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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 01/10/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1108/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Manuela Velotti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1108/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUIDO FOGLIA (C.F. , dell'avv. GUGLIELMO C.F._1
BOURSIER NIUTTA (C.F. ), dell'avv. GABRIELE TRAVAGLINI (C.F. C.F._2
) e dell'avv. FILIPPO DI PEIO ( ) VIA DELLE C.F._3 C.F._4 QUATTRO FONTANE 161 ROMA APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SERGIO FULCO (C.F. ) e dell'avv. STEFANO C.F._5 FERRERO (C.F. VIA PRINCIPE AMEDEO 5 MILANO C.F._6 APPELLATA
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, conclusione Parte_1 ed eccezione, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE:
- riformare integralmente la sentenza n. 433/2022 resa dal Tribunale Ordinario di Rimini, dott. Maria Carla Corvetta, del 9 maggio 2022, pubblicata in data 10 maggio 2022, resa a definizione del giudizio R.G. n. 2006/2019, in quanto erronea e ingiusta per i motivi indicati nel presente atto di appello e per l'effetto: accertare la condotta abusiva di , nonché la condotta concorrenziale sleale e la nullità delle CP_1 clausole del Contratto ESA, in particolare dell'art. 7.1, 12.6, 17.1, 18.2 e 19.4.2 e dell'art.
2.0 dell'atto integrativo, condannare anche ex art. 9 L. 192/98 e/o ex art. 2598 c.c., al risarcimento Controparte_1 dei danni, in favore di nella somma che sarà accertata nel presente giudizio e comunque nella Parte_1 somma non inferiore ad Euro 3.987.000,00 per tutti i motivi indicati in atti, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda;
Pa nonchè, accertare la sottrazione da parte di di tutto il portafoglio clienti di e con esso il relativo _1 avviamento commerciale, condannare al risarcimento del danno subito da quantificato CP_1 _1
pagina 1 di 14 per tutti i motivi indicati in atti in non meno di Euro 2.489.000,00, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda;
accertare il danno all'immagine ed alla reputazione commerciale subito da parte appellante e condannare al risarcimento del danno in favore di nella somma che sarà accertata, anche Controparte_1 Parte_1 in via equitativa, nel giudizio, per tutti i motivi indicati in atti;
IN VIA SUBORDINATA:
- qualora dovesse essere accertato e dichiarato che al Contratto ESA si applica, in via analogica, alcune delle disposizioni inderogabili previste in tema di agenzia, condannare al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di Euro 75.496,29 a titolo di indennità per il mancato preavviso ex art. Parte_1 1750 c.c. nonché di Euro 345.587,00 a titolo di indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. IN MERITO ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI Controparte_1 IN VIA PREGIUDIZIALE:
- accertata e dichiarata la tardività e la conseguente inammissibilità, rigettare la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di per i motivi indicati in atti: Controparte_1 Parte_1 IN VIA PRINCIPALE:
- accertata e dichiarata l'infondatezza, rigettare la domanda riconvenzionale proposta da CP_1 nei confronti di per i motivi indicati in atti;
[...] Parte_1 IN OGNI CASO: condannare la società al pagamento di spese e compensi dei due gradi del presente Controparte_1 giudizio, nonché alla restituzione degli importi versati da a in forza della Parte_1 Controparte_1 sentenza di primo grado2”.
Per “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, respinta e disattesa ogni contraria e Controparte_1 diversa pretesa, eccezione e/o deduzione, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, accogliere le seguenti domande: A) in via principale, rigettare integralmente l'impugnazione de qua per infondatezza di tutti e ciascuno dei motivi di appello ex adverso proposti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, mandando assolta la conchiudente da ogni avversaria pretesa;
B) per completezza, in subordine per il denegato caso di accoglimento del primo motivo di appello, in via istruttoria ammettere i capitoli di prova per testi dedotti dalla conchiudente in primo grado nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 28 dicembre 2020 e nella terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 18 gennaio 2021; C) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, comprensivi di spese generali (15%), IVA e CPA come per legge”.
IN FATTO
1. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Forlì domandando che Parte_1 Controparte_1 la condotta di quest'ultima fosse inquadrata nei termini di abuso di dipendenza economica (art. 9 L.
192/1998) e/o di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), nonché per sentire dichiarare la nullità di talune clausole contrattuali, con conseguente condanna di al risarcimento dei danni, quantificati CP_1 in €3.987.000; domandava, altresì, l'accertamento di un'illegittima sottrazione dei propri clienti a opera di , con conseguente condanna al risarcimento dei danni, quantificati in €2.489.000, CP_1 nonché lamentava il pregiudizio alla sua immagine e reputazione derivante dalle condotte della pagina 2 di 14 convenuta;
infine, solo in via subordinata, chiedeva che il contratto fosse riqualificato come di agenzia, con conseguente condanna di al pagamento di €75.469,29 ai sensi dell'art. 1750 c.c. e € CP_1
345.587,00 ai sensi dell'art. 1751 c.c.
2. A sostegno delle proprie domande l'attrice (allora deduceva di aver Parte_3 sottoscritto, nel 2008, un contratto con (allora , in base al quale si CP_1 Controparte_2 impegnava a curare la commercializzazione, distribuzione e assistenza dei suoi programmi software, obbligandosi ad acquistare tali programmi e a rivenderli ai clienti finali tramite la sottoscrizione di appositi contratti con cui ne garantiva, altresì, la manutenzione e l'aggiornamento; che in tale contratto veniva previsto che dovesse versare a un corrispettivo fisso mensile e uno variabile, _1 CP_1 calcolato sulla base di ciascun software che rivendeva ai clienti finali (artt. 15.4 e 15.5); che il _1 contratto in questione si caratterizzava per essere di durata annuale e a rinnovo tacito alla scadenza, salvo disdetta, riconosciuta a ciascuna parte, per il cui esercizio veniva concordato un preavviso di almeno tre mesi (art. 18.2); che il regolamento contrattuale disciplinava, poi, le conseguenze derivanti dalla cessazione del contratto sancendo, in particolare, che sarebbe subentrata CP_1 automaticamente nei contratti in essere tra e gli utenti finali (artt. 12.6 e 19.4.2); che , _1 CP_1 dopo aver collaborato ininterrottamente con per oltre dieci anni, aveva esercitato la disdetta nel _1 settembre 2018, dopo che la seconda aveva rifiutato di assoggettarsi alle nuove condizioni contrattuali imposte dalla prima.
3. Si costituiva in giudizio , resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, nonché CP_1 proponendo domanda riconvenzionale per sentire condannare l'attrice al pagamento di €97.431,64.
A sostegno delle proprie tesi la convenuta deduceva di essersi attenuta a quanto previsto nel regolamento contrattuale, esercitando la disdetta nel termine di preavviso concordato;
quanto alla domanda riconvenzionale, sosteneva che non avesse pagato parte dei debiti maturati dal momento _1 della disdetta fino a fine anno, come invece le imponeva il contratto, allegando le relative fatture.
4. IN, alla prima difesa utile, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda riconvenzionale svolta da : circa il primo profilo, ne contestava la tardività; circa il CP_1 secondo profilo, sollevava eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., in quanto gli importi indicati nelle fatture allegate si riferivano a prestazioni mai eseguite da . CP_1
5. Con ordinanza emessa in data 08/07/2021 il primo giudice rilevava la natura documentale della causa, escludendo la necessità di alcuna attività istruttoria.
6. Con sentenza n. 433/2022, pubblicata in data 10/05/2022, il Tribunale di Forlì respingeva tutte le domande attoree e accoglieva, invece, la domanda riconvenzionale promossa dalla convenuta.
pagina 3 di 14 In particolare, il primo giudice riteneva che non sussistesse né la condizione di dipendenza economica di che non si era trovata nell'impossibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, né una _1 condotta abusiva da parte di , quest'ultima avendo esercitato la disdetta in conformità a CP_1 quanto previsto dal regolamento contrattuale.
Affermava che non aveva commesso alcuna illegittima sottrazione di clientela a in CP_1 _1 quanto il passaggio della suddetta alla concedente era conseguenza automatica, contrattualmente prevista, della cessazione del rapporto.
Escludeva, poi, che alcuna clausola contrattuale fosse affetta da nullità, trattandosi di condizioni cui era rimasta soggetta per plurimi anni, mai lamentandosi e, anzi, in più occasioni, servendosi di _1 esse, così prestando acquiescenza circa la loro validità.
