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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/10/2025, n. 1703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1703 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6449/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 14 ottobre 2025, innanzi LA dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 24/09/2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 25/09/2024), si procede LA trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per 'avv. AN IA ha concluso come da nota depositata Parte_1 in data 13/10/2025 per e, per essa, quale procuratrice speciale Controparte_1 Parte_2
l'avv. PISELLI FRANCESCO ha concluso come da nota depositata in data 13/10/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:29 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 6449/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 6449/2021 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AN IA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in CA (LT), Via
C. Colombo, n. 114, in virtù di delega a margine dell'atto di citazione in opposizione a precetto;
attrice-opponente contro
c.f. ) e, per essa, quale procuratrice speciale, Controparte_1 P.IVA_1
c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. PISELLI FRANCESCO ed Parte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma (RM), Viale dei Parioli, n. 74, in virtù di procura generale alle liti allegata LA comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data
4/09/2025; convenuta-opposta
OGGETTO: opposizione ex artt. 615, co. 1, e 617, co. 1, c.p.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 c.p.c., co. 1, e 617, co. 1, c.p.c. ritualmente notificato, la sig.ra conveniva in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la Parte_1 rappresentata da al fine di sentire Controparte_1 Parte_2 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento integrale della suesposta opposizione, per le motivazioni tutte ivi narrate e dettagliate, dLA lettera A. LA lettera F., e perché comunque illegittimo - infondato e non provato, previa declaratoria di sospensione dell'efficacia del titolo ex inaudita altera parte, per tutte le motivazioni nella presente citazione dettagliate, o nel contraddittorio delle parti:
1. In Via preliminare, dichiarare la nullità e/o invalidità dell'atto di precetto opposto per carenza difetto di legittimazione attiva e/o ad agire, con annesso irregolare conferimento di procura ad litem, come argomentato nel punto A. della presente opposizione;
2. In via ulteriormente preliminare, dichiarare la nullità del precetto impugnato per assenza di titolo giudiziale asseritamene posto a fondamento della minacciata esecuzione, per eccepita inesistente della notificazione del predetto titolo, come argomentato nel punto B. della presente opposizione nonchè ex art. 617 c.p.c. per assenza della indicazione della data di avvenuta notificazione del presunto titolo nell'atto di precetto;
3. In via gradatamente subordinata e nel merito, dichiarare comunque nullo e/o invalido e/o inefficace il precetto impugnato per avvenuta prescrizione del titolo o comunque del diritto sostanziale originario, nonché per eccepita violazione dell'art. 1957 c.c.; 4. Sempre in via gradatamente subordinata e nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte eccezioni, dichiarare il precetto nullo comunque per avvenuta violazione del disposto di cui all'art. 1955 c.c.;
5. In ultimo e sempre nel merito dichiarare la nullità del precetto sia per l'indeterminatezza dell'iter seguito per il calcolo dell'importo precettato con annessa violazione dell'inviolabile diritto di difesa della precettata.
6. Spese di lite vinte.”.
L'attrice-opponente, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di essersi vista ingiungere, con atto di precetto notificatole dLA convenuta il 17.11.2021, il pagamento della complessiva somma di
€ 337.440,43, sulla scorta del D.I. n. 164/1997 emesso dall'intestato Tribunale l'11.4.1997; - che l'opposta, nell'atto di precetto, aveva dichiarato di aver acquistato tale credito dLA la quale, CP_2
a sua volta, aveva ottenuto il menzionato titolo nei confronti della TR CA S.r.l., quale debitrice principale, nonché nei confronti di n. 16 garanti, tra i quali figurava la stessa opponente;
- che, sui beni dei fideiussori, era stata iscritta ipoteca giudiziale;
- che, a seguito del fallimento della debitrice principale, la aveva effettuato insinuazione al passivo, in forza del CP_2 predetto D.I., ottenendo, in data 23.10.2019, l'assegnazione della somma di € 10.713,32.
Lamentava la nullità e/o illegittimità e/o invalidità dell'impugnato atto di precetto per una pluralità di ragioni, tra cui, difetto di legittimazione attiva e ad agire e di procura ad litem, l'inesistenza e l'inefficacia del D.I. per assenza della sua notificazione, con conseguente violazione dell'art. 644
c.p.c., la mancata indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo e del provvedimento autorizzativo riguardo l'apposizione della formula esecutiva, in violazione dell'art. 617 c.p.c.,
l'intervenuta prescrizione del credito e del titolo, non avendo l'opposta depositato alcun atto idoneo ad interromperne il suo decorso, il mancato rispetto della normativa posta a tutela dei fideiussori e, in particolare, l'obbligo di tempestiva escussione del debitore principale e di diligente coltivazione dell'azione, in violazione degli artt. 1955 e 1957 c.c., la violazione della normativa in materia antitrust, nonché l'assenza di specifica indicazione dei criteri utilizzati per il calcolo dell'importo oggetto di intimazione, con conseguente impossibilità di determinazione della somma.
Tanto premesso, l'opponente ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni come in epigrafe riportate.
La convenuta – opposta, tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.01.2022, contestando recisamente la ricostruzione avversaria, chiedeva la reiezione di tutte le domande di parte opponente, ivi compresa la sospensione cautelare del titolo, in quanto infondate in fatto e diritto.
Sospesa l'efficacia esecutiva del titolo in parola da parte del precedente G.I., concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'01.07.2022.
L'opposizione è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
In ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo LA parte opposta, si osserva come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in caso di cessione in blocco dei crediti secondo l'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la banca dLA notifica della cessione ai singoli debitori, ma non prova l'esistenza della cessione stessa né l'inclusione di specifici crediti nell'operazione. È necessario fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale qualora vi siano contestazioni espresse e specifiche da parte del debitore ceduto” (Cass. 3.2.2025, n.2511; ex multis, Cass. 11.12.2024,
n.32022; Cass. 29.2.2024, n.5478).
La prova del negozio di cessione, tuttavia, oltre che attraverso la produzione del contratto contenente l'indicazione dei crediti ceduti, può essere data anche mediante presunzioni, posto che la cessione di crediti non è soggetta a forme solenni.
Nella specie, parte opposta ha prodotto l'avviso di cessione, pubblicato sulla G.U. n. 1, parte seconda, del 03.01.2015 (vd. all.to n. 1, comparsa), il contratto di cessione di crediti del 22.12.2014, la cui data coincide con quella indicata nella G.U. (vd. all.to n.
1-a, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.),
l'elenco dei crediti ceduti, con specifico riferimento LA posizione debitoria riconducibile all'opponente (vd. all.to n.
1-b, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.), la dichiarazione, proveniente dLA in qualità di cedente, con la quale veniva confermata l'avvenuta cessione del credito CP_2 vantato nei confronti della TR CA LA , in qualità di cessionaria (vd. all.to n. CP_1
1-c, memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.). La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” costituisce “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass. n.
10200/2021; ex multis, App. Milano 24.01.2023, n.220).
A tale riguardo, merita evidenziare che, dall'estratto della G.U., si legge che “la Società ha acquistato, pro soluto ed in blocco, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1 e 4 della legge 130/99 e dell'art. 58 TUB
(la "Cessione"), tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro), derivanti da finanziamenti chirografari ed ipotecari o comunque crediti di altra natura vantati verso debitori classificati dalle Cedenti a sofferenza…di cui le Cedenti risultavano titolari al
31 agosto 2014”, dacché si evince, chiaramente, che originaria titolare del credito, aveva CP_2 ceduto all'odierna parte opposta tutti i crediti pecuniari in sofferenza in essere LA data del
31.08.2014, ivi compreso quello posto a fondamento del precetto impugnato, per il cui pagamento la cedente ne aveva richiesto il pagamento con ricorso per decreto ingiuntivo del 10.04.1997, CP_2 ovvero anni prima la data dell'intervenuta cessione del 31.08.2014.
Alla luce della documentazione dianzi esaminata, dunque, alcuna incertezza può evincersi non solo sull'intervenuto acquisto del credito, ma anche in ordine all'intervenuta cessione del credito, con conseguente infondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva.
Quanto all'asserito difetto di procura ad litem in calce all'atto di precetto, si osserva che, nella G.U., precedentemente richiamata, l'opposta comunicava che “la Società intende conferire incarico a ai sensi della legge 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di Parte_3 soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso e al recupero delle somme dovute”.
In data 24.12.2018, e perfezionavano atto di scissione parziale, nella Parte_3 CP_3 qualità, rispettivamente, di società scindenda e di società beneficaria, in forza del quale veniva disposta l'assegnazione a quest'ultima, per quello che qui interessa, dei “rapporti contrattuali inerenti le attività, passività, garanzie ed impegni connessi o comunque riferibili al compendio scisso e, in particolare, quelli relativi all'attività di gestione, recupero e incasso di crediti performing e non- performing in quanto originate dall'operatività posta in essere dallo stesso ” (vd. Controparte_4
p. 15, all.to n. 4, comparsa).
A sua volta, cambiava denominazione sociale in come da verbale CP_3 Parte_2 dell'assemblea straordinaria del 05.03.2019 (vd. all.to n. 9, comparsa).
Gli eventi sopra descritti consentono di individuare nella l'attuale soggetto incaricato Parte_2 dall'odierna parte opposta LA riscossione dei crediti ceduti, con conseguente validità della procura ad litem rilasciata dLA . CP_1 Venendo al merito dell'odierna opposizione, parte opponente contesta, innanzitutto, l'esistenza del decreto ingiuntivo posto a base dell'atto di precetto, sostenendo di non aver mai ricevuto la sua notificazione.
L'eccezione è infondata.
Parte opposta, infatti, ha provveduto a produrre in giudizio il titolo esecutivo, unitamente agli avvisi di ricevimento della sua notificazione LA debitrice principale e a tutti i garanti (vd. all.to n. 3, comparsa).
Nello specifico, risulta per tabulas che, in data 10.05.1997, l'opponente avesse ricevuto la notificazione del decreto ingiuntivo, come da sottoscrizione ad essa riferibile (vd. p. 13, all.to n. 3, comparsa).
Ugualmente infondata è l'eccezione di nullità dell'atto di precetto per vizi formali dello stesso, riguardanti l'omessa indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo e del provvedimento autorizzativo dell'apposizione della formula esecutiva.
Dall'esame dell'atto di precetto risulta indicata la data di apposizione della prima formula esecutiva
(03.05.1997), senza indicazione del provvedimento autorizzativo, e la data di rilascio della seconda formula esecutiva (28.10.2020), con indicazione del provvedimento autorizzativo (decreto presidenziale del 27.10.2020). Risulta, altresì, provato il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo in commento per mancata opposizione dello stesso, come da certificazione della Cancelleria datata
17.01.2001. Alcuna menzione viene, invece, fatta per quanto riguarda la data di notificazione del titolo esecutivo all'odierna opponente.
Ciò posto, secondo il recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, “l'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo;
fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute LA parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo” (Cass. 09.01.2024, n.903; ex multis, Cass.
04.02.2025, n.2783; Cass. 26.09.2023, n.27424).
In buona sostanza, la Suprema Corte ha inteso affermare, in via prioritaria, il principio della necessaria allegazione di un pregiudizio conseguente LA violazione formale lamentata con l'opposizione ex art. 617 c.p.c..
Allo stesso tempo, però, quel principio trova un limite tutte le volte in cui il pregiudizio sia, per così dire, “immanente” o “auto-evidente”, nel senso, cioè, che la violazione riscontrata si traduca di per sé sola nella lesione delle prerogative spettanti al soggetto. Ciò posto, sulla scorta dei principi ermeneutici sopra richiamati, l'eccezione di nullità in commento
è da ritenersi inammissibile.
Da un lato, le violazioni lamentate non comportano un pregiudizio “auto-evidente”, nei termini sopra menzionati, atteso che esse non impediscono al destinatario del precetto di individuare il titolo esecutivo azionato e di essere consapevole della natura esecutiva del provvedimento posto a fondamento dell'azione esecutiva minacciata.
Dall'altro lato, parte opponente ha omesso integralmente di allegare quale sarebbe stato lo specifico pregiudizio conseguito al vizio.
Andrà poi disattesa l'eccezione di prescrizione decennale del credito e/o del titolo.
DLA documentazione versata in atti, risulta che l'originaria titolare del credito, dopo aver CP_2 ottenuto il decreto ingiuntivo, munito di formula esecutiva il 03.05.1997, si fosse insinuata, in data
13.12.2000, nel passivo del fallimento della TR CA, come si evince dallo stato passivo reso esecutivo l'8.02.2001 (vd. all.ti nn. 7-8, comparsa).
La circostanza ha determinato l'interruzione della prescrizione, rimasta sospesa almeno sino a data
29.03.2019, allorquando veniva predisposto il progetto di ripartizione finale, non essendovi evidenza con precisione della data di chiusura del . Parte_4
Invero, secondo costante giurisprudenza, “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile LA domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c.,
l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino LA chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass.
19.04.2018, n.9638; ex multis, Cass. 07.07.2023, n.19378; Cass. 02.07.2021, n.18817; App. Roma
14.05.2025, n.2992).
Sfornite di prova risultano le censure di violazione del termine di decadenza di sei mesi e di mala gestio per fatto del creditore di cui agli artt. 1955 e 1957 c.c., con conseguente impossibilità di liberazione del fideiussore.
Quanto all'art. 1957 c.c., in assenza della produzione del contratto di fideiussione, non è possibile accertare se il contratto sottoscritto dLA parte opponente prevedesse una clausola derogatoria e in che termini la stessa fosse stata eventualmente formulata (vd. in termini, Trib. Latina 17.08.2023,
n.1797).
Orbene, tenuto conto che il precetto opposto si fonda su un provvedimento monitorio, sarebbe stato onere del fideiussore eccepire l'eventuale decadenza ex art. 1957 c.c. in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Ed invero, secondo il pacifico indirizzo di legittimità, "il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass. 19.09.2024, n.25180; ex multis, Cass. 18.07.2018,
n.19113; Cass. 28.11.2017, n.28318).
Pertanto, è in sede di opposizione a decreto ingiuntivo che il fideiussore avrebbe dovuto eccepire la decadenza dLA garanzia prestata ai sensi dell'art. 1957 c.c..
In mancanza di opposizione, il credito del fideiussore nei confronti della AN deve, pertanto, ritenersi definitivamente accertato, salva ovviamente la possibilità di far valere, anche tramite opposizione a precetto, eventuali eventi modificativi o estintivi successivi all'emissione del decreto ingiuntivo.
È infatti pacifico che "la mancata opposizione a decreto ingiuntivo preclude la deducibilità, con
l'opposizione all'esecuzione, di fatti estintivi anteriori LA formazione del giudicato sulla sussistenza del credito" (Cass. 20.05.2024, n. 13949).
Quanto all'art. 1955 c.c., le censure non risultano sufficientemente dimostrate, posto che “il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c., non comporta l'automatica liberazione del fideiussore, essendo, a tal fine, necessaria la prova che da esso sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto di surrogazione o di regresso e non nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore” (Cass. 13.03.24 n. 6685; ex multis, Cass. 19.02.2020, n. 4175; Trib. Latina 23.08.2019,
n.2047).
In questa prospettiva, il carattere generico dell'allegazione non consente di ritenere accertato un contegno del creditore nei sopra detti termini.
