, plugin automatico per la vendita coupon on- line, rifacimento del logo;
- l'11.4.2022 MM ha emesso la fattura a saldo di € 3.353,33, pari alla somma tra quanto ancora dovuto dell'ordine n. 30/2021 e l'importo preventivato il 7.3.2022
(cfr. fattura n. 16/2022 – doc. 3 attrice in riconvenzione);
pagina 4 di 14 - a fronte dell'inadempimento della committenza, l'agenzia informatica ha coperto la pagina web con la dicitura “under construction”, senza tuttavia procedere ad alcun oscuramento del sito, in attesa di ricevere il compenso concordato;
- con comunicazione del 26.4.2022 ha sollevato numerose criticità Parte_1 rispetto all'operato di MM, a cui la controparte ha dato riscontro con la missiva del 29.4.2022 (cfr. interlocuzioni – doc. 7-8);
- stante l'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita, MM ha introdotto il presente giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pt_1
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto la parte ha dedotto:
- di aver puntualmente adempiuto ad ogni prestazione pattuita, implementando tutte le soluzioni informatiche richieste dalla committente;
- di non aver ricevuto il saldo della terza rata del compenso pattuito nel primo contratto, né la somma di cui al secondo preventivo e di esser, dunque, creditrice di
€ 3.353,33, oltre rivalutazione e interessi legali, come da fattura n. 16/2022;
[...
- l'intervenuta decadenza di controparte ai sensi dell'art. 2226 c.c., avendo denunciato gli asseriti vizi del sito internet con missiva del 26.4.2022, Parte_1 oltre lo spirare del termine di otto giorni decorrenti dal 12.4.2022, data di scoperta dell'asserito oscuramento;
- l'omessa prova del quantum risarcitorio di controparte, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante;
- l'impossibilità per di ripetere l'importo di € 3.670,26, non avendo Parte_1 la società dimostrato di aver corrisposto tale somma alla IG.ra e, in ogni CP_1 caso, l'inapplicabilità in materia contrattuale dell'istituto della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c.
1.2. In Coldana ha preliminarmente eccepito il vizio di legittimazione attiva della Parte_1 IG.ra e, nel merito, per il rigetto delle altrui pretese, domandando in via CP_1 riconvenzionale il risarcimento del danno quantificato in € 65.427,27, oltre oneri ex lege.
A sostegno delle proprie domande ed eccezioni, la società ha dedotto:
- di essersi rivolta al IG. titolare della società NG di al CP_2 Pt_1 fine di ottenere la ristrutturazione del proprio sito web
“www.ristorantelacoldana.it“, commissionandogli la realizzazione di un portale con una migliore ottimizzazione SEO e una più agevole fruibilità generale;
- di aver accettato per facta concludentia la proposta contenuta nell'ordine “support digital seo e revamping web” n. 30/2021 dell'8.11.2021 al prezzo di € 5.000,00, da corrispondere in tre rate mensili di € 1.666,66 oltre oneri di legge (cfr. doc. 1 parte attrice in riassunzione);
- di aver, dunque, perfezionato il contratto con la società Controparte_3
unica persona con cui sono intercorse trattative precontrattuali, e non già con
[...] la compagine MM di KA AR, a lui nota come mera collaboratrice del IG. CP_2
- di aver ricevuto il 7.3.2022 un ulteriore preventivo per “revamping sito web
pagina 5 di 14 ecommerce” per l'importo di € 1.391,50 da parte di MM di KA AR, senza aver mai intrattenuto rapporti commerciali con la medesima (cfr. preventivo n. 27/2022 – doc. 2);
- di aver sollevato numerose contestazioni nel corso del rapporto contrattuale con richieste di modifica e di interventi tecnici, a cui né NG, né MM hanno dato seguito, e di aver sospeso il pagamento dell'ultima rata di € 1.666,67 in attesa di riscontro, mai pervenuto, rispetto alle problematiche segnalate con mail dell'8.4.2022 (cfr. contestazione via e-mail – doc. 4);
- di aver ricevuto la fattura n. 16/2022 dell'11.4.2022 di € 3.353,33, azionata da
MM nel presente giudizio, comprensiva sia del saldo dell'ordine n. 30/2021 di
NG, sia del preventivo n. 27/2022 del 7.3.2022 (cfr. fattura – doc. 3);
- di aver contestato all'azienda informatica l'arbitrario oscuramento del sito internet in data 12.4.2022, che ha cagionato ad un grave danno economico, Parte_1 attesa l'impossibilità per i potenziali clienti di navigare sul sito e, conseguentemente, di visionare e prenotare la struttura (cfr. screenshot oscuramento del sito – doc. 6);
- di aver commissionato alla dott.ssa una perizia di parte che, con Persona_1 riferimento ai complessivi interventi realizzati, ha evidenziato i seguenti malfunzionamenti (cfr. doc. 7):
a) il sito risultava mancante di tutte le pagine relative ai punti di menu. Ogni pagina si presentava con il template grafico “404 not found”. Le pagine del menu riportavano la dicitura “errore 404” ovvero “pagina inesistente”;
b) nel footer (= piè di pagina) del sito mancava l'indicazione della Partita iva
e del C.F. della , elemento che deve apparire ex lege in tutti i siti Pt_1 web;
c) non era presente un punto di menu o un link nell'header e/o nel footer del sito che rimandasse alla privacy e cookie policy;
trattasi di elementi la cui presenza è obbligatoria per ogni sito che utilizzi cookie o che contenga dei form di contatto, di prenotazione o di e-commerce;
d) il logo della era quasi illeggibile;
Pt_1
e) i contatti ed il form non erano chiaramente leggibili all'utenza;
f) vi erano errori grammaticali come ad esempio “menu”;
g) il pulsante “prenota” era poco visibile e difficoltoso da rinvenire;
h) era del tutto assente il pulsante di accettazione delle modalità di trattamento dei dati personali dell'utente nel form dell'iscrizione alla newsletter. In sede di navigazione infatti è obbligatorio che il titolare di un sito ottenga
l'autorizzazione al trattamento dei suoi dati;
i) Il sito non presentava un'area da cui la potesse gestire Pt_1 autonomamente i contenuti, i contatti con la clientela, le prenotazioni, la newsletter, gli acquisti;
l) La homepage del sito non era interattiva: i pulsanti per l'interazione e per i
pagina 6 di 14 contatti se cliccati non consentivano di effettuare le operazioni richieste.
- di essersi dovuta rivolgere ad altro professionista per risolvere le predette problematiche.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali – previa eccezione di difetto di legittimazione attiva della IG.ra e autorizzazione a chiamare in causa il IG. – CP_1 CP_2 in diritto la parte ha dedotto di ritenere infondate le pretese della IG.ra e, in via CP_1 riconvenzionale, ha ascritto alle controparti un inadempimento contrattuale per i vizi manifestati dal sito web e per il suo oscuramento, con conseguente risarcimento del danno, così quantificato:
- danno emergente di € 10.200,00, pari alla somma preventivata da altro professionista per procedere alla ristrutturazione del sito internet oscurato;
- lucro cessante pari ad € 55.227,27, corrispondenti alla perdita di fatturato riconducibile all'oscuramento del sito e alla conseguente impossibilità per la clientela di prenotare la struttura;
- oltre ripetizione dell'importo di € 3.670,26, versato da alla IG.ra Parte_1
. CP_1
1.3. Con provvedimento del 16.8.2023 il G.I. ha autorizzato la chiamata in causa del terzo.
1.4. Con comparsa di risposta depositata il 29.12.2023 si è costituito che ha CP_2 pregiudizialmente domandato di disporre la propria estromissione dal giudizio o, in subordine, di dichiarare ex art. 164 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle pretese attoree, di cui ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto.
A sostegno delle proprie domande ed eccezioni la parte ha dedotto:
- che tra e le controparti sono stati stipulati due contratti: quello di Parte_1 cui all'ordine n. 30/2021 concluso con NG e quello di cui al preventivo n. 27/2022 del 7.3.2022 con MM di KA AR;
- di aver lavorato coscienziosamente al progetto, avvisando sin da subito la committente dei malfunzionamenti e della scadenza delle licenze utilizzate sul vecchio sito internet;
- di aver assecondato le richieste formulate in itinere dalla società attrice, ampliando i contenuti dell'incarico nel rispetto del principio di buona fede, a fronte dell'impegno della committente a ricevere la consegna del lavoro in esito al saldo dei compensi;
- di aver reso disponibile al cliente il nuovo sito perfettamente funzionante il
6.4.2022, giorno in cui è stato caricato sul server di Parte_1
- che la società attrice non ha collaborato al progetto, omettendo per lungo tempo di fornire ai tecnici informatici i contenuti da pubblicare sul sito, come dimostrato dalle numerose interlocuzioni tra le parti del febbraio/aprile 2022;
- che, in particolare, ancora in data 6.4.2022 l'agenzia digitale non aveva ricevuto “la lista dei vini, i nuovi indirizzi e-mail, le foto, i dettagli dei coupon e il loro template grafico”, circostanza che induceva la IG.ra a chiarire di non voler CP_1
pagina 7 di 14 effettuare ulteriori interventi sul portale senza previo saldo dei compensi (cfr. doc. 7 parte attrice in riassunzione);
- di non aver mai oscurato il sito internet, che è rimasto visibile – come dimostrato dalle richieste di ulteriori modifiche datate 8.4.2022 e dalla perizia commissionata da parte attrice alla propria Ctp, nonché da alcuni test eseguiti dal IG. (cfr. CP_2 doc.
2-4 terzo chiamato) – sino a quando (dopo il 6 aprile) la società ha modificato le password di accesso, così appropriandosi dell'opera realizzata dall'agenzia e delle nuove licenze;
- che l'asserita perdita di prenotazioni e di ospiti non è stata causata da presunte omissioni informatiche e che, in ogni caso, avrebbe potuto in Parte_1 qualunque momento riattivare il precedente sito internet mediante un semplice back up e visualizzare le prenotazioni;
- che la perizia di controparte si riferisce ad un sito di sviluppo utilizzato solo nelle fasi iniziali del rapporto e non già al portale definitivo.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, il IG. ha eccepito la nullità dell'atto CP_2 di citazione in riassunzione aderendo alle argomentazioni dedotte sul punto dalla convenuta e, nel merito, ha eccepito l'assenza di propri inadempimenti e la decadenza della società attrice dalla possibilità di sollevare contestazioni ex art. 2226 c.c. Quanto al risarcimento danni, la parte ha eccepito l'omessa prova del quantum risarcitorio domandato, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, nonché l'impossibilità per Parte_1 di ripetere l'importo di € 3.670,26, non avendo la società dimostrato di averlo
[...] corrisposto alla IG.ra e, in ogni caso, l'inapplicabilità in materia contrattuale CP_1 dell'istituto della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c.
1.5. Con le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. le parti hanno richiamato le reciproche argomentazioni e si sono riportate alle rispettive conclusioni.
1.6. A scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, con ordinanza del
10.10.2024 il G.I. ha deciso in ordine alle istanze istruttorie non ammettendo le richieste di prova orale, di Ctu e l'ordine di esibizione, e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza cartolare di precisazione delle conclusioni.
1.7. All'udienza del 27.11.2024, dato atto del deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni, il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. Seguiva, infine, il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sul difetto di legittimazione attiva parziale della IG.ra
[...] ha eccepito il difetto di legittimazione attiva parziale di , Controparte_4 CP_1 titolare della ditta individuale MM, assumendo di aver concluso il primo contratto per la ristrutturazione del sito internet esclusivamente con la società Controparte_3
e di non dover, quindi, saldare la fattura n. 16/2022 dell'11.4.2022 emessa da
[...]
MM.
Per contro, ha ribadito la piena legittimazione attiva, richiamando la propria CP_1 fattura n. 9/2022, saldata dalla società, nonché le e-mail di contestazione, rivolte dal cliente pagina 8 di 14 proprio alla IG.ra , e ha dedotto la contraddittorietà delle argomentazioni di CP_1 controparte che, da un lato, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, e, dall'altro, ha domandato alla titolare di MM il risarcimento del danno e la ripetizione di quanto versato in esecuzione di un contratto rispetto a cui la IG.ra sarebbe asseritamente CP_1 terza.
Per delibare in ordine all'eccezione, occorre richiamare la nozione e i principi relativi alla legittimazione ad agire.
Com'è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, costituisce una delle condizioni dell'azione e consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la prospettazione e allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, con conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio (“La
“legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi
e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità”, così Cass. civ. Sez.
L., sent. n. 17092 del 12.08.2016).
La legittimazione ad agire, quindi, prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che attiene al merito della controversia, e deve essere valutata in relazione alla prospettazione del diritto riportata nella domanda.
Sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur prospettandone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 2091 del
14.02.2012, in motivazione).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, l'eccezione sollevata non può trovare accoglimento.
La IG.ra , infatti, ha chiaramente prospettato di agire in giudizio assumendosi CP_1 creditrice dell'importo di € 3.353,33 per fatture non saldate attinenti alle prestazioni informatiche rese alla società Tale allegazione fonda la legittimazione Parte_1 attiva di a promuovere il giudizio, fermo il successivo vaglio nel merito della CP_1 domanda, e implica il rigetto dell'eccezione formulata.
3. Sulla carenza di interesse ad agire di Controparte_5
ha eccepito pregiudizialmente la carenza di interesse ad agire in capo alla
[...] società attrice in riassunzione, in riferimento alla domanda riconvenzionale proposta nei pagina 9 di 14 propri confronti. Secondo la tesi di parte, l'estraneità al rapporto contrattuale oggetto del giudizio – posta a sostegno dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva poc'anzi rigettata – e l'eccezione di irresponsabilità ex art. 2048 c.c. ascritta alla IG.ra , CP_1 indicata dalla società come mera collaboratrice del IG. determinerebbero l'assoluta CP_2 carenza di interesse a domandarle in via riconvenzionale il risarcimento di danni contrattuali rispetto ad un accordo a cui la stessa risulterebbe estranea.
L'eccezione, peraltro sollevata esclusivamente in relazione alla domanda riconvenzionale formulata da non è fondata e non merita accoglimento, atteso il rigetto Parte_1 dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva e considerato che ha Parte_1 domandato il risarcimento dei danni nei confronti di entrambe le controparti in solido.
Emerge, dunque, l'interesse della società al conseguimento dell'utilità risarcitoria domandata anche nei confronti di . Ne consegue il rigetto dell'eccezione. CP_1
4. Sulla nullità dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 164 c.p.c.
La IG.ra ha altresì eccepito l'assoluta indeterminatezza della causa petendi CP_1 dell'atto di citazione in riassunzione, avendo dedotto, in citazione e nella Parte_1 perizia di parte, fatti costitutivi e censure diverse, tra loro inconciliabili. Nello specifico, in citazione la società ha lamentato l'illegittimo ed arbitrario oscuramento del sito internet www.ristorantelacoldana.it, mentre la consulenza tecnica di parte ha individuato quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria i numerosi vizi nella realizzazione del sito.
