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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/05/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 869/2022 R.G. promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti SPALLASSO VITTORIO e ROTONDI ANTONINO, ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Alessandria, c.so Crimea n. 11, in forza di procure speciali in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
: rappresentato e difeso dagli Avv.ti LA PORTA STEFANO e CEFOLA Controparte_1
SERAFINA A.M. ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, c.so Europa n. 15, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA-
e
contro
: in persona del procuratore pro tempore, Controparte_2
, , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. Controparte_3 CP_4
PONZANELLI GIULIO e GIUDICI VALERIA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Milano, via Michele Barozzi v. 1, in forza di procure speciali in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
avente per oggetto: risarcimento del danno;
pagina 1 di 22
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per gli attori (come da note scritte):
“NEL MERITO:
Piaccia al Giudice Ill.mo, omnibus contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti nei fatti sopra esposti, condannarli in solido, ovvero in via alternativa a risarcire a ciascun attore i danni tutti non patrimoniali ad esso singolarmente derivati in conseguenza dei fatti per cui è causa e comunque il danno morale da esso sopportato in conseguenza della commissione dei reati accertati con sentenza n. 1/15 del 14.12.2015 della Corte di Assise di Alessandria, così come modificata dalla Corte di Appello di Torino in data
20.06.2018 e confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 12 dicembre 2019.
Danno quantificato in euro 20.000,00, per ciascuno di essi, ovvero nella misura meglio vista, anche in via equitativa.
Con rivalutazione e interessi dalla data del fatto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad accessori come per legge”.
Per parte convenuta SO altri (come da note scritte):
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare di merito, dichiarare prescritto il diritto risarcitorio azionato dagli attori, per le ragioni esposte;
- nel merito, rigettare ogni domanda avversaria avverso gli esponenti, siccome infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti;
- in via istruttoria… (omissis);
- in ogni caso, con spese e compensi di causa integralmente rifusi.”
Per parte convenuta (come da note scritte): CP_1
“In via preliminare:
1. dichiarare prescritto il diritto risarcitorio azionato dagli attori, per tutte le ragioni esposte negli atti di causa.
Nel merito, in via principale:
2. respingere tutte le domande degli attori, perché totalmente infondate in fatto e in diritto, per le ragioni descritte in atti.
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3. anche in ragione degli accordi transattivi raggiunti tra e il Sig. , nonché tra CP_2 Pt_1
e il Sig. , di cui l'ing. ha dichiarato di voler approfittare in ordine Controparte_5 Pt_5 CP_1
agli effetti favorevoli di essi, rigettare le domande avverse.
In via istruttoria:
4. rigettare le richieste di prova testimoniale di parte attrice per tutte le ragioni esposte in atti.
In ogni caso:
5. Con vittoria integrale di compensi e spese, imponibili e non imponibili, di causa, oltre IVA e CPA, ed imposta di registro, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge pro tempore vigente.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 14 marzo 2022, ritualmente notificato, i signori Parte_1
, e premettendo di aver tutti lavorato, a partire dagli Parte_3 Parte_6 Parte_4 anni '70, presso il Polo Chimico di ET AR, alle dipendenze delle varie proprietà succedutesi, ed oggi gestito dalla convenivano in giudizio quest'ultima Controparte_2
società e i suoi ex dirigenti e , al fine di sentirli Controparte_3 CP_4 Controparte_1
condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali singolarmente subiti da ognuno di essi in conseguenza dei fatti di reato - integranti la fattispecie di disastro ambientale colposo
- accertati con Sentenza della Corte di Assiste di Alessandria n. 1/15, confermata in appello e divenuta definitiva il 12.12.2019.
In particolare, rappresentando di aver tutti bevuto, per anni, l'acqua distribuita all'interno della stabilimento emunta dai pozzi sottostanti il Polo Chimico, e di aver tutti allo stesso modo sempre usufruito del servizio docce e del servizio mensa, anch'essi erogati tramite acque interne, gli attori chiedevano il ristoro del danno di natura morale, rappresentato dalla sofferenza psichica e dal patema d'animo provati dinanzi a quegli avvenimenti, comunemente definiti “emergenza cromo”, che nel 2008 avevano portato a conoscenza della popolazione locale che i terreni e le acque di falda della zona di
ET AR erano fortemente contaminati, per il timore di essere stati esposti, o di trovarsi ancora esposti, a fonti idriche altamente inquinate, e dunque pericolose per la loro incolumità.
Deducevano gli attori come identico danno di natura morale fosse già stato riconosciuto ad alcuni ex lavoratori del Polo Chimico a loro tempo costituitisi parte civile nel processo penale, proprio sul presupposto aver tutti vissuto il comprensibile, fondato timore, di veder compromessa la propria salute a causa dell'esposizione avuta a sostanze inquinanti;
come tale timore fosse stato amplificato dal susseguirsi delle notizie sul cd. , con prima i provvedimenti amministrativi inibenti l'uso Parte_7
pagina 3 di 22 dell'acqua fino ad allora ritenuta potabile e abbondantemente consumata, e poi con l'avvio del procedimento penale che aveva permesso di accertare la grave situazione di inquinamento ambientale e le responsabilità personali e aziendali della sua causazione;
di come tale timore li avesse portati a mutare le proprie abitudini, da un lato evitando di bere la cd. acqua di rubinetto, e dall'altra sottoporsi a ripetuti accertamenti sanitari;
di come, infine, stress e timore fossero stati da un ultimo amplificati dagli allarmanti esiti di uno Studio epidemiologico condotto sugli abitanti della zona nel 2019, evidenzianti il grave pericolo per la salute pubblica indotto dalle attività del Polo Chimico.
Sulla scorta delle condanne ormai definitive emesse dalla Corte di Assise di Alessandria nei confronti di e ritenuti personalmente responsabili CP_4 Controparte_1 Controparte_3
del reato di disastro ambientale verificatosi in ET AR, gli attori chiedevano quindi di sentirli condannare, in solido tra loro e con in quanto responsabile del Controparte_2
fatto illecito dei propri dipendenti ex art 2049 c.c., al risarcimento di tale danno non patrimoniale derivante da reato, quantificato in via equitativa nella somma di € 20.000,00 ciascuno o in quella anche diversa comunque ritenuta di giustizia.
e i signori e si costituivano in Controparte_2 CP_4 Controparte_3 giudizio con un'unica difesa, contestando fermamente l'avversa ricostruzione dell'illecito. Da un lato, i convenuti evidenziavano come in sede penale fosse stato escluso il reato di avvelenamento delle acque, che mai, nei punti di attingimento per uso potabile o alimentare, erano invero risultate pericolose per la salute umana, sicché non poteva ritenersi giustificabile negli attori alcuna paura di ammalarsi per aver bevuto acqua interna – solo asseritamente inquinata - dello stabilimento;
dall'altro, contestavano la sussistenza di nesso di causalità tra le condotte di reato accertate in sede penale e l'asserito danno sofferto dagli attori, evidenziando come l'allarme nella popolazione fosse stato indotto da Ordinanze sindacali ispirate ad un principio di iper-precauzione, che non rappresentavano una situazione di fatto accertata, e che non potevano quindi fondatamente far sorgere quella “paura” di cui gli attori chiedevano il risarcimento. Deducevano, in ogni caso, come il generico e astratto diritto al benessere e alla tranquillità psicologica non costituisse situazione meritevole di tutela autonomamente risarcibile e come comunque mancasse qualsivoglia prova del danno da sofferenza interiore ex adverso lamentato;
eccepivano, infine, per il denegato caso di riconoscimento dell'illecito civile allegato in citazione,
l'intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie avanzate dagli attori, nonché l'intervenuta rinuncia, da parte dei signori e a far valere qualsivoglia danno patrimoniale e non Pt_1 Pt_5 patrimoniale comunque derivante dall'esecuzione del rapporto di lavoro.
si costituiva in giudizio con difesa autonoma, ma del tutto sovrapponibile a Controparte_1 quella degli altri convenuti, dichiarando inoltre, con riferimento all'asserita intervenuta transazione tra pagina 4 di 22 e e e di voler approfittare degli eventi favorevoli della stessa Pt_1 CP_2 Pt_5 Controparte_5 ai sensi dell'art. 1304 c.c.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183, comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita tramite prove orali e mandata a precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2024.
A detta udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti così come in epigrafe, la causa è stata trattenuta a decisione previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
***
L'azione risarcitoria avanzata dagli odierni attori trae origine dagli avvenimenti della cd.
“emergenza cromo” che colpì l' , e in particolare la zona di ET AR, tra il 2008 e CP_6
il 2009, e dal processo penale che in seguito ne scaturì.
Al fine di comprendere appieno le valutazioni cui si perverrà in punto riconoscimento e liquidazione dei danni richiesti si ritiene dunque doveroso ripercorrere brevemente la vicenda storica e giudiziaria di tale emergenza (ogni riferimento che segue è tratto dalla Sentenza della Corte di Assise di
Alessandria n. 1/2015, doc. 8 parte attrice).
Il tutto prese avvio nel 2008, quando un'analisi condotta dall'ARPA sulla qualità delle acque sotterranee presso l'area industriale dell' , inattivo dal 1980, Parte_8
evidenziò livelli di contaminazione delle falde acquifere da parte di sostanze tossiche, tra cui cromo esavalente e solventi clorurati, che nulla avevano a che vedere con la produzione di zucchero, e che apparivano verosimilmente riconducibili alle attività produttive del
[...]
collocato più a sud sul territorio, e già all'attenzione delle autorità per una Parte_9
situazione di grave inquinamento ambientale.
È infatti da premettere come nei terreni e nelle acqua di falda superficiali sottostanti il Polo
Chimico - ove in passato era stata attiva la produzione di acido solforico e, negli anni '30 - '60, era stato in funzione l'impianto "bicromati" che produceva bicromato di potassio ed altri sali di cromo - fosse già stata accertata, ben prima degli anni '90, la diffusa presenza di sostanze inquinanti, quali appunto arsenico, cromo trivalente, cromo esavalente, piombo e altri metalli, in misura ben eccedente i limiti normativi.
Tale situazione di inquinamento era dovuta ai numerosi residui di lavorazione, ancora contenenti questi metalli pesanti, rimasti accatastati per lunghissimi anni in discariche abusive poste all'interno dello stabilimento, tali da provocare la contaminazione, per contatto, del terreno su cui erano ammassati, e nel tempo riuscire a infiltrarsi nella falda acquifera sottostante la zona industriale, grazie pagina 5 di 22 all'attività di percolazione delle acque piovane o alle perdite di acque di lavorazione dalle stesse reti idriche dello stabilimento, gravemente compromesse.
Tali contaminazioni erano inoltre già emerse, sebbene in misura minore, nelle acque di falda poste molto più sud dello stabilimento, a causa di quello che era stato definito il fenomeno del cd. duomo piezometrico, ovvero un innalzamento della falda freatica dovuto alle ingenti perdite di acque di processo e di raffreddamento da parte della rete idrica dello stabilimento, che a lungo andare aveva prodotto un effetto di inversione del regolare senso di falda, da sud-est a nord-ovest, con diffusione a raggiera degli inquinanti verso l'esterno dello stabilimento, e con conseguente comparsa della contaminazione in zone dove la stessa non avrebbe dovuto essere presente, data la inesistenza di fonti di inquinamento.
Per questi fatti, la proprietà del Polo Chimico risultava impegnata in un procedimento di bonifica già dall'anno 2000, tuttavia rallentato dal succedersi di ad NT nella Parte_10
gestione aziendale e dalle importanti modifiche normative in materia di bonifica dei siti inquinati intervenute con l'entrata in vigore della Legge 152 del 2006.
Alla luce di riscontri pervenuti al e alla Provincia di Alessandria da parte della stessa CP_7 proprietà circa l'insufficienza delle opere di bonifica e di contenimento delle perdite di acqua CP_2
dalle reti industriali sino a quel momento effettuate, apparì piuttosto chiaro come la situazione di grave contaminazione delle acque dell'ex-zuccherificio potesse dipendere dal probabile peggioramento dell'anomalia piezometrica riscontrata sotto lo stabilimento , ovvero dal deflusso verso nord di CP_2
acque falda che, dopo aver dilavato terreni con altissime concentrazioni di inquinanti, continuavano a fuoriuscire dallo stabilimento, distribuendosi nella falda superficiale delle aree circostanti.
Si aprì pertanto una fase emergenziale, che venne definita “emergenza cromo”, avente lo scopo di attivare urgentemente interventi per la risoluzione della situazione di inquinamento della falda superficiale.
Sotto il profilo amministrativo, il e la Provincia di Alessandria incaricavano CP_7
formalmente ARPA di approfondire i controlli e il Sindaco di Alessandria, in via precauzionale, emanava una prima Ordinanza contingibile e urgente con cui, premettendo che le analisi sulla qualità delle acque sotterranee emunte dalla falda superficiale avevano evidenziato superamenti del limite normativo per la qualità delle acque destinate al consumo umano relativamente ai parametri cromo totale e di cromo esavalente, ordinava “con effetto immediato a tutti i soggetti proprietari o utilizzatori degli immobili siti nel sobborgo di ET AR, compresi entro il perimetro delimitato ad Ovest dal fiume Bormida, a Sud dal confine comunale, ad Est e a Nord dalla SS 10, e, comunque, compresi entro la distanza di 300 metri da tale arteria, di non utilizzare acque emunte dalla falda superficiale
pagina 6 di 22 per usi potabili, irrigui e destinati alla alimentazione animale” (Ordinanza Sindaco Alessandria n. 103 del 22.05.2008 - doc. 2 parte attrice).
Tale Ordinanza veniva portata a conoscenza della collettività mediante avviso sulla stampa locale e sul sito Internet della Città di Alessandria, nonché mediante affissione nel territorio interessato.
In data 24 e 25 maggio 2008 ARPA effettuava sulla falda superficiale dell'abitato di ET una serie di campionamenti che confermavano la presenza di cromo esavalente in alcune aree, compresa la rete idrica privata proveniente dal Polo chimico, nella quale veniva segnalata la presenza di solventi clorurati oltre il limite consentito dal D. Lgs. n. 31 del 2001.
Tali risultati portavano il Sindaco ad emanare il 24.5.2008 una seconda Ordinanza contingibile e urgente, con cui, dando atto della riscontrata presenza, da parte delle analisi ARPA, “di sostanze potenzialmente tossiche” nelle acque provenienti da reti di distribuzione private derivate da pozzi siti all'interno dell'area industriale di ET AR, ordinava con “effetto immediato Parte_10
alla proprietaria della rete di distribuzione citata nonché del pozzo di Parte_11
emungimento, di interrompere tale erogazione fino alla certificazione della totale eliminazione degli elementi tossici” (cfr. doc. 8 pag. 37).
Anche a questa Ordinanza veniva data pubblicità nelle forme della precedente.
In data 26.05.2008 il Sindaco emetteva l'Ordinanza n. 108 nella quale ribadiva il divieto, meglio delimitando i limiti territoriali di efficacia dello stesso (Ordinanza Sindaco Alessandria n. 108 del 26.05.2008 – doc. 3 parte attrice).
In data 27.05.2008, il Sindaco emetteva l'Ordinanza n. 109, con la quale ordinava a tutti i soggetti proprietari, gestori o utilizzatori di pozzi profondi più di 40 metri nella detta area, di provvedere, entro 7 giorni, a far effettuare e a presentare al Servizio Ambiente dell'Amministrazione e al dipartimento di Prevenzione ASL AL la certificazione delle acque emunte, con particolare riferimento alla concentrazione di solventi clorurati, cromo totale e cromo esavalente, diffidando, in caso di inadempienza, dal proseguire in qualsiasi forma l'utilizzo delle acque prelevate da falda profonda nell'area interessata (Ordinanza Sindaco Alessandria n. 109 del 27.05.2008 – doc. 4 parte attrice).
Anche a siffatta Ordinanza veniva data pubblicità nelle forme delle precedenti.
Seguì, infine, l'Ordinanza contingibile e urgente n. 585 del 29.06.2009, con la quale il Sindaco di Alessandria inibiva a tutti i proprietari, gestori, utilizzatori di pozzi posti all'interno dell'area delimitata dalle precedenti Ordinanze, in assenza di documentazione attestante per tutto il periodo di utilizzazione, mediante certificazione da ripetersi ogni sessanta giorni, a cura e spese del soggetto utilizzatore, il rispetto dei limiti normativi di cui al D.Lgs. 31/01, di utilizzare per usi domestici, irrigui pagina 7 di 22 e destinati all'alimentazione animale le acque emunte dalla falda (Ordinanza Sindaco Alessandria n.
585 del 29.06.2009 – doc. 5 parte attrice).
Sotto il profilo giudiziario, l'emergenza cromo segnò l'avvio di una complessa indagine da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, indagine che portò ben otto dirigenti delle società NT e a processo con l'accusa di avvelenamento doloso di acque CP_2
destinate all'alimentazione e omessa bonifica, in particolare: a) per aver omesso, negli anni, la manutenzione della rete idrica dello stabilimento, tale da cagionare, attraverso enormi perdite di acqua di processo e di raffreddamento, il c.d. duomo piezometrico che dilavava le sostanze inquinanti presenti negli strati superficiali del terreno e contribuiva a disperderle a raggiera nelle acque di falda sottostante, sia interna sia esterna al sito industriale;
b) per aver omesso di segnalare alle autorità competenti, in seno alla procedura di bonifica in corso, della portata reale dell'inquinamento, anche e soprattutto con riferimento alle discariche esistenti ed allo stato dell'acqua di falda;
c) per aver omesso l'adozione di qualsiasi doverosa opera volta a eliminare o quanto meno ridurre e comunque confinare e contenere l'inquinamento in atto;
d) per aver continuato a somministrare l'acqua emunta dalla falda sottostante il sito industriale sia ad alcune abitazioni della frazione di ET AR, non collegate all'acquedotto municipale, ma dipendenti dallo stabilimento per il rifornimento di acqua ad usi domestici, sia ai lavoratori operanti all'interno della realtà industriale, cui erano messi a disposizione in vari locali rubinetti di acqua da bere, nonché la mensa aziendale, rifornita dalla predetta acqua, nonché infine, sempre con il medesimo sistema di alimentazione, gli erogatori automatici di caffè, tè e bibite varie.
Ebbene, nel corso del dibattimento svoltosi dinanzi alla Corte di Assise del Tribunale
Alessandria venne effettivamente accertata una grave situazione di contaminazione ambientale dei terreni e delle acque di falda superficiale e intermedia che scorre sotto il sito industriale e le CP_2
aree circostanti, certamente riferibile alle lavorazioni svolte in passato, e in parte ancora attualmente, presso il Polo chimico di ET AR.
In particolare, venne accertato come fosse ancora in atto una imponente e continua contaminazione della falda acquifera sottostante lo stabilimento;
come tale contaminazione fosse l'effetto della lisciviazione/solubilizzazione delle sostanze incorporate nel terreno e disciolte dall'acqua che intercettava l'acquifero, vuoi atmosferica, vuoi proveniente dalle consistenti e ancora attuali perdite della rete idrica a servizio del sito, di per sé contaminate da sostanze quali cloroformio o tricloroetilene, ancora in uso negli impianti produttivi;
come su tale diffusa contaminazione influisse anche l'alto piezometrico formatosi a causa delle ingenti perdite di acqua di processo, in grado di invertire il senso di falda e diffondere quindi i contaminanti in luoghi ove gli stessi non avrebbero avuto ragione di trovarsi;
come, infine, nessun reale e serio intervento fosse stato messo in atto, nel periodo preso in pagina 8 di 22 considerazione dal capo di imputazione, da parte dei vertici NT e – e in particolare di CP_2
, , e , nelle rispettive posizioni Controparte_8 CP_4 Controparte_1 Controparte_3
di Responsabili PAS e HSE (responsabili Ambiente) e di Direttori di Stabilimento – per la rimozione delle fonti inquinanti, per l'eliminazione delle perdite di acqua di lavorazione da parte delle reti idriche e per il contenimento del flusso delle acque nella sua espansione verso l'esterno.
Tuttavia, all'esito del dibattimento, la Corte di Assise escluse la configurabilità del reato di avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione (art. 439 c.p.), riqualificando i fatti contestati dal
Pubblico Ministero nel diverso reato disastro ambientale colposo (art. 449 c.p.).
La Corte infatti rilevò come sebbene fosse stata dimostrata una gravissima contaminazione delle acque di falda superficiale e intermedia, non fosse in realtà stato dimostrato, nelle acque destinate all'alimentazione emunte dai pozzi privati di ET AR e dei sobborghi limitrofi, e finanche da quelli interni dello stabilimento , il superamento di livelli di contaminazione tali da renderle CP_2
pericolose per la salute umana, essendo le stesse al contrario sempre risultate nei limiti previste per le acque potabili.
Ciò in quanto tutti i punti di attingimento esaminati pescavano in falda profonda, risultata di fatto protetta dalla dispersione dei contaminanti.
Ritenne pertanto la Corte di dover escludere la sussistenza del reato di avvelenamento contestato dal Pubblico Ministero, che per la sua configurabilità richiede la prova dell'effettiva destinazione potabile o comunque alimentare di acque risultate in concreto “avvelenate”.
Sennonché, secondo la Corte, la mancanza nei punti di attingimento ad uso potabile o comunque alimentare di acqua “avvelenata”, cioè con valori di contaminazione tali, per qualità e quantità, da esporre la popolazione che l'avesse costantemente bevuta a plurimi rischi per la salute, non toglieva tuttavia all'acqua stessa, intesa come matrice ambientale, ampi connotati di pericolosità per l'incolumità pubblica, tali da far ritenere configurabile il diverso reato di disastro ambientale, che a differenza di quello di avvelenamento delle acque non richiede la specificità della destinazione concreta dell'acqua all'uso alimentare, ma tutela il bene acqua a prescindere dai vari usi che della stessa possano farsi.
Secondo la Corte, all'esito del processo doveva infatti ritenersi pienamente accertato che i terreni e la falda superficiale e intermedia che scorreva sotto l'intera area occupata dallo stabilimento e zone sottostanti, sino al fiume Bormida, comprendendo la zona dell'ex-zuccherificio, quella CP_2
dello stabilimento ed altri insediamenti privati, presentassero una costante ed elevata Pt_12
contaminazione da parte di diverse sostanze chimiche con proprietà altamente tossiche e cancerogene, a seguito del loro storico interramento o della loro diretta dispersione dagli impianti industriali, tali da di pagina 9 di 22 renderli potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica di una moltitudine indistinta di persone;
che doveva parimenti ritenersi pienamente dimostrato come i terreni e le acque di falda sottostanti, fino ad un profondità di anche 70 metri, fossero totalmente e gravemente pregiudicati, tanto che il loro utilizzo, anche ai fini meramente commerciali, era stato inibito o posto in discussione senza un'adeguata bonifica;
che non potesse dunque esserci dubbio sul fatto che l'inquinamento avesse rivestito i caratteri di un fenomeno particolarmente grave, sia per la pericolosità intrinseca delle sostanze, sia per il fatto che dal terreno le sostanze tossiche e cancerogene si erano estese a contaminare un'altra matrice ambientale di importanza vitale, quale è l'acqua, che aveva contribuito ad ulteriormente incrementarne la diffusione, sia infine per la loro persistenza, tale da rendere non solo rilevante, ma molto difficilmente reversibile, la compromissione delle matrici interessate.
Ritenne quindi la Corte che dinanzi all'entità e alla gravità dell'inquinamento ambientale accertato, i fatti contestati dal Pubblico Ministero potessero essere riqualificati nel diverso reato di disastro ambientale, reato in grado di contemplare il “bene acqua” come matrice ambientale, al di là di là dei vari usi – anche non potabili o alimentari - che se ne possano fare, sino a ricomprendere le acque ad uso sanitario, le acque utilizzate per il riempimento delle piscine, le acque dei fiumi o le acque di falda, purché attingibili, e quindi potenzialmente in grado di entrare, in qualsiasi modo, in contatto con l'uomo.
Sulla scorta di siffatto ragionamento, la Corte di Assise giunse quindi a condannare per disastro ambientale, tra gli imputati, coloro che risultarono aver coperto posizioni apicali aventi l'obbligo di legge di adottare le misure necessarie ad interrompere, prima, e successivamente ad eliminare del tutto, la contaminazione dei terreni e delle acque di falda in essere almeno sin dagli anni '90.
In particolare, , quale responsabile centrale funzione ambiente Persona_1
(PAS) per tutti i siti industriali NT dal 2000 al 2002.
per aver ricoperto la carica di Responsabile Funzione Ambientale (PAS) nello CP_4 stabilimento di ET dal 1995 al 2002, alle dipendenze di NT, per poi proseguire nell'incarico anche successivamente, durante la gestione , e per essere divenuto responsabile centrale HSE dal CP_2
2004.
, per aver ricoperto la carica di direttore dello stabilimento di ET Controparte_1
AR della nel periodo luglio 2003 – dicembre 2007. Parte_11
per aver ricoperto la carica di responsabile centro di competenza ambiente Controparte_3
(HSE) degli stabilimenti in Italia a decorrere dal 1gennaio 2004. Parte_10
La Sentenza della Corte di Assise di Alessandria venne impugnata dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Torino, che in parziale riforma della decisione di primo grado ritenne prescritti i fatti pagina 10 di 22 contestati nei confronti dell'imputato , e confermò invece integralmente le condanne per CP_8
disastro colposo emesse nei confronti degli imputati e pur riducendo in CP_4 CP_1 CP_3
loro favore le pene alla luce del riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il 12 dicembre 2019, la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione rigettò integralmente i ricorsi degli imputati , e determinando il passaggio in CP_8 CP_4 CP_1 CP_3
giudicato della Sentenza della Corte di Assise di Appello Torino e la definitività delle condanne emesse nei loro confronti.
***
Nel presente giudizio gli attori domandano il risarcimento del danno di natura morale derivante dal reato di disastro ambientale per cui e sono stati condannati in sede CP_4 CP_1 CP_3
penale (e di cui in sede civile risponde ex art 2049 c.c.). CP_2
Danno rappresentato dal turbamento e dal patema interiore provati dinanzi agli avvenimenti della cd. “emergenza cromo”, per la paura o il timore di essere stati esposti, o di trovarsi ancora esposti, come lavoratori del Polo Chimico, a fonti idriche altamente contaminate, e dunque pericolose per la loro incolumità.
Deducono infatti gli attori di aver lavorato pressoché per tutta la durata della loro carriera lavorativa presso lo stabilimento di ET AR, alle dipendenze delle varie proprietà succedutesi, e di aver sempre utilizzato, per anni, l'acqua emunta dai pozzi interni interessati dai fenomeni di inquinamento, sia ai fini igienico-sanitari, facendo uso delle docce e dei servizi igienici, che ai fini alimentari, usufruendo del servizio mensa – che per la preparazione dei pasti utilizzava l'acqua interna, almeno sino al 1998 - e soprattutto bevendo l'acqua resa liberamente accessibile ai lavoratori tramite i numerosi rubinetti erogatori disposti all'interno della fabbrica.
Sostengono quindi come debba ritenersi del tutto comprensibile lo stato di forte turbamento da essi provato dinanzi alle Ordinanze sindacali riportanti gli allarmanti esiti degli accertamenti condotti sulla qualità delle acque di falda sottostanti il Polo Chimico e zone limitrofe, arrivate sino a vietare l'utilizzo delle acque emunte dai pozzi dello stabilimento per ogni tipo di uso e non solo ai fini alimentari, e così a modificare abitudini di vita e comportamenti sino ad allora quotidianamente tenuti da essi attori, in quanto ritenuti potenzialmente pericolosi per salute umana.
Timore che sarebbe stato amplificato anche dall'eco mediatico che venne dato all'intera vicenda e dal costante aggiornamento da parte della stampa locale e nazionale degli sviluppi del procedimento penale che poi permise di accertare il grave e complesso inquinamento ambientale della zona industriale e le responsabilità personali e aziendali della sua causazione.
pagina 11 di 22 Timore o paura di ammalarsi che avrebbe indotto gli attori a modificare le proprie abitudini di vita, portandoli ad esempio ad evitare di bere l'acqua di rubinetto e a bere solo acqua minerale imbottigliata, o a sottoporsi a ripetuti accertamenti sanitari.
Ebbene, la pretesa risarcitoria che gli odierni attori avanzano nel presente giudizio è la stessa già riconosciuta dalla Corte di Assise di Alessandria ad alcune persone fisiche costituitesi parti civili nel processo penale con la sopra richiamata Sentenza, confermata in appello e divenuta definitiva il
12.12.2019.
Sotto il profilo delle statuizioni civili, e per quanto qui interessa, la Corte di Assise di
Alessandria ritenne configurabile, per alcune persone fisiche costituitesi sul presupposto di essere (o di essere stati) residenti di ET AR o lavoratori dello stabilimento NT-Solvay parti civili, un danno di natura morale derivante dal reato di disastro ambientale, inteso non come danno da esposizione, ma come danno da metus.
La Corte infatti evidenziò come non fosse predicabile un danno morale cd. da esposizione, rappresentato cioè dalla paura di aver contratto o di contrarre in futuro malattie per aver bevuto acqua avvelenata, poiché nel corso del processo non era stato dimostrato l'avvelenamento delle acque di falda destinate all'alimentazione, sicché nessuna delle parti civili aveva provato di aver bevuto o utilizzato, o di essere stata nelle condizioni di bere o utilizzare, acque avvelenate, e perciò concretamente pericolose per la salute umana.
Cionondimeno, la Corte ritenne configurabile in capo a coloro per cui potesse dirsi emersa la prova di aver sempre bevuto o utilizzato per fini alimentari, anche solo per bagnarvi l'orto, acqua emunta dai pozzi dello stabilimento , un danno morale cd. da metus, rappresentato cioè “dalla CP_2
sofferenza psichica derivante dal timore, ingenerato dagli interventi della pubblica autorità a fronte dell'inquinamento, certo e provato, della acque di falda, di essere stati esposti, o di trovarsi ancora esposti a fonti idriche altamente inquinate, e dunque pericolose per la propria incolumità.” (pag. 320
Sentenza Corte di Assise di Alessandria, doc. 8 parte attrice).
Un timore causato in sé e per sé da quegli avvenimenti della cd. “emergenza cromo”, che improvvisamente avevano notiziato i lavoratori e gli abitanti della zona degli allarmanti dati di contaminazione delle acque di falda, inibendo a la fornitura di acqua a scopi potabili sia CP_2 all'esterno che all'interno dello stabilimento, così modificando le loro abitudini di vita, anche soltanto costringendoli, tramite le inibitorie, a smettere di bere l'acqua sino a quel momento abitualmente consumata.
Timore o turbamento per la propria salute ritenuto dalla Corte lesivo del diritto al benessere ed alla tranquillità psicologica, e quindi meritevole di protezione autonomamente risarcibile, anche in pagina 12 di 22 assenza di qualsivoglia lesione all'integrità fisica o qualunque altro danno di natura patrimoniale derivante da reato, poiché integrante la violazione del diritto alla salute costituzionalmente garantito.
Ora, seppur le statuizioni civili emesse in sede penale nei confronti di soggetti diversi dagli odierni attori non abbiano efficacia di giudicato nel presente giudizio, il Tribunale non può che condividere pienamente il percorso motivazionale operato dal giudice penale nel riconoscere l'astratta configurabilità di tale voce di danno non patrimoniale derivante da reato.
Da tempo la giurisprudenza ha infatti affermato l'autonoma risarcibilità del danno morale soggettivo derivante da disastro ambientale, pur in assenza di danno biologico alla persona (ossia in mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica) ovvero di altro evento produttivo di danno patrimoniale, nei confronti di tutti coloro che, in virtù di un vincolo di vicinanza (abitativo o lavorativo) coi luoghi dell'evento dannoso, provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenza e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita (così Cass. SU 21 febbraio 2002, n.
2515; cfr. Cass. civ. 13 maggio 2009 n. 11059).
Ciò sulla scorta della considerazione che il reato di disastro ambientale è un delitto colposo di pericolo presunto (nel senso che il pericolo è implicito nella condotta e nessuna ulteriore dimostrazione deve essere fornita circa l'insorgenza effettiva del rischio per la pubblica incolumità) e a carattere plurioffensivo, in quanto incidente sia sul bene pubblico immateriale ed unitario dell'ambiente, sia sulla sfera individuale di quei singoli soggetti che, trovandosi in concreta relazione con i luoghi interessati dall'evento dannoso, in ragione della loro residenza o frequentazione abituale, patiscono un pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale.
Ne consegue che, essendo pacifica la risarcibilità del danno morale nel caso di reati di pericolo o plurioffensivi, non sussiste alcuna ragione, logica e/o giuridica, per negare tale risarcibilità ove il soggetto offeso, in virtù della particolare relazione con i luoghi interessati dall'evento dannoso, e pur in assenza di una lesione alla salute, provi di avere subito una sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerato, derivante dal pericolo di attentato alla sua salute individuale.
Ebbene, gli odierni attori, avendo dedotto e provato di aver lavorato per molti anni presso il
Polo chimico di ET AR, sono senz'altro soggetti legati da una concreta e specifica relazione con i luoghi interessati dal disastro ambientale conclamato in sede penale, soggetti che possono quindi ritenersi del tutto legittimati ad agire per il risarcimento dei danni morali derivanti da tale reato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti convenute, sussiste il nesso di causalità tra la condotta omissiva per cui gli odierni convenuti sono stati condannati in sede penale e l'evento lesivo di danno, consistito nell'apprendere la realtà della sussistenza di un inquinamento, di così grave portata,
pagina 13 di 22 della falda acquifera, posto che le Ordinanze sindacali del 2008 furono emesse proprio dinanzi al certo e conclamato inquinamento della falda acquifera, quindi a causa disastro ambientale, al quale CP_4
e avevano contribuito, colpevolmente omettendo, ognuno in relazione alla propria CP_3 CP_1
posizione di garanzia, di proporre ed effettuare alcun intervento idoneo a ridurre, contenere, confinare,
e in ultimo eliminare la grave contaminazione del sito (e della zona limitrofa).
È poi assolutamente privo di rilievo che nel giudizio penale sia stato accertato che mai le acque di falda inquinate giunsero nei punti di attingimento ad uso potabile o comunque alimentare, escludendo pertanto qualsiasi pericolo di avvelenamento per gli uomini: infatti, ciò può dirsi definitivamente accertato soltanto all'esito del processo penale di primo grado, ma nel 2008, quando scoppiò l'emergenza cromo, con Ordinanze sindacali che riportavano la presenza nelle acque di falda destinate al consumo umano di “sostanze potenzialmente tossiche” la circostanza non era affatto chiara, tanto è vero che il processo penale si avviò proprio con un'imputazione iniziale di avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione umana.
In altre parole, ciò che conta per valutare l'evento lesivo di danno lamentato dagli attori, non è se l'acqua dei punti di attingimento ad uso potabile o alimentare fosse o meno concretamente pericolosa per la salute umana, ma cosa potevano ragionevolmente credere i cittadini , e tra essi gli odierni attori, dinanzi agli allarmanti dati diffusi dall'autorità amministrativa e dinanzi al fatto di vedersi improvvisamente “tolta” l'acqua sino a quel momento, o comunque per lunghi anni, quotidianamente consumata.
L'azione risarcitoria, inoltre, non è affatto prescritta, posto che, domandando gli attori un danno morale soggettivo derivante da reato accertato con Sentenza penale passata in giudicato, trova evidentemente applicazione l'art. 2947, 3° comma c.c., a mente del quale il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive nei termini ordinari, con decorrenza dalla data in cui la
Sentenza penale è divenuta irrevocabile.
Nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione risarcitoria decorreva dal
12 dicembre 2019, giorno di pubblicazione della Sentenza della Corte di Cassazione che ha determinato il passaggio in giudicato delle condanne per disastro ambientale emesse nei confronti degli odierni convenuti, sicché, anche a voler prescindere dalle diffide stragiudiziali interruttive della prescrizione regolarmente inviate nel 2021, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, da collocarsi alla data del 18 marzo 2022 (data di avvenuta notifica dell'atto di citazione), tale termine non era certamente spirato.
Ciò premesso in via generale, occorre ora passare alla valutazione delle risultanze istruttorie emerse nel corso del processo, per comprendere se, dinanzi al documentato e acclarato clima di grave pagina 14 di 22 allarme sociale ingenerato dagli eventi della cd. “emergenza cromo”, si possa ritenere provato, in ognuno degli odierni attori, quel turbamento o patema d'animo per il proprio stato di salute indotti dal timore di essere stati esposti per lunghi anni a fonti idriche gravemente inquinate, e dunque potenzialmente pericolose per la propria incolumità.
Con la precisazione che, costituendo il danno morale una sofferenza interiore al soggetto, la prova dello stesso ben può essere desunta per presunzioni o da fatti notori, e che ai fini della prova per inferenza induttiva non occorre che il fatto ignoto da dimostrare sia l'unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell'uno in dipendenza del verificarsi dell'altro secondo criteri di regolarità causale (id quod plerumque accidit).
Invero, “costituendo il danno morale un patema d'animo, e quindi una sofferenza interna al soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti dell'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto: il più delle volte va, invece, accertato in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità" (cfr. Cass. 11001/03), o, anche, facendo ricorso alle nozioni di comune esperienza ed al notorio, inteso (v. Cass.5493/04) come "fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo") (cfr.: Cass.10986/03; Cass.19647/04; Cass.13422/02).”
(Cass. civ.13 maggio 2009 n. 11059).
Nella specie, ritiene il Tribunale che la prova di un siffatto stato di sofferenza interiore, dinanzi al notorio e comunque documentato clima di elevato allarme sociale ingenerato dagli avvenimenti della cd. “emergenza cromo”, ben possa inferirsi, secondo l'id quod plerumque accidit, proprio dall'entità e dalla gravità dell'esposizione singolarmente avuta dai lavoratori alle acque interne dello stabilimento
, posto che ben può immaginarsi la preoccupazione provata da tutti coloro, nella consapevolezza CP_2
di aver bevuto e fruito per molti anni delle acque dello stabilimento, vennero improvvisamente raggiunti dalla notizia che si trattasse di acque fortemente contaminate, tanto da venirne inibito qualsivoglia uso, anche per fini diversi da quelli alimentari.
Ebbene, come si è già detto, tutti gli odierni attori hanno allegato e documentato di aver prestato attività lavorativa presso il Polo Chimico di ET AR per pressoché la totalità della loro carriera lavorativa.
operaio, venne assunto come dipendente dell'allora Parte_1 Controparte_9
il 28 marzo 1977 e lavorò presso lo stabilimento, nel reparto Algoflon, sino al suo
[...]
pensionamento, avvenuto nel febbraio 2010, sotto la proprietà di (cfr. libretto di lavoro Parte_10
doc. 9 parte attrice).
pagina 15 di 22 operaio, venne assunto dalla allora il 9 gennaio Parte_3 Controparte_9
1974 e prestò attività lavorativa presso lo stabilimento, nell'impianto perossidi, sino al suo pensionamento avvenuto sotto la proprietà nel gennaio 2006 (libretto di lavoro, busta CP_10
paga ed estratto conto previdenziale, cfr. doc. 10 parte attrice).
, operaio, anch'egli assunto quale dipendente della allora Parte_6 Controparte_9
nel 9 gennaio 1974, prestò attività lavorativa presso lo stabilimento sino al suo pensionamento,
[...]
avvenuto nel 1998, sotto la proprietà NT, (estratto conto previdenziale, cfr. doc. 11 parte attrice).
venne assunto nel novembre 1979 dalla allora per Parte_4 Controparte_9
lavorare presso il centro meccanografico dello stabilimento ed ivi vi restò, pur con un periodo di distacco a Milano, sino al suo pensionamento nel dicembre 2008, sotto la proprietà Parte_10
(libretto di lavoro e busta paga , cfr. doc. 12 parte attrice). Parte_4
Nel corso dell'istruttoria orale svolta, tuttavia, soltanto per le posizioni di e di Parte_1
è stata fornita idonea prova anche della prolungata e consistente esposizione Parte_3 all'acqua interna dello stabilimento.
Per , il teste , suo collega di lavoro per 35 anni presso il Parte_1 Testimone_1
reparto Algoflon, ha potuto confermare di come lo stesso abbia sempre usufruito del servizio mensa, seppur con pasti direttamente serviti in reparto, che non poteva essere lasciato senza vigilanza attiva dei
Part lavoratori a ciò dedicati;
di come lo stesso abbia molte volte fatto uso delle docce del reparto a fine turno, ma soprattutto di come lo stesso abbia sempre largamente bevuto l'acqua delle fontanelle esterne a flusso continuo liberamente accessibili dai lavoratori, soprattutto d'estate, anche per rinfrescarsi dalle temperature molto calde degli impianti, perché era un'acqua “fresca, la bevevamo minimo 50 volte al giorno” (cfr. verbale di udienza del 17.5.2023). che, come testimoniato dalle figlie in udienza, dai giorni dell'emergenza Parte_1
cromo non beve più acqua di rubinetto, ma solo acqua minerale in bottiglia, che utilizza anche per cucinare, per preparare il caffè, per lavare la frutta e la verdura e addirittura per abbeverare il cane;
che, inoltre, da quegli eventi appare più nervoso e stressato, soffre di insonnia e obbliga la moglie e le figlie a sottoporsi a continui esami del sangue o analisi di routine per indagare eventuali patologie (“...cucina anche con acqua minerale;
inizialmente per non spaventarci ci diceva meglio di no, evitiamo l'acqua del rubinetto, l'acqua in bottiglia è più buona, poi piano piano iniziò a diventare sempre più pressante
e a dirci di usare l'acqua in bottiglia anche per riempire la ciotola del cane, fare il caffè, cucinare ogni cosa, anche lavare il cibo....a un certo punto la sua raccomandazione principale che ripeteva come un mantra era quella di non bere acqua del rubinetto....ho visto un cambiamento nel suo atteggiamento, lui è normalmente una persona tranquilla, calma, invece di punto in bianco iniziò a dormire poco, a
pagina 16 di 22 soffrire di insonnia ed era particolarmente nervoso sull'argomento acqua...mi rendo conto che fosse preoccupato per sé e per la sua famiglia;
all'epoca abitavamo vicino allo stabilimento, ci Parte_14
spingeva a fare analisi di routine, analisi del sangue, di solito le facevamo una volta o a bisogno particolare e le faceva lui e spingeva a farle anche più di una volta l'anno, in maniera più assidua” cfr. verbale di udienza del 17.5.2023; così anche dichiarazioni teste verbale del Testimone_2
23.09.23).
Per quanto riguarda il teste , che lavorò con lui presso il Parte_3 Testimone_3
reparto perossidi dal '78 al 2006, ha potuto confermare di come lo stesso abbia sempre fatto uso delle docce dello stabilimento a fine turno ed abbia sempre usufruito del servizio mensa, ma soprattutto di come anche lo stesso abbia sempre largamente bevuto dai rubinetti interni collocati all'interno della sala quadri dell'impianto; inoltre, il teste ha riferito di aver incontrato dopo il pensionamento, Pt_3
e di aver appreso di quanto lo stesso fosse preoccupato proprio per l'esposizione avuta alle acque dello stabilimento (“…l'ultima volta che ci incontrammo 1 anno fa circa parlammo di questa vicenda delle acque perché su più giornali era uscita la notizia del processo penale a carico di , era CP_2 CP_2
circa il 2019, e quindi anche mi lui disse che era preoccupato perché anche lui appunto usufruì dell'acqua interna allo stabilimento nel periodo in cui vi lavorò”, cfr. verbale di udienza del
17.5.2023).
Per risulta inoltre depositata in atti una busta paga del 2006, attestante la Parte_3
decurtazione delle spese per il servizio mensa, evidentemente usufruito dal lavoratore per l'intera mensilità (doc. 17 parte attrice).
Le testimonianze dei colleghi di lavoro sono da ritenersi per entrambi gli attori pienamente valide e del tutto attendibili.
Sotto il primo profilo, va infatti qui nuovamente respinta l'eccezione di incapacità reiterata in sede di precisazione delle conclusioni dalle difese dei convenuti, atteso il principio per cui l'interesse che ai sensi dell'art. 246 c.p.c. determina l'incapacità a testimoniare non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa;
né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni (Cass., sez. lav., 7 settembre 2023, n. 26044).
pagina 17 di 22 Ne deriva che il fatto di aver già radicato, o essere in procinto di radicare, identica azione risarcitoria per i medesimi fatti qui in discussione, non incide sulla veridicità della testimonianza, ma attiene unicamente alla attendibilità dei testimoni escussi.
Nella specie, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei due testimoni, trattandosi di circostanze – quelle sulle modalità di fruizione dell'acqua interna da parte di singoli lavoratori del Polo
Chimico – già di fatto emerse per moltissimi altri lavoratori nell'ambito del giudizio penale, laddove risultò piuttosto chiaro come almeno sino all'avvento di nel 2002 (quando iniziarono a essere CP_2 introdotti nei reparti i cd. boccioni all'americana) fosse assolutamente d'uso per i lavoratori – e soprattutto per quelli costretti a lavorare in zone della fabbrica ad elevata temperatura - abbeverarsi dai numerosi rubinetti erogatori distribuiti all'interno dello stabilimento.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la prova della prolungata e consistente esposizione dei suddetti attori alle acque interne dello stabilimento, anche in anni piuttosto coevi al 2008 (
[...]
era ancora addirittura in servizio quando furono emanate le Ordinanze sindacali che Pt_1 inibirono l'uso dell'acqua, mentre era andato in pensione solo due anni prima), Parte_3
consenta di inferire in capo a ciascuno di essi, dinanzi agli allarmanti dati diffusi tra la popolazione locale circa la potenziale pericolosità delle acque emunte dai pozzi interni dello stabilimento e CP_2
alla notizia della chiusura di tali pozzi per usi anche diversi da quelli alimentari, il verificarsi di quel patema d'animo, ovvero quello stato di forte preoccupazione per la propria salute derivante dal fondato timore di aver utilizzato per molti anni acque inquinate, o comunque fortemente contaminate.
Peraltro, nel caso di , a corroborare tale presunzione dello stato di sofferenza Parte_1 interiore ricorrono gli elementi oggettivi esterni dell'insonnia e dell'aver smesso di bere e utilizzare l'acqua del rubinetto per fini alimentari, elementi che attestano un mutamento delle abitudini di vita significativo di un perdurante turbamento interiore verosimilmente dovuto proprio alla forte paura provata nel 2008, dinanzi all'emersione dell'emergenza cromo.
Nel caso di invece, il moto interno di preoccupazione è stato addirittura Parte_3
esteriorizzato al collega di tanti anni di lavoro incontrato dopo la pensione.
Par Per quanto riguarda, invece e , non si ritiene raggiuta una prova Parte_6 Parte_4 chiara e certa di quali siano state nel tempo e per ciascuno di essi l'entità e la durata dell'esposizione alle acque interne dello stabilimento.
Per , il teste ha solamente potuto confermare l'utilizzo del Parte_4 Testimone_4
servizio mensa, peraltro per un periodo temporale significatamente ristretto, avendo lavorato con l'attore soltanto per circa 3-4 anni, tra il 1988 e il 1991. Il teste inoltre nulla ha saputo riferire circa il consumo di acqua interna da parte del ed ha escluso che lo stesso usufruisse delle docce Pt_4
pagina 18 di 22 interne, perché facendo un lavoro di scrivania “non ne aveva bisogno” (cfr. verbale di udienza del
17.5.2023).
Per , il teste , addetto mensa dal 1984 al 1990 circa, ha Parte_6 Testimone_5
solamente potuto riferire di come lo stesso usufruisse tutti i giorni del servizio mensa, ma nulla ha ricordato circa più specifiche e dettagliate modalità di fruizione dell'acqua interna (cfr. verbale di udienza del 17.5.2023).
Ne deriva l'impossibilità, in riferimento a questi attori, di ritenere provati, almeno a mezzo presunzioni, il turbamento, il patema d'animo e quello stato di preoccupazione derivanti dal timore di essere stati esposti per lunghi anni a fonti idriche gravemente inquinate.
Né, del resto, tale presunzione può essere desunta dalla mera prestazione lavorativa presso il
Polo Chimico, atteso che l'elemento necessario per poter effettuare il ragionamento inferenziale è solamente quello dell'utilizzo, duraturo e consistente, dell'acqua interna dello stabilimento.
Passando ora alla liquidazione del danno, necessariamente da effettuarsi in via equitativa, attesa la natura del pregiudizio da liquidare e la mancanza di parametri di quantificazione analitica da poter adottare, non possono che farsi proprie le considerazioni del giudice penale, che dinanzi alla concreta difficoltà, se non impossibilità, di effettuare una differenziazione delle varie posizioni soggettive - e quindi di stabilire, per ciascuna parte civile, il grado, l'intensità, la profondità della sofferenza indotta – ha ancorato la quantificazione del danno al solo dato oggettivo della gravità del disastro ambientale verificatosi, determinandolo nella somma di € 10.000,00 per ciascun danneggiato.
Nel presente giudizio gli attori nulla hanno allegato sulle ragioni che a loro dire giustificherebbero un discostamento rispetto a tale liquidazione, sicché, in difetto di specifici elementi per valutare la gravità del metus da ognuno di essi provato, gli unici dati rilevanti per la determinazione equitativa della somma da liquidare rimangono quello della gravità del reato (un disastro ambientale di amplissime dimensioni) e della particolare risonanza che l'intera vicenda ha avuto.
Considerando tali elementi, ritiene il Tribunale che l'importo di € 10.000,00 per ciascun danneggiato sia in grado di esprimere una valenza risarcitoria non meramente simbolica del danno morale in questione.
In conclusione, pertanto, i signori e , in solido CP_4 Controparte_3 Controparte_1
tra loro e con la società - che risponde dell'illecito ex art 2049 Controparte_2
c.c. per essere subentrata in tutte le obbligazioni risarcitorie già facenti a capo a datore Parte_10 di lavoro dei tre dirigenti all'epoca dei fatti - devono essere condannati a corrispondere in favore dei signori e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 Parte_3 derivante da reato, l'importo di € 10.000,00 ciascuno, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma pagina 19 di 22 rivalutata di anno in anno dalla data dell'evento dannoso (da individuarsi in concomitanza della prima
Ordinanza sindacale che decretò l'inizio dell'emergenza cromo, il 22.5.2008) alla presente Sentenza.
Con la precisazione che al riconoscimento e alla liquidazione del danno in favore del sig.
non osta l'intervenuta conciliazione sindacale da questi sottoscritta con Parte_1 [...]
al termine del rapporto di lavoro, in data 26.01.2010. CP_11
Risulta infatti evidente come l'accordo conciliativo, contenente la rinuncia del lavoratore a far valere ogni “domanda od azione, proposta e/o proponibile, comunque connessa o anche solo occasionata dal pregresso rapporto di lavoro” (doc. 10 parte convenuta ), non potesse CP_2
riguardare i danni oggetto del presente giudizio, in quanto certamente non conosciuti e non prevedibili al momento della transazione.
L'avvio del procedimento penale risale all'ottobre 2012, giorno di celebrazione della prima udienza pubblica, mentre la Sentenza di condanna di primo grado venne pronunciata il 14 dicembre
2015, sicché è evidente come al momento della conciliazione non potesse Parte_1
validamente rinunciare a danni futuri, in quel momento non prevedibili, posto che solamente con la configurazione del reato di disastro ambientale si è potuto parlare di un danno morale risarcibile per i lavoratori e i residenti della zona del Polo Chimico, e dunque l'attore ha potuto prendere contezza del danno e della sua addebitabilità ad un soggetto responsabile.
***
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Nei rapporti tra e da un lato, e i convenuti e Parte_1 Parte_3 CP_1
dall'altro, seguono la soccombenza dei convenuti (che devono essere condannati a Parte_15
rimborsarle in via solidale fra loro, stante il loro interesse comune nella causa ex art. 97 c.p.c.), e sono liquidate secondo i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e in particolare, valore dell'affare e condizioni soggettive del cliente, complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), Tabella 2), valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 460,00 per la fase di studio della controversia
Euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio
Euro 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
Euro 851,00 per la fase decisionale con l'aumento del 30 % per la difesa di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2),
e così per un totale di Euro 3.302,00 da suddividersi tra i due attori, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 20 di 22 Nei rapporti tra e , da un lato, e il convenuto Parte_4 Parte_6 Controparte_1 dall'altro, seguono la soccombenza dei primi (che devono essere condannati a rimborsarle in via solidale fra loro, stante il loro interesse comune nella causa ex art. 97 c.p.c.), e sono liquidate secondo i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato
D.M. 10.03.2014 n. 55 (e in particolare, valore dell'affare e condizioni soggettive del cliente, complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), Tabella 2), valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 460,00 per la fase di studio della controversia
Euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio
Euro 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
Euro 851,00 per la fase decisionale per un totale di Euro 2.540,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nei rapporti tra e da un lato, e i convenuti , e Parte_4 Parte_6 CP_2 CP_4
(costituitisi con un'unica difesa) dall'altro, seguono la soccombenza dei primi (che devono CP_3
essere condannati a rimborsarle in via solidale fra loro, stante il loro interesse comune nella causa ex art. 97 c.p.c.), e sono liquidate secondo i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e in particolare, valore dell'affare e condizioni soggettive del cliente, complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), Tabella 2), valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 460,00 per la fase di studio della controversia
Euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio
Euro 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
Euro 851,00 per la fase decisionale con l'aumento del 30 % per la difesa di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2),
e così per un totale di Euro 3.302,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
869/2022 R.G. promossa da , e Parte_1 Parte_3 Parte_6 Parte_4
(parte attrice) contro (parte convenuta), Controparte_1 Controparte_2
e (parte convenuta): Controparte_3 CP_4
pagina 21 di 22 1) Dichiara tenuti e condanna Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , in solido tra loro, a corrispondere in favore di , a titolo di
[...] Controparte_1 Parte_1 danno non patrimoniale derivante da reato, l'importo di € 10.000,00, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva, e oltre interessi legali sulla somma così determinata dal giorno successivo alla pronuncia della presente Sentenza sino al saldo effettivo;
2) Dichiara tenuti e condanna Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , in solido tra loro, a corrispondere in favore di a titolo di
[...] Controparte_1 Parte_3 danno non patrimoniale derivante da reato, l'importo di € 10.000,00, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva, e oltre interessi legali sulla somma così determinata dal giorno successivo alla pronuncia della presente Sentenza sino al saldo effettivo;
3) Rigetta le domande risarcitorie avanzate nei confronti di Controparte_2
e da e;
Controparte_3 CP_4 Controparte_1 Parte_4 Parte_6
4) Dichiara tenuti e condanna Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , in via solidale fra loro, a rimborsare ad e ad
[...] Controparte_1 Parte_1 [...]
le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.302,00, oltre al rimborso spese forfettarie Pt_3
nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Par 5) Dichiara tenuti e condanna e , in via solidale fra loro, a rimborsare Parte_4 Parte_6
a le spese processuali, Controparte_2 Controparte_3 CP_4
liquidate in complessivi Euro 3.302,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
6) Dichiara tenuti e condanna e , in via solidale fra loro, a rimborsare Parte_4 Parte_6
a le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.540,00, oltre al rimborso Controparte_1
spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy .
Così deciso in Alessandria, lì 12.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 869/2022 R.G. promossa da:
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti SPALLASSO VITTORIO e ROTONDI ANTONINO, ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Alessandria, c.so Crimea n. 11, in forza di procure speciali in calce all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
: rappresentato e difeso dagli Avv.ti LA PORTA STEFANO e CEFOLA Controparte_1
SERAFINA A.M. ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, c.so Europa n. 15, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA-
e
contro
: in persona del procuratore pro tempore, Controparte_2
, , tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Prof. Controparte_3 CP_4
PONZANELLI GIULIO e GIUDICI VALERIA ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in
Milano, via Michele Barozzi v. 1, in forza di procure speciali in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
avente per oggetto: risarcimento del danno;
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CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per gli attori (come da note scritte):
“NEL MERITO:
Piaccia al Giudice Ill.mo, omnibus contrariis reiectis, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti nei fatti sopra esposti, condannarli in solido, ovvero in via alternativa a risarcire a ciascun attore i danni tutti non patrimoniali ad esso singolarmente derivati in conseguenza dei fatti per cui è causa e comunque il danno morale da esso sopportato in conseguenza della commissione dei reati accertati con sentenza n. 1/15 del 14.12.2015 della Corte di Assise di Alessandria, così come modificata dalla Corte di Appello di Torino in data
20.06.2018 e confermata dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 12 dicembre 2019.
Danno quantificato in euro 20.000,00, per ciascuno di essi, ovvero nella misura meglio vista, anche in via equitativa.
Con rivalutazione e interessi dalla data del fatto al saldo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad accessori come per legge”.
Per parte convenuta SO altri (come da note scritte):
“Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via preliminare di merito, dichiarare prescritto il diritto risarcitorio azionato dagli attori, per le ragioni esposte;
- nel merito, rigettare ogni domanda avversaria avverso gli esponenti, siccome infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti;
- in via istruttoria… (omissis);
- in ogni caso, con spese e compensi di causa integralmente rifusi.”
Per parte convenuta (come da note scritte): CP_1
“In via preliminare:
1. dichiarare prescritto il diritto risarcitorio azionato dagli attori, per tutte le ragioni esposte negli atti di causa.
Nel merito, in via principale:
2. respingere tutte le domande degli attori, perché totalmente infondate in fatto e in diritto, per le ragioni descritte in atti.
pagina 2 di 22
3. anche in ragione degli accordi transattivi raggiunti tra e il Sig. , nonché tra CP_2 Pt_1
e il Sig. , di cui l'ing. ha dichiarato di voler approfittare in ordine Controparte_5 Pt_5 CP_1
agli effetti favorevoli di essi, rigettare le domande avverse.
In via istruttoria:
4. rigettare le richieste di prova testimoniale di parte attrice per tutte le ragioni esposte in atti.
In ogni caso:
5. Con vittoria integrale di compensi e spese, imponibili e non imponibili, di causa, oltre IVA e CPA, ed imposta di registro, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura di legge pro tempore vigente.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 14 marzo 2022, ritualmente notificato, i signori Parte_1
, e premettendo di aver tutti lavorato, a partire dagli Parte_3 Parte_6 Parte_4 anni '70, presso il Polo Chimico di ET AR, alle dipendenze delle varie proprietà succedutesi, ed oggi gestito dalla convenivano in giudizio quest'ultima Controparte_2
società e i suoi ex dirigenti e , al fine di sentirli Controparte_3 CP_4 Controparte_1
condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni non patrimoniali singolarmente subiti da ognuno di essi in conseguenza dei fatti di reato - integranti la fattispecie di disastro ambientale colposo
- accertati con Sentenza della Corte di Assiste di Alessandria n. 1/15, confermata in appello e divenuta definitiva il 12.12.2019.
In particolare, rappresentando di aver tutti bevuto, per anni, l'acqua distribuita all'interno della stabilimento emunta dai pozzi sottostanti il Polo Chimico, e di aver tutti allo stesso modo sempre usufruito del servizio docce e del servizio mensa, anch'essi erogati tramite acque interne, gli attori chiedevano il ristoro del danno di natura morale, rappresentato dalla sofferenza psichica e dal patema d'animo provati dinanzi a quegli avvenimenti, comunemente definiti “emergenza cromo”, che nel 2008 avevano portato a conoscenza della popolazione locale che i terreni e le acque di falda della zona di
ET AR erano fortemente contaminati, per il timore di essere stati esposti, o di trovarsi ancora esposti, a fonti idriche altamente inquinate, e dunque pericolose per la loro incolumità.
Deducevano gli attori come identico danno di natura morale fosse già stato riconosciuto ad alcuni ex lavoratori del Polo Chimico a loro tempo costituitisi parte civile nel processo penale, proprio sul presupposto aver tutti vissuto il comprensibile, fondato timore, di veder compromessa la propria salute a causa dell'esposizione avuta a sostanze inquinanti;
come tale timore fosse stato amplificato dal susseguirsi delle notizie sul cd. , con prima i provvedimenti amministrativi inibenti l'uso Parte_7
pagina 3 di 22 dell'acqua fino ad allora ritenuta potabile e abbondantemente consumata, e poi con l'avvio del procedimento penale che aveva permesso di accertare la grave situazione di inquinamento ambientale e le responsabilità personali e aziendali della sua causazione;
di come tale timore li avesse portati a mutare le proprie abitudini, da un lato evitando di bere la cd. acqua di rubinetto, e dall'altra sottoporsi a ripetuti accertamenti sanitari;
di come, infine, stress e timore fossero stati da un ultimo amplificati dagli allarmanti esiti di uno Studio epidemiologico condotto sugli abitanti della zona nel 2019, evidenzianti il grave pericolo per la salute pubblica indotto dalle attività del Polo Chimico.
Sulla scorta delle condanne ormai definitive emesse dalla Corte di Assise di Alessandria nei confronti di e ritenuti personalmente responsabili CP_4 Controparte_1 Controparte_3
del reato di disastro ambientale verificatosi in ET AR, gli attori chiedevano quindi di sentirli condannare, in solido tra loro e con in quanto responsabile del Controparte_2
fatto illecito dei propri dipendenti ex art 2049 c.c., al risarcimento di tale danno non patrimoniale derivante da reato, quantificato in via equitativa nella somma di € 20.000,00 ciascuno o in quella anche diversa comunque ritenuta di giustizia.
e i signori e si costituivano in Controparte_2 CP_4 Controparte_3 giudizio con un'unica difesa, contestando fermamente l'avversa ricostruzione dell'illecito. Da un lato, i convenuti evidenziavano come in sede penale fosse stato escluso il reato di avvelenamento delle acque, che mai, nei punti di attingimento per uso potabile o alimentare, erano invero risultate pericolose per la salute umana, sicché non poteva ritenersi giustificabile negli attori alcuna paura di ammalarsi per aver bevuto acqua interna – solo asseritamente inquinata - dello stabilimento;
dall'altro, contestavano la sussistenza di nesso di causalità tra le condotte di reato accertate in sede penale e l'asserito danno sofferto dagli attori, evidenziando come l'allarme nella popolazione fosse stato indotto da Ordinanze sindacali ispirate ad un principio di iper-precauzione, che non rappresentavano una situazione di fatto accertata, e che non potevano quindi fondatamente far sorgere quella “paura” di cui gli attori chiedevano il risarcimento. Deducevano, in ogni caso, come il generico e astratto diritto al benessere e alla tranquillità psicologica non costituisse situazione meritevole di tutela autonomamente risarcibile e come comunque mancasse qualsivoglia prova del danno da sofferenza interiore ex adverso lamentato;
eccepivano, infine, per il denegato caso di riconoscimento dell'illecito civile allegato in citazione,
l'intervenuta prescrizione delle domande risarcitorie avanzate dagli attori, nonché l'intervenuta rinuncia, da parte dei signori e a far valere qualsivoglia danno patrimoniale e non Pt_1 Pt_5 patrimoniale comunque derivante dall'esecuzione del rapporto di lavoro.
si costituiva in giudizio con difesa autonoma, ma del tutto sovrapponibile a Controparte_1 quella degli altri convenuti, dichiarando inoltre, con riferimento all'asserita intervenuta transazione tra pagina 4 di 22 e e e di voler approfittare degli eventi favorevoli della stessa Pt_1 CP_2 Pt_5 Controparte_5 ai sensi dell'art. 1304 c.c.
Concessi i termini per il deposito delle memorie ex art 183, comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita tramite prove orali e mandata a precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.10.2024.
A detta udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti così come in epigrafe, la causa è stata trattenuta a decisione previa concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
***
L'azione risarcitoria avanzata dagli odierni attori trae origine dagli avvenimenti della cd.
“emergenza cromo” che colpì l' , e in particolare la zona di ET AR, tra il 2008 e CP_6
il 2009, e dal processo penale che in seguito ne scaturì.
Al fine di comprendere appieno le valutazioni cui si perverrà in punto riconoscimento e liquidazione dei danni richiesti si ritiene dunque doveroso ripercorrere brevemente la vicenda storica e giudiziaria di tale emergenza (ogni riferimento che segue è tratto dalla Sentenza della Corte di Assise di
Alessandria n. 1/2015, doc. 8 parte attrice).
Il tutto prese avvio nel 2008, quando un'analisi condotta dall'ARPA sulla qualità delle acque sotterranee presso l'area industriale dell' , inattivo dal 1980, Parte_8
evidenziò livelli di contaminazione delle falde acquifere da parte di sostanze tossiche, tra cui cromo esavalente e solventi clorurati, che nulla avevano a che vedere con la produzione di zucchero, e che apparivano verosimilmente riconducibili alle attività produttive del
[...]
collocato più a sud sul territorio, e già all'attenzione delle autorità per una Parte_9
situazione di grave inquinamento ambientale.
È infatti da premettere come nei terreni e nelle acqua di falda superficiali sottostanti il Polo
Chimico - ove in passato era stata attiva la produzione di acido solforico e, negli anni '30 - '60, era stato in funzione l'impianto "bicromati" che produceva bicromato di potassio ed altri sali di cromo - fosse già stata accertata, ben prima degli anni '90, la diffusa presenza di sostanze inquinanti, quali appunto arsenico, cromo trivalente, cromo esavalente, piombo e altri metalli, in misura ben eccedente i limiti normativi.
Tale situazione di inquinamento era dovuta ai numerosi residui di lavorazione, ancora contenenti questi metalli pesanti, rimasti accatastati per lunghissimi anni in discariche abusive poste all'interno dello stabilimento, tali da provocare la contaminazione, per contatto, del terreno su cui erano ammassati, e nel tempo riuscire a infiltrarsi nella falda acquifera sottostante la zona industriale, grazie pagina 5 di 22 all'attività di percolazione delle acque piovane o alle perdite di acque di lavorazione dalle stesse reti idriche dello stabilimento, gravemente compromesse.
Tali contaminazioni erano inoltre già emerse, sebbene in misura minore, nelle acque di falda poste molto più sud dello stabilimento, a causa di quello che era stato definito il fenomeno del cd. duomo piezometrico, ovvero un innalzamento della falda freatica dovuto alle ingenti perdite di acque di processo e di raffreddamento da parte della rete idrica dello stabilimento, che a lungo andare aveva prodotto un effetto di inversione del regolare senso di falda, da sud-est a nord-ovest, con diffusione a raggiera degli inquinanti verso l'esterno dello stabilimento, e con conseguente comparsa della contaminazione in zone dove la stessa non avrebbe dovuto essere presente, data la inesistenza di fonti di inquinamento.
Per questi fatti, la proprietà del Polo Chimico risultava impegnata in un procedimento di bonifica già dall'anno 2000, tuttavia rallentato dal succedersi di ad NT nella Parte_10
gestione aziendale e dalle importanti modifiche normative in materia di bonifica dei siti inquinati intervenute con l'entrata in vigore della Legge 152 del 2006.
Alla luce di riscontri pervenuti al e alla Provincia di Alessandria da parte della stessa CP_7 proprietà circa l'insufficienza delle opere di bonifica e di contenimento delle perdite di acqua CP_2
dalle reti industriali sino a quel momento effettuate, apparì piuttosto chiaro come la situazione di grave contaminazione delle acque dell'ex-zuccherificio potesse dipendere dal probabile peggioramento dell'anomalia piezometrica riscontrata sotto lo stabilimento , ovvero dal deflusso verso nord di CP_2
acque falda che, dopo aver dilavato terreni con altissime concentrazioni di inquinanti, continuavano a fuoriuscire dallo stabilimento, distribuendosi nella falda superficiale delle aree circostanti.
Si aprì pertanto una fase emergenziale, che venne definita “emergenza cromo”, avente lo scopo di attivare urgentemente interventi per la risoluzione della situazione di inquinamento della falda superficiale.
Sotto il profilo amministrativo, il e la Provincia di Alessandria incaricavano CP_7
formalmente ARPA di approfondire i controlli e il Sindaco di Alessandria, in via precauzionale, emanava una prima Ordinanza contingibile e urgente con cui, premettendo che le analisi sulla qualità delle acque sotterranee emunte dalla falda superficiale avevano evidenziato superamenti del limite normativo per la qualità delle acque destinate al consumo umano relativamente ai parametri cromo totale e di cromo esavalente, ordinava “con effetto immediato a tutti i soggetti proprietari o utilizzatori degli immobili siti nel sobborgo di ET AR, compresi entro il perimetro delimitato ad Ovest dal fiume Bormida, a Sud dal confine comunale, ad Est e a Nord dalla SS 10, e, comunque, compresi entro la distanza di 300 metri da tale arteria, di non utilizzare acque emunte dalla falda superficiale
pagina 6 di 22 per usi potabili, irrigui e destinati alla alimentazione animale” (Ordinanza Sindaco Alessandria n. 103 del 22.05.2008 - doc. 2 parte attrice).
Tale Ordinanza veniva portata a conoscenza della collettività mediante avviso sulla stampa locale e sul sito Internet della Città di Alessandria, nonché mediante affissione nel territorio interessato.
In data 24 e 25 maggio 2008 ARPA effettuava sulla falda superficiale dell'abitato di ET una serie di campionamenti che confermavano la presenza di cromo esavalente in alcune aree, compresa la rete idrica privata proveniente dal Polo chimico, nella quale veniva segnalata la presenza di solventi clorurati oltre il limite consentito dal D. Lgs. n. 31 del 2001.
Tali risultati portavano il Sindaco ad emanare il 24.5.2008 una seconda Ordinanza contingibile e urgente, con cui, dando atto della riscontrata presenza, da parte delle analisi ARPA, “di sostanze potenzialmente tossiche” nelle acque provenienti da reti di distribuzione private derivate da pozzi siti all'interno dell'area industriale di ET AR, ordinava con “effetto immediato Parte_10
alla proprietaria della rete di distribuzione citata nonché del pozzo di Parte_11
emungimento, di interrompere tale erogazione fino alla certificazione della totale eliminazione degli elementi tossici” (cfr. doc. 8 pag. 37).
Anche a questa Ordinanza veniva data pubblicità nelle forme della precedente.
In data 26.05.2008 il Sindaco emetteva l'Ordinanza n. 108 nella quale ribadiva il divieto, meglio delimitando i limiti territoriali di efficacia dello stesso (Ordinanza Sindaco Alessandria n. 108 del 26.05.2008 – doc. 3 parte attrice).
In data 27.05.2008, il Sindaco emetteva l'Ordinanza n. 109, con la quale ordinava a tutti i soggetti proprietari, gestori o utilizzatori di pozzi profondi più di 40 metri nella detta area, di provvedere, entro 7 giorni, a far effettuare e a presentare al Servizio Ambiente dell'Amministrazione e al dipartimento di Prevenzione ASL AL la certificazione delle acque emunte, con particolare riferimento alla concentrazione di solventi clorurati, cromo totale e cromo esavalente, diffidando, in caso di inadempienza, dal proseguire in qualsiasi forma l'utilizzo delle acque prelevate da falda profonda nell'area interessata (Ordinanza Sindaco Alessandria n. 109 del 27.05.2008 – doc. 4 parte attrice).
Anche a siffatta Ordinanza veniva data pubblicità nelle forme delle precedenti.
Seguì, infine, l'Ordinanza contingibile e urgente n. 585 del 29.06.2009, con la quale il Sindaco di Alessandria inibiva a tutti i proprietari, gestori, utilizzatori di pozzi posti all'interno dell'area delimitata dalle precedenti Ordinanze, in assenza di documentazione attestante per tutto il periodo di utilizzazione, mediante certificazione da ripetersi ogni sessanta giorni, a cura e spese del soggetto utilizzatore, il rispetto dei limiti normativi di cui al D.Lgs. 31/01, di utilizzare per usi domestici, irrigui pagina 7 di 22 e destinati all'alimentazione animale le acque emunte dalla falda (Ordinanza Sindaco Alessandria n.
585 del 29.06.2009 – doc. 5 parte attrice).
Sotto il profilo giudiziario, l'emergenza cromo segnò l'avvio di una complessa indagine da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, indagine che portò ben otto dirigenti delle società NT e a processo con l'accusa di avvelenamento doloso di acque CP_2
destinate all'alimentazione e omessa bonifica, in particolare: a) per aver omesso, negli anni, la manutenzione della rete idrica dello stabilimento, tale da cagionare, attraverso enormi perdite di acqua di processo e di raffreddamento, il c.d. duomo piezometrico che dilavava le sostanze inquinanti presenti negli strati superficiali del terreno e contribuiva a disperderle a raggiera nelle acque di falda sottostante, sia interna sia esterna al sito industriale;
b) per aver omesso di segnalare alle autorità competenti, in seno alla procedura di bonifica in corso, della portata reale dell'inquinamento, anche e soprattutto con riferimento alle discariche esistenti ed allo stato dell'acqua di falda;
c) per aver omesso l'adozione di qualsiasi doverosa opera volta a eliminare o quanto meno ridurre e comunque confinare e contenere l'inquinamento in atto;
d) per aver continuato a somministrare l'acqua emunta dalla falda sottostante il sito industriale sia ad alcune abitazioni della frazione di ET AR, non collegate all'acquedotto municipale, ma dipendenti dallo stabilimento per il rifornimento di acqua ad usi domestici, sia ai lavoratori operanti all'interno della realtà industriale, cui erano messi a disposizione in vari locali rubinetti di acqua da bere, nonché la mensa aziendale, rifornita dalla predetta acqua, nonché infine, sempre con il medesimo sistema di alimentazione, gli erogatori automatici di caffè, tè e bibite varie.
Ebbene, nel corso del dibattimento svoltosi dinanzi alla Corte di Assise del Tribunale
Alessandria venne effettivamente accertata una grave situazione di contaminazione ambientale dei terreni e delle acque di falda superficiale e intermedia che scorre sotto il sito industriale e le CP_2
aree circostanti, certamente riferibile alle lavorazioni svolte in passato, e in parte ancora attualmente, presso il Polo chimico di ET AR.
In particolare, venne accertato come fosse ancora in atto una imponente e continua contaminazione della falda acquifera sottostante lo stabilimento;
come tale contaminazione fosse l'effetto della lisciviazione/solubilizzazione delle sostanze incorporate nel terreno e disciolte dall'acqua che intercettava l'acquifero, vuoi atmosferica, vuoi proveniente dalle consistenti e ancora attuali perdite della rete idrica a servizio del sito, di per sé contaminate da sostanze quali cloroformio o tricloroetilene, ancora in uso negli impianti produttivi;
come su tale diffusa contaminazione influisse anche l'alto piezometrico formatosi a causa delle ingenti perdite di acqua di processo, in grado di invertire il senso di falda e diffondere quindi i contaminanti in luoghi ove gli stessi non avrebbero avuto ragione di trovarsi;
come, infine, nessun reale e serio intervento fosse stato messo in atto, nel periodo preso in pagina 8 di 22 considerazione dal capo di imputazione, da parte dei vertici NT e – e in particolare di CP_2
, , e , nelle rispettive posizioni Controparte_8 CP_4 Controparte_1 Controparte_3
di Responsabili PAS e HSE (responsabili Ambiente) e di Direttori di Stabilimento – per la rimozione delle fonti inquinanti, per l'eliminazione delle perdite di acqua di lavorazione da parte delle reti idriche e per il contenimento del flusso delle acque nella sua espansione verso l'esterno.
Tuttavia, all'esito del dibattimento, la Corte di Assise escluse la configurabilità del reato di avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione (art. 439 c.p.), riqualificando i fatti contestati dal
Pubblico Ministero nel diverso reato disastro ambientale colposo (art. 449 c.p.).
La Corte infatti rilevò come sebbene fosse stata dimostrata una gravissima contaminazione delle acque di falda superficiale e intermedia, non fosse in realtà stato dimostrato, nelle acque destinate all'alimentazione emunte dai pozzi privati di ET AR e dei sobborghi limitrofi, e finanche da quelli interni dello stabilimento , il superamento di livelli di contaminazione tali da renderle CP_2
pericolose per la salute umana, essendo le stesse al contrario sempre risultate nei limiti previste per le acque potabili.
Ciò in quanto tutti i punti di attingimento esaminati pescavano in falda profonda, risultata di fatto protetta dalla dispersione dei contaminanti.
Ritenne pertanto la Corte di dover escludere la sussistenza del reato di avvelenamento contestato dal Pubblico Ministero, che per la sua configurabilità richiede la prova dell'effettiva destinazione potabile o comunque alimentare di acque risultate in concreto “avvelenate”.
Sennonché, secondo la Corte, la mancanza nei punti di attingimento ad uso potabile o comunque alimentare di acqua “avvelenata”, cioè con valori di contaminazione tali, per qualità e quantità, da esporre la popolazione che l'avesse costantemente bevuta a plurimi rischi per la salute, non toglieva tuttavia all'acqua stessa, intesa come matrice ambientale, ampi connotati di pericolosità per l'incolumità pubblica, tali da far ritenere configurabile il diverso reato di disastro ambientale, che a differenza di quello di avvelenamento delle acque non richiede la specificità della destinazione concreta dell'acqua all'uso alimentare, ma tutela il bene acqua a prescindere dai vari usi che della stessa possano farsi.
Secondo la Corte, all'esito del processo doveva infatti ritenersi pienamente accertato che i terreni e la falda superficiale e intermedia che scorreva sotto l'intera area occupata dallo stabilimento e zone sottostanti, sino al fiume Bormida, comprendendo la zona dell'ex-zuccherificio, quella CP_2
dello stabilimento ed altri insediamenti privati, presentassero una costante ed elevata Pt_12
contaminazione da parte di diverse sostanze chimiche con proprietà altamente tossiche e cancerogene, a seguito del loro storico interramento o della loro diretta dispersione dagli impianti industriali, tali da di pagina 9 di 22 renderli potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica di una moltitudine indistinta di persone;
che doveva parimenti ritenersi pienamente dimostrato come i terreni e le acque di falda sottostanti, fino ad un profondità di anche 70 metri, fossero totalmente e gravemente pregiudicati, tanto che il loro utilizzo, anche ai fini meramente commerciali, era stato inibito o posto in discussione senza un'adeguata bonifica;
che non potesse dunque esserci dubbio sul fatto che l'inquinamento avesse rivestito i caratteri di un fenomeno particolarmente grave, sia per la pericolosità intrinseca delle sostanze, sia per il fatto che dal terreno le sostanze tossiche e cancerogene si erano estese a contaminare un'altra matrice ambientale di importanza vitale, quale è l'acqua, che aveva contribuito ad ulteriormente incrementarne la diffusione, sia infine per la loro persistenza, tale da rendere non solo rilevante, ma molto difficilmente reversibile, la compromissione delle matrici interessate.
Ritenne quindi la Corte che dinanzi all'entità e alla gravità dell'inquinamento ambientale accertato, i fatti contestati dal Pubblico Ministero potessero essere riqualificati nel diverso reato di disastro ambientale, reato in grado di contemplare il “bene acqua” come matrice ambientale, al di là di là dei vari usi – anche non potabili o alimentari - che se ne possano fare, sino a ricomprendere le acque ad uso sanitario, le acque utilizzate per il riempimento delle piscine, le acque dei fiumi o le acque di falda, purché attingibili, e quindi potenzialmente in grado di entrare, in qualsiasi modo, in contatto con l'uomo.
Sulla scorta di siffatto ragionamento, la Corte di Assise giunse quindi a condannare per disastro ambientale, tra gli imputati, coloro che risultarono aver coperto posizioni apicali aventi l'obbligo di legge di adottare le misure necessarie ad interrompere, prima, e successivamente ad eliminare del tutto, la contaminazione dei terreni e delle acque di falda in essere almeno sin dagli anni '90.
In particolare, , quale responsabile centrale funzione ambiente Persona_1
(PAS) per tutti i siti industriali NT dal 2000 al 2002.
per aver ricoperto la carica di Responsabile Funzione Ambientale (PAS) nello CP_4 stabilimento di ET dal 1995 al 2002, alle dipendenze di NT, per poi proseguire nell'incarico anche successivamente, durante la gestione , e per essere divenuto responsabile centrale HSE dal CP_2
2004.
, per aver ricoperto la carica di direttore dello stabilimento di ET Controparte_1
AR della nel periodo luglio 2003 – dicembre 2007. Parte_11
per aver ricoperto la carica di responsabile centro di competenza ambiente Controparte_3
(HSE) degli stabilimenti in Italia a decorrere dal 1gennaio 2004. Parte_10
La Sentenza della Corte di Assise di Alessandria venne impugnata dinanzi alla Corte di Assise di Appello di Torino, che in parziale riforma della decisione di primo grado ritenne prescritti i fatti pagina 10 di 22 contestati nei confronti dell'imputato , e confermò invece integralmente le condanne per CP_8
disastro colposo emesse nei confronti degli imputati e pur riducendo in CP_4 CP_1 CP_3
loro favore le pene alla luce del riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il 12 dicembre 2019, la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione rigettò integralmente i ricorsi degli imputati , e determinando il passaggio in CP_8 CP_4 CP_1 CP_3
giudicato della Sentenza della Corte di Assise di Appello Torino e la definitività delle condanne emesse nei loro confronti.
***
Nel presente giudizio gli attori domandano il risarcimento del danno di natura morale derivante dal reato di disastro ambientale per cui e sono stati condannati in sede CP_4 CP_1 CP_3
penale (e di cui in sede civile risponde ex art 2049 c.c.). CP_2
Danno rappresentato dal turbamento e dal patema interiore provati dinanzi agli avvenimenti della cd. “emergenza cromo”, per la paura o il timore di essere stati esposti, o di trovarsi ancora esposti, come lavoratori del Polo Chimico, a fonti idriche altamente contaminate, e dunque pericolose per la loro incolumità.
Deducono infatti gli attori di aver lavorato pressoché per tutta la durata della loro carriera lavorativa presso lo stabilimento di ET AR, alle dipendenze delle varie proprietà succedutesi, e di aver sempre utilizzato, per anni, l'acqua emunta dai pozzi interni interessati dai fenomeni di inquinamento, sia ai fini igienico-sanitari, facendo uso delle docce e dei servizi igienici, che ai fini alimentari, usufruendo del servizio mensa – che per la preparazione dei pasti utilizzava l'acqua interna, almeno sino al 1998 - e soprattutto bevendo l'acqua resa liberamente accessibile ai lavoratori tramite i numerosi rubinetti erogatori disposti all'interno della fabbrica.
Sostengono quindi come debba ritenersi del tutto comprensibile lo stato di forte turbamento da essi provato dinanzi alle Ordinanze sindacali riportanti gli allarmanti esiti degli accertamenti condotti sulla qualità delle acque di falda sottostanti il Polo Chimico e zone limitrofe, arrivate sino a vietare l'utilizzo delle acque emunte dai pozzi dello stabilimento per ogni tipo di uso e non solo ai fini alimentari, e così a modificare abitudini di vita e comportamenti sino ad allora quotidianamente tenuti da essi attori, in quanto ritenuti potenzialmente pericolosi per salute umana.
Timore che sarebbe stato amplificato anche dall'eco mediatico che venne dato all'intera vicenda e dal costante aggiornamento da parte della stampa locale e nazionale degli sviluppi del procedimento penale che poi permise di accertare il grave e complesso inquinamento ambientale della zona industriale e le responsabilità personali e aziendali della sua causazione.
pagina 11 di 22 Timore o paura di ammalarsi che avrebbe indotto gli attori a modificare le proprie abitudini di vita, portandoli ad esempio ad evitare di bere l'acqua di rubinetto e a bere solo acqua minerale imbottigliata, o a sottoporsi a ripetuti accertamenti sanitari.
Ebbene, la pretesa risarcitoria che gli odierni attori avanzano nel presente giudizio è la stessa già riconosciuta dalla Corte di Assise di Alessandria ad alcune persone fisiche costituitesi parti civili nel processo penale con la sopra richiamata Sentenza, confermata in appello e divenuta definitiva il
12.12.2019.
Sotto il profilo delle statuizioni civili, e per quanto qui interessa, la Corte di Assise di
Alessandria ritenne configurabile, per alcune persone fisiche costituitesi sul presupposto di essere (o di essere stati) residenti di ET AR o lavoratori dello stabilimento NT-Solvay parti civili, un danno di natura morale derivante dal reato di disastro ambientale, inteso non come danno da esposizione, ma come danno da metus.
La Corte infatti evidenziò come non fosse predicabile un danno morale cd. da esposizione, rappresentato cioè dalla paura di aver contratto o di contrarre in futuro malattie per aver bevuto acqua avvelenata, poiché nel corso del processo non era stato dimostrato l'avvelenamento delle acque di falda destinate all'alimentazione, sicché nessuna delle parti civili aveva provato di aver bevuto o utilizzato, o di essere stata nelle condizioni di bere o utilizzare, acque avvelenate, e perciò concretamente pericolose per la salute umana.
Cionondimeno, la Corte ritenne configurabile in capo a coloro per cui potesse dirsi emersa la prova di aver sempre bevuto o utilizzato per fini alimentari, anche solo per bagnarvi l'orto, acqua emunta dai pozzi dello stabilimento , un danno morale cd. da metus, rappresentato cioè “dalla CP_2
sofferenza psichica derivante dal timore, ingenerato dagli interventi della pubblica autorità a fronte dell'inquinamento, certo e provato, della acque di falda, di essere stati esposti, o di trovarsi ancora esposti a fonti idriche altamente inquinate, e dunque pericolose per la propria incolumità.” (pag. 320
Sentenza Corte di Assise di Alessandria, doc. 8 parte attrice).
Un timore causato in sé e per sé da quegli avvenimenti della cd. “emergenza cromo”, che improvvisamente avevano notiziato i lavoratori e gli abitanti della zona degli allarmanti dati di contaminazione delle acque di falda, inibendo a la fornitura di acqua a scopi potabili sia CP_2 all'esterno che all'interno dello stabilimento, così modificando le loro abitudini di vita, anche soltanto costringendoli, tramite le inibitorie, a smettere di bere l'acqua sino a quel momento abitualmente consumata.
Timore o turbamento per la propria salute ritenuto dalla Corte lesivo del diritto al benessere ed alla tranquillità psicologica, e quindi meritevole di protezione autonomamente risarcibile, anche in pagina 12 di 22 assenza di qualsivoglia lesione all'integrità fisica o qualunque altro danno di natura patrimoniale derivante da reato, poiché integrante la violazione del diritto alla salute costituzionalmente garantito.
Ora, seppur le statuizioni civili emesse in sede penale nei confronti di soggetti diversi dagli odierni attori non abbiano efficacia di giudicato nel presente giudizio, il Tribunale non può che condividere pienamente il percorso motivazionale operato dal giudice penale nel riconoscere l'astratta configurabilità di tale voce di danno non patrimoniale derivante da reato.
Da tempo la giurisprudenza ha infatti affermato l'autonoma risarcibilità del danno morale soggettivo derivante da disastro ambientale, pur in assenza di danno biologico alla persona (ossia in mancanza di una lesione all'integrità psico-fisica) ovvero di altro evento produttivo di danno patrimoniale, nei confronti di tutti coloro che, in virtù di un vincolo di vicinanza (abitativo o lavorativo) coi luoghi dell'evento dannoso, provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenza e patemi d'animo) di natura transitoria a causa dell'esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita (così Cass. SU 21 febbraio 2002, n.
2515; cfr. Cass. civ. 13 maggio 2009 n. 11059).
Ciò sulla scorta della considerazione che il reato di disastro ambientale è un delitto colposo di pericolo presunto (nel senso che il pericolo è implicito nella condotta e nessuna ulteriore dimostrazione deve essere fornita circa l'insorgenza effettiva del rischio per la pubblica incolumità) e a carattere plurioffensivo, in quanto incidente sia sul bene pubblico immateriale ed unitario dell'ambiente, sia sulla sfera individuale di quei singoli soggetti che, trovandosi in concreta relazione con i luoghi interessati dall'evento dannoso, in ragione della loro residenza o frequentazione abituale, patiscono un pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale.
Ne consegue che, essendo pacifica la risarcibilità del danno morale nel caso di reati di pericolo o plurioffensivi, non sussiste alcuna ragione, logica e/o giuridica, per negare tale risarcibilità ove il soggetto offeso, in virtù della particolare relazione con i luoghi interessati dall'evento dannoso, e pur in assenza di una lesione alla salute, provi di avere subito una sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerato, derivante dal pericolo di attentato alla sua salute individuale.
Ebbene, gli odierni attori, avendo dedotto e provato di aver lavorato per molti anni presso il
Polo chimico di ET AR, sono senz'altro soggetti legati da una concreta e specifica relazione con i luoghi interessati dal disastro ambientale conclamato in sede penale, soggetti che possono quindi ritenersi del tutto legittimati ad agire per il risarcimento dei danni morali derivanti da tale reato.
Contrariamente a quanto sostenuto dalle parti convenute, sussiste il nesso di causalità tra la condotta omissiva per cui gli odierni convenuti sono stati condannati in sede penale e l'evento lesivo di danno, consistito nell'apprendere la realtà della sussistenza di un inquinamento, di così grave portata,
pagina 13 di 22 della falda acquifera, posto che le Ordinanze sindacali del 2008 furono emesse proprio dinanzi al certo e conclamato inquinamento della falda acquifera, quindi a causa disastro ambientale, al quale CP_4
e avevano contribuito, colpevolmente omettendo, ognuno in relazione alla propria CP_3 CP_1
posizione di garanzia, di proporre ed effettuare alcun intervento idoneo a ridurre, contenere, confinare,
e in ultimo eliminare la grave contaminazione del sito (e della zona limitrofa).
È poi assolutamente privo di rilievo che nel giudizio penale sia stato accertato che mai le acque di falda inquinate giunsero nei punti di attingimento ad uso potabile o comunque alimentare, escludendo pertanto qualsiasi pericolo di avvelenamento per gli uomini: infatti, ciò può dirsi definitivamente accertato soltanto all'esito del processo penale di primo grado, ma nel 2008, quando scoppiò l'emergenza cromo, con Ordinanze sindacali che riportavano la presenza nelle acque di falda destinate al consumo umano di “sostanze potenzialmente tossiche” la circostanza non era affatto chiara, tanto è vero che il processo penale si avviò proprio con un'imputazione iniziale di avvelenamento delle acque destinate all'alimentazione umana.
In altre parole, ciò che conta per valutare l'evento lesivo di danno lamentato dagli attori, non è se l'acqua dei punti di attingimento ad uso potabile o alimentare fosse o meno concretamente pericolosa per la salute umana, ma cosa potevano ragionevolmente credere i cittadini , e tra essi gli odierni attori, dinanzi agli allarmanti dati diffusi dall'autorità amministrativa e dinanzi al fatto di vedersi improvvisamente “tolta” l'acqua sino a quel momento, o comunque per lunghi anni, quotidianamente consumata.
L'azione risarcitoria, inoltre, non è affatto prescritta, posto che, domandando gli attori un danno morale soggettivo derivante da reato accertato con Sentenza penale passata in giudicato, trova evidentemente applicazione l'art. 2947, 3° comma c.c., a mente del quale il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive nei termini ordinari, con decorrenza dalla data in cui la
Sentenza penale è divenuta irrevocabile.
Nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione risarcitoria decorreva dal
12 dicembre 2019, giorno di pubblicazione della Sentenza della Corte di Cassazione che ha determinato il passaggio in giudicato delle condanne per disastro ambientale emesse nei confronti degli odierni convenuti, sicché, anche a voler prescindere dalle diffide stragiudiziali interruttive della prescrizione regolarmente inviate nel 2021, al momento dell'instaurazione del presente giudizio, da collocarsi alla data del 18 marzo 2022 (data di avvenuta notifica dell'atto di citazione), tale termine non era certamente spirato.
Ciò premesso in via generale, occorre ora passare alla valutazione delle risultanze istruttorie emerse nel corso del processo, per comprendere se, dinanzi al documentato e acclarato clima di grave pagina 14 di 22 allarme sociale ingenerato dagli eventi della cd. “emergenza cromo”, si possa ritenere provato, in ognuno degli odierni attori, quel turbamento o patema d'animo per il proprio stato di salute indotti dal timore di essere stati esposti per lunghi anni a fonti idriche gravemente inquinate, e dunque potenzialmente pericolose per la propria incolumità.
Con la precisazione che, costituendo il danno morale una sofferenza interiore al soggetto, la prova dello stesso ben può essere desunta per presunzioni o da fatti notori, e che ai fini della prova per inferenza induttiva non occorre che il fatto ignoto da dimostrare sia l'unico riflesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilità del determinarsi dell'uno in dipendenza del verificarsi dell'altro secondo criteri di regolarità causale (id quod plerumque accidit).
Invero, “costituendo il danno morale un patema d'animo, e quindi una sofferenza interna al soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall'altra, come per tutti i moti dell'animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto: il più delle volte va, invece, accertato in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità" (cfr. Cass. 11001/03), o, anche, facendo ricorso alle nozioni di comune esperienza ed al notorio, inteso (v. Cass.5493/04) come "fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo") (cfr.: Cass.10986/03; Cass.19647/04; Cass.13422/02).”
(Cass. civ.13 maggio 2009 n. 11059).
Nella specie, ritiene il Tribunale che la prova di un siffatto stato di sofferenza interiore, dinanzi al notorio e comunque documentato clima di elevato allarme sociale ingenerato dagli avvenimenti della cd. “emergenza cromo”, ben possa inferirsi, secondo l'id quod plerumque accidit, proprio dall'entità e dalla gravità dell'esposizione singolarmente avuta dai lavoratori alle acque interne dello stabilimento
, posto che ben può immaginarsi la preoccupazione provata da tutti coloro, nella consapevolezza CP_2
di aver bevuto e fruito per molti anni delle acque dello stabilimento, vennero improvvisamente raggiunti dalla notizia che si trattasse di acque fortemente contaminate, tanto da venirne inibito qualsivoglia uso, anche per fini diversi da quelli alimentari.
Ebbene, come si è già detto, tutti gli odierni attori hanno allegato e documentato di aver prestato attività lavorativa presso il Polo Chimico di ET AR per pressoché la totalità della loro carriera lavorativa.
operaio, venne assunto come dipendente dell'allora Parte_1 Controparte_9
il 28 marzo 1977 e lavorò presso lo stabilimento, nel reparto Algoflon, sino al suo
[...]
pensionamento, avvenuto nel febbraio 2010, sotto la proprietà di (cfr. libretto di lavoro Parte_10
doc. 9 parte attrice).
pagina 15 di 22 operaio, venne assunto dalla allora il 9 gennaio Parte_3 Controparte_9
1974 e prestò attività lavorativa presso lo stabilimento, nell'impianto perossidi, sino al suo pensionamento avvenuto sotto la proprietà nel gennaio 2006 (libretto di lavoro, busta CP_10
paga ed estratto conto previdenziale, cfr. doc. 10 parte attrice).
, operaio, anch'egli assunto quale dipendente della allora Parte_6 Controparte_9
nel 9 gennaio 1974, prestò attività lavorativa presso lo stabilimento sino al suo pensionamento,
[...]
avvenuto nel 1998, sotto la proprietà NT, (estratto conto previdenziale, cfr. doc. 11 parte attrice).
venne assunto nel novembre 1979 dalla allora per Parte_4 Controparte_9
lavorare presso il centro meccanografico dello stabilimento ed ivi vi restò, pur con un periodo di distacco a Milano, sino al suo pensionamento nel dicembre 2008, sotto la proprietà Parte_10
(libretto di lavoro e busta paga , cfr. doc. 12 parte attrice). Parte_4
Nel corso dell'istruttoria orale svolta, tuttavia, soltanto per le posizioni di e di Parte_1
è stata fornita idonea prova anche della prolungata e consistente esposizione Parte_3 all'acqua interna dello stabilimento.
Per , il teste , suo collega di lavoro per 35 anni presso il Parte_1 Testimone_1
reparto Algoflon, ha potuto confermare di come lo stesso abbia sempre usufruito del servizio mensa, seppur con pasti direttamente serviti in reparto, che non poteva essere lasciato senza vigilanza attiva dei
Part lavoratori a ciò dedicati;
di come lo stesso abbia molte volte fatto uso delle docce del reparto a fine turno, ma soprattutto di come lo stesso abbia sempre largamente bevuto l'acqua delle fontanelle esterne a flusso continuo liberamente accessibili dai lavoratori, soprattutto d'estate, anche per rinfrescarsi dalle temperature molto calde degli impianti, perché era un'acqua “fresca, la bevevamo minimo 50 volte al giorno” (cfr. verbale di udienza del 17.5.2023). che, come testimoniato dalle figlie in udienza, dai giorni dell'emergenza Parte_1
cromo non beve più acqua di rubinetto, ma solo acqua minerale in bottiglia, che utilizza anche per cucinare, per preparare il caffè, per lavare la frutta e la verdura e addirittura per abbeverare il cane;
che, inoltre, da quegli eventi appare più nervoso e stressato, soffre di insonnia e obbliga la moglie e le figlie a sottoporsi a continui esami del sangue o analisi di routine per indagare eventuali patologie (“...cucina anche con acqua minerale;
inizialmente per non spaventarci ci diceva meglio di no, evitiamo l'acqua del rubinetto, l'acqua in bottiglia è più buona, poi piano piano iniziò a diventare sempre più pressante
e a dirci di usare l'acqua in bottiglia anche per riempire la ciotola del cane, fare il caffè, cucinare ogni cosa, anche lavare il cibo....a un certo punto la sua raccomandazione principale che ripeteva come un mantra era quella di non bere acqua del rubinetto....ho visto un cambiamento nel suo atteggiamento, lui è normalmente una persona tranquilla, calma, invece di punto in bianco iniziò a dormire poco, a
pagina 16 di 22 soffrire di insonnia ed era particolarmente nervoso sull'argomento acqua...mi rendo conto che fosse preoccupato per sé e per la sua famiglia;
all'epoca abitavamo vicino allo stabilimento, ci Parte_14
spingeva a fare analisi di routine, analisi del sangue, di solito le facevamo una volta o a bisogno particolare e le faceva lui e spingeva a farle anche più di una volta l'anno, in maniera più assidua” cfr. verbale di udienza del 17.5.2023; così anche dichiarazioni teste verbale del Testimone_2
23.09.23).
Per quanto riguarda il teste , che lavorò con lui presso il Parte_3 Testimone_3
reparto perossidi dal '78 al 2006, ha potuto confermare di come lo stesso abbia sempre fatto uso delle docce dello stabilimento a fine turno ed abbia sempre usufruito del servizio mensa, ma soprattutto di come anche lo stesso abbia sempre largamente bevuto dai rubinetti interni collocati all'interno della sala quadri dell'impianto; inoltre, il teste ha riferito di aver incontrato dopo il pensionamento, Pt_3
e di aver appreso di quanto lo stesso fosse preoccupato proprio per l'esposizione avuta alle acque dello stabilimento (“…l'ultima volta che ci incontrammo 1 anno fa circa parlammo di questa vicenda delle acque perché su più giornali era uscita la notizia del processo penale a carico di , era CP_2 CP_2
circa il 2019, e quindi anche mi lui disse che era preoccupato perché anche lui appunto usufruì dell'acqua interna allo stabilimento nel periodo in cui vi lavorò”, cfr. verbale di udienza del
17.5.2023).
Per risulta inoltre depositata in atti una busta paga del 2006, attestante la Parte_3
decurtazione delle spese per il servizio mensa, evidentemente usufruito dal lavoratore per l'intera mensilità (doc. 17 parte attrice).
Le testimonianze dei colleghi di lavoro sono da ritenersi per entrambi gli attori pienamente valide e del tutto attendibili.
Sotto il primo profilo, va infatti qui nuovamente respinta l'eccezione di incapacità reiterata in sede di precisazione delle conclusioni dalle difese dei convenuti, atteso il principio per cui l'interesse che ai sensi dell'art. 246 c.p.c. determina l'incapacità a testimoniare non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte del giudizio in cui la deposizione deve essere resa;
né l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca testimonianza, potendo tale situazione soltanto incidere sull'attendibilità delle relative deposizioni (Cass., sez. lav., 7 settembre 2023, n. 26044).
pagina 17 di 22 Ne deriva che il fatto di aver già radicato, o essere in procinto di radicare, identica azione risarcitoria per i medesimi fatti qui in discussione, non incide sulla veridicità della testimonianza, ma attiene unicamente alla attendibilità dei testimoni escussi.
Nella specie, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei due testimoni, trattandosi di circostanze – quelle sulle modalità di fruizione dell'acqua interna da parte di singoli lavoratori del Polo
Chimico – già di fatto emerse per moltissimi altri lavoratori nell'ambito del giudizio penale, laddove risultò piuttosto chiaro come almeno sino all'avvento di nel 2002 (quando iniziarono a essere CP_2 introdotti nei reparti i cd. boccioni all'americana) fosse assolutamente d'uso per i lavoratori – e soprattutto per quelli costretti a lavorare in zone della fabbrica ad elevata temperatura - abbeverarsi dai numerosi rubinetti erogatori distribuiti all'interno dello stabilimento.
Ciò posto, ritiene il Tribunale che la prova della prolungata e consistente esposizione dei suddetti attori alle acque interne dello stabilimento, anche in anni piuttosto coevi al 2008 (
[...]
era ancora addirittura in servizio quando furono emanate le Ordinanze sindacali che Pt_1 inibirono l'uso dell'acqua, mentre era andato in pensione solo due anni prima), Parte_3
consenta di inferire in capo a ciascuno di essi, dinanzi agli allarmanti dati diffusi tra la popolazione locale circa la potenziale pericolosità delle acque emunte dai pozzi interni dello stabilimento e CP_2
alla notizia della chiusura di tali pozzi per usi anche diversi da quelli alimentari, il verificarsi di quel patema d'animo, ovvero quello stato di forte preoccupazione per la propria salute derivante dal fondato timore di aver utilizzato per molti anni acque inquinate, o comunque fortemente contaminate.
Peraltro, nel caso di , a corroborare tale presunzione dello stato di sofferenza Parte_1 interiore ricorrono gli elementi oggettivi esterni dell'insonnia e dell'aver smesso di bere e utilizzare l'acqua del rubinetto per fini alimentari, elementi che attestano un mutamento delle abitudini di vita significativo di un perdurante turbamento interiore verosimilmente dovuto proprio alla forte paura provata nel 2008, dinanzi all'emersione dell'emergenza cromo.
Nel caso di invece, il moto interno di preoccupazione è stato addirittura Parte_3
esteriorizzato al collega di tanti anni di lavoro incontrato dopo la pensione.
Par Per quanto riguarda, invece e , non si ritiene raggiuta una prova Parte_6 Parte_4 chiara e certa di quali siano state nel tempo e per ciascuno di essi l'entità e la durata dell'esposizione alle acque interne dello stabilimento.
Per , il teste ha solamente potuto confermare l'utilizzo del Parte_4 Testimone_4
servizio mensa, peraltro per un periodo temporale significatamente ristretto, avendo lavorato con l'attore soltanto per circa 3-4 anni, tra il 1988 e il 1991. Il teste inoltre nulla ha saputo riferire circa il consumo di acqua interna da parte del ed ha escluso che lo stesso usufruisse delle docce Pt_4
pagina 18 di 22 interne, perché facendo un lavoro di scrivania “non ne aveva bisogno” (cfr. verbale di udienza del
17.5.2023).
Per , il teste , addetto mensa dal 1984 al 1990 circa, ha Parte_6 Testimone_5
solamente potuto riferire di come lo stesso usufruisse tutti i giorni del servizio mensa, ma nulla ha ricordato circa più specifiche e dettagliate modalità di fruizione dell'acqua interna (cfr. verbale di udienza del 17.5.2023).
Ne deriva l'impossibilità, in riferimento a questi attori, di ritenere provati, almeno a mezzo presunzioni, il turbamento, il patema d'animo e quello stato di preoccupazione derivanti dal timore di essere stati esposti per lunghi anni a fonti idriche gravemente inquinate.
Né, del resto, tale presunzione può essere desunta dalla mera prestazione lavorativa presso il
Polo Chimico, atteso che l'elemento necessario per poter effettuare il ragionamento inferenziale è solamente quello dell'utilizzo, duraturo e consistente, dell'acqua interna dello stabilimento.
Passando ora alla liquidazione del danno, necessariamente da effettuarsi in via equitativa, attesa la natura del pregiudizio da liquidare e la mancanza di parametri di quantificazione analitica da poter adottare, non possono che farsi proprie le considerazioni del giudice penale, che dinanzi alla concreta difficoltà, se non impossibilità, di effettuare una differenziazione delle varie posizioni soggettive - e quindi di stabilire, per ciascuna parte civile, il grado, l'intensità, la profondità della sofferenza indotta – ha ancorato la quantificazione del danno al solo dato oggettivo della gravità del disastro ambientale verificatosi, determinandolo nella somma di € 10.000,00 per ciascun danneggiato.
Nel presente giudizio gli attori nulla hanno allegato sulle ragioni che a loro dire giustificherebbero un discostamento rispetto a tale liquidazione, sicché, in difetto di specifici elementi per valutare la gravità del metus da ognuno di essi provato, gli unici dati rilevanti per la determinazione equitativa della somma da liquidare rimangono quello della gravità del reato (un disastro ambientale di amplissime dimensioni) e della particolare risonanza che l'intera vicenda ha avuto.
Considerando tali elementi, ritiene il Tribunale che l'importo di € 10.000,00 per ciascun danneggiato sia in grado di esprimere una valenza risarcitoria non meramente simbolica del danno morale in questione.
In conclusione, pertanto, i signori e , in solido CP_4 Controparte_3 Controparte_1
tra loro e con la società - che risponde dell'illecito ex art 2049 Controparte_2
c.c. per essere subentrata in tutte le obbligazioni risarcitorie già facenti a capo a datore Parte_10 di lavoro dei tre dirigenti all'epoca dei fatti - devono essere condannati a corrispondere in favore dei signori e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale Parte_1 Parte_3 derivante da reato, l'importo di € 10.000,00 ciascuno, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma pagina 19 di 22 rivalutata di anno in anno dalla data dell'evento dannoso (da individuarsi in concomitanza della prima
Ordinanza sindacale che decretò l'inizio dell'emergenza cromo, il 22.5.2008) alla presente Sentenza.
Con la precisazione che al riconoscimento e alla liquidazione del danno in favore del sig.
non osta l'intervenuta conciliazione sindacale da questi sottoscritta con Parte_1 [...]
al termine del rapporto di lavoro, in data 26.01.2010. CP_11
Risulta infatti evidente come l'accordo conciliativo, contenente la rinuncia del lavoratore a far valere ogni “domanda od azione, proposta e/o proponibile, comunque connessa o anche solo occasionata dal pregresso rapporto di lavoro” (doc. 10 parte convenuta ), non potesse CP_2
riguardare i danni oggetto del presente giudizio, in quanto certamente non conosciuti e non prevedibili al momento della transazione.
L'avvio del procedimento penale risale all'ottobre 2012, giorno di celebrazione della prima udienza pubblica, mentre la Sentenza di condanna di primo grado venne pronunciata il 14 dicembre
2015, sicché è evidente come al momento della conciliazione non potesse Parte_1
validamente rinunciare a danni futuri, in quel momento non prevedibili, posto che solamente con la configurazione del reato di disastro ambientale si è potuto parlare di un danno morale risarcibile per i lavoratori e i residenti della zona del Polo Chimico, e dunque l'attore ha potuto prendere contezza del danno e della sua addebitabilità ad un soggetto responsabile.
***
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Nei rapporti tra e da un lato, e i convenuti e Parte_1 Parte_3 CP_1
dall'altro, seguono la soccombenza dei convenuti (che devono essere condannati a Parte_15
rimborsarle in via solidale fra loro, stante il loro interesse comune nella causa ex art. 97 c.p.c.), e sono liquidate secondo i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e in particolare, valore dell'affare e condizioni soggettive del cliente, complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), Tabella 2), valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 460,00 per la fase di studio della controversia
Euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio
Euro 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
Euro 851,00 per la fase decisionale con l'aumento del 30 % per la difesa di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2),
e così per un totale di Euro 3.302,00 da suddividersi tra i due attori, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
pagina 20 di 22 Nei rapporti tra e , da un lato, e il convenuto Parte_4 Parte_6 Controparte_1 dall'altro, seguono la soccombenza dei primi (che devono essere condannati a rimborsarle in via solidale fra loro, stante il loro interesse comune nella causa ex art. 97 c.p.c.), e sono liquidate secondo i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato
D.M. 10.03.2014 n. 55 (e in particolare, valore dell'affare e condizioni soggettive del cliente, complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), Tabella 2), valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 460,00 per la fase di studio della controversia
Euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio
Euro 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
Euro 851,00 per la fase decisionale per un totale di Euro 2.540,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Nei rapporti tra e da un lato, e i convenuti , e Parte_4 Parte_6 CP_2 CP_4
(costituitisi con un'unica difesa) dall'altro, seguono la soccombenza dei primi (che devono CP_3
essere condannati a rimborsarle in via solidale fra loro, stante il loro interesse comune nella causa ex art. 97 c.p.c.), e sono liquidate secondo i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4 del citato D.M. 10.03.2014 n. 55 (e in particolare, valore dell'affare e condizioni soggettive del cliente, complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), Tabella 2), valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 5.200,01 ad Euro 26.000,00”:
Euro 460,00 per la fase di studio della controversia
Euro 389,00 per la fase introduttiva del giudizio
Euro 840,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione
Euro 851,00 per la fase decisionale con l'aumento del 30 % per la difesa di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2),
e così per un totale di Euro 3.302,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
869/2022 R.G. promossa da , e Parte_1 Parte_3 Parte_6 Parte_4
(parte attrice) contro (parte convenuta), Controparte_1 Controparte_2
e (parte convenuta): Controparte_3 CP_4
pagina 21 di 22 1) Dichiara tenuti e condanna Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , in solido tra loro, a corrispondere in favore di , a titolo di
[...] Controparte_1 Parte_1 danno non patrimoniale derivante da reato, l'importo di € 10.000,00, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva, e oltre interessi legali sulla somma così determinata dal giorno successivo alla pronuncia della presente Sentenza sino al saldo effettivo;
2) Dichiara tenuti e condanna Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , in solido tra loro, a corrispondere in favore di a titolo di
[...] Controparte_1 Parte_3 danno non patrimoniale derivante da reato, l'importo di € 10.000,00, oltre rivalutazione e interessi come in parte motiva, e oltre interessi legali sulla somma così determinata dal giorno successivo alla pronuncia della presente Sentenza sino al saldo effettivo;
3) Rigetta le domande risarcitorie avanzate nei confronti di Controparte_2
e da e;
Controparte_3 CP_4 Controparte_1 Parte_4 Parte_6
4) Dichiara tenuti e condanna Controparte_2 Controparte_3 CP_4
e , in via solidale fra loro, a rimborsare ad e ad
[...] Controparte_1 Parte_1 [...]
le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.302,00, oltre al rimborso spese forfettarie Pt_3
nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Par 5) Dichiara tenuti e condanna e , in via solidale fra loro, a rimborsare Parte_4 Parte_6
a le spese processuali, Controparte_2 Controparte_3 CP_4
liquidate in complessivi Euro 3.302,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
6) Dichiara tenuti e condanna e , in via solidale fra loro, a rimborsare Parte_4 Parte_6
a le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.540,00, oltre al rimborso Controparte_1
spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la Privacy .
Così deciso in Alessandria, lì 12.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
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