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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2187/2024 del R.G.A.C. pendente TRA nata il [...] a [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_2 C.F._2
nata a [...] [...] (C.F. ),), tutte Parte_3 C.F._3 rappresentate e difese dall'Avv. Capobianco Pasquale (c.f. ) e dall'Avv. C.F._4
Leanza Raffaele (c.f. ) come da procura su foglio separato;
C.F._5
APPELLANTI
nato a [...], (Brasile), il 03/01/1957, (c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Maresca Francesco (c.f. C.F._6
) e dall'Avv. Lauletta Michele Arcangelo (c.f. ) C.F._7 C.F._8 come da procura su foglio separato;
APPELLANTE E nato a [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_2 C.F._9 rappresentato e difeso dall'Avv. Marino Marina (c.f. ) e dell'Avv. C.F._10
Viggiano Enrico (c.f. ) come da procura su foglio separato;
C.F._11
APPELLATO
nato a [...] l'[...], (c.f. ) Controparte_3 C.F._12
APPELLATO CONTUMACE CONCLUSIONI All'udienza del 26/03/2025 le parti costituite concludevano riportandosi a tutte le rispettive domande ed eccezioni come formulate nei propri precedenti scritti difensivi. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. conveniva dinanzi al tribunale di OL , Controparte_2 Parte_1 Parte_2
, nella qualità di eredi di , in uno a
[...] Parte_3 Persona_1 Controparte_1
1 ed prospettando di aver provveduto da solo alla estinzione dei debiti della Controparte_3 società cancellata dal registro delle imprese l'11.7.2005 e di Controparte_4 voler esercitare nei loro confronti l'azione di regresso, in qualità di ex soci della predetta società, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1299 cc, pro quota di appartenenza e secondo il capitale sociale, nella misura delle rispettive quote di partecipazione versate nelle casse della CP_4 relativamente alla somma di euro 30.525,19, e parimenti di voler esercitare azione di regresso verso i medesimi soggetti, ma in parti uguali, attesa la qualità di terzo del creditore soddisfatto, relativamente alla somma di euro 32.257,51. Alla stregua di quanto premesso l'attore chiedeva:
1) di condannare e tutti quali eredi del Parte_3 Parte_1 Parte_2 defunto al pagamento della somma di Euro 8.064,37 relativamente alla posizione Persona_1 debitoria afferente ed Euro 10.073,31 per la posizione per un totale Per_2 Persona_1 complessivo di Euro 18.137,68 (8.064,37 + 10.073,31 = 18.137,68), oltre interessi legali dal pagamento all'effettivo soddisfo, per tutte le causali meglio sopra descritte ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di Giustizia;
2) di condannare al pagamento della complessiva somma di Euro 8.064,37 Controparte_1 relativamente alla posizione debitoria afferente ed Euro 10.073,31 per la posizione Per_2 Per_1 per un totale complessivo di Euro 18.137,68 (8.064,37 + 10.073,31 = 18.137,68), oltre
[...] interessi legali dal pagamento all'effettivo soddisfo, per tutte le causali meglio sopra descritte ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di Giustizia;
Condannare il Sig. al pagamento della complessiva somma di Euro 8.064,37, dovuti solo per la Controparte_3 questione oltre interessi legali dal pagamento all'effettivo soddisfo, per tutte le causali meglio Per_2 sopra descritte ovvero al pagamento di quella diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare di Giustizia;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.
, e si costituivano in giudizio quali Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi di ed eccepivano l'inammissibilità dell'avversa domanda poiché il Persona_1 proprio dante causa rivestiva nella società la qualità di socio accomandante e, dunque, non poteva essere coinvolto nel pagamento dei debiti sociali in modo illimitato, ma nei limiti di quanto aveva versato alla società per finanziarla. Inoltre, le convenute eccepivano la prescrizione del diritto azionato da controparte per l'intervenuto decorso del termine di cui all'art. 2949. Si costituiva, inoltre, il quale eccepiva, in via preliminare, la mancata Controparte_1 osservazione ad opera dell'attore della normativa inerente il rito societario nonché dell'obbligo di introdurre, preventivamente, una procedura di negoziazione assistita come prescritto dal d.l. 132/2014. Nel merito, invece, il convenuto eccepiva la prescrizione dell'azione di regresso esercitata dall'attore e il proprio difetto di titolarità passiva poiché, con atto di cessione di quota del 04/10/99 in favore di , aveva perso la propria qualità di socio accomandante. Controparte_5
Inoltre, evidenziava che i soci accomandanti, ai sensi dell'art. 2313 c.c., Controparte_1 rispondono limitatamente alla quota conferita, di talché, una volta che l'hanno ceduta, non possono ricevere alcun danno dalle vicende societarie.
2 1.3. Rimasto contumace il Tribunale di OL, con sentenza n. 3765/2024 Controparte_6 pubblicata dal Tribunale di OL in data 08.04.2024, così decideva:
“Accoglie la domanda attorea e condanna il sig. al pagamento in favore del sig. Controparte_1 CP_2 della somma di € 17043,08, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo;
[...]
- Accoglie la domanda attorea e condanna le sigg. , e Parte_3 Parte_2 Parte_1
in solido tra loro, al pagamento di € 17043,08 in favore del sig. oltre interessi legali
[...] Controparte_2 dalla domanda e sino al soddisfo;
- Accoglie la domanda attorea e condanna il sig. al pagamento di € 8.064,37 in favore del Controparte_3 sig. oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo;
Controparte_2
- Compensa per ½ le spese di lite e condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento di € 275,00 come spese ed € 3300,00 per compensi in favore della parte attrice”.
In sintesi, il primo Giudice, dopo aver affermato la non applicabilità del rito societario alla presente controversia, riteneva infondata l'eccezione di prescrizione formulata dalle parti convenute richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di azione di regresso esercitata da un socio nei confronti di un altro socio per il pagamento dei debiti societari in una società in nome collettivo (s.n.c.), la quale ha sancito l'operatività del termine ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. ed escludendo quello breve quinquennale ex art. 2949 c.c. previsto in materia di società nonché le pronunce della Corte di Cassazione secondo cui, nel caso di obbligazione solidale al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 2055 c.c., la prescrizione dell'azione di regresso di uno dei coobbligati decorre dall'avvenuto pagamento, non già dal giorno dell'evento dannoso, poiché, sulla base di quanto disposto dall'articolo 2935 c.c., il diritto al regresso non può esser fatto valere prima dell'evento estintivo dell'obbligazione. Ancora, il Tribunale, rilevava che, dalla visura camerale depositata in atti, la era stata CP_4 cancellata dal Registro delle Imprese in data 11 luglio 2005, ed affermava che, “a seguito dell'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – il che sacrificherebbe ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte, la cui mancata liquidazione manifesta rinuncia. Tuttavia, secondo Cass. Civ., n. 4380 del 21.02.2103 in tema di società in nome collettivo, il socio che, dopo lo scioglimento e la cancellazione di quest'ultima dal registro delle imprese, abbia provveduto al pagamento di un debito sociale residuo ha diritto, alla stregua degli articoli 2291 e 1299 c.c., di rivalersi “pro quota” nei confronti degli altri soci come lui illimitatamente responsabili, a ciò non ostando il beneficio di escussione disciplinato dall'art. 2304 c.c. (operante solo nei confronti dei creditori sociali e non dei soci che abbiano pagato i debiti sociali, ed avente peraltro efficacia limitatamente alla fase esecutiva), né rilevando, a tal fine, l'avvenuta liquidazione e cancellazione della società dal registro delle imprese, posto che l'art. 2312, secondo comma, c.c. consente anche in siffatte ipotesi ai creditori sociali insoddisfatti di far valere le proprie ragioni nei confronti dei soci, le cui reciproche posizioni continuano, pertanto, ad essere legate dal vincolo di solidarietà passiva”. In punto di fatto, il giudice di prime cure riteneva che, a fronte dell'attività istruttoria svolta, era emersa la conferma della narrazione esposta dall'attore in ordine al pagamento dei debiti della
3 società sulla procedura esecutiva che ebbe a subire per fronteggiare i debiti della società e, quindi, riconosceva a il regresso nei confronti dei suoi ex soci nei limiti delle Controparte_2 quote conferite nella società come risultava dal verbale del 31.05.1989 per notar CP_4 Per_3
da cui emergeva che e erano, rispettivamente titolari di una
[...] Per_1 Controparte_1 quota sociale di L. 33 milioni (pari a € 17043,08), mentre di L. 34 milioni (€ Controparte_3
17559,53).
2. Avverso l'indicata sentenza (con atto notificato, in data 2.5.2024, tramite pec ad entrambi i difensori costituiti per e nel giudizio di primo grado e, tramite Controparte_2 Controparte_1 raccomandata, in data 5.5.2024 ad hanno proposto appello Controparte_3 [...]
, , lamentando, in primo luogo, che la Pt_1 Parte_2 Parte_3 motivazione di detta pronuncia si manifesta come articolata in termini talmente contraddittori e incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, pervenendo ad affermare la possibilità del regresso nei confronti dei soci accomandanti, e quindi nei confronti delle odierne appellanti, solo nei limiti delle quote conferite per poi condannare le stesse al pagamento di somme ulteriori, senza nessuna motivazione e senza tenere conto della eccepita limitazione di responsabilità del socio accomandante , del quale le odierni appellanti sono Persona_1 eredi e parti convenute nel precedente grado, alla quota conferita, ai sensi dell'art. 2313 c.c. In particolare, , , evidenziano che, dal Parte_1 Parte_2 Parte_3 rogito del 04.10.1999 per notar rep. 267508 racc. 63218, richiamato dalla sentenza del Per_3
Tribunale di OL n. 8762/2010 (doc. n. 9 in produzione primo grado del Controparte_2 risultava che il capitale sociale era stato interamente versato. Col secondo motivo di appello , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 censurano, in via gradata, l'accoglimento, illegittimo, della integrale domanda di regresso del per le somme dallo stesso pagate, tanto nell'interesse della Controparte_2 [...]
quanto nel suo personale, quale socio accomandatario, per effetto del Controparte_4 decreto ingiuntivo del tribunale di OL ottenuto dal dott. per prestazioni Controparte_7 professionali, e della sentenza del Tribunale di OL n. 8762/2010. Attesa la totale assenza di motivazione da cui potesse evincersi la sussistenza di una obbligazione passiva solidale, che avrebbe potuto legittimare l'accoglimento della domanda di regresso in misura proporzionale alle quote sociali ( 34%, 33%, Controparte_2 Persona_1
33%), gli appellanti evidenziano che, ai sensi e per gli effetti del combinato Controparte_1 disposto di cui agli artt. 1294 c.c. e 2313 c.c., la fattispecie oggetto del regresso non riveste i connotati della solidarietà e, comunque, seppure si volesse ritenere di essere in presenza di una solidarietà passiva, la stessa non poteva essere intesa fino a ricomprendere le somme che il aveva pagato ai terzi creditori per le procedure esecutive da essi incardinate in Controparte_2 suo danno. Secondo gli appellanti, quindi, la condanna nei loro confronti avrebbe dovuto, se del caso, essere contenuta nei limiti delle somme liquidate con i titoli giudiziari esecutivi e con le proporzioni derivanti dalla assunta, ma inesistente, solidarietà e, quindi, € 9.975,51, quanto al decreto ingiuntivo non opposto dal , restando ininfluenti le vicissitudini Persona_1 processuali connesse all'opposizione proposta dal in proprio e nella qualità, Controparte_2 nonché quelle relative alla esecuzione da questi subita.
4 Sulla base di tali premesse , , così Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno concluso: In via preliminare di sospendere l'esecuzione della sentenza del tribunale ai sensi dell'art. 283 c.p.c e, nel merito di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva, intesa come titolarità passiva di , Parte_1
e , quali eredi del compianto socio accomandante Parte_2 Parte_3 Persona_1 della la cui responsabilità patrimoniale è da ritenersi limitata alla quota Controparte_4 sociale conferita;
in via del tutto gradata, laddove dovesse essere ritenuta sussistente la responsabilità solidale dei soci accomandanti, e quindi anche degli eredi del contenere la condanna nei limiti delle somme Persona_1 liquidate con i titoli giudiziari posti a fondamento della domanda di regresso del con esclusione Controparte_2 dei costi sostenuti in seguito alla esecuzione forzata subita, e comunque per il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 6884/1992 del Tribunale di OL;
condannare al pagamento delle spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio, con clausola di Controparte_2 attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari, in relazione al presente grado di giudizio;
Avverso la medesima sentenza ha poi proposto appello (con atto notificato Controparte_1 via pec in data 8.5.2024) e il relativo giudizio, avente RG n. 2247/24, è stato riunito al presente
– ex art. 335 cpc – con provvedimento del Consigliere Istruttore del 4.12.2024. Col primo motivo l'appellante lamenta il mancato accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata nel giudizio di primo grado conseguente all'erroneo presupposto di ritenere solidale l'obbligazione degli accomandanti nella società in accomandita semplice. Secondo l'appellante, invece, l'esclusione di qualsiasi tipo di solidarietà – pena lo snaturamento della stessa accomandita semplice in cui, a suo dire, di fatto incorre la sentenza appellata – determinerebbe l'erroneità della mancata applicazione del termine quinquennale dell'art. 2949 c.c. e, in ogni caso, la prescrizione anche decennale sarebbe comunque maturata nella specie, atteso che essa era iniziata a decorrere dall'avvio delle domande giudiziarie proposte dal e dal nei confronti del e dunque, rispettivamente, nel Per_2 Persona_1 CP_2
1992 e nel 2001, allorché il medesimo aveva, eventualmente e fin da allora, la CP_2 possibilità di agire in manleva e/o rivalsa nei confronti degli accomandanti. Secondo il , comunque, diversamente da quanto ritenuto dal primo Giudice, la pretesa Per_1 dell'attore non era inquadrabile nello schema del regresso di cui all'art. 1299 c.c., ma, piuttosto in quello della surrogazione legale di cui all'art. 1203 n.3 c.c., con la conseguenza che il diritto alla ripetizione non decorreva dal pagamento, come nel regresso, ma dal momento in cui il creditore originario poteva farlo valere. Col secondo motivo l'appellante denuncia l'omessa pronuncia in relazione alla dedotta sua cessata qualità di socio, giacché egli non avrebbe mai potuto essere chiamato a rispondere di assunti debiti maturati a seguito di pagamento di obbligazioni societarie successive allo scioglimento del suo legame con la s.a.s., in assenza di prestazioni di garanzia specifica nell'atto di cessione delle quote la cui allegazione e la cui prova incombeva, in ogni caso, all'attore. Col terzo motivo di gravame lamenta la violazione e falsa applicazione Controparte_1 dell'art. 2495 c.c., in relazione agli artt. 1299, 2313 e 2324 c.c., con riguardo all'erronea applicazione delle norme in materia di s.n.c. In particolare, secondo l'appellante, nell'ipotesi di
5 scioglimento della società in accomandita, non risulta applicabile l'art. 2312 c.c., la cui disciplina è fatta salva per le s.a.s. limitatamente al secondo comma nei confronti degli accomandatari e dei liquidatori, bensì l'art. 2324 c.c., secondo il quale i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione della società possono far valere i loro crediti anche nei confronti degli accomandanti, limitatamente alla quota di liquidazione, coerentemente con la diversità del regime di responsabilità gravante sulle due categorie di soci che contraddistinguono la società in accomandita semplice. Nella specie, il evidenzia che, all'atto della cancellazione della società, in data Per_1
11.07.2005, egli non rivestiva più la qualità di socio accomandante per effetto del trasferimento della quota avvenuto il 4.10.1999 – ben 6 anni prima della cancellazione – al Controparte_5
e, comunque, la prova dell'eventuale liquidazione in favore dell'odierno appellante di eventuali utili avrebbe dovuto essere allegata e comprovata dall'attore appellato che, invece, non vi aveva fatto nessun riferimento. In secondo luogo, l'appellante rileva che la quota di capitale sociale di sua competenza era stata per intero da lui versata all'atto della costituzione della società (come risultante dal verbale del 31.05.1989 per notar , e dunque su di essa – e non a titolo Persona_3 personale per un ulteriore importo pari ad essa – si sarebbero potuti rivalere i creditori sociali e dunque, a sua volta, in via di surrogazione, eventualmente il . CP_2
Infine, con l'ultimo motivo di appello il , in via gradata ha censurato la Controparte_1 sentenza impugnata per aver ritenuto, che, nel caso de quo, la “solidarietà passiva” potesse riguardare non solo il credito in quanto tale, ma anche le spese strettamente necessarie all'escussione del quale debitore in solido e, quindi, la condanna avrebbe Controparte_2 dovuto essere limitata alle somme liquidate con i titoli giudiziari esecutivi con esclusione di ogni ulteriore voce. In conclusione, ha chiesto: Controparte_1
In via preliminare di sospendere l'esecuzione della sentenza del tribunale ai sensi dell'art. 283 c.p.c e, nel merito di riformare integralmente la pronuncia di primo grado, e per l'effetto rigettare nel merito la domanda di primo grado dell'attore/appellato in quanto inammissibile, improcedibile, infondata, prescritta e non provata. In subordine e in ogni caso riformare parzialmente la pronuncia di primo grado e per l'effetto limitare la condanna con riferimento alla sola questione Mayhofer con esclusione del rimborso Fideiussione e delle spese legali ed esecutive connesse all'escussione del credito Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio In entrambi i giudizi si è costituito il quale prospetta la correttezza della Controparte_2 motivazione della sentenza impugnata evidenziando che, diversamente da quanto affermato dagli appellanti, l'obbligazione estinta era da ritenere solidale giacché, quando il socio illimitatamente responsabile, sia o meno anche garante, paga un creditore della società, sul piano oggettivo estingue un debito riferibile sia al socio che alla società agli effetti dell'art. 1299 cc. e tanto giustifica la configurabilità della azione di regresso secondo la disciplina generale delle obbligazioni solidali, cui è riconducibile l'obbligazione del socio illimitatamente responsabile e, inoltre, il regresso del socio che ha estinto il debito è ammissibile pro quota;
conseguentemente, secondo l'appellato, il termine di prescrizione doveva ritenersi decennale e non quinquennale. Quanto, invece, alla questione della cessata qualità di socio del , l'appellato Controparte_1 precisa che le posizioni debitorie della società si erano venute a creare in epoca CP_4
6 antecedente al trasferimento delle quote della società, in una epoca nella quale Controparte_1 era ancora attivo nella compagine societaria. Inoltre, secondo , correttamente il Tribunale aveva affermato che, dopo lo Controparte_2 scioglimento e la cancellazione della società, il socio che ha provveduto, da solo, al pagamento di un debito sociale ha diritto di rivalersi pro quota nei confronti di tutti gli altri soci. Alla luce di quanto premesso concludeva chiedendo il rigetto degli appelli Controparte_2 proposti dalle controparti con vittoria delle spese di lite.
invece, nonostante la regolarità della notifica di entrambi gli atti di appello, Controparte_3 preferiva rimanere contumace anche in questo grado di giudizio. All'esito dell'udienza svolta davanti al Consigliere Istruttore in data 4.12.2024, il Collegio, con ordinanza del 13.12.2024, ha sospeso, per i motivi ivi indicati, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex art. 283 c.p.c. e, ai sensi dell'art. 351, comma 4, c.p.c., fissando l'udienza collegiale del 26.3.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale e, quindi, in tale udienza, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. Gli appelli proposti da , , e da Parte_1 Parte_2 Parte_3
sono, in parte, fondati e devono essere accolti nei limiti che si specificano di Controparte_1 seguito. Appare utile premettere che nessuna delle parti appellanti ha messo in discussione i fatti posti a fondamento da parte del dell'azione di regresso espletata nei confronti di Parte_4
, dante causa di , , Persona_1 Parte_1 Parte_2 Parte_3
ed che, tuttavia, appare necessario riassumere Controparte_1 Controparte_3 sinteticamente. Una prima posizione creditoria ha origine nell'azione spiegata dal dott. che, Controparte_8 prospettando di aver ricevuto da l'incarico di dirimere delle controversie sorte Controparte_2 nella società e di essere creditore, pertanto, nei confronti di ciascuno dei soci, in CP_4 solido tra loro, dell'onorario spettantegli per la prestazione professionale spiegata, chiedeva e otteneva, in data 08/07/1992, dal Tribunale di OL, il Decreto Ingiuntivo n. 6884/92 per l'importo di vecchie Lire 18.512.700, pari ad €.
9.567.01. Avverso tale decreto, proponevano separata opposizione sia che Controparte_2 CP_3
e le due suddette cause venivano riunite;
il Tribunale di OL, con sentenza n.
[...]
1779/1998, dichiarava inammissibile la tardiva opposizione di e accoglieva CP_3
l'opposizione del ma la Corte di Appello di OL, IV sez. civ., con sentenza n. CP_2
3294/2007 del 26/10/2007, riteneva infondata l'opposizione e condannava gli appellati anche al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio. La seconda posizione creditoria ha origine nel credito vantato da nei Persona_1 confronti di , in proprio e quale socio accomandatario della Controparte_2 [...] di €. 24.294.580 oltre interessi legali dal 23/04/2001 al saldo e spese di Controparte_4 giudizio per €. 3.522,28. In particolare, aveva prestato fideiussione a favore Persona_1 della nel luglio del 1997 a garanzia di un'apertura di credito sul conto corrente n. CP_4
209/01 acceso presso la filiale di OL 2 della Banca Cariplo S.p.a. (oggi Banca Intesa) concessa alla società. In data 04/12/2000 la comunicava alla il Controparte_9 CP_4 recesso dagli affidamenti su detto conto corrente chiedendo di versare immediatamente
7 l'importo di € 22.324.102 (quale saldo passivo del predetto conto corrente) e, successivamente, in data 23/04/2001, comunicava ad di aver operato sul suo conto corrente Persona_1 personale recante n. 5831/1 una trattenuta di € 24.294.580 per escutere la fideiussione. Rimaste inevase le richieste di rimborso del fideiussore, il Tribunale di OL, con sentenza n. 8762/2010 resa in data 10-30/07/2010, accertava il diritto di ad agire, in Persona_1 regresso ex art. 1950 c.c., nei confronti del debitore principale che condannava al CP_4 pagamento, in suo favore, della somma di euro 24.294,58 oltre interessi legali fino al saldo e al rimborso delle spese di lite. In esecuzione della predetta sentenza avviava sui beni di proprietà del Persona_1
la procedura esecutiva immobiliare RGE 1848/2010, nella quale interveniva anche il CP_2 dott. e il Giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 01/10/2014 autorizzava Per_2 la conversione del pignoramento sul libretto bancario sul quale risultava già versata la somma di euro 10.920,00, autorizzando il versamento della somma residua in diciotto rate mensili, oltre gli interessi scalari al tasso legale e, quindi, in data 30/05/2016 il Giudice dell'Esecuzione assegnava a) euro 28.495.11 al creditore procedente, eredi di , b) euro Persona_1
30.393,51 al creditore intervenuto, , c) euro 2.030,08 all'ing. , Controparte_8 CP_10
d) euro 1.864,00 all'Avv. Andrea Sepe. Ebbene, quanto alla posizione debitoria relativa all'azione dei regresso esercitata dal fideiussore nei confronti della società è indubbio che la stessa riguardava un Persona_1 CP_4 debito esclusivamente della società rispetto alla quale appare sufficiente ricordare che, secondo l'opinione consolidata della giurisprudenza di legittimità “la regola di cui all'art. 2313 c.c., nel delineare il regime di responsabilità dei soci della società in accomandita semplice, stabilisce che i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti limitatamente alla quota conferita. Tale statuizione deve ritenersi delimiti allo stesso tempo, per entrambe le categorie di soci dell'accomandita semplice, il regime sia della responsabilità esterna sia della responsabilità interna, limitando alla "quota conferita", in relazione ad entrambi i versanti della responsabilità, il suo regime legale per quanto riguarda i soci accomandanti, escludendo espressamente la responsabilità personale di questa categoria di soci per le obbligazioni sociali. Di regola, i soci accomandanti non rispondono per le perdite sociali se non nei limiti di quanto conferito”. (cfr. Cassazione civile sez. I, 22/12/2023, n. 35909). Consegue a quanto premesso che il socio accomandatario , pur avendo pagato Controparte_2 per intero il debito della società nei confronti del fideiussore, in virtù della propria CP_4 responsabilità illimitata, come prospettato, tra l'altro, da entrambe le parti appellanti, non poteva agire in regresso nei confronti dei soci accomandanti ai quali non potevano essere richieste somme ulteriori rispetto agli importi già conferiti in sede di costituzione della società (cfr. rogito del 04.10.1999 per notar rep. 267508 racc. 63218, richiamato dalla sentenza Per_3 del tribunale di OL n. 8762/2010 - doc. n. 9 in produzione primo grado del - Controparte_2
). Al contrario, dalla documentazione prodotta nel giudizio di primo grado dal Controparte_2 risulta che aveva agito per il pagamento del proprio compenso, nei Controparte_8 confronti degli originari soci della in solido tra loro e il decreto ingiuntivo che CP_4
8 condannava , e risulta Controparte_3 Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 ormai divenuto esecutivo per effetto della mancata o tardiva opposizione dei primi tre e del rigetto, con sentenza passata in giudicato, di quella proposta dal . CP_2
La predetta obbligazione, quindi, pur avendo origine nei rapporti sociali della era CP_4 estranea alla società e gravava sui soggetti sopra indicati in solido tra loro. Risultando documentalmente provato che il ha estinto la pretesa del dott. CP_2 Per_2
a seguito della conversione del pignoramento sulle somme versate sul libretto bancario acceso a seguito del procedimento di esecuzione forzata, è indubbio che all'odierno appellato spetta l'azione di regresso nei confronti degli altri coobbligati solidali.
Sul punto la giurisprudenza è consolidata nell'affermare che in tema di obbligazioni solidali il regresso trova fondamento nella corresponsabilità ed è volto ad evitare l'ingiustificato depauperamento del patrimonio di chi abbia anticipato al terzo, anche per conto del condebitore, quanto dovuto. Il debitore in solido, che ha pagato l'intero debito, ha diritto di regresso nei confronti dell'inadempiente per la quota di sua spettanza ma la condizione per agire per la rivalsa è il già avvenuto pagamento del debito solidale da parte di uno solo dei condebitori in luogo di entrambi (Cass. 13180/07). Con la precisazione che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno del pagamento e non dalla data della maturazione del credito del terzo estraneo al rapporto (Cass. 16612/08). Posto che l'obbligazione solidale può ritenersi estinta soltanto a seguito dell'assegnazione ai creditori, tra i quali il delle somme versate sul libretto bancario, come da Per_2 provvedimento del Giudice dell'Esecuzione del 30/05/2016, certamente alla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado – 1.6.2017 – l'azione di regresso proposta dal non era prescritta diversamente da quanto eccepito dalle parti appellanti. CP_2
Al contrario, risulta fondato l'ultimo motivo degli appelli proposti sia da , Parte_1 [...]
, che da posto che, certamente, l'art. 1299 Parte_2 Parte_3 Controparte_1
c.c. attribuisce al condebitore che ha estinto l'obbligazione il diritto di ricevere dagli altri condebitori il pagamento delle quote di propria spettanza ma con esclusivo riferimento al debito originario, gravante su tutti i debitori in solido tra loro, e non anche delle ulteriori somme pagate dal condebitore che ha estinto l'obbligazione per resistere in giudizio ovvero in dipendenza della procedura esecutiva;
è evidente, infatti, che tali ulteriori debiti, afferendo esclusivamente all'iniziativa del debitore (ovvero alla sua inerzia quanto alle spese del procedimento di esecuzione) non possono ritenersi rientranti nel vincolo di solidarietà che riguarda l'obbligazione principale. Consegue a quanto premesso che il poteva agire in CP_2 regresso nei confronti degli altri condebitori (e degli aventi causa di ) Persona_1 limitatamente alla somma di euro 9.975,51 (pari all'importo del decreto ingiuntivo n. 6884/92 ottenuto dal comprensivo delle spese di lite ovvero alla somma di euro 9.561,01 + Per_2 euro 414,50 ottenuta convertendo in euro gli originari importi espressi in Lire). Dividendo la suddetta somma per quattro quote – pari al numero degli originari debitori – si ottiene l'importo di euro 2.493,88 sicchè la domanda proposta dal non può che essere CP_2 accolta, rispetto alle parti appellanti, che entro i predetti limiti. In conclusione, quindi, in riforma dell'impugnata sentenza, deve essere rigettata la domanda di regresso proposta da nei confronti di , , Controparte_2 Parte_1 Parte_2
9 e in relazione alle somme pagate dall'odierno appellato per Parte_3 Controparte_1 estinguere un credito originariamente vantato da esclusivamente nei confronti Persona_1 della società e, quindi, del socio accomandatario illimitatamente responsabile CP_4 [...]
. CP_2
Inoltre, la domanda di regresso avente ad oggetto la somma pagata per estinguere il credito spettante ad nei confronti di , Controparte_8 Controparte_2 Controparte_3 Per_1
e , in solido tra loro, può essere accolta ma limitatamente ad una
[...] Controparte_1 quota dell'importo originario del decreto ingiuntivo ottenuto dal nei confronti dei Per_2 suddetti debitori e, quindi, pari ad euro 2.493,88 (ovvero euro 9.975,51 diviso quattro), oltre interessi al tasso legale dalla data dell'estinzione dell'obbligazione originaria che, come sopra indicato, deve essere individuata al 30.5.2016 e fino al saldo. Inoltre, va precisato che ciascuno degli eredi di deve essere condannato a Persona_1 pagare l'importo sopra indicato esclusivamente pro quota, in ragione cioè della quota attiva in cui è succeduto e non in solido (cfr. Cassazione civile, sez. III , 22/11/2016 , n. 23705).
4. L'accoglimento degli appelli proposti da e , Controparte_1 Parte_1 Parte_2
, impone una diversa regolamentazione delle spese di lite di entrambi
[...] Parte_3
i gradi di giudizio che appare corretto compensare stante la soccombenza reciproca delle parti. Se, infatti, risulta accolta, in parte, la domanda di regresso proposta dal in Controparte_2 relazione al debito risulta invece rigettata quella relativa al debito Per_2 Persona_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di OL, sezione III civile, come sopra composta, definitivamente pronunziando sugli appelli proposti da , , Parte_1 Parte_2 [...]
e da nei confronti di ed avverso Parte_3 Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 la sentenza n. 3765/2024 pubblicata dal Tribunale di OL in data 08.04.2024, così provvede:
1. Accoglie, in parte, gli appelli proposti da , , Parte_1 Parte_2
e e, in riforma dell'impugnata sentenza: Parte_3 Controparte_1
2. accoglie la domanda di regresso proposta da limitatamente alla somma Controparte_2 pagata dall'attore per estinguere l'obbligazione solidale nei confronti di
[...]
CP_8
3. rigetta la domanda di regresso in relazione alla somma pagata per estinguere CP l'obbligazione della società GI s . nei confronti di e Persona_1
e, per l'effetto:
4. condanna , , ciascuno pro quota Parte_1 Parte_2 Parte_3 ereditaria, al pagamento in favore di dell'importo di euro 2.493,88 oltre Controparte_2 interessi al tasso legale dal 30.5.2016 e fino al soddisfo;
5. condanna al pagamento in favore di dell'importo di euro Controparte_1 Controparte_2
2.493,88 oltre interessi al tasso legale dal 30.5.2016 e fino al soddisfo;
6. compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio Così deciso in OL, il 2/04/2025
Il Consigliere relatore il Presidente Dott. Pasquale Ucci dott. Giulio Cataldi
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