Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3953 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, dott.ssa Roberta Manzon, pronunzia all'esito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, e di scadenza del relativo termine il 20/05/2025
SENTENZA nella causa iscritta al numero 21364/2024 R.G.
TRA
, c.f. , in persona del l.r.p.t. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
rappresentato e difeso dall'avv. SCALA BIANCAMARIA presso il cui studio in Napoli
[...] elettivamente domicilia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. ARDOLINO DIODATA CP_1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 07.10.2024, parte ricorrente agiva nei confronti dell' , chiedendo di CP_1 sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 37120240006176511000, con il quale è stato intimato il pagamento della somma complessiva di € 1.830,58, per contributi previdenziali asseritamente non versati da gennaio ad agosto 2017. Eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'avviso impugnato, per decorso dei termini di legge, al fine di annullare l'opposto avviso di addebito, unitamente a tutti gli atti presupposti, dipendenti e collegati, con conseguente sgravio dal ruolo;
con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuire al procuratore antistatario. Si costituiva tempestivamente in giudizio l' , eccependo l'avvenuta interruzione del termine CP_1 prescrizionale con notifica in data 4.10.2019 dell'invito a regolarizzare la posizione contributiva e poi con notifica delle note di rettifica in data 13.01.2020, concludendo per il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
Andando, ad esaminare la eccezione di estinzione del credito per prescrizione successiva alla formazione dei ruoli sottostanti l'opposto avviso di addebito, va rilevato quanto segue. Ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, l. 335/1995, “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie…. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso.” Al riguardo, la Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 23397/2016, risolvendo questione di massima di particolare importanza, ha enunciato il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre
Applicandosi, pertanto, il termine di prescrizione quinquennale, e tenuto conto che la parte resistente ha documentato di aver provveduto con notifiche in data 13.1.2020 (dalla stessa prodotte con la documentazione allegata alla memoria) a trasmettere note di rettifica riferite alle denunce mensili relative ai DM-2013 delle mensilità da gennaio ad agosto 2017 - che dunque costituiscono validi atti interruttivi della prescrizione – va rigettata la domanda, avuto riguardo alla successiva notifica dell'avviso di addebito oggi opposto n. 37120240006176511000 ricevuto a mezzo PEC il
5.9.2024, e riferito proprio al recupero delle note di rettifica su modelli DM/10 da gennaio ad agosto 2017. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna in persona del legale rapp.te p.t. al Parte_1 rimborso delle spese di lite sostenute dall' , che liquida in complessivi €. 1.310,00, oltre CP_1 spese forfettarie, ed oltre CPA e IVA come per legge.
Napoli, 20/05/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Roberta Manzon