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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 3234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3234 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 08/07/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa Antonella Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 599/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
CP_1
All'udienza del 08/07/2025 davanti al Giudice Onorario, dott.ssa Antonella Di
Maio, alle ore 09.50 compaiono per parte ricorrente l'avv.to Sollena in sostituzione dell'avv. BUTTA' FILIPPO e per parte resistente l'avv.to Ciancimino.
L'avv. Sollena insiste nel richiamo del CTU. L'avv. Ciancimino si oppone e chiede che la causa venga decisa.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 15.45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, esaminata la richiesta del ricorrente;
ritenuto che
il CTU si è già pronunciato in merito ai rilievi critici verso la consulenza;
considerato che
non appare necessario procedere con ulteriori chiarimenti;
pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Antonella Di
Maio, nella causa iscritta al n° 599/2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BUTTA' FILIPPO con studio in Palermo Via
Marchese di Villabianca, 54, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
, in, Controparte_2
in persona del suo per la Sicilia, legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli
Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv. DI SALVO
LOREDANA, giusta procura in atti
- resistente –
oggetto: infortunio - indennizzo ha pronunciato
SENTENZA
Mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' quantificate CP_1
in euro 1.200,00 oltre oneri accessori come per legge.
Pone le spese di consulenza, separatamente liquidate, a carico del ricorrente.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
2 Con ricorso depositato il 18/01/2023, la parte ricorrente in epigrafe premettendo:
-di avere subito un incidente avvenuto in occasione di lavoro il 29 agosto 2019;
-di avere denunciato detto infortunio ma l' con nota del 30 gennaio 2020, CP_1
comunicava al ricorrente di aver accertato una menomazione dell'integrità psico- fisica in misura pari al 4%, successivamente aumentata al 5%, giusta determinazione dell'11 febbraio 2022;
-di non ritenere detta valutazione congrua e, per tale motivo provvedeva a convenire in giudizio l' per sentire dichiarare che a causa dell'infortunio sarebbero CP_1
residuati postumi con un grado di menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 14% o di quella maggiore o minore che dovesse risultare dalla disponenda
CTU, con diritto al relativo indennizzo, in rendita o in capitale, ex art. 13 del d. lgs. n.
38/2000.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , contestando CP_2
la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto
Disposta la CTU medico legale, autorizzate le note conclusive, discussa dalle parti, all'udienza odierna la casa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è infondato.
Il consulente tecnico d'ufficio, dott.ssa ha concluso la sua relazione Persona_1
affermando che: “Il ricorrente a seguito dell'infortunio accorso in data Parte_1
29.08.2019 riportava: ESITI DI LESIONE INCOMPLETA DEL MENISCO MEDIALE
GINOCCHIO SX;
ESITI DI LESIONE DISTRATTIVA DI II GRADO DEL PAA SX;
ESITI DI CONTUSIONE 1 ° DITO PIEDE DX;
Per i postumi accertati si ritiene che il ricorrente abbia un danno biologico del 5%”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., vanno condivise perché immuni da vizi logico- giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali;
Spese liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 08/07/2025
3 Il Giudice Onorario Antonella Di Maio
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