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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 504/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato ex. art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 504/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ANGELA DE MARTINO parte attrice
CONTRO
(c.f. , CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv.to NEREO ZOCCA
(c.f. ), CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. BARGELLONI FRANCESCA parte convenuta
Conclusioni : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita del 9/8/2023 e annullarlo con efficacia ex tunc;
per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento del danno nella misura di euro 500.000,00 nei confronti della sig.ra oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Parte_1 Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”;
Conclusioni : CP_1
“Che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, respinta ogni contraria istanza voglia accogliere le seguenti domande:
1) In via preliminare: Accertarsi e dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale di Vicenza;
2) Nel merito: respingersi, come infondate in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti le domande attoree;
3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”;
Conclusioni CP_2
“1) In via preliminare: accertarsi e dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale di Vicenza in virtù dell'art.5 L. 218/1995.
2) Nel merito: respingersi, come infondata in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti la domanda svolta dall'attrice nei confronti della convenuta CP_2
3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”;
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione adiva l'intestato Tribunale allegando di essere comproprietaria Parte_1 con il padre, , di immobile ubicato in Brasile, Fortaleza, Rua Badejo n. 125, Aquiraz, CP_1
Porto das Dunas, oltrechè di immobile in Vicenza, Via Battaglione n. 16, in comproprietà con il fratello . CP_3
L'attrice rappresentava che il padre era in possesso dei suoi documenti di identità, nonché di procura a vendere relativa all'immobile di Fortaleza;
che da informazioni assunte era in corso un contenzioso con asserita creditrice per retribuzioni omesse, con prospettiva di possibile transazione, cosicchè ella decideva di revocare la procura speciale rilasciata al padre relativa all'immobile in
Brasile, notificandogli in data 20.6.2023 la revoca della procura tradotta – poi comunicata anche all'Ambasciata italiana di Brasilia e al consolato di Recife, territorialmente competente stante l'ubicazione dell'immobile.
dava atto che medio tempore aveva appreso che anche la propria quota del 50% Parte_1 dell'immobile in Fortaleza risultava alienata, in data 9.8.2023, dal padre in favore della compagna
Riteneva detto atto inefficace per aver operato il padre quale procuratore senza CP_2 mandato, stante la revoca della procura intervenuta in tempo antecedente alla vendita;
per essere l'immobile stato alienato nonostante vincolo di indisponibilità, trascritto;
per aver il padre arbitrariamente adoperato il passaporto della figlia senza il suo consenso;
e in ogni caso risultando dall'atto di alienazione il versamento del prezzo di euro 20.000,00, che riteneva di gran lunga inferiore al valore di mercato dell'immobile.
chiedeva quindi dichiarare la detta compravendita inefficace ex art. 1398 c.c. in Parte_1 quanto negozio posto in essere da rappresentante senza poteri, con diritto al risarcimento del danno in suo favore parametrato al valore del bene, e con istanza di consulenza tecnica d'ufficio sul medesimo, oltre vittoria di spese e compensi.
2. Con comparsa depositata in data 5.4.2024 si costituiva in giudizio eccependo, in CP_1 via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Vicenza a conoscere del contratto di compravendita indicato in quanto relativo ad immobile ubicato in Brasile, concluso secondo le norme del diritto brasiliano e utilizzando una procura rilasciata avanti notaio brasiliano in lingua portoghese, secondo la normativa vigente.
Nel merito, allegava che la figlia non era mai stata e/o divenuta proprietaria Parte_1 dell'immobile in Fortaleza oggetto di causa: precisava che il cespite era stato da egli acquistato nel 2003 unitamente ad quando all'epoca erano conviventi;
che, in forza di procura a CP_2 vendere rilasciata dalla per la sua quota, egli aveva trasferito alla figlia la quota del 50% CP_2 dell'immobile, senza che, tuttavia, la figlia avesse mai versato prezzo alcuno -riconducendo la fattispecie a negozio simulato. Tale intestazione fittizia spiegava il motivo per cui la figlia spontaneamente rilasciava in suo favore procura a vendere la quota di spettanza. Il convenuto precisava che solo nel corso del tempo veniva a conoscenza dell'alienazione della CP_2 sua quota, cosicchè egli si determinava alla “restituzione” a questa della quota di spettanza.
Il convenuto concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
3. Con decreto del 26.4.2024 e del 15.5.2024 emessi in sede di verifiche preliminari ex art. 171bis
c.p.c., tenuto conto che parte attrice non dimetteva avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo servizio postale nei confronti della convenuta il G.I. ne dichiarava la nullità CP_2 contestualmente disponendone la rinnovazione e fissava nuova prima udienza per il 26.11.2024.
4. Con comparsa depositata in data 16.9.2024 si costituiva quindi in giudizio anche CP_2 aderendo all'eccezione di difetto di giurisdizione già svolta dal convenuto e CP_1 chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
Detta convenuta allegava, in fatto, di aver acquistato l'immobile in Fortaleza nell'anno 2003 unitamente a;
che dal momento che questi era stabilmente residente in Brasile, ed ella CP_1 in Italia, rilasciava in suo favore procura per esecuzione di tutti gli interventi di sistemazione e gestione dell'immobile; che effettivamente il convenuto utilizzava detta procura per alienare la quota del 50% alla figlia , circostanza di cui veniva a conoscenza CP_2 Parte_1 successivamente, ossia nella primavera-estate dell'anno 2023; che, indi, il convenuto le retrocedeva la quota di spettanza in forza di procura irrevocabile rilasciata dalla figlia, cosicchè ella diveniva nuovamente proprietaria della quota del 50% del cespite.
allegava di non aver mai ricevuto da il prezzo dell'acquisto della CP_2 Parte_1 quota del 50% dell'immobile in Fortaleza, ritenendo la vendita simulata. Precisava, in ogni caso, che l'immobile compravenduto valeva circa 22.000,00 euro al cambio attuale, contestando la domanda risarcitoria attorea. Concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
5. Alla nuova prima udienza del 3.12.2024 i procuratori delle parti si richiamavano alle rispettive argomentazioni, deduzioni e istanze istruttoria e il G.I., ritenuta l'opportunità di statuire preliminarmente sull'eccezione preliminare sollevata dai convenuti, rinviava il procedimento per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 27.3.2025 ore 9.45. In detta udienza, dopo discussione orale, riserva il deposito della sentenza nei termini di rito.
Tanto premesso, in sintesi ha svolto domanda di declaratoria di inefficacia di atto di Parte_1 compravendita (per la quota di spettanza del 50%) di immobile ubicato in Brasile, Fortaleza, per assenza di poteri del rappresentante . Dal canto suo, e CP_1 CP_1 CP_2 hanno contestato che la figlia fosse proprietaria della quota del 50% del detto bene, ritenendo che il negozio in forza del quale l'attrice ne era divenuta comproprietaria fosse simulato.
A fronte di tale quadro, l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale di Vicenza è fondata.
Appare evidente che si discuta di negozi relativi ad immobile sito all'estero.
L'art. 5 della L. 218/1995 stabilisce che “la giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero”. La Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza 25.7.2002, n. 10994 ha statuito che “L'art. 5 l. 31 maggio 1995 n. 218 circoscrive
l'esclusione della giurisdizione italiana, per i beni immobili situati all'estero, alle sole azioni reali;
detta norma, pertanto, non opera con riferimento alle azioni di carattere personale”.
Nel caso di cui trattasi, invoca pronuncia che dichiari inefficace il contratto di Parte_1 compravendita della quota dell'immobile in Fortaleza, mirando al recupero della proprietà del bene
– e quindi mirando a conseguire un effetto reale. Del resto, ella non ha allegato alcun titolo di
“restituzione” del bene, sulla base di altro ed eventuale rapporto e connesso venir meno del titolo di detenzione del bene in capo alla convenuta Oltretutto, ad ulteriore conferma, CP_4
l'eccezione secondo cui non era nemmeno divenuta proprietaria del cespite, per Parte_1 esserle stato solo (in thesi) fittiziamente intestato dal padre, dimostra ancora una volta come il thema decidendum attenga all'accertamento del diritto di proprietà sul detto bene e mira ad ottenere una pronuncia di restituzione da parte di chi lo detiene senza titolo, valendo a configurare l'azione come reale.
Per tali ragioni, in definitiva, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione come sollevata dai convenuti. Con assorbimento delle restanti domande e dei connessi profili di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e la liquidazione avviene secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore dei procedimenti ordinari compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 tenuto conto del dichiarato valore dell'immobile oggetto di causa, e con esclusione dei compensi per la fase decisionale in ragione dell'oralità della discussione ed applicazione dei valori minimi quanto alla fase istruttoria in ragion della concreta attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Vicenza;
2) condanna a rifondere le spese di lite in favore di e di Parte_1 CP_1 CP_2 che liquida, in favore di ciascuna di dette parti, in euro 2.536,00 per compenso professionale (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva ed euro 840,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 27.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vittoria Cuogo, ha pronunciato ex. art. 281sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 504/2024 promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. ANGELA DE MARTINO parte attrice
CONTRO
(c.f. , CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv.to NEREO ZOCCA
(c.f. ), CP_2 C.F._3 con il patrocinio dell'avv. BARGELLONI FRANCESCA parte convenuta
Conclusioni : Parte_1
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
accertare e dichiarare l'inefficacia dell'atto di compravendita del 9/8/2023 e annullarlo con efficacia ex tunc;
per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento del danno nella misura di euro 500.000,00 nei confronti della sig.ra oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo;
Parte_1 Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge”;
Conclusioni : CP_1
“Che l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, respinta ogni contraria istanza voglia accogliere le seguenti domande:
1) In via preliminare: Accertarsi e dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale di Vicenza;
2) Nel merito: respingersi, come infondate in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti le domande attoree;
3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”;
Conclusioni CP_2
“1) In via preliminare: accertarsi e dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale di Vicenza in virtù dell'art.5 L. 218/1995.
2) Nel merito: respingersi, come infondata in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti la domanda svolta dall'attrice nei confronti della convenuta CP_2
3) In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa.”;
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con atto di citazione adiva l'intestato Tribunale allegando di essere comproprietaria Parte_1 con il padre, , di immobile ubicato in Brasile, Fortaleza, Rua Badejo n. 125, Aquiraz, CP_1
Porto das Dunas, oltrechè di immobile in Vicenza, Via Battaglione n. 16, in comproprietà con il fratello . CP_3
L'attrice rappresentava che il padre era in possesso dei suoi documenti di identità, nonché di procura a vendere relativa all'immobile di Fortaleza;
che da informazioni assunte era in corso un contenzioso con asserita creditrice per retribuzioni omesse, con prospettiva di possibile transazione, cosicchè ella decideva di revocare la procura speciale rilasciata al padre relativa all'immobile in
Brasile, notificandogli in data 20.6.2023 la revoca della procura tradotta – poi comunicata anche all'Ambasciata italiana di Brasilia e al consolato di Recife, territorialmente competente stante l'ubicazione dell'immobile.
dava atto che medio tempore aveva appreso che anche la propria quota del 50% Parte_1 dell'immobile in Fortaleza risultava alienata, in data 9.8.2023, dal padre in favore della compagna
Riteneva detto atto inefficace per aver operato il padre quale procuratore senza CP_2 mandato, stante la revoca della procura intervenuta in tempo antecedente alla vendita;
per essere l'immobile stato alienato nonostante vincolo di indisponibilità, trascritto;
per aver il padre arbitrariamente adoperato il passaporto della figlia senza il suo consenso;
e in ogni caso risultando dall'atto di alienazione il versamento del prezzo di euro 20.000,00, che riteneva di gran lunga inferiore al valore di mercato dell'immobile.
chiedeva quindi dichiarare la detta compravendita inefficace ex art. 1398 c.c. in Parte_1 quanto negozio posto in essere da rappresentante senza poteri, con diritto al risarcimento del danno in suo favore parametrato al valore del bene, e con istanza di consulenza tecnica d'ufficio sul medesimo, oltre vittoria di spese e compensi.
2. Con comparsa depositata in data 5.4.2024 si costituiva in giudizio eccependo, in CP_1 via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale di Vicenza a conoscere del contratto di compravendita indicato in quanto relativo ad immobile ubicato in Brasile, concluso secondo le norme del diritto brasiliano e utilizzando una procura rilasciata avanti notaio brasiliano in lingua portoghese, secondo la normativa vigente.
Nel merito, allegava che la figlia non era mai stata e/o divenuta proprietaria Parte_1 dell'immobile in Fortaleza oggetto di causa: precisava che il cespite era stato da egli acquistato nel 2003 unitamente ad quando all'epoca erano conviventi;
che, in forza di procura a CP_2 vendere rilasciata dalla per la sua quota, egli aveva trasferito alla figlia la quota del 50% CP_2 dell'immobile, senza che, tuttavia, la figlia avesse mai versato prezzo alcuno -riconducendo la fattispecie a negozio simulato. Tale intestazione fittizia spiegava il motivo per cui la figlia spontaneamente rilasciava in suo favore procura a vendere la quota di spettanza. Il convenuto precisava che solo nel corso del tempo veniva a conoscenza dell'alienazione della CP_2 sua quota, cosicchè egli si determinava alla “restituzione” a questa della quota di spettanza.
Il convenuto concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
3. Con decreto del 26.4.2024 e del 15.5.2024 emessi in sede di verifiche preliminari ex art. 171bis
c.p.c., tenuto conto che parte attrice non dimetteva avviso di ricevimento della notifica effettuata a mezzo servizio postale nei confronti della convenuta il G.I. ne dichiarava la nullità CP_2 contestualmente disponendone la rinnovazione e fissava nuova prima udienza per il 26.11.2024.
4. Con comparsa depositata in data 16.9.2024 si costituiva quindi in giudizio anche CP_2 aderendo all'eccezione di difetto di giurisdizione già svolta dal convenuto e CP_1 chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda attorea.
Detta convenuta allegava, in fatto, di aver acquistato l'immobile in Fortaleza nell'anno 2003 unitamente a;
che dal momento che questi era stabilmente residente in Brasile, ed ella CP_1 in Italia, rilasciava in suo favore procura per esecuzione di tutti gli interventi di sistemazione e gestione dell'immobile; che effettivamente il convenuto utilizzava detta procura per alienare la quota del 50% alla figlia , circostanza di cui veniva a conoscenza CP_2 Parte_1 successivamente, ossia nella primavera-estate dell'anno 2023; che, indi, il convenuto le retrocedeva la quota di spettanza in forza di procura irrevocabile rilasciata dalla figlia, cosicchè ella diveniva nuovamente proprietaria della quota del 50% del cespite.
allegava di non aver mai ricevuto da il prezzo dell'acquisto della CP_2 Parte_1 quota del 50% dell'immobile in Fortaleza, ritenendo la vendita simulata. Precisava, in ogni caso, che l'immobile compravenduto valeva circa 22.000,00 euro al cambio attuale, contestando la domanda risarcitoria attorea. Concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni come sopra rassegnate.
5. Alla nuova prima udienza del 3.12.2024 i procuratori delle parti si richiamavano alle rispettive argomentazioni, deduzioni e istanze istruttoria e il G.I., ritenuta l'opportunità di statuire preliminarmente sull'eccezione preliminare sollevata dai convenuti, rinviava il procedimento per precisazione delle conclusioni e discussione orale all'udienza del 27.3.2025 ore 9.45. In detta udienza, dopo discussione orale, riserva il deposito della sentenza nei termini di rito.
Tanto premesso, in sintesi ha svolto domanda di declaratoria di inefficacia di atto di Parte_1 compravendita (per la quota di spettanza del 50%) di immobile ubicato in Brasile, Fortaleza, per assenza di poteri del rappresentante . Dal canto suo, e CP_1 CP_1 CP_2 hanno contestato che la figlia fosse proprietaria della quota del 50% del detto bene, ritenendo che il negozio in forza del quale l'attrice ne era divenuta comproprietaria fosse simulato.
A fronte di tale quadro, l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale di Vicenza è fondata.
Appare evidente che si discuta di negozi relativi ad immobile sito all'estero.
L'art. 5 della L. 218/1995 stabilisce che “la giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero”. La Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza 25.7.2002, n. 10994 ha statuito che “L'art. 5 l. 31 maggio 1995 n. 218 circoscrive
l'esclusione della giurisdizione italiana, per i beni immobili situati all'estero, alle sole azioni reali;
detta norma, pertanto, non opera con riferimento alle azioni di carattere personale”.
Nel caso di cui trattasi, invoca pronuncia che dichiari inefficace il contratto di Parte_1 compravendita della quota dell'immobile in Fortaleza, mirando al recupero della proprietà del bene
– e quindi mirando a conseguire un effetto reale. Del resto, ella non ha allegato alcun titolo di
“restituzione” del bene, sulla base di altro ed eventuale rapporto e connesso venir meno del titolo di detenzione del bene in capo alla convenuta Oltretutto, ad ulteriore conferma, CP_4
l'eccezione secondo cui non era nemmeno divenuta proprietaria del cespite, per Parte_1 esserle stato solo (in thesi) fittiziamente intestato dal padre, dimostra ancora una volta come il thema decidendum attenga all'accertamento del diritto di proprietà sul detto bene e mira ad ottenere una pronuncia di restituzione da parte di chi lo detiene senza titolo, valendo a configurare l'azione come reale.
Per tali ragioni, in definitiva, va accolta l'eccezione di difetto di giurisdizione come sollevata dai convenuti. Con assorbimento delle restanti domande e dei connessi profili di merito.
Le spese di lite seguono la soccombenza e la liquidazione avviene secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore dei procedimenti ordinari compreso tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00 tenuto conto del dichiarato valore dell'immobile oggetto di causa, e con esclusione dei compensi per la fase decisionale in ragione dell'oralità della discussione ed applicazione dei valori minimi quanto alla fase istruttoria in ragion della concreta attività svolta.
P.Q.M.
il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, così decide:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale di Vicenza;
2) condanna a rifondere le spese di lite in favore di e di Parte_1 CP_1 CP_2 che liquida, in favore di ciascuna di dette parti, in euro 2.536,00 per compenso professionale (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva ed euro 840,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Vicenza, 27.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Vittoria Cuogo