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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/12/2024, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4168/2016 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
che lo rappresenta e difende per procura speciale conferita in data 15 ottobre 2021 agli
[...]
atti del fascicolo telematico, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 31 luglio 2017, prot. n. 4948/2017, ricorrenti contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Giovanni Dore, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria di costituzione, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2016, ha agito in giudizio, davanti a Parte_1
questo Tribunale, nei confronti di esponendo: Controparte_1
- di essere stato assunto in data 1° agosto 2013 da OR ER soc. OO., con contratto a tempo indeterminato full time e qualifica di operaio di III livello CCNL Personale dipendente imprese esercenti RV pulizia e RV integrati/multiRV, assegnato presso il cantiere Lugi
ON EC s.p.a. in Assemini;
- di aver lavorato alle dipendenze di OR ER s.c. fino al 30 dicembre 2015, quando è stato licenziato a seguito della cessazione dell'appalto in forza del quale OR ER s.c. gestiva il RVo di pulizia presso il sito industriale IG ON EC;
- che nel medesimo appalto è subentrata la quale svolge analoghi tipi di CP_1 CP_1
RVo e applica il medesimo contratto collettivo vigente presso OR ER s.c.;
- che in base all'art. 4 CCNL Personale dipendente imprese esercenti RV pulizia e RV integrati/multiRV in caso di cambio del soggetto affidatario di un appalto il personale in forza pagina 1 di 15 all'impresa cessante è assunto dalla impresa subentrante;
- di non essere stato assunto alle dipendenze di ciò comportando la Controparte_1 violazione dell'art. 4 CCNL cit.;
- che dei nove lavoratori adibiti alle mansioni di pulizie industriali dipendenti dalla società cessante solo sette sono stati riassunti da e che a questi sette si è Controparte_1
aggiunto un altro lavoratore, peraltro adibito in precedenza ad altro settore;
- che la ha assegnato alla mansione di pulizia due lavoratori nuovi Controparte_1
provenienti dalla città di Taranto e poi qualche tempo dopo ha assunto altri 4 lavoratori provenienti da altre aziende, in particolare , e Parte_3 Persona_1 Persona_2
Parte_4
- di non essere stato assunto da in violazione del CCNL applicato al Controparte_1
rapporto;
- di aver instaurato in data 31 marzo 2016 un giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c. nei confronti della società convenuta, nonché nei confronti della società uscente, la OR ER s.c., che lo ha licenziato al momento della cessazione dell'appalto;
- di essere stato destinatario nelle more del giudizio cautelare di una proposta di assunzione da parte di OR ER s.c. per essere impiegato presso la sede di Forlì;
- di aver rifiutato la proposta di assunzione proveniente da OR ER s.c.;
- che il giudizio cautelare è stato definito con ordinanza di rigetto del 29 agosto 2016 n. 52/2016.
Sulla base delle ragioni di fatto e di diritto esposte, il ricorrente ha domandato di accertare e dichiarare il proprio diritto all'assunzione da parte di con la mansione di Controparte_1 operaio, livello III, addetto alle pulizie e RV industriali, e per l'effetto di ordinare alla medesima società di ricevere le sue prestazioni lavorative;
ha altresì chiesto la condanna di al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande dalla data del Controparte_1
licenziamento alla data delle effettiva assunzione, oltre al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
Ha resistito in giudizio con articolate eccezioni. Controparte_1
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Risulta pacifico, nonché documentalmente dimostrato, che la convenuta Controparte_1
si sia aggiudicata gli appalti aventi a oggetto l'attività di pulizia industriale presso il sito Ing. IG
ON EC e con decorrenza dal 1° dicembre 2015, in base a due distinti Controparte_2
contratti stipulati con Ing. IG ON EC s.p.a. e con attività diversificate s.p.a. CP_2
Ciò emerge dall'analisi dei contratti di appalto n. 2500022446 e n. 2500022447 prodotti dalla pagina 2 di 15 resistente, che hanno come oggetto rispettivamente la “attività di pulizie industriali presso il sito ing. IG ON EC di Assemini” e la “attività di pulizie industriali presso il sito CP_2
con decorso dal 1° dicembre 2015 (docc. 17 e 17a fascicolo del ricorrente).
[...]
È altresì pacifico che l'attività di pulizia industriale dei siti Ing. IG ON EC e CP_2 venisse precedentemente svolta da OR ER s.c. nell'ambito di un più ampio
[...] contratto d'appalto che aveva ad oggetto, oltre all'attività di pulizia industriale, anche altri RV industriali.
La maggiore ampiezza dell'oggetto del precedente appalto è dimostrata dall'analisi del contratto n. 250009208 stipulato tra e avente a oggetto “Pulizie e ER industriali” CP_2 Controparte_3
presso lo stabilimento di Assemini con decorso dal 1° maggio 2012 (vd. doc. 15 allegato al ricorso e doc. 17 allegato alle note depositate dalla resistente in data 24 marzo 2022).
Come emerge dal ricorso, OR ER s.c. era succeduta a in data 31 luglio Controparte_3
2013 nella gestione delle attività oggetto del contratto n. 250009208 stipulato tra e CP_2 [...]
subentrando nello stesso contratto di appalto e obbligandosi a svolgere le medesime CP_3
prestazioni.
Ciò è dimostrato dall'analisi del contratto di affidamento n. 2012-00093-00 stipulato tra
[...]
e OR ER s.c. (doc. 15a fascicolo del ricorrente). CP_3
Inoltre, durante la vigenza dell'appalto, vi era stata necessità di estendere l'oggetto del contratto,
e di conseguenza di ampliare il novero delle attività gestite dall'appaltatrice OR ER s.c.
(vd. doc. 13 della resistente).
AL'atto della cessazione del precedente appalto, che prevedeva la gestione unitaria delle attività di “Pulizie e ER industriali” da parte di OR ER s.c., si è verificata per intendimento della committente la suddivisione delle attività in diversi appalti, in numero totale di sei, due dei quali, specifici per le pulizie industriali, sono stati aggiudicati dall'odierna resistente
[...]
(vd. docc. 17 e 17a fascicolo della resistente). CP_1
Gli altri appalti, aventi a oggetto la gestione dei “ER Industriali”, da quanto emerge anche dal verbale di incontro delle parti nanti la D.T.L. di Cagliari del 27 novembre 2015, risultano essere stati affidati ad altre società, tra cui e AL VI OO (vd. doc. 6 fascicolo della CP_4
resistente).
Risulta pertanto accertato che sia subentrata a OR ER s.c. nella Controparte_1 gestione di una porzione delle attività precedentemente affidate all'impresa uscente nell'ambito del contratto concluso con per “Pulizie e ER industriali” presso lo stabilimento di CP_2
Assemini, e più precisamente nelle sole attività di pulizie industriali.
pagina 3 di 15 2.1. È pacifico che sia OR RV s.c. che abbiano sempre Controparte_1
applicato ai lavoratori assunti nell'ambito degli appalti il CCNL per i dipendenti da imprese esercenti RV di pulizia e RV integrati/multiRV.
L'art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, stabilisce:
“Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei RV tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione.
Le parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di RV, cedente o subentrante (società, OOerativa, ecc.), anche ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31.
In ogni caso di cessazione di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi;
l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle
Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. ALa scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi:
a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali
l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto - risultanti da documentazione probante che lo determini - almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il RVo - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la
Direzione provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni
pagina 4 di 15 sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.
Nelle procedure di cambio appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci- lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante.
[…]
Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva.
I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970, saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato.
Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato.
In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'art. 4 del presente
c.c.n.l., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di RVo.
L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione:
- nominativo e codice fiscale;
- eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
- livello di inquadramento;
- orario settimanale;
- data di assunzione nel settore;
- data di assunzione nell'azienda uscente;
- situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all'art. 51, commi 4 e 5, del vigente c.c.n.l.; nonché
- l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n. 68/1999;
pagina 5 di 15 - le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione
e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'accordo 21 dicembre
2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/regioni;
- le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il libretto formativo del cittadino - di cui all'art. 2, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276, e al decreto Ministero lavoro 10 ottobre 2005;
- l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.
Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante
è esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 57”.
Le parti sociali hanno configurato il fenomeno come costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante al dichiarato fine di tutelare i livelli occupazionali del personale impiegato nell'appalto.
Nel caso di cui alla lettera A, sussiste l'obbligo per l'impresa subentrante di riassumere gli addetti all'appalto da almeno 4 mesi e le parti sociali hanno previsto espressamente, con riferimento a tale nuovo contratto, solo l'esclusione del patto di prova.
Nel caso di cui alla lettera B, non è previsto l'obbligo di riassunzione ma un esame in sede sindacale al fine di adottare le misure più idonee ad armonizzare le mutate esigenze tecnico organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali.
Non trattandosi, dunque, di trasferimento senza soluzione di continuità del medesimo rapporto di lavoro, bensì di costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con l'impresa che subentra nella gestione dell'appalto, in difetto di espresse previsioni contrattuali ulteriori rispetto a quella della mera esclusione del patto di prova, deve ritenersi che, con particolare riferimento alla fattispecie di cui alla lettera A, il nuovo datore di lavoro è obbligato a riassumere i lavoratori già impiegati nell'appalto (da almeno 4 mesi) ma non, altresì, a mantenere le clausole che caratterizzavano il precedente contratto di lavoro.
A fortiori tale conclusione vale per la fattispecie di cui alla lettera B, in cui non sussiste nemmeno l'obbligo di riassunzione.
Si tratta di una conclusione coerente con la finalità di mantenimento dei livelli occupazionali, finalità che non impone necessariamente il mantenimento delle medesime condizioni contrattuali dei singoli rapporti di lavoro.
pagina 6 di 15 In tale prospettiva, dunque, la differenza tra l'ipotesi di cui alla lettera A e l'ipotesi di cui alla lettera B consiste nel fatto che, mentre nella prima ipotesi il diritto alla riassunzione è garantito, nella lettera B la riassunzione non è garantita ed è prevista una procedimentalizzazione in sede sindacale per la definizione delle modalità di “armonizzazione” dei livelli occupazionali alle mutate esigenze dell'appalto.
2.2. Nel caso di specie è emerso che l'appalto aggiudicato da Controparte_1
riguardasse solo una porzione delle attività che in precedenza erano state affidate a OR
ER s.c.
Difatti, come si è detto, mentre OR ER s.c. gestiva l'intero appalto avente a oggetto
“Pulizie e ER industriali” presso lo stabilimento di Assemini regolato dal contratto stipulato tra e (vd. doc. 15 allegato al ricorso e doc. 17 allegato alle note depositate dalla CP_2 Controparte_3
resistente in data 24 marzo 2022), si è aggiudicata due appalti aventi a Controparte_1 oggetto le “attività di pulizie industriali presso il sito ing. IG ON EC di Assemini” e di
“attività di pulizie industriali presso il sito (docc. 17 e 17a fascicolo della Controparte_2
resistente), di estensione inferiore rispetto a quello originario.
È emerso altresì che OR ER s.c. impiegasse nell'appalto il numero complessivo di 41 dipendenti, con diverse professionalità afferenti allo svolgimento delle plurime attività appaltate.
Il dato sul numero dei lavoratori impiegati dall'impresa uscente, pacifico tra le parti, è stato confermato dalla teste sentita all'udienza dell'11 giugno 2018 in qualità di Testimone_1
legale rappresentante di OR ER s.c. all'epoca dei fatti;
quest'ultima ha dichiarato: “è vero, negli appalti “Eni” avevamo 41 dipendenti”.
Inoltre, la circostanza è emersa anche dall'analisi del contenuto delle dichiarazioni delle parti nell'incontro svoltosi in data 27 novembre 2015 presso la D.T.L. di Cagliari: Controparte_5 comparsa in quella sede come rappresentante di OR ER s.c., la quale ha affermato: “[…]
Nel suddetto cantiere sono coinvolti 41 lavoratori tra capo cantieri, vice capo cantieri, falegnami, meccanici, responsabili della sicurezza, altre figure di operai […]” (vd. doc. 6 fascicolo del resistente).
Le diverse specializzazioni dei lavoratori impiegati si rendevano dunque necessarie per far fronte alla pluralità di lavorazioni gestite dall'impresa uscente, che comprendevano, oltre ai RV di pulizia industriale propriamente detti, anche attività quali il “carico/scarico autocisterne di rampe”
(vd. pag. 12 doc. 15 allegato al ricorso) afferenti ad altri settori industriali.
Deve pertanto ritenersi raggiunta la prova della discontinuità tra i due appalti.
2.3. Il caso in esame rientra di conseguenza nella fattispecie enucleata dall'art. 4, lett. B) CCNL
pagina 7 di 15 cit., che nel caso di diversità di termini, modalità e prestazioni contrattuali tra i successivi contratti di appalto non contempla in capo al lavoratore dipendente dell'impresa cessante un vero e proprio diritto soggettivo alla riassunzione presso l'impresa subentrante, ma solo il dovere di quest'ultima di attivare un confronto in sede sindacale finalizzato, ove possibile, al mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti.
Deve a tal riguardo rilevarsi che ha attivato il confronto in sede sindacale Controparte_1 richiesto dall'art. 4, lett. B) CCNL cit. all'atto della cessazione dell'appalto, dando vita a due incontri con le OO.SS. più rappresentative, uno svoltosi presso la sala riunioni della CGIL di
Cagliari in data 30 novembre 2011 e l'altro tenutosi presso la D.T.L. di Cagliari-Oristano in data
28 dicembre 2015 (vd. docc. 4, 5, 7 fascicolo della resistente).
Nel corso del primo incontro, conclusosi con esito negativo, è emerso che l'impresa uscente aveva fornito a un elenco dei lavoratori destinati alle pulizie industriali Controparte_1 nell'ambito del sito ON EC, impiegati nel numero complessivo di 9; l'impresa subentrante aveva affermato di ritenere che gli appalti avessero oggetto diverso e che il numero dei lavoratori indicati nell'elenco fosse eccessivamente elevato considerate le lavorazioni da svolgere (vd. verbale di cui al doc. 4 fascicolo della resistente).
Nel corso del secondo incontro nanti la D.T.L. di Cagliari, anch'esso conclusosi senza l'accordo delle parti coinvolte, aveva ribadito che la quantità di lavorazioni oggetto Controparte_1 del nuovo appalto non fosse sufficiente a giustificare l'assunzione di tutti i lavoratori precedentemente impiegati da OR ER s.c. e aveva manifestato la disponibilità dell'impresa subentrante all'assunzione dei lavoratori “ ; ; CP_6 CP_7 [...]
; ; ”, oltre due lavoratori a propria scelta tra gli altri CP_8 Controparte_9 CP_10
impiegati nel cantiere;
le OO.SS. coinvolte avevano unitamente affermato che tutti i lavoratori avrebbero avuto diritto di mantenere il posto di lavoro.
Risulta effettivamente prodotto in atti l'elenco del personale occupato con la mansione di addetto alle pulizie/RV industriali da OR ER s.c. nell'ambito del precedente appalto, con indicazione per ciascun lavoratore di tutte le informazioni richieste dall'art. 4 CCNL cit. (“- nominativo e codice fiscale;
- eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
- livello di inquadramento;
- orario settimanale;
- data di assunzione nel settore;
- data di assunzione nell'azienda uscente”) (vd. doc. 18 fascicolo del ricorrente).
Dall'elenco, che risulta essere stato trasmesso a in data 20 novembre 2015, si Controparte_1
evince che nel precedente appalto venissero impiegati, con mansione di addetto alle pulizie/RV industriali, 9 lavoratori, tra cui l'odierno ricorrente.
pagina 8 di 15 Anche il teste , sentito in qualità di rappresentante sindacale all'udienza del 4 Tes_2
febbraio 2021, ha confermato che gli incontri in sede sindacale si fossero svolti, pur non ricordando esattamente il periodo.
Sulla base delle emergenze istruttorie, deve dunque ritenersi che la resistente Controparte_1 abbia rispettato la procedura formale stabilita dall'art. 4 CCNL per il caso di
[...] Parte_5 subentro in un appalto che “con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali”, attivando il confronto con le organizzazioni sindacali e cercando, nelle due riunioni svolte dopo la consegna dell'elenco dei lavoratori da parte dell'impresa cessante, di seguire soluzioni organizzative che consentissero di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali precedenti.
2.4. Peraltro, poiché le trattative non hanno condotto alla conferma di tutti i lavoratori precedentemente impiegati da OR ER s.c. dall'art. 4 lett. b) CCNL, occorre verificare se le ragioni addotte dalla resistente per giustificare l'impossibilità di assumere tutti gli ex dipendenti della cessante, e in particolare il ricorrente, fossero effettivamente sussistenti al momento del passaggio di appalto.
Deve a tal proposito ricordarsi che, come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, l'interesse al mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il RVo in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto (cfr. Cons.
Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3885; III, 30 gennaio 2019, n. 750; III, 29 gennaio 2019, n. 726;
7 gennaio 2019, n. 142;III, 18 settembre 2018, n. 5444; V, 5 febbraio 2018, n. 731; V, 17 gennaio
2018 n. 272; III 5 maggio 2017, n. 2078; V 7 giugno 2016, n. 2433; III, 30 marzo 2016, n. 1255).
2.5. Ebbene, per spiegare le ragioni della mancata riassunzione del ricorrente Controparte_1
ha anzitutto argomentato sulla maggiore ampiezza del precedente contratto di appalto rispetto
[...]
a quello stipulato dalla resistente.
L'assunto è stato confermato dall'istruttoria svolta, che ha mostrato come OR ER s.c. impiegasse per l'attuazione dell'appalto di “pulizie e RV industriali” 41 lavoratori, che rivestivano professionalità diverse e si occupavano di diverse mansioni.
A questo punto, deve rilevarsi come anche nello specifico sito “ON EC”, oggetto dell'appalto di “pulizie industriali” aggiudicato dall'odierna resistente, i 9 lavoratori impiegati non fossero adibiti nella vigenza del precedente contratto unicamente alle mansioni di pulizie industriali propriamente dette.
pagina 9 di 15 Ciò emerge plasticamente dall'analisi della storia lavorativa del ricorrente, il quale, assunto da
OR ER s.c. con mansioni di operaio addetto a pulizie/RV industriali di III livello
CCNL MultiRV, veniva impiegato dalla ex datrice di lavoro nell'attività di caricamento cisterne e al carico/scarico merci nel pontile Rumianca fino al 23 dicembre 2014 e successivamente, nei quattro mesi antecedenti alla cessazione dell'appalto, ad attività di cantiere diverse delle pulizie industriali, assegnato al “magazzino generale”.
La circostanza è stata ammessa da in sede di interrogatorio formale, nel corso Parte_1 dell'udienza dell'11 giugno 2018.
La circostanza è stata altresì confermata dal teste , sentito all'udienza del 4 febbraio Tes_2
2021, il quale ha dichiarato “adr: è vero che il ricorrente quando lavorava per la OR ER lavorava nel pontile assistenza carico delle navi, da quando hanno preso l'appalto di carico delle navi, non ricordo il periodo”, e anche dal teste , sentito nel corso della medesima CP_10 udienza, il quale ha precisato che “6) […] il nella OR ER era operaio addetto alle Pt_1
pulizie, svolgeva le mie stesse mansioni tranne quelle di autista. Abbiamo lavorato insieme per pulizie impianto e anche nel carico di cisterne, nella rampa di carico di autocisterne. Il ha Pt_1 anche lavorato nel carico di navi […] poteva svolgere le stesse nostre mansioni tranne che Pt_1 fare l'autista perché sprovvisto di patente”.
Dall'istruttoria orale è pertanto emerso che il fosse adibito prevalentemente alle mansioni Pt_1
di carico cisterne e carico/scarico merci dalle navi sul pontile Rumianca, e che, benché potesse svolgere anche attività di pulizie industriali, in quell'ambito non poteva essere destinato alle mansioni di autista, a differenza dei colleghi, in quanto sprovvisto di patente.
Deve a tal riguardo darsi atto che il pontile Rumianca, alle cui attività era pacificamente addetto il ricorrente fino al 23 dicembre 2014, è stato chiuso in quella data a seguito di un episodio infortunistico che ha visto coinvolto il ricorrente, rimasto ferito, e il collega che ha Persona_3
perso la vita a causa dell'incidente.
L'impianto non è stato più riaperto nel corso del previgente appalto, tanto che il ricorrente è stato adibito, al suo rientro dell'infortunio, a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, e precisamente a quelle di addetto al “magazzino generale”, che non contemplavano le pulizie industriali (vd. interrogatorio formale del ricorrente all'udienza dell'11 giugno 2018).
Le attività di carico delle cisterne e di carico/scarico merci sul pontile Rumianca non sono state neppure state oggetto del successivo appalto aggiudicato dall'odierna resistente.
Ferma tale circostanza, pacifica tra le parti, risulta evidente che alcuni dei 9 lavoratori stabilmente assegnati al sito “IG ON EC”, oggetto dell'appalto aggiudicato da pagina 10 di 15 per le esclusive attività di pulizie industriali, venissero impiegati nel Controparte_1
corso del precedente e più ampio appalto aggiudicato da OR ER s.c. in attività diverse delle pulizie industriali e rientranti nella più ampia nozione di “RV industriali” oggetto del contratto cessato.
Tra questi lavoratori rientrava sicuramente il ricorrente, il quale è stato prevalentemente impiegato in mansioni quali quelle di “carico/scarico autocisterne di rampe” (vd. pag. 12 doc. 15 allegato al ricorso) afferenti ad altri settori industriali e a settori merceologici diversi dalle pulizie industriali per espressa definizione contenuta nel contratto stesso.
Deve peraltro rilevarsi che tale circostanza era già emersa in sede cautelare, nel procedimento incardinato con r.a.c.l. 1343/2016, definito dal Tribunale di Cagliari con ordinanza di rigetto del
20 agosto 2016, durante il quale “lo stesso ricorrente nel corso del suo interrogatorio libero ha dichiarato di essere addetto, tra le altre attività, al carico cisterne prodotti chimici ed al carico/scarico merci dai pianali in arrivo” (vd. ordinanza cautelare depositata in atti, pag. 5).
In questa sede, deve osservarsi che la conferma della circostanza per cui veniva Parte_1
impiegato da OR ER s.c. prevalentemente in RV industriali affatto diversi dalle pulizie industriali vale di per sé a sconfessare l'assunto di parte ricorrente secondo cui “dei 9 (nove) lavoratori adibiti alle mansioni di pulizie industriali dipendenti dalla società cessante, tra i quali figurava l'odierno ricorrente, la società subentrata nell'appalto Controparte_1 provvedeva ad assumerne soltanto 7 (sette) e precisamente […] E ciò nonostante la manifesta necessità dell'impiego, nello specifico settore, di minimo 9 (nove) operai, come risulta dalle giornaliere allegate” (pag. 3 del ricorso introduttivo).
Le stesse giornaliere a cui si richiama la difesa del ricorrente, che pure sono state disconosciute come tali dalla resistente, afferiscono a un periodo compreso tra maggio e settembre 2015 e contengono dati riferiti sia all'impianto “ON EC” che all'impianto (vd. doc. 6 CP_2
fascicolo del ricorrente).
Pertanto, tenuto conto del periodo di riferimento, in cui era ancora vigente il precedente appalto di OR ER s.c. che aveva a oggetto anche i “RV industriali”, nonché del dato spaziale, che contempla anche il sito oltre a quello “ON EC”, la documentazione prodotta CP_2 non varrebbe in ogni caso a dimostrare la necessità dell'impiego nello specifico settore delle pulizie industriali nel sito “ON EC” di minimo 9 operai.
Neppure l'istruttoria orale, vertente in questa sede anche sulle allegazioni di parte ricorrente secondo cui si sarebbe sempre servita di almeno 9 operai per svolgere le Controparte_1
attività di pulizie industriali oggetto del nuovo appalto, ha fornito indicazioni univoche nel senso pagina 11 di 15 prospettato dal lavoratore.
Tra i testi escussi, il solo , sentito all'udienza del 4 febbraio 2021, ha dichiarato: “è Tes_2
vero che per svolgere tale tipo di mansioni relative al RVo di pulizie industriali necessitavano giornalmente almeno 9 lavoratori”.
Peraltro, lo stesso ha precisato di non sapere quanti lavoratori impiegasse nel 2016 la Tes_2
resistente per lo svolgimento delle mansioni di cui all'appalto nel quale è subentrata alla CP_11
OR ER s.c.
Il teste , sentito all'udienza del 4 febbraio 2021, ha invece affermato che CP_10
“normalmente in media, giornalmente, per il RVo di pulizia industriale richiedeva un numero di lavoratori pari a 7”, precisando in relazione all'anno 2016 che “il numero dei lavoratori che svolgevano le pulizie industriali nel sito ON EC nel 2016 variava, potevano essere 5 o 14”.
Il teste , sentito all'udienza del 28 settembre 2021, ha dichiarato che “gli addetti Testimone_3
alla pulizia del sito industriale ON EC non erano un numero fisso, in quanto il loro numero dipendeva dalle richieste del reparto. Anche attualmente ci sono circa 4 persone addette alla pulizia degli spazi confinati e 2 alle attività di pulizie leggere che si alternano due o tre volte alla settimana”.
Riguardo all'attendibilità dei tre testi escussi in relazione al numero dei lavoratori impiegati presso il sito ON EC, deve evidenziarsi che , il quale ha riferito che il numero Tes_2
dei lavoratori necessario per svolgere le mansioni di pulizie industriali presso l'impianto ON
EC fosse pari a 9, non era impiegato in quel sito, né quando lavorava alle dipendenze di
OR ER s.c. né quando è stato assunto da al momento del cambio d'appalto, ma CP_4 bensì nel cantiere “a fianco”; inoltre era adibito a mansioni di conduzione di mezzi pesanti e non ad attività di pulizie industriali propriamente dette.
Al contrario, sia che , i quali hanno riferito circa la variabilità del CP_10 Testimone_3
numero dei lavoratori impiegati presso il sito ON EC in relazione alle richieste, sono stati impiegati in continuità presso tale sito: il primo ha lavorato sia nel settore delle pulizie che come autista, tanto alle dipendenze di OR ER s.c. che di presso il sito Controparte_1
ON EC;
il secondo ha operato come delegato di Eni sia al tempo di OR ER s.c. che al tempo di presso il sito ON EC. Controparte_1
Risulta pertanto evidente che i testi e debbano ritenersi CP_10 Testimone_3
maggiormente attendibili rispetto al teste in ordine alla questione attinente al Tes_2 numero dei lavoratori impiegati nelle mansioni di pulizie industriali presso l'impianto ON
EC, posto che solo i primi due hanno operato direttamente presso il sito oggetto dell'appalto pagina 12 di 15 aggiudicato dall'odierna resistente, mentre il secondo ha sempre lavorato nel cantiere vicino e ha presumibilmente conosciuto de relato i dati di cui ha riferito in sede di trattativa sindacale, a cui ha partecipato in qualità di rappresentante di (vd. verbali 4, 5, 7 fascicolo della CP_12
resistente).
Il tenore delle dichiarazioni rese dai testi e , della cui attendibilità CP_10 Testimone_3 non v'è ragione di dubitare, depone anche in favore della plausibilità della deposizione del procuratore speciale di , il quale, sentito all'udienza Controparte_1 Testimone_4 dell'11 giugno 2018, ha dichiarato che nel cantiere “ON EC” a volte sono richiesti 6 lavoratori, a volte 5, a seconda delle attività da svolgere. Ha precisato che “ci sono stati dei picchi per lavori specifici” che hanno reso necessario l'utilizzo di altri dipendenti della società resistente per lavori di “una settimana/10 giorni”. Il ha spiegato che i lavoratori aggiuntivi Tes_4
impiegati da in costanza di appalto, come e Controparte_1 Parte_3 Per_1
sono in realtà assunti nell'ambito di un altro appalto e vengono impiegati saltuariamente
[...] presso il sito “ON EC”, in corrispondenza dei picchi.
Deve altresì rilevarsi che la possibilità per l'appaltatore di avvalersi di ulteriori lavoratori rispetto a quelli normalmente impiegati nell'appalto è fatta oggetto di una specifica previsione contrattuale, ove si stabilisce che “ad integrazione dell'art. “esecuzione dei RV” delle condizioni generali, l'appaltatore si impegna a far fronte ai picchi di lavoro, oltre che per episodi rilevanti quali: fermate impianti programmate, lavori di investimento, ecc. (lavori programmabili), anche per episodi non programmabili (urgenze, ecc.) che possono comportare un notevole incremento della forza di cantiere normalmente impiegata ed indipendentemente da altre attività svolte dall'appaltatore per altri committenti sia all'interno che all'esterno del sito” (vd. contratti di cui ai docc. 17, 17a fascicolo del ricorrente)
2.6. In definitiva, dunque, all'esito dell'istruttoria svolta, sono emerse le seguenti circostanze:
- in costanza di rapporto con OR ER s.c., veniva impiegato Parte_1
prevalentemente nelle mansioni di carico cisterne e carico/scarico merci dalle navi sul pontile
Rumianca, e, benché potesse svolgere anche attività di pulizie industriali, in quell'ambito non poteva essere destinato alle mansioni di autista, a differenza dei colleghi, in quanto sprovvisto di patente;
- dopo un infortunio sul lavoro subito nell'espletamento delle suddette mansioni, il ricorrente è stato adibito, nei quattro mesi antecedenti alla cessazione dell'appalto di OR ER s.c., al
“magazzino generale”, ove svolgeva mansioni diverse dalle pulizie industriali;
- il pontile Rumianca è stato chiuso dopo l'infortunio subito dal ricorrente e non è stato incluso pagina 13 di 15 tra i siti assegnati a al momento del cambio appalto;
Controparte_1
- dei 9 lavoratori impiegati da OR ER s.c. nell'ambito del sito “ON EC”, per mansioni promiscue di pulizie e altri RV industriali (tra cui le mansioni di carico cisterne e carico/scarico merci dalle navi sul pontile Rumianca abitualmente svolte dal ricorrente) solo 7 sono stati assunti da al momento del subentro;
Controparte_1
- per l'espletamento della specifica attività di pulizie industriali presso il sito ON EC si rendeva necessario un numero variabile di lavoratori, in dipendenza delle richieste della committente, e un numero medio di 6/7 lavoratori ogni giorno;
- i contratti stipulati da prevedevano espressamente la possibilità Controparte_1 dell'appaltatrice di servirsi temporaneamente di lavoratori aggiuntivi al fine di incrementare la forza di cantiere per far fronte ai “picchi di lavoro”.
ALa luce di tali dati, comprovati sulla base della documentazione acquisita e dell'istruttoria orale, deve ritenersi che abbia agito legittimamente, al momento del subentro Controparte_1
in un appalto oggettivamente diverso da quello aggiudicato da OR ER s.c., nel decidere di non assumere il ricorrente.
L'impresa subentrante si è infatti determinata, all'esito delle trattative correttamente svolte con le
OO.SS., a riassumere solo i lavoratori che venivano normalmente impiegati dall'impresa cessante nell'ambito dell'attività di pulizie industriali presso il sito ON EC, evitando di incorporare la forza lavoro che in costanza del precedente appalto veniva abitualmente utilizzata in RV diversi da quelli specifici oggetto del nuovo e più ristretto contratto;
si è quindi servita di forza lavoro aggiuntiva solo in corrispondenza dei picchi di lavoro, come consentito dal contratto di appalto.
Risulta pertanto essersi in concreto realizzato un equo contemperamento tra l'interesse al mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto e la libertà d'impresa della nuova appaltatrice, nell'osservanza del diritto della subentrante di organizzare il RVo in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva garantito dall'art. 4, lett. b) CCNL
MultiRV.
Per queste ragioni, deve ritenersi insussistente il diritto alla riassunzione vantato da Parte_1
e il ricorso deve essere rigettato.
[...]
3. In considerazione del criterio della novità della questione trattata, e tenuto conto della complessità della comparazione tra gli appalti derivata dalla difficoltà di reperire la documentazione utile, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 23 dicembre 2024.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 4168/2016 R.A.C.L., promossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1 Parte_2
che lo rappresenta e difende per procura speciale conferita in data 15 ottobre 2021 agli
[...]
atti del fascicolo telematico, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari in data 31 luglio 2017, prot. n. 4948/2017, ricorrenti contro
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Giovanni Dore, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla memoria di costituzione, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13 ottobre 2016, ha agito in giudizio, davanti a Parte_1
questo Tribunale, nei confronti di esponendo: Controparte_1
- di essere stato assunto in data 1° agosto 2013 da OR ER soc. OO., con contratto a tempo indeterminato full time e qualifica di operaio di III livello CCNL Personale dipendente imprese esercenti RV pulizia e RV integrati/multiRV, assegnato presso il cantiere Lugi
ON EC s.p.a. in Assemini;
- di aver lavorato alle dipendenze di OR ER s.c. fino al 30 dicembre 2015, quando è stato licenziato a seguito della cessazione dell'appalto in forza del quale OR ER s.c. gestiva il RVo di pulizia presso il sito industriale IG ON EC;
- che nel medesimo appalto è subentrata la quale svolge analoghi tipi di CP_1 CP_1
RVo e applica il medesimo contratto collettivo vigente presso OR ER s.c.;
- che in base all'art. 4 CCNL Personale dipendente imprese esercenti RV pulizia e RV integrati/multiRV in caso di cambio del soggetto affidatario di un appalto il personale in forza pagina 1 di 15 all'impresa cessante è assunto dalla impresa subentrante;
- di non essere stato assunto alle dipendenze di ciò comportando la Controparte_1 violazione dell'art. 4 CCNL cit.;
- che dei nove lavoratori adibiti alle mansioni di pulizie industriali dipendenti dalla società cessante solo sette sono stati riassunti da e che a questi sette si è Controparte_1
aggiunto un altro lavoratore, peraltro adibito in precedenza ad altro settore;
- che la ha assegnato alla mansione di pulizia due lavoratori nuovi Controparte_1
provenienti dalla città di Taranto e poi qualche tempo dopo ha assunto altri 4 lavoratori provenienti da altre aziende, in particolare , e Parte_3 Persona_1 Persona_2
Parte_4
- di non essere stato assunto da in violazione del CCNL applicato al Controparte_1
rapporto;
- di aver instaurato in data 31 marzo 2016 un giudizio cautelare ex art. 700 c.p.c. nei confronti della società convenuta, nonché nei confronti della società uscente, la OR ER s.c., che lo ha licenziato al momento della cessazione dell'appalto;
- di essere stato destinatario nelle more del giudizio cautelare di una proposta di assunzione da parte di OR ER s.c. per essere impiegato presso la sede di Forlì;
- di aver rifiutato la proposta di assunzione proveniente da OR ER s.c.;
- che il giudizio cautelare è stato definito con ordinanza di rigetto del 29 agosto 2016 n. 52/2016.
Sulla base delle ragioni di fatto e di diritto esposte, il ricorrente ha domandato di accertare e dichiarare il proprio diritto all'assunzione da parte di con la mansione di Controparte_1 operaio, livello III, addetto alle pulizie e RV industriali, e per l'effetto di ordinare alla medesima società di ricevere le sue prestazioni lavorative;
ha altresì chiesto la condanna di al pagamento delle retribuzioni maturate e maturande dalla data del Controparte_1
licenziamento alla data delle effettiva assunzione, oltre al risarcimento del danno da determinarsi in via equitativa.
Ha resistito in giudizio con articolate eccezioni. Controparte_1
2. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Risulta pacifico, nonché documentalmente dimostrato, che la convenuta Controparte_1
si sia aggiudicata gli appalti aventi a oggetto l'attività di pulizia industriale presso il sito Ing. IG
ON EC e con decorrenza dal 1° dicembre 2015, in base a due distinti Controparte_2
contratti stipulati con Ing. IG ON EC s.p.a. e con attività diversificate s.p.a. CP_2
Ciò emerge dall'analisi dei contratti di appalto n. 2500022446 e n. 2500022447 prodotti dalla pagina 2 di 15 resistente, che hanno come oggetto rispettivamente la “attività di pulizie industriali presso il sito ing. IG ON EC di Assemini” e la “attività di pulizie industriali presso il sito CP_2
con decorso dal 1° dicembre 2015 (docc. 17 e 17a fascicolo del ricorrente).
[...]
È altresì pacifico che l'attività di pulizia industriale dei siti Ing. IG ON EC e CP_2 venisse precedentemente svolta da OR ER s.c. nell'ambito di un più ampio
[...] contratto d'appalto che aveva ad oggetto, oltre all'attività di pulizia industriale, anche altri RV industriali.
La maggiore ampiezza dell'oggetto del precedente appalto è dimostrata dall'analisi del contratto n. 250009208 stipulato tra e avente a oggetto “Pulizie e ER industriali” CP_2 Controparte_3
presso lo stabilimento di Assemini con decorso dal 1° maggio 2012 (vd. doc. 15 allegato al ricorso e doc. 17 allegato alle note depositate dalla resistente in data 24 marzo 2022).
Come emerge dal ricorso, OR ER s.c. era succeduta a in data 31 luglio Controparte_3
2013 nella gestione delle attività oggetto del contratto n. 250009208 stipulato tra e CP_2 [...]
subentrando nello stesso contratto di appalto e obbligandosi a svolgere le medesime CP_3
prestazioni.
Ciò è dimostrato dall'analisi del contratto di affidamento n. 2012-00093-00 stipulato tra
[...]
e OR ER s.c. (doc. 15a fascicolo del ricorrente). CP_3
Inoltre, durante la vigenza dell'appalto, vi era stata necessità di estendere l'oggetto del contratto,
e di conseguenza di ampliare il novero delle attività gestite dall'appaltatrice OR ER s.c.
(vd. doc. 13 della resistente).
AL'atto della cessazione del precedente appalto, che prevedeva la gestione unitaria delle attività di “Pulizie e ER industriali” da parte di OR ER s.c., si è verificata per intendimento della committente la suddivisione delle attività in diversi appalti, in numero totale di sei, due dei quali, specifici per le pulizie industriali, sono stati aggiudicati dall'odierna resistente
[...]
(vd. docc. 17 e 17a fascicolo della resistente). CP_1
Gli altri appalti, aventi a oggetto la gestione dei “ER Industriali”, da quanto emerge anche dal verbale di incontro delle parti nanti la D.T.L. di Cagliari del 27 novembre 2015, risultano essere stati affidati ad altre società, tra cui e AL VI OO (vd. doc. 6 fascicolo della CP_4
resistente).
Risulta pertanto accertato che sia subentrata a OR ER s.c. nella Controparte_1 gestione di una porzione delle attività precedentemente affidate all'impresa uscente nell'ambito del contratto concluso con per “Pulizie e ER industriali” presso lo stabilimento di CP_2
Assemini, e più precisamente nelle sole attività di pulizie industriali.
pagina 3 di 15 2.1. È pacifico che sia OR RV s.c. che abbiano sempre Controparte_1
applicato ai lavoratori assunti nell'ambito degli appalti il CCNL per i dipendenti da imprese esercenti RV di pulizia e RV integrati/multiRV.
L'art. 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, stabilisce:
“Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei RV tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione.
Le parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di RV, cedente o subentrante (società, OOerativa, ecc.), anche ai sensi dell'art. 7, comma 4-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31.
In ogni caso di cessazione di appalto, l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi;
l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle
Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del c.c.n.l. darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. ALa scadenza del contratto di appalto possono verificarsi 2 casi:
a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali
l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto - risultanti da documentazione probante che lo determini - almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi;
b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il RVo - sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la
Direzione provinciale del lavoro o eventuale analoga istituzione territoriale competente, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la Rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni
pagina 4 di 15 sindacali stipulanti territorialmente competenti per un esame della situazione, al fine di armonizzare le mutate esigenze tecnico-organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali, tenuto conto delle condizioni professionali e di utilizzo del personale impiegato, anche facendo ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa ovvero a strumenti quali part-time, riduzione orario di lavoro, flessibilità delle giornate lavorative, mobilità.
Nelle procedure di cambio appalto l'impresa subentrante, fermo restando quanto previsto dalle lettere a) e b) di cui sopra, assumerà in qualità di dipendenti i lavoratori dipendenti e i soci- lavoratori con rapporto di lavoro subordinato trasferiti dall'azienda cessante.
[…]
Nell'ipotesi in cui siano in atto, al momento della cessazione, sospensioni dal lavoro che comunque comportino la conservazione del posto di lavoro, il rapporto continuerà alle dipendenze dell'azienda cessante e l'addetto verrà assunto dall'azienda subentrante nel momento in cui venga meno la causa sospensiva.
I lavoratori in aspettativa ai sensi dell'art. 31, legge n. 300/1970, saranno assunti dall'azienda subentrante con passaggio diretto ed immediato.
Gli addetti assunti con contratto a termine saranno assunti dall'impresa subentrante fino alla scadenza del rapporto originariamente determinato.
In ogni caso di passaggio di lavoratori da una ad altra azienda ai sensi dell'art. 4 del presente
c.c.n.l., il periodo di apprendistato già svolto, rispetto al quale l'azienda cessante è tenuta a fornire idonea documentazione a quella subentrante, è computato per intero ed è utile ai fini dell'anzianità di RVo.
L'impresa cessante consegna all'impresa subentrante la seguente documentazione, relativa a ciascun lavoratore avente i requisiti previsti per l'eventuale assunzione:
- nominativo e codice fiscale;
- eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
- livello di inquadramento;
- orario settimanale;
- data di assunzione nel settore;
- data di assunzione nell'azienda uscente;
- situazione individuale in materia di malattia e di infortunio sul lavoro, ai fini ed entro i limiti di cui all'art. 51, commi 4 e 5, del vigente c.c.n.l.; nonché
- l'elenco del personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n. 68/1999;
pagina 5 di 15 - le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza del lavoro, relativamente alla sorveglianza sanitaria ed al medico competente, ed alle iniziative di formazione
e informazione, incluso lo stato di attuazione degli adempimenti di cui all'accordo 21 dicembre
2011 tra il Ministero del Lavoro e la Conferenza Stato/regioni;
- le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle eventuali riguardanti il libretto formativo del cittadino - di cui all'art. 2, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276, e al decreto Ministero lavoro 10 ottobre 2005;
- l'iscrizione dei lavoratori ai fondi di previdenza complementare ed al fondo di assistenza sanitaria integrativa di cui agli articoli 54 e 69 del vigente c.c.n.l.
Per il personale coinvolto nel passaggio di appalto di cui al presente articolo l'azienda cessante
è esonerata dal dover corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 57”.
Le parti sociali hanno configurato il fenomeno come costituzione ex novo del rapporto di lavoro con l'impresa subentrante al dichiarato fine di tutelare i livelli occupazionali del personale impiegato nell'appalto.
Nel caso di cui alla lettera A, sussiste l'obbligo per l'impresa subentrante di riassumere gli addetti all'appalto da almeno 4 mesi e le parti sociali hanno previsto espressamente, con riferimento a tale nuovo contratto, solo l'esclusione del patto di prova.
Nel caso di cui alla lettera B, non è previsto l'obbligo di riassunzione ma un esame in sede sindacale al fine di adottare le misure più idonee ad armonizzare le mutate esigenze tecnico organizzative dell'appalto con il mantenimento dei livelli occupazionali.
Non trattandosi, dunque, di trasferimento senza soluzione di continuità del medesimo rapporto di lavoro, bensì di costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con l'impresa che subentra nella gestione dell'appalto, in difetto di espresse previsioni contrattuali ulteriori rispetto a quella della mera esclusione del patto di prova, deve ritenersi che, con particolare riferimento alla fattispecie di cui alla lettera A, il nuovo datore di lavoro è obbligato a riassumere i lavoratori già impiegati nell'appalto (da almeno 4 mesi) ma non, altresì, a mantenere le clausole che caratterizzavano il precedente contratto di lavoro.
A fortiori tale conclusione vale per la fattispecie di cui alla lettera B, in cui non sussiste nemmeno l'obbligo di riassunzione.
Si tratta di una conclusione coerente con la finalità di mantenimento dei livelli occupazionali, finalità che non impone necessariamente il mantenimento delle medesime condizioni contrattuali dei singoli rapporti di lavoro.
pagina 6 di 15 In tale prospettiva, dunque, la differenza tra l'ipotesi di cui alla lettera A e l'ipotesi di cui alla lettera B consiste nel fatto che, mentre nella prima ipotesi il diritto alla riassunzione è garantito, nella lettera B la riassunzione non è garantita ed è prevista una procedimentalizzazione in sede sindacale per la definizione delle modalità di “armonizzazione” dei livelli occupazionali alle mutate esigenze dell'appalto.
2.2. Nel caso di specie è emerso che l'appalto aggiudicato da Controparte_1
riguardasse solo una porzione delle attività che in precedenza erano state affidate a OR
ER s.c.
Difatti, come si è detto, mentre OR ER s.c. gestiva l'intero appalto avente a oggetto
“Pulizie e ER industriali” presso lo stabilimento di Assemini regolato dal contratto stipulato tra e (vd. doc. 15 allegato al ricorso e doc. 17 allegato alle note depositate dalla CP_2 Controparte_3
resistente in data 24 marzo 2022), si è aggiudicata due appalti aventi a Controparte_1 oggetto le “attività di pulizie industriali presso il sito ing. IG ON EC di Assemini” e di
“attività di pulizie industriali presso il sito (docc. 17 e 17a fascicolo della Controparte_2
resistente), di estensione inferiore rispetto a quello originario.
È emerso altresì che OR ER s.c. impiegasse nell'appalto il numero complessivo di 41 dipendenti, con diverse professionalità afferenti allo svolgimento delle plurime attività appaltate.
Il dato sul numero dei lavoratori impiegati dall'impresa uscente, pacifico tra le parti, è stato confermato dalla teste sentita all'udienza dell'11 giugno 2018 in qualità di Testimone_1
legale rappresentante di OR ER s.c. all'epoca dei fatti;
quest'ultima ha dichiarato: “è vero, negli appalti “Eni” avevamo 41 dipendenti”.
Inoltre, la circostanza è emersa anche dall'analisi del contenuto delle dichiarazioni delle parti nell'incontro svoltosi in data 27 novembre 2015 presso la D.T.L. di Cagliari: Controparte_5 comparsa in quella sede come rappresentante di OR ER s.c., la quale ha affermato: “[…]
Nel suddetto cantiere sono coinvolti 41 lavoratori tra capo cantieri, vice capo cantieri, falegnami, meccanici, responsabili della sicurezza, altre figure di operai […]” (vd. doc. 6 fascicolo del resistente).
Le diverse specializzazioni dei lavoratori impiegati si rendevano dunque necessarie per far fronte alla pluralità di lavorazioni gestite dall'impresa uscente, che comprendevano, oltre ai RV di pulizia industriale propriamente detti, anche attività quali il “carico/scarico autocisterne di rampe”
(vd. pag. 12 doc. 15 allegato al ricorso) afferenti ad altri settori industriali.
Deve pertanto ritenersi raggiunta la prova della discontinuità tra i due appalti.
2.3. Il caso in esame rientra di conseguenza nella fattispecie enucleata dall'art. 4, lett. B) CCNL
pagina 7 di 15 cit., che nel caso di diversità di termini, modalità e prestazioni contrattuali tra i successivi contratti di appalto non contempla in capo al lavoratore dipendente dell'impresa cessante un vero e proprio diritto soggettivo alla riassunzione presso l'impresa subentrante, ma solo il dovere di quest'ultima di attivare un confronto in sede sindacale finalizzato, ove possibile, al mantenimento dei livelli occupazionali preesistenti.
Deve a tal riguardo rilevarsi che ha attivato il confronto in sede sindacale Controparte_1 richiesto dall'art. 4, lett. B) CCNL cit. all'atto della cessazione dell'appalto, dando vita a due incontri con le OO.SS. più rappresentative, uno svoltosi presso la sala riunioni della CGIL di
Cagliari in data 30 novembre 2011 e l'altro tenutosi presso la D.T.L. di Cagliari-Oristano in data
28 dicembre 2015 (vd. docc. 4, 5, 7 fascicolo della resistente).
Nel corso del primo incontro, conclusosi con esito negativo, è emerso che l'impresa uscente aveva fornito a un elenco dei lavoratori destinati alle pulizie industriali Controparte_1 nell'ambito del sito ON EC, impiegati nel numero complessivo di 9; l'impresa subentrante aveva affermato di ritenere che gli appalti avessero oggetto diverso e che il numero dei lavoratori indicati nell'elenco fosse eccessivamente elevato considerate le lavorazioni da svolgere (vd. verbale di cui al doc. 4 fascicolo della resistente).
Nel corso del secondo incontro nanti la D.T.L. di Cagliari, anch'esso conclusosi senza l'accordo delle parti coinvolte, aveva ribadito che la quantità di lavorazioni oggetto Controparte_1 del nuovo appalto non fosse sufficiente a giustificare l'assunzione di tutti i lavoratori precedentemente impiegati da OR ER s.c. e aveva manifestato la disponibilità dell'impresa subentrante all'assunzione dei lavoratori “ ; ; CP_6 CP_7 [...]
; ; ”, oltre due lavoratori a propria scelta tra gli altri CP_8 Controparte_9 CP_10
impiegati nel cantiere;
le OO.SS. coinvolte avevano unitamente affermato che tutti i lavoratori avrebbero avuto diritto di mantenere il posto di lavoro.
Risulta effettivamente prodotto in atti l'elenco del personale occupato con la mansione di addetto alle pulizie/RV industriali da OR ER s.c. nell'ambito del precedente appalto, con indicazione per ciascun lavoratore di tutte le informazioni richieste dall'art. 4 CCNL cit. (“- nominativo e codice fiscale;
- eventuale permesso di soggiorno e sua scadenza;
- livello di inquadramento;
- orario settimanale;
- data di assunzione nel settore;
- data di assunzione nell'azienda uscente”) (vd. doc. 18 fascicolo del ricorrente).
Dall'elenco, che risulta essere stato trasmesso a in data 20 novembre 2015, si Controparte_1
evince che nel precedente appalto venissero impiegati, con mansione di addetto alle pulizie/RV industriali, 9 lavoratori, tra cui l'odierno ricorrente.
pagina 8 di 15 Anche il teste , sentito in qualità di rappresentante sindacale all'udienza del 4 Tes_2
febbraio 2021, ha confermato che gli incontri in sede sindacale si fossero svolti, pur non ricordando esattamente il periodo.
Sulla base delle emergenze istruttorie, deve dunque ritenersi che la resistente Controparte_1 abbia rispettato la procedura formale stabilita dall'art. 4 CCNL per il caso di
[...] Parte_5 subentro in un appalto che “con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali”, attivando il confronto con le organizzazioni sindacali e cercando, nelle due riunioni svolte dopo la consegna dell'elenco dei lavoratori da parte dell'impresa cessante, di seguire soluzioni organizzative che consentissero di salvaguardare, per quanto possibile, i livelli occupazionali precedenti.
2.4. Peraltro, poiché le trattative non hanno condotto alla conferma di tutti i lavoratori precedentemente impiegati da OR ER s.c. dall'art. 4 lett. b) CCNL, occorre verificare se le ragioni addotte dalla resistente per giustificare l'impossibilità di assumere tutti gli ex dipendenti della cessante, e in particolare il ricorrente, fossero effettivamente sussistenti al momento del passaggio di appalto.
Deve a tal proposito ricordarsi che, come è stato chiarito anche dalla giurisprudenza amministrativa, l'interesse al mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto va contemperato con la libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il RVo in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva, al fine di realizzare economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento dell'appalto (cfr. Cons.
Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3885; III, 30 gennaio 2019, n. 750; III, 29 gennaio 2019, n. 726;
7 gennaio 2019, n. 142;III, 18 settembre 2018, n. 5444; V, 5 febbraio 2018, n. 731; V, 17 gennaio
2018 n. 272; III 5 maggio 2017, n. 2078; V 7 giugno 2016, n. 2433; III, 30 marzo 2016, n. 1255).
2.5. Ebbene, per spiegare le ragioni della mancata riassunzione del ricorrente Controparte_1
ha anzitutto argomentato sulla maggiore ampiezza del precedente contratto di appalto rispetto
[...]
a quello stipulato dalla resistente.
L'assunto è stato confermato dall'istruttoria svolta, che ha mostrato come OR ER s.c. impiegasse per l'attuazione dell'appalto di “pulizie e RV industriali” 41 lavoratori, che rivestivano professionalità diverse e si occupavano di diverse mansioni.
A questo punto, deve rilevarsi come anche nello specifico sito “ON EC”, oggetto dell'appalto di “pulizie industriali” aggiudicato dall'odierna resistente, i 9 lavoratori impiegati non fossero adibiti nella vigenza del precedente contratto unicamente alle mansioni di pulizie industriali propriamente dette.
pagina 9 di 15 Ciò emerge plasticamente dall'analisi della storia lavorativa del ricorrente, il quale, assunto da
OR ER s.c. con mansioni di operaio addetto a pulizie/RV industriali di III livello
CCNL MultiRV, veniva impiegato dalla ex datrice di lavoro nell'attività di caricamento cisterne e al carico/scarico merci nel pontile Rumianca fino al 23 dicembre 2014 e successivamente, nei quattro mesi antecedenti alla cessazione dell'appalto, ad attività di cantiere diverse delle pulizie industriali, assegnato al “magazzino generale”.
La circostanza è stata ammessa da in sede di interrogatorio formale, nel corso Parte_1 dell'udienza dell'11 giugno 2018.
La circostanza è stata altresì confermata dal teste , sentito all'udienza del 4 febbraio Tes_2
2021, il quale ha dichiarato “adr: è vero che il ricorrente quando lavorava per la OR ER lavorava nel pontile assistenza carico delle navi, da quando hanno preso l'appalto di carico delle navi, non ricordo il periodo”, e anche dal teste , sentito nel corso della medesima CP_10 udienza, il quale ha precisato che “6) […] il nella OR ER era operaio addetto alle Pt_1
pulizie, svolgeva le mie stesse mansioni tranne quelle di autista. Abbiamo lavorato insieme per pulizie impianto e anche nel carico di cisterne, nella rampa di carico di autocisterne. Il ha Pt_1 anche lavorato nel carico di navi […] poteva svolgere le stesse nostre mansioni tranne che Pt_1 fare l'autista perché sprovvisto di patente”.
Dall'istruttoria orale è pertanto emerso che il fosse adibito prevalentemente alle mansioni Pt_1
di carico cisterne e carico/scarico merci dalle navi sul pontile Rumianca, e che, benché potesse svolgere anche attività di pulizie industriali, in quell'ambito non poteva essere destinato alle mansioni di autista, a differenza dei colleghi, in quanto sprovvisto di patente.
Deve a tal riguardo darsi atto che il pontile Rumianca, alle cui attività era pacificamente addetto il ricorrente fino al 23 dicembre 2014, è stato chiuso in quella data a seguito di un episodio infortunistico che ha visto coinvolto il ricorrente, rimasto ferito, e il collega che ha Persona_3
perso la vita a causa dell'incidente.
L'impianto non è stato più riaperto nel corso del previgente appalto, tanto che il ricorrente è stato adibito, al suo rientro dell'infortunio, a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, e precisamente a quelle di addetto al “magazzino generale”, che non contemplavano le pulizie industriali (vd. interrogatorio formale del ricorrente all'udienza dell'11 giugno 2018).
Le attività di carico delle cisterne e di carico/scarico merci sul pontile Rumianca non sono state neppure state oggetto del successivo appalto aggiudicato dall'odierna resistente.
Ferma tale circostanza, pacifica tra le parti, risulta evidente che alcuni dei 9 lavoratori stabilmente assegnati al sito “IG ON EC”, oggetto dell'appalto aggiudicato da pagina 10 di 15 per le esclusive attività di pulizie industriali, venissero impiegati nel Controparte_1
corso del precedente e più ampio appalto aggiudicato da OR ER s.c. in attività diverse delle pulizie industriali e rientranti nella più ampia nozione di “RV industriali” oggetto del contratto cessato.
Tra questi lavoratori rientrava sicuramente il ricorrente, il quale è stato prevalentemente impiegato in mansioni quali quelle di “carico/scarico autocisterne di rampe” (vd. pag. 12 doc. 15 allegato al ricorso) afferenti ad altri settori industriali e a settori merceologici diversi dalle pulizie industriali per espressa definizione contenuta nel contratto stesso.
Deve peraltro rilevarsi che tale circostanza era già emersa in sede cautelare, nel procedimento incardinato con r.a.c.l. 1343/2016, definito dal Tribunale di Cagliari con ordinanza di rigetto del
20 agosto 2016, durante il quale “lo stesso ricorrente nel corso del suo interrogatorio libero ha dichiarato di essere addetto, tra le altre attività, al carico cisterne prodotti chimici ed al carico/scarico merci dai pianali in arrivo” (vd. ordinanza cautelare depositata in atti, pag. 5).
In questa sede, deve osservarsi che la conferma della circostanza per cui veniva Parte_1
impiegato da OR ER s.c. prevalentemente in RV industriali affatto diversi dalle pulizie industriali vale di per sé a sconfessare l'assunto di parte ricorrente secondo cui “dei 9 (nove) lavoratori adibiti alle mansioni di pulizie industriali dipendenti dalla società cessante, tra i quali figurava l'odierno ricorrente, la società subentrata nell'appalto Controparte_1 provvedeva ad assumerne soltanto 7 (sette) e precisamente […] E ciò nonostante la manifesta necessità dell'impiego, nello specifico settore, di minimo 9 (nove) operai, come risulta dalle giornaliere allegate” (pag. 3 del ricorso introduttivo).
Le stesse giornaliere a cui si richiama la difesa del ricorrente, che pure sono state disconosciute come tali dalla resistente, afferiscono a un periodo compreso tra maggio e settembre 2015 e contengono dati riferiti sia all'impianto “ON EC” che all'impianto (vd. doc. 6 CP_2
fascicolo del ricorrente).
Pertanto, tenuto conto del periodo di riferimento, in cui era ancora vigente il precedente appalto di OR ER s.c. che aveva a oggetto anche i “RV industriali”, nonché del dato spaziale, che contempla anche il sito oltre a quello “ON EC”, la documentazione prodotta CP_2 non varrebbe in ogni caso a dimostrare la necessità dell'impiego nello specifico settore delle pulizie industriali nel sito “ON EC” di minimo 9 operai.
Neppure l'istruttoria orale, vertente in questa sede anche sulle allegazioni di parte ricorrente secondo cui si sarebbe sempre servita di almeno 9 operai per svolgere le Controparte_1
attività di pulizie industriali oggetto del nuovo appalto, ha fornito indicazioni univoche nel senso pagina 11 di 15 prospettato dal lavoratore.
Tra i testi escussi, il solo , sentito all'udienza del 4 febbraio 2021, ha dichiarato: “è Tes_2
vero che per svolgere tale tipo di mansioni relative al RVo di pulizie industriali necessitavano giornalmente almeno 9 lavoratori”.
Peraltro, lo stesso ha precisato di non sapere quanti lavoratori impiegasse nel 2016 la Tes_2
resistente per lo svolgimento delle mansioni di cui all'appalto nel quale è subentrata alla CP_11
OR ER s.c.
Il teste , sentito all'udienza del 4 febbraio 2021, ha invece affermato che CP_10
“normalmente in media, giornalmente, per il RVo di pulizia industriale richiedeva un numero di lavoratori pari a 7”, precisando in relazione all'anno 2016 che “il numero dei lavoratori che svolgevano le pulizie industriali nel sito ON EC nel 2016 variava, potevano essere 5 o 14”.
Il teste , sentito all'udienza del 28 settembre 2021, ha dichiarato che “gli addetti Testimone_3
alla pulizia del sito industriale ON EC non erano un numero fisso, in quanto il loro numero dipendeva dalle richieste del reparto. Anche attualmente ci sono circa 4 persone addette alla pulizia degli spazi confinati e 2 alle attività di pulizie leggere che si alternano due o tre volte alla settimana”.
Riguardo all'attendibilità dei tre testi escussi in relazione al numero dei lavoratori impiegati presso il sito ON EC, deve evidenziarsi che , il quale ha riferito che il numero Tes_2
dei lavoratori necessario per svolgere le mansioni di pulizie industriali presso l'impianto ON
EC fosse pari a 9, non era impiegato in quel sito, né quando lavorava alle dipendenze di
OR ER s.c. né quando è stato assunto da al momento del cambio d'appalto, ma CP_4 bensì nel cantiere “a fianco”; inoltre era adibito a mansioni di conduzione di mezzi pesanti e non ad attività di pulizie industriali propriamente dette.
Al contrario, sia che , i quali hanno riferito circa la variabilità del CP_10 Testimone_3
numero dei lavoratori impiegati presso il sito ON EC in relazione alle richieste, sono stati impiegati in continuità presso tale sito: il primo ha lavorato sia nel settore delle pulizie che come autista, tanto alle dipendenze di OR ER s.c. che di presso il sito Controparte_1
ON EC;
il secondo ha operato come delegato di Eni sia al tempo di OR ER s.c. che al tempo di presso il sito ON EC. Controparte_1
Risulta pertanto evidente che i testi e debbano ritenersi CP_10 Testimone_3
maggiormente attendibili rispetto al teste in ordine alla questione attinente al Tes_2 numero dei lavoratori impiegati nelle mansioni di pulizie industriali presso l'impianto ON
EC, posto che solo i primi due hanno operato direttamente presso il sito oggetto dell'appalto pagina 12 di 15 aggiudicato dall'odierna resistente, mentre il secondo ha sempre lavorato nel cantiere vicino e ha presumibilmente conosciuto de relato i dati di cui ha riferito in sede di trattativa sindacale, a cui ha partecipato in qualità di rappresentante di (vd. verbali 4, 5, 7 fascicolo della CP_12
resistente).
Il tenore delle dichiarazioni rese dai testi e , della cui attendibilità CP_10 Testimone_3 non v'è ragione di dubitare, depone anche in favore della plausibilità della deposizione del procuratore speciale di , il quale, sentito all'udienza Controparte_1 Testimone_4 dell'11 giugno 2018, ha dichiarato che nel cantiere “ON EC” a volte sono richiesti 6 lavoratori, a volte 5, a seconda delle attività da svolgere. Ha precisato che “ci sono stati dei picchi per lavori specifici” che hanno reso necessario l'utilizzo di altri dipendenti della società resistente per lavori di “una settimana/10 giorni”. Il ha spiegato che i lavoratori aggiuntivi Tes_4
impiegati da in costanza di appalto, come e Controparte_1 Parte_3 Per_1
sono in realtà assunti nell'ambito di un altro appalto e vengono impiegati saltuariamente
[...] presso il sito “ON EC”, in corrispondenza dei picchi.
Deve altresì rilevarsi che la possibilità per l'appaltatore di avvalersi di ulteriori lavoratori rispetto a quelli normalmente impiegati nell'appalto è fatta oggetto di una specifica previsione contrattuale, ove si stabilisce che “ad integrazione dell'art. “esecuzione dei RV” delle condizioni generali, l'appaltatore si impegna a far fronte ai picchi di lavoro, oltre che per episodi rilevanti quali: fermate impianti programmate, lavori di investimento, ecc. (lavori programmabili), anche per episodi non programmabili (urgenze, ecc.) che possono comportare un notevole incremento della forza di cantiere normalmente impiegata ed indipendentemente da altre attività svolte dall'appaltatore per altri committenti sia all'interno che all'esterno del sito” (vd. contratti di cui ai docc. 17, 17a fascicolo del ricorrente)
2.6. In definitiva, dunque, all'esito dell'istruttoria svolta, sono emerse le seguenti circostanze:
- in costanza di rapporto con OR ER s.c., veniva impiegato Parte_1
prevalentemente nelle mansioni di carico cisterne e carico/scarico merci dalle navi sul pontile
Rumianca, e, benché potesse svolgere anche attività di pulizie industriali, in quell'ambito non poteva essere destinato alle mansioni di autista, a differenza dei colleghi, in quanto sprovvisto di patente;
- dopo un infortunio sul lavoro subito nell'espletamento delle suddette mansioni, il ricorrente è stato adibito, nei quattro mesi antecedenti alla cessazione dell'appalto di OR ER s.c., al
“magazzino generale”, ove svolgeva mansioni diverse dalle pulizie industriali;
- il pontile Rumianca è stato chiuso dopo l'infortunio subito dal ricorrente e non è stato incluso pagina 13 di 15 tra i siti assegnati a al momento del cambio appalto;
Controparte_1
- dei 9 lavoratori impiegati da OR ER s.c. nell'ambito del sito “ON EC”, per mansioni promiscue di pulizie e altri RV industriali (tra cui le mansioni di carico cisterne e carico/scarico merci dalle navi sul pontile Rumianca abitualmente svolte dal ricorrente) solo 7 sono stati assunti da al momento del subentro;
Controparte_1
- per l'espletamento della specifica attività di pulizie industriali presso il sito ON EC si rendeva necessario un numero variabile di lavoratori, in dipendenza delle richieste della committente, e un numero medio di 6/7 lavoratori ogni giorno;
- i contratti stipulati da prevedevano espressamente la possibilità Controparte_1 dell'appaltatrice di servirsi temporaneamente di lavoratori aggiuntivi al fine di incrementare la forza di cantiere per far fronte ai “picchi di lavoro”.
ALa luce di tali dati, comprovati sulla base della documentazione acquisita e dell'istruttoria orale, deve ritenersi che abbia agito legittimamente, al momento del subentro Controparte_1
in un appalto oggettivamente diverso da quello aggiudicato da OR ER s.c., nel decidere di non assumere il ricorrente.
L'impresa subentrante si è infatti determinata, all'esito delle trattative correttamente svolte con le
OO.SS., a riassumere solo i lavoratori che venivano normalmente impiegati dall'impresa cessante nell'ambito dell'attività di pulizie industriali presso il sito ON EC, evitando di incorporare la forza lavoro che in costanza del precedente appalto veniva abitualmente utilizzata in RV diversi da quelli specifici oggetto del nuovo e più ristretto contratto;
si è quindi servita di forza lavoro aggiuntiva solo in corrispondenza dei picchi di lavoro, come consentito dal contratto di appalto.
Risulta pertanto essersi in concreto realizzato un equo contemperamento tra l'interesse al mantenimento dei livelli occupazionali del precedente appalto e la libertà d'impresa della nuova appaltatrice, nell'osservanza del diritto della subentrante di organizzare il RVo in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva garantito dall'art. 4, lett. b) CCNL
MultiRV.
Per queste ragioni, deve ritenersi insussistente il diritto alla riassunzione vantato da Parte_1
e il ricorso deve essere rigettato.
[...]
3. In considerazione del criterio della novità della questione trattata, e tenuto conto della complessità della comparazione tra gli appalti derivata dalla difficoltà di reperire la documentazione utile, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
pagina 14 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 23 dicembre 2024.
Il Giudice dott. Matteo Marongiu
pagina 15 di 15