Sentenza 3 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/2001, n. 6228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6228 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
A N IA L O A L T I L O A B C I I L D A T 1 - R S 6 2 O L P E D M I NOME DEL POPOLO ITALIANO TE SU$6 228/201 2 4 6 A . D R . P E L Oggelto D T Espropriazione N B E - valore del fondo - T E P SEZIONE PRIMA CIVILE Opere di urbanizzazione . b a t - Indennità - 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 2 Interessi e rivalutazione R.G.N. 14693/95 Presidente Dott. Alfredo ROCCHI 15814/95 Rel. Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI 13776 Cron. Consigliere Dott. Donato PLENTEDA 2267 Rep. Consigliere - Dott. Mario ADMO Ud. 05/02/2001 Consigliere - Dott. Giuseppe SALME' ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia, audio. sul ricorso proposto da: cal Sig. COMUNE DI RAGUSA, in persona del Sindaco pro tempore per diritti L. elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 3 MAG 2001 # 3 45, IL CANCELLIERE presso l'avvocato MAGNANO DI SAN LIO G., rappresentato LIRE 3000 e difeso dall'avvocato SCUDERI ANDREA, giusta mandato a CANCELLERIA margine del ricorso;
- ricorrente
contro
CG509051 FA AT, RU AD Ved. FA, CG509026 nella qualità di erede e successore a titolo particolare di FA M NO, elettivamente 2001 domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della 316 CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentato e difeso 1 dall'avvocato LO FARO PIETRO, giusta procura a margine del controricorso;
-
- controricorrenti -
contro
TA TT, TA TO, TA ME, SE SpA, AN RO, AN FA;
- intimati e sul 2° ricorso n° 15814/95 proposto da: MB, TA TO, TATA ME, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO NICOLAI 48, presso l'avvocato BARTOLI GIUSEPPE, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCHININA' TT, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
COMUNE DI RAGUSA, IMPRESA SE SpA;
intimati avverso la sentenza n. 475/95 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 22/05/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore 2 Generale Dott. AF PALMIERI che ha concluso previa riunione per il rigetto di entrambi i ricorsi. Con atto notificato il 23 novembre 1989, FI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NA conveniva in giudizio, dinanzi alla Corte £0- d'Appello di Catania, il Comune di Ragusa e la soc. la stima sedil, proponendo opposizione avversO dell'indennità di esproprio dovutagli per alcuni suoi terreni, occorsi per la realizzazione di 40 alloggi so- ciali da parte dell'impresa convenuta: rilevato che 1'indennità di lire 123.264.000 era stata determinata sulla base del valore di lire 48.000 al mq., il Venina- ta chiedeva che fosse liquidata una maggior somma, in- sieme all'indennità di occupazione legittima. L'opposizione veniva resistita sia dal Comune di Ragusa che dalla SOC. Sosedil, la quale aveva, nel frattempo, proposto opposizione avverso la medesima stima nei confronti di OS, AF OC, RE e IN CR, anch'essi proprietari di terreni espropriati. Riuniti i giudizi, veniva espletata consulenza tec- nica, che accertava la natura edificatoria dei suoli, determinandone il valore unitario in lire 80.000 al mq. Intervenuta la legge n. 359 del 1992, era disposto un supplemento d'indagine tecnica. Si costituivano in en- 3 trambi i giudizi, quali eredi di FI (nel frattempo deceduto), AT, TO e ME NA, fa- cendo proprie le domande avanzate dal loro dante causa. La Corte adita, con sentenza del 22 maggio 1995, determinava in lire 102.781.815 l'indennità di espro- prio dei terreni già di proprietà di FI NA ed in lire 49.240.835 quella dovuta agli OC, nonchè in lire 60.449.675 quella spettante agli CR, de- terminando anche le relative indennità di occupazione legittima e riconoscendo gli interessi moratori. Osservava la Corte, per quanto in questa sede rile- -che dal valore delle aree espropriate certamente va, - non potevano essere detratti di natura edificabile gli incrementi verificatisi per effetto delle opere di urbanizzazione realizzate dalla pubbblica amministra- zione, trattandosi di vantaggi derivanti da tutte le opere in complesso eseguite e comuni a tutti i fondi inclusi nella stessa zona: riconosceva, inoltre, gli interessi moratori al tasso legale, decorrenti quanto all'indennità di espropriazione - dalla data del rela- tivo decreto e quanto all'indennità di occupazione legittima dalla scadenza delle singole annualità, con ult interessi sugli importi depositati e b sino allo svincolo. Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Ra- 4 un unico motivo. Resisto- gusa ha proposto ricorso con no, con distinti RE CR OR , AD LI ved. di IN CR, nonchè Giam- battista, TO e ME NA, questi ultimi propo- nendo anche ricorso incidentale, affidato a tre motivi. Il comune ricorrente ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, i ricorsi principale ed incidenta- le vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con l'unico motivo, denunciando violazione degli artt. 38 e 1. 1150/42, 42 1. 2359/1865 e 16 1. 856/71, nonchè vizio di motivazione, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata per non aver detratto, dal valore del terreno, gli incrementi dipendenti dalle opere di urbanizzazione realizzate da esso Comune, sen- za considerare che le aree in questione fanno parte di un piano di zona "ex lege" 167/62, che le ha vincolate, attraverso la previsione dell'intera espropriazione, alla realizzazione di un grande progetto unitario di intervento pubblico, costituito anche dalla realizza- zione di tutte le opere pubbliche e di pubblica utili- tà. Secondo il Comune di Ragusa, quindi, i terreni esi- stenti nel comprensorio si sono avantaggiati di tutte h queste opere, con la conseguenza che il relativo incre- mento di valore va deteratto, essendo evidente che 5 l'espropriato non deve indebitamente locupletarsi dal plusvalore conseguito dal bene di sua proprietà, per effetto dell'intervento pubblico. La doglianza è infondata. Premesso che, alla stregua dell'accertamento com- piuto dal giudice di merito, la natura edificatoria del terreno in questione era stabilita dallo strumento ur- banistico generale preesistente al piano di zona in esecuzione del quale è stata disposta l'espropriazione, va ribadito il principio secondo cui l'incremento di valore da escludere dal calcolo nella stima del bene ai fini della determinazione dell'indennità di espro- prio è solo quello ricollegabile con diretto nesso ezi✪- logico all'opera di pubblica utilità cui l'espropriazione è preordinata e che risulti pertinente esclusivamente al suolo espropriato, non potendosi escludere dal computo i vantaggi che ridondino a favore di tutti i fondi della zona o che comunque derivino da opere diverse ed indipendenti, ancorchè eseguite nella medesima zona dallo stesso espropriante ("ex plurimis", Cass. 3307/2000, 8648/98, 8523/98). La Corte territoriale ha fatto buon governo, nel caso di specie, di tale principio, avendo evidenziato che i vantaggi derivavano da tutte le opere di urbaniz- zazione in complesso eseguite e che erano comuni a tut- 6 ti i fondi inclusi nella stessa zona: affermazione pe- raltro, non contestata dal Comune di Ragusa (ma, anzi, implicitamente confermata), sicchè non è ravvisabile, nella sentenza impugnata, la violazione delle norme di diritto indicate dallo stesso ricorrente. Con il primo motivo, i ricorrenti incidentali de- nunciano violazione degli artt. 1123, 1124, 1283 c.c. e vizio di motivazione, rilevando che avevano chiesto gli interessi compensativi e moratori, mentre la Corte et- nea ha liquidato solo i secondi;
che erano stati chie- sti anche gli interessi anatocistici, senza alcuna sta- tuizione sul punto;
che, infine, erroneamente è stato esluso il maggior danno, da liquidarsi, quantomeno, in aglifinte-misura pari al tasso ufficiale di sconto od agli ressi che avrebbero potuto realizzare, considerato che è stato calcolato un valore assai superiore a quello determinato dalla competente Commissione e che l'opposizione alla stima ha comportato l'applicazione dei nuovi criteri indennitari, nel frattempo intervenu- ti. La doglianza non merita accoglimento, atteso che: a) sul debito dell'espropriante relativo alle in- dennità di espropriazione e di occupazione, costituente obbligazione di valuta, sono dovuti gli interessi lega- li per il fatto stesso che le relative somme sono rima- 7 ste a disposizione dell'espropriante, a prescindere da una sua colposa responsabilità per il ritardo nel paga- mento;