Rilevava, ancora, che alcun danno poteva essere lamentato dall'attrice, dal momento che l'art. 19.4.1 del contratto contemplava una clausola di esonero da responsabilità di . CP_1
Con riguardo alla domanda riconvenzionale, ne affermava la tempestività, rilevando come con provvedimento dell'8 luglio 2019 la prima udienza di comparizione veniva nuovamente differita al 4 marzo 2020, ai sensi dell'art. 168-bis, V comma c.p.c. (la prima udienza era già stata differita dal 15 ottobre 2019 al 12 novembre 2019) e che solo tale udienza dovesse essere presa in considerazione al fine di giudicare la tempestività della comparsa, in quanto il termine di costituzione del 23 ottobre 2019 era stato cancellato, così come la relativa udienza del 12 novembre 2019, dal provvedimento dell'8 luglio 2019; la domanda veniva poi accolta, il primo giudice ritenendo che gli importi domandati dalla convenuta fossero stati documentalmente provati.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello e si è costituita , chiedendo il rigetto del _1 CP_1 gravame.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/09/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
8. Con il primo motivo d'appello lamenta il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, _1 reiterate in questa sede, evidenziando come queste avrebbero consentito all'odierna appellante di provare la condizione di dipendenza economica in cui versava nei confronti di e l'abuso CP_1 della stessa da parte di quest'ultima.
9. Con il secondo motivo d'appello si duole di come il giudice di prime cure non abbia ravvisato la situazione di dipendenza economica in cui versava nei confronti di , evincibile anche _1 CP_1 prescindendo dall'accoglimento delle già menzionate prove.
pagina 4 di 14 Tale situazione emergerebbe invero da plurimi indici sintomatici, quali: il regime di monocommittenza che legava a , tale da portare la prima a calibrare la propria organizzazione sulle _1 CP_1 richieste ed esigenze della seconda;
gli ingenti investimenti effettuati da per la formazione del _1 proprio personale e lo sviluppo dei software, nonché l'impossibilità di recuperarli a seguito della disdetta;
le condizioni contrattuali predisposte unilateralmente da e fortemente gravose CP_1 per la circostanza che detenesse il 35% del capitale sociale di _1 CP_1 _1
10. Con il terzo motivo contesta il mancato accertamento da parte del giudice di primo grado della condotta abusiva da parte di , che avrebbe approfittato della situazione di dipendenza CP_1 economica di attuando condotte intenzionalmente pregiudizievoli per la concessionaria. _1
L'abuso emergerebbe, secondo la prospettazione di da due condotte tenute dall'odierna appellata: _1 la prima consistente nell'esercizio della disdetta, da qualificarsi come abusiva in quanto mera conseguenza della mancata accettazione da parte di delle nuove condizioni contrattuali imposte da _1
; la seconda risolvendosi nell'appropriazione della clientela di CP_1 _1
11. Con il quarto motivo si censura la sentenza di primo grado sia laddove il giudice ha escluso che le clausole contrattuali di cui agli artt. 7.1, 12.6, 17.1 e 19.4.2 fossero affette da nullità per avvenuta acquiescenza delle stesse da parte di dal momento che tale forma di invalidità non ammette _1 sanatoria alcuna, sia laddove il giudice ha escluso la condanna di al risarcimento danni per CP_1
l'operare della clausola di esonero da responsabilità, in quanto l'art. 1229 c.c. ne esclude l'efficacia in caso di dolo o colpa grave, rinnovando, altresì, la domanda per tutti i danni patiti, quantificati in non meno di € 2.489.000,00, oltre il danno da lesione dell'immagine della reputazione commerciale.
12. In via subordinata, nel caso in cui dovesse essere esclusa qualsiasi forma di danno, chiede che il contratto oggetto di causa venga riqualificato come di agenzia e, per l'effetto, sia CP_1 condannata a pagare la somma di € 75.496,29 ai sensi dell'art. 1750 c.c. e € 345.587,00 ai sensi dell'art. 1751 c.c.
13.Con il quinto motivo, si duole di come il giudice abbia errato nel dichiarare tempestiva e fondata la domanda riconvenzionale di . CP_1
Invero, circa la tempestività lamenta che controparte si è costituita solo in data 11/02/2019 quando, invece, la data ultima per costituirsi coincideva con il 23/10/2019, cioè venti giorni prima l'udienza del
12/11/2019, non assumendo rilievo che quest'ultima fosse stata differita dal giudice, ai sensi dell'art. 168-bis, V comma c.p.c., al 04/03/2019; circa la fondatezza, contesta di aver sin dalla prima difesa utile sollevato eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art.1460 c.c., non avendo dimostrato il CP_1 suo credito, non assumendo al riguardo valore probatorio le fatture da essa allegate e la restante documentazione, di produzione unilaterale. pagina 5 di 14 14. Tanto premesso, occorre preliminarmente vagliare il quarto motivo, nella parte in cui l'appellante chiede dichiararsi la nullità delle clausole contrattuali di cui agli artt. 7.1, 12.6, 17.1, 18.2 e 19.4.2 per violazione dell'art. 9, comma III della L. 192/1998, a mente del quale “Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo”.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che la S.C., con riguardo al requisito dell'abuso (di dipendenza economica), ha chiarito che per la sua integrazione occorre “l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui. Come sopra rilevato, invero, non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale” (Cass. 1184/2020).
15. Ciò precisato, deve procedersi al vaglio della validità delle singole clausole impugnate dall'appellante.
L'art.
7.1 obbligava a mantenere un'adeguata struttura per la commercializzazione dei prodotti e _1 un adeguato reparto tecnico e di supporto per l'attività di assistenza e manutenzione a favore dei clienti finali;
non è dato comprendersi come una tale pattuizione possa realizzare un abuso di dipendenza economica, risolvendosi, piuttosto, in una previsione con cui si preoccupava di garantire CP_1 un'opportuna distribuzione e manutenzione dei propri prodotti, di modo da garantire ai clienti finali la massima soddisfazione.
Gli art. 12.6 e 19.4.2 prevedevano che, in caso di cessazione del contratto, sarebbe CP_1 subentrata automaticamente nei contratti stipulati da con gli utenti finali. _1
Trattasi di previsioni coerenti con la tipologia di contratto stipulata tra le parti: con la cessazione del rapporto distributivo, infatti, il concessionario perde il diritto a concedere in licenza d'uso ai clienti finali i software di proprietà della concedente, nonché a prestare loro i servizi di manutenzione rispetto a un prodotto sul quale non vanta più alcun diritto.
A ciò si aggiunga, a testimonianza della trasparenza giuridica di tale operazione, che i clienti finali, nel momento in cui concludevano il contratto con prestavano il proprio consenso preventivo circa la _1 loro cessione a qualora si fosse terminato il rapporto distributivo tra la concedente e la CP_1 concessionaria. pagina 6 di 14 Per tali ragioni, non è dato ravvisare nelle pattuizioni in esame l'attuazione di un abuso di dipendenza economica.
16. L'art. 17.1 contemplava un patto di non concorrenza (più precisamente, un patto di esclusiva) che obbligava a non distribuire programmi di terzi concorrenti per tutta la durata del contratto, salvo _1 nei casi previsti con l'accordo dell'8 marzo 2017; trattasi di previsione in linea con le politiche imprenditoriali di una società, che con la stipulazione di tale clausola può perseguire obiettivi di sicurezza e stabilità di mercato, di rafforzamento del brand, di controllo sulla distribuzione, nonché voler generare un forte rapporto fiduciario con il suo contraente.
Per tali ragioni, non è dato comprendere come una tale pattuizione possa essere strumentale a realizzare un abuso di dipendenza economica.
17. L'art. 18.2 prevedeva che il contratto avesse durata annuale, rinnovandosi tacitamente di anno in anno, salvo l'esercizio della disdetta, riconosciuta a entrambe le parti, da comunicare con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza contrattuale;
la clausola appare equilibrata, dal momento che il preavviso per esercitare la disdetta rappresenta un quarto della durata totale del contratto (tre mesi contro un anno).
Del resto, la volontà di pattuire una durata contrattuale breve può senz'altro derivare dall'esigenza di tutelare interessi meritevoli, quali la riserva di valutare periodicamente la convenienza del rapporto, nonché di controllare l'operato della controparte contrattuale, in un mercato, quello della distribuzione di prodotti altrui, nel quale la fiducia nell'altro paciscente assume fondamentale importanza.
Per tali ragioni non si ravvisa alcuna nullità, la clausola in questione non realizzando di per sé alcuna forma di abuso di dipendenza economica.
18. È, altresì, da respingere la tesi secondo cui non sarebbe tanto la singola clausola, bensì l'insieme delle stesse, coordinate tra loro, a determinarne la nullità per abuso di dipendenza economica, dal momento che il regolamento contrattuale nel suo insieme si palesa come strumentale, per , CP_1 al perseguimento dei suoi leciti interessi economici, non certo finalizzato a perpetrare un'intenzionale vessazione su _1
Il secondo profilo del quarto motivo d'appello, con cui l'appellante domanda il risarcimento dei danni patiti, verrà esaminato all'esito dell'esame di tutte le domande con cui l'appellante invoca l'abuso di dipendenza economica.
19. Anche il primo motivo è infondato.
L'appellante censura la mancata ammissione delle prove dedotte in primo grado, reiterando la richiesta in questa sede. In particolare, si osserva come l'istruttoria richiesta da che si compendia in _1 interrogatori formali, capitoli di prova per testi, CTU contabile e un ordine di esibizione appare volta a pagina 7 di 14 provare l'abuso di dipendenza economica attuato da e i relativi danni patiti, tutte CP_1 circostanze escluse dal giudice di primo grado;
deduce in proposito IN che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza qualora il giudice tragga conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., benché la parte avesse offerto di adempierlo.
Orbene, deve escludersi che, nel caso di specie, le prove richieste abbiano rilevanza ai fini della decisione, apparendo la documentazione prodotta sufficiente per valutare se la condotta tenuta da integri i requisiti di cui all'art 9 della L.192/1998. Invero, gli arresti giurisprudenziali CP_1 menzionati a sostegno del motivo dall'appellante si riferiscono alla situazione in cui nel corso del giudizio la parte non abbia espletato il proprio onere probatorio, non già all'ipotesi nel quale risulta già raggiunta la prova, se in termini negativi o positivi si dirà a breve.
20. In applicazione del principio della ragione più liquida, va esaminato il terzo motivo, con cui _1 lamenta l'errore del primo giudice nel non aver ritenuto sussistenti le condotte abusive poste in essere da , consistenti nella modalità d'esercizio della disdetta e dell'appropriazione della CP_1 clientela di _1
Il motivo è infondato.
È opportuno richiamare l'art. 9 della legge 192/1998, recante la “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”, il quale prevede che “è vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice.
Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”.
Ai fini dell'integrazione della fattispecie la legge richiede, dunque, che ricorrano congiuntamente due elementi, da accertare autonomamente: la dipendenza economica e il suo abuso da parte dell'impresa forte;
in cosa consista il requisito dell'abuso si è detto in precedenza.
Ebbene, le condotte cui si riferisce l'appellante non soddisfano tale descrizione.
Invero la disdetta, esercitata da nel rispetto del termine di preavviso contrattualmente CP_1 previsto costituisce legittima espressione di autonomia contrattuale ed è in fatto giustificata da plurimi elementi, tra i quali, in primo luogo, i dissidi sorti tra le due società ad aprile del 2018, quando era venuta a conoscenza di circostanze tali da farle ritenere che avesse violato il patto CP_1 _1 di non concorrenza, commercializzando un prodotto concorrente (evento mai negato da che però _1 riteneva di aver rispettato le condizioni per derogare al suddetto obbligo). pagina 8 di 14 Ulteriore fattore da valorizzare è il mancato accordo circa le nuove condizioni contrattuali in base alle quali intendeva regolamentare i rapporti con che si duole della loro gravosità; CP_1 _1 diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, che lamenta l'imposizione di tali nuove condizioni,
si è resa disponibile in più occasioni al confronto, con plurimi incontri dal vivo e scambi CP_1 per mail, come testimonia la bozza di term sheet predisposta dalle parti.
Del resto, è proprio la durata annuale del contratto, sebbene rinnovatosi per quasi dieci anni, a evidenziare come non si potesse fare affidamento sulla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto.
A ciò si aggiunga che la nuova regolamentazione proposta dalla concedente era coerente con la sua politica commerciale, manifestazione della sua libertà di iniziativa economica, tanto da essere applicata a tutti i suoi distributori.
Gli elementi indicati evidenziano come l'esercizio della disdetta non sia stato un atto improvviso e arbitrario della concedente, bensì l'esito di due ragioni di fondo: da un lato, il progressivo incrinarsi del rapporto di fiducia tra le parti e, dall'altro lato, le nuove politiche economico-commerciali adottate da
. CP_1
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla pretesa sottrazione di clientela, rispetto alla quale si è già affermata la legittimità della relativa clausola contrattuale.
21. Dunque, sebbene la legittimità della pattuizione non escluda, di per sé, l'abuso, dovendosi indagare se, nel darle attuazione, il contraente realizzi una condotta conforme a correttezza, deve ritenersi che, nel caso di specie, si sia attenuta scrupolosamente al regolamento contrattuale, esercitando CP_1 la disdetta nel rispetto del termine di preavviso, così consentendo a di organizzarsi in vista della _1 cessazione del contratto e, conseguentemente, la perdita di clienti.
Né rileva la circostanza che , durante la fase transattiva, abbia proposto a la CP_1 _1 stipulazione di un contratto su base triennale alle condizioni già vigenti o, in alternativa, di corrisponderle €1.500.000,00, richiedendole, come contropartita, l'assoggettamento a determinati obblighi, trattandosi di un tentativo di risolvere bonariamente la controversia, con reciproche concessioni, senza riconoscimento di debito alcuno.
Invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “la transazione non comporta implicito riconoscimento della validità di una o entrambe le contrapposte tesi delle parti” (Cass. SU.
5896/1997).
In conclusione, dal momento che si è esclusa la ricorrenza di qualsivoglia condotta abusiva da parte dell'appellata, ne deriva la non configurabilità della fattispecie di cui all'art. 9 della L. 192/1998.
pagina 9 di 14 22. Il secondo motivo è assorbito dal rigetto del terzo poiché, quand'anche fosse sussistita una situazione di dipendenza economica tra le parti, essa non avrebbe autonomo rilievo giuridico, essendo necessaria per l'integrazione della richiamata disposizione normativa anche il presupposto dell'abuso, da ritenersi insussistente per le ragioni sopra esposte.
23. In assenza di qualsivoglia condotta illecita di , devono pure respingersi tutte le richieste CP_1 di risarcimento danni proposte da compendiate nel secondo profilo del quarto motivo. _1
Invero, si è esclusa sia la nullità delle clausole impugnate da sia che la condotta posta in essere da _1
sia qualificabile nei termini di un abuso di dipendenza economica. CP_1
Neppure è fondata la doglianza con cui lamenta la lesione della propria immagine e reputazione _1 quale conseguenza delle sbrigative modalità con cui l'appellata ha comunicato ai clienti l'interruzione dei rapporti commerciali con l'appellante; è sufficiente leggere tale comunicazione (doc. 33 fascicolo primo grado) per avvedersi di come si sia limitata a rappresentare l'emersione di una CP_1 diversa visione del mercato tra le parti quale causa della cessazione del loro rapporto, senza mai addebitarle la responsabilità esclusiva dell'accaduto né denigrandola, così dovendosi escludere la sussistenza di qualsivoglia condotta illecita.
24. Stante il rigetto della domanda principale, occorre ora vagliare la domanda subordinata proposta da con cui chiede che il contratto stipulato tra le parti venga riqualificato come di agenzia o come _1 contratto atipico cui applicare analogicamente le norme proprie dell'agenzia, con spettanza di
€75.469,29 a titolo di indennità da mancato preavviso e di €345.587,00 a titolo di indennità di fine rapporto.
Il motivo è infondato.
