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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/06/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 980 /2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimoniopromosso da
nato a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Simonelli Anita, giusta procura in atti e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Mundo, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 04.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.04.2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in IA (NA) il 07.09.1988, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n.15, parte II, serie C, anno 1988) dalla cui unione nascevano i figli, , nata a [...] il [...] e , nato a Persona_1 Persona_2
AP il 09.12.1993, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti precisavano in ricorso di aver ufficializzato la loro separazione con accordo di separazione personale concluso dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (NA), atto n.15 del 13.10.2021 e atto n. 20 del 15.11.2021, sottoscritti dalle parti, e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè accordo di separazione personale concluso dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (NA), atto n.15 del 13.10.2021 e atto n. 20 del 15.11.2021, sottoscritto dalle parti.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali, il Tribunale prende atto del fatto che entrambe le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, stante la rispettiva autonomia economica delle parti e che i figli, maggiorenni, sono economicamente autosufficienti. Dà atto altresì che la sig.ra si obbliga a prestare assistenza al sig. per Parte_2 Parte_1
l'approvvigionamento dei pasti quotidiani.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
nato a [...] l'[...] (C.F. ) e ,
[...] C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F. ), matrimonio concordatario contratto C.F._2
in IA (NA) il 07.09.1988, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune
(n.15, parte II, serie C, anno 1988);
b) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra, e che la sig.ra si obbliga a prestare assistenza Parte_2
al sig. per l'approvvigionamento dei pasti quotidiani;
Parte_1
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 04.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 980 /2025 R.G. avente ad oggetto il divorzio congiunto - cessazione effetti civili del matrimoniopromosso da
nato a [...] l'[...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Simonelli Anita, giusta procura in atti e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Mundo, giusta procura in atti
-ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 04.06.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.04.2025 gli epigrafati ricorrenti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in IA (NA) il 07.09.1988, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune (n.15, parte II, serie C, anno 1988) dalla cui unione nascevano i figli, , nata a [...] il [...] e , nato a Persona_1 Persona_2
AP il 09.12.1993, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Le parti precisavano in ricorso di aver ufficializzato la loro separazione con accordo di separazione personale concluso dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (NA), atto n.15 del 13.10.2021 e atto n. 20 del 15.11.2021, sottoscritti dalle parti, e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano alle conclusioni di cui al ricorso, chiedendone l'integrale accoglimento.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè accordo di separazione personale concluso dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (NA), atto n.15 del 13.10.2021 e atto n. 20 del 15.11.2021, sottoscritto dalle parti.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali, il Tribunale prende atto del fatto che entrambe le parti non hanno formulato richiesta di corresponsione di assegno divorzile, stante la rispettiva autonomia economica delle parti e che i figli, maggiorenni, sono economicamente autosufficienti. Dà atto altresì che la sig.ra si obbliga a prestare assistenza al sig. per Parte_2 Parte_1
l'approvvigionamento dei pasti quotidiani.
Si dà atto che ai sensi dell'art. 70 c.p.c. il PM in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr. Cass. n.13062 del 2000; Cass. n.12456 del 1999; Cass. n.11915 del 1998).
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra Parte_1
nato a [...] l'[...] (C.F. ) e ,
[...] C.F._1 Parte_2
nata a [...] il [...] (C.F. ), matrimonio concordatario contratto C.F._2
in IA (NA) il 07.09.1988, con atto trascritto nei registri di stato civile del predetto Comune
(n.15, parte II, serie C, anno 1988);
b) dà atto che le parti dichiarano di avere risolto ogni questione di carattere economico non avendo nulla a che pretendere l'uno dall'altra, e che la sig.ra si obbliga a prestare assistenza Parte_2
al sig. per l'approvvigionamento dei pasti quotidiani;
Parte_1
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies
Disp. att. c.p.c. come introdotto dalla L.149/2022;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, il 04.06.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca