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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 7328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7328 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3697 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: vendita di cose mobili, vertente
TRA
con sede a ET (MI), via Monte Cervino n. 57, Parte_1
codice fiscale: , con l'avv. Paola Cimino P.IVA_1
-ATTRICE-
E
quale titolare dell'impresa individuale ROCI di Controparte_1
Roberto Catalisano, codice fiscale: , partita I.V.A.: C.F._1
, con gli avv.ti Anna Rossini e Stefano Zonca P.IVA_2
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Nel merito ed in via principale: accertata e dichiarata la conclusione del contratto di vendita per cui è causa, condannare al pagamento del prezzo pari ad € 10.068,67 Controparte_1 di cui alla fattura n. 35/20, oltre interessi legali di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dalla relativa scadenza al saldo.
Con il favore delle spese di lite.
1 In via istruttoria, si chiede ammettersi interrogatorio e testi sulle specifiche circostanze indicate ai punti 5-6-8-9-10 dell'atto di citazione, precedute dalla locuzione “Vero che” e prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che in data 28 maggio 2020 il vettore incaricato dalla ditta CI si recava presso l'azienda per eseguire il ritiro della merce con un Parte_1 camion telonato, apribile sulla parte laterale e posteriore”;
2) “Vero che il 28 maggio 2020 il vettore rifiutava di caricare la merce sul camion mediante il carroponte in dotazione a;
Parte_1
3) “Vero che il 28 maggio 2020 il SI. veniva informato CP_1 telefonicamente dal vettore della inidoneità del mezzo utilizzato per il ritiro e rifiutava di ricevere la merce con trasporto a carico di;
Parte_1
4) “Vero che in data 12 aprile 2023 CI provvedeva a ritirare la merce mediante vettore di propria scelta, ; Controparte_2
5) “Vero che la merce veniva caricata sul camion del trasportatore mediante carroponte in dotazione a nel capannone sito in ET, Via Parte_1 Monte Cervino n. 57”;
6) Vero che ho scattato le fotografie che mi si rammostrano (docc. 16-17) nel capannone in uso alla Sitim Ola.Fer sito in ET, Via Monte Cervino n. 57 in data 12.04.2023”;
7) “Vero che la documentazione fotografica che mi si rammostra (docc. 16-17) si riferisce alla scaffalatura prodotta da in favore della ditta Parte_1 CI, che restava in deposito nel capannone di dal mese di marzo 2020 al Pt_1 12 aprile 2023”.
Si indica a teste, anche in prova contraria sui capitoli di prova dedotti da controparte ed eventualmente ammessi: SI.ra , domiciliata presso la Tes_1
Via Monte Cervino 57, ET (MI). Parte_1
Per la parte convenuta
Nel merito, in via principale:
-accertate le circostanze di cui in narrativa, ed in particolare il grave inadempimento contrattuale posto in essere dall'odierna attrice, per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande avversarie, poiché totalmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti dall'Impresa convenuta, fatta salva ogni miglior statuizione;
-con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento.
In via istruttoria: si chiede sin d'ora l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della Società attrice, nonché di prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, da intendersi qui trascritte precedute dalla locuzione “vero che”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice in epigrafe ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di Euro 10.098,67 oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, a saldo della fattura n. 35/2020 del 07/04/2020 relativa alla vendita di materiali per scaffalature industriali, ordinate da e poi non ritirate, avendo quest'ultimo commissionato il Controparte_1
trasporto a un vettore non provvisto di veicolo idoneo a ricevere la merce dal carroponte in dotazione al deposito dell'istante.
Si è costituito il convenuto chiedendo di respingere la domanda con vittoria di spese, deducendo di non aver potuto ritirare la merce in ben due occasioni a causa della mancanza di un carrello elevatore funzionante presso il deposito della controparte, vedendosi così costretto “ad annullare il proprio ordine” con comunicazione del 28/05/2020 (doc. 8).
Indi, emessa ordinanza in data 02/03/2023 di ingiunzione provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., per il pagamento dell'intera somma richiesta in citazione, senza lo svolgimento di attività istruttoria la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, in via preliminare deve prendersi atto che le parti hanno concordemente dichiarato che l'ordinanza predetta è stata onorata, con il pagamento integrale della somma ingiunta incluse le spese e che il convenuto ha del pari ritirato la merce acquistata.
Ciò non determina però la cessazione della materia del contendere, dal momento che il convenuto non ha modificato le conclusioni rassegnate in comparsa di risposta.
Posto quanto precede e ricordato che è altresì pacifica l'avvenuta conclusione
3 del contratto di vendita azionato dall'attrice, nel merito la domanda da questa avanzata è certamente fondata, dal momento che il trasporto era a carico del compratore che doveva allora procedere al ritiro della merce con mezzi idonei, non potendo pretendere - in difetto di specifici accordi - la messa a disposizione di un carrello elevatore quando la venditrice era invece provvista di carroponte.
In ogni caso non era stato pattuito alcun diritto di recesso, motivo per cui il convenuto, senza il consenso dell'attrice, non poteva unilateralmente
“annullare” l'ordine di acquisto.
L'intervenuto pagamento in corso di causa preclude, ovviamente, la possibilità di emettere una statuizione di condanna identica a quella della richiamata ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., poiché in tal modo si darebbe luogo ad una indebita duplicazione di titoli esecutivi, dovendosi perciò in definitiva soltanto confermare l'ordinanza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014 e successive modificazioni, con riduzione dei compensi per la fase di trattazione e la fase decisionale stante l'assenza di attività istruttoria e la semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)conferma l'ordinanza ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. in data 02/03/2023, repertorio n. 1836/2023, dando atto che la stessa è stata integralmente eseguita;
2)condanna al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese Controparte_1
processuali che liquida in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per
4 compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società attrice.
Milano, 1 ottobre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
5
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3697 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2022, avente per oggetto: vendita di cose mobili, vertente
TRA
con sede a ET (MI), via Monte Cervino n. 57, Parte_1
codice fiscale: , con l'avv. Paola Cimino P.IVA_1
-ATTRICE-
E
quale titolare dell'impresa individuale ROCI di Controparte_1
Roberto Catalisano, codice fiscale: , partita I.V.A.: C.F._1
, con gli avv.ti Anna Rossini e Stefano Zonca P.IVA_2
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI
Per la parte attrice
Nel merito ed in via principale: accertata e dichiarata la conclusione del contratto di vendita per cui è causa, condannare al pagamento del prezzo pari ad € 10.068,67 Controparte_1 di cui alla fattura n. 35/20, oltre interessi legali di mora ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 dalla relativa scadenza al saldo.
Con il favore delle spese di lite.
1 In via istruttoria, si chiede ammettersi interrogatorio e testi sulle specifiche circostanze indicate ai punti 5-6-8-9-10 dell'atto di citazione, precedute dalla locuzione “Vero che” e prova testimoniale sulle seguenti circostanze:
1) “Vero che in data 28 maggio 2020 il vettore incaricato dalla ditta CI si recava presso l'azienda per eseguire il ritiro della merce con un Parte_1 camion telonato, apribile sulla parte laterale e posteriore”;
2) “Vero che il 28 maggio 2020 il vettore rifiutava di caricare la merce sul camion mediante il carroponte in dotazione a;
Parte_1
3) “Vero che il 28 maggio 2020 il SI. veniva informato CP_1 telefonicamente dal vettore della inidoneità del mezzo utilizzato per il ritiro e rifiutava di ricevere la merce con trasporto a carico di;
Parte_1
4) “Vero che in data 12 aprile 2023 CI provvedeva a ritirare la merce mediante vettore di propria scelta, ; Controparte_2
5) “Vero che la merce veniva caricata sul camion del trasportatore mediante carroponte in dotazione a nel capannone sito in ET, Via Parte_1 Monte Cervino n. 57”;
6) Vero che ho scattato le fotografie che mi si rammostrano (docc. 16-17) nel capannone in uso alla Sitim Ola.Fer sito in ET, Via Monte Cervino n. 57 in data 12.04.2023”;
7) “Vero che la documentazione fotografica che mi si rammostra (docc. 16-17) si riferisce alla scaffalatura prodotta da in favore della ditta Parte_1 CI, che restava in deposito nel capannone di dal mese di marzo 2020 al Pt_1 12 aprile 2023”.
Si indica a teste, anche in prova contraria sui capitoli di prova dedotti da controparte ed eventualmente ammessi: SI.ra , domiciliata presso la Tes_1
Via Monte Cervino 57, ET (MI). Parte_1
Per la parte convenuta
Nel merito, in via principale:
-accertate le circostanze di cui in narrativa, ed in particolare il grave inadempimento contrattuale posto in essere dall'odierna attrice, per l'effetto rigettare integralmente tutte le domande avversarie, poiché totalmente infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti dall'Impresa convenuta, fatta salva ogni miglior statuizione;
-con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento.
In via istruttoria: si chiede sin d'ora l'ammissione di prova per interrogatorio formale del legale rappresentante pro tempore della Società attrice, nonché di prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, da intendersi qui trascritte precedute dalla locuzione “vero che”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società attrice in epigrafe ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di Euro 10.098,67 oltre interessi di mora ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 231/2002, a saldo della fattura n. 35/2020 del 07/04/2020 relativa alla vendita di materiali per scaffalature industriali, ordinate da e poi non ritirate, avendo quest'ultimo commissionato il Controparte_1
trasporto a un vettore non provvisto di veicolo idoneo a ricevere la merce dal carroponte in dotazione al deposito dell'istante.
Si è costituito il convenuto chiedendo di respingere la domanda con vittoria di spese, deducendo di non aver potuto ritirare la merce in ben due occasioni a causa della mancanza di un carrello elevatore funzionante presso il deposito della controparte, vedendosi così costretto “ad annullare il proprio ordine” con comunicazione del 28/05/2020 (doc. 8).
Indi, emessa ordinanza in data 02/03/2023 di ingiunzione provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c., per il pagamento dell'intera somma richiesta in citazione, senza lo svolgimento di attività istruttoria la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
Tanto premesso, in via preliminare deve prendersi atto che le parti hanno concordemente dichiarato che l'ordinanza predetta è stata onorata, con il pagamento integrale della somma ingiunta incluse le spese e che il convenuto ha del pari ritirato la merce acquistata.
Ciò non determina però la cessazione della materia del contendere, dal momento che il convenuto non ha modificato le conclusioni rassegnate in comparsa di risposta.
Posto quanto precede e ricordato che è altresì pacifica l'avvenuta conclusione
3 del contratto di vendita azionato dall'attrice, nel merito la domanda da questa avanzata è certamente fondata, dal momento che il trasporto era a carico del compratore che doveva allora procedere al ritiro della merce con mezzi idonei, non potendo pretendere - in difetto di specifici accordi - la messa a disposizione di un carrello elevatore quando la venditrice era invece provvista di carroponte.
In ogni caso non era stato pattuito alcun diritto di recesso, motivo per cui il convenuto, senza il consenso dell'attrice, non poteva unilateralmente
“annullare” l'ordine di acquisto.
L'intervenuto pagamento in corso di causa preclude, ovviamente, la possibilità di emettere una statuizione di condanna identica a quella della richiamata ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c., poiché in tal modo si darebbe luogo ad una indebita duplicazione di titoli esecutivi, dovendosi perciò in definitiva soltanto confermare l'ordinanza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. Giustizia n. 55/2014 e successive modificazioni, con riduzione dei compensi per la fase di trattazione e la fase decisionale stante l'assenza di attività istruttoria e la semplicità delle questioni trattate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)conferma l'ordinanza ai sensi dell'art. 186-ter c.p.c. in data 02/03/2023, repertorio n. 1836/2023, dando atto che la stessa è stata integralmente eseguita;
2)condanna al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese Controparte_1
processuali che liquida in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per
4 compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile dalla società attrice.
Milano, 1 ottobre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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