Altrettanto generica e sfornita di adeguato supporto probatorio la contestazione afferente LA nullità della fideiussione per contrasto LA normativa antitrust, posto che non risulta essere stato versato in atti né il provvedimento della AN d'IT n. 55/2005, nel quale sono indicate le clausole ritenute abusive, né il contratto di fideiussione, onde l'impossibilità di accertare l'inserimento delle predette clausole.
Invero, come statuito dLA giurisprudenza di legittimità, “in relazione LA contrarietà LA normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali, è precluso il rilievo officioso della nullità in appello ove la parte interessata non abbia prodotto il provvedimento della AN d'IT e il modello ABI cui lo stesso fa riferimento, onde documentare la conformità a detto modello delle clausole contrattuali del contratto di fideiussione ritenuto nullo in ragione di detta conformità”. (Cass. 25.11.2024, n.30383).
In ogni caso, non risulta dedotto lo specifico pregiudizio che parte opponente avrebbe subìto a seguito della sottoscrizione delle clausole in parola, né provato il nesso causale tra l'intesa anticoncorrenziale ed il contratto specifico.
A predette carenze probatorie non sarebbe stato possibile supplire mediante ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., posto che non risulta la richiesta ex art. 119 T.U.B. di copia del contratto di fideiussione, estendibile anche al garante (Cass. 30.10.2020, n.24181), da parte dell'opponente LA
AN, di talché la relativa domanda risulta inammissibile (Cass. 10.03.2022, n.7874).
Si ritiene, altresì, infondata la censura riguardante l'indeterminatezza della somma il cui pagamento
è stato intimato con l'atto di precetto.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, “l'intimazione di adempiere
l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass. 18.03.2022, n.8906; Cass. 19.02.2013, n.4008).
Orbene, nell'atto di precetto è indicata la somma per sorte capitale (€ 94.215,90), mentre nel titolo esecutivo è indicato il tasso di interesse convenzionale, limitato nell'intimazione entro i limiti del tasso soglia, attraverso il quale addivenire all'importo per interessi.
Quanto, infine, LA domanda di riqualificazione della presente opposizione in opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ex art. 650 c.p.c., - in merito LA dedotta nullità della fideiussione per contrarietà LA normativa antitrust e LA violazione degli artt. 1955 e 1957 c.c. -, si osserva che la stessa risulta proposta tardivamente solo con le note conclusive depositate il 13.09.2024.
A tale riguardo si consta come il principio nomofilattico espresso dLA Corte di Cassazione a Sezioni
Unite Cassazione con la pronuncia n. 9479 del 06/04/2023 (“se il debitore ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 co.1 c.p.c., al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650
c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa”) sia intervenuto successivamente allo spirare dei termini istruttori, oltre al fatto che “la riqualificazione dell'opposizione a precetto in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. postula che sia possibile sulla base del materiale probatorio in atti rilevare la dedotta abusività delle clausole fonte del credito ingiunto” (Trib. Vibo
Valentia 29.07.2024, n.404; in termini, Trib. Modena 14.08.2025, n.991; Trib. Roma 09.10.2024,
n.15279), il che, nel caso di specie, non sarebbe stato possibile, essendo stato omesso il deposito del contratto di fideiussione. Conclusivamente, LA luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione è da ritenersi infondata e andrà rigettata, con consequenziale revoca dell'ordinanza, emessa nel sub-procedimento il 15-
16.2.2022 (Rg. 6449-1/2021), che aveva disposto la sospensione del titolo nelle more del giudizio ed integrale conferma dell'atto di precetto impugnato.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri minimi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 260.000,00 ad euro
520.000,01), tenuto conto della natura documentale della causa, caratterizzata dal mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta l'opposizione svolta dall'attrice – opponente e, per l'effetto, revoca l'ordinanza emessa nel sub-procedimento il 15-16.2.2022 (Rg. 6449-1/2021) e conferma l'atto di precetto impugnato;
b) condanna l'attrice-opponente a rimborsare LA convenuta-opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 11.229,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 14 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini