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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 14/10/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1917 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(LE) il 28/01/1981, rappresenta e difesa dall'avvocato ZINI FULVIA,
e
, c.f. , nato ad [...] il Controparte_2 C.F._2
13/11/1972, rappresentato e difeso dagli avvocati MENEGOLO LUDOVICA e
NO ILARIA,
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: Voglia l'intestato Tribunale:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati
con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
competente di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti concordate
condizioni:
1. Disporsi che la casa coniugale, ubicata nel Comune di Montebello Vicentino in via
Monte Sorio n.4, di proprietà del sig. , resterà nella sua disponibilità Controparte_2
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze. Col padre continueranno a risiedere le figlie
maggiorenni e . Per_1 Per_2
2. Dare atto che la sig.ra si è trasferita con la figlia , CP_1 Persona_3
nell'abitazione ove già risiede la di lei madre sig.ra sempre nel Testimone_1
Comune di Montebello Vicentino (VI). La signora porterà con sé gli effetti CP_1
propri effetti personali e della figlia minore , oltre ad alcuni altri oggetti di Per_3
arredo e corredo per i quali si è già accordata con il marito. E provvederà dopo la
data di separazione a variare la residenza sua e della figlia minore.
3. Affidarsi la figlia minore , congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_3
con con abitazione prevalente e residenza presso la madre. I genitori eserciteranno la
responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare assumendo di comune
accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relativamente all'istruzione, al
sistema educativo ed alla salute;
tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità,
aspirazioni. Al contempo ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale
2 separatamente con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà
la figlia minore con sé.
4. Disporsi che la sig.ra si obbliga al mantenimento diretto della Controparte_1
figlia . Persona_3
5. Disporsi che la figlia , maggiorenne ma ancora studentessa e quindi Persona_4
non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere nella casa familiare col
padre sig. che si obbliga al mantenimento diretto della stessa. Controparte_2
6. Disporsi che tutte le spese straordinarie fino al raggiungimento dell'indipendenza
economica delle due figlie suddette saranno ripartite nella misura dell'80% in capo al
padre e per il 20% alla madre.
7. Disporsi - posto che i genitori provvederanno ciascuno al mantenimento diretto di
una delle due figlie non autonome in ragione della loro collocazione prevalente -,
anche quanto segue:
CP_ a) Atteso che le somme elargite da a titolo di assegno unico universale (AUU)
per le figlie e sono attualmente percepite per intero dal padre per la Per_3 Per_2
somma mensile di € 396,00=; a decorrere dal deposito del presente ricorso e per tutto
il 2025, disporsi di ripartire parte di dette somme. Il sig. , quindi, verserà € Per_3
200,00 alla sig.ra riconoscendole l'AUU a favore di , mediante CP_1 Per_3
bonifico entro il giorno 25 di ogni mese. Dal 2026, anno in cui compirà 21 Per_2
anni e quindi non avrà più diritto all'AUU, sarà la sig.ra a chiedere e CP_1
CP_ percepire per intero (100%) da l'assegno unico universale per la figlia . Per_3
b) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia minore e della maggiore Per_3
non economicamente indipendente saranno suddivise tra i genitori nella Per_2
3 misura del 80% a carico del padre e per il restante 20% a carico della madre;
per
l'individuazione di tali spese si rimanda all'elenco del Protocollo in uso all'intestato
Tribunale, che le parti, con la sottoscrizione del ricorso hanno dichiarato di conoscere
ed approvare. Tali spese debitamente documentare verranno rimborsate, pro-quota,
al genitore che le avrà anticipate interamente entro il giorno 10 del mese successivo,
a quello in cui sono state sostenute.
c) che il sig. versi alla signora per sei mesi, a far data dal mese di Per_3 CP_1
giugno del corrente anno e fino a dicembre, la somma mensile di € 200,00 entro il 10
di ogni mese;
e ciò al fine di essere di sostegno alla signora nella gestione delle spese
conseguenti il trasferimento.
8. Disporsi che la figlia minore possa vedere e frequentare liberamente il Per_3
padre, compatibilmente con i propri impegni scolastici e ricreativi e quelli lavorativi
del genitore. In ogni caso, le visite potranno avvenire secondo la seguente tempistica:
a) un pomeriggio a settimana da concordarsi con la madre, indicativamente dalle ore
17 alle ore 22; b) a fine settimana alternati dalle 10 del sabato alle 21.30 della
domenica;
c) vacanze estive: un periodo continuativo di 15 giorni da concordare tra i genitori
entro il giorno 30 aprile di ogni anno (o altra data che gli stessi concorderanno, tale
da consentire ad entrambi i genitori di poter pianificare le vacanze estive con congruo
anticipo); d) durante le festività: sette giorni, anche con continuativi, nel periodo
natalizio ricomprendendo al anni alterni il giorno di Natale ed il Capodanno;
tre
giorni, anche non continuativi, nel periodo pasquale, ricomprendendo ad anni alterni
il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
4 B) Essendo i coniugi economicamente indipendenti, disporsi che nulla è dovuto
reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento.
C) Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento
del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in LL NT (VI) in data 06/12/2003,
che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 15/07/2025 e successivamente, ai fini dei necessari chiarimenti, dell'udienza del 23/09/2025 entrambe sostituite dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
5 -nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione Per_3
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti secondo cui sarà la madre ad occuparsi e farsi carico in via diretta del mantenimento ordinario della figlia minore
Per_3
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno, invece, poste a carico di entrambi i genitori nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre, così come concordato tra le parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del padre Controparte_2
l'obbligo di farsi carico integralmente ed in via diretta del mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, nonché di sostenere nella Per_2
misura dell'80% le spese straordinarie relative a quest'ultima, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
6 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi,
provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
, uniti in matrimonio in LL NT (VI) in data 06/12/2003 con
[...]
atto trascritto al n. 30, parte II, serie A, anno 2003, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LL
NT (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.10.2025
7 Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott. Ludovico Rossi Giudice
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1917 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nata a [...] Controparte_1 C.F._1
(LE) il 28/01/1981, rappresenta e difesa dall'avvocato ZINI FULVIA,
e
, c.f. , nato ad [...] il Controparte_2 C.F._2
13/11/1972, rappresentato e difeso dagli avvocati MENEGOLO LUDOVICA e
NO ILARIA,
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: Voglia l'intestato Tribunale:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati
con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile
competente di procedere all'annotazione della sentenza, alle seguenti concordate
condizioni:
1. Disporsi che la casa coniugale, ubicata nel Comune di Montebello Vicentino in via
Monte Sorio n.4, di proprietà del sig. , resterà nella sua disponibilità Controparte_2
unitamente ai mobili, arredi e pertinenze. Col padre continueranno a risiedere le figlie
maggiorenni e . Per_1 Per_2
2. Dare atto che la sig.ra si è trasferita con la figlia , CP_1 Persona_3
nell'abitazione ove già risiede la di lei madre sig.ra sempre nel Testimone_1
Comune di Montebello Vicentino (VI). La signora porterà con sé gli effetti CP_1
propri effetti personali e della figlia minore , oltre ad alcuni altri oggetti di Per_3
arredo e corredo per i quali si è già accordata con il marito. E provvederà dopo la
data di separazione a variare la residenza sua e della figlia minore.
3. Affidarsi la figlia minore , congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_3
con con abitazione prevalente e residenza presso la madre. I genitori eserciteranno la
responsabilità genitoriale in modo condiviso in particolare assumendo di comune
accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia relativamente all'istruzione, al
sistema educativo ed alla salute;
tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità,
aspirazioni. Al contempo ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale
2 separatamente con riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà
la figlia minore con sé.
4. Disporsi che la sig.ra si obbliga al mantenimento diretto della Controparte_1
figlia . Persona_3
5. Disporsi che la figlia , maggiorenne ma ancora studentessa e quindi Persona_4
non economicamente autosufficiente, continuerà a vivere nella casa familiare col
padre sig. che si obbliga al mantenimento diretto della stessa. Controparte_2
6. Disporsi che tutte le spese straordinarie fino al raggiungimento dell'indipendenza
economica delle due figlie suddette saranno ripartite nella misura dell'80% in capo al
padre e per il 20% alla madre.
7. Disporsi - posto che i genitori provvederanno ciascuno al mantenimento diretto di
una delle due figlie non autonome in ragione della loro collocazione prevalente -,
anche quanto segue:
CP_ a) Atteso che le somme elargite da a titolo di assegno unico universale (AUU)
per le figlie e sono attualmente percepite per intero dal padre per la Per_3 Per_2
somma mensile di € 396,00=; a decorrere dal deposito del presente ricorso e per tutto
il 2025, disporsi di ripartire parte di dette somme. Il sig. , quindi, verserà € Per_3
200,00 alla sig.ra riconoscendole l'AUU a favore di , mediante CP_1 Per_3
bonifico entro il giorno 25 di ogni mese. Dal 2026, anno in cui compirà 21 Per_2
anni e quindi non avrà più diritto all'AUU, sarà la sig.ra a chiedere e CP_1
CP_ percepire per intero (100%) da l'assegno unico universale per la figlia . Per_3
b) Le spese straordinarie nell'interesse della figlia minore e della maggiore Per_3
non economicamente indipendente saranno suddivise tra i genitori nella Per_2
3 misura del 80% a carico del padre e per il restante 20% a carico della madre;
per
l'individuazione di tali spese si rimanda all'elenco del Protocollo in uso all'intestato
Tribunale, che le parti, con la sottoscrizione del ricorso hanno dichiarato di conoscere
ed approvare. Tali spese debitamente documentare verranno rimborsate, pro-quota,
al genitore che le avrà anticipate interamente entro il giorno 10 del mese successivo,
a quello in cui sono state sostenute.
c) che il sig. versi alla signora per sei mesi, a far data dal mese di Per_3 CP_1
giugno del corrente anno e fino a dicembre, la somma mensile di € 200,00 entro il 10
di ogni mese;
e ciò al fine di essere di sostegno alla signora nella gestione delle spese
conseguenti il trasferimento.
8. Disporsi che la figlia minore possa vedere e frequentare liberamente il Per_3
padre, compatibilmente con i propri impegni scolastici e ricreativi e quelli lavorativi
del genitore. In ogni caso, le visite potranno avvenire secondo la seguente tempistica:
a) un pomeriggio a settimana da concordarsi con la madre, indicativamente dalle ore
17 alle ore 22; b) a fine settimana alternati dalle 10 del sabato alle 21.30 della
domenica;
c) vacanze estive: un periodo continuativo di 15 giorni da concordare tra i genitori
entro il giorno 30 aprile di ogni anno (o altra data che gli stessi concorderanno, tale
da consentire ad entrambi i genitori di poter pianificare le vacanze estive con congruo
anticipo); d) durante le festività: sette giorni, anche con continuativi, nel periodo
natalizio ricomprendendo al anni alterni il giorno di Natale ed il Capodanno;
tre
giorni, anche non continuativi, nel periodo pasquale, ricomprendendo ad anni alterni
il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo.
4 B) Essendo i coniugi economicamente indipendenti, disporsi che nulla è dovuto
reciprocamente a titolo di assegno di mantenimento.
C) Spese legali compensate tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il PM, interviene e conclude per l'accoglimento
del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/05/2025 i coniugi indicati in epigrafe,
premesso di aver contratto matrimonio in LL NT (VI) in data 06/12/2003,
che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 15/07/2025 e successivamente, ai fini dei necessari chiarimenti, dell'udienza del 23/09/2025 entrambe sostituite dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il
Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
5 -nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione Per_3
della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti secondo cui sarà la madre ad occuparsi e farsi carico in via diretta del mantenimento ordinario della figlia minore
Per_3
-le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno, invece, poste a carico di entrambi i genitori nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre, così come concordato tra le parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico del padre Controparte_2
l'obbligo di farsi carico integralmente ed in via diretta del mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne ma non autosufficiente, nonché di sostenere nella Per_2
misura dell'80% le spese straordinarie relative a quest'ultima, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
6 Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c.,
le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi,
provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
, uniti in matrimonio in LL NT (VI) in data 06/12/2003 con
[...]
atto trascritto al n. 30, parte II, serie A, anno 2003, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LL
NT (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 7.10.2025
7 Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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