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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/04/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c. Nella controversia iscritta al n. 1593/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data 6.8.2024 da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
,
[...] Parte_5
- ricorrenti –
rappresentate e difese dall' Avvocato SPERANZONI RENATO, digitalmente domiciliate presso il suo indirizzo PEC come da mandati Email_1
allegati telematicamente al presente ricorso depositato in via telematica (PCT) contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
- resistente –
rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dai Funzionari dell' Controparte_2
, Dott. , Dott. e Dott.ssa Maria Chiara Rocco, ed
[...] CP_3 Controparte_4
elettivamente domiciliato in Venezia presso l' , via Controparte_2
Forte Marghera n. 191
1 OGGETTO: carta docente. CONCLUSIONI Per parte ricorrente: IN PRINCIPALITÀ: accertarsi e/o dichiararsi il diritto delle ricorrenti alla “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1, comma 121, della legge 13.7.2015 n. 107 per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, e, per l'effetto, condannarsi il Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, ad assegnare a ciascuna ricorrente la predetta “carta
[...]
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e ad accreditare nel borsellino elettronico di ciascuna di esse la somma di € 500,00 per ognuno degli anni scolastici indicati in premessa, per gli importi totali indicati qui di seguito, e precisamente:
per € 2.500,00 (5 anni dal 2019/2020 al 2023/2024) Parte_1
per € 1.000,00 (2 anni 2019/2020 e 2020/2021) Parte_2
per € 2.500,00 (5 anni dal 2019/2020 al 2023/2024) Parte_3
per € 2.500,00 (5 anni dal 2018/2019 al 2022/2023) Parte_4
per € 2.500,00 (5 anni dal 2019/2020 al 2023/2024) Parte_5
maggiorati della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN SUBORDINE: nella denegata ipotesi in cui nel corso del giudizio dovesse accertarsi che una o più o tutte le ricorrenti non hanno diritto all'assegnazione della “carta docente” e all'accredito delle somme come sopra richieste per effetto di una qualsiasi causa ostativa (si indicano al riguardo - a puro titolo esemplificativo -
l'uscita dall'ordinamento scolastico, il pensionamento, la cancellazione e/o il depennamento dalle graduatorie,
il passaggio nei ruoli ATA), la domanda di condanna del al pagamento Controparte_1
delle somme indicate “in principalità” deve intendersi formulata a titolo di risarcimento del danno subito da ciascuna ricorrente per non avere potuto usufruire, per ciascuno degli anni scolastici indicati in premessa, della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” e delle somme delle quali spettava l'accredito, come sopra puntualmente quantificate per ciascuna ricorrente, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge da ogni singola scadenza al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA: il sottoscritto procuratore delle ricorrenti non ritiene di dover formulare alcuna istanza istruttoria, trattandosi di causa di puro diritto, già compiutamente istruita in via documentale.
2 IN OGNI CASO: spese, contributo unificato (€ 118,50), compensi professionali ex D.M. 13.8.2022 n. 147,
rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore delle ricorrenti chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.,
dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.
Per parte resistente:
- In via preliminare subordinata, dichiararsi, comunque, l'intervenuta prescrizione dei diritti vantati dalle parti ricorrenti nei limiti prescrizionali quinquennali secondo quanto eccepito al punto 1);
- Nel merito: rigettare, nel merito, le domande proposte nel ricorso ex adverso, in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esplicati;
- In ogni caso con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ex art.152 bis, disp. att. c.p.c o, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti ricorrenti esponevano di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso dei seguenti aa.ss:
dal 2019/2020 al 2023/2024 Parte_1
dal 2019/2020 e 2020/2021 Parte_2
dal 2019/2020 al 2023/2024 Parte_3
dal 2018/2019 al 2022/2023 Parte_4
dal 2019/2020 al 2023/2024 Parte_5
ed agivano in giudizio nei confronti del Controparte_1
lamentando la mancata corresponsione a loro favore, proprio in quanto titolari di contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s.
2015/16 ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo, sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludevano affinché fosse accertato e dichiarato il loro diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del
3 alla corresponsione a loro favore dell'importo nominale di Controparte_1
valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
1.2 In subordine svolgevano domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c. quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.
2. Il eccepiva in via preliminare la prescrizione Controparte_1
relativamente all'a.s 2018-2019 relativamente alla ricorrente e 2019-2020 Pt_4
relativamente alle ricorrenti , e;
nel merito negava la spettanza al Pt_4 Pt_1 Pt_2
personale assunto a tempo determinato della Carta Docente, e che ciò violasse il principio di parità di trattamento a fronte della diversità di situazione rispetto al personale assunto a tempo indeterminato;
in subordine contestava che alle parti ricorrenti spettasse un diritto di credito avente ad oggetto una specifica somma di denaro, piuttosto che il mero accredito di questa nella Carta Docente. Concludeva
dunque come riportato in epigrafe.
3. In sede di prima udienza parte ricorrente rinunciava alla domanda in relazione all'a.s.
2023/14 con riferimento alle ricorrenti , e Quindi, depositati Pt_1 Pt_3 Parte_5
dalle parti ricorrenti i contratti di lavoro riferiti all'a.s. 2024-2025 in corso, la causa non necessitando di attività istruttoria ulteriore veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Le parti ricorrenti lamentano, tenuto conto delle rinunce operate in prima udienza, il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s. ed incarichi a tempo determinato:
- aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, in cui ha Parte_1
ottenuto incarichi di supplenza annuale;
- : aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021, in cui ha ottenuto incarichi di Parte_2
supplenza annuale;
4 - : aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 in cui ha ottenuto incarichi di Parte_3
supplenza fino al termine delle attività didattiche, ed aa.ss. 2021/2022 e
2022/2023 in cui ha ottenuto supplenze annuali;
- : aa.ss. 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 in Parte_4
cui ha ottenuto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche;
- aa.ss. 2019/2020 e 2020/2021 in cui ha ottenuto incarichi di Parte_5
supplenza fino al termine delle attività didattiche ed a.s. 2021/2022 in cui ha ottenuto una supplenza annuale.
5. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd.
“circuito scolastico”, in ragione di immissione in ruolo per le ricorrenti , , Pt_1 Pt_2
e e di affidamento di contratto di supplenza per l'a.s. in corso per la Pt_3 Pt_4
ricorrente Parte_5
6. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022
resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza
29961/23, condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche –
come nella fattispecie in esame.
7. Quanto alla prescrizione, tempestivamente eccepita dalla difesa del , bisogna CP_1
tenere conto di quanto stabilisce Cassazione in merito ovvero che “il diritto dei docenti titolari di supplenze annuali nei termini di cui all'art. 4, co. 1 e 2, L.124/1999 è da riconoscere sulla base di un'applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell'art. 4 dell'Allegato all'Accordo
Quadro. Ciò significa che il privato poteva agire ab origine in forza della norma eurounitaria e che, di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell'efficacia diretta, alla norma stessa (Corte di Giustizia 9 settembre 2003,
Consorzio Fiammiferi, punto 49)” (Cass. 29961/23), sicché la prescrizione non era
5 impedita nel suo decorso nel periodo precedente la sentenza CGUE del 18.5.2022.
Questa opera, pertanto, in relazione agli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 con riferimento alle pretese dei ricorrenti , e , in quanto il primo atto interruttivo Pt_4 Pt_1 Pt_2
della prescrizione (notificazione del ricorso) è intervenuto oltre il quinquennio dalla maturazione del diritto, cioè dal momento in cui era consentito ai docenti di procedere con la registrazione telematica per fruire del beneficio se già in titolare di incarico o successivamente dal momento in cui l'incarico è stato conferito (Cass., 29961/22).
8. In conclusione, considerato l'attuale inserimento delle ricorrenti nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso in via principale per i seguenti aa.ss.:
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_1
: 2020/2021; Parte_2
: 2020/21, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_3
: 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_4
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Parte_5
accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici in questione, con conseguente condanna del a provvedere al CP_1
relativo accredito a loro favore, per i seguenti importi:
1.500,00 € Parte_1
: 500,00 € Parte_2
: 1.500,00 € Parte_3
: 1.500,00 € Parte_4
1.500,00 € Parte_5
oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
7. Le spese di lite, sono compensate nella misura della metà attesa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, e per il residuo - da contenere nel minimo a fronte della
6 serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta - seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del procuratore di parte ricorrente che si è
dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica rispettivamente di:
1.500,00 € Parte_1
: 500,00 € Parte_2
: 1.500,00 € Parte_3
: 1.500,00 € Parte_4
1.500,00 € Parte_5
e conseguentemente condanna il a provvedere al relativo accredito, oltre alla CP_1
maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Compensa per metà le spese di lite tra le parti, e condanna il convenuto a rifondere CP_1
al procuratore di parte ricorrente – che si é dichiarato antistatario - le spese di lite, liquidate in
€ 2.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%, e le spese di contributo unificato per € 118,50.
Venezia, 09/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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