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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 26/03/2025, n. 850 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 850 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3578/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3578/2022 promossa da:
Parte_1
C.F. ) e il in
[...] P.IVA_1 Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. Dr. , con il patrocinio dell'Avv. Mario Parte_1
Romano, elettivamente domiciliato in presso il difensore in via P. Sichelgaita n.84, Salerno
ATTORI IN OPPOSOZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefano Guerriero, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in via Interiano 3/5, 16124 Genova presso il difensore avv. GUERRIERO
STEFANO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per gli opponenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova in via istruttoria revocare l'ordinanza del 12 gennaio 2024 e
Voglia ammettere la prova testimoniale articolata dagli opponenti nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in quanto rilevante e non generica;
nel merito affinché il Tribunale di Genova voglia dichiarare la inefficacia e/o nullità delle clausole sulla determinazione del corrispettivo di cui all'offerta prot. 1801 dell'1 dicembre 2015 e dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto per la mancata specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c.
e Voglia altresì in accoglimento dell'opposizione dichiarare infondato, ingiusto e illegittimo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. 671/2022 del 16.03.2002 R.G. 2180/2022 e conseguentemente voglia revocarlo, con la condanna della in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. al pagamento in favore della società Parte_1
pagina 1 di 8 della somma di € 77.329,49 assegnata alla Parte_2 [...]
nella procedura esecutiva mobiliare R.G. 1305/2023 del Tribuna di Nocera Inferiore, CP_1
con vittoria di spese e compensi di causa con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Mario
Romano; in subordine voglia condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_2
pagamento in favore della società Parte_3 della somma di € 10.432,18 oltre gli interessi moratori ex D.lgs
[...]
231/02 relativa alla fattura n. V1 114420 del 24.12.20 della società opposta per il periodo dall'1 gennaio 2020 al 21 luglio 2020 o di € 6.976,68 oltre gli interessi moratori ex D.lgs. 231/02 per il periodo dall'8 marzo 2020 al 21 luglio 2020; sempre in via subordinata voglia altresì dichiarare che gli interessi moratori richiesti dalla società opposta sulle fatture n. V1 114420 del 24.12.20, V1 100332 del 14.1.20 e V1 111188 del 26.10.20 vanno calcolati unicamente dalla fine dello stato di emergenza, o dalla cessazione dell'efficacia del disposto dell'art. 3, comma 6 bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.”
Per l'opposta:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, respingere l'opposizione in quanto illegittima e infondata così confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, preso atto dell'intervenuto pagamento del dovuto in sede di esecuzione comunque confermare la condanna della Controparte_3
(già
[...] Controparte_4
, nonché dell'allora socio illimitatamente responsabile dott.
[...]
al pagamento in favore della della somma di € 54.618,67 Parte_1 Controparte_1
oltre agli interessi moratori ex d. Lgs 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese sia della fase monitoria che del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Dr.
[...] Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 671/2022 del 16/3/2022 con il
[...] quale erano stati condannati a pagare € 54.618,67, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalla pagina 2 di 8 scadenza di ogni singola fattura fino al saldo e le spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione deducevano la nullità, l'improcedibilità, l'illegittimità e l'infondatezza in fatto e in diritto del decreto opposto;
contestavano e disconoscevano espressamente le fatture prodotte da in quanto prive di valore probatorio ai fini della prova della sussistenza e Parte_4 dell'entità del credito, nonché i relativi estratti del registro IVA, sempre prodotti in monitorio, in quanto anch'essi “privi di valore probatorio”.
Ancora, gli opponenti adducevano la non debenza di alcun importo alla a titolo Parte_4
di conguaglio noleggio per i periodi 22.1.2016 – 21.04.2017, 22.04.2018 -21.04.2019 e 22.04.2019-
21.7.2020 di cui alla fattura n. V1/114420, per noleggi mai acquistati né ricevuti;
sostenevano, inoltre, di non aver mai acquistato né ricevuto:
- il “Pacchetto di abbonamento annuale Programmi VEQ Chimica Clinica, immunometria, Emocoromo,
Coagulazione (3 esercizi) VEQ DIOCARE” per l'anno 2015 di cui alla fattura 15/5384 del 08.05.2015, né quello per l'anno 2016 di cui alla fattura 16/7191 del 04.07.2016, né quello per l'anno 2017 di cui alla fattura n.17/3912 del 26.04.17, né quello per l'anno 2018 di cui alla fattura 18/4116 del 30.04.18, né quello per l'anno 2019 di cui alla fattura n.V1/107554 del 06.09.2019, né ancora quello per l'anno
2020 di cui alla fattura V1/111188 del 26.10.2020;
- l'aggiornamento del software da 4.0. a 5.0. di cui alla fattura n.15/012764 del 03.12.15, né il CP_5
PSA di cui alla fattura n. 17/902 del 03.02.17, né i test di cui alla fattura Parte_5 Pt_5
n.V1/100704 del 04.02.2019, né ancora i prodotti come tubi di reazione, il tampone di lavaggio
Immulite 2000 e il substrato Immulite 2000 -2000 test di cui alla fattura n.V1/100332 del 14.01.2020.
Si è costituita tempestivamente chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto Parte_4
infondata, nonché la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente non aveva, in tesi, svolto alcuna specifica contestazione sul diritto di credito vantato dalla
, limitandosi a una mera negazione del credito non sorretta da alcuna prova scritta. Parte_4
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e rilevato che, a seguito dei pagamenti parziali effettuati dall'opponente, il credito residuo ammontava ad € 51.542,99, la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prova per testi e l'acquisizione di documentazione.
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito.
1. Sull'infondatezza dell'opposizione avverso il d.i. n. 671/2022 del 16/3/2022.
Si ritiene che l'opposto abbia debitamente provato il proprio diritto di credito attraverso la produzione, in fase monitoria, dei documenti di trasporto, delle fatture relative alle prestazioni oggetto di contestazione, del registro IVA autenticato e del contratto sottoscritto dall'opponente (doc. 3 opposto).
pagina 3 di 8 Tuttavia, la controversia in esame verte su due questioni principali, quali:
a) la validità della clausola di determinazione del corrispettivo di cui a pag. 1 dell'offerta personalizzata del 1/12/2015 prot. 1801 con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 1341 c.c.; detta clausola prevede che “la presente offerta prevede, da parte Vostra (del Laboratorio), l'impegno annuale di spesa minima di € 25.000,00 (venticinque mila/00), IVA esclusa. Il canone annuo di noleggio corrisponderà alla eventuale differenza tra il suddetto importo e la spesa annuale, da Voi effettivamente sostenuta, per l'acquisto di reagenti e materiale di consumo (qualora questo sia inferiore al minimo previsto)” e dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto in base al quale “il corrispettivo del noleggio è quello indicato nella lettera di offerta e corrisponde alla eventuale differenza tra l'importo minimo di spesa ivi indicato e le spese per l'acquisto reagenti effettivamente effettuate nel corso dell'anno. Il canone verrà fatturato alla fine di ciascun anno contrattuale con scadenza di pagamento a 30 giorni data fattura” (doc. 4 opposta);
b) gli effetti derivanti dalle misure emergenziali COVID-19 sulla capacità del Laboratorio di raggiungere il minimo di spesa contrattualmente pattuito, e in conseguenza sul calcolo del conguaglio e degli interessi moratori.
In merito, le parti esprimono posizioni divergenti così riassumibili:
- il contesta la validità della clausola relativa alla determinazione del corrispettivo, Parte_1
sostenendo che essa non sia stata oggetto della specifica doppia sottoscrizione richiesta dall'art. 1341 c.c. e che, pertanto, tale clausola debba essere dichiarata inefficace. Inoltre, il Parte_1 invoca l'effetto delle restrizioni connesse alle misure di contenimento COVID-19 per giustificare un ricalcolo degli adempimenti economici.
- la per contro, replica che il contratto nella sua interezza, comprendente l'offerta e Controparte_1
le condizioni generali debitamente sottoscritte, rispetta i requisiti formali e sostanziali di legge.
Evidenzia, altresì, che la normativa emergenziale, seppur rilevante per valutare il nesso causale, non esonera il debitore dall'obbligo di pagamento né sospende automaticamente il decorso degli interessi moratori.
Esaminata la documentazione depositata, le memorie istruttorie e le repliche, si rende necessario dirimere le questioni sollevate dal alla luce dei principi di diritto e degli orientamenti Parte_1
giurisprudenziali più recenti circa la validità delle clausole di determinazione del corrispettivo contestate e l'effettivo impatto delle misure emergenziali COVID-19 sul rapporto contrattuale tra le parti oggi in causa.
a) Sulla validità della clausola di determinazione del corrispettivo alla luce dell'art. 1341 c.c.
pagina 4 di 8 L'art. 1341 c.c. è finalizzato a tutelare la parte debole nei rapporti contrattuali, imponendo che alcune clausole predisposte unilateralmente - in particolare quelle che limitano la libertà contrattuale nei confronti dei terzi o che introducono limitazioni asimmetriche - debbano essere specificamente approvate per iscritto mediante una doppia sottoscrizione.
Il requisito della doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. deve essere valutato alla luce dell'effettiva funzione della clausola nell'operazione negoziale complessivamente realizzata dai contraenti.
La Suprema Corte ha precisato che la prescrizione formale di cui all'art. 1341 c.c. si applica esclusivamente alle clausole che, operative in maniera autonoma, incidono in maniera rilevante sul potere contrattuale della controparte. In altre parole, non tutte le clausole inserite in un'operazione negoziale complessivamente intesa necessitano di doppia sottoscrizione se esse risultano funzionali all'equilibrio economico e integrative del negozio. In tal senso, l'art. 1341 c.c. non si applica a clausole che, pur onerose, siano parte integrante di un accordo complesso e non alterino significativamente l'equilibrio contrattuale (Cass. civ., Sez. VI, 20/01/2023, n. 1845).
Invero, nel caso in esame l'operazione negoziale si è articolata:
a) nell'offerta personalizzata del 1° dicembre 2015 (prot. 1801), che esplicita l'impegno annuo di spesa minimo pari a € 25.000,00 e il relativo meccanismo di compensazione in caso di acquisti inferiori;
b) nelle condizioni generali di contratto che, debitamente sottoscritte – anche con la doppia approvazione richiesta per clausole vessatorie (quali quella relativa all'uso esclusivo dei reagenti forniti da – integrano l'offerta in un quadro unitario. Controparte_1
Circa l'invalidità della clausola di determinazione del corrispettivo presente tanto in a) quanto in b), si ritiene di condividere quanto rappresentato da la quale ha sostenuto che le clausole di Controparte_1
determinazione del corrispettivo contestate non operano in via autonoma come limitazione alla libertà contrattuale, bensì come una misura premiale: il cliente (Laboratorio), anche a seguito della sottoscrizione, ha mantenuto la libertà di acquistare reagenti da terzi, pagando eventualmente l'intero canone di € 25.000,00, oppure beneficiando di una riduzione proporzionale in caso di acquisti effettuati presso la controparte.
Il , nell'impegnarsi contrattualmente con la , ha accettato il meccanismo di Parte_1 Parte_4 determinazione del corrispettivo e non ha contestato tempestivamente l'efficacia della clausola.
In proposito è doveroso sottolineare che il principio della libertà contrattuale letto alla luce della lettura integrale del contratto unitamente con le CGC prevale sulla lettura isolata della clausola contestata. In tal modo, il meccanismo di determinazione del corrispettivo – finalizzato a garantire un equilibrio pagina 5 di 8 economico fra le parti – risulta conforme ai requisiti di cui all'art. 1341 c.c. ed alla prassi consolidata di allegare condizioni generali di contratto a specificazione delle condizioni contrattuali.
L'operazione negoziale è stata validamente formata e sottoscritta e le clausole inerenti la determinazione del corrispettivo, in quanto parte integrante dell'accordo unitario concluso tra Pt_4
ed il , non devono essere considerate inefficaci per la mancanza di specifica doppia
[...] Parte_1
sottoscrizione, poiché non incidenti autonomamente sulla libertà contrattuale del . Parte_1
Si rende, pertanto, necessario rigettare l'eccezione formulata dal secondo la quale le Parte_1
clausole anzidette avrebbero inficiato l'equilibrio contrattuale dell'operazione negoziale posta in essere con la . Parte_4
b) Gli effetti delle misure emergenziali covid-19 e il nesso causale.
La normativa emergenziale introdotta dal Decreto “Cura Italia” (artt. 91 e s.s.) ha previsto specifiche misure di tutela per il debitore in presenza di inadempimenti legati al rispetto delle misure di contenimento. Tuttavia, essa non prevede un'esenzione automatica dall'adempimento degli obblighi contrattuali, né una sospensione generalizzata del decorso degli interessi moratori.
Alcune recenti pronunce di giudici di merito (sent. Tribunale di Roma n. 16455/2021 e sent. Tribunale di Firenze n. 1629/2023) hanno affermato la necessità che il debitore dimostri in modo circostanziato il nesso causale tra le misure restrittive imposte dalla pandemia e l'effettiva impossibilità di adempiere.
La mera invocazione generica delle difficoltà legate al COVID-19 non basta a giustificare un'alterazione degli obblighi contrattuali.
A ciò si aggiunge il fatto che la Cassazione, in recenti pronunce, ha ribadito che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, invocata per giustificare l'inadempimento, deve essere oggettiva, assoluta e non imputabile al debitore (Cass. civ., Sez. III, 15/03/2022, n. 8123); inoltre, ha chiarito che le difficoltà economiche derivanti dalla pandemia non configurano automaticamente un'impossibilità sopravvenuta, ma richiedono una valutazione caso per caso (Cass. civ., Sez. VI, 10/11/2021, n. 33120).
Nel caso di specie, il ha sostenuto che le misure di contenimento avrebbero impedito il Parte_1
raggiungimento del minimo di spesa pattuito, richiedendo così un ricalcolo dei conguagli e degli interessi moratori.
Tuttavia, la ha prodotto evidenze documentali che attestano la continuità della propria Controparte_1
prestazione contrattuale e che il ha continuato ad utilizzare gli analizzatori e ha svolto Parte_1
attività connesse agli esami COVID-19 (tamponi e analisi per anticorpi), dimostrando in tal modo che l'esecuzione del rapporto contrattuale non è stata interrotta né compromessa in modo sostanziale.
pagina 6 di 8 La normativa emergenziale COVID-19, sebbene rilevante per la valutazione del nesso causale, non giustifica un'applicazione automatica o una sospensione degli obblighi contrattuali, restando a carico del debitore inadempiente l'onere di fornire una prova circostanziata e documentata di un'inevitabile impossibilità di adempiere che sia direttamente riconducibile alle misure di contenimento ovvero la diminuzione del fatturato che giustifichi il ricalcolo degli adempimenti. Il non ha fornito Parte_1
tale prova.
Dato che il ha continuato a beneficiare delle prestazioni previste, anche in presenza Parte_1 dell'emergenza COVID-19, non sussistono elementi sufficienti per ricalibrare il computo del canone e degli interessi contrattualmente stabiliti.
In conclusione, per quanto attiene all'invocato profilo emergenziale, si osserva che sebbene le misure di contenimento abbiano generato un quadro operativo complesso, il non è riuscito a Parte_1
dimostrare in maniera circostanziata che tali misure abbiano effettivamente impedito il raggiungimento del minimo di spesa, né che abbiano inciso in modo determinante sul decorso degli interessi.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte , si ritiene di dover rigettare anche l'esaminata argomentazione difensiva.
c) Sul diritto di credito vantato da Parte_4
Considerato il quadro probatorio complessivo, il credito vantato da risulta provato e Controparte_1
non suscettibile di ricalibrazione.
Si ritiene, pertanto, di rigettare i motivi di opposizione formulati dal Parte_1
, sia per quanto concerne la presunta nullità delle clausole di
[...]
determinazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1341 c.c., sia per l'invocazione degli effetti delle misure emergenziali COVID-19. Nondimeno il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato dovendosi dare atto dei pagamenti parziali medio tempore effettuati dall'opponente che, quindi, va condannato al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 51.542,99, oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002.
2. Sulle spese di lite
Stante la soccombenza, l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 55 del 10.3.2014 integrato dal D.M. n. 37 del 8.3.2018, prendendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000,00 ad €
52.000,00 e, pertanto: € 1.620,00 per la fase di studio;
€ 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio,
pagina 7 di 8 € 1.720,00 per la fase istruttoria ed € 2.767,00 per la fase decisionale e così complessivamente €
7.254,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t., e da nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante p.t., avverso il decreto ingiuntivo n. 671/2022 del 16/3/2022, previa revoca del decreto ingiuntivo, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta, per le causali di cui in motivazione, della somma € 51.542,99, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta liquidate in € 7.254,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali.
Genova, 25 marzo 2025
Il giudice
Barbara Romano
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SESTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. ssa Barbara Romano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3578/2022 promossa da:
Parte_1
C.F. ) e il in
[...] P.IVA_1 Parte_1
persona del legale rappresentante p.t. Dr. , con il patrocinio dell'Avv. Mario Parte_1
Romano, elettivamente domiciliato in presso il difensore in via P. Sichelgaita n.84, Salerno
ATTORI IN OPPOSOZIONE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Stefano Guerriero, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in via Interiano 3/5, 16124 Genova presso il difensore avv. GUERRIERO
STEFANO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per gli opponenti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova in via istruttoria revocare l'ordinanza del 12 gennaio 2024 e
Voglia ammettere la prova testimoniale articolata dagli opponenti nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. in quanto rilevante e non generica;
nel merito affinché il Tribunale di Genova voglia dichiarare la inefficacia e/o nullità delle clausole sulla determinazione del corrispettivo di cui all'offerta prot. 1801 dell'1 dicembre 2015 e dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto per la mancata specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341 c.c.
e Voglia altresì in accoglimento dell'opposizione dichiarare infondato, ingiusto e illegittimo il decreto ingiuntivo del Tribunale di Genova n. 671/2022 del 16.03.2002 R.G. 2180/2022 e conseguentemente voglia revocarlo, con la condanna della in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. al pagamento in favore della società Parte_1
pagina 1 di 8 della somma di € 77.329,49 assegnata alla Parte_2 [...]
nella procedura esecutiva mobiliare R.G. 1305/2023 del Tribuna di Nocera Inferiore, CP_1
con vittoria di spese e compensi di causa con attribuzione al procuratore antistatario Avv. Mario
Romano; in subordine voglia condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al Controparte_2
pagamento in favore della società Parte_3 della somma di € 10.432,18 oltre gli interessi moratori ex D.lgs
[...]
231/02 relativa alla fattura n. V1 114420 del 24.12.20 della società opposta per il periodo dall'1 gennaio 2020 al 21 luglio 2020 o di € 6.976,68 oltre gli interessi moratori ex D.lgs. 231/02 per il periodo dall'8 marzo 2020 al 21 luglio 2020; sempre in via subordinata voglia altresì dichiarare che gli interessi moratori richiesti dalla società opposta sulle fatture n. V1 114420 del 24.12.20, V1 100332 del 14.1.20 e V1 111188 del 26.10.20 vanno calcolati unicamente dalla fine dello stato di emergenza, o dalla cessazione dell'efficacia del disposto dell'art. 3, comma 6 bis del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.”
Per l'opposta:
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, respingere l'opposizione in quanto illegittima e infondata così confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, preso atto dell'intervenuto pagamento del dovuto in sede di esecuzione comunque confermare la condanna della Controparte_3
(già
[...] Controparte_4
, nonché dell'allora socio illimitatamente responsabile dott.
[...]
al pagamento in favore della della somma di € 54.618,67 Parte_1 Controparte_1
oltre agli interessi moratori ex d. Lgs 231/2002 dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese sia della fase monitoria che del presente giudizio di opposizione, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, il Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Dr.
[...] Parte_1
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 671/2022 del 16/3/2022 con il
[...] quale erano stati condannati a pagare € 54.618,67, oltre interessi moratori ex D.lgs. 231/2002 dalla pagina 2 di 8 scadenza di ogni singola fattura fino al saldo e le spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione deducevano la nullità, l'improcedibilità, l'illegittimità e l'infondatezza in fatto e in diritto del decreto opposto;
contestavano e disconoscevano espressamente le fatture prodotte da in quanto prive di valore probatorio ai fini della prova della sussistenza e Parte_4 dell'entità del credito, nonché i relativi estratti del registro IVA, sempre prodotti in monitorio, in quanto anch'essi “privi di valore probatorio”.
Ancora, gli opponenti adducevano la non debenza di alcun importo alla a titolo Parte_4
di conguaglio noleggio per i periodi 22.1.2016 – 21.04.2017, 22.04.2018 -21.04.2019 e 22.04.2019-
21.7.2020 di cui alla fattura n. V1/114420, per noleggi mai acquistati né ricevuti;
sostenevano, inoltre, di non aver mai acquistato né ricevuto:
- il “Pacchetto di abbonamento annuale Programmi VEQ Chimica Clinica, immunometria, Emocoromo,
Coagulazione (3 esercizi) VEQ DIOCARE” per l'anno 2015 di cui alla fattura 15/5384 del 08.05.2015, né quello per l'anno 2016 di cui alla fattura 16/7191 del 04.07.2016, né quello per l'anno 2017 di cui alla fattura n.17/3912 del 26.04.17, né quello per l'anno 2018 di cui alla fattura 18/4116 del 30.04.18, né quello per l'anno 2019 di cui alla fattura n.V1/107554 del 06.09.2019, né ancora quello per l'anno
2020 di cui alla fattura V1/111188 del 26.10.2020;
- l'aggiornamento del software da 4.0. a 5.0. di cui alla fattura n.15/012764 del 03.12.15, né il CP_5
PSA di cui alla fattura n. 17/902 del 03.02.17, né i test di cui alla fattura Parte_5 Pt_5
n.V1/100704 del 04.02.2019, né ancora i prodotti come tubi di reazione, il tampone di lavaggio
Immulite 2000 e il substrato Immulite 2000 -2000 test di cui alla fattura n.V1/100332 del 14.01.2020.
Si è costituita tempestivamente chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto Parte_4
infondata, nonché la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
L'opponente non aveva, in tesi, svolto alcuna specifica contestazione sul diritto di credito vantato dalla
, limitandosi a una mera negazione del credito non sorretta da alcuna prova scritta. Parte_4
Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e rilevato che, a seguito dei pagamenti parziali effettuati dall'opponente, il credito residuo ammontava ad € 51.542,99, la causa veniva istruita mediante l'assunzione di prova per testi e l'acquisizione di documentazione.
L'opposizione è infondata per le ragioni di seguito.
1. Sull'infondatezza dell'opposizione avverso il d.i. n. 671/2022 del 16/3/2022.
Si ritiene che l'opposto abbia debitamente provato il proprio diritto di credito attraverso la produzione, in fase monitoria, dei documenti di trasporto, delle fatture relative alle prestazioni oggetto di contestazione, del registro IVA autenticato e del contratto sottoscritto dall'opponente (doc. 3 opposto).
pagina 3 di 8 Tuttavia, la controversia in esame verte su due questioni principali, quali:
a) la validità della clausola di determinazione del corrispettivo di cui a pag. 1 dell'offerta personalizzata del 1/12/2015 prot. 1801 con particolare riferimento all'applicazione dell'art. 1341 c.c.; detta clausola prevede che “la presente offerta prevede, da parte Vostra (del Laboratorio), l'impegno annuale di spesa minima di € 25.000,00 (venticinque mila/00), IVA esclusa. Il canone annuo di noleggio corrisponderà alla eventuale differenza tra il suddetto importo e la spesa annuale, da Voi effettivamente sostenuta, per l'acquisto di reagenti e materiale di consumo (qualora questo sia inferiore al minimo previsto)” e dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto in base al quale “il corrispettivo del noleggio è quello indicato nella lettera di offerta e corrisponde alla eventuale differenza tra l'importo minimo di spesa ivi indicato e le spese per l'acquisto reagenti effettivamente effettuate nel corso dell'anno. Il canone verrà fatturato alla fine di ciascun anno contrattuale con scadenza di pagamento a 30 giorni data fattura” (doc. 4 opposta);
b) gli effetti derivanti dalle misure emergenziali COVID-19 sulla capacità del Laboratorio di raggiungere il minimo di spesa contrattualmente pattuito, e in conseguenza sul calcolo del conguaglio e degli interessi moratori.
In merito, le parti esprimono posizioni divergenti così riassumibili:
- il contesta la validità della clausola relativa alla determinazione del corrispettivo, Parte_1
sostenendo che essa non sia stata oggetto della specifica doppia sottoscrizione richiesta dall'art. 1341 c.c. e che, pertanto, tale clausola debba essere dichiarata inefficace. Inoltre, il Parte_1 invoca l'effetto delle restrizioni connesse alle misure di contenimento COVID-19 per giustificare un ricalcolo degli adempimenti economici.
- la per contro, replica che il contratto nella sua interezza, comprendente l'offerta e Controparte_1
le condizioni generali debitamente sottoscritte, rispetta i requisiti formali e sostanziali di legge.
Evidenzia, altresì, che la normativa emergenziale, seppur rilevante per valutare il nesso causale, non esonera il debitore dall'obbligo di pagamento né sospende automaticamente il decorso degli interessi moratori.
Esaminata la documentazione depositata, le memorie istruttorie e le repliche, si rende necessario dirimere le questioni sollevate dal alla luce dei principi di diritto e degli orientamenti Parte_1
giurisprudenziali più recenti circa la validità delle clausole di determinazione del corrispettivo contestate e l'effettivo impatto delle misure emergenziali COVID-19 sul rapporto contrattuale tra le parti oggi in causa.
a) Sulla validità della clausola di determinazione del corrispettivo alla luce dell'art. 1341 c.c.
pagina 4 di 8 L'art. 1341 c.c. è finalizzato a tutelare la parte debole nei rapporti contrattuali, imponendo che alcune clausole predisposte unilateralmente - in particolare quelle che limitano la libertà contrattuale nei confronti dei terzi o che introducono limitazioni asimmetriche - debbano essere specificamente approvate per iscritto mediante una doppia sottoscrizione.
Il requisito della doppia sottoscrizione ex art. 1341 c.c. deve essere valutato alla luce dell'effettiva funzione della clausola nell'operazione negoziale complessivamente realizzata dai contraenti.
La Suprema Corte ha precisato che la prescrizione formale di cui all'art. 1341 c.c. si applica esclusivamente alle clausole che, operative in maniera autonoma, incidono in maniera rilevante sul potere contrattuale della controparte. In altre parole, non tutte le clausole inserite in un'operazione negoziale complessivamente intesa necessitano di doppia sottoscrizione se esse risultano funzionali all'equilibrio economico e integrative del negozio. In tal senso, l'art. 1341 c.c. non si applica a clausole che, pur onerose, siano parte integrante di un accordo complesso e non alterino significativamente l'equilibrio contrattuale (Cass. civ., Sez. VI, 20/01/2023, n. 1845).
Invero, nel caso in esame l'operazione negoziale si è articolata:
a) nell'offerta personalizzata del 1° dicembre 2015 (prot. 1801), che esplicita l'impegno annuo di spesa minimo pari a € 25.000,00 e il relativo meccanismo di compensazione in caso di acquisti inferiori;
b) nelle condizioni generali di contratto che, debitamente sottoscritte – anche con la doppia approvazione richiesta per clausole vessatorie (quali quella relativa all'uso esclusivo dei reagenti forniti da – integrano l'offerta in un quadro unitario. Controparte_1
Circa l'invalidità della clausola di determinazione del corrispettivo presente tanto in a) quanto in b), si ritiene di condividere quanto rappresentato da la quale ha sostenuto che le clausole di Controparte_1
determinazione del corrispettivo contestate non operano in via autonoma come limitazione alla libertà contrattuale, bensì come una misura premiale: il cliente (Laboratorio), anche a seguito della sottoscrizione, ha mantenuto la libertà di acquistare reagenti da terzi, pagando eventualmente l'intero canone di € 25.000,00, oppure beneficiando di una riduzione proporzionale in caso di acquisti effettuati presso la controparte.
Il , nell'impegnarsi contrattualmente con la , ha accettato il meccanismo di Parte_1 Parte_4 determinazione del corrispettivo e non ha contestato tempestivamente l'efficacia della clausola.
In proposito è doveroso sottolineare che il principio della libertà contrattuale letto alla luce della lettura integrale del contratto unitamente con le CGC prevale sulla lettura isolata della clausola contestata. In tal modo, il meccanismo di determinazione del corrispettivo – finalizzato a garantire un equilibrio pagina 5 di 8 economico fra le parti – risulta conforme ai requisiti di cui all'art. 1341 c.c. ed alla prassi consolidata di allegare condizioni generali di contratto a specificazione delle condizioni contrattuali.
L'operazione negoziale è stata validamente formata e sottoscritta e le clausole inerenti la determinazione del corrispettivo, in quanto parte integrante dell'accordo unitario concluso tra Pt_4
ed il , non devono essere considerate inefficaci per la mancanza di specifica doppia
[...] Parte_1
sottoscrizione, poiché non incidenti autonomamente sulla libertà contrattuale del . Parte_1
Si rende, pertanto, necessario rigettare l'eccezione formulata dal secondo la quale le Parte_1
clausole anzidette avrebbero inficiato l'equilibrio contrattuale dell'operazione negoziale posta in essere con la . Parte_4
b) Gli effetti delle misure emergenziali covid-19 e il nesso causale.
La normativa emergenziale introdotta dal Decreto “Cura Italia” (artt. 91 e s.s.) ha previsto specifiche misure di tutela per il debitore in presenza di inadempimenti legati al rispetto delle misure di contenimento. Tuttavia, essa non prevede un'esenzione automatica dall'adempimento degli obblighi contrattuali, né una sospensione generalizzata del decorso degli interessi moratori.
Alcune recenti pronunce di giudici di merito (sent. Tribunale di Roma n. 16455/2021 e sent. Tribunale di Firenze n. 1629/2023) hanno affermato la necessità che il debitore dimostri in modo circostanziato il nesso causale tra le misure restrittive imposte dalla pandemia e l'effettiva impossibilità di adempiere.
La mera invocazione generica delle difficoltà legate al COVID-19 non basta a giustificare un'alterazione degli obblighi contrattuali.
A ciò si aggiunge il fatto che la Cassazione, in recenti pronunce, ha ribadito che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, invocata per giustificare l'inadempimento, deve essere oggettiva, assoluta e non imputabile al debitore (Cass. civ., Sez. III, 15/03/2022, n. 8123); inoltre, ha chiarito che le difficoltà economiche derivanti dalla pandemia non configurano automaticamente un'impossibilità sopravvenuta, ma richiedono una valutazione caso per caso (Cass. civ., Sez. VI, 10/11/2021, n. 33120).
Nel caso di specie, il ha sostenuto che le misure di contenimento avrebbero impedito il Parte_1
raggiungimento del minimo di spesa pattuito, richiedendo così un ricalcolo dei conguagli e degli interessi moratori.
Tuttavia, la ha prodotto evidenze documentali che attestano la continuità della propria Controparte_1
prestazione contrattuale e che il ha continuato ad utilizzare gli analizzatori e ha svolto Parte_1
attività connesse agli esami COVID-19 (tamponi e analisi per anticorpi), dimostrando in tal modo che l'esecuzione del rapporto contrattuale non è stata interrotta né compromessa in modo sostanziale.
pagina 6 di 8 La normativa emergenziale COVID-19, sebbene rilevante per la valutazione del nesso causale, non giustifica un'applicazione automatica o una sospensione degli obblighi contrattuali, restando a carico del debitore inadempiente l'onere di fornire una prova circostanziata e documentata di un'inevitabile impossibilità di adempiere che sia direttamente riconducibile alle misure di contenimento ovvero la diminuzione del fatturato che giustifichi il ricalcolo degli adempimenti. Il non ha fornito Parte_1
tale prova.
Dato che il ha continuato a beneficiare delle prestazioni previste, anche in presenza Parte_1 dell'emergenza COVID-19, non sussistono elementi sufficienti per ricalibrare il computo del canone e degli interessi contrattualmente stabiliti.
In conclusione, per quanto attiene all'invocato profilo emergenziale, si osserva che sebbene le misure di contenimento abbiano generato un quadro operativo complesso, il non è riuscito a Parte_1
dimostrare in maniera circostanziata che tali misure abbiano effettivamente impedito il raggiungimento del minimo di spesa, né che abbiano inciso in modo determinante sul decorso degli interessi.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui svolte , si ritiene di dover rigettare anche l'esaminata argomentazione difensiva.
c) Sul diritto di credito vantato da Parte_4
Considerato il quadro probatorio complessivo, il credito vantato da risulta provato e Controparte_1
non suscettibile di ricalibrazione.
Si ritiene, pertanto, di rigettare i motivi di opposizione formulati dal Parte_1
, sia per quanto concerne la presunta nullità delle clausole di
[...]
determinazione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1341 c.c., sia per l'invocazione degli effetti delle misure emergenziali COVID-19. Nondimeno il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato dovendosi dare atto dei pagamenti parziali medio tempore effettuati dall'opponente che, quindi, va condannato al pagamento in favore dell'opposto della somma di € 51.542,99, oltre interessi moratori ex d. lgs. n. 231/2002.
2. Sulle spese di lite
Stante la soccombenza, l'opponente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 55 del 10.3.2014 integrato dal D.M. n. 37 del 8.3.2018, prendendo a riferimento i valori medi dello scaglione da € 26.000,00 ad €
52.000,00 e, pertanto: € 1.620,00 per la fase di studio;
€ 1.147,00 per la fase introduttiva del giudizio,
pagina 7 di 8 € 1.720,00 per la fase istruttoria ed € 2.767,00 per la fase decisionale e così complessivamente €
7.254,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
in persona del legale Controparte_4
rappresentante p.t., e da nei confronti di in persona del Parte_1 Controparte_1
legale rappresentante p.t., avverso il decreto ingiuntivo n. 671/2022 del 16/3/2022, previa revoca del decreto ingiuntivo, condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta, per le causali di cui in motivazione, della somma € 51.542,99, oltre interessi ex D.lgs. 231/2002.
Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta liquidate in € 7.254,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali.
Genova, 25 marzo 2025
Il giudice
Barbara Romano
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