Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/04/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1456/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1456/2024 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 06.08.2024, congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] e Parte_1 residente a [...]M, codice fiscale: C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente a Parte_2
Monsummano Terme (PT), Via Carlo Pisacane n. 32/M, codice fiscale: , entrambi rappresentati e difesi C.F._2 dall'Avv. Elisabetta Severi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Monsummano Terme (PT), Via Luciano Lama n. 101, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 06.08.2024,
[...]
e esponendo di Parte_1 Parte_2 aver contratto matrimonio a Castelluccio Valmaggiore (FG) il
23.05.2002, precisavano che dalla loro unione era nata la FI
(il 21.07.2003), maggiorenne ma economicamente non Per_1 autosufficiente.
Le parti evidenziavano peraltro che ultimi anni si manifestava tra loro una progressiva divergenza nelle aspirazioni personali e nella progettualità familiare ed il sentimento della famiglia e dell'unione veniva meno, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) La casa familiare sita in Monsummano Terme (PT), Via Carlo
Pisacane n. 32/M, in comproprietà al 50% tra i coniugi, verrà assegnata alla IG.ra che continuerà ad Parte_1 abitarci insieme alla FI . Per_1
Il IG. trasferirà la sua residenza entro e non oltre Parte_2 il 22/09/2024 e comunicherà il nuovo indirizzo alla IG.ra
[...]
. Parte_1
3) Il IG. corrisponderà alla IG.ra Parte_2 Parte_1
, quale contributo per il mantenimento della FI
[...]
, la somma di € 400,00 (quattrocento/00) mensili entro il Per_1 giorno 15 (quindici) di ogni mese.
Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
4) Le spese straordinarie, così come individuate dal protocollo stipulato tra il Tribunale di Pistoia ed il COA di Pistoia in data
01/10/2018, dovranno essere ripartite fra i genitori in percentuale pari al 50%.
2 5) Il IG. si impegna a trasferire alla IG.ra Parte_2 [...]
la sua quota parte di proprietà della casa Parte_1 familiare sita in Monsummano Terme (PT), Via Carlo Pisacane n.
32/M.
Le parti pattiziamente stabiliscono che essa sarà trasferita alla
IG.ra con separato atto notarile che Parte_1 dovrà essere sottoscritto entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
Il trasferimento eseguito in esecuzione dei presenti accordi è da intendersi effettuato nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali inerenti la separazione personale dei coniugi e pertanto quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
La IG.ra acquisirà la quota Parte_1 dell'abitazione familiare del IG. sita in Parte_2
Monsummano Terme (PT), Via Carlo Pisacane n. 32/M (unità immobiliare identificata all'Agenzia delle Entrate – Sezione
Territorio di Pistoia, nel Comune di Monsummano Terme – foglio di mappa 17, particella 547 sub 47 cat.A/3 e particella 547 sub 48 cat. C/6 – vds. relazione tecnica di stima del Geom.
[...]
e visura del 24/07/2024 – doc. n. 4-5). Per_2
La IG.ra rappresenta sin d'ora che Parte_1 chiederà che l'atto venga tassato in esenzione da ogni imposta e tassa, ai sensi della Legge 6 marzo 1987 n. 74, articolo 19, come stabilito anche dalla Sentenza della Corte Costituzionale numero
154 del 10 maggio 1999 ed in conformità alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate numero 27/E/2012 del giorno 21 giugno 2012 e quindi anche dalla tassa dovuta all'Archivio Notarile, come da nota del Ministero della Giustizia, Ufficio Centrale degli Archivi Notarili del 12 aprile 2006, protocollo numero 249, posizione numero
1162.
I costi per il trasferimento della quota di proprietà del IG. Parte_2
alla IG.ra saranno ripartiti al
[...] Parte_1
50%.
3 6) La IG.ra al fine di regolamentare Parte_1 definitivamente tutti i rapporti patrimoniali con il IG. Parte_2
corrisponderà allo stesso la somma di € 77.000,00
[...]
(settantasettemila/00) in varie rate entro il 31/12/2024.
7) I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
8) Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 24.02.2025 e preso atto del parere espresso dal Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], che hanno Parte_2
4 contratto matrimonio a Castelluccio Valmaggiore (FG) il
23.05.2002, alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (Atto n. 1, P. 2, S. A, anno 2002);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 11.04.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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