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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/06/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 489/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 489/2023 R.G.
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marcellino Marcellini per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado
- APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Franco Eusebi per procura rilasciata a margine dell'atto di citazione di primo grado
- APPELLATA -
pagina 1 di 7 nonché contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
- APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1399 pubblicata dal Tribunale di
Ancona in data 22.11.2022
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti detto in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1399/2022 emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice dott.ssa Roberta Mariotti, nell'ambito del giudizio n. 4822/2020 R.G., pubblicata il 22.11.2022, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzata nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa e con qualsivoglia motivazione, respingere la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con ogni conseguente statuizione” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e Cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, per le ragioni esposte nei motivi di appello del presente atto, si insiste perché venga ammessa la CTU Tecnico – Estimativa, già formulata nel precedente grado di giudizio con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., volta a determinare il valore degli immobili alla data dell'atto di acquisto ed oggetto della domanda di revocatoria, tenuto anche conto, come poc'anzi ricordato, delle iscrizioni pregiudizievoli già risultanti al momento dell'acquisto, all'accollo del mutuo da parte dell'acquirente e del diritto di abitazione vita natural durante in favore del venditore”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, - preliminarmente al merito: respingere le richieste istruttorie avanzate dall'appellante poiché inammissibili e pagina 2 di 7 comunque con ogni altra statuizione;
- nel merito: respingere l'appello principale e con esso le domande tutte così come proposte da e per l'effetto confermare la sentenza n. Parte_1
1399/2022 del Tribunale di Ancona nelle parti impugnate, con tutte le consequenziali pronunce del caso e di legge;
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda revocatoria spiegata da
[...]
nei confronti di e e, per l'effetto, ha CP_1 Parte_1 Controparte_2 dichiarato l'inefficacia dell'atto a rogito Notaio dott. del 16.11.2015 Persona_1
(rep. n. 121476 – racc. 32162) con cui riservandosi il diritto di Parte_1 abitazione vita natural durante, ha alienato alla moglie la piena Controparte_2 proprietà degli immobili siti nel comune di Castelleone di Suasa (AN) ed ivi meglio specificati.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che l'atto sia idoneo a pregiudicare le ragioni della creditrice derivanti dalla sentenza n. 983 pubblicata da questa Corte in data
22.09.2015, neppure due mesi prima rispetto alla stipula dell'atto oggetto del giudizio;
ha altresì ravvisato l'eventus damni, in considerazione del non modesto valore dei beni alienati, e la scientia damni, tenuto conto che la è CP_2 coniuge convivente dell' e si presume quindi edotta delle sue vicende. Pt_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello contestando che l'atto Parte_1 abbia effettivamente pregiudicato la creditrice, avendo avuto ad oggetto immobili già gravati da ipoteca;
ha altresì contestato che la vendita sia stata frutto di un accordo fraudolento con la CP_2
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza gravata.
Nonostante la notifica regolamente ricevuta, ha invece preferito restare contumace l'appellata Controparte_2
pagina 3 di 7 In data 11.04.2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con tre distinti motivi di gravame (che risulta opportuno trattare congiuntamente) l' censura la sentenza nel capo in cui il primo Pt_1 giudice ha ravvisato il presupposto dell'eventus damni nonostante l'ipoteca iscritta sugli immobili, che in caso di esecuzione avrebbe comunque impedito alla di trovare soddisfazione del proprio credito, CP_1 meramente chirografario;
l'appellante contesta poi la sussistenza della scientia fraudis in capo alla tenuto conto che al momento della CP_2 stipula i coniugi sarebbero stati separati di fatto e che lo stesso non Pt_1 sarebbe stato consapevole dell'intervenuta pubblicazione della sentenza con cui è stata accolta la domanda di risarcimento proposta dalla controparte, avendo ormai interrotto i rapporti con il precedente difensore;
ribadisce da ultimo la propria richiesta di disporre una CTU tecnico- estimativa sui beni oggetto di causa.
L'appello dev'essere rigettato sotto tutti i profili indicati.
Ai fini dell'esperimento dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., infatti, devono ricorrere un requisito oggettivo, definito quale eventus damni, ed uno soggettivo, tradizionalmente definito consilium fraudis, al quale si aggiunge, qualora si tratti di atto a titolo oneroso, l''ulteriore presupposto comunemente indicato come partecipatio fraudis.
L'atto dispositivo deve quindi arrecare al creditore un pregiudizio, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio del debitore: il requisito dell'eventus damni, peraltro, ricorre non solo quando l'atto comprometta integralmente tale patrimonio, ma anche quando ne pagina 4 di 7 determini una variazione quantitativa o anche solo qualitativa, rendendo più incerto o difficile il fruttuoso soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Grava quindi sul creditore l'onere di provare le variazioni qualitative e/o quantitative della garanzia patrimoniale, mentre ricade sul debitore l'onere di provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare in modo ampio e pieno il credito (cfr. Cass. sentenza n.32596/2022).
Nel caso di specie, risulta arduo escludere l'eventus damni derivante dal contratto con cui l' ha venduto l'appartamento, i terreni agricoli ed il Pt_1 magazzino meglio descritti nel rogito, privandosi di qualsiasi bene immobile di cui era in precedenza proprietario e rendendo evidentemente più difficile per la ottenere il risarcimento liquidato da questa CP_1
Corte nell'importo complessivamente pari ad €. 412.008,40 oltre ad interessi.
Poco rileva il fatto che gli immobili venduti fossero gravati da un'ipoteca volontaria iscritta per l'importo pari ad €.280.000,00, essendo stato chiarito che la valutazione dell'idoneità dell'atto dispositivo a pregiudicare il creditore e della possibile incidenza della causa di prelazione sul valore del bene va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, tenuto conto delle vicende modificative o estintive che la garanzia ipotecaria può subite ad opera del debitore o anche di terzi (Cass., sentenza n. 5815/2023, nonché sentenza n. 16793/2015).
Altrettanto evidente è la sussistenza della scientia damni, ovvero della consapevolezza o quantomeno della conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza, della potenzialità dell'atto a pregiudicare le garanzie del credito riconosciuto alla;
né rileva l'eventuale ritardo con CP_1 cui l' abbia avuto notizia della propria condanna al risarcimento dei Pt_1 danni, non essendo contestato che fosse comunque consapevole del processo pendente a proprio carico.
Il presupposto della partecipatio fraudis, da ultimo, può essere provato anche attraverso presunzioni semplici, soprattutto se fondate sulla qualità
pagina 5 di 7 delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore (Cass., n. 6795/2014).
Nel caso di specie, risulta arduo presumere che l'acquirente fosse CP_2 ignara della pesante situazione debitoria del marito, con cui conviveva ancora all'epoca della stipula del contratto;
né risulta dirimente la deduzione (mai provata) secondo cui i coniugi sarebbero stati all'epoca
“separati in casa”.
Non sussistono da ultimo ragioni che possano giustificare la C.T.U. sollecitata anche nella presente sede dall'appellante al fine di approfondire il valore residuo degli immobili: è stato infatti chiarito che “la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati” (cfr. Cass. sentenza n. 3130/2011).
Nel caso di specie, l' non ha offerto a riguardo alcun elemento di Pt_1 riscontro, non chiarendo neppure l'importo residuo del mutuo a garanzia del quale è stata iscritta l'ipoteca.
2. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo in considerazione dell'effettivo valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Sussistono altresì i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1399 pubblicata dal Tribunale di Ancona Parte_1 in data 22.11.2022, così dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza gravata.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente grado in Parte_1 favore di , liquidandole in complessivi €. 9.000,00, oltre a Controparte_1 rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 489/2023 R.G.
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marcellino Marcellini per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado
- APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Franco Eusebi per procura rilasciata a margine dell'atto di citazione di primo grado
- APPELLATA -
pagina 1 di 7 nonché contro
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
- APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1399 pubblicata dal Tribunale di
Ancona in data 22.11.2022
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti detto in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1399/2022 emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Prima Civile, in persona del Giudice dott.ssa Roberta Mariotti, nell'ambito del giudizio n. 4822/2020 R.G., pubblicata il 22.11.2022, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzata nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa e con qualsivoglia motivazione, respingere la domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto. Con ogni conseguente statuizione” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre Iva e Cpa come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, per le ragioni esposte nei motivi di appello del presente atto, si insiste perché venga ammessa la CTU Tecnico – Estimativa, già formulata nel precedente grado di giudizio con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., volta a determinare il valore degli immobili alla data dell'atto di acquisto ed oggetto della domanda di revocatoria, tenuto anche conto, come poc'anzi ricordato, delle iscrizioni pregiudizievoli già risultanti al momento dell'acquisto, all'accollo del mutuo da parte dell'acquirente e del diritto di abitazione vita natural durante in favore del venditore”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello di Ancona, contrariis rejectis, - preliminarmente al merito: respingere le richieste istruttorie avanzate dall'appellante poiché inammissibili e pagina 2 di 7 comunque con ogni altra statuizione;
- nel merito: respingere l'appello principale e con esso le domande tutte così come proposte da e per l'effetto confermare la sentenza n. Parte_1
1399/2022 del Tribunale di Ancona nelle parti impugnate, con tutte le consequenziali pronunce del caso e di legge;
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda revocatoria spiegata da
[...]
nei confronti di e e, per l'effetto, ha CP_1 Parte_1 Controparte_2 dichiarato l'inefficacia dell'atto a rogito Notaio dott. del 16.11.2015 Persona_1
(rep. n. 121476 – racc. 32162) con cui riservandosi il diritto di Parte_1 abitazione vita natural durante, ha alienato alla moglie la piena Controparte_2 proprietà degli immobili siti nel comune di Castelleone di Suasa (AN) ed ivi meglio specificati.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che l'atto sia idoneo a pregiudicare le ragioni della creditrice derivanti dalla sentenza n. 983 pubblicata da questa Corte in data
22.09.2015, neppure due mesi prima rispetto alla stipula dell'atto oggetto del giudizio;
ha altresì ravvisato l'eventus damni, in considerazione del non modesto valore dei beni alienati, e la scientia damni, tenuto conto che la è CP_2 coniuge convivente dell' e si presume quindi edotta delle sue vicende. Pt_1
Avverso detta sentenza ha proposto appello contestando che l'atto Parte_1 abbia effettivamente pregiudicato la creditrice, avendo avuto ad oggetto immobili già gravati da ipoteca;
ha altresì contestato che la vendita sia stata frutto di un accordo fraudolento con la CP_2
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1 della sentenza gravata.
Nonostante la notifica regolamente ricevuta, ha invece preferito restare contumace l'appellata Controparte_2
pagina 3 di 7 In data 11.04.2025 la causa è stata infine trattenuta in decisione nelle forme previste dall'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con tre distinti motivi di gravame (che risulta opportuno trattare congiuntamente) l' censura la sentenza nel capo in cui il primo Pt_1 giudice ha ravvisato il presupposto dell'eventus damni nonostante l'ipoteca iscritta sugli immobili, che in caso di esecuzione avrebbe comunque impedito alla di trovare soddisfazione del proprio credito, CP_1 meramente chirografario;
l'appellante contesta poi la sussistenza della scientia fraudis in capo alla tenuto conto che al momento della CP_2 stipula i coniugi sarebbero stati separati di fatto e che lo stesso non Pt_1 sarebbe stato consapevole dell'intervenuta pubblicazione della sentenza con cui è stata accolta la domanda di risarcimento proposta dalla controparte, avendo ormai interrotto i rapporti con il precedente difensore;
ribadisce da ultimo la propria richiesta di disporre una CTU tecnico- estimativa sui beni oggetto di causa.
L'appello dev'essere rigettato sotto tutti i profili indicati.
Ai fini dell'esperimento dell'azione di cui all'art. 2901 c.c., infatti, devono ricorrere un requisito oggettivo, definito quale eventus damni, ed uno soggettivo, tradizionalmente definito consilium fraudis, al quale si aggiunge, qualora si tratti di atto a titolo oneroso, l''ulteriore presupposto comunemente indicato come partecipatio fraudis.
L'atto dispositivo deve quindi arrecare al creditore un pregiudizio, incidendo negativamente sulla consistenza del patrimonio del debitore: il requisito dell'eventus damni, peraltro, ricorre non solo quando l'atto comprometta integralmente tale patrimonio, ma anche quando ne pagina 4 di 7 determini una variazione quantitativa o anche solo qualitativa, rendendo più incerto o difficile il fruttuoso soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Grava quindi sul creditore l'onere di provare le variazioni qualitative e/o quantitative della garanzia patrimoniale, mentre ricade sul debitore l'onere di provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare in modo ampio e pieno il credito (cfr. Cass. sentenza n.32596/2022).
Nel caso di specie, risulta arduo escludere l'eventus damni derivante dal contratto con cui l' ha venduto l'appartamento, i terreni agricoli ed il Pt_1 magazzino meglio descritti nel rogito, privandosi di qualsiasi bene immobile di cui era in precedenza proprietario e rendendo evidentemente più difficile per la ottenere il risarcimento liquidato da questa CP_1
Corte nell'importo complessivamente pari ad €. 412.008,40 oltre ad interessi.
Poco rileva il fatto che gli immobili venduti fossero gravati da un'ipoteca volontaria iscritta per l'importo pari ad €.280.000,00, essendo stato chiarito che la valutazione dell'idoneità dell'atto dispositivo a pregiudicare il creditore e della possibile incidenza della causa di prelazione sul valore del bene va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, tenuto conto delle vicende modificative o estintive che la garanzia ipotecaria può subite ad opera del debitore o anche di terzi (Cass., sentenza n. 5815/2023, nonché sentenza n. 16793/2015).
Altrettanto evidente è la sussistenza della scientia damni, ovvero della consapevolezza o quantomeno della conoscibilità, secondo il parametro della media diligenza, della potenzialità dell'atto a pregiudicare le garanzie del credito riconosciuto alla;
né rileva l'eventuale ritardo con CP_1 cui l' abbia avuto notizia della propria condanna al risarcimento dei Pt_1 danni, non essendo contestato che fosse comunque consapevole del processo pendente a proprio carico.
Il presupposto della partecipatio fraudis, da ultimo, può essere provato anche attraverso presunzioni semplici, soprattutto se fondate sulla qualità
pagina 5 di 7 delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore (Cass., n. 6795/2014).
Nel caso di specie, risulta arduo presumere che l'acquirente fosse CP_2 ignara della pesante situazione debitoria del marito, con cui conviveva ancora all'epoca della stipula del contratto;
né risulta dirimente la deduzione (mai provata) secondo cui i coniugi sarebbero stati all'epoca
“separati in casa”.
Non sussistono da ultimo ragioni che possano giustificare la C.T.U. sollecitata anche nella presente sede dall'appellante al fine di approfondire il valore residuo degli immobili: è stato infatti chiarito che “la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati” (cfr. Cass. sentenza n. 3130/2011).
Nel caso di specie, l' non ha offerto a riguardo alcun elemento di Pt_1 riscontro, non chiarendo neppure l'importo residuo del mutuo a garanzia del quale è stata iscritta l'ipoteca.
2. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo in considerazione dell'effettivo valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Sussistono altresì i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1399 pubblicata dal Tribunale di Ancona Parte_1 in data 22.11.2022, così dispone:
RIGETTA l'appello e per l'effetto
CONFERMA integralmente la sentenza gravata.
CONDANNA al pagamento delle spese di lite del presente grado in Parte_1 favore di , liquidandole in complessivi €. 9.000,00, oltre a Controparte_1 rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 27 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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