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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 621/2019 Reg. Gen.
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 621 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra Parte_1
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), entrambi appellanti sia in proprio sia nella qualità di amministratori e rappresentanti
[...]
legali di in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: Parte_3
, e tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro De Pasquale del Foro di P.IVA_1
Palmi, e in persona del rappresentante legale pro tempore, e per Controparte_1
essa in persona del rappresentante legale pro tempore Controparte_2
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avvocata Felicita Maria Patrizia Fenaroli del P.IVA_2
Foro di Milano.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
1 a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza numero 574/2019, emessa dal Tribunale di Palmi (nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, avente numero
940/2015 R.G.), e con la quale veniva I) revocato il decreto opposto, portante numero
145/2015 (emesso dal Tribunale anzidetto l'11 maggio 2015), nonché II) accertata l'inferiorità del debito della società correntista, rispetto a quello portato dall'ingiunzione opposta.
2.1. Le parti appellanti (parzialmente vittoriose – dunque – in prima cura) censurano nondimeno la pronuncia deducendo la nullità della medesima, per erronea interpretazione delle conclusioni della consulenza espletata.
2.2. Le stesse parti – più dettagliatamente – affermano come il primo giudice abbia accertato in capo al correntista un debito superiore a quello effettivamente emergente nella consulenza tecnica, non avendo il Tribunale considerato come le «competenze pagate in più dal correntista alla banca» (quali calcolate dal professionista) andassero detratte dal saldo di conto corrente (per come rideterminato dallo stesso consulente).
3. L'avversaria – di contro – ribadisce l'ineccepibilità della pronuncia, insistendo per il rigetto del gravame.
3.1. Essa rimarca, in particolare, la correttezza delle risultanze peritali (fatte proprie dalla sentenza) in merito ai calcoli operati dal consulente, nonché la chiarezza e la completezza delle conclusioni cui il medesimo è pervenuto.
4. All'esito della camera di consiglio del 14 febbraio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. La censura degli appellanti muove dal postulato del mancato scorporo – rimproverato al consulente nominato in primo grado, e (per relationem) alla sentenza impugnata – della somma pari a 43.954,35 euro, da quella – ammontante a 127.788,50 euro – consistente nel saldo passivo di conto corrente, rilevabile a carico della società (sul conto oggetto di causa).
6.1. La tesi dei (appellanti – come detto – anche in qualità di rappresentanti legali Parte_1
di è, tuttavia, esplorativa e meramente suggestiva, giacché l'effettiva entità Parte_3
2 dell'importo persistentemente dovuto dagli obbligati è stata apertamente indicata dal perito, vieppiù alla luce della consulenza integrativa, versata su richiesta del Tribunale.
7. Giova rammentare come l'oggetto dell'appello non attenga all'erroneità del calcolo offerto al procedimento di prima cura, né alla scelta (compiuta dal primo giudice) di richiamare detto calcolo all'interno della decisione (qui gravata): la critica spiegata dagli appellanti, infatti, riguarda (esclusivamente, data l'unicità del relativo motivo d'appello) l'identificazione – come operata dal primo decisore – dell'esposizione debitoria ancora sussistente a carico dei
. Parte_1
7.1. Tale identificazione, tuttavia, resiste alle contestazioni degli appellanti: il Tribunale, invero, ha rilevato correttamente i dati contenuti nella perizia, non è incorso in alcun travisamento dei riferimenti numerici ivi riportati, e ha pedissequamente trasfuso le risultanze peritali nella propria statuizione (dopo averne evidenziato la persuasività).
7.2. Non si comprende, pertanto, in quali termini l'eventuale eccessività della somma – alla cui corresponsione (a il giudice di primo grado ha condannato gli Controparte_3 appellanti – sarebbe conseguenza d'un travisamento degli estremi della consulenza versata al fascicolo di primo grado.
8. Per completezza – a ogni modo – è opportuno rimarcare come l'importo di 43.911,38 euro
(ovvero – e alternativamente – di 43.954,35 euro, pressoché identico al primo) risulta esser stato affatto tenuto in considerazione dal consulente, il quale – nel ribadire (in sede di supplemento peritale) l'importo dovuto dagli ingiunti – ha chiarito come l'uno ovvero l'altro importo fossero stati già presi in esame: la somma di 127.788,50 euro (positivamente esigibile nei confronti degli odierni appellanti, ad avviso del giudice del primo grado) è quanto residua a carico dei debitori, al netto della sottrazione (al debito totale) dell'importo anzidetto, il quale non può – pertanto – essere di nuovo decurtato (come pure gli appellanti lascerebbero intendere sia necessario).
9. Per tutto quanto appena chiarito, quindi, l'appello va respinto.
10. Ciò detto nel merito, anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite occorre – ora
– confrontarsi con la deduzione degli appellanti, relativa al difetto di legittimazione passiva dell'unica controparte costituita.
10.1. – insieme ai soci e – ha Parte_3 Parte_1 Parte_2
originariamente convenuto in primo grado Controparte_4
10.2. Nel corso del giudizio sfociato nella sentenza qui contestata, ha Controparte_3
spiegato intervento volontario del (2 ottobre 2018), costituendosi in prosecuzione quale
3 cessionaria del credito (storicamente appartenuto – appunto – all'iniziale convenuta,
. Controparte_4
10.3. La statuizione gravata, quindi, è stata pronunciata – il 7 giugno 2019, e a conclusione del relativo giudizio di prima cura – nei (soli) riguardi della (subentrata) Controparte_5
. e – pertanto – hanno
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2 interposto appello – avverso la sentenza (n. 574/2019 del Tribunale di Palmi) indirizzandosi contro Controparte_3
10.5. Alla (rituale) evocazione in giudizio della predetta società cessionaria, però, non ha fatto seguito la costituzione in giudizio della medesima (rimasta contumace), bensì la presentazione (all'Ufficio giudiziario) della diversa Controparte_2
(rappresentata e difesa dall'avvocata Felicità Fenaroli).
10.6. Occorre – invero – evidenziare, in proposito, come la testé menzionata
[...] avesse ricevuto – tramite procura speciale rilasciata il 9 maggio 2019 – da Controparte_2
il mandato di coltivare (anche giudizialmente) i crediti pervenuti Controparte_6
alla società (mandante di . Controparte_1 Controparte_6
10.7. – a sua volta – ha affermato, per tramite della propria (indiretta) Controparte_1 procuratrice d'essersi resa cessionaria (in blocco) dei crediti Controparte_2
a suo tempo detenuti da avendoli asseritamente acquisiti con Controparte_3 contratto dell'11 dicembre 2018 (reso noto alla collettività mediante richiamo – al relativo
Foglio inserzioni n. 147 – veicolato all'interno della Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre subito successivo).
10.8. Nella presente vertenza di secondo grado, quindi, sebbene per il tramite della società
(mandataria di quest'ultima mandataria di Controparte_6 CP_1
denominata ha ritenuto di
[...] Controparte_2 Controparte_1
subentrare nella posizione processuale rivestita (in primo grado) da Controparte_3
(siccome – a dire di – compagine non più titolare dei crediti disputati). Controparte_1
10.9. Sennonché, in sede di note redatte per l'ultima trattazione cartolare del 16 ottobre 2024
(e pur senza coltivare ulteriormente il profilo qui in disamina, avendo omesso il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c.), e hanno Parte_3 Parte_1 Parte_2
ventilato il difetto di legittimazione (passiva) proprio di sostenendo Controparte_1
l'insufficienza – ai fini della dimostrazione dell'effettivo pervenimento (delle poste litigiose) nel patrimonio di tale controparte costituitasi – della mera esibizione dell'estratto dell'inserzione compiuta in Gazzetta Ufficiale.
10.10. Orbene, la doglianza persuade.
4 10.10.1. Nel silenzio di (la quale – da un lato – ha altrettanto Controparte_2 mancato ogni produzione scritta successiva al trattenimento della causa in decisione, e – dall'altro – si è effettivamente limitata, nel costituirsi, a produrre – ai fini qui rilevanti – esclusivamente l'estratto dell'avviso di cessione, inserito nella Gazzetta surriferita), deve rammentarsi il condivisibile orientamento nomofilattico per il quale «In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (come evidenziato – fra le numerose altre – da Cass., Sez. III Civ., sent. n. 3405/2024).
10.10.2. Nella specie, non è reperibile alcun altro elemento mediante il quale avvalorare l'asserzione – di e – secondo cui la nuova Controparte_2 Controparte_1 titolare dei crediti controversi sarebbe la stessa giacché l'unico dato a Controparte_1 disposizione di questo giudice – allo scopo di sondare la plausibilità della rivendicazione di circa l'appartenenza (al proprio portafoglio) dei crediti azionati in Controparte_1 confronto dei PA (persone giuridica e fisiche) – si risolve nell'estratto della Gazzetta ufficiale, la cui efficacia probatoria (meglio: indiziaria) non è spendibile, senza ulteriori riscontri in grado di corroborarla.
11. Per le ragioni dianzi illustrate, quindi, e ferma la reiezione del gravame nel merito, il collegio ritiene vadano compensate le spese nei confronti della controparte unicamente ed effettivamente costituitasi (essendone rimasta imperscrutabile la legittimazione a contraddire nel processo), mentre deve dichiararsi il non luogo a provvedere sulle spese, quanto al rapporto processuale intercorso – per effetto della notificazione dell'appello – fra gli appellanti e quest'ultima non avendo spiegato nel processo alcuna attività Controparte_3
difensiva.
12. Alla luce dell'epilogo dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni di pertinenza, circa l'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
5 la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
e , entrambi in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2
amministratori e rappresentanti legali di nei confronti di Parte_3 Controparte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, e per essa di Controparte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed
[...]
eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente le spese inerenti al rapporto processuale dispiegatosi fra in persona del rappresentante legale pro tempore, e Parte_3 Parte_1
, da un lato, e in persona del rappresentante legale Parte_2 Controparte_1
pro tempore, e (per essa) in persona del rappresentante Controparte_2 legale pro tempore, dall'altro;
- dichiara, quindi, non doversi provvedere sulle spese concernenti il rapporto processuale esplicatosi fra in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_3 Parte_1
e , da un lato, e dall'altro;
[...] Parte_2 Controparte_3
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
6
Corte d'appello di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati
Patrizia Morabito presidente
Natalino Sapone componente
Ilario Nasso relatore ha emesso la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 621 del Reg. Gen. dell'anno 2019, e vertente tra Parte_1
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), entrambi appellanti sia in proprio sia nella qualità di amministratori e rappresentanti
[...]
legali di in persona del rappresentante legale pro tempore (C.F.: Parte_3
, e tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro De Pasquale del Foro di P.IVA_1
Palmi, e in persona del rappresentante legale pro tempore, e per Controparte_1
essa in persona del rappresentante legale pro tempore Controparte_2
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avvocata Felicita Maria Patrizia Fenaroli del P.IVA_2
Foro di Milano.
1. Occorre innanzitutto segnalare come la sentenza venga redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
1 a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione;
c) art. 16 bis comma IX-octies, d. l. 179/2012, a norma del quale «Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica».
2. Ciò premesso, gli appellanti chiedono la riforma della sentenza numero 574/2019, emessa dal Tribunale di Palmi (nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, avente numero
940/2015 R.G.), e con la quale veniva I) revocato il decreto opposto, portante numero
145/2015 (emesso dal Tribunale anzidetto l'11 maggio 2015), nonché II) accertata l'inferiorità del debito della società correntista, rispetto a quello portato dall'ingiunzione opposta.
2.1. Le parti appellanti (parzialmente vittoriose – dunque – in prima cura) censurano nondimeno la pronuncia deducendo la nullità della medesima, per erronea interpretazione delle conclusioni della consulenza espletata.
2.2. Le stesse parti – più dettagliatamente – affermano come il primo giudice abbia accertato in capo al correntista un debito superiore a quello effettivamente emergente nella consulenza tecnica, non avendo il Tribunale considerato come le «competenze pagate in più dal correntista alla banca» (quali calcolate dal professionista) andassero detratte dal saldo di conto corrente (per come rideterminato dallo stesso consulente).
3. L'avversaria – di contro – ribadisce l'ineccepibilità della pronuncia, insistendo per il rigetto del gravame.
3.1. Essa rimarca, in particolare, la correttezza delle risultanze peritali (fatte proprie dalla sentenza) in merito ai calcoli operati dal consulente, nonché la chiarezza e la completezza delle conclusioni cui il medesimo è pervenuto.
4. All'esito della camera di consiglio del 14 febbraio 2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni esposte appresso.
5. L'appello è infondato.
6. La censura degli appellanti muove dal postulato del mancato scorporo – rimproverato al consulente nominato in primo grado, e (per relationem) alla sentenza impugnata – della somma pari a 43.954,35 euro, da quella – ammontante a 127.788,50 euro – consistente nel saldo passivo di conto corrente, rilevabile a carico della società (sul conto oggetto di causa).
6.1. La tesi dei (appellanti – come detto – anche in qualità di rappresentanti legali Parte_1
di è, tuttavia, esplorativa e meramente suggestiva, giacché l'effettiva entità Parte_3
2 dell'importo persistentemente dovuto dagli obbligati è stata apertamente indicata dal perito, vieppiù alla luce della consulenza integrativa, versata su richiesta del Tribunale.
7. Giova rammentare come l'oggetto dell'appello non attenga all'erroneità del calcolo offerto al procedimento di prima cura, né alla scelta (compiuta dal primo giudice) di richiamare detto calcolo all'interno della decisione (qui gravata): la critica spiegata dagli appellanti, infatti, riguarda (esclusivamente, data l'unicità del relativo motivo d'appello) l'identificazione – come operata dal primo decisore – dell'esposizione debitoria ancora sussistente a carico dei
. Parte_1
7.1. Tale identificazione, tuttavia, resiste alle contestazioni degli appellanti: il Tribunale, invero, ha rilevato correttamente i dati contenuti nella perizia, non è incorso in alcun travisamento dei riferimenti numerici ivi riportati, e ha pedissequamente trasfuso le risultanze peritali nella propria statuizione (dopo averne evidenziato la persuasività).
7.2. Non si comprende, pertanto, in quali termini l'eventuale eccessività della somma – alla cui corresponsione (a il giudice di primo grado ha condannato gli Controparte_3 appellanti – sarebbe conseguenza d'un travisamento degli estremi della consulenza versata al fascicolo di primo grado.
8. Per completezza – a ogni modo – è opportuno rimarcare come l'importo di 43.911,38 euro
(ovvero – e alternativamente – di 43.954,35 euro, pressoché identico al primo) risulta esser stato affatto tenuto in considerazione dal consulente, il quale – nel ribadire (in sede di supplemento peritale) l'importo dovuto dagli ingiunti – ha chiarito come l'uno ovvero l'altro importo fossero stati già presi in esame: la somma di 127.788,50 euro (positivamente esigibile nei confronti degli odierni appellanti, ad avviso del giudice del primo grado) è quanto residua a carico dei debitori, al netto della sottrazione (al debito totale) dell'importo anzidetto, il quale non può – pertanto – essere di nuovo decurtato (come pure gli appellanti lascerebbero intendere sia necessario).
9. Per tutto quanto appena chiarito, quindi, l'appello va respinto.
10. Ciò detto nel merito, anche ai fini della regolamentazione delle spese di lite occorre – ora
– confrontarsi con la deduzione degli appellanti, relativa al difetto di legittimazione passiva dell'unica controparte costituita.
10.1. – insieme ai soci e – ha Parte_3 Parte_1 Parte_2
originariamente convenuto in primo grado Controparte_4
10.2. Nel corso del giudizio sfociato nella sentenza qui contestata, ha Controparte_3
spiegato intervento volontario del (2 ottobre 2018), costituendosi in prosecuzione quale
3 cessionaria del credito (storicamente appartenuto – appunto – all'iniziale convenuta,
. Controparte_4
10.3. La statuizione gravata, quindi, è stata pronunciata – il 7 giugno 2019, e a conclusione del relativo giudizio di prima cura – nei (soli) riguardi della (subentrata) Controparte_5
. e – pertanto – hanno
[...] Parte_3 Parte_1 Parte_2 interposto appello – avverso la sentenza (n. 574/2019 del Tribunale di Palmi) indirizzandosi contro Controparte_3
10.5. Alla (rituale) evocazione in giudizio della predetta società cessionaria, però, non ha fatto seguito la costituzione in giudizio della medesima (rimasta contumace), bensì la presentazione (all'Ufficio giudiziario) della diversa Controparte_2
(rappresentata e difesa dall'avvocata Felicità Fenaroli).
10.6. Occorre – invero – evidenziare, in proposito, come la testé menzionata
[...] avesse ricevuto – tramite procura speciale rilasciata il 9 maggio 2019 – da Controparte_2
il mandato di coltivare (anche giudizialmente) i crediti pervenuti Controparte_6
alla società (mandante di . Controparte_1 Controparte_6
10.7. – a sua volta – ha affermato, per tramite della propria (indiretta) Controparte_1 procuratrice d'essersi resa cessionaria (in blocco) dei crediti Controparte_2
a suo tempo detenuti da avendoli asseritamente acquisiti con Controparte_3 contratto dell'11 dicembre 2018 (reso noto alla collettività mediante richiamo – al relativo
Foglio inserzioni n. 147 – veicolato all'interno della Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre subito successivo).
10.8. Nella presente vertenza di secondo grado, quindi, sebbene per il tramite della società
(mandataria di quest'ultima mandataria di Controparte_6 CP_1
denominata ha ritenuto di
[...] Controparte_2 Controparte_1
subentrare nella posizione processuale rivestita (in primo grado) da Controparte_3
(siccome – a dire di – compagine non più titolare dei crediti disputati). Controparte_1
10.9. Sennonché, in sede di note redatte per l'ultima trattazione cartolare del 16 ottobre 2024
(e pur senza coltivare ulteriormente il profilo qui in disamina, avendo omesso il deposito degli atti ex art. 190 c.p.c.), e hanno Parte_3 Parte_1 Parte_2
ventilato il difetto di legittimazione (passiva) proprio di sostenendo Controparte_1
l'insufficienza – ai fini della dimostrazione dell'effettivo pervenimento (delle poste litigiose) nel patrimonio di tale controparte costituitasi – della mera esibizione dell'estratto dell'inserzione compiuta in Gazzetta Ufficiale.
10.10. Orbene, la doglianza persuade.
4 10.10.1. Nel silenzio di (la quale – da un lato – ha altrettanto Controparte_2 mancato ogni produzione scritta successiva al trattenimento della causa in decisione, e – dall'altro – si è effettivamente limitata, nel costituirsi, a produrre – ai fini qui rilevanti – esclusivamente l'estratto dell'avviso di cessione, inserito nella Gazzetta surriferita), deve rammentarsi il condivisibile orientamento nomofilattico per il quale «In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente» (come evidenziato – fra le numerose altre – da Cass., Sez. III Civ., sent. n. 3405/2024).
10.10.2. Nella specie, non è reperibile alcun altro elemento mediante il quale avvalorare l'asserzione – di e – secondo cui la nuova Controparte_2 Controparte_1 titolare dei crediti controversi sarebbe la stessa giacché l'unico dato a Controparte_1 disposizione di questo giudice – allo scopo di sondare la plausibilità della rivendicazione di circa l'appartenenza (al proprio portafoglio) dei crediti azionati in Controparte_1 confronto dei PA (persone giuridica e fisiche) – si risolve nell'estratto della Gazzetta ufficiale, la cui efficacia probatoria (meglio: indiziaria) non è spendibile, senza ulteriori riscontri in grado di corroborarla.
11. Per le ragioni dianzi illustrate, quindi, e ferma la reiezione del gravame nel merito, il collegio ritiene vadano compensate le spese nei confronti della controparte unicamente ed effettivamente costituitasi (essendone rimasta imperscrutabile la legittimazione a contraddire nel processo), mentre deve dichiararsi il non luogo a provvedere sulle spese, quanto al rapporto processuale intercorso – per effetto della notificazione dell'appello – fra gli appellanti e quest'ultima non avendo spiegato nel processo alcuna attività Controparte_3
difensiva.
12. Alla luce dell'epilogo dell'appello, occorre dare atto della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater, D.P.R. n. 115/2002, al fine del compimento – da parte della Cancelleria – delle valutazioni di pertinenza, circa l'eventuale raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
5 la Corte d'appello di Reggio Calabria, pronunciando definitivamente sull'appello proposto da
e , entrambi in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2
amministratori e rappresentanti legali di nei confronti di Parte_3 Controparte_1
in persona del rappresentante legale pro tempore, e per essa di Controparte_2
in persona del rappresentante legale pro tempore, disattese ogni altra istanza ed
[...]
eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello;
- compensa integralmente le spese inerenti al rapporto processuale dispiegatosi fra in persona del rappresentante legale pro tempore, e Parte_3 Parte_1
, da un lato, e in persona del rappresentante legale Parte_2 Controparte_1
pro tempore, e (per essa) in persona del rappresentante Controparte_2 legale pro tempore, dall'altro;
- dichiara, quindi, non doversi provvedere sulle spese concernenti il rapporto processuale esplicatosi fra in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_3 Parte_1
e , da un lato, e dall'altro;
[...] Parte_2 Controparte_3
- dà atto, infine, dell'avvenuta adozione d'una pronuncia di rigetto integrale dell'appello, e della conseguente sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, I c. quater,
D.P.R. n. 115/2002.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il relatore
Ilario Nasso
La presidente
Patrizia Morabito
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