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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 401/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. GIULIANA PETITO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, Controparte_1
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Nucera, giusta procura in atti;
CP_2
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria Rosa Fazio, giusta procura in atti;
CP_3
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, proponeva Controparte_1 opposizione all'avviso di iscrizione ipotecaria n. 09420181460000080003 in relazione alle cartelle nn°
09420140000717201000 ( 2012,2013), 09420160019072026000 ( 2015, 2016), CP_2 CP_2
09420180015213704000 ( 2017), e avvisi di addebito 39420180000694468000 ( , CP_2 CP_4 39420180002833569000 ( 2018), 39420180003267033000 ( 2014), CP_3 CP_3
39420280003977570000 ( 2017) , 3942019000001545000 ( 2015). CP_3 CP_3
In particolare, oltre ad eccepire la violazione dell'art. 77, comma 2 bis, d.p.r. 602/73 e la violazione dell'art. 6 dello Statuto del contribuente, lamentava la mancata notifica degli atti presupposti, la violazione dell'art. 25 del D.Lgs n. 46/99, la violazione dell'art. 7 legge 212/2000, l'assenza di firma elettronica, l'erroneità nel calcolo delle somme e degli interessi.
Sollevava, altresì, l'eccezione di prescrizione del credito in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione delle cartelle, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione. CP_ Si costituivano in giudizio sia l' , che chiedeva il rigetto del ricorso, che l che eccepiva CP_2
il proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'azione ex artt. 617 c.p.c. e 24, comma
5, d.lgs. 46/99; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Si è costituiva in giudizio, anche, che, oltre a sostenere la Controparte_5 natura vincolata dell'atto impugnato sì da non poter essere lamentato alcun vizio di motivazione o instaurazione del contraddittorio procedimentale, eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem. per essere stato l'atto già impugnato in altro giudizio, RG 1933/19, l'inammissibilità del ricorso per la dimostrata notifica delle cartelle e la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione;
in particolare per quanto qui di interesse, per le cartelle oggetto n. 094 2014 0000717201 000 e n. 094 2016 0019072026
000, allegava: 1) la notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2018 9003436557 000, tramite pec in data 17.05.2018 alle ore 00.45.10 rilevando che, non essendo andata a buon fine la stessa in quanto l'indirizzo di posta risultava non valido, aveva proceduto alla notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/73, inviando alla tramite CP_1 raccomandata n. 61455920184-4 comunicazione di avvenuta notifica dell'intimazione mediante deposito e pubblicazione ai sensi della citata norma;
2) l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
094 84 2018 00001074/001, tramite pec in data 05.09.2018 alle ore 22.57.42, anche questo notificato con la procedura appena descritta, con comunicazione di avvenuta notifica dell'atto tramite raccomandata n. 61456058064-1.
La con note del 14 dicembre 2020, chiariva che non vi era stata alcuna duplicazione di CP_1
ricorsi: in realtà nel giudizio n RG 1933/19, era stato allegato erroneamente il ricorso relativo al presente giudizio, invece che quello volto all'impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
09476201900000228000, circostanza di cui era a conoscenza , costituita anche in Parte_1 quel giudizio.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva una declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, essendo stata ammessa alla definizione agevolata (“rottamazione-ter”) dei carichi affidati all' . Parte_1
Il Giudice di prime cure, dopo dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione all'iscrizione ipotecaria n. 09420181460000080003 in relazione agli avvisi di addebito n.39420180000694468000, n.39420180002833569000, n.39420180003267033000, n.39420280003977570000,
n.3942019000001545000 e alla cartella n.094 2018 0015213704 000, in quanto rientranti nella procedura di definizione agevolata, rigettava il ricorso in irelazione alla cartella
09420160019072026000, ritenendo infondati tutti i vizi formali sollevati dalla ricorrente e non maturata la prescrizione, accoglieva, invece, il ricorso limitatamente alla cartella n. n.094 2014 0000 717201000,
per avvenuta prescrizione dei crediti dalla stessa portati.
Ha proposto appello , che, ribadendo in via preliminare l'eccezione di Parte_1
violazione del principio del ne bis in idem, ha censurato la sentenza impugnata in quanto aveva omesso di considerare, in relazione alla cartella n. 094 2014 0000 717201000, la sussistenza degli atti interruttivi della prescrizione allegati in ricorso.
CP_ Si è costituito l' chiedendo l'accoglimento dell'appello. CP_ Si è costituito l' che, rilevando che l'unica cartella in relazione alla quale il Giudice aveva CP_ accolto il ricorso e rispetto alla quale era stato proposto appello, era di competenza dell' eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con note del 24 ottobre 2024 il ricorrente ha depositato ordinanza di estinzione del giudizio n.
1933/19, in ossequio all'ordinanza del 7 luglio 2024 con il la quale era stato richiesto di documentare l'esito del giudizio.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'8 maggio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che, ancorché dall'ordinanza di estinzione del giudizio n. 1933/19 non emerga in maniera precisa l'oggetto dello stesso, il capo di motivazione nel quale il Giudice ha dato atto che il detto giudizio aveva oggetto impugnativa di altro provvedimento di non è stato oggetto di CP_6 alcuna censura, con conseguente inammissibilità dell'eccezione riproposta.
Ciò posto l'appello è fondato.
In effetti aveva tempestivamente allegato di avere utilmente interrotto la Parte_1 prescrizione: 1) tramite la notifica dell'intimazione di pagamento via pec in data 17.05.2018 alle ore
00.45.10, seguita dalla notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R.
n. 602/73 e dall'invio della raccomandata informativa n. 61455920184-4; tramite la notifica del pignoramento dei crediti verso terzi n. 094 84 2018 00001074/001 via pec 05.09.2018 alle ore 22.57.42,
seguita dalla notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/73
e dall'invio della raccomandata informativa n. 61456058064-1.
A fronte di tale puntuale allegazione – supportata dalla ricevute generate dal sistema informatico della mancata consegna degli atti, datate rispettivamente 17 maggio 2018 e 5 settembre 2018, dall'intimazione di pagamento e dall'atto di pignoramento presso terzi, dai quali emerge che gli stessi erano fondati anche sulla cartella oggetto di giudizio, dalle comunicazioni di avvenuta notifica e deposito ex art. 26 cit., datate la prima 20 maggio 2018 e la seconda 8 settembre 2018 - la ricorrente non ha mosso alcuna contestazione, con la conseguenza che la sussistenza dei citati atti interruttivi risulta provata.
L'appello deve dunque essere accolto con il conseguente rigetto della domanda svolta dalla CP_1 in relazione alla cartella n. 094 2014 0000 717201000.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della nella misura liquidata in CP_1
dispositivo sulla base del DM n 147/22 II scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
CP_ Spese di lite compensate nei rapporti con attesa l'identità di posizione sostanziale.
CP_ Spese di lite compensate, altresì, nei confronti dell' perché se è vero che l'oggetto del giudizio
CP_ del presente grado era circoscritto a una cartella portante crediti di esclusiva pertinenza dell è
CP_ altrettanto vero che, non avendo il ricorrente formulato alcuna domanda nei confronti dell' la notifica del ricorso dell'appello allo stesso deve essere interpretata come mera litis denuntiatio,
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
, e avverso la sentenza n. 1993/2021 del Giudice del Controparte_1 CP_3 CP_2 lavoro di REGGIO CALABRIA, pubblicata in daata07/12/2021, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, rigetta il ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria n. 09420181460000080003 in relazione alla cartella n. 094 2014 0000 717201000.
Condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.458,00, oltre accessori di legge. CP_ CP_ Compensa le spese di lite nei rapporti tra l'appellante, e
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chine' Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 401/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata Parte_1 dall'avv. GIULIANA PETITO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, Controparte_1
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela Nucera, giusta procura in atti;
CP_2
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Maria Rosa Fazio, giusta procura in atti;
CP_3
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Reggio Calabria, proponeva Controparte_1 opposizione all'avviso di iscrizione ipotecaria n. 09420181460000080003 in relazione alle cartelle nn°
09420140000717201000 ( 2012,2013), 09420160019072026000 ( 2015, 2016), CP_2 CP_2
09420180015213704000 ( 2017), e avvisi di addebito 39420180000694468000 ( , CP_2 CP_4 39420180002833569000 ( 2018), 39420180003267033000 ( 2014), CP_3 CP_3
39420280003977570000 ( 2017) , 3942019000001545000 ( 2015). CP_3 CP_3
In particolare, oltre ad eccepire la violazione dell'art. 77, comma 2 bis, d.p.r. 602/73 e la violazione dell'art. 6 dello Statuto del contribuente, lamentava la mancata notifica degli atti presupposti, la violazione dell'art. 25 del D.Lgs n. 46/99, la violazione dell'art. 7 legge 212/2000, l'assenza di firma elettronica, l'erroneità nel calcolo delle somme e degli interessi.
Sollevava, altresì, l'eccezione di prescrizione del credito in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione delle cartelle, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della prescrizione. CP_ Si costituivano in giudizio sia l' , che chiedeva il rigetto del ricorso, che l che eccepiva CP_2
il proprio difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità dell'azione ex artt. 617 c.p.c. e 24, comma
5, d.lgs. 46/99; nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Si è costituiva in giudizio, anche, che, oltre a sostenere la Controparte_5 natura vincolata dell'atto impugnato sì da non poter essere lamentato alcun vizio di motivazione o instaurazione del contraddittorio procedimentale, eccepiva la violazione del principio del ne bis in idem. per essere stato l'atto già impugnato in altro giudizio, RG 1933/19, l'inammissibilità del ricorso per la dimostrata notifica delle cartelle e la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione;
in particolare per quanto qui di interesse, per le cartelle oggetto n. 094 2014 0000717201 000 e n. 094 2016 0019072026
000, allegava: 1) la notifica dell'intimazione di pagamento n. 094 2018 9003436557 000, tramite pec in data 17.05.2018 alle ore 00.45.10 rilevando che, non essendo andata a buon fine la stessa in quanto l'indirizzo di posta risultava non valido, aveva proceduto alla notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/73, inviando alla tramite CP_1 raccomandata n. 61455920184-4 comunicazione di avvenuta notifica dell'intimazione mediante deposito e pubblicazione ai sensi della citata norma;
2) l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
094 84 2018 00001074/001, tramite pec in data 05.09.2018 alle ore 22.57.42, anche questo notificato con la procedura appena descritta, con comunicazione di avvenuta notifica dell'atto tramite raccomandata n. 61456058064-1.
La con note del 14 dicembre 2020, chiariva che non vi era stata alcuna duplicazione di CP_1
ricorsi: in realtà nel giudizio n RG 1933/19, era stato allegato erroneamente il ricorso relativo al presente giudizio, invece che quello volto all'impugnazione della comunicazione di iscrizione ipotecaria n.
09476201900000228000, circostanza di cui era a conoscenza , costituita anche in Parte_1 quel giudizio.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva una declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite, essendo stata ammessa alla definizione agevolata (“rottamazione-ter”) dei carichi affidati all' . Parte_1
Il Giudice di prime cure, dopo dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione all'iscrizione ipotecaria n. 09420181460000080003 in relazione agli avvisi di addebito n.39420180000694468000, n.39420180002833569000, n.39420180003267033000, n.39420280003977570000,
n.3942019000001545000 e alla cartella n.094 2018 0015213704 000, in quanto rientranti nella procedura di definizione agevolata, rigettava il ricorso in irelazione alla cartella
09420160019072026000, ritenendo infondati tutti i vizi formali sollevati dalla ricorrente e non maturata la prescrizione, accoglieva, invece, il ricorso limitatamente alla cartella n. n.094 2014 0000 717201000,
per avvenuta prescrizione dei crediti dalla stessa portati.
Ha proposto appello , che, ribadendo in via preliminare l'eccezione di Parte_1
violazione del principio del ne bis in idem, ha censurato la sentenza impugnata in quanto aveva omesso di considerare, in relazione alla cartella n. 094 2014 0000 717201000, la sussistenza degli atti interruttivi della prescrizione allegati in ricorso.
CP_ Si è costituito l' chiedendo l'accoglimento dell'appello. CP_ Si è costituito l' che, rilevando che l'unica cartella in relazione alla quale il Giudice aveva CP_ accolto il ricorso e rispetto alla quale era stato proposto appello, era di competenza dell' eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con note del 24 ottobre 2024 il ricorrente ha depositato ordinanza di estinzione del giudizio n.
1933/19, in ossequio all'ordinanza del 7 luglio 2024 con il la quale era stato richiesto di documentare l'esito del giudizio.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine dell'8 maggio 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si rileva che, ancorché dall'ordinanza di estinzione del giudizio n. 1933/19 non emerga in maniera precisa l'oggetto dello stesso, il capo di motivazione nel quale il Giudice ha dato atto che il detto giudizio aveva oggetto impugnativa di altro provvedimento di non è stato oggetto di CP_6 alcuna censura, con conseguente inammissibilità dell'eccezione riproposta.
Ciò posto l'appello è fondato.
In effetti aveva tempestivamente allegato di avere utilmente interrotto la Parte_1 prescrizione: 1) tramite la notifica dell'intimazione di pagamento via pec in data 17.05.2018 alle ore
00.45.10, seguita dalla notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R.
n. 602/73 e dall'invio della raccomandata informativa n. 61455920184-4; tramite la notifica del pignoramento dei crediti verso terzi n. 094 84 2018 00001074/001 via pec 05.09.2018 alle ore 22.57.42,
seguita dalla notifica mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/73
e dall'invio della raccomandata informativa n. 61456058064-1.
A fronte di tale puntuale allegazione – supportata dalla ricevute generate dal sistema informatico della mancata consegna degli atti, datate rispettivamente 17 maggio 2018 e 5 settembre 2018, dall'intimazione di pagamento e dall'atto di pignoramento presso terzi, dai quali emerge che gli stessi erano fondati anche sulla cartella oggetto di giudizio, dalle comunicazioni di avvenuta notifica e deposito ex art. 26 cit., datate la prima 20 maggio 2018 e la seconda 8 settembre 2018 - la ricorrente non ha mosso alcuna contestazione, con la conseguenza che la sussistenza dei citati atti interruttivi risulta provata.
L'appello deve dunque essere accolto con il conseguente rigetto della domanda svolta dalla CP_1 in relazione alla cartella n. 094 2014 0000 717201000.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della nella misura liquidata in CP_1
dispositivo sulla base del DM n 147/22 II scaglione, valori medi dimidiati vista la semplicità della controversia.
CP_ Spese di lite compensate nei rapporti con attesa l'identità di posizione sostanziale.
CP_ Spese di lite compensate, altresì, nei confronti dell' perché se è vero che l'oggetto del giudizio
CP_ del presente grado era circoscritto a una cartella portante crediti di esclusiva pertinenza dell è
CP_ altrettanto vero che, non avendo il ricorrente formulato alcuna domanda nei confronti dell' la notifica del ricorso dell'appello allo stesso deve essere interpretata come mera litis denuntiatio,
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_1
, e avverso la sentenza n. 1993/2021 del Giudice del Controparte_1 CP_3 CP_2 lavoro di REGGIO CALABRIA, pubblicata in daata07/12/2021, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata che nel resto conferma, rigetta il ricorso avverso l'iscrizione ipotecaria n. 09420181460000080003 in relazione alla cartella n. 094 2014 0000 717201000.
Condanna al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 1.458,00, oltre accessori di legge. CP_ CP_ Compensa le spese di lite nei rapporti tra l'appellante, e
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 9 maggio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)