L'eccezione non è fondata e non merita accoglimento, avendo la società chiaramente dedotto di agire per domandare il ristoro dei danni cagionati sia dai vizi che hanno reso il sito inutilizzabile, sia dall'arbitrario oscuramento del portale occorso nell'aprile 2022.
Per tali ragioni la causa petendi risulta formulata chiaramente e non integra nullità ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c., invalidità che per giurisprudenza consolidata risulta integrata soltanto a fronte di un'incertezza che investa l'intero contenuto dell'atto e che escluda l'individuazione di una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali (cfr. Cass. civ. Sez. U., sent. n. 8077/2012).
5. Sull'inadempimento contrattuale ascritto ad Parte_1
Venendo al merito, ha domandato di condannare al CP_1 Parte_1 pagamento in proprio favore della somma di € 3.353,33, oltre rivalutazione e interessi, quale credito vantato nei suoi confronti per fatture non saldate per prestazioni informatiche.
La società, a propria volta, ha eccepito l'inadempimento contrattuale dell'azienda informatica, in ragione delle difformità e dei vizi manifestati dal sito internet, nonché dell'oscuramento delle pagine attuato dalle controparti ad aprile 2022.
5.1. Deve ritenersi pacifica la qualificazione della responsabilità a titolo contrattuale.
Infatti, risulta non contestata la conclusione di un contratto tra le parti, avente ad oggetto la realizzazione di implementazioni informatiche, da qualificarsi quale contratto d'opera intellettuale.
pagina 10 di 14 Al fine di valutare la fondatezza della domanda, appare opportuno richiamare i pertinenti principi in tema di onere della prova e verificarne il corretto assolvimento ad opera delle parti.
Giova premettere che, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava su parte attrice la dimostrazione degli elementi posti a sostegno delle domande e su parte convenuta quella degli elementi a supporto delle proprie eccezioni. A tal riguardo, in base al principio onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che intenda far valere la responsabilità del convenuto, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta nei suoi confronti, ha l'onere di provare “i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, l'esistenza del titolo da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio […]” (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. VI-L, ord. n. 16917 del 4.10.2012).
In materia contrattuale tale regola incontra una differente elaborazione nell'art. 1218 c.c., a norma del quale il debitore che non esegue la prestazione dovuta è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione, se non prova che lo stesso è dovuto a causa a lui non imputabile. Ne consegue che, mentre l'onere gravante sul creditore è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, l'onere di provare il puntuale adempimento – o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento – grava sul debitore.
Qualora, poi, il debitore sollevi eccezione di inadempimento della controparte, per giurisprudenza costante occorre che tale allegazione sia specifica e circostanziata
“l'allegazione concernente l'inadempimento altrui deve comunque essere circostanziata”
(Tribunale Milano 8.04.2019 n. 3442). Così, chi solleva l'eccezione deve provare il fatto costitutivo dell'eccezione stessa e cioè l'inadempienza dell'altra parte, mentre spetta a colui contro il quale l'eccezione è rivolta provare l'esecuzione della propria prestazione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).” (cfr. Cass. civ. Sez. U., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
Il modello di responsabilità contrattuale è, dunque, ispirato ad un generale favor creditoris, desumibile dalle tre presunzioni relative accordate in suo favore: infatti, il creditore deve provare il titolo nel quale è stata costituita l'obbligazione e il danno-conseguenza, nella duplice componente di danno emergente e lucro cessante, ed è chiamato alla mera pagina 11 di 14 allegazione dell'inadempimento del debitore, della colpa di quest'ultimo e del danno- evento.
5.2. Nel caso di specie, la IG.ra – parte attrice in senso sostanziale, anche se CP_1 in questa sede convenuta in riassunzione – ha prodotto il titolo, costituito dall'ordine n.
30/2021 e dal preventivo n. 27/2022, e ha allegato l'inadempimento della società committente, debitrice della terza rata del compenso pattuito nel primo contratto e dell'intera somma di cui al secondo preventivo, per un debito complessivo di € 3.353,33, come da fattura n. 16/2022.
In dato atto di non aver saldato tali somme, ha domandato la restituzione di Parte_1 quanto versato (€ 3.670,26) e ha a propria volta eccepito l'inadempimento contrattuale di e del terzo chiamato che avrebbero realizzato un sito internet CP_1 CP_2 incompleto, viziato e, in seguito, oscurato.
Le eccezioni della società devono qualificarsi ai sensi dell'art. 1460 c.c. e comportano, in applicazione dei richiamati principi, che l'onere di provare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni ricada sulla controparte.
Ebbene, il giudicante reputa parzialmente assolto l'onere probatorio gravante su
[...]
, nei limiti che si andranno ad esporre. CP_1
La IG.ra ha dimostrato di aver adempiuto alle obbligazioni consistenti nella CP_1 ristrutturazione del sito internet, commissionata con l'ordine n. 30/2021 dell'8.11.2021. In ordine al ruolo della IG.ra , titolare di MM, non vi sono specifiche CP_1 contestazioni: la società attrice, infatti, pur chiarendo di aver conosciuto la predetta quale mera collaboratrice del IG. non ha sollevato puntuali eccezioni rispetto all'attività CP_2 dalla medesima eseguita in qualità di digital director dell'agenzia. In altri termini, e per meglio argomentare sul punto, le doglianze sollevate dalla società non attengono alla prima pattuizione inter partes, ma esclusivamente al nuovo accordo con cui le parti hanno deciso di abbandonare il progetto di ristrutturazione del sito internet esistente e di crearne uno ex novo con l'acquisto di ulteriori licenze.
In ogni caso, l'asserito ruolo marginale della IG.ra risulta smentito dalla CP_1 circostanza che ha saldato proprio ad MM la fattura n. 9/2022 (cfr. Parte_1 doc. 4) e che ha rivolto le proprie contestazioni in sede stragiudiziale esattamente alla IG.ra
(cfr. doc. 7). CP_1
La documentazione in atti dimostra, poi, il fattivo ruolo ricoperto dalla IG.ra in CP_1 collaborazione con il IG. nell'esecuzione delle opere di ristrutturazione del portale, CP_2 come elencate nell'e-mail del 26.11.2021 indirizzata al IG. Parte_2 amministratore della società (cfr. doc. 14 parte attrice in riassunzione), che non risulta esser mai stata contestata da Parte_1
Rispetto, dunque, alle prestazioni non saldate di cui all'ordine n. 30/2021 – del valore di €
1.666,67 oltre oneri di legge, per complessivi € 1.835,33 – ha diritto al CP_1 pagamento del compenso, oltre interessi dal dovuto al saldo.
5.3. Quanto, invece, alla restante parte dell'importo azionato con la fattura n. 16/2022 (cfr. doc. 3 attrice in riconvenzione), non consta il puntuale adempimento da parte di CP_1
pagina 12 di 14 all'obbligazione di creare un nuovo sito internet per la committente, assunta con il CP_1 preventivo datato 7.3.2022.
Appare dirimente la circostanza, pacifica tra le parti, che l'opera informatica – all'esito di lunghe interlocuzioni tra le parti – non sia stata ultimata e che non siano state puntualmente provate le ragioni del mancato completamento dell'opera. Parte attrice in senso sostanziale, onerata della relativa prova, ha allegato ma non dimostrato l'impossibilità di completare il sito internet in ragione della scarsa collaborazione della committente: le e-mail scambiate tra le parti dimostrano soltanto l'incompletezza dell'opera e le reciproche doglianze, ma non sono in grado di provare che l'opera realizzata dai tecnici informatici fosse già perfetta, per quanto possibile in mancanza dei dati richiesti a Parte_1
Per tale ragione, non può riconoscersi alla IG.ra l'ulteriore importo di € 1.380, CP_1 oltre oneri.
