Art. 1. Requisiti per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante 1. I requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti:
a) eta' non inferiore a diciotto anni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall' articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
d) patente di guida della categoria B normale o speciale ((, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana)) .
1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.
a) eta' non inferiore a diciotto anni;
b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall' articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , e successive modificazioni;
d) patente di guida della categoria B normale o speciale ((, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana)) .
1-bis. La revoca della patente di cui al comma 1, lett. d), comporta la decadenza dall'abilitazione.