TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 08/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del Lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al N. 1367/2024
R.G.L. promossa d a
, (c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Chiara D'Angelo e dall'Avv. Vito D'Angelo
- ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore,
- convenuto contumace - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere prestato attività didattica in forza di successivi contratti a tempo determinato nei periodi indicati in ricorso, formulava le seguenti domande:
- accertarsi e dichiararsi, il diritto della ricorrente alla percezione della integrale retribuzione professionale docenti, in relazione al servizio prestato per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
; Controparte_1
- conseguentemente, condannare il , in persona Controparte_1
del pro tempore, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione CP_2
dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in € 2.721,09, o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse emergere dalle risultanze istruttorie, il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
1 Il restava contumace in giudizio. Controparte_1
Il ricorso va accolto.
Premesso che risultano pacifiche e documentali le circostanze di fatto evidenziate in ricorso (numero e durata dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti, misura della retribuzione alle stesse corrisposta), l'unica questione da dirimere nel presente giudizio verte sulla sussistenza o meno, in capo ai docenti assunti per supplenze brevi e temporanee, del diritto di percepire la retribuzione professionale di cui all'art. 7 del
CCNL comparto scuola.
Deve subito evidenziarsi che tale componente della retribuzione, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata riconosciuta dal citato art. 7 in favore di tutto il personale docente, assunto sia a tempo determinato che indeterminato, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha infatti istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999...». Nel determinare le modalità di calcolo di tale componente retributiva, la norma in commento richiama dunque l'art. 25 CCNI del 31.8.1999 che aveva disciplinato il c.d. compenso individuale accessorio stabilendo, fra l'altro, al comma 5 che “Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Così richiamato il quadro normativo, ritiene il giudicante di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione (assolutamente dominante anche nella giurisprudenza di
2 merito) secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018; in senso conforme Cass. n.
6293 del 2020).
Pertanto, visto che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi in quanto proporzionale ai giorni di servizio e all'importo mensile, e l'Amministrazione convenuta non ha ritenuto di sollevare alcuna contestazione rinunciando a costituirsi in giudizio, la stessa va condannata al pagamento della somma richiesta in ricorso a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della esigua complessità della causa.
P.Q.M.
condanna il al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1
somma di € 2.721,09 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1
euro 1.300,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori.
Trapani, 07.01.2025
Il Giudice
Dario Porrovecchio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del Lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa iscritta al N. 1367/2024
R.G.L. promossa d a
, (c.f. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Chiara D'Angelo e dall'Avv. Vito D'Angelo
- ricorrente -
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore,
- convenuto contumace - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere prestato attività didattica in forza di successivi contratti a tempo determinato nei periodi indicati in ricorso, formulava le seguenti domande:
- accertarsi e dichiararsi, il diritto della ricorrente alla percezione della integrale retribuzione professionale docenti, in relazione al servizio prestato per gli anni scolastici
2020/2021 e 2021/2022, in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il
; Controparte_1
- conseguentemente, condannare il , in persona Controparte_1
del pro tempore, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione CP_2
dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili in € 2.721,09, o quell'altra maggiore o minore somma che dovesse emergere dalle risultanze istruttorie, il tutto oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
1 Il restava contumace in giudizio. Controparte_1
Il ricorso va accolto.
Premesso che risultano pacifiche e documentali le circostanze di fatto evidenziate in ricorso (numero e durata dei contratti a tempo determinato stipulati dalle parti, misura della retribuzione alle stesse corrisposta), l'unica questione da dirimere nel presente giudizio verte sulla sussistenza o meno, in capo ai docenti assunti per supplenze brevi e temporanee, del diritto di percepire la retribuzione professionale di cui all'art. 7 del
CCNL comparto scuola.
Deve subito evidenziarsi che tale componente della retribuzione, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata riconosciuta dal citato art. 7 in favore di tutto il personale docente, assunto sia a tempo determinato che indeterminato, senza operare distinzioni fondate sulla natura temporanea o annuale della supplenza. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha infatti istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999...». Nel determinare le modalità di calcolo di tale componente retributiva, la norma in commento richiama dunque l'art. 25 CCNI del 31.8.1999 che aveva disciplinato il c.d. compenso individuale accessorio stabilendo, fra l'altro, al comma 5 che “Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Così richiamato il quadro normativo, ritiene il giudicante di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione (assolutamente dominante anche nella giurisprudenza di
2 merito) secondo cui “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del
1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018; in senso conforme Cass. n.
6293 del 2020).
Pertanto, visto che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi in quanto proporzionale ai giorni di servizio e all'importo mensile, e l'Amministrazione convenuta non ha ritenuto di sollevare alcuna contestazione rinunciando a costituirsi in giudizio, la stessa va condannata al pagamento della somma richiesta in ricorso a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto della esigua complessità della causa.
P.Q.M.
condanna il al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1
somma di € 2.721,09 a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1
euro 1.300,00, oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori.
Trapani, 07.01.2025
Il Giudice
Dario Porrovecchio
3