Il mancato completamento del sito internet assorbe qualsiasi doglianza in riferimento all'asserita decadenza di rispetto al termine di otto giorni di cui all'art. Parte_1
2226 c.c. L'eccezione non può trovare accoglimento sia in ragione della natura palese dei vizi, non classificabili come occulti, sia poiché, in mancanza di completamento del sito, circostanza pacifica tra le parti, l'amministratore della società non poteva comunque dirsi decaduto dal termine.
6. Sul risarcimento del danno ha domandato in via riconvenzionale ai IG.ri e il Parte_1 CP_2 CP_1 risarcimento del danno patito in ragione dei vizi e dell'avvenuto oscuramento del sito internet.
In applicazione del principio della ragione più liquida (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni
Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243;
Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356), la domanda riconvenzionale non merita accoglimento in ragione della mancata prova del danno.
La società, infatti, ha meramente allegato ma non provato l'entità del lucro cessante, quantificati richiamando una mera schermata di Google analytics, che non risulta supportata da alcuna documentazione fiscale o contabile che attesti gli introiti del ristorante nei due periodi adottati a confronto.
Non è provato neppure il preteso danno emergente, essendosi la parte limitata ad allegare il preventivo redatto da altro professionista per la ristrutturazione del sito web, senza provare puntualmente l'avvenuta realizzazione del medesimo, né la sovrapponibilità delle opere richieste.
7. Sulle spese di lite
Stante il complessivo esito della controversia, con accoglimento solo in minima parte della domanda azionata da parte di e integrale rigetto della domanda CP_1 riconvenzionale, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra ed . Infatti, secondo l'arresto reso dalla Cassazione Parte_1 CP_1
pagina 13 di 14 Civ. a Sezioni Unite, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022: “l'accoglimento della domanda in un unico capo, pur se in misura molto ridotta, comporta la condanna della controparte alle spese del giudizio. La compensazione delle spese è invece disposta in caso di soccombenza reciproca che si configura col parziale accoglimento della domanda, articolata in più capi, o in caso di pluralità di domande contrapposte, formulate nel medesimo processo, dalle stesse parti”
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite sostenute da CP_2 devono essere invece integralmente poste a carico di stante Parte_1
l'integrale rigetto della domanda risarcitoria. Le spese vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 147/2022, stante la natura delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) accerta il parziale inadempimento di e, per l'effetto, la condanna Parte_1
a corrispondere a la somma di € 1.835,33 (€ 1.666,67, oltre oneri di legge), CP_1 oltre interessi;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
3) compensa tra ed le spese di lite;
Parte_1 CP_1
4) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_2
€ 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti per legge.
Così deciso in Lodi, il 6 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ada Cappello
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ada Cappello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1030/2023 promossa da:
(P. iva e c.f. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore IG. con sede legale in via privata Parte_2 Pt_1 del Costino snc, rappresentata e difesa dall'Avvocato Raffaella Gipponi (c.f.
) con studio in – viale Dante n. 6 – ove risulta elettivamente C.F._1 Pt_1 domiciliata;
- parte attrice in riassunzione -
Nei confronti di:
(c.f. ) in proprio e quale Controparte_1 C.F._2 titolare dell'impresa individuale MM di KA RI HE AR (p. iva
), corrente in Muzza di Cornegliano Laudense (LO) al vicolo Ugo La Malfa, P.IVA_2
17, elettivamente domiciliata in Milano alla via Egadi n. 5, presso lo studio dell'avv.
Giovanni Luigi Coccini (c.f. che la rappresenta e difende;
C.F._3
- parte convenuta in riassunzione -
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in CP_2 C.F._4 corso Vittorio Emanuele II, 56, nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale Pt_1
NG, corrente in corso Vittorio Emanuele II, 56, rappresentato e difeso Pt_1 dall'Avv. Andrea Pazzini (c.f. ) del Foro di Milano ed elettivamente C.F._5 domiciliato presso lo Studio del medesimo, sito in Milano (MI), Via Larga n. 13;
- terzo chiamato -
OGGETTO: responsabilità professionale
Conclusioni per Parte_1
“Piaccia all'adito Tribunale di Lodi, previe le declaratorie del caso, ritenuta la propria competenza, voglia così giudicare
CONCLUSIONI
In via preliminare:
1)Accertarsi e dichiararsi per le ragioni di cui in atti, il difetto di legittimazione attiva
pagina 1 di 14 parziale, in capo alla convenuta titolare della ditta Controparte_1 individuale MM avuto riguardo alla fattura 16/22 del 11.04.22.
Nel merito:
1) Respingere ogni domanda ex adverso formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto.
2) Accertarsi e dichiararsi per le ragioni di cui al presente atto i vizi e difetti del sito Web di nonché, le inadempienze contrattuali di Parte_1 Controparte_1
titolare della ditta individuale MM e di titolare della ditta
[...] CP_2 individuale NG
3) Accertarsi e dichiararsi l'illiceità/illegittimità della condotta ascrivibile alla IG.ra
[...] titolare della ditta individuale MM ed al IG. Controparte_1 CP_2 titolare della ditta individuale NG, nelle loro rispettive qualità ut supra avuto riguardo all'intervenuto oscuramento del sito Web di Parte_1
4) Conseguentemente e per l'effetto:
4.1. Condannarsi titolare della ditta individuale MM, e Controparte_1 titolare della NG, in solido tra loro ovvero in via gradata, al CP_2 risarcimento del danno occorso a in persona del suo l.r.p.t., che si Parte_1 quantifica per le causali di cui al presente atto nell'importo di €.65.427,27= oltre oneri ex lege di cui €.55.227,27= oltre oneri ex lege per lucro cessante e €.10.200,00= oltre oneri ex lege per danno emergente, fatta salva una maggiore o minore determinazione come di giustizia.
4.2. Condannarsi conseguentemente, per le ragioni di cui al presente scritto difensivo,
titolare della ditta individuale MM, e della Controparte_1 CP_2 ditta individuale NG, in solido alla restituzione in favore di Parte_1 dell'importo di €. 3.670,26 versato;
- Spese e competenze refuse
- Sentenza esecutiva ex lege
In via istruttoria: […]”.
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
In via pregiudiziale, in rito:
[... accertare la carenza di interesse ad agire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 c.p.c. di in riferimento alla domanda riconvenzionale proposta nei confronti Parte_1 della IG.ra ; Controparte_1
In via pregiudiziale, nel merito:
accertare e dichiarare ex art. 169 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione in riassunzione avversario, per tutti i motivi indicati nella parte motiva dei precedenti scritti difensivi;
Nel merito:
a) accertare la sussistenza del credito ad oggi ancora vantato dalla IG.ra
[...]
in proprio e quale titolare dell'impresa individuale MM di KA Controparte_1
pagina 2 di 14 e, pertanto, condannare in persona del Controparte_1 Parte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore della IG.ra
[...]
in proprio e quale titolare dell'impresa individuale MM di KA Controparte_1
RI HE AR, della somma di € 3.353,33 a titolo di prezzo delle attività e acquisto licenze, oltre a rivalutazione ed interessi ex art. 1284, IV comma, c.p.c.;
b) respingere tutte le domande riconvenzionali, di risarcimento del danno e di ripetizione dell'indebito, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nella parte motiva dei precedenti scritti difensivi;
In via istruttoria: […]”.
Conclusioni per il terzo chiamato CP_2
“Voglia il Tribunale di Lodi, contrariis rejectis, per le ragioni sin qui esposte e per quant'altro a dirsi e dedursi nel corso del presente giudizio, così giudicare
IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO
In via principale disporre l'estromissione dal giudizio del IGnor nella sua qualità di titolare CP_2 dell'impresa individuale NG, corrente in al corso Vittorio Emanuele, 56; Pt_1
In subordine accertare e dichiarare ex art. 164 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione in riassunzione avversario, adottando i conseguenti provvedimenti;
NEL MERITO
Rigettare tutte le domande avversarie, siccome inammissibili, infondate e indimostrate, per
l'effetto assolvendone l'esponente.
IN VIA ISTRUTTORIA […]”.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
ha citato in giudizio In dinanzi al Giudice Controparte_1 Parte_1 di Pace di per sentirla condannare al pagamento di € 3.353,33, oltre rivalutazione e Pt_1 interessi, quale credito vantato nei suoi confronti per fatture attinenti a prestazioni informatiche. P Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, il vizio di Parte_1 legittimazione attiva dell'attrice, chiedendo, nel merito, il rigetto delle sue domande e, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno quantificato in € 65.427,27, oltre oneri ex lege.
Con ordinanza del 21.12.2022 (R.G. 2116/2022) il Giudice di Pace ha dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Lodi, concedendo alle parti termine di pagina 3 di 14 60 giorni per la riassunzione della causa.
In ha quindi riassunto il giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, nel Parte_1 quale si è costituita la IG.ra . Entrambe le parti hanno richiamato le difese ed CP_1 eccezioni in precedenza articolate e hanno insistito per l'accoglimento delle domande formulate.
1.1. A sostegno delle proprie domande, ha dedotto le seguenti Controparte_1 circostanze fattuali:
- nell'autunno 2021 ha contattato l'impresa MM – marchio Parte_1 dell'agenzia di comunicazione digitale gestita da (creative director) ed CP_2
(titolare e digital director) – al fine di commissionarle la CP_1 ristrutturazione e l'implementazione di migliorie al proprio sito web;
- nel novembre 2021 MM si è impegnata a redigere un preventivo dettagliato, domandando a titolo di acconto sull'ordine € 1.834,93 (€ 1.666,66 per compensi, oltre oneri INPS e marca da bollo – cfr. fattura n. 66 dell'11.11.2021 – doc. 1 fascicolo di parte GdP) regolarmente corrisposti da Parte_1
- dopo aver predisposto il contratto d'opera professionale del valore di € 5.000,00, accettato da MM ha subito acquistato n. 3 templates Parte_1 informatici, relazionando la committente già nel gennaio/febbraio 2022 sugli interventi realizzati (cfr. preventivo “digital SEO 3 mesi” e fatture – doc. 2-3);
- in esito a detto incontro, ha tardivamente saldato a MM la Parte_1 seconda rata di € 1.835,33 (pari ad € 1.666,66 per compensi oltre iva al 10% e marca da bollo – cfr. fattura n. 9/2022 del 16.2.2022 – doc. 4);
- richiesta di eseguire ulteriori interventi per creare un sito internet ex novo, MM ha predisposto un nuovo preventivo di € 1.380,00, oltre iva al 10% (cfr. preventivo del 7.3.2022 – doc. 5), accettato dalla committente;
- l'opera commissionata, diversamente da quanto accade nella prassi, è stata progettata direttamente sul server di che, quindi, ha sempre Parte_1 mantenuto l'accesso e la possibilità di ripristinare il sito internet precedente, scelta peraltro dalla medesima esclusa trattandosi di portale privo di aggiornamenti e necessitante manutenzione urgente;
- nello specifico, al fine di rispettare le tempistiche richieste dalla società, MM ha proposto di acquistare ulteriori licenze e di realizzare un nuovo sito web in luogo del precedente, attività per le quali avrebbe dovuto consegnare foto e Parte_1 documentazione da pubblicare sul portale;
- pur non ricevendo la necessaria collaborazione nella fornitura di materiali, MM ha eseguito ulteriori prestazioni, non comprese nei preventivi, tra cui, a titolo esemplificativo, QR code per il menù, plugin automatico per la vendita coupon on- line, rifacimento del logo;
- l'11.4.2022 MM ha emesso la fattura a saldo di € 3.353,33, pari alla somma tra quanto ancora dovuto dell'ordine n. 30/2021 e l'importo preventivato il 7.3.2022
(cfr. fattura n. 16/2022 – doc. 3 attrice in riconvenzione);
pagina 4 di 14 - a fronte dell'inadempimento della committenza, l'agenzia informatica ha coperto la pagina web con la dicitura “under construction”, senza tuttavia procedere ad alcun oscuramento del sito, in attesa di ricevere il compenso concordato;
- con comunicazione del 26.4.2022 ha sollevato numerose criticità Parte_1 rispetto all'operato di MM, a cui la controparte ha dato riscontro con la missiva del 29.4.2022 (cfr. interlocuzioni – doc. 7-8);
- stante l'esito negativo del procedimento di negoziazione assistita, MM ha introdotto il presente giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pt_1
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, in diritto la parte ha dedotto:
- di aver puntualmente adempiuto ad ogni prestazione pattuita, implementando tutte le soluzioni informatiche richieste dalla committente;
- di non aver ricevuto il saldo della terza rata del compenso pattuito nel primo contratto, né la somma di cui al secondo preventivo e di esser, dunque, creditrice di
€ 3.353,33, oltre rivalutazione e interessi legali, come da fattura n. 16/2022;
[...
- l'intervenuta decadenza di controparte ai sensi dell'art. 2226 c.c., avendo denunciato gli asseriti vizi del sito internet con missiva del 26.4.2022, Parte_1 oltre lo spirare del termine di otto giorni decorrenti dal 12.4.2022, data di scoperta dell'asserito oscuramento;
- l'omessa prova del quantum risarcitorio di controparte, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante;
- l'impossibilità per di ripetere l'importo di € 3.670,26, non avendo Parte_1 la società dimostrato di aver corrisposto tale somma alla IG.ra e, in ogni CP_1 caso, l'inapplicabilità in materia contrattuale dell'istituto della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c.
1.2. In Coldana ha preliminarmente eccepito il vizio di legittimazione attiva della Parte_1 IG.ra e, nel merito, per il rigetto delle altrui pretese, domandando in via CP_1 riconvenzionale il risarcimento del danno quantificato in € 65.427,27, oltre oneri ex lege.
