Articolo 34 della Legge 23 aprile 1981, n. 155
Articolo 33
Versione
12 maggio 1981
Art. 34. (Copertura finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 4 della presente legge, valutati in lire 150 miliardi per l'anno 1981, si fara' fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 12 maggio 1981