È nota la distinzione tra agente e concessionario di vendita: il primo agisce per conto del preponente, instaurando rapporti con i clienti in nome di quest'ultimo, mentre il secondo opera in nome e per conto proprio, instaurando un rapporto diretto con la clientela finale, da ciò derivando conseguenze sul piano del rischio economico, il preponente sopportando il rischio nel contratto di agenzia, questo venendo, invece, assunto dal concessionario nel contratto di concessione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la concessione di vendita è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di "contratto normativo", dal quale deriva per il concessionario il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti alle condizioni fissate nell'accordo iniziale;
pertanto, detto contratto differisce da quello di agenzia perché in esso la collaborazione tra concedente e concessionario non costituisce elemento determinante” (Cass. 25460/2023). pagina 10 di 14 Ebbene, il contratto stipulato tra le parti in causa prevedeva che fosse dopo aver acquistato i _1 programmi software da , a rivenderli ai clienti finali, stipulando in nome proprio, in linea CP_1 con un contratto di concessione di vendita.
Inoltre, le attività che elenca come sintomatiche di un rapporto di agenzia (fare promozione, _1 fornire documentazione sulla propria attività, dare assistenza agli utenti finali) sono pienamente conciliabili con il contratto di distribuzione, nel quale l'elemento fiduciario rimane centrale.
26. Appurata la natura del contratto in questione come di concessione di vendita, deve escludersi che a esso siano applicabili, in via analogica, le norme sull'agenzia.
Invero, come precisato dalla Corte di Cassazione: “considerata l'atipicità del contratto, dalla sua cessazione non deriva, in mancanza di un'apposita pattuizione, il diritto del concessionario ad un'indennità, che non è prevista dalla disciplina generale dei contratti, né essa può spettare in applicazione della disciplina legale di un negozio tipico come l'agenzia (v. l'art. 1751 c.c.), rispetto al quale la concessione di vendita differisce significativamente, perché in essa la collaborazione tra concedente e concessionario, pur prevista, non assurge ad elemento determinante” (Cass.
20775/2007).
26. È, invece, parzialmente fondato il quinto motivo, con cui l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale promossa da;
in CP_1 proposito IN, oltre a chiedere la declaratoria di inammissibilità della domanda in quanto tardiva, ne contesta la fondatezza, osservando come già alla prima difesa utile in primo grado avesse sollevato eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., essendosi limitata ad allegare CP_1 fatture e documenti autoprodotti per provare il proprio asserito credito.
In punto di ammissibilità, deve ritenersi che la domanda sia stata proposta tempestivamente, in quanto la data ultima per costituirsi coincideva con il 18/02/2020, cioè venti giorni prima dell'udienza fissata per il 04/03/2020.
È, infatti, da respingersi la tesi prospettata da parte appellante, secondo cui la data ultima per la costituzione in primo grado di coincideva con il 23/10/2019; invero, con provvedimento CP_1 dell' 08/07/2019 la prima udienza di comparizione veniva differita al 04/03/2020, ai sensi dell'art. 168- bis, V comma c.p.c. (la prima udienza era già stata differita dal 15/10/2019, data indicata nell'atto di citazione, al 12/11/2019, con provvedimento del 03/06/2019, sempre ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c.) e solo tale udienza deve essere presa in considerazione al fine di giudicare la tempestività della comparsa, in quanto il termine di costituzione del 23/10/2019 era stato cancellato, così come la relativa udienza del 12/11/2019, dal provvedimento dell' 08/07/2019.
pagina 11 di 14 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la data di comparizione indicata in citazione non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che sia stato previamente designato il giudice relatore o meno” (Cass. 4411/2025).
Da tale arresto si evince come il discrimine per determinare la tempestività o meno della comparizione in caso di differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 168-bis, V comma c.p.c. risieda nel momento in cui viene disposto tale differimento, se prima o dopo la data di comparizione già indicata, solo nel secondo caso determinandosi la tardività.
Orbene, nel caso in esame, il decreto di differimento è intervenuto in data 08/07/2019, quindi anteriormente rispetto alla data di comparizione già indicata, fissata in data 12/11/2019 a seguito del primo differimento;
ne deriva la tempestività della domanda riconvenzionale proposta dall'odierna appellata.
27. Per quanto concerne il merito della domanda, come già esposto comunicava il CP_1 preavviso di disdetta a fine settembre 2018, il contratto rimanendo in vigore fino al 31 dicembre 2018; la concedente manteneva, dunque, anche ai sensi dell'art. 12.6 del contratto, il diritto alle mensilità restanti fino alla cessazione del contratto.
In particolare, il contratto in questione prevedeva che il corrispettivo dovuto a si CP_1 compendiasse in due voci di credito: da un lato, aveva l'obbligo di versarle un importo fisso _1 mensile e, dall'altro lato, doveva versarle un importo eventuale e variabile, determinato sulla base di appositi listini, qualora acquistasse specifici moduli da , per poi rivenderli ai clienti _1 CP_1 finali.
Orbene, non v'è dubbio che la prima voce di credito debba essere riconosciuta all'appellata, in quanto somma forfettaria, dovuta automaticamente dalla concessionaria per il solo fatto di essere contrattualmente legata alla concedente;
invero, eccepito da parte di l'inadempimento di CP_1 nell'assolvimento di tale obbligo, quest'ultima avrebbe dovuto provare il suo adempimento, ai _1 sensi dell'art 1218 c.c., ma ciò non è avvenuto.
In materia di onere probatorio, la Cassazione ha affermato che “il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U. 13533/2001).
pagina 12 di 14 Si deve, dunque, confermare il credito di € 68.700,02, questo essendo stato provato dalla stessa pattuizione contrattuale (art. 15).
28. Diversamente, la seconda voce di credito, in quanto eventuale, doveva essere provata dalla concessionaria che, invece, si è limitata ad allegare fatture e documentazione da lei autoprodotta, tutto contestato dall'odierna appellante alla prima difesa utile, senza in altro modo dimostrare l'acquisto da parte di degli specifici moduli dai quali deriverebbero gli importi da lei richiesti. _1
Sul punto la Cassazione ha precisato che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (Cass. 949/2024).
Ne deriva la mancata prova di circa la fonte di tale voce di credito, con conseguente CP_1 defalco, dalla statuizione di condanna di primo grado a carico di delle somme riconosciute a _1 titolo di corrispettivo variabile;
precisamente, la condanna al pagamento di dovrà essere _1 rideterminata da € 97.431,64 in € 68.700,02.
29. Il parziale accoglimento dell'appello determina, di per sé, il rigetto della domanda proposta dall'appellata per lite temeraria ex art. 96, III comma c.p.c.
30. In conclusione, si rigettano il primo, terzo e quarto motivo d'appello, rimanendo assorbito il secondo;
si accoglie, invece, parzialmente il quinto motivo, rideterminando la somma dovuta da a _1 favore di in € 68.700,02. CP_1
31. La parziale riforma della sentenza impugnata comporta la rideterminazione delle spese di entrambi i gradi in base all'esito complessivo del giudizio.
In proposito, alla luce della soccombenza prevalente degli odierni appellanti, questi ultimi vanno condannati a rifondere all'appellata le spese di lite di entrambi i gradi nella misura di quattro quinti, con compensazione tra le parti del restante quinto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.
433/2022 del Tribunale di Forlì, condanna l'appellante al pagamento a favore di di € CP_1
68.700,02.
Conferma per il resto la decisione impugnata e condanna parte appellata a rifondere a parte appellante quattro quinti delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per l'intero, quanto al primo grado, in €
pagina 13 di 14 49.336,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 44.201,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, il giorno 23/09/2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott.ssa Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Manuela Velotti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1108/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. GUIDO FOGLIA (C.F. , dell'avv. GUGLIELMO C.F._1
BOURSIER NIUTTA (C.F. ), dell'avv. GABRIELE TRAVAGLINI (C.F. C.F._2
) e dell'avv. FILIPPO DI PEIO ( ) VIA DELLE C.F._3 C.F._4 QUATTRO FONTANE 161 ROMA APPELLANTE contro
(C.F. ), CP_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SERGIO FULCO (C.F. ) e dell'avv. STEFANO C.F._5 FERRERO (C.F. VIA PRINCIPE AMEDEO 5 MILANO C.F._6 APPELLATA
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni avversa domanda, conclusione Parte_1 ed eccezione, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE:
- riformare integralmente la sentenza n. 433/2022 resa dal Tribunale Ordinario di Rimini, dott. Maria Carla Corvetta, del 9 maggio 2022, pubblicata in data 10 maggio 2022, resa a definizione del giudizio R.G. n. 2006/2019, in quanto erronea e ingiusta per i motivi indicati nel presente atto di appello e per l'effetto: accertare la condotta abusiva di , nonché la condotta concorrenziale sleale e la nullità delle CP_1 clausole del Contratto ESA, in particolare dell'art. 7.1, 12.6, 17.1, 18.2 e 19.4.2 e dell'art.
2.0 dell'atto integrativo, condannare anche ex art. 9 L. 192/98 e/o ex art. 2598 c.c., al risarcimento Controparte_1 dei danni, in favore di nella somma che sarà accertata nel presente giudizio e comunque nella Parte_1 somma non inferiore ad Euro 3.987.000,00 per tutti i motivi indicati in atti, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda;
Pa nonchè, accertare la sottrazione da parte di di tutto il portafoglio clienti di e con esso il relativo _1 avviamento commerciale, condannare al risarcimento del danno subito da quantificato CP_1 _1
pagina 1 di 14 per tutti i motivi indicati in atti in non meno di Euro 2.489.000,00, oltre interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda;
accertare il danno all'immagine ed alla reputazione commerciale subito da parte appellante e condannare al risarcimento del danno in favore di nella somma che sarà accertata, anche Controparte_1 Parte_1 in via equitativa, nel giudizio, per tutti i motivi indicati in atti;
IN VIA SUBORDINATA:
- qualora dovesse essere accertato e dichiarato che al Contratto ESA si applica, in via analogica, alcune delle disposizioni inderogabili previste in tema di agenzia, condannare al pagamento in Controparte_1 favore di della somma di Euro 75.496,29 a titolo di indennità per il mancato preavviso ex art. Parte_1 1750 c.c. nonché di Euro 345.587,00 a titolo di indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c. IN MERITO ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE DI Controparte_1 IN VIA PREGIUDIZIALE:
- accertata e dichiarata la tardività e la conseguente inammissibilità, rigettare la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di per i motivi indicati in atti: Controparte_1 Parte_1 IN VIA PRINCIPALE:
- accertata e dichiarata l'infondatezza, rigettare la domanda riconvenzionale proposta da CP_1 nei confronti di per i motivi indicati in atti;
[...] Parte_1 IN OGNI CASO: condannare la società al pagamento di spese e compensi dei due gradi del presente Controparte_1 giudizio, nonché alla restituzione degli importi versati da a in forza della Parte_1 Controparte_1 sentenza di primo grado2”.
Per “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, respinta e disattesa ogni contraria e Controparte_1 diversa pretesa, eccezione e/o deduzione, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria, accogliere le seguenti domande: A) in via principale, rigettare integralmente l'impugnazione de qua per infondatezza di tutti e ciascuno dei motivi di appello ex adverso proposti e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata, mandando assolta la conchiudente da ogni avversaria pretesa;
B) per completezza, in subordine per il denegato caso di accoglimento del primo motivo di appello, in via istruttoria ammettere i capitoli di prova per testi dedotti dalla conchiudente in primo grado nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 28 dicembre 2020 e nella terza memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 18 gennaio 2021; C) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi, comprensivi di spese generali (15%), IVA e CPA come per legge”.
IN FATTO
1. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Forlì domandando che Parte_1 Controparte_1 la condotta di quest'ultima fosse inquadrata nei termini di abuso di dipendenza economica (art. 9 L.
192/1998) e/o di concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), nonché per sentire dichiarare la nullità di talune clausole contrattuali, con conseguente condanna di al risarcimento dei danni, quantificati CP_1 in €3.987.000; domandava, altresì, l'accertamento di un'illegittima sottrazione dei propri clienti a opera di , con conseguente condanna al risarcimento dei danni, quantificati in €2.489.000, CP_1 nonché lamentava il pregiudizio alla sua immagine e reputazione derivante dalle condotte della pagina 2 di 14 convenuta;
infine, solo in via subordinata, chiedeva che il contratto fosse riqualificato come di agenzia, con conseguente condanna di al pagamento di €75.469,29 ai sensi dell'art. 1750 c.c. e € CP_1
345.587,00 ai sensi dell'art. 1751 c.c.
2. A sostegno delle proprie domande l'attrice (allora deduceva di aver Parte_3 sottoscritto, nel 2008, un contratto con (allora , in base al quale si CP_1 Controparte_2 impegnava a curare la commercializzazione, distribuzione e assistenza dei suoi programmi software, obbligandosi ad acquistare tali programmi e a rivenderli ai clienti finali tramite la sottoscrizione di appositi contratti con cui ne garantiva, altresì, la manutenzione e l'aggiornamento; che in tale contratto veniva previsto che dovesse versare a un corrispettivo fisso mensile e uno variabile, _1 CP_1 calcolato sulla base di ciascun software che rivendeva ai clienti finali (artt. 15.4 e 15.5); che il _1 contratto in questione si caratterizzava per essere di durata annuale e a rinnovo tacito alla scadenza, salvo disdetta, riconosciuta a ciascuna parte, per il cui esercizio veniva concordato un preavviso di almeno tre mesi (art. 18.2); che il regolamento contrattuale disciplinava, poi, le conseguenze derivanti dalla cessazione del contratto sancendo, in particolare, che sarebbe subentrata CP_1 automaticamente nei contratti in essere tra e gli utenti finali (artt. 12.6 e 19.4.2); che , _1 CP_1 dopo aver collaborato ininterrottamente con per oltre dieci anni, aveva esercitato la disdetta nel _1 settembre 2018, dopo che la seconda aveva rifiutato di assoggettarsi alle nuove condizioni contrattuali imposte dalla prima.
3. Si costituiva in giudizio , resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, nonché CP_1 proponendo domanda riconvenzionale per sentire condannare l'attrice al pagamento di €97.431,64.
A sostegno delle proprie tesi la convenuta deduceva di essersi attenuta a quanto previsto nel regolamento contrattuale, esercitando la disdetta nel termine di preavviso concordato;
quanto alla domanda riconvenzionale, sosteneva che non avesse pagato parte dei debiti maturati dal momento _1 della disdetta fino a fine anno, come invece le imponeva il contratto, allegando le relative fatture.
4. IN, alla prima difesa utile, eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda riconvenzionale svolta da : circa il primo profilo, ne contestava la tardività; circa il CP_1 secondo profilo, sollevava eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c., in quanto gli importi indicati nelle fatture allegate si riferivano a prestazioni mai eseguite da . CP_1
5. Con ordinanza emessa in data 08/07/2021 il primo giudice rilevava la natura documentale della causa, escludendo la necessità di alcuna attività istruttoria.
6. Con sentenza n. 433/2022, pubblicata in data 10/05/2022, il Tribunale di Forlì respingeva tutte le domande attoree e accoglieva, invece, la domanda riconvenzionale promossa dalla convenuta.
pagina 3 di 14 In particolare, il primo giudice riteneva che non sussistesse né la condizione di dipendenza economica di che non si era trovata nell'impossibilità di reperire sul mercato alternative soddisfacenti, né una _1 condotta abusiva da parte di , quest'ultima avendo esercitato la disdetta in conformità a CP_1 quanto previsto dal regolamento contrattuale.
Affermava che non aveva commesso alcuna illegittima sottrazione di clientela a in CP_1 _1 quanto il passaggio della suddetta alla concedente era conseguenza automatica, contrattualmente prevista, della cessazione del rapporto.
Escludeva, poi, che alcuna clausola contrattuale fosse affetta da nullità, trattandosi di condizioni cui era rimasta soggetta per plurimi anni, mai lamentandosi e, anzi, in più occasioni, servendosi di _1 esse, così prestando acquiescenza circa la loro validità.
Rilevava, ancora, che alcun danno poteva essere lamentato dall'attrice, dal momento che l'art. 19.4.1 del contratto contemplava una clausola di esonero da responsabilità di . CP_1
Con riguardo alla domanda riconvenzionale, ne affermava la tempestività, rilevando come con provvedimento dell'8 luglio 2019 la prima udienza di comparizione veniva nuovamente differita al 4 marzo 2020, ai sensi dell'art. 168-bis, V comma c.p.c. (la prima udienza era già stata differita dal 15 ottobre 2019 al 12 novembre 2019) e che solo tale udienza dovesse essere presa in considerazione al fine di giudicare la tempestività della comparsa, in quanto il termine di costituzione del 23 ottobre 2019 era stato cancellato, così come la relativa udienza del 12 novembre 2019, dal provvedimento dell'8 luglio 2019; la domanda veniva poi accolta, il primo giudice ritenendo che gli importi domandati dalla convenuta fossero stati documentalmente provati.
7. Avverso la sentenza ha proposto appello e si è costituita , chiedendo il rigetto del _1 CP_1 gravame.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 24/09/2024 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini per conclusionali e repliche.
IN DIRITTO
8. Con il primo motivo d'appello lamenta il mancato accoglimento delle istanze istruttorie, _1 reiterate in questa sede, evidenziando come queste avrebbero consentito all'odierna appellante di provare la condizione di dipendenza economica in cui versava nei confronti di e l'abuso CP_1 della stessa da parte di quest'ultima.
9. Con il secondo motivo d'appello si duole di come il giudice di prime cure non abbia ravvisato la situazione di dipendenza economica in cui versava nei confronti di , evincibile anche _1 CP_1 prescindendo dall'accoglimento delle già menzionate prove.
pagina 4 di 14 Tale situazione emergerebbe invero da plurimi indici sintomatici, quali: il regime di monocommittenza che legava a , tale da portare la prima a calibrare la propria organizzazione sulle _1 CP_1 richieste ed esigenze della seconda;
gli ingenti investimenti effettuati da per la formazione del _1 proprio personale e lo sviluppo dei software, nonché l'impossibilità di recuperarli a seguito della disdetta;
le condizioni contrattuali predisposte unilateralmente da e fortemente gravose CP_1 per la circostanza che detenesse il 35% del capitale sociale di _1 CP_1 _1
10. Con il terzo motivo contesta il mancato accertamento da parte del giudice di primo grado della condotta abusiva da parte di , che avrebbe approfittato della situazione di dipendenza CP_1 economica di attuando condotte intenzionalmente pregiudizievoli per la concessionaria. _1
L'abuso emergerebbe, secondo la prospettazione di da due condotte tenute dall'odierna appellata: _1 la prima consistente nell'esercizio della disdetta, da qualificarsi come abusiva in quanto mera conseguenza della mancata accettazione da parte di delle nuove condizioni contrattuali imposte da _1
; la seconda risolvendosi nell'appropriazione della clientela di CP_1 _1
11. Con il quarto motivo si censura la sentenza di primo grado sia laddove il giudice ha escluso che le clausole contrattuali di cui agli artt. 7.1, 12.6, 17.1 e 19.4.2 fossero affette da nullità per avvenuta acquiescenza delle stesse da parte di dal momento che tale forma di invalidità non ammette _1 sanatoria alcuna, sia laddove il giudice ha escluso la condanna di al risarcimento danni per CP_1
l'operare della clausola di esonero da responsabilità, in quanto l'art. 1229 c.c. ne esclude l'efficacia in caso di dolo o colpa grave, rinnovando, altresì, la domanda per tutti i danni patiti, quantificati in non meno di € 2.489.000,00, oltre il danno da lesione dell'immagine della reputazione commerciale.
12. In via subordinata, nel caso in cui dovesse essere esclusa qualsiasi forma di danno, chiede che il contratto oggetto di causa venga riqualificato come di agenzia e, per l'effetto, sia CP_1 condannata a pagare la somma di € 75.496,29 ai sensi dell'art. 1750 c.c. e € 345.587,00 ai sensi dell'art. 1751 c.c.
13.Con il quinto motivo, si duole di come il giudice abbia errato nel dichiarare tempestiva e fondata la domanda riconvenzionale di . CP_1
Invero, circa la tempestività lamenta che controparte si è costituita solo in data 11/02/2019 quando, invece, la data ultima per costituirsi coincideva con il 23/10/2019, cioè venti giorni prima l'udienza del
12/11/2019, non assumendo rilievo che quest'ultima fosse stata differita dal giudice, ai sensi dell'art. 168-bis, V comma c.p.c., al 04/03/2019; circa la fondatezza, contesta di aver sin dalla prima difesa utile sollevato eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art.1460 c.c., non avendo dimostrato il CP_1 suo credito, non assumendo al riguardo valore probatorio le fatture da essa allegate e la restante documentazione, di produzione unilaterale. pagina 5 di 14 14. Tanto premesso, occorre preliminarmente vagliare il quarto motivo, nella parte in cui l'appellante chiede dichiararsi la nullità delle clausole contrattuali di cui agli artt. 7.1, 12.6, 17.1, 18.2 e 19.4.2 per violazione dell'art. 9, comma III della L. 192/1998, a mente del quale “Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo”.
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che la S.C., con riguardo al requisito dell'abuso (di dipendenza economica), ha chiarito che per la sua integrazione occorre “l'intenzionalità di una vessazione perpetrata sull'altra impresa, in vista del perseguimento di fini esulanti dalla lecita iniziativa commerciale retta da un apprezzabile interesse economico dell'impresa dominante (quale potrebbe essere, ad esempio, la legittima esigenza di modificare le proprie strategie di espansione, di adattare il tipo o la quantità del prodotto, ma anche di spuntare legittimamente migliori condizioni), in quanto volta, al contrario, essenzialmente a cagionare il pregiudizio altrui. Come sopra rilevato, invero, non ogni situazione di dipendenza economica può dirsi vietata, ma unicamente quella che sia abusivamente sfruttata dalla parte dominante, al fine di trarne vantaggi ulteriori rispetto a quelli derivanti dal legittimo esercizio della propria autonomia negoziale” (Cass. 1184/2020).
15. Ciò precisato, deve procedersi al vaglio della validità delle singole clausole impugnate dall'appellante.
L'art.
7.1 obbligava a mantenere un'adeguata struttura per la commercializzazione dei prodotti e _1 un adeguato reparto tecnico e di supporto per l'attività di assistenza e manutenzione a favore dei clienti finali;
non è dato comprendersi come una tale pattuizione possa realizzare un abuso di dipendenza economica, risolvendosi, piuttosto, in una previsione con cui si preoccupava di garantire CP_1 un'opportuna distribuzione e manutenzione dei propri prodotti, di modo da garantire ai clienti finali la massima soddisfazione.
Gli art. 12.6 e 19.4.2 prevedevano che, in caso di cessazione del contratto, sarebbe CP_1 subentrata automaticamente nei contratti stipulati da con gli utenti finali. _1
Trattasi di previsioni coerenti con la tipologia di contratto stipulata tra le parti: con la cessazione del rapporto distributivo, infatti, il concessionario perde il diritto a concedere in licenza d'uso ai clienti finali i software di proprietà della concedente, nonché a prestare loro i servizi di manutenzione rispetto a un prodotto sul quale non vanta più alcun diritto.
A ciò si aggiunga, a testimonianza della trasparenza giuridica di tale operazione, che i clienti finali, nel momento in cui concludevano il contratto con prestavano il proprio consenso preventivo circa la _1 loro cessione a qualora si fosse terminato il rapporto distributivo tra la concedente e la CP_1 concessionaria. pagina 6 di 14 Per tali ragioni, non è dato ravvisare nelle pattuizioni in esame l'attuazione di un abuso di dipendenza economica.
16. L'art. 17.1 contemplava un patto di non concorrenza (più precisamente, un patto di esclusiva) che obbligava a non distribuire programmi di terzi concorrenti per tutta la durata del contratto, salvo _1 nei casi previsti con l'accordo dell'8 marzo 2017; trattasi di previsione in linea con le politiche imprenditoriali di una società, che con la stipulazione di tale clausola può perseguire obiettivi di sicurezza e stabilità di mercato, di rafforzamento del brand, di controllo sulla distribuzione, nonché voler generare un forte rapporto fiduciario con il suo contraente.
Per tali ragioni, non è dato comprendere come una tale pattuizione possa essere strumentale a realizzare un abuso di dipendenza economica.
17. L'art. 18.2 prevedeva che il contratto avesse durata annuale, rinnovandosi tacitamente di anno in anno, salvo l'esercizio della disdetta, riconosciuta a entrambe le parti, da comunicare con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla scadenza contrattuale;
la clausola appare equilibrata, dal momento che il preavviso per esercitare la disdetta rappresenta un quarto della durata totale del contratto (tre mesi contro un anno).
Del resto, la volontà di pattuire una durata contrattuale breve può senz'altro derivare dall'esigenza di tutelare interessi meritevoli, quali la riserva di valutare periodicamente la convenienza del rapporto, nonché di controllare l'operato della controparte contrattuale, in un mercato, quello della distribuzione di prodotti altrui, nel quale la fiducia nell'altro paciscente assume fondamentale importanza.
Per tali ragioni non si ravvisa alcuna nullità, la clausola in questione non realizzando di per sé alcuna forma di abuso di dipendenza economica.
18. È, altresì, da respingere la tesi secondo cui non sarebbe tanto la singola clausola, bensì l'insieme delle stesse, coordinate tra loro, a determinarne la nullità per abuso di dipendenza economica, dal momento che il regolamento contrattuale nel suo insieme si palesa come strumentale, per , CP_1 al perseguimento dei suoi leciti interessi economici, non certo finalizzato a perpetrare un'intenzionale vessazione su _1
Il secondo profilo del quarto motivo d'appello, con cui l'appellante domanda il risarcimento dei danni patiti, verrà esaminato all'esito dell'esame di tutte le domande con cui l'appellante invoca l'abuso di dipendenza economica.
19. Anche il primo motivo è infondato.
L'appellante censura la mancata ammissione delle prove dedotte in primo grado, reiterando la richiesta in questa sede. In particolare, si osserva come l'istruttoria richiesta da che si compendia in _1 interrogatori formali, capitoli di prova per testi, CTU contabile e un ordine di esibizione appare volta a pagina 7 di 14 provare l'abuso di dipendenza economica attuato da e i relativi danni patiti, tutte CP_1 circostanze escluse dal giudice di primo grado;
deduce in proposito IN che la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza qualora il giudice tragga conseguenze dalla mancata osservanza dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., benché la parte avesse offerto di adempierlo.
Orbene, deve escludersi che, nel caso di specie, le prove richieste abbiano rilevanza ai fini della decisione, apparendo la documentazione prodotta sufficiente per valutare se la condotta tenuta da integri i requisiti di cui all'art 9 della L.192/1998. Invero, gli arresti giurisprudenziali CP_1 menzionati a sostegno del motivo dall'appellante si riferiscono alla situazione in cui nel corso del giudizio la parte non abbia espletato il proprio onere probatorio, non già all'ipotesi nel quale risulta già raggiunta la prova, se in termini negativi o positivi si dirà a breve.
20. In applicazione del principio della ragione più liquida, va esaminato il terzo motivo, con cui _1 lamenta l'errore del primo giudice nel non aver ritenuto sussistenti le condotte abusive poste in essere da , consistenti nella modalità d'esercizio della disdetta e dell'appropriazione della CP_1 clientela di _1
Il motivo è infondato.
È opportuno richiamare l'art. 9 della legge 192/1998, recante la “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”, il quale prevede che “è vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice.
Si considera dipendenza economica la situazione in cui una impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”.
Ai fini dell'integrazione della fattispecie la legge richiede, dunque, che ricorrano congiuntamente due elementi, da accertare autonomamente: la dipendenza economica e il suo abuso da parte dell'impresa forte;
in cosa consista il requisito dell'abuso si è detto in precedenza.
Ebbene, le condotte cui si riferisce l'appellante non soddisfano tale descrizione.
Invero la disdetta, esercitata da nel rispetto del termine di preavviso contrattualmente CP_1 previsto costituisce legittima espressione di autonomia contrattuale ed è in fatto giustificata da plurimi elementi, tra i quali, in primo luogo, i dissidi sorti tra le due società ad aprile del 2018, quando era venuta a conoscenza di circostanze tali da farle ritenere che avesse violato il patto CP_1 _1 di non concorrenza, commercializzando un prodotto concorrente (evento mai negato da che però _1 riteneva di aver rispettato le condizioni per derogare al suddetto obbligo). pagina 8 di 14 Ulteriore fattore da valorizzare è il mancato accordo circa le nuove condizioni contrattuali in base alle quali intendeva regolamentare i rapporti con che si duole della loro gravosità; CP_1 _1 diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, che lamenta l'imposizione di tali nuove condizioni,
si è resa disponibile in più occasioni al confronto, con plurimi incontri dal vivo e scambi CP_1 per mail, come testimonia la bozza di term sheet predisposta dalle parti.
Del resto, è proprio la durata annuale del contratto, sebbene rinnovatosi per quasi dieci anni, a evidenziare come non si potesse fare affidamento sulla prosecuzione a tempo indeterminato del rapporto.
A ciò si aggiunga che la nuova regolamentazione proposta dalla concedente era coerente con la sua politica commerciale, manifestazione della sua libertà di iniziativa economica, tanto da essere applicata a tutti i suoi distributori.
Gli elementi indicati evidenziano come l'esercizio della disdetta non sia stato un atto improvviso e arbitrario della concedente, bensì l'esito di due ragioni di fondo: da un lato, il progressivo incrinarsi del rapporto di fiducia tra le parti e, dall'altro lato, le nuove politiche economico-commerciali adottate da
. CP_1
Alle medesime conclusioni deve pervenirsi con riguardo alla pretesa sottrazione di clientela, rispetto alla quale si è già affermata la legittimità della relativa clausola contrattuale.
21. Dunque, sebbene la legittimità della pattuizione non escluda, di per sé, l'abuso, dovendosi indagare se, nel darle attuazione, il contraente realizzi una condotta conforme a correttezza, deve ritenersi che, nel caso di specie, si sia attenuta scrupolosamente al regolamento contrattuale, esercitando CP_1 la disdetta nel rispetto del termine di preavviso, così consentendo a di organizzarsi in vista della _1 cessazione del contratto e, conseguentemente, la perdita di clienti.
Né rileva la circostanza che , durante la fase transattiva, abbia proposto a la CP_1 _1 stipulazione di un contratto su base triennale alle condizioni già vigenti o, in alternativa, di corrisponderle €1.500.000,00, richiedendole, come contropartita, l'assoggettamento a determinati obblighi, trattandosi di un tentativo di risolvere bonariamente la controversia, con reciproche concessioni, senza riconoscimento di debito alcuno.
Invero, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che “la transazione non comporta implicito riconoscimento della validità di una o entrambe le contrapposte tesi delle parti” (Cass. SU.
5896/1997).
In conclusione, dal momento che si è esclusa la ricorrenza di qualsivoglia condotta abusiva da parte dell'appellata, ne deriva la non configurabilità della fattispecie di cui all'art. 9 della L. 192/1998.
pagina 9 di 14 22. Il secondo motivo è assorbito dal rigetto del terzo poiché, quand'anche fosse sussistita una situazione di dipendenza economica tra le parti, essa non avrebbe autonomo rilievo giuridico, essendo necessaria per l'integrazione della richiamata disposizione normativa anche il presupposto dell'abuso, da ritenersi insussistente per le ragioni sopra esposte.
23. In assenza di qualsivoglia condotta illecita di , devono pure respingersi tutte le richieste CP_1 di risarcimento danni proposte da compendiate nel secondo profilo del quarto motivo. _1
Invero, si è esclusa sia la nullità delle clausole impugnate da sia che la condotta posta in essere da _1
sia qualificabile nei termini di un abuso di dipendenza economica. CP_1
Neppure è fondata la doglianza con cui lamenta la lesione della propria immagine e reputazione _1 quale conseguenza delle sbrigative modalità con cui l'appellata ha comunicato ai clienti l'interruzione dei rapporti commerciali con l'appellante; è sufficiente leggere tale comunicazione (doc. 33 fascicolo primo grado) per avvedersi di come si sia limitata a rappresentare l'emersione di una CP_1 diversa visione del mercato tra le parti quale causa della cessazione del loro rapporto, senza mai addebitarle la responsabilità esclusiva dell'accaduto né denigrandola, così dovendosi escludere la sussistenza di qualsivoglia condotta illecita.
24. Stante il rigetto della domanda principale, occorre ora vagliare la domanda subordinata proposta da con cui chiede che il contratto stipulato tra le parti venga riqualificato come di agenzia o come _1 contratto atipico cui applicare analogicamente le norme proprie dell'agenzia, con spettanza di
€75.469,29 a titolo di indennità da mancato preavviso e di €345.587,00 a titolo di indennità di fine rapporto.
Il motivo è infondato.
È nota la distinzione tra agente e concessionario di vendita: il primo agisce per conto del preponente, instaurando rapporti con i clienti in nome di quest'ultimo, mentre il secondo opera in nome e per conto proprio, instaurando un rapporto diretto con la clientela finale, da ciò derivando conseguenze sul piano del rischio economico, il preponente sopportando il rischio nel contratto di agenzia, questo venendo, invece, assunto dal concessionario nel contratto di concessione.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la concessione di vendita è un contratto atipico, non inquadrabile tra quelli di scambio con prestazioni periodiche, avente natura di "contratto normativo", dal quale deriva per il concessionario il duplice obbligo di promuovere la formazione di singoli contratti di compravendita e di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti che gli vengono forniti alle condizioni fissate nell'accordo iniziale;
pertanto, detto contratto differisce da quello di agenzia perché in esso la collaborazione tra concedente e concessionario non costituisce elemento determinante” (Cass. 25460/2023). pagina 10 di 14 Ebbene, il contratto stipulato tra le parti in causa prevedeva che fosse dopo aver acquistato i _1 programmi software da , a rivenderli ai clienti finali, stipulando in nome proprio, in linea CP_1 con un contratto di concessione di vendita.
Inoltre, le attività che elenca come sintomatiche di un rapporto di agenzia (fare promozione, _1 fornire documentazione sulla propria attività, dare assistenza agli utenti finali) sono pienamente conciliabili con il contratto di distribuzione, nel quale l'elemento fiduciario rimane centrale.
26. Appurata la natura del contratto in questione come di concessione di vendita, deve escludersi che a esso siano applicabili, in via analogica, le norme sull'agenzia.
Invero, come precisato dalla Corte di Cassazione: “considerata l'atipicità del contratto, dalla sua cessazione non deriva, in mancanza di un'apposita pattuizione, il diritto del concessionario ad un'indennità, che non è prevista dalla disciplina generale dei contratti, né essa può spettare in applicazione della disciplina legale di un negozio tipico come l'agenzia (v. l'art. 1751 c.c.), rispetto al quale la concessione di vendita differisce significativamente, perché in essa la collaborazione tra concedente e concessionario, pur prevista, non assurge ad elemento determinante” (Cass.
20775/2007).
26. È, invece, parzialmente fondato il quinto motivo, con cui l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale promossa da;
in CP_1 proposito IN, oltre a chiedere la declaratoria di inammissibilità della domanda in quanto tardiva, ne contesta la fondatezza, osservando come già alla prima difesa utile in primo grado avesse sollevato eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c., essendosi limitata ad allegare CP_1 fatture e documenti autoprodotti per provare il proprio asserito credito.
In punto di ammissibilità, deve ritenersi che la domanda sia stata proposta tempestivamente, in quanto la data ultima per costituirsi coincideva con il 18/02/2020, cioè venti giorni prima dell'udienza fissata per il 04/03/2020.
È, infatti, da respingersi la tesi prospettata da parte appellante, secondo cui la data ultima per la costituzione in primo grado di coincideva con il 23/10/2019; invero, con provvedimento CP_1 dell' 08/07/2019 la prima udienza di comparizione veniva differita al 04/03/2020, ai sensi dell'art. 168- bis, V comma c.p.c. (la prima udienza era già stata differita dal 15/10/2019, data indicata nell'atto di citazione, al 12/11/2019, con provvedimento del 03/06/2019, sempre ai sensi dell'art. 168-bis c.p.c.) e solo tale udienza deve essere presa in considerazione al fine di giudicare la tempestività della comparsa, in quanto il termine di costituzione del 23/10/2019 era stato cancellato, così come la relativa udienza del 12/11/2019, dal provvedimento dell' 08/07/2019.
pagina 11 di 14 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “il differimento della prima udienza ex art. 168-bis, comma 5, c.p.c. intervenuto dopo la data di comparizione indicata in citazione non determina la rimessione in termini del convenuto ai fini della sua tempestiva costituzione e, di conseguenza, restano ferme le decadenze già maturate a suo carico ai sensi dell'art. 167 c.p.c., a prescindere dalla circostanza che sia stato previamente designato il giudice relatore o meno” (Cass. 4411/2025).
Da tale arresto si evince come il discrimine per determinare la tempestività o meno della comparizione in caso di differimento della prima udienza ai sensi dell'art. 168-bis, V comma c.p.c. risieda nel momento in cui viene disposto tale differimento, se prima o dopo la data di comparizione già indicata, solo nel secondo caso determinandosi la tardività.
Orbene, nel caso in esame, il decreto di differimento è intervenuto in data 08/07/2019, quindi anteriormente rispetto alla data di comparizione già indicata, fissata in data 12/11/2019 a seguito del primo differimento;
ne deriva la tempestività della domanda riconvenzionale proposta dall'odierna appellata.
27. Per quanto concerne il merito della domanda, come già esposto comunicava il CP_1 preavviso di disdetta a fine settembre 2018, il contratto rimanendo in vigore fino al 31 dicembre 2018; la concedente manteneva, dunque, anche ai sensi dell'art. 12.6 del contratto, il diritto alle mensilità restanti fino alla cessazione del contratto.
In particolare, il contratto in questione prevedeva che il corrispettivo dovuto a si CP_1 compendiasse in due voci di credito: da un lato, aveva l'obbligo di versarle un importo fisso _1 mensile e, dall'altro lato, doveva versarle un importo eventuale e variabile, determinato sulla base di appositi listini, qualora acquistasse specifici moduli da , per poi rivenderli ai clienti _1 CP_1 finali.
Orbene, non v'è dubbio che la prima voce di credito debba essere riconosciuta all'appellata, in quanto somma forfettaria, dovuta automaticamente dalla concessionaria per il solo fatto di essere contrattualmente legata alla concedente;
invero, eccepito da parte di l'inadempimento di CP_1 nell'assolvimento di tale obbligo, quest'ultima avrebbe dovuto provare il suo adempimento, ai _1 sensi dell'art 1218 c.c., ma ciò non è avvenuto.
In materia di onere probatorio, la Cassazione ha affermato che “il creditore, sia che agisca per
l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. S.U. 13533/2001).
pagina 12 di 14 Si deve, dunque, confermare il credito di € 68.700,02, questo essendo stato provato dalla stessa pattuizione contrattuale (art. 15).
28. Diversamente, la seconda voce di credito, in quanto eventuale, doveva essere provata dalla concessionaria che, invece, si è limitata ad allegare fatture e documentazione da lei autoprodotta, tutto contestato dall'odierna appellante alla prima difesa utile, senza in altro modo dimostrare l'acquisto da parte di degli specifici moduli dai quali deriverebbero gli importi da lei richiesti. _1
Sul punto la Cassazione ha precisato che “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito;
pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio” (Cass. 949/2024).
Ne deriva la mancata prova di circa la fonte di tale voce di credito, con conseguente CP_1 defalco, dalla statuizione di condanna di primo grado a carico di delle somme riconosciute a _1 titolo di corrispettivo variabile;
precisamente, la condanna al pagamento di dovrà essere _1 rideterminata da € 97.431,64 in € 68.700,02.
29. Il parziale accoglimento dell'appello determina, di per sé, il rigetto della domanda proposta dall'appellata per lite temeraria ex art. 96, III comma c.p.c.
30. In conclusione, si rigettano il primo, terzo e quarto motivo d'appello, rimanendo assorbito il secondo;
si accoglie, invece, parzialmente il quinto motivo, rideterminando la somma dovuta da a _1 favore di in € 68.700,02. CP_1
31. La parziale riforma della sentenza impugnata comporta la rideterminazione delle spese di entrambi i gradi in base all'esito complessivo del giudizio.
In proposito, alla luce della soccombenza prevalente degli odierni appellanti, questi ultimi vanno condannati a rifondere all'appellata le spese di lite di entrambi i gradi nella misura di quattro quinti, con compensazione tra le parti del restante quinto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n.
433/2022 del Tribunale di Forlì, condanna l'appellante al pagamento a favore di di € CP_1
68.700,02.
Conferma per il resto la decisione impugnata e condanna parte appellata a rifondere a parte appellante quattro quinti delle spese di lite di entrambi i gradi, che liquida per l'intero, quanto al primo grado, in €
pagina 13 di 14 49.336,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, e, quanto al secondo grado, in € 44.201,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Bologna, il giorno 23/09/2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente dott.ssa Manuela Velotti dott. Giovanni Salina
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