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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
10 gennaio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5326/2022 R.G. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cirrone, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
-opponente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti;
-opposto-
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Di Gregorio, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-opposto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.06.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della intimazione di pagamento n. 293 2022 9001847857 000, notificata in data 16.05.2022, con la quale, con riferimento ai sottesi avvisi di addebito di seguito meglio indicati, gli era stato ingiunto il pagamento di consistenti somme a titolo di omesso versamento di contributi, oltre somme aggiuntive ed accessori, per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
1 In particolare, il ricorrente ha rappresentato che gli avvisi di addebito sottostanti alla impugnata intimazione erano i seguenti:
1. n. 293 2011 0027494840 000, modello DM 10. anno di imposta 2010, ente impositore sede di Catania, importo € 1.254,43; CP_1
2. n. 593 2012 0001260120 000, modello DM 10. anno di imposta 2011, ente impositore sede di Catania, importo € 1.463,50; CP_1
3. n. 593 2012 0003796790 000, modello DM 10. anno di imposta 2011, ente impositore sede di Catania, importo € 1.460,92; CP_1
4. n. 593 2012 0003971571 000, somme aggiuntive tardivo versamento contr. I.V.S.. e
Contributi I.V.S., anno di imposta 2010 e 2011, ente impositore sede di Catania, CP_1 importo € 1.463,50;
5. n. 593 2012 0004604981 000, modello DM 10. anno di imposta 2009 e 2010, ente impositore sede di Catania, importo € 11.355,52; CP_1
6. n. 593 2012 0004886514 000, modello DM 10. anno di imposta 2012, ente impositore sede di Catania, importo € 736,35; CP_1
7. n. 593 2012 0004963540 000, modello DM 10. anno di imposta 2012, ente impositore sede di Catania, importo € 739,72; CP_1
8. n. 593 2012 0005463821 000, modello DM 10. anno di imposta 2012, ente impositore sede di Catania, importo € 734,08; CP_1
9. n. 593 2012 0006581134 000, modello DM 10. anno di imposta 2012, ente impositore sede di Catania, importo € 2.177,13; CP_1
10. n. 593 2012 0007042490 000, somme aggiuntive tardivo versamento contr. I.V.S. e
Contributi I.V.S., anno di imposta 2011, ente impositore sede di Catania, importo € CP_1
1.074,91;
11. n. 593 2015 0003767021 000, somme aggiuntive tardivo versamento contr. I.V.S. e
Contributi I.V.S., anno di imposta 2014, ente impositore sede di Catania, importo € CP_1
2.468,22;
12. n. 593 2016 0002898359 000, somme aggiuntive tardivo versamento contr. I.V.S. e
Contributi I.V.S., anno di imposta 2015, ente impositore sede di Catania, importo € CP_1
2.423,16;
13. n. 593 2016 0003271470 000, modello DM 10. anno di imposta 2015, ente impositore sede di Catania, importo € 7.591,56; CP_1
2 14. n. 593 2016 0007137947 000, somme aggiuntive tardivo versamento contr. I.V.S. e
Contributi I.V.S., anno di imposta 2015, ente impositore sede di Catania, importo € CP_1
2.371,45;
15. n. 593 2017 0005568351 000, somme aggiuntive tardivo versamento contr. I.V.S. e
Contributi I.V.S., anno di imposta 2016, ente impositore sede di Catania, importo € CP_1
4.680,40.
Motivi dell'opposizione sono: la decadenza del potere impositivo ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999; la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 per mancata indicazione del responsabile del procedimento, inosservanza dell'obbligo motivazionale e mancata indicazione dell'autorità a cui poter presentare ricorso e il termine per la proposizione dello stesso;
l'omessa notifica dei presupposti avvisi di addebito;
il decorso del termine di prescrizione, originaria o successiva alla ipotetica notifica dei citati avvisi.
Instauratosi il contraddittorio, l' e l' (d'ora in poi CP_1 Controparte_2
) si sono regolarmente costituiti in giudizio spiegando difese volte ad ottenere la CP_3
dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso ed eccependo, tra l'altro, il proprio rispettivo difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta decadenza dal potere di opposizione per avvenuto decorso del termine di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999 o di cui all'art. 617 c.p.c. e, infine, deducendo che gli avvisi di addebito, sottesi alla impugnata intimazione, erano stati regolarmente notificati al contribuente nelle date specificate a pag. 4 della memoria di costituzione dell'istituto previdenziale;
Più specificamente, l' ha rappresentato che: CP_3
alcuni degli avvisi di addebito sottesi alla impugnata intimazione di pagamento (elencati dal
B2 al B11 della memoria di costituzione dell'agente della riscossione e corrispondenti a quelli sopra elencati ai nn. da 2 a 11), rientrando nello stralcio dei debiti fino a 1.000,00 euro, ai sensi dell'art. 1, commi da 222 a 230, della legge 29.12.2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), sono stati oggetto di annullamento automatico;
in ogni caso, in relazione agli avvisi di addebito elencati dal n. B2 al B10 della memoria di costituzione dell'agente della riscossione e corrispondenti a quelli sopra elencati ai nn. da 2 a
10, la prescrizione non era maturata perché tali avvisi erano stati inseriti ai fini interruttivi nell'ulteriore intimazione di pagamento n. 293 2016 9011228839 000, notificata in data
06.12.2016; la cartella di pagamento n. 293 2011 0027494840 000 di cui al suddetto n. 1 (elencata al n. B1 della memoria di costituzione dell'agente della riscossione) era stata notificata in data
3 22.07.2011, era stata oggetto di parziale annullamento automatico, limitatamente alle partite impugnate nella presente sede, e, comunque, era stata inserita, ai fini interruttivi, nella citata intimazione di pagamento n. 293 2016 9011228839 000, notificata in data 06.12.2016.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale e, stante l'eccessivo carico del ruolo, è stata più volte rinviata per discussione e decisione;
indi, all'esito dell'udienza del 10.01.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite ed esaminate le note di trattazione depositate dalle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, si deve innanzitutto individuare la qualificazione giuridica della proposta opposizione.
In proposito va ricordato che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (in tal senso si veda ex multis Cass. Sez. lav. 19.06.2019, n. 16425), nella materia in esame, in relazione ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege
n. 335/1995, avvenuto pagamento della somma pretesa, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo: ad es., impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e, quindi, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di
40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'atto comunque presupposto.
Relativamente alle doglianze riguardanti il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99 e 615 c.p.c., come tale svincolata dal rispetto di qualsiasi termine decadenziale.
Infine, riguardo ai motivi attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.),
l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999 e 617
4 c.p.a. e, come tale, va proposta, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento o dell'atto comunque presupposto.
Pertanto, nella parte in cui il ricorrente ha dedotto la prescrizione successivamente formatasi rispetto alla presunta notifica dei sottesi avvisi di addebito, l'opposizione va considerata come un'opposizione all'esecuzione, come tale proponibile in ogni momento, senza il rispetto di particolari termini decadenziali;
nella parte in cui è stata fatta valere la mancata notifica dei medesimi avvisi e la loro irregolarità sotto il profilo formale (mancata indicazione del responsabile del procedimento, ecc.), l'opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, risulta tardiva, essendo stata proposta in data 24.06.2022, dopo lo spirare del termine di 20 giorni dalla notifica della impugnata intimazione di pagamento, avvenuta in data 16.05.2022; infine, nella parte in cui è stata segnalata la prescrizione originaria della pretesa contributiva l'atto va qualificato come opposizione all'iscrizione a ruolo e, quindi, va ritenuta tempestiva, essendo stata proposta il 24.06.2022, nel rispetto del termine di 40 giorni rispetto alla data di notifica della impugnata intimazione di pagamento, come detto avvenuta in data 16.05.2022.
Ciò premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambi gli enti resistenti: quanto all'agente della riscossione, lo stesso è il destinatario diretto del pagamento intimato al contribuente e l'autore dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione e della relativa notifica;
quanto all'istituto previdenziale, lo stesso è il titolare del credito azionato e della pretesa contributiva formante oggetto di riscossione esattoriale.
Passando all'esame del merito, va innanzitutto osservato che l'impugnata intimazione di pagamento, oltre alle pretese dell'istituto previdenziale per mancato pagamento di somme dovute a titolo di contributi (e relative somme aggiuntive ed interessi), ha contestualmente ad oggetto crediti di diversa natura (tributaria, amministrativa per violazione di norme del codice della strada, ecc.) non contestati in questa sede;
in secondo luogo, va rilevato che, in realtà,
l'atto n. 293 2011 0027494840 000, sopra indicato al n. 1, non è un avviso di addebito, ma una cartella di pagamento, circostanza che, tuttavia, non rileva ai fini della decisione della presente controversia.
A questo punto, si deve rammentare che l'art. 1, comma 222, della legge 29.12.2022, n. 197
(legge di bilancio per il 2023), ha stabilito che “sono automaticamente annullati, alla data del
30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali …”.
Condizioni per l'operatività dell'annullamento ex lege sono quindi che i debiti riferiti a ciascun carico siano di importo fino a 1.000,00 euro e che i carichi di riferimento siano stati
“affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”: orbene, dalla visione degli estratti di ruolo prodotti dall'agente della riscossione (v. doc. da B2 a B11 allegati alla memoria di costituzione e alla nota di trattazione del 07.01.2025) e dai prospetti allegati alla intimazione di pagamento (v. doc. 1 fasc. ric. e D fasc. ) si evince CP_3
pianamente che i carichi ricompresi negli avvisi di addebito n. 593 2012 0001260120 000, n.
593 2012 0003796790 000, n. 593 2012 0003971571 000, n. 593 2012 0004604981 000, n.
593 2012 0004886514 000, n. 593 2012 0004963540 000, n. 593 2012 0005463821 000, n.
593 2012 0006581134 000, n. 593 2012 0007042490 000 e n. 593 2015 0003767021 000 hanno ad oggetto debiti sottoposti alla citata disciplina e, come tali, sono stati interamente sgravati dall'ente impositore.
Pertanto, in relazione ai suddetti avvisi di addebito e alla successiva intimazione di pagamento, impugnata in questa sede, limitatamente alla sua parte che si riferisce ai crediti portati nei citati avvisi di addebito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere a causa della operatività dell'annullamento ex lege dei debiti nei medesimi portati.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2011 0027494840 000 e agli avvisi di addebito n. 593 2016 0002898359 000, n. 593 2016 0003271470 000, n. 593 2016 0007137947
000 e n. 593 2017 0005568351 000, di cui ai citati nn. 1, 12, 13, 14 e 15 della presente sentenza, esclusi dalla disciplina dello stralcio previsto in tema di c.d. rottamazione delle cartelle, invece,
l'opposizione va valutata nel merito, per quanto concerne, nello specifico, il motivo concernente la prescrizione asseritamente maturatasi dopo la notifica degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento e prima della notifica dell'impugnata intimazione, come detto avvenuta in data 16.05.2022.
6 Al riguardo, va pacificamente applicato il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, legge n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio CP_1
2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).” (Cass. Sez. CP_1
Un. 17.11.2016, n. 23397; Cass. Sez. lav., n. 12200/2018).
Analogamente, quanto alle somme aggiuntive, la condivisa giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria
"ex lege", ha, pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. si vedano in tal senso Cass. Sez. lav. n. 2620/2012; Cass. Sez. lav. n. 8814/2008; Cass. S.U. n. 5076/2015).
Ebbene, la suddetta cartella di pagamento n. 293 2011 0027494840 000 è stata notificata in data
22.07.2011, per cui i crediti in essa portati dovevano ritenersi già prescritti al momento della notifica dell'atto interruttivo costituito dalla intimazione di pagamento n. 293 2016 9011228839
000, notificata soltanto in data 06.12.2016 personalmente a mani del ricorrente (sebbene questi si sia rifiutato di firmare l'atto) (v. doc. C allegato alla memoria di costituzione di ). CP_3
Gli avvisi di addebito n. 593 2016 0002898359 000, n. 593 2016 0003271470 000, n. 593 2016
0007137947 000 e n. 593 2017 0005568351 000, invece, non sono stati inseriti nella citata intimazione di pagamento notificata in data 06.12.2016, per cui, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, deve essere verificato se, tra la data della loro rispettiva notifica e quella nella quale
7 è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata in questa sede (16.05.2022), sia maturato o meno il termine prescrizionale.
Dalle deduzioni di parte e dai documenti prodotti dall'istituto previdenziale (v. doc. allegati ai CP_ nn. 2 e 3 della memoria di costituzione dell' si evince che l'avviso di addebito n. 593 2016
0002898359 000 è stato notificato in data 25.07.2016, l'avviso di addebito n. 593 2016
0003271470 000 è stato notificato in data 28.06.2016, l'avviso di addebito n. 593 2016
0007137947 000 è stato notificato in data 14.12.2016 e l'avviso di addebito n. 593 2017
0005568351 000 è stato notificato in data 28.12.2017.
Pertanto, rispetto alla notifica della intimazione di pagamento oggi in contestazione, come detto eseguita in data 16.05.2022, il termine prescrizionale non risulta certamente maturato con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2017 0005568351 000, come detto notificato in data 28.12.2017; invece, con riferimento agli avvisi di addebito n. 593 2016 0002898359 000,
n. 593 2016 0003271470 000 e n. 593 2016 0007137947 000, come detto notificati tra il giugno e il dicembre 2016, a stretto rigore, il termine di cinque anni sarebbe ormai decorso al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, come detto avvenuta in data
16.05.2022.
Tuttavia, si deve rammentare in proposito che la disciplina emergenziale connessa alla c.d. epidemia da coronavirus ha sancito la sospensione del periodo di prescrizione relativa al versamento dei contributi previdenziali per un totale di 311 giorni e, più precisamente, di 129 giorni dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (ex art. 37 d.l. n. 18/2020) e di ulteriori 182 giorni dal
31.12.2020 al 30.06.2021 (ex art. 11 del d.l. n. 183/2020).
Di conseguenza, considerando i 311 giorni di sospensione del termine prescrizionale, risulta che: in relazione all'avviso di addebito n. 593 2016 0002898359 000, come detto notificato il
25.07.2016, il termine prescrizionale è spirato in data 01.06.2022 (25.07.2016 + 5 anni=
25.07.2021 + 311 gg. = 01.06.2022), per cui la prescrizione non era ancora maturata quando il
16.05.2022 è stata notificata l'impugnata intimazione di pagamento;
in relazione all'avviso di addebito n. 593 2016 0003271470 000, come detto notificato in data
28.06.2016, il termine di prescrizione è spirato in data 05.05.2022 (28.06.2016 + 5 anni =
28.06.2021 + 311 gg.= 05.05.2022), per cui la prescrizione era già maturata quando il
16.05.2022 è stata notificata l'impugnata intimazione di pagamento;
in relazione all'avviso di addebito n. 593 2016 0007137947 000, come detto notificato in data
14.12.2016, il termine di prescrizione è scaduto in data 21.10.2022 (14.12.2016 + 5 anni =
8 14.12.2021 + 311 gg. = 21.10.2022), per cui la prescrizione non era ancora maturata quando il
16.05.2022 è stata notificata l'impugnata intimazione di pagamento.
Né a diverse conclusioni si può giungere, come ha fatto la difesa di , richiamando la CP_3 sospensione del termine di prescrizione sancita dall'art. 1, comma 623, della legge 23.12.2013,
n. 147 per il periodo dal 01.01.2014 al 15.06.2014, in relazione ai “carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013”: invero, tale disciplina, tesa a consentire il perfezionamento della procedura di definizione agevolata di cui ai commi da 618 a 622 del medesimo art. 1, deve ritenersi applicabile soltanto ai crediti di natura tributaria e non anche a quelli di natura previdenziale,
CP_ atteso che l' quale soggetto attivo del rapporto previdenziale, è un ente pubblico non economico, e, come tale, non è inquadrabile in alcuna delle categorie soggettive menzionate dalla norma, e ciò perché si tratta di un ente autonomo dall'amministrazione dello Stato che, pur essendo sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e del Ministero del Tesoro, non può certamente essere ricondotto al concetto di ufficio statale, né, ovviamente, può essere considerato un'agenzia fiscale, una regione, una provincia o un comune.
Conclusivamente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 593 2012 0001260120 000, n. 593 2012 0003796790 000, n. 593 2012
0003971571 000, n. 593 2012 0004604981 000, n. 593 2012 0004886514 000, n. 593 2012
0004963540 000, n. 593 2012 0005463821 000, n. 593 2012 0006581134 000, n. 593 2012
0007042490 000 e n. 593 2015 0003767021 000 sopra indicati ai nn. da 2 a 11; il ricorso è meritevole di accoglimento con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2011
0027494840 000 e all'avviso di addebito n. 593 2016 0003271470 000, con conseguente annullamento parziale della impugnata intimazione di pagamento;
per il resto, invece, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte va rigettato.
Tenuto conto che la maggior parte delle partite debitorie in contestazione hanno formato oggetto di automatico annullamento ex lege e che, per il resto, si configura una soccombenza reciproca, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5326/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 593 2012
0001260120 000, n. 593 2012 0003796790 000, n. 593 2012 0003971571 000, n. 593 2012
0004604981 000, n. 593 2012 0004886514 000, n. 593 2012 0004963540 000, n. 593 2012
9 0005463821 000, n. 593 2012 0006581134 000, n. 593 2012 0007042490 000 e n. 593 2015
0003767021 000 e, limitatamente ai crediti portati in tali avvisi, con riferimento alla intimazione di pagamento n. 293 2022 9001847857 000, per effetto dell'annullamento ex lege dei carichi in essi compresi;
dichiara non dovute le somme portate dalla cartella di pagamento n. 293 2011 0027494840
000 e dall'avviso di addebito n. 593 2016 0003271470 000 e, limitatamente ai crediti compresi in tali atti, dalla intimazione di pagamento n. 293 2022 9001847857 000, che, per l'effetto, entro tali limiti, annulla;
dichiara inammissibile e rigetta nel resto il ricorso;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 12 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Tripi, all'esito dell'udienza del
10 gennaio 2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5326/2022 R.G. Lavoro, promossa
DA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Cirrone, giusta procura allegata Parte_1
al ricorso introduttivo;
-opponente-
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura generale alle liti;
-opposto-
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Grazia Di Gregorio, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
-opposto-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.06.2022, il ricorrente indicato in epigrafe ha agito in giudizio per ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della intimazione di pagamento n. 293 2022 9001847857 000, notificata in data 16.05.2022, con la quale, con riferimento ai sottesi avvisi di addebito di seguito meglio indicati, gli era stato ingiunto il pagamento di consistenti somme a titolo di omesso versamento di contributi, oltre somme aggiuntive ed accessori, per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016.
