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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2351 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 2180/2020 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 2.4.2025, tra:
- (C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._1
e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati Antonio D'Auria
(C.F.: ), (C.F.: ) e C.F._2 Parte_1 C.F._3 Pt_2
(C.F.: , unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli
[...] C.F._4
presso lo studio dell'avvocato Pasquale Mellone alla Via Biscardi 31
-ricorrente-
e
1 - (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore
-resistente contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La ricorrente indicata in epigrafe ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la , con il quale ha premesso: Controparte_2
- che, all'epoca dei fatti di causa, conduceva terreni siti in Scafati ed in Angri, come di seguito indicati:
-Scafati, F.29, p.lla 53 (mq 896), p.lla 41 (mq 58), p.lla 42 (mq 3105), attigue al Controfosso
destro del fiume Sarno;
- Angri, F.1 p.lla 448 (mq 1009), p.lla 384 (mq 617), p.lla 421 (mq 1603), p.lla 178 (mq 1643)
e p.lla 446 (mq 825), attigue al Rio Sguazzatorio (rectius: “Sguazzatoio”);
- che in data 22 febbraio 2015 detti immobili, a causa dell'esondazione del Controfosso destro del Fiume Sarno e del Rio Sguazzatorio, furono sommersi da acqua maleodorante,
melma e detriti, con conseguente distruzione, e comunque inutilizzabilità, di tutte le colture in atto;
- che, in particolare, furono distrutti o comunque rese inutilizzabili: su 300 mq, Parte_3
per una produzione di 9,0 quintali;
su mq 300, per una produzione di 660 cespi;
Parte_4
fava major su mq 300, per una produzione di 9,0 quintali;
lattuga su mq 2.100, per una produzione di 102,90 quintali;
patate su mq 3.000, per una produzione di 126,0 quintali;
- che i terreni interessati dall'allagamento rimasero imbrattati da uno strato di melma e detriti dello spessore medio di circa 2 cm, con perdita di fertilità ed alterazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di superficie;
- che, a seguito dell'evento, si determinò altresì il danneggiamento di materiali per l'irrigazione basale a goccia, manichette gocciolanti di spessore medio di mm 30, tubi di raccordo, rubinetti, filtro e raccorderia;
- che successivamente all'allagamento, per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione dei fondi in esame per parecchie settimane, stante anche l'alto grado di nocività dei liquami fuoriusciti, di guisa che essa ricorrente, medio tempore, non ha potuto coltivare il fondo;
2 - che il Controfosso destro del Fiume Sarno ed il Rio Sguazzatoio ricadono interamente nel bacino idrografico regionale del Sarno e fanno parte del demanio idrico della CP_2
[...]
- che essi si presentavano, all'epoca dei fatti, in stato di pessima manutenzione, con l'alveo innalzato a causa di un evidente accumulo di melma, detriti e sedimenti depositatisi negli anni per omissione del drenaggio, con vegetazione incontrollata al loro interno.
Su tali premesse la ricorrente ha pertanto dedotto che la responsabilità dell'accaduto è da ricondursi alla , in qualità di custode dell'opera idraulica, ed ha chiesto Controparte_2
la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti.
…
Rimasta contumace la , con ordinanza del 5.04.2022 veniva ammessa Controparte_2
la prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente, il cui espletamento veniva delegato al
Tribunale di Nocera Inferiore.
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.03.2023, la causa è stata successivamente assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
2.4.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata.
La circostanza che la ricorrente sia proprietaria dei fondi indicati in ricorso è comprovata dalle visure catastali allegate alla perizia tecnica di parte nonché dalle dichiarazioni rese dai testi, che hanno confermato la coltivazione ad opera della stessa ricorrente dei fondi in questione all'epoca dell'evento per cui è causa.
La circostanza che, in data 22.02.2015, le acque del Controfosso destro del Fiume Sarno e del Rio Sguazzatoio siano esondate, allagando i fondi coltivati dall'istante, è anch'essa dimostrata dalle dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 30.11.2022 dinanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore, all'uopo delegato.
In particolare, il teste ed autore della perizia di parte, dottore agronomo , Persona_1
ha riferito: “Sono stato chiamato dalla signora per verificare la situazione CP_1
dei terreni e delle colture a seguito dell'esondazione del Controfosso destro del Fiume Sarno
3 per un suo terreno sito in Scafati e a seguito dell'esondazione del Rio Sguazzatorio per un altro terreno sito in Angri e tali esondazioni sono avvenute nel mese di febbraio 2015”.
Ha aggiunto il teste che il terreno in Angri era coltivato a lattuga e patate, mentre quello di
Scafati a broccoli, fave e cavolfiori;
ed ha inoltre dichiarato di avere constatato i danni per i quali ha redatto la consulenza di parte.
La teste (zia della ricorrente) ha a sua volta dichiarato: “posso riferire Testimone_1
che a seguito dell'allagamento avvenuto nel 2015, ma non ricordo il mese, a seguito dell'esondazione del Controfosso del Fiume Sarno, il terreno sito in Scafati si allagò. Posso riferire che si allagò anche un altro terreno della signora sito in Angri, a seguito CP_1
dell'esondazione di un altro corso d'acqua di cui non ricordo il nome”.
Ha aggiunto la teste che il terreno di Scafati era coltivato a broccoletti, fave e cavolfiori, che andarono distrutti.
Infine, il teste (qualificatosi prozio della ricorrente) ha riferito: “il terreno della Testimone_2
signora sito nel Comune di Angri a seguito dell'esondazione del Rio Sguazzatorio si CP_1
allagò e ricordo che il terreno era coltivato a patate e insalata, ho saputo che anche il terreno che conduceva in Scafati in quella data si allagò, ma non ne ho conoscenza diretta…. Le coltivazioni andarono completamente distrutte a seguito dell'allagamento….Preciso che
l'allagamento è avvenuto nell'anno 2015, periodo invernale, ma non ricordo il mese”.
I testi escussi hanno anche precisato che sia il Controfosso del Fiume Sarno, sia il Rio
Sguazzatoio si presentavano all'epoca dei fatti colmi di vegetazione, di melma e di detriti.
Sulla scorta delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) e della documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica di parte, che rappresenta l'allagamento subito dai fondi aditi a colture, si può quindi ritenere provato che, in data 22.02.2015, i fondi agricoli della ricorrente sono stati allagati in conseguenza dell'esondazione del Controfosso destro del Fiume Sarno e del Rio
Sguazzatoio, venendo invasi da melma e rifiuti e subendo danni alle coltivazioni in quel momento esistenti in loco.
…
Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del Controfosso destro del Fiume Sarno e del Rio Sguazzatoio è (anche) la . Controparte_2
4 Nei primi anni del XIX secolo, nell'ambito delle grandi opere di sistemazione operate dai
Borboni al fine di risolvere la problematica della bonifica e della sanificazione della piana del
Sarno, fu prevista la realizzazione di canalizzazioni a destra ed a sinistra del corso principale, al fine di intercettare le acque della piana convogliandole e di convogliarle in un unico recapito: il risultato di tale sistemazione è attualmente visibile nei due controfossi realizzati alla destra e alla sinistra del fiume Sarno (Controfosso destro e Controfosso
sinistro), che sono collegati alla fitta rete di bonifica del medio Sarno e che recapitano le acque nel corso principale, a valle del centro di Scafati.
Prima dell'immissione nel fiume Sarno i due controfossi vanno a confluire in un unico colatore, denominato Rio Sguazzatoio.
Orbene, il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica (nel senso di una concorrente responsabilità di e nel CP_3 CP_2
caso di compresenza, nel comprensorio, di corsi d'acqua naturali e artificiali, che vanno a costituire tutt'insieme una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, cfr.
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente OL (Regione Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga
misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito
negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica
integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti
nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua,
assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il , che CP_3
lo utilizza come elemento integrativo irriguo dei canali artificiali e naturali e con funzione
scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla
manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua
esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la CP_2
quale titolare della proprietà demaniale – rectius, quale titolare della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”; nel senso di una corresponsabilità di e nel caso di opere artificiali destinate a CP_2 CP_3
raccogliere le acque naturali ricadenti nel comprensorio, cfr. Tribunale Superiore delle
5 Acque Pubbliche, sentenza n° 305/16: “Il consorzio di bonifica è il soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali di un corso d'acqua che costituisca elemento integrante di canali e sia irreggimentato con opere artificiali, destinate a raccogliere le acque ricadenti
nel bacino di competenza, in funzione di bonifica del comprensorio;
tuttavia, la competenza
del di bonifica non esclude una solidale responsabilità della per la CP_3 CP_2
mancata delimitazione delle acque dell'intero comprensorio e per l'omessa custodia delle stesse e dell'alveo torrentizio, che abbia comportato una maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua”; cfr. ancora, nel senso di una corresponsabilità tra e CP_2
pur in presenza di una delega della prima a favore del secondo, Cass., Sezioni CP_3
Unite, n° 25928 del 05/12/2011, secondo la quale, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito).
A conferma di quanto testé detto circa la sussistenza sui canali per cui è causa di poteri di gestione e di custodia da parte della va evidenziato che parte ricorrente ha CP_2
prodotto, per ambedue i canali in oggetto, decreti dirigenziali con i quali era la a CP_2
disporre per essi.
…
In quanto custode dei corsi d'acqua per cui è processo la è responsabile, ai sensi CP_2
degli artt. 2051 e 2055 c.c., per i danni subiti dalla ricorrente in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
6 Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, dal momento che la non si è costituita CP_2
nel presente giudizio;
ed è anzi emersa, dalle dichiarazione dei testi, una sua responsabilità
omissiva nella manutenzione dei canali.
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico dei fondi condotti dalla ricorrente, dell'evento dannoso oggetto di ricorso;
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla convenuta in quanto custode Controparte_2
dei corsi d'acqua de quibus, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini,
resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dalla ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso (il ricorso è stato iscritto a ruolo ad oltre cinque anni dall'evento), è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto va infatti sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'agronomo , consulente tecnico Persona_1
agrario.
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova,
7 sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni conseguenti alla perdita delle colture di broccoli, cavolfiori, fava major, lattuga e patate nonché conseguenti alla mancata coltura succedanea;
ha inoltre operato una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante (rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti, operazioni e trattamenti per il ripristino della coltivabilità e della fertilità del terreno).
In particolare, deve osservarsi che il consulente tecnico di parte ha calcolato un danno complessivo pari ad € 38.184,00 derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danno per perdita delle colture: € 21.354,00(broccoletti € 588,00, cavolfiori € 408,00, fava major € 990,00, lattuga € 8.778,00, patate € 4.230,00);
- danno per mancata cultura succedanea € 6.360,00;
- danno ai terreni: € 16.830,00 (ripulitura dalle superficie da detriti vari € 9.180,00, ripristino quote superficiali € 3.720,00, ripristino fertilità € 3.780,00, risistemazione all'impianto di irrigazione € 150,00 con opere lavorative svolta in giorni 2).
In particolare, per quanto riguarda la voce di danno relativa alla perdita delle colture presenti all'epoca dell'evento il consulente tecnico di parte ha calcolato le suesposte somme considerando, per ciascuna coltura, la resa media a metro quadrato ed il prezzo medio di vendita, detratti i costi non sostenuti.
Ebbene, la cifra indicata dal tecnico non può essere riconosciuta integralmente in quanto non vi è prova che l'intera superficie considerata fosse effettivamente destinata alle coltivazioni indicate.
Ed invero, le dichiarazioni dei testi sono alquanto generiche, in quanto, se da un lato confermano che in seguito all'evento esondativo le colture in atto andarono distrutte, al contempo esse non forniscono alcuna indicazione precisa riguardo l'estensione delle colture ivi esistenti.
8 Né è stata prodotta documentazione che, a rendere più attendibile la pretesa risarcitoria indicata in consulenza, desse prova della quantità delle produzioni ricavate dalla ricorrente negli anni precedenti all'evento nonché dei ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita.
Allo stesso modo non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi sostenuti per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, nonché gli effettivi costi sostenuti per la riparazione ed il riacquisto di attrezzature e strutture, nonostante che, alla luce del tempo trascorso dai fatti, sia verosimile che le attività necessarie per la bonifica siano già state espletate e che l'impianto irriguo e le attrezzature in generale siano state sostituite o riparate.
Tutto quanto detto non toglie che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e sulla base delle foto in atti, si possa ritenere provato che i fondi di parte ricorrente abbiano subito una cospicua invasione di acqua, melma e detriti, che hanno cagionato la perdita/distruzione del raccolto ed hanno inoltre comportato la necessità di esborsi per la loro asportazione e trasporto in discarica (per quanto verosimilmente effettuate in economia) nonché che hanno anche comportato, sia sulla base dell'id quod plerumque accidit sia sulla base di quanto hanno riferito i testi, la necessità di bonificare e concimare il terreno e di sostituire/riparare l'impianto irriguo.
Ne consegue che i detti danni possono da questo Tribunale essere valutati equitativamente,
ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati in euro 6.000,00 per mancato guadagno a seguito dei danni subiti dalle coltivazioni ed in euro 6.500.00 per spese da sostenere per liberare il terreno da melma e detriti, per ripristinarne la fertilità e per sostituire/riparare l'impianto irriguo, le serre e le attrezzature in generale: il tutto pari a circa il 40% delle somme indicate in consulenza
(tenuto conto che dal corredo fotografico in atti emerge indubbiamente la presenza di coltivazioni in serra di significativa estensione).
Nulla, invece, può essere riconosciuto a titolo di danno per la mancata coltura succedanea, in quanto i testi nulla hanno riferito in merito all'impossibilità di utilizzare i terreni nel ciclo produttivo successivo e alle tempistiche occorse per ripristinare lo stato dei luoghi in seguito all'esondazione; ed il consulente di parte si è limitato ad affermare in consulenza che “A causa del tempo impiegato per il ripristino il ricorrente perse l'opportunità di procedere alla
9 coltivazione successiva, perdendo di fatto un ulteriore ciclo produttivo”, ma non sono state allegate o provate specifiche ragioni tecnico-agrarie atte a dimostrare che la corretta esecuzione degli interventi di ripristino indicati in perizia non garantisse al terreno la possibilità di fornire una successiva immediata produzione delle coltivazioni in atto.
…
In conclusione, può riconoscersi alla ricorrente l'importo complessivo di euro 12.500,00.
Trattandosi di debito di valore, le dette somme devono essere sottoposte a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (22.02.2015) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di esse vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n° 12961
del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come
10 definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Non vi sono, infine, ragioni ostative a che venga accolta la richiesta della ricorrente di ordinare, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza, anche alla luce dell'importo non elevato per cui vi è condanna.
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va Controparte_2
condannata al pagamento, in favore della ricorrente, e con distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi antistatari (laddove il terzo Pt_1 Parte_2
difensore, avvocato Antonio D'Auria, ha in sede di precisazione delle conclusioni espressamente dichiarato di rinunciare a favore degli altri due co-difensori alla quota di distrazione a se spettante), della somma di euro 264,00 per spese vive e di euro 2.904,50
per onorari (fase di studio: euro 567,00; fase introduttiva: euro 460,50; fase istruttoria: euro
921,50; fase decisionale: euro 955,50), attenendosi ai valori minimi (attesa la limitata complessità del processo) previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro
5.200,01 ad euro 26.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, che rientra nel detto scaglione pur tenendo conto di rivalutazione ed interessi, che, ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, vanno calcolati solo fino alla data della domanda: cfr. Cass., sez.
3, n° 2274 del 04/02/2005).
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma CP_1
di euro 12.500,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi)
dal 22.2.2015 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella
11 misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dal 22.2.2015 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così
come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagamento, a favore della ricorrente e con distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in Pt_1 Parte_2
euro 264,00 per spese vive ed in euro 2.904,50 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.04.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8811 del 12/05/2020).
Prima Sezione Civile
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, in funzione di Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
3) Dr. Pietro Ernesto De Felice Giudice Tecnico;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 2180/2020 R.G., avente ad oggetto controversie di competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del 2.4.2025, tra:
- (C.F.: ), nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._1
e difesa, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dagli avvocati Antonio D'Auria
(C.F.: ), (C.F.: ) e C.F._2 Parte_1 C.F._3 Pt_2
(C.F.: , unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli
[...] C.F._4
presso lo studio dell'avvocato Pasquale Mellone alla Via Biscardi 31
-ricorrente-
e
1 - (C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1
tempore
-resistente contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
La ricorrente indicata in epigrafe ha proposto ricorso ex art. 151 del R.D. n° 1775/33 contro la , con il quale ha premesso: Controparte_2
- che, all'epoca dei fatti di causa, conduceva terreni siti in Scafati ed in Angri, come di seguito indicati:
-Scafati, F.29, p.lla 53 (mq 896), p.lla 41 (mq 58), p.lla 42 (mq 3105), attigue al Controfosso
destro del fiume Sarno;
- Angri, F.1 p.lla 448 (mq 1009), p.lla 384 (mq 617), p.lla 421 (mq 1603), p.lla 178 (mq 1643)
e p.lla 446 (mq 825), attigue al Rio Sguazzatorio (rectius: “Sguazzatoio”);
- che in data 22 febbraio 2015 detti immobili, a causa dell'esondazione del Controfosso destro del Fiume Sarno e del Rio Sguazzatorio, furono sommersi da acqua maleodorante,
melma e detriti, con conseguente distruzione, e comunque inutilizzabilità, di tutte le colture in atto;
- che, in particolare, furono distrutti o comunque rese inutilizzabili: su 300 mq, Parte_3
per una produzione di 9,0 quintali;
su mq 300, per una produzione di 660 cespi;
Parte_4
fava major su mq 300, per una produzione di 9,0 quintali;
lattuga su mq 2.100, per una produzione di 102,90 quintali;
patate su mq 3.000, per una produzione di 126,0 quintali;
- che i terreni interessati dall'allagamento rimasero imbrattati da uno strato di melma e detriti dello spessore medio di circa 2 cm, con perdita di fertilità ed alterazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di superficie;
- che, a seguito dell'evento, si determinò altresì il danneggiamento di materiali per l'irrigazione basale a goccia, manichette gocciolanti di spessore medio di mm 30, tubi di raccordo, rubinetti, filtro e raccorderia;
- che successivamente all'allagamento, per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione dei fondi in esame per parecchie settimane, stante anche l'alto grado di nocività dei liquami fuoriusciti, di guisa che essa ricorrente, medio tempore, non ha potuto coltivare il fondo;
2 - che il Controfosso destro del Fiume Sarno ed il Rio Sguazzatoio ricadono interamente nel bacino idrografico regionale del Sarno e fanno parte del demanio idrico della CP_2
[...]
- che essi si presentavano, all'epoca dei fatti, in stato di pessima manutenzione, con l'alveo innalzato a causa di un evidente accumulo di melma, detriti e sedimenti depositatisi negli anni per omissione del drenaggio, con vegetazione incontrollata al loro interno.
Su tali premesse la ricorrente ha pertanto dedotto che la responsabilità dell'accaduto è da ricondursi alla , in qualità di custode dell'opera idraulica, ed ha chiesto Controparte_2
la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti.
…
Rimasta contumace la , con ordinanza del 5.04.2022 veniva ammessa Controparte_2
la prova testimoniale articolata dalla parte ricorrente, il cui espletamento veniva delegato al
Tribunale di Nocera Inferiore.
Precisate le conclusioni con il deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.03.2023, la causa è stata successivamente assegnata a sentenza all'esito delle note scritte disposte, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
2.4.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è parzialmente fondata.
La circostanza che la ricorrente sia proprietaria dei fondi indicati in ricorso è comprovata dalle visure catastali allegate alla perizia tecnica di parte nonché dalle dichiarazioni rese dai testi, che hanno confermato la coltivazione ad opera della stessa ricorrente dei fondi in questione all'epoca dell'evento per cui è causa.
La circostanza che, in data 22.02.2015, le acque del Controfosso destro del Fiume Sarno e del Rio Sguazzatoio siano esondate, allagando i fondi coltivati dall'istante, è anch'essa dimostrata dalle dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 30.11.2022 dinanzi al
Tribunale di Nocera Inferiore, all'uopo delegato.
In particolare, il teste ed autore della perizia di parte, dottore agronomo , Persona_1
ha riferito: “Sono stato chiamato dalla signora per verificare la situazione CP_1
dei terreni e delle colture a seguito dell'esondazione del Controfosso destro del Fiume Sarno
3 per un suo terreno sito in Scafati e a seguito dell'esondazione del Rio Sguazzatorio per un altro terreno sito in Angri e tali esondazioni sono avvenute nel mese di febbraio 2015”.
Ha aggiunto il teste che il terreno in Angri era coltivato a lattuga e patate, mentre quello di
Scafati a broccoli, fave e cavolfiori;
ed ha inoltre dichiarato di avere constatato i danni per i quali ha redatto la consulenza di parte.
La teste (zia della ricorrente) ha a sua volta dichiarato: “posso riferire Testimone_1
che a seguito dell'allagamento avvenuto nel 2015, ma non ricordo il mese, a seguito dell'esondazione del Controfosso del Fiume Sarno, il terreno sito in Scafati si allagò. Posso riferire che si allagò anche un altro terreno della signora sito in Angri, a seguito CP_1
dell'esondazione di un altro corso d'acqua di cui non ricordo il nome”.
Ha aggiunto la teste che il terreno di Scafati era coltivato a broccoletti, fave e cavolfiori, che andarono distrutti.
Infine, il teste (qualificatosi prozio della ricorrente) ha riferito: “il terreno della Testimone_2
signora sito nel Comune di Angri a seguito dell'esondazione del Rio Sguazzatorio si CP_1
allagò e ricordo che il terreno era coltivato a patate e insalata, ho saputo che anche il terreno che conduceva in Scafati in quella data si allagò, ma non ne ho conoscenza diretta…. Le coltivazioni andarono completamente distrutte a seguito dell'allagamento….Preciso che
l'allagamento è avvenuto nell'anno 2015, periodo invernale, ma non ricordo il mese”.
I testi escussi hanno anche precisato che sia il Controfosso del Fiume Sarno, sia il Rio
Sguazzatoio si presentavano all'epoca dei fatti colmi di vegetazione, di melma e di detriti.
Sulla scorta delle dette dichiarazioni testimoniali (della cui attendibilità non sono emersi elementi per dubitare) e della documentazione fotografica allegata alla perizia tecnica di parte, che rappresenta l'allagamento subito dai fondi aditi a colture, si può quindi ritenere provato che, in data 22.02.2015, i fondi agricoli della ricorrente sono stati allagati in conseguenza dell'esondazione del Controfosso destro del Fiume Sarno e del Rio
Sguazzatoio, venendo invasi da melma e rifiuti e subendo danni alle coltivazioni in quel momento esistenti in loco.
…
Ente tenuto alla manutenzione ed alla custodia del Controfosso destro del Fiume Sarno e del Rio Sguazzatoio è (anche) la . Controparte_2
4 Nei primi anni del XIX secolo, nell'ambito delle grandi opere di sistemazione operate dai
Borboni al fine di risolvere la problematica della bonifica e della sanificazione della piana del
Sarno, fu prevista la realizzazione di canalizzazioni a destra ed a sinistra del corso principale, al fine di intercettare le acque della piana convogliandole e di convogliarle in un unico recapito: il risultato di tale sistemazione è attualmente visibile nei due controfossi realizzati alla destra e alla sinistra del fiume Sarno (Controfosso destro e Controfosso
sinistro), che sono collegati alla fitta rete di bonifica del medio Sarno e che recapitano le acque nel corso principale, a valle del centro di Scafati.
Prima dell'immissione nel fiume Sarno i due controfossi vanno a confluire in un unico colatore, denominato Rio Sguazzatoio.
Orbene, il d.lgs. 112/98 non solo ha conferito alle Regioni, all'art. 86, la gestione del demanio idrico, ma, all'art. 89, ha conferito loro anche la progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, nel cui ambito sono certamente ricompresi anche i canali di bonifica (nel senso di una concorrente responsabilità di e nel CP_3 CP_2
caso di compresenza, nel comprensorio, di corsi d'acqua naturali e artificiali, che vanno a costituire tutt'insieme una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua, cfr.
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, sentenza n° 353/16: “Se un corso d'acqua – nella specie torrente OL (Regione Campania), il cui bacino è caratterizzato in larga
misura dalla presenza mista di corsi d'acqua naturali e artificiali -, oltre ad essere inserito
negli elenchi delle acque pubbliche, è annoverato anche nel comprensorio di bonifica
integrale di cui al T.U. n. 215/1933, e costituisce, unitamente alle opere di bonifica esistenti
nel comprensorio, una "piattaforma di opere pubbliche" con funzione scolante irrigua,
assumendo quindi la duplice veste di acqua pubblica e di opera di bonifica, il , che CP_3
lo utilizza come elemento integrativo irriguo dei canali artificiali e naturali e con funzione
scolante per raccogliere le acque ricadenti nel bacino di sua competenza, è tenuto alla
manutenzione di tale corpo idrico e quindi risponde, in caso di danni provocati dalla sua
esondazione in considerazione della funzionalità dell'opera, in concorso con la CP_2
quale titolare della proprietà demaniale – rectius, quale titolare della gestione - dei torrenti regimentati per la bonifica, obbligata alla manutenzione degli argini di essi”; nel senso di una corresponsabilità di e nel caso di opere artificiali destinate a CP_2 CP_3
raccogliere le acque naturali ricadenti nel comprensorio, cfr. Tribunale Superiore delle
5 Acque Pubbliche, sentenza n° 305/16: “Il consorzio di bonifica è il soggetto tenuto alla manutenzione delle sponde naturali di un corso d'acqua che costituisca elemento integrante di canali e sia irreggimentato con opere artificiali, destinate a raccogliere le acque ricadenti
nel bacino di competenza, in funzione di bonifica del comprensorio;
tuttavia, la competenza
del di bonifica non esclude una solidale responsabilità della per la CP_3 CP_2
mancata delimitazione delle acque dell'intero comprensorio e per l'omessa custodia delle stesse e dell'alveo torrentizio, che abbia comportato una maggiore pressione sugli argini del medesimo corso d'acqua”; cfr. ancora, nel senso di una corresponsabilità tra e CP_2
pur in presenza di una delega della prima a favore del secondo, Cass., Sezioni CP_3
Unite, n° 25928 del 05/12/2011, secondo la quale, essendo state le funzioni di gestione e di manutenzione del demanio idrico e delle opere idrauliche trasferite alle Regioni, queste ultime ne rimangono custodi a prescindere dalla eventuale delega che esse abbiano operato ai Consorzi di bonifica, atteso che la delega non le esime da un obbligo di controllo e dalla conseguente responsabilità per i danni causati dalle acque, salvo la prova del caso fortuito).
A conferma di quanto testé detto circa la sussistenza sui canali per cui è causa di poteri di gestione e di custodia da parte della va evidenziato che parte ricorrente ha CP_2
prodotto, per ambedue i canali in oggetto, decreti dirigenziali con i quali era la a CP_2
disporre per essi.
…
In quanto custode dei corsi d'acqua per cui è processo la è responsabile, ai sensi CP_2
degli artt. 2051 e 2055 c.c., per i danni subiti dalla ricorrente in ragione della omessa manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini.
Ai sensi dell'art. 2051 c.c., infatti, una volta che l'attore abbia provato l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, spetta al convenuto provare, per liberarsi della responsabilità che gli deriva dai suoi obblighi di vigilanza e di controllo della cosa, l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (cfr. Cass., sez. 3, n° 11227 del 08/05/2008; Cass., sez. 3, n°
6 Il che, nel caso di specie, non è avvenuto, dal momento che la non si è costituita CP_2
nel presente giudizio;
ed è anzi emersa, dalle dichiarazione dei testi, una sua responsabilità
omissiva nella manutenzione dei canali.
…
Accertati, quindi:
- il verificarsi, a carico dei fondi condotti dalla ricorrente, dell'evento dannoso oggetto di ricorso;
- l'imputabilità di tale evento dannoso alla convenuta in quanto custode Controparte_2
dei corsi d'acqua de quibus, dovendosi presumere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in mancanza di prova del caso fortuito, che esso sia ascrivibile ad un difetto di manutenzione del corpo idrico, del suo alveo e dei suoi argini,
resta da quantificare il cosiddetto danno conseguenza, e cioè i danni patrimoniali subiti dalla ricorrente in ragione dell'evento di cui si discute.
Sul punto va evidenziato che, in considerazione del tempo trascorso dall'evento dannoso (il ricorso è stato iscritto a ruolo ad oltre cinque anni dall'evento), è apparso inutile disporre una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento dei danni;
per cui per l'individuazione e per la quantificazione di essi non ci si potrà che rifare, nei limiti del consentito, a quanto emerso dalla prova testimoniale, dalla documentazione in atti e dalla consulenza di parte.
Rispetto a tale ultimo aspetto va infatti sottolineato che vi è agli atti, prodotta da parte ricorrente, una consulenza a firma dell'agronomo , consulente tecnico Persona_1
agrario.
Tuttavia, la consulenza di parte, anche se avente la forma della perizia giurata, non è dotata di efficacia probatoria, nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova;
ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è però obbligato in nessun caso a tenerne conto;
tutto ciò fatta salva la facoltà per la parte che ha prodotto la perizia giurata di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente (e giammai, ovviamente, le sue valutazioni, sulle quali un testimone non può riferire), che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova,
7 sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione (cfr. Cass., sez. 2, n° 4437 del 19/05/1997; sulla circostanza che la consulenza di parte sia priva di autonomo valore probatorio cfr. anche
Cass., sez. 6, n° 9483 del 09/04/2021).
Nel caso di specie il consulente, che è stato per l'appunto sentito anche come teste sulle circostanze di fatto da lui verificate (sul punto ci si riporta a quanto più sopra esposto nella parte in cui si è fatto riferimento al contenuto delle dichiarazioni testimoniali), dopo aver illustrato lo stato dei luoghi e l'evento, ha effettuato una stima dei danni conseguenti alla perdita delle colture di broccoli, cavolfiori, fava major, lattuga e patate nonché conseguenti alla mancata coltura succedanea;
ha inoltre operato una stima delle spese necessarie per il ripristino dello status quo ante (rimozione e trasporto a discarica dei rifiuti, operazioni e trattamenti per il ripristino della coltivabilità e della fertilità del terreno).
In particolare, deve osservarsi che il consulente tecnico di parte ha calcolato un danno complessivo pari ad € 38.184,00 derivante dalla somma delle seguenti voci:
- danno per perdita delle colture: € 21.354,00(broccoletti € 588,00, cavolfiori € 408,00, fava major € 990,00, lattuga € 8.778,00, patate € 4.230,00);
- danno per mancata cultura succedanea € 6.360,00;
- danno ai terreni: € 16.830,00 (ripulitura dalle superficie da detriti vari € 9.180,00, ripristino quote superficiali € 3.720,00, ripristino fertilità € 3.780,00, risistemazione all'impianto di irrigazione € 150,00 con opere lavorative svolta in giorni 2).
In particolare, per quanto riguarda la voce di danno relativa alla perdita delle colture presenti all'epoca dell'evento il consulente tecnico di parte ha calcolato le suesposte somme considerando, per ciascuna coltura, la resa media a metro quadrato ed il prezzo medio di vendita, detratti i costi non sostenuti.
Ebbene, la cifra indicata dal tecnico non può essere riconosciuta integralmente in quanto non vi è prova che l'intera superficie considerata fosse effettivamente destinata alle coltivazioni indicate.
Ed invero, le dichiarazioni dei testi sono alquanto generiche, in quanto, se da un lato confermano che in seguito all'evento esondativo le colture in atto andarono distrutte, al contempo esse non forniscono alcuna indicazione precisa riguardo l'estensione delle colture ivi esistenti.
8 Né è stata prodotta documentazione che, a rendere più attendibile la pretesa risarcitoria indicata in consulenza, desse prova della quantità delle produzioni ricavate dalla ricorrente negli anni precedenti all'evento nonché dei ricavi pregressi derivanti dalla loro vendita.
Allo stesso modo non sono state prodotte prove documentali circa gli effettivi costi sostenuti per gli interventi di pulizia e di trasporto dei rifiuti a discarica ed in generale per il ripristino dello status quo ante della coltivabilità e della fertilità del terreno, nonché gli effettivi costi sostenuti per la riparazione ed il riacquisto di attrezzature e strutture, nonostante che, alla luce del tempo trascorso dai fatti, sia verosimile che le attività necessarie per la bonifica siano già state espletate e che l'impianto irriguo e le attrezzature in generale siano state sostituite o riparate.
Tutto quanto detto non toglie che, sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi e sulla base delle foto in atti, si possa ritenere provato che i fondi di parte ricorrente abbiano subito una cospicua invasione di acqua, melma e detriti, che hanno cagionato la perdita/distruzione del raccolto ed hanno inoltre comportato la necessità di esborsi per la loro asportazione e trasporto in discarica (per quanto verosimilmente effettuate in economia) nonché che hanno anche comportato, sia sulla base dell'id quod plerumque accidit sia sulla base di quanto hanno riferito i testi, la necessità di bonificare e concimare il terreno e di sostituire/riparare l'impianto irriguo.
Ne consegue che i detti danni possono da questo Tribunale essere valutati equitativamente,
ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., anche grazie al supporto della propria componente tecnica, ed essere così liquidati in euro 6.000,00 per mancato guadagno a seguito dei danni subiti dalle coltivazioni ed in euro 6.500.00 per spese da sostenere per liberare il terreno da melma e detriti, per ripristinarne la fertilità e per sostituire/riparare l'impianto irriguo, le serre e le attrezzature in generale: il tutto pari a circa il 40% delle somme indicate in consulenza
(tenuto conto che dal corredo fotografico in atti emerge indubbiamente la presenza di coltivazioni in serra di significativa estensione).
Nulla, invece, può essere riconosciuto a titolo di danno per la mancata coltura succedanea, in quanto i testi nulla hanno riferito in merito all'impossibilità di utilizzare i terreni nel ciclo produttivo successivo e alle tempistiche occorse per ripristinare lo stato dei luoghi in seguito all'esondazione; ed il consulente di parte si è limitato ad affermare in consulenza che “A causa del tempo impiegato per il ripristino il ricorrente perse l'opportunità di procedere alla
9 coltivazione successiva, perdendo di fatto un ulteriore ciclo produttivo”, ma non sono state allegate o provate specifiche ragioni tecnico-agrarie atte a dimostrare che la corretta esecuzione degli interventi di ripristino indicati in perizia non garantisse al terreno la possibilità di fornire una successiva immediata produzione delle coltivazioni in atto.
…
In conclusione, può riconoscersi alla ricorrente l'importo complessivo di euro 12.500,00.
Trattandosi di debito di valore, le dette somme devono essere sottoposte a rivalutazione monetaria dalla data del fatto illecito (22.02.2015) fino alla data della presente sentenza, ed inoltre su di esse vanno riconosciuti, quale lucro cessante, gli interessi (che nel caso di specie si ritiene equo determinare nella misura legale), anch'essi decorrenti dalla data del fatto illecito fino alla data della presente sentenza (cfr., tra le tante, Cass., sez. 1, n° 12961
del 24/05/2018).
E', infatti, pacifico che ai debiti di valore si applichi il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi, l'una e gli altri assolvendo a funzioni diverse, giacché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato ponendolo nella condizione, al momento della liquidazione finale, in cui si sarebbe trovato se l'evento pregiudizievole non si fosse verificato (danno emergente), mentre i secondi hanno natura compensativa e servono a ristorare il lucro cessante (rispondendo alla finalità di compensare il danneggiato dal pregiudizio derivantegli dal mancato conseguimento dell'equivalente monetario del danno sin dal momento del fatto illecito;
si tratta di un danno che, benché debba essere provato dal creditore, può essere riconosciuto dal giudice anche mediante criteri presuntivi ed equitativi), con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che,
pertanto, sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi,
il cui calcolo va effettuato con riferimento ai singoli momenti in relazione ai quali la somma s'incrementa nominalmente (in altri termini, dal momento dell'illecito gli interessi verranno corrisposti prima sulla somma capitale e poi sulla stessa somma capitale così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data della sentenza).
Solo a seguito della sentenza che provvede alla liquidazione del danno il debito risarcitorio di valore si trasforma in debito di valuta: per cui da tale momento, da un lato, a norma dell'art. 1282 c.c., andranno applicati gli interessi nella misura legale sulla somma così come
10 definitivamente rivalutata, mentre, dall'altro lato, nulla più dovrà essere corrisposto a titolo di rivalutazione monetaria.
…
Non vi sono, infine, ragioni ostative a che venga accolta la richiesta della ricorrente di ordinare, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza, anche alla luce dell'importo non elevato per cui vi è condanna.
…
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, la resistente va Controparte_2
condannata al pagamento, in favore della ricorrente, e con distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi antistatari (laddove il terzo Pt_1 Parte_2
difensore, avvocato Antonio D'Auria, ha in sede di precisazione delle conclusioni espressamente dichiarato di rinunciare a favore degli altri due co-difensori alla quota di distrazione a se spettante), della somma di euro 264,00 per spese vive e di euro 2.904,50
per onorari (fase di studio: euro 567,00; fase introduttiva: euro 460,50; fase istruttoria: euro
921,50; fase decisionale: euro 955,50), attenendosi ai valori minimi (attesa la limitata complessità del processo) previsti dalla tabella 12 allegata al D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per lo scaglione da euro
5.200,01 ad euro 26.000 (valore così individuato in base all'entità del risarcimento riconosciuto in sentenza, che rientra nel detto scaglione pur tenendo conto di rivalutazione ed interessi, che, ai fini della individuazione dello scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese processuali, vanno calcolati solo fino alla data della domanda: cfr. Cass., sez.
3, n° 2274 del 04/02/2005).
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Napoli,
definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, condanna la , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di della somma CP_1
di euro 12.500,00, oltre a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto dei consumi di tabacchi)
dal 22.2.2015 fino alla data del deposito della presente decisione, ed oltre ad interessi nella
11 misura legale sulla sorta capitale per il primo anno a partire dal 22.2.2015 e poi sulla detta somma così come di anno in anno progressivamente rivalutata, fino alla data del deposito della presente sentenza;
ed oltre, ancora, agli interessi nella misura legale sulla somma così
come definitivamente rivalutata, a partire dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
- condanna la , in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_2
pagamento, a favore della ricorrente e con distrazione, per una metà ciascuno, ai difensori e dichiaratisi antistatari, di spese ed onorari di giudizio, che liquida in Pt_1 Parte_2
euro 264,00 per spese vive ed in euro 2.904,50 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.04.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
8811 del 12/05/2020).