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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/01/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice,
dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3716 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello, nella causa civile promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Platì; Parte_1
- appellante -
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Piccinno;
Controparte_1
- appellata – nonché contro
e ; Controparte_2 Controparte_3
- convenuti contumaci -
*****
Fatto e diritto
Con il presente gravame, ha impugnato la sentenza n. 356/2023 con Parte_1
cui il Giudice di Pace di Gallipoli ha rigettato la domanda risarcitoria dalla medesima proposta nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3 [...]
in qualità, rispettivamente, di conducente, responsabile civile e Controparte_1 compagnia assicuratrice del veicolo Fiat Punto, per i danni subiti in occasione dell'incidente avvenuto nel Comune di Parabita il 23.1.2021; in particolare, l'appellante ha articolato il gravame in due motivi, sostanzialmente per erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_4
e non si sono costituiti, restando Controparte_2 Controparte_3
contumaci.
All'udienza del 22.10.2024 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, attenendo tutti alla pretesa carente motivazione e alla erronea valutazione delle prove, e si rivelano infondati.
Come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, ai fini del presente giudizio impugnatorio, assume valore dirimente la circostanza riferita dalla medesima appellante, secondo cui la nell'attraversare l'incrocio stradale con via Martiri Pt_1
d'Otranto – favorita dal segnale di dare precedenza – oltrepassava la linea di arresto, invadendo l'intersezione quel tanto sufficiente ad essere travolta dal veicolo antagonista, così evidentemente ammettendo di non avergli concesso la dovuta precedenza, come imposto dall'art. 145 c.d.S., così come interpretato dalla Suprema Corte nelle sentenze diffusamente analizzate dal giudice di prime cure.
Risulta, del resto, del tutto inattendibile, alla luce dei danni riportati dalla Fiat Punto, la deposizione del testimone secondo cui il avrebbe tenuto una velocità Tes_1 CP_3 elevatissima, perdendo il controllo dell'auto e rimbalzando da sinistra a destra della corsia dal medesimo percorsa, fino ad attingere la Lancia Y dell'attrice, in quanto verosimilmente tale dinamica dell'incidente avrebbe lasciato tracce ben più profonde sul lato sinistro della
Fiat viceversa danneggiata solo sulla parte anteriore destra, nel punto in cui presumibilmente si è verificato l'urto.
Non può dunque che ritenersi insussistente il concorso di colpa in capo al CP_3
[...]
La sentenza impugnata non merita pertanto le censure dalle quali è attinta, dovendosi rigettare l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Va inoltre applicato alla fattispecie in esame il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R.
n. 115/2002, a norma del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla compagnia Parte_1
appellata, liquidate in € 1.000,00 oltre ad accessori di legge.
- dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 20 gennaio 2025
Il giudice Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona del giudice,
dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3716 del ruolo generale dell'anno 2023, avente ad oggetto: appello, nella causa civile promossa
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Platì; Parte_1
- appellante -
contro
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Piccinno;
Controparte_1
- appellata – nonché contro
e ; Controparte_2 Controparte_3
- convenuti contumaci -
*****
Fatto e diritto
Con il presente gravame, ha impugnato la sentenza n. 356/2023 con Parte_1
cui il Giudice di Pace di Gallipoli ha rigettato la domanda risarcitoria dalla medesima proposta nei confronti di e Controparte_2 Controparte_3 [...]
in qualità, rispettivamente, di conducente, responsabile civile e Controparte_1 compagnia assicuratrice del veicolo Fiat Punto, per i danni subiti in occasione dell'incidente avvenuto nel Comune di Parabita il 23.1.2021; in particolare, l'appellante ha articolato il gravame in due motivi, sostanzialmente per erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello. Controparte_4
e non si sono costituiti, restando Controparte_2 Controparte_3
contumaci.
All'udienza del 22.10.2024 la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, attenendo tutti alla pretesa carente motivazione e alla erronea valutazione delle prove, e si rivelano infondati.
Come correttamente argomentato dal giudice di prime cure, ai fini del presente giudizio impugnatorio, assume valore dirimente la circostanza riferita dalla medesima appellante, secondo cui la nell'attraversare l'incrocio stradale con via Martiri Pt_1
d'Otranto – favorita dal segnale di dare precedenza – oltrepassava la linea di arresto, invadendo l'intersezione quel tanto sufficiente ad essere travolta dal veicolo antagonista, così evidentemente ammettendo di non avergli concesso la dovuta precedenza, come imposto dall'art. 145 c.d.S., così come interpretato dalla Suprema Corte nelle sentenze diffusamente analizzate dal giudice di prime cure.
Risulta, del resto, del tutto inattendibile, alla luce dei danni riportati dalla Fiat Punto, la deposizione del testimone secondo cui il avrebbe tenuto una velocità Tes_1 CP_3 elevatissima, perdendo il controllo dell'auto e rimbalzando da sinistra a destra della corsia dal medesimo percorsa, fino ad attingere la Lancia Y dell'attrice, in quanto verosimilmente tale dinamica dell'incidente avrebbe lasciato tracce ben più profonde sul lato sinistro della
Fiat viceversa danneggiata solo sulla parte anteriore destra, nel punto in cui presumibilmente si è verificato l'urto.
Non può dunque che ritenersi insussistente il concorso di colpa in capo al CP_3
[...]
La sentenza impugnata non merita pertanto le censure dalle quali è attinta, dovendosi rigettare l'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Va inoltre applicato alla fattispecie in esame il comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R.
n. 115/2002, a norma del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis della medesima disposizione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla compagnia Parte_1
appellata, liquidate in € 1.000,00 oltre ad accessori di legge.
- dichiara l'appellante tenuto a versare, a norma dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115/2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 20 gennaio 2025
Il giudice Caterina Stasi