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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 3131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3131 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
30/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 13109/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. LEONE GIACOMO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te SPARACINO MARIA GRAZIA e RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separati decreti di pagamento.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo CP_1
dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza, negata dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, unitamente alla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
constatata per tabulas l'osservanza del termine stabilito dall'art. 445-bis, co. 6,
c.p.c. e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
rilevato che nessuna deduzione supporta la rinnovata richiesta di riconoscimento della sussistenza delle condizioni sottostanti alla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, sicché il ricorso, in parte qua, deve dichiararsi inammissibile;
ritenuto, poi, in relazione all'assegno mensile di assistenza, che l'opposizione sia infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU
nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione delle prestazioni indicate, sulla scorta di una accurata disamina della ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che le spese di lite non possono essere poste a carico della soccombente in ragione della prodotta dichiarazione relativa alla situazione reddituale
(inferiore al limite previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n.
113/2002) e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro attualmente in vigore, e che vanno conseguentemente poste a carico dell' CP_1
tanto le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separati decreti di pagamento;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 3 luglio 2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
30/06/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 13109/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. LEONE GIACOMO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv.te SPARACINO MARIA GRAZIA e RIZZO ADRIANA GIOVANNA) CP_1
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta l'opposizione;
◊ pone a carico dell' le spese della CTU espletata nella fase di accertamento CP_1
tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separati decreti di pagamento.
Tribunale di Palermo sez. Lavoro EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Premesso che la parte ricorrente conveniva in giudizio l' chiedendo CP_1
dichiararsi la sussistenza a proprio carico delle condizioni sanitarie legittimanti l'attribuzione dell'assegno mensile di assistenza, negata dal CTU nella precedente fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, unitamente alla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992;
premesso inoltre che – ritualmente instauratosi il contraddittorio – l' CP_2
convenuto resisteva, chiedendo il rigetto del ricorso, del quale deduceva l'infondatezza;
constatata per tabulas l'osservanza del termine stabilito dall'art. 445-bis, co. 6,
c.p.c. e la conseguente ammissibilità dell'opposizione;
rilevato che nessuna deduzione supporta la rinnovata richiesta di riconoscimento della sussistenza delle condizioni sottostanti alla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. 104/1992, sicché il ricorso, in parte qua, deve dichiararsi inammissibile;
ritenuto, poi, in relazione all'assegno mensile di assistenza, che l'opposizione sia infondata, atteso che, disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, il CTU
nominato ha negato la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la corresponsione delle prestazioni indicate, sulla scorta di una accurata disamina della ricorrente e della certificazione medica depositata che il Tribunale ritiene integralmente di condividere;
ritenuto che le spese di lite non possono essere poste a carico della soccombente in ragione della prodotta dichiarazione relativa alla situazione reddituale
(inferiore al limite previsto dall'art. 76, commi da 1 a 3, e dall'art. 77 del d.lgs. n.
113/2002) e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro attualmente in vigore, e che vanno conseguentemente poste a carico dell' CP_1
tanto le spese della CTU espletata nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, come lì liquidate, e le spese della CTU espletata in questa fase di opposizione, come liquidate con separati decreti di pagamento;
p.q.m.
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, il 3 luglio 2025
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro