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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 26/11/2025, n. 1268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1268 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA GE LA IN,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2786 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
LO UP, presso il cui studio in Ariano Irpino, via P. P. Parzanese 27, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 12/07/2025 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 2290/2024) e chiedendo al Tribunale di “- accertare che l'istante versa in uno stato di inabilità assoluta, per essere affetto da malattie invalidanti che non solo ne riducono la capacità di lavoro a meno di un terzo, ma ne impediscono il compimento di qualsiasi attività lavorativa, considerati anche i c.d. fattori estrinseci, e conseguentemente riconoscere che lo stesso ha diritto alla pensione di inabilità o in subordine all'assegno ordinario di invalidità fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa o fin dalla data stabilita nell'accertamento del C.T.U., con relativa condanna dell' in CP_1 persona del legale rappresentante;
- accertare che l'istante ha diritto al pagamento della pensione di inabilità o in subordine dell'assegno ordinario di invalidità fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa o fin dalla data stabilita nell'accertamento del C.T.U. con la rivalutazione e gli interessi come per legge, con relativa condanna dell' I.N.P.S. na del CP_1 legale rappresentante;
- condannare l' in persona del legale rappresentante, al pagamento CP_1 di spese e delle competenze di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. - manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali in virtù delle dichiarazioni reddituali sottoscritte dal ricorrente ed allegate agli atti”. 1 Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 2 della l. 222/1984, la pensione ordinaria di inabilità spetta a chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della stessa legge è, invece, costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
Secondo il costante insegnamento della S.C., per la valutazione della capacità di lavoro si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L,
Sentenza n. 259 del 12/01/1993, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9762 del 25/07/2000).
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha posto una diagnosi di “Osteoartopatia degenerativa polidistrettuale con modico livello impegno funzionale, in paziente con obesità di 1° grado (lieve); Ipertensione arteriosa” e ha rilevato, sul piano medico-legale, che il ricorrente, uomo di 59 anni, operaio edile, “è affetto da una osteoartropatia polidistrettuale con modico impegno funzionale a carico soprattutto delle anche e del rachide lombo-sacrale. Si rilevano limitazione funzionale di modica entità della flessione del tronco sul bacino, dovuta all'obesità e alle discopatie L.S., con conseguente Lasegue leggermente positivo soprattutto a destra.
Limitazione funzionale delle anche, di entità lieve/moderata a destra e lieve a sinistra. Conservati
i movimenti delle ginocchia. Non si riscontrano alterazioni significative a carico delle articolazioni degli arti superiori: conservati i movimenti di adduzione e abduzione delle articolazioni scapolo-omerali; conservati i movimenti di flesso-estensione dei gomiti. Buona la forza prensile. Normali i passaggi posturali. Non si riscontrano turbe della deambulazione. Si riscontrano valori pressori elevati in un quadro di buon compenso emodinamico”. Su tali basi ha escluso che lo stesso presenti tanto un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, quanto una permanente riduzione a meno di un terzo delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Nel rispondere alle osservazioni di parte, delle quali il ricorso di merito costituisce essenzialmente la riproposizione, il CTU ha altresì evidenziato che l'ipoacusia e il deficit visivo non compromettono la capacità del ricorrente di rapportarsi bene con l'ambiente circostante (e, conseguentemente, consentono l'espletamento dell'attività lavorativa).
Come si evince dalla perizia, il CTU ha dato atto di avere rilevato, all'esame obiettivo, che “Agli atti è presente una relazione ORL che descrive una ipoacusia percettiva alle frequenze più alte e uno lieve strabismo. Il Ricorrente ode la voce di relazione e non ha problemi a muoversi nell'ambiente”.
Infine, quanto alla depressione, si rileva che agli atti vi sono solo un referto di visita neurologica del 4/01/2019 che attesta “sindrome ansioso-depressiva reattiva cronica in trattamento con ansiolitici e antidepressivi (Alprazolam, Brintellix)” e un certificato del 27/02/2023 che attesta che il ricorrente è stato visitato presso il CSM di Sant'Angelo dei Lombardi per riferita insonnia con disturbo dello spettro panico-fobico, che all'epoca non era in trattamento psicofarmacologico 2 e consigliava presa in carico presso il CSM di Ariano I. al quale afferiva per competenza territoriale. Non vi è documentazione ulteriore che attesti la presa in carico e l'avvio di un trattamento psicofarmacologico. All'esame obiettivo, il CTU non ha riscontrato alterazioni del tono dell'umore.
Il ricorrente avanza una serie di censure che sostanzialmente riproducono il contenuto delle osservazioni sottoposte al CTU e alle quali questi, diversamente da quanto scritto in ricorso, ha fornito adeguata riposta, lamentando che l'ausiliare abbia sottostimato l'incidenza del quadro patologico come attestato dalla documentazione versata in atti.
Va a questo punto rammentato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del
CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 22707 del
08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Per tali ragioni le contestazioni che – come quelle sollevate dal ricorrente nel caso di specie – si sostanziano in un mero dissenso diagnostico non possono trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale. Invero, la perizia è sorretta da una logica e completa motivazione, e dalla documentazione agli atti non emergono elementi tali da farne ritenere incongrue le conclusioni.
L'originario deposito della perizia senza rispettare il termine per le osservazioni delle parti appare essere un mero errore materiale, anche tenuto conto del fatto che il deposito è stato effettuato solo con un giorno di anticipo rispetto alla scadenza del termine;
in ogni caso, il vizio è stato emendato con la rimessione in termini della parte per le osservazioni, e il successivo deposito di una nuova perizia comprensiva della risposta alle stesse.
Il ricorso va, conseguentemente, respinto, stante l'accertata insussistenza del requisito sanitario e in difetto di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali.
Le spese di lite si compensano ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
3 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 26 novembre 2025.
Il Giudice
IA GE LA IN
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa IA GE LA IN,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2786 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025, avente ad oggetto: opposizione ad ATP,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Parte_1
LO UP, presso il cui studio in Ariano Irpino, via P. P. Parzanese 27, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliato in Benevento, via Foschini 28, presso l'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso giusta procura generale alle liti in atti dall'avv. Silvio Garofalo,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6 c.p.c. depositato il 12/07/2025 l'istante indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo CP_1 effettuato su suo ricorso ex art. 445 bis c.p.c. (R.G. 2290/2024) e chiedendo al Tribunale di “- accertare che l'istante versa in uno stato di inabilità assoluta, per essere affetto da malattie invalidanti che non solo ne riducono la capacità di lavoro a meno di un terzo, ma ne impediscono il compimento di qualsiasi attività lavorativa, considerati anche i c.d. fattori estrinseci, e conseguentemente riconoscere che lo stesso ha diritto alla pensione di inabilità o in subordine all'assegno ordinario di invalidità fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa o fin dalla data stabilita nell'accertamento del C.T.U., con relativa condanna dell' in CP_1 persona del legale rappresentante;
- accertare che l'istante ha diritto al pagamento della pensione di inabilità o in subordine dell'assegno ordinario di invalidità fin dalla data della presentazione della domanda amministrativa o fin dalla data stabilita nell'accertamento del C.T.U. con la rivalutazione e gli interessi come per legge, con relativa condanna dell' I.N.P.S. na del CP_1 legale rappresentante;
- condannare l' in persona del legale rappresentante, al pagamento CP_1 di spese e delle competenze di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario. - manlevare parte ricorrente, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda, dall'eventuale condanna al pagamento delle spese processuali in virtù delle dichiarazioni reddituali sottoscritte dal ricorrente ed allegate agli atti”. 1 Si è ritualmente costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Ai sensi dell'art. 2 della l. 222/1984, la pensione ordinaria di inabilità spetta a chi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Il presupposto sanitario dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 della stessa legge è, invece, costituito dalla riduzione in modo permanente a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'interessato, a causa di infermità ovvero di un difetto fisico o mentale.
Secondo il costante insegnamento della S.C., per la valutazione della capacità di lavoro si deve tenere conto del quadro morboso complessivo, senza limitarsi ad una somma aritmetica delle percentuali riguardanti le singole patologie, dovendosi, invece, operare una considerazione complessiva da mettere in relazione all'attività svolta in precedenza e a quella che, tenuto conto dell'età, capacità ed esperienza, potrebbe svolgere l'assicurato (cfr. in tal senso Cass. Sez. L,
Sentenza n. 259 del 12/01/1993, Cass. Sez. L, Sentenza n. 11787 del 25/11/1997, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 9762 del 25/07/2000).