1 In particolare, il ricorrente ha rappresentato che gli avvisi di addebito sottostanti alla impugnata intimazione erano i seguenti:
1. n. 293 2011 0027494840 000, modello DM 10. anno di imposta 2010, ente impositore sede di Catania, importo € 1.254,43; CP_1
2. n. 593 2012 0001260120 000, modello DM 10. anno di imposta 2011, ente impositore sede di Catania, importo € 1.463,50; CP_1
3. n. 593 2012 0003796790 000, modello DM 10. anno di imposta 2011, ente impositore sede di Catania, importo € 1.460,92; CP_1
4. n. 593 2012 0003971571 000, somme aggiuntive tardivo versamento contr. I.V.S.. e
Contributi I.V.S., anno di imposta 2010 e 2011, ente impositore sede di Catania, CP_1 importo € 1.463,50;
5. n. 593 2012 0004604981 000, modello DM 10. anno di imposta 2009 e 2010, ente impositore sede di Catania, importo € 11.355,52; CP_1
6. n. 593 2012 0004886514 000, modello DM 10. anno di imposta 2012, ente impositore sede di Catania, importo € 736,35; CP_1
7. n. 593 2012 0004963540 000, modello DM 10. anno di imposta 2012, ente impositore sede di Catania, importo € 739,72; CP_1
8. n. 593 2012 0005463821 000, modello DM 10. anno di imposta 2012, ente impositore sede di Catania, importo € 734,08; CP_1
9. n. 593 2012 0006581134 000, modello DM 10. anno di imposta 2012, ente impositore sede di Catania, importo € 2.177,13; CP_1
10. n. 593 2012 0007042490 000, somme aggiuntive tardivo versamento contr. I.V.S. e
Contributi I.V.S., anno di imposta 2011, ente impositore sede di Catania, importo € CP_1
1.074,91;
11. n. 593 2015 0003767021 000, somme aggiuntive tardivo versamento contr. I.V.S. e
Contributi I.V.S., anno di imposta 2014, ente impositore sede di Catania, importo € CP_1
2.468,22;
12. n. 593 2016 0002898359 000, somme aggiuntive tardivo versamento contr. I.V.S. e
Contributi I.V.S., anno di imposta 2015, ente impositore sede di Catania, importo € CP_1
2.423,16;
13. n. 593 2016 0003271470 000, modello DM 10. anno di imposta 2015, ente impositore sede di Catania, importo € 7.591,56; CP_1
2 14. n. 593 2016 0007137947 000, somme aggiuntive tardivo versamento contr. I.V.S. e
Contributi I.V.S., anno di imposta 2015, ente impositore sede di Catania, importo € CP_1
2.371,45;
15. n. 593 2017 0005568351 000, somme aggiuntive tardivo versamento contr. I.V.S. e
Contributi I.V.S., anno di imposta 2016, ente impositore sede di Catania, importo € CP_1
4.680,40.
Motivi dell'opposizione sono: la decadenza del potere impositivo ex art. 25 d.lgs. n. 46/1999; la violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 per mancata indicazione del responsabile del procedimento, inosservanza dell'obbligo motivazionale e mancata indicazione dell'autorità a cui poter presentare ricorso e il termine per la proposizione dello stesso;
l'omessa notifica dei presupposti avvisi di addebito;
il decorso del termine di prescrizione, originaria o successiva alla ipotetica notifica dei citati avvisi.
Instauratosi il contraddittorio, l' e l' (d'ora in poi CP_1 Controparte_2
) si sono regolarmente costituiti in giudizio spiegando difese volte ad ottenere la CP_3
dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso ed eccependo, tra l'altro, il proprio rispettivo difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta decadenza dal potere di opposizione per avvenuto decorso del termine di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 46/1999 o di cui all'art. 617 c.p.c. e, infine, deducendo che gli avvisi di addebito, sottesi alla impugnata intimazione, erano stati regolarmente notificati al contribuente nelle date specificate a pag. 4 della memoria di costituzione dell'istituto previdenziale;
Più specificamente, l' ha rappresentato che: CP_3
alcuni degli avvisi di addebito sottesi alla impugnata intimazione di pagamento (elencati dal
B2 al B11 della memoria di costituzione dell'agente della riscossione e corrispondenti a quelli sopra elencati ai nn. da 2 a 11), rientrando nello stralcio dei debiti fino a 1.000,00 euro, ai sensi dell'art. 1, commi da 222 a 230, della legge 29.12.2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), sono stati oggetto di annullamento automatico;
in ogni caso, in relazione agli avvisi di addebito elencati dal n. B2 al B10 della memoria di costituzione dell'agente della riscossione e corrispondenti a quelli sopra elencati ai nn. da 2 a
10, la prescrizione non era maturata perché tali avvisi erano stati inseriti ai fini interruttivi nell'ulteriore intimazione di pagamento n. 293 2016 9011228839 000, notificata in data
06.12.2016; la cartella di pagamento n. 293 2011 0027494840 000 di cui al suddetto n. 1 (elencata al n. B1 della memoria di costituzione dell'agente della riscossione) era stata notificata in data
3 22.07.2011, era stata oggetto di parziale annullamento automatico, limitatamente alle partite impugnate nella presente sede, e, comunque, era stata inserita, ai fini interruttivi, nella citata intimazione di pagamento n. 293 2016 9011228839 000, notificata in data 06.12.2016.
La causa è stata ritenuta matura per la decisione su base documentale e, stante l'eccessivo carico del ruolo, è stata più volte rinviata per discussione e decisione;
indi, all'esito dell'udienza del 10.01.2025, trattata in forma scritta o cartolare ex art. 127-ter c.p.c., sono state acquisite ed esaminate le note di trattazione depositate dalle parti ed è stata pronunciata la presente sentenza.
Ciò posto in ordine allo svolgimento del processo, si deve innanzitutto individuare la qualificazione giuridica della proposta opposizione.
In proposito va ricordato che, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte (in tal senso si veda ex multis Cass. Sez. lav. 19.06.2019, n. 16425), nella materia in esame, in relazione ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege
n. 335/1995, avvenuto pagamento della somma pretesa, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo: ad es., impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.),
l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e, quindi, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, va proposta, a pena di decadenza, entro il termine di
40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'atto comunque presupposto.
Relativamente alle doglianze riguardanti il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99 e 615 c.p.c., come tale svincolata dal rispetto di qualsiasi termine decadenziale.
Infine, riguardo ai motivi attinenti alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.),
l'azione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art. 29 d.lgs. 46/1999 e 617
4 c.p.a. e, come tale, va proposta, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento o dell'atto comunque presupposto.
Pertanto, nella parte in cui il ricorrente ha dedotto la prescrizione successivamente formatasi rispetto alla presunta notifica dei sottesi avvisi di addebito, l'opposizione va considerata come un'opposizione all'esecuzione, come tale proponibile in ogni momento, senza il rispetto di particolari termini decadenziali;
nella parte in cui è stata fatta valere la mancata notifica dei medesimi avvisi e la loro irregolarità sotto il profilo formale (mancata indicazione del responsabile del procedimento, ecc.), l'opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi e, pertanto, risulta tardiva, essendo stata proposta in data 24.06.2022, dopo lo spirare del termine di 20 giorni dalla notifica della impugnata intimazione di pagamento, avvenuta in data 16.05.2022; infine, nella parte in cui è stata segnalata la prescrizione originaria della pretesa contributiva l'atto va qualificato come opposizione all'iscrizione a ruolo e, quindi, va ritenuta tempestiva, essendo stata proposta il 24.06.2022, nel rispetto del termine di 40 giorni rispetto alla data di notifica della impugnata intimazione di pagamento, come detto avvenuta in data 16.05.2022.
Ciò premesso, va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da entrambi gli enti resistenti: quanto all'agente della riscossione, lo stesso è il destinatario diretto del pagamento intimato al contribuente e l'autore dell'intimazione di pagamento oggetto di impugnazione e della relativa notifica;
quanto all'istituto previdenziale, lo stesso è il titolare del credito azionato e della pretesa contributiva formante oggetto di riscossione esattoriale.
Passando all'esame del merito, va innanzitutto osservato che l'impugnata intimazione di pagamento, oltre alle pretese dell'istituto previdenziale per mancato pagamento di somme dovute a titolo di contributi (e relative somme aggiuntive ed interessi), ha contestualmente ad oggetto crediti di diversa natura (tributaria, amministrativa per violazione di norme del codice della strada, ecc.) non contestati in questa sede;
in secondo luogo, va rilevato che, in realtà,
l'atto n. 293 2011 0027494840 000, sopra indicato al n. 1, non è un avviso di addebito, ma una cartella di pagamento, circostanza che, tuttavia, non rileva ai fini della decisione della presente controversia.
A questo punto, si deve rammentare che l'art. 1, comma 222, della legge 29.12.2022, n. 197
(legge di bilancio per il 2023), ha stabilito che “sono automaticamente annullati, alla data del
30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
5 risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali …”.
Condizioni per l'operatività dell'annullamento ex lege sono quindi che i debiti riferiti a ciascun carico siano di importo fino a 1.000,00 euro e che i carichi di riferimento siano stati
“affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015”: orbene, dalla visione degli estratti di ruolo prodotti dall'agente della riscossione (v. doc. da B2 a B11 allegati alla memoria di costituzione e alla nota di trattazione del 07.01.2025) e dai prospetti allegati alla intimazione di pagamento (v. doc. 1 fasc. ric. e D fasc. ) si evince CP_3
pianamente che i carichi ricompresi negli avvisi di addebito n. 593 2012 0001260120 000, n.
593 2012 0003796790 000, n. 593 2012 0003971571 000, n. 593 2012 0004604981 000, n.
593 2012 0004886514 000, n. 593 2012 0004963540 000, n. 593 2012 0005463821 000, n.
593 2012 0006581134 000, n. 593 2012 0007042490 000 e n. 593 2015 0003767021 000 hanno ad oggetto debiti sottoposti alla citata disciplina e, come tali, sono stati interamente sgravati dall'ente impositore.
Pertanto, in relazione ai suddetti avvisi di addebito e alla successiva intimazione di pagamento, impugnata in questa sede, limitatamente alla sua parte che si riferisce ai crediti portati nei citati avvisi di addebito, va dichiarata la cessazione della materia del contendere a causa della operatività dell'annullamento ex lege dei debiti nei medesimi portati.
Come precisato in giurisprudenza, infatti, “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass.
10553/09; C. Cass. 22650/08).
Con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2011 0027494840 000 e agli avvisi di addebito n. 593 2016 0002898359 000, n. 593 2016 0003271470 000, n. 593 2016 0007137947
000 e n. 593 2017 0005568351 000, di cui ai citati nn. 1, 12, 13, 14 e 15 della presente sentenza, esclusi dalla disciplina dello stralcio previsto in tema di c.d. rottamazione delle cartelle, invece,
l'opposizione va valutata nel merito, per quanto concerne, nello specifico, il motivo concernente la prescrizione asseritamente maturatasi dopo la notifica degli avvisi di addebito e della cartella di pagamento e prima della notifica dell'impugnata intimazione, come detto avvenuta in data 16.05.2022.
6 Al riguardo, va pacificamente applicato il termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3, co. 9, legge n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale o avviso di addebito.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, infatti, “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1gennaio CP_1
2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).” (Cass. Sez. CP_1
Un. 17.11.2016, n. 23397; Cass. Sez. lav., n. 12200/2018).
Analogamente, quanto alle somme aggiuntive, la condivisa giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il credito per sanzioni civili, che trae origine da una obbligazione accessoria
"ex lege", ha, pur nella sua accessorietà, la stessa natura giuridica della obbligazione principale e deve essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale;
in particolare, con riferimento alle omissioni ed evasioni contributive, la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima dei contributi cui esse ineriscono” (cfr. si vedano in tal senso Cass. Sez. lav. n. 2620/2012; Cass. Sez. lav. n. 8814/2008; Cass. S.U. n. 5076/2015).
Ebbene, la suddetta cartella di pagamento n. 293 2011 0027494840 000 è stata notificata in data
22.07.2011, per cui i crediti in essa portati dovevano ritenersi già prescritti al momento della notifica dell'atto interruttivo costituito dalla intimazione di pagamento n. 293 2016 9011228839
000, notificata soltanto in data 06.12.2016 personalmente a mani del ricorrente (sebbene questi si sia rifiutato di firmare l'atto) (v. doc. C allegato alla memoria di costituzione di ). CP_3
Gli avvisi di addebito n. 593 2016 0002898359 000, n. 593 2016 0003271470 000, n. 593 2016
0007137947 000 e n. 593 2017 0005568351 000, invece, non sono stati inseriti nella citata intimazione di pagamento notificata in data 06.12.2016, per cui, in mancanza di ulteriori atti interruttivi, deve essere verificato se, tra la data della loro rispettiva notifica e quella nella quale
7 è stata notificata l'intimazione di pagamento impugnata in questa sede (16.05.2022), sia maturato o meno il termine prescrizionale.
Dalle deduzioni di parte e dai documenti prodotti dall'istituto previdenziale (v. doc. allegati ai CP_ nn. 2 e 3 della memoria di costituzione dell' si evince che l'avviso di addebito n. 593 2016
0002898359 000 è stato notificato in data 25.07.2016, l'avviso di addebito n. 593 2016
0003271470 000 è stato notificato in data 28.06.2016, l'avviso di addebito n. 593 2016
0007137947 000 è stato notificato in data 14.12.2016 e l'avviso di addebito n. 593 2017
0005568351 000 è stato notificato in data 28.12.2017.
Pertanto, rispetto alla notifica della intimazione di pagamento oggi in contestazione, come detto eseguita in data 16.05.2022, il termine prescrizionale non risulta certamente maturato con riferimento all'avviso di addebito n. 593 2017 0005568351 000, come detto notificato in data 28.12.2017; invece, con riferimento agli avvisi di addebito n. 593 2016 0002898359 000,
n. 593 2016 0003271470 000 e n. 593 2016 0007137947 000, come detto notificati tra il giugno e il dicembre 2016, a stretto rigore, il termine di cinque anni sarebbe ormai decorso al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, come detto avvenuta in data
16.05.2022.
Tuttavia, si deve rammentare in proposito che la disciplina emergenziale connessa alla c.d. epidemia da coronavirus ha sancito la sospensione del periodo di prescrizione relativa al versamento dei contributi previdenziali per un totale di 311 giorni e, più precisamente, di 129 giorni dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (ex art. 37 d.l. n. 18/2020) e di ulteriori 182 giorni dal
31.12.2020 al 30.06.2021 (ex art. 11 del d.l. n. 183/2020).
Di conseguenza, considerando i 311 giorni di sospensione del termine prescrizionale, risulta che: in relazione all'avviso di addebito n. 593 2016 0002898359 000, come detto notificato il
25.07.2016, il termine prescrizionale è spirato in data 01.06.2022 (25.07.2016 + 5 anni=
25.07.2021 + 311 gg. = 01.06.2022), per cui la prescrizione non era ancora maturata quando il
16.05.2022 è stata notificata l'impugnata intimazione di pagamento;
in relazione all'avviso di addebito n. 593 2016 0003271470 000, come detto notificato in data
28.06.2016, il termine di prescrizione è spirato in data 05.05.2022 (28.06.2016 + 5 anni =
28.06.2021 + 311 gg.= 05.05.2022), per cui la prescrizione era già maturata quando il
16.05.2022 è stata notificata l'impugnata intimazione di pagamento;
in relazione all'avviso di addebito n. 593 2016 0007137947 000, come detto notificato in data
14.12.2016, il termine di prescrizione è scaduto in data 21.10.2022 (14.12.2016 + 5 anni =
8 14.12.2021 + 311 gg. = 21.10.2022), per cui la prescrizione non era ancora maturata quando il
16.05.2022 è stata notificata l'impugnata intimazione di pagamento.
Né a diverse conclusioni si può giungere, come ha fatto la difesa di , richiamando la CP_3 sospensione del termine di prescrizione sancita dall'art. 1, comma 623, della legge 23.12.2013,
n. 147 per il periodo dal 01.01.2014 al 15.06.2014, in relazione ai “carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013”: invero, tale disciplina, tesa a consentire il perfezionamento della procedura di definizione agevolata di cui ai commi da 618 a 622 del medesimo art. 1, deve ritenersi applicabile soltanto ai crediti di natura tributaria e non anche a quelli di natura previdenziale,
CP_ atteso che l' quale soggetto attivo del rapporto previdenziale, è un ente pubblico non economico, e, come tale, non è inquadrabile in alcuna delle categorie soggettive menzionate dalla norma, e ciò perché si tratta di un ente autonomo dall'amministrazione dello Stato che, pur essendo sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e del Ministero del Tesoro, non può certamente essere ricondotto al concetto di ufficio statale, né, ovviamente, può essere considerato un'agenzia fiscale, una regione, una provincia o un comune.
Conclusivamente, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 593 2012 0001260120 000, n. 593 2012 0003796790 000, n. 593 2012
0003971571 000, n. 593 2012 0004604981 000, n. 593 2012 0004886514 000, n. 593 2012
0004963540 000, n. 593 2012 0005463821 000, n. 593 2012 0006581134 000, n. 593 2012
0007042490 000 e n. 593 2015 0003767021 000 sopra indicati ai nn. da 2 a 11; il ricorso è meritevole di accoglimento con riferimento alla cartella di pagamento n. 293 2011
0027494840 000 e all'avviso di addebito n. 593 2016 0003271470 000, con conseguente annullamento parziale della impugnata intimazione di pagamento;
per il resto, invece, il ricorso va in parte dichiarato inammissibile e in parte va rigettato.
Tenuto conto che la maggior parte delle partite debitorie in contestazione hanno formato oggetto di automatico annullamento ex lege e che, per il resto, si configura una soccombenza reciproca, si ritiene di dovere interamente compensare le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5326/2022 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa: dichiara cessata la materia del contendere con riferimento agli avvisi di addebito n. 593 2012
0001260120 000, n. 593 2012 0003796790 000, n. 593 2012 0003971571 000, n. 593 2012
0004604981 000, n. 593 2012 0004886514 000, n. 593 2012 0004963540 000, n. 593 2012
9 0005463821 000, n. 593 2012 0006581134 000, n. 593 2012 0007042490 000 e n. 593 2015
0003767021 000 e, limitatamente ai crediti portati in tali avvisi, con riferimento alla intimazione di pagamento n. 293 2022 9001847857 000, per effetto dell'annullamento ex lege dei carichi in essi compresi;
dichiara non dovute le somme portate dalla cartella di pagamento n. 293 2011 0027494840
000 e dall'avviso di addebito n. 593 2016 0003271470 000 e, limitatamente ai crediti compresi in tali atti, dalla intimazione di pagamento n. 293 2022 9001847857 000, che, per l'effetto, entro tali limiti, annulla;
dichiara inammissibile e rigetta nel resto il ricorso;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Catania, 12 gennaio 2025
Il Giudice del lavoro dott. Giuseppe Tripi
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