b) ne deriva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, detti interessi hanno natura compensativa e non moratoria, onde la relativa obbliga- zione prescinde da un atto di messa in mora (tra le al- tre, Cass. 88/99, 9662/97, 1113/97, 1555/90); c) nel caso di specie, quindi, non si vede per qua- le ragione la sentenza impugnata avrebbe dovuto ricono- -scere anche gli interessi moratori, una volta che sia -pure con errata qualificazione giuridica sono stati liquidati quelli compensativi;
d) analogo ragionamento va fatto per la richiesta "capitalizazione", tenuto anche conto che sono stati attribuiti, per il periodo compreso tra il deposito in- tegrativo delle indennità e lo svincolo delle relative somme, ulteriori interessi, secondo i criteri previsti dall'ordinamento della Cassa Depositi e Prestiti;
e) la Corte territoriale ha correttamente escluso la rivalutazione dei crediti, sulla base della conside- razione che non era stato allegato alcun ulteriore dan- no ed in conformità al principio secondo cui le inden- nità in questione costituiscono debiti di valuta, non suscettibili di automatica rivalutazione in relazione 8 al deprezzamento della moneta, che può soltanto giusti- ficare, ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 c.C., il riconoscimento del maggior danno causato dal compor- tamento colpevole dell'espropriante, per la cui liqui- dazione il potere dovere del giudice di far ricorso ad elementi presuntivi, anche in ordine alla collocazio- ne nella forma del deposito bancario, postula comunque che il creditore medesimo non si limiti a dedurre il maggior danno, ma fornisca concreti elementi che per- mettano di individuare e valutare la situazione (SS.UU. 4344/93, Cass. 1113/97 cit. e 10926/93); f) nessuna rilevanza può avere, al riguardo, il fatto che nelle more del giudizio siano entrati in vi- gore i riduttivi criteri indennitari, applicabili anche ai giudizi in corso, tanto più che l'opposizione alla stima non si configura come fase di mera impugnazione del provvedimento amministrativo, ma si caratterizza come giudizio di autonoma determinazione dell'indennità da parte del giudice. Con il secondo mezzo, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizio di motivazione, i NA sostengono che la Corte di merito avrebbe dovuto con- dannare il Comune alle spese, anzichè compensarle, а nulla rlevando che, in applicazione della nuova norma- tiva, 1'indennità sia stata determinata in misura infe- 9 rire a quella liquidata dalla competente commissione. La doglianza è inammissibile sotto un duplice pro- filo: perchè non censura l'altra ed autonoma "ratio de- cidendi", costituita dalla reciproca soccombenza, e perchè in tema di regolamento delle spese processuali, il sindacato di questa Corte è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalemente vittoriosa, rientrando nel potere discre- zionale del giudice di merito la valutazione dell'oportunità di compensare, in tutto o in parte, le reci-spese medesime, sia nell'ipotesi di soccombenza proca, che in quella di concorso di altri giusti moti- vi, salvo che le ragioni addotte a fondamento della de- cisione risultino illogiche o contraddittorie (da ulti- mo, Cass. 9271/2000 e 8889/2000). Con il terzo motivo, infine, chiedono la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza impugna- ta, dove TI NA è indicata al maschile (AT). Anche tale motivo è inammissibile, atteso che in diegittimitàimità non può procedersi alle correzioni sede di errori materiali o di calcolo conte nella sen- tenza di merito, dovendo alla stessa procedere il gu- dice "a quo", a norma degli artt. 287 e 288 c.p.c. 10 (Cass. 8526/2000, 5966/99, 490/99, 4677/98). In conclusione, anche il ricorso incidentale va ri- gettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2001. Il Consigliere estensore Presidente Suffed out. ерикий Giovanni erucci CORTE SUMM Prima Sezione Civile IL CANCELL Depositato in Cancelleria Luisa Passinett llure Сошлит 3 - MAG. 2001 IL CANCELLIERE Vihre follo hat C L L 7 - O 1 B - 6 I 2 D E D A T 2 S 4 6 O . P .R P M . I D A ll.B D a . CORTE SUPREMA CASSAZIONE E T b a t N 2 E Si attesta la registrazione S 2 presso l'Agenzia . E t r delle Entrate di Roma 2 il 4.7.2011. a serie 4 al n. 33855 versate € 15311 apposta in calce alla copia autentica ----- -- лодт 129,16 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) зоят 24,00 153,11 11