TRIB
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 20 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2851/2023 R.G. e vertente tra
nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio legale dell'avv. Francesco Micali, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti ricorrente
nei confronti di
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede in Roma, cod. fisc. elettivamente domiciliato a Messina P.IVA_1
presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Cammaroto del ruolo professionale resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento assegno ordinario d'invalidità
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa. Con ricorso depositato in data 25/05/2023, chiedeva al Giudice del Lavoro Parte_1
presso il Tribunale di Messina il riesame del giudizio espresso dal Ctu nel procedimento recante n. r.g. 4410/2021, ex art. 445 bis c.p.c., che non aveva ritenuto sussistenti i presupposti sanitari richiesti dalla legge per l'assegno ordinario di invaldità.
Nel presente giudizio, il ricorrente chiedeva pertanto il riconoscimento dell'invocato diritto, eventualmente avvalendosi di consulenza medico-legale, con la condanna dell' alla CP_2 corresponsione dei corrispettivi emolumenti a far data dalla domanda amministrativa o dalla data che sarebbe risultata in corso di causa, con riserva di chiedere il risarcimento del danno per il ritardato pagamento a titolo di maggiore danno.
Con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
Si costituiva l' che deduceva l'inammissibilità della domanda per genericità del ricorso CP_2
e chiedeva la conferma delle valutazioni già espresse nell'istruttoria amministrativa, non essendo il ricorrente in possesso dei requisiti costitutivi del diritto preteso.
Ritualmente instaurato il contraddittorio e depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esame dei presupposti per il diritto.
Nel merito si osserva che, dopo aver proposto atto di dissenso avverso le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio della fase sommaria, parte ricorrente deduceva che l'ausiliare non aveva correttamente valutato le patologie da cui risultava affetto, ritenendo che il Ctu non avesse fornito una valutazione esaustiva del suo complessivo stato patologico, nonostante l'effettivo pregiudizio menomativo delle infermità di cui è portatore.
Lo studio del caso clinico è stato affrontato nel giudizio di Atp dal consulente dott. Per_1
, partendo dalle prime indagini strumentali e riscontrando nel periziando le seguenti
[...]
patologie: “Obesità lieve (di I grado;
IMC 33.1). Esiti di plurime lesioni osteo-tendinee determinate da numerosi eventi traumatici, non comportanti significative limitazioni funzionali. Ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico senza segni d'insufficienza cardiaca. Sindrome ansioso-depressiva di lieve entità”. Il Ctu riteneva che le patologie sussistenti in capo al periziato non comportassero una riduzione permanente ed inferiore ad un terzo delle sue capacità lavorative, utile al conseguimento della provvidenza economica richiesta (“non presenta una riduzione delle capacità lavorative a meno di un terzo in occupazioni confacenti alle sue attitudini”), ritenendo pertanto congrua con le patologie accertate la diagnosi della Commissione medica dell' che non riconosceva al ricorrente la prestazione assistenziale. CP_2
Instaurato il giudizio di opposizione, non si riteneva necessario il rinnovo della consulenza medico-legale, condividendosi le risultanze raggiunte dal Ctu nel procedimento n. r.g.
4410/2021.
Venendo al merito delle censure mosse al Ctu, lamentava che l'ausiliare non aveva Pt_1
correttamente considerato la documentazione in atti e valutato le patologie da cui lo stesso risulta affetto, la diagnosi apparendo riduttiva rispetto a quanto evidenziato dalle indagini strumentali prodotte.
Peraltro, il ricorrente lamentava che il consulente non avesse adeguatamente valutato le patologie da cui è affetto, minimizzandole, eccependo innanzitutto “l'errore diagnostico valutativo e metodologico dell'ausiliare per avere sottovalutato la reale incidenza invalidante delle patologie dell'apparato osseo tendineo”.
Il deducente richiama anche la cardiopatia in trattamento farmacologico e l'obesità, ritenendo che il consulente abbia sottostimato patologie che potrebbero comportare un progressivo peggioramento delle sue condizioni psicofisiche.
Ciò premesso, vanno assolutamente condivise le considerazioni tecniche elaborate dal Ctu nominato nella fase sommaria del giudizio, il quale spiegava chiaramente come “I molteplici traumi subiti (quasi tutti incidenti stradali) responsabili di lesioni ossee e/o tendinee non sono esitati con limitazioni funzionali significative ai fini della presente valutazione
….L'ipertensione pur, in base alla documentazione privata del periziato, avendo determinato un'iniziale organicità cardiaca (non documentata da esame ecocardiografico) non dà, in ogni caso, alcun segno d'insufficienza cardiaca”. Riferendo poi all'obesità ed alla depressione, rappresenta il consulente che esse sono di grado lieve.
Con note del 19/02/2024, avendo rilievo le infermità presenti fino al momento della pronuncia giudiziaria, la difesa del ricorrente depositava documentazione medica integrativa delle condizioni sanitarie del procedente in anche in considerazione del fatto che nella visita angiologica, il medico avesse sconsigliato il lavoro non seduto.
Con ultime note, il ricorrente insisteva per il rinnovo della consulenza tecnica.
Ad avviso del Tribunale la relazione del Ctu eseguita in sede di Atp è esaustiva e assolutamente priva di carenze avendo il dott. esaminato accuratamente sia il paziente Per_1
durante la visita peritale che la documentazione sanitaria a disposizione.
Pertanto il ricorrente non possiede i requisiti medico-legali per permettere l'attribuzione l'assegno ordinario d'invalidità e il ricorso è da ritenersi rigettato, non ritenendosi necessario il rinnovo della consulenza medico-legale, le cui risultanze devono essere confermate.
Nulla sulle spese stante la dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali ex art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso dal ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese giudiziali.
Messina, 21 febbraio 2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando