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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/09/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 754/2025
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
754/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. LARIZZA MARIA ROSARIA, Parte_1 ricorrente
E
, contumace, CP_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 30.01.2025 e notificato il 12.03.2025 parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'assegno CP_1 di invalidità civile, derivanti dal riconoscimento in capo a sè della sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'emolumento richiesto come da decreto di omologa del Tribunale di Trani del 01.07.2024, notificato il 01.08.2024 con invio del modello AP70 avvenuto il 18.07.2024.
Non si costituiva l' rimanendo contumace. CP_1
All'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 429
c.p.c. (parti assenti alla lettura).
2) In via preliminare va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
3) E' orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i
1 presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126).
Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere in quanto risulta documentato ed incontestato tra le parti che la pretesa della parte ricorrente sia stata integralmente soddisfatta a seguito di introduzione del giudizio (dopo il deposito del ricorso).
4) Residuano, dunque, le sole spese processuali.
2 In caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Nel caso di specie, però, non occorre esaminare il merito della questione in quanto è la stessa parte resistente ad aver ritenuto fondate le pretese della parte ricorrente ammettendo la propria soccombenza.
Rimane da valutare, dunque, la sola causalità del giudizio ed il contegno delle parti nell'instaurazione e nella definizione del giudizio.
Deve osservarsi, infatti, nello specifico, che risulta provato in via documentale,
o non contestato, che:
• il 18.07.2024 veniva comunicato il modello AP70 in relazione al decreto di omologa del Tribunale di Trani del 01.07.2024;
• il 01.08.2024 veniva notificato il decreto di omologa;
• il 30.01.2025 veniva depositato il ricorso giudiziario;
• il 12.03.2025 veniva notificato il ricorso giudiziario;
• il 01.07.2025 veniva accreditata la prestazione senza pagamento dei dovuti arretrati;
• il 04.08.2025 venivano accreditati anche gli arretrati.
L'art. 445bis, comma 5 c.p.c. dispone che “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Al riguardo, però, è stato chiarito che il termine dei 120 giorni decorre, ai fini dello spatium deliberandi concesso all' per la verifica dei requisiti socio CP_1 economici della prestazione, dall'invio del relativo modello (AP70) secondo un principio di leale collaborazione tra le parti (cfr. Cass. 22089/2021).
Allo scadere del suddetto termine non interveniva nessun rigetto espresso della prestazione da parte dell' nè una contestazione del diritto azionato. CP_1
A seguito di inerzia di diversi mesi da parte dell' veniva introdotto il CP_1 presente giudizio.
3 La liquidazione interveniva dopo mesi dalla scadenza del termine e gli arretrati venivano corrisposti anche successivamente.
Alla luce di ciò, in base al principio di c.d. soccombenza virtuale, le spese processuali seguono la soccombenza dell' e sono liquidate d'ufficio ai sensi CP_1 del D.M. n. 55/14, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria e riduzione per le altre fasi, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, da CP_1 distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida nella misura di € 1.865,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge
(IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%).
Trani, 23/09/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
4
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Marco Sabino Loiodice all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
754/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. LARIZZA MARIA ROSARIA, Parte_1 ricorrente
E
, contumace, CP_1 resistente
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 30.01.2025 e notificato il 12.03.2025 parte ricorrente chiedeva la condanna dell' al pagamento dei ratei dell'assegno CP_1 di invalidità civile, derivanti dal riconoscimento in capo a sè della sussistenza del requisito sanitario per fruire dell'emolumento richiesto come da decreto di omologa del Tribunale di Trani del 01.07.2024, notificato il 01.08.2024 con invio del modello AP70 avvenuto il 18.07.2024.
Non si costituiva l' rimanendo contumace. CP_1
All'esito della camera di consiglio, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 429
c.p.c. (parti assenti alla lettura).
2) In via preliminare va dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
3) E' orientamento consolidato quello secondo il quale il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio se ne riscontri i
1 presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. 271/2006, Cass. 14775/2004).
Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass.,
7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass.,
16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126).
Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere in quanto risulta documentato ed incontestato tra le parti che la pretesa della parte ricorrente sia stata integralmente soddisfatta a seguito di introduzione del giudizio (dopo il deposito del ricorso).
4) Residuano, dunque, le sole spese processuali.
2 In caso di cessazione della materia del contendere deve trovare applicazione il principio della cd. “soccombenza virtuale”, cioè le spese devono essere poste a carico della parte che sarebbe risultata soccombente, qualora non fosse cessata la materia del contendere.
Nel caso di specie, però, non occorre esaminare il merito della questione in quanto è la stessa parte resistente ad aver ritenuto fondate le pretese della parte ricorrente ammettendo la propria soccombenza.
Rimane da valutare, dunque, la sola causalità del giudizio ed il contegno delle parti nell'instaurazione e nella definizione del giudizio.
Deve osservarsi, infatti, nello specifico, che risulta provato in via documentale,
o non contestato, che:
• il 18.07.2024 veniva comunicato il modello AP70 in relazione al decreto di omologa del Tribunale di Trani del 01.07.2024;
• il 01.08.2024 veniva notificato il decreto di omologa;
• il 30.01.2025 veniva depositato il ricorso giudiziario;
• il 12.03.2025 veniva notificato il ricorso giudiziario;
• il 01.07.2025 veniva accreditata la prestazione senza pagamento dei dovuti arretrati;
• il 04.08.2025 venivano accreditati anche gli arretrati.
L'art. 445bis, comma 5 c.p.c. dispone che “Il decreto, non impugnabile nè modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni”.
Al riguardo, però, è stato chiarito che il termine dei 120 giorni decorre, ai fini dello spatium deliberandi concesso all' per la verifica dei requisiti socio CP_1 economici della prestazione, dall'invio del relativo modello (AP70) secondo un principio di leale collaborazione tra le parti (cfr. Cass. 22089/2021).
Allo scadere del suddetto termine non interveniva nessun rigetto espresso della prestazione da parte dell' nè una contestazione del diritto azionato. CP_1
A seguito di inerzia di diversi mesi da parte dell' veniva introdotto il CP_1 presente giudizio.
3 La liquidazione interveniva dopo mesi dalla scadenza del termine e gli arretrati venivano corrisposti anche successivamente.
Alla luce di ciò, in base al principio di c.d. soccombenza virtuale, le spese processuali seguono la soccombenza dell' e sono liquidate d'ufficio ai sensi CP_1 del D.M. n. 55/14, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria e riduzione per le altre fasi, tenuto conto della natura della controversia e delle ragioni della decisione, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando definitivamente sulla domanda in epigrafe, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle spese processuali di parte ricorrente, da CP_1 distrarsi in favore del procuratore ai sensi dell'art. 93 c.p.c., che liquida nella misura di € 1.865,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge
(IVA, CPA e rimborso spese generali al 15%).
Trani, 23/09/2025 Il Giudice del Lavoro
Marco Sabino Loiodice
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