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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/12/2025, n. 2211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2211 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 10485/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 10485/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Aldo Barbaro 21, Torino, presso lo studio dell'avv.
CH LA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 19/05/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis Parte_2 segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) Il minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione abituale e Persona_2 residenza presso la madre, con facoltà di esercizio, anche disgiunto della responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
2) Il sig. potrà vedere e tenere con sé il minore, secondo la volontà e le esigenze Parte_2 scolastiche-ricreative dello stesso, nonché degli impegni lavorativi dei genitori, previo accordo con la sig.ra così come segue: Pt_1
- a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio fino alle 21:30 della domenica sera;
- quando il sig. avrà il turno di lavoro il pomeriggio, prenderà il minore alle ore 08:10 Parte_2 circa da casa della madre e lo accompagnerà a scuola tutte le mattine;
- quando il sig. avrà il turno di lavoro al mattino, prenderà il minore il martedì e giovedì Parte_2 dall'uscita di scuola sino alle ore 21:30;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) con la possibilità, comunque, di consentire al minore di trascorrere la Vigilia di
Natale con uno dei genitori ed il giorno di Natale con l'altro genitore, ad anni alterni;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni, salvo diversi accordi delle parti o desiderio dei minori;
- per 2 settimane, durante il periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore.
3) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di Parte_2 euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate qualora non necessitate e comunque documentate, con espresso richiamo al Protocollo
d'intesa del 15.03.2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che:
5) Le detrazioni fiscali per il figlio a carico rimarranno a favore di ciascun genitore nella misura del
50% a testa, mentre gli assegni familiari e/o assegno unico rimarranno a favore della sig.ra . Pt_1
6) I coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi i genitori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 10485/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Via Aldo Barbaro 21, Torino, presso lo studio dell'avv.
CH LA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non Parte_1 Parte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 19/05/2025 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis Parte_2 segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che:
1) Il minore viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione abituale e Persona_2 residenza presso la madre, con facoltà di esercizio, anche disgiunto della responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione.
2) Il sig. potrà vedere e tenere con sé il minore, secondo la volontà e le esigenze Parte_2 scolastiche-ricreative dello stesso, nonché degli impegni lavorativi dei genitori, previo accordo con la sig.ra così come segue: Pt_1
- a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio fino alle 21:30 della domenica sera;
- quando il sig. avrà il turno di lavoro il pomeriggio, prenderà il minore alle ore 08:10 Parte_2 circa da casa della madre e lo accompagnerà a scuola tutte le mattine;
- quando il sig. avrà il turno di lavoro al mattino, prenderà il minore il martedì e giovedì Parte_2 dall'uscita di scuola sino alle ore 21:30;
- per metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) con la possibilità, comunque, di consentire al minore di trascorrere la Vigilia di
Natale con uno dei genitori ed il giorno di Natale con l'altro genitore, ad anni alterni;
- durante le vacanze pasquali ad anni alterni, salvo diversi accordi delle parti o desiderio dei minori;
- per 2 settimane, durante il periodo estivo, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) ed il giorno del compleanno del figlio, alternandosi con l'altro genitore.
3) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma mensile di Parte_2 euro 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
4) Le spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate qualora non necessitate e comunque documentate, con espresso richiamo al Protocollo
d'intesa del 15.03.2016 tra il Tribunale di Torino e l'Ordine degli Avvocati di Torino, saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che:
5) Le detrazioni fiscali per il figlio a carico rimarranno a favore di ciascun genitore nella misura del
50% a testa, mentre gli assegni familiari e/o assegno unico rimarranno a favore della sig.ra . Pt_1
6) I coniugi si rilasciano reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio con iscrizione del figlio sul passaporto di entrambi i genitori.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
12/12/2025.
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.