Il CTU nominato, espletate le necessarie indagini, ha posto una diagnosi di “Osteoartopatia degenerativa polidistrettuale con modico livello impegno funzionale, in paziente con obesità di 1° grado (lieve); Ipertensione arteriosa” e ha rilevato, sul piano medico-legale, che il ricorrente, uomo di 59 anni, operaio edile, “è affetto da una osteoartropatia polidistrettuale con modico impegno funzionale a carico soprattutto delle anche e del rachide lombo-sacrale. Si rilevano limitazione funzionale di modica entità della flessione del tronco sul bacino, dovuta all'obesità e alle discopatie L.S., con conseguente Lasegue leggermente positivo soprattutto a destra.
Limitazione funzionale delle anche, di entità lieve/moderata a destra e lieve a sinistra. Conservati
i movimenti delle ginocchia. Non si riscontrano alterazioni significative a carico delle articolazioni degli arti superiori: conservati i movimenti di adduzione e abduzione delle articolazioni scapolo-omerali; conservati i movimenti di flesso-estensione dei gomiti. Buona la forza prensile. Normali i passaggi posturali. Non si riscontrano turbe della deambulazione. Si riscontrano valori pressori elevati in un quadro di buon compenso emodinamico”. Su tali basi ha escluso che lo stesso presenti tanto un'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, quanto una permanente riduzione a meno di un terzo delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
Nel rispondere alle osservazioni di parte, delle quali il ricorso di merito costituisce essenzialmente la riproposizione, il CTU ha altresì evidenziato che l'ipoacusia e il deficit visivo non compromettono la capacità del ricorrente di rapportarsi bene con l'ambiente circostante (e, conseguentemente, consentono l'espletamento dell'attività lavorativa).
Come si evince dalla perizia, il CTU ha dato atto di avere rilevato, all'esame obiettivo, che “Agli atti è presente una relazione ORL che descrive una ipoacusia percettiva alle frequenze più alte e uno lieve strabismo. Il Ricorrente ode la voce di relazione e non ha problemi a muoversi nell'ambiente”.
Infine, quanto alla depressione, si rileva che agli atti vi sono solo un referto di visita neurologica del 4/01/2019 che attesta “sindrome ansioso-depressiva reattiva cronica in trattamento con ansiolitici e antidepressivi (Alprazolam, Brintellix)” e un certificato del 27/02/2023 che attesta che il ricorrente è stato visitato presso il CSM di Sant'Angelo dei Lombardi per riferita insonnia con disturbo dello spettro panico-fobico, che all'epoca non era in trattamento psicofarmacologico 2 e consigliava presa in carico presso il CSM di Ariano I. al quale afferiva per competenza territoriale. Non vi è documentazione ulteriore che attesti la presa in carico e l'avvio di un trattamento psicofarmacologico. All'esame obiettivo, il CTU non ha riscontrato alterazioni del tono dell'umore.
Il ricorrente avanza una serie di censure che sostanzialmente riproducono il contenuto delle osservazioni sottoposte al CTU e alle quali questi, diversamente da quanto scritto in ricorso, ha fornito adeguata riposta, lamentando che l'ausiliare abbia sottostimato l'incidenza del quadro patologico come attestato dalla documentazione versata in atti.
Va a questo punto rammentato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del
CTU hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, neppure nel caso in cui egli possegga determinate cognizioni in materia, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal CTU). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal cd. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta evidenza, di sindacato di legittimità, e non di merito. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU, tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 22707 del
08/11/2010; Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009).
Per tali ragioni le contestazioni che – come quelle sollevate dal ricorrente nel caso di specie – si sostanziano in un mero dissenso diagnostico non possono trovare accoglimento, non ravvisandosi nella consulenza vizi logici o carenze sul piano motivazionale. Invero, la perizia è sorretta da una logica e completa motivazione, e dalla documentazione agli atti non emergono elementi tali da farne ritenere incongrue le conclusioni.
L'originario deposito della perizia senza rispettare il termine per le osservazioni delle parti appare essere un mero errore materiale, anche tenuto conto del fatto che il deposito è stato effettuato solo con un giorno di anticipo rispetto alla scadenza del termine;
in ogni caso, il vizio è stato emendato con la rimessione in termini della parte per le osservazioni, e il successivo deposito di una nuova perizia comprensiva della risposta alle stesse.
Il ricorso va, conseguentemente, respinto, stante l'accertata insussistenza del requisito sanitario e in difetto di elementi che giustifichino la rinnovazione delle operazioni peritali.
Le spese di lite si compensano ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., mentre le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
3 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge il ricorso;
2) compensa le spese di lite;
3) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Benevento, 26 novembre 2025.
Il Giudice
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