A sostegno delle proprie domande ed eccezioni, la società ha dedotto:
- di essersi rivolta al IG. titolare della società NG di al CP_2 Pt_1 fine di ottenere la ristrutturazione del proprio sito web
“www.ristorantelacoldana.it“, commissionandogli la realizzazione di un portale con una migliore ottimizzazione SEO e una più agevole fruibilità generale;
- di aver accettato per facta concludentia la proposta contenuta nell'ordine “support digital seo e revamping web” n. 30/2021 dell'8.11.2021 al prezzo di € 5.000,00, da corrispondere in tre rate mensili di € 1.666,66 oltre oneri di legge (cfr. doc. 1 parte attrice in riassunzione);
- di aver, dunque, perfezionato il contratto con la società Controparte_3
unica persona con cui sono intercorse trattative precontrattuali, e non già con
[...] la compagine MM di KA AR, a lui nota come mera collaboratrice del IG. CP_2
- di aver ricevuto il 7.3.2022 un ulteriore preventivo per “revamping sito web
pagina 5 di 14 ecommerce” per l'importo di € 1.391,50 da parte di MM di KA AR, senza aver mai intrattenuto rapporti commerciali con la medesima (cfr. preventivo n. 27/2022 – doc. 2);
- di aver sollevato numerose contestazioni nel corso del rapporto contrattuale con richieste di modifica e di interventi tecnici, a cui né NG, né MM hanno dato seguito, e di aver sospeso il pagamento dell'ultima rata di € 1.666,67 in attesa di riscontro, mai pervenuto, rispetto alle problematiche segnalate con mail dell'8.4.2022 (cfr. contestazione via e-mail – doc. 4);
- di aver ricevuto la fattura n. 16/2022 dell'11.4.2022 di € 3.353,33, azionata da
MM nel presente giudizio, comprensiva sia del saldo dell'ordine n. 30/2021 di
NG, sia del preventivo n. 27/2022 del 7.3.2022 (cfr. fattura – doc. 3);
- di aver contestato all'azienda informatica l'arbitrario oscuramento del sito internet in data 12.4.2022, che ha cagionato ad un grave danno economico, Parte_1 attesa l'impossibilità per i potenziali clienti di navigare sul sito e, conseguentemente, di visionare e prenotare la struttura (cfr. screenshot oscuramento del sito – doc. 6);
- di aver commissionato alla dott.ssa una perizia di parte che, con Persona_1 riferimento ai complessivi interventi realizzati, ha evidenziato i seguenti malfunzionamenti (cfr. doc. 7):
a) il sito risultava mancante di tutte le pagine relative ai punti di menu. Ogni pagina si presentava con il template grafico “404 not found”. Le pagine del menu riportavano la dicitura “errore 404” ovvero “pagina inesistente”;
b) nel footer (= piè di pagina) del sito mancava l'indicazione della Partita iva
e del C.F. della , elemento che deve apparire ex lege in tutti i siti Pt_1 web;
c) non era presente un punto di menu o un link nell'header e/o nel footer del sito che rimandasse alla privacy e cookie policy;
trattasi di elementi la cui presenza è obbligatoria per ogni sito che utilizzi cookie o che contenga dei form di contatto, di prenotazione o di e-commerce;
d) il logo della era quasi illeggibile;
Pt_1
e) i contatti ed il form non erano chiaramente leggibili all'utenza;
f) vi erano errori grammaticali come ad esempio “menu”;
g) il pulsante “prenota” era poco visibile e difficoltoso da rinvenire;
h) era del tutto assente il pulsante di accettazione delle modalità di trattamento dei dati personali dell'utente nel form dell'iscrizione alla newsletter. In sede di navigazione infatti è obbligatorio che il titolare di un sito ottenga
l'autorizzazione al trattamento dei suoi dati;
i) Il sito non presentava un'area da cui la potesse gestire Pt_1 autonomamente i contenuti, i contatti con la clientela, le prenotazioni, la newsletter, gli acquisti;
l) La homepage del sito non era interattiva: i pulsanti per l'interazione e per i
pagina 6 di 14 contatti se cliccati non consentivano di effettuare le operazioni richieste.
- di essersi dovuta rivolgere ad altro professionista per risolvere le predette problematiche.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali – previa eccezione di difetto di legittimazione attiva della IG.ra e autorizzazione a chiamare in causa il IG. – CP_1 CP_2 in diritto la parte ha dedotto di ritenere infondate le pretese della IG.ra e, in via CP_1 riconvenzionale, ha ascritto alle controparti un inadempimento contrattuale per i vizi manifestati dal sito web e per il suo oscuramento, con conseguente risarcimento del danno, così quantificato:
- danno emergente di € 10.200,00, pari alla somma preventivata da altro professionista per procedere alla ristrutturazione del sito internet oscurato;
- lucro cessante pari ad € 55.227,27, corrispondenti alla perdita di fatturato riconducibile all'oscuramento del sito e alla conseguente impossibilità per la clientela di prenotare la struttura;
- oltre ripetizione dell'importo di € 3.670,26, versato da alla IG.ra Parte_1
. CP_1
1.3. Con provvedimento del 16.8.2023 il G.I. ha autorizzato la chiamata in causa del terzo.
1.4. Con comparsa di risposta depositata il 29.12.2023 si è costituito che ha CP_2 pregiudizialmente domandato di disporre la propria estromissione dal giudizio o, in subordine, di dichiarare ex art. 164 c.p.c. la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, ha chiesto il rigetto delle pretese attoree, di cui ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto.
A sostegno delle proprie domande ed eccezioni la parte ha dedotto:
- che tra e le controparti sono stati stipulati due contratti: quello di Parte_1 cui all'ordine n. 30/2021 concluso con NG e quello di cui al preventivo n. 27/2022 del 7.3.2022 con MM di KA AR;
- di aver lavorato coscienziosamente al progetto, avvisando sin da subito la committente dei malfunzionamenti e della scadenza delle licenze utilizzate sul vecchio sito internet;
- di aver assecondato le richieste formulate in itinere dalla società attrice, ampliando i contenuti dell'incarico nel rispetto del principio di buona fede, a fronte dell'impegno della committente a ricevere la consegna del lavoro in esito al saldo dei compensi;
- di aver reso disponibile al cliente il nuovo sito perfettamente funzionante il
6.4.2022, giorno in cui è stato caricato sul server di Parte_1
- che la società attrice non ha collaborato al progetto, omettendo per lungo tempo di fornire ai tecnici informatici i contenuti da pubblicare sul sito, come dimostrato dalle numerose interlocuzioni tra le parti del febbraio/aprile 2022;
- che, in particolare, ancora in data 6.4.2022 l'agenzia digitale non aveva ricevuto “la lista dei vini, i nuovi indirizzi e-mail, le foto, i dettagli dei coupon e il loro template grafico”, circostanza che induceva la IG.ra a chiarire di non voler CP_1
pagina 7 di 14 effettuare ulteriori interventi sul portale senza previo saldo dei compensi (cfr. doc. 7 parte attrice in riassunzione);
- di non aver mai oscurato il sito internet, che è rimasto visibile – come dimostrato dalle richieste di ulteriori modifiche datate 8.4.2022 e dalla perizia commissionata da parte attrice alla propria Ctp, nonché da alcuni test eseguiti dal IG. (cfr. CP_2 doc.
2-4 terzo chiamato) – sino a quando (dopo il 6 aprile) la società ha modificato le password di accesso, così appropriandosi dell'opera realizzata dall'agenzia e delle nuove licenze;
- che l'asserita perdita di prenotazioni e di ospiti non è stata causata da presunte omissioni informatiche e che, in ogni caso, avrebbe potuto in Parte_1 qualunque momento riattivare il precedente sito internet mediante un semplice back up e visualizzare le prenotazioni;
- che la perizia di controparte si riferisce ad un sito di sviluppo utilizzato solo nelle fasi iniziali del rapporto e non già al portale definitivo.
Sulla scorta delle richiamate circostanze fattuali, il IG. ha eccepito la nullità dell'atto CP_2 di citazione in riassunzione aderendo alle argomentazioni dedotte sul punto dalla convenuta e, nel merito, ha eccepito l'assenza di propri inadempimenti e la decadenza della società attrice dalla possibilità di sollevare contestazioni ex art. 2226 c.c. Quanto al risarcimento danni, la parte ha eccepito l'omessa prova del quantum risarcitorio domandato, sia in termini di danno emergente che di lucro cessante, nonché l'impossibilità per Parte_1 di ripetere l'importo di € 3.670,26, non avendo la società dimostrato di averlo
[...] corrisposto alla IG.ra e, in ogni caso, l'inapplicabilità in materia contrattuale CP_1 dell'istituto della ripetizione di indebito di cui all'art. 2033 c.c.
1.5. Con le memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c. le parti hanno richiamato le reciproche argomentazioni e si sono riportate alle rispettive conclusioni.
1.6. A scioglimento della riserva assunta alla precedente udienza, con ordinanza del
10.10.2024 il G.I. ha deciso in ordine alle istanze istruttorie non ammettendo le richieste di prova orale, di Ctu e l'ordine di esibizione, e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza cartolare di precisazione delle conclusioni.
1.7. All'udienza del 27.11.2024, dato atto del deposito dei fogli di precisazione delle conclusioni, il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. Seguiva, infine, il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Sul difetto di legittimazione attiva parziale della IG.ra
[...] ha eccepito il difetto di legittimazione attiva parziale di , Controparte_4 CP_1 titolare della ditta individuale MM, assumendo di aver concluso il primo contratto per la ristrutturazione del sito internet esclusivamente con la società Controparte_3
e di non dover, quindi, saldare la fattura n. 16/2022 dell'11.4.2022 emessa da
[...]
MM.
Per contro, ha ribadito la piena legittimazione attiva, richiamando la propria CP_1 fattura n. 9/2022, saldata dalla società, nonché le e-mail di contestazione, rivolte dal cliente pagina 8 di 14 proprio alla IG.ra , e ha dedotto la contraddittorietà delle argomentazioni di CP_1 controparte che, da un lato, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva, e, dall'altro, ha domandato alla titolare di MM il risarcimento del danno e la ripetizione di quanto versato in esecuzione di un contratto rispetto a cui la IG.ra sarebbe asseritamente CP_1 terza.
Per delibare in ordine all'eccezione, occorre richiamare la nozione e i principi relativi alla legittimazione ad agire.
Com'è noto, la legitimatio ad causam, attiva e passiva, costituisce una delle condizioni dell'azione e consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la prospettazione e allegazione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, con conseguente dovere del Giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio (“La
“legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, con conseguente rilevabilità officiosa in ogni stato e grado del procedimento, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi
e modi previsti e, quindi, non per la prima volta in sede di legittimità”, così Cass. civ. Sez.
L., sent. n. 17092 del 12.08.2016).
La legittimazione ad agire, quindi, prescinde dall'effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, che attiene al merito della controversia, e deve essere valutata in relazione alla prospettazione del diritto riportata nella domanda.
Sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sull'allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur prospettandone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso” (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 2091 del
14.02.2012, in motivazione).
Applicando i richiamati principi al caso di specie, l'eccezione sollevata non può trovare accoglimento.
La IG.ra , infatti, ha chiaramente prospettato di agire in giudizio assumendosi CP_1 creditrice dell'importo di € 3.353,33 per fatture non saldate attinenti alle prestazioni informatiche rese alla società Tale allegazione fonda la legittimazione Parte_1 attiva di a promuovere il giudizio, fermo il successivo vaglio nel merito della CP_1 domanda, e implica il rigetto dell'eccezione formulata.
3. Sulla carenza di interesse ad agire di Controparte_5
ha eccepito pregiudizialmente la carenza di interesse ad agire in capo alla
[...] società attrice in riassunzione, in riferimento alla domanda riconvenzionale proposta nei pagina 9 di 14 propri confronti. Secondo la tesi di parte, l'estraneità al rapporto contrattuale oggetto del giudizio – posta a sostegno dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva poc'anzi rigettata – e l'eccezione di irresponsabilità ex art. 2048 c.c. ascritta alla IG.ra , CP_1 indicata dalla società come mera collaboratrice del IG. determinerebbero l'assoluta CP_2 carenza di interesse a domandarle in via riconvenzionale il risarcimento di danni contrattuali rispetto ad un accordo a cui la stessa risulterebbe estranea.
L'eccezione, peraltro sollevata esclusivamente in relazione alla domanda riconvenzionale formulata da non è fondata e non merita accoglimento, atteso il rigetto Parte_1 dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva e considerato che ha Parte_1 domandato il risarcimento dei danni nei confronti di entrambe le controparti in solido.
Emerge, dunque, l'interesse della società al conseguimento dell'utilità risarcitoria domandata anche nei confronti di . Ne consegue il rigetto dell'eccezione. CP_1
4. Sulla nullità dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 164 c.p.c.
La IG.ra ha altresì eccepito l'assoluta indeterminatezza della causa petendi CP_1 dell'atto di citazione in riassunzione, avendo dedotto, in citazione e nella Parte_1 perizia di parte, fatti costitutivi e censure diverse, tra loro inconciliabili. Nello specifico, in citazione la società ha lamentato l'illegittimo ed arbitrario oscuramento del sito internet www.ristorantelacoldana.it, mentre la consulenza tecnica di parte ha individuato quale fatto costitutivo della domanda risarcitoria i numerosi vizi nella realizzazione del sito.
L'eccezione non è fondata e non merita accoglimento, avendo la società chiaramente dedotto di agire per domandare il ristoro dei danni cagionati sia dai vizi che hanno reso il sito inutilizzabile, sia dall'arbitrario oscuramento del portale occorso nell'aprile 2022.
Per tali ragioni la causa petendi risulta formulata chiaramente e non integra nullità ai sensi dell'art. 164, comma 4 c.p.c., invalidità che per giurisprudenza consolidata risulta integrata soltanto a fronte di un'incertezza che investa l'intero contenuto dell'atto e che escluda l'individuazione di una o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali (cfr. Cass. civ. Sez. U., sent. n. 8077/2012).
5. Sull'inadempimento contrattuale ascritto ad Parte_1
Venendo al merito, ha domandato di condannare al CP_1 Parte_1 pagamento in proprio favore della somma di € 3.353,33, oltre rivalutazione e interessi, quale credito vantato nei suoi confronti per fatture non saldate per prestazioni informatiche.
La società, a propria volta, ha eccepito l'inadempimento contrattuale dell'azienda informatica, in ragione delle difformità e dei vizi manifestati dal sito internet, nonché dell'oscuramento delle pagine attuato dalle controparti ad aprile 2022.
5.1. Deve ritenersi pacifica la qualificazione della responsabilità a titolo contrattuale.
Infatti, risulta non contestata la conclusione di un contratto tra le parti, avente ad oggetto la realizzazione di implementazioni informatiche, da qualificarsi quale contratto d'opera intellettuale.
pagina 10 di 14 Al fine di valutare la fondatezza della domanda, appare opportuno richiamare i pertinenti principi in tema di onere della prova e verificarne il corretto assolvimento ad opera delle parti.
Giova premettere che, in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava su parte attrice la dimostrazione degli elementi posti a sostegno delle domande e su parte convenuta quella degli elementi a supporto delle proprie eccezioni. A tal riguardo, in base al principio onus probandi incumbit ei qui dicit non ei qui negat, l'attore che intenda far valere la responsabilità del convenuto, deducendo l'inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta nei suoi confronti, ha l'onere di provare “i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, l'esistenza del titolo da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio […]” (cfr., ex multis, Cass. civ. Sez. VI-L, ord. n. 16917 del 4.10.2012).
In materia contrattuale tale regola incontra una differente elaborazione nell'art. 1218 c.c., a norma del quale il debitore che non esegue la prestazione dovuta è responsabile per l'inadempimento dell'obbligazione, se non prova che lo stesso è dovuto a causa a lui non imputabile. Ne consegue che, mentre l'onere gravante sul creditore è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, ossia all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto, l'onere di provare il puntuale adempimento – o di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento – grava sul debitore.
Qualora, poi, il debitore sollevi eccezione di inadempimento della controparte, per giurisprudenza costante occorre che tale allegazione sia specifica e circostanziata
“l'allegazione concernente l'inadempimento altrui deve comunque essere circostanziata”
(Tribunale Milano 8.04.2019 n. 3442). Così, chi solleva l'eccezione deve provare il fatto costitutivo dell'eccezione stessa e cioè l'inadempienza dell'altra parte, mentre spetta a colui contro il quale l'eccezione è rivolta provare l'esecuzione della propria prestazione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).” (cfr. Cass. civ. Sez. U., sent. n. 13533 del 30.10.2001).
Il modello di responsabilità contrattuale è, dunque, ispirato ad un generale favor creditoris, desumibile dalle tre presunzioni relative accordate in suo favore: infatti, il creditore deve provare il titolo nel quale è stata costituita l'obbligazione e il danno-conseguenza, nella duplice componente di danno emergente e lucro cessante, ed è chiamato alla mera pagina 11 di 14 allegazione dell'inadempimento del debitore, della colpa di quest'ultimo e del danno- evento.
5.2. Nel caso di specie, la IG.ra – parte attrice in senso sostanziale, anche se CP_1 in questa sede convenuta in riassunzione – ha prodotto il titolo, costituito dall'ordine n.
30/2021 e dal preventivo n. 27/2022, e ha allegato l'inadempimento della società committente, debitrice della terza rata del compenso pattuito nel primo contratto e dell'intera somma di cui al secondo preventivo, per un debito complessivo di € 3.353,33, come da fattura n. 16/2022.
In dato atto di non aver saldato tali somme, ha domandato la restituzione di Parte_1 quanto versato (€ 3.670,26) e ha a propria volta eccepito l'inadempimento contrattuale di e del terzo chiamato che avrebbero realizzato un sito internet CP_1 CP_2 incompleto, viziato e, in seguito, oscurato.
Le eccezioni della società devono qualificarsi ai sensi dell'art. 1460 c.c. e comportano, in applicazione dei richiamati principi, che l'onere di provare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni ricada sulla controparte.
Ebbene, il giudicante reputa parzialmente assolto l'onere probatorio gravante su
[...]
, nei limiti che si andranno ad esporre. CP_1
La IG.ra ha dimostrato di aver adempiuto alle obbligazioni consistenti nella CP_1 ristrutturazione del sito internet, commissionata con l'ordine n. 30/2021 dell'8.11.2021. In ordine al ruolo della IG.ra , titolare di MM, non vi sono specifiche CP_1 contestazioni: la società attrice, infatti, pur chiarendo di aver conosciuto la predetta quale mera collaboratrice del IG. non ha sollevato puntuali eccezioni rispetto all'attività CP_2 dalla medesima eseguita in qualità di digital director dell'agenzia. In altri termini, e per meglio argomentare sul punto, le doglianze sollevate dalla società non attengono alla prima pattuizione inter partes, ma esclusivamente al nuovo accordo con cui le parti hanno deciso di abbandonare il progetto di ristrutturazione del sito internet esistente e di crearne uno ex novo con l'acquisto di ulteriori licenze.
In ogni caso, l'asserito ruolo marginale della IG.ra risulta smentito dalla CP_1 circostanza che ha saldato proprio ad MM la fattura n. 9/2022 (cfr. Parte_1 doc. 4) e che ha rivolto le proprie contestazioni in sede stragiudiziale esattamente alla IG.ra
(cfr. doc. 7). CP_1
La documentazione in atti dimostra, poi, il fattivo ruolo ricoperto dalla IG.ra in CP_1 collaborazione con il IG. nell'esecuzione delle opere di ristrutturazione del portale, CP_2 come elencate nell'e-mail del 26.11.2021 indirizzata al IG. Parte_2 amministratore della società (cfr. doc. 14 parte attrice in riassunzione), che non risulta esser mai stata contestata da Parte_1
Rispetto, dunque, alle prestazioni non saldate di cui all'ordine n. 30/2021 – del valore di €
1.666,67 oltre oneri di legge, per complessivi € 1.835,33 – ha diritto al CP_1 pagamento del compenso, oltre interessi dal dovuto al saldo.
5.3. Quanto, invece, alla restante parte dell'importo azionato con la fattura n. 16/2022 (cfr. doc. 3 attrice in riconvenzione), non consta il puntuale adempimento da parte di CP_1
pagina 12 di 14 all'obbligazione di creare un nuovo sito internet per la committente, assunta con il CP_1 preventivo datato 7.3.2022.
Appare dirimente la circostanza, pacifica tra le parti, che l'opera informatica – all'esito di lunghe interlocuzioni tra le parti – non sia stata ultimata e che non siano state puntualmente provate le ragioni del mancato completamento dell'opera. Parte attrice in senso sostanziale, onerata della relativa prova, ha allegato ma non dimostrato l'impossibilità di completare il sito internet in ragione della scarsa collaborazione della committente: le e-mail scambiate tra le parti dimostrano soltanto l'incompletezza dell'opera e le reciproche doglianze, ma non sono in grado di provare che l'opera realizzata dai tecnici informatici fosse già perfetta, per quanto possibile in mancanza dei dati richiesti a Parte_1
Per tale ragione, non può riconoscersi alla IG.ra l'ulteriore importo di € 1.380, CP_1 oltre oneri.
Il mancato completamento del sito internet assorbe qualsiasi doglianza in riferimento all'asserita decadenza di rispetto al termine di otto giorni di cui all'art. Parte_1
2226 c.c. L'eccezione non può trovare accoglimento sia in ragione della natura palese dei vizi, non classificabili come occulti, sia poiché, in mancanza di completamento del sito, circostanza pacifica tra le parti, l'amministratore della società non poteva comunque dirsi decaduto dal termine.
6. Sul risarcimento del danno ha domandato in via riconvenzionale ai IG.ri e il Parte_1 CP_2 CP_1 risarcimento del danno patito in ragione dei vizi e dell'avvenuto oscuramento del sito internet.
In applicazione del principio della ragione più liquida (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni
Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243;
Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n.
11356), la domanda riconvenzionale non merita accoglimento in ragione della mancata prova del danno.
La società, infatti, ha meramente allegato ma non provato l'entità del lucro cessante, quantificati richiamando una mera schermata di Google analytics, che non risulta supportata da alcuna documentazione fiscale o contabile che attesti gli introiti del ristorante nei due periodi adottati a confronto.
Non è provato neppure il preteso danno emergente, essendosi la parte limitata ad allegare il preventivo redatto da altro professionista per la ristrutturazione del sito web, senza provare puntualmente l'avvenuta realizzazione del medesimo, né la sovrapponibilità delle opere richieste.
7. Sulle spese di lite
Stante il complessivo esito della controversia, con accoglimento solo in minima parte della domanda azionata da parte di e integrale rigetto della domanda CP_1 riconvenzionale, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra ed . Infatti, secondo l'arresto reso dalla Cassazione Parte_1 CP_1
pagina 13 di 14 Civ. a Sezioni Unite, Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022: “l'accoglimento della domanda in un unico capo, pur se in misura molto ridotta, comporta la condanna della controparte alle spese del giudizio. La compensazione delle spese è invece disposta in caso di soccombenza reciproca che si configura col parziale accoglimento della domanda, articolata in più capi, o in caso di pluralità di domande contrapposte, formulate nel medesimo processo, dalle stesse parti”
In applicazione del principio di soccombenza le spese di lite sostenute da CP_2 devono essere invece integralmente poste a carico di stante Parte_1
l'integrale rigetto della domanda risarcitoria. Le spese vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 147/2022, stante la natura delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) accerta il parziale inadempimento di e, per l'effetto, la condanna Parte_1
a corrispondere a la somma di € 1.835,33 (€ 1.666,67, oltre oneri di legge), CP_1 oltre interessi;
2) rigetta la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
3) compensa tra ed le spese di lite;
Parte_1 CP_1
4) condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida in Parte_1 CP_2
€ 7.052,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa se dovuti per legge.
Così deciso in Lodi, il 6 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ada Cappello
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