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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/10/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 864/2021 R.G.C.L. promossa da (rappr. e dif. Parte_1 dall'avv. E. Amore) contro (rappr. e dif. dall'avv. S. Santaera e Controparte_1 dall'avv. G. Cannata), avente ad oggetto: retribuzione;
osserva
, premesso di essere stato dipendente del Parte_1 CP_1
, inquadrato nella categoria C2 fino al 31.05.2019 e nella categoria D1 dal
[...]
01.06.2019 fino al collocamento in quiescenza, espone: di essere stato delegato, dal 20.06.2016 al 31.10.2019, a rappresentare e difendere l'Ente personalmente in qualità di “Funzionario” in tutte le opposizioni avverso gli accertamenti delle violazioni alle norme del Codice della Strada proposte innanzi al Giudice di Pace di Modica ed a fornire alla Prefettura di Ragusa le controdeduzioni richieste;
che tale delega è stata resa con provvedimento del 20.06.2016 a firma del Sindaco e Persona_1 rinnovata in data 03.07.2017 dal sindaco di avere svolto le Persona_2 mansioni oggetto di detta delega;
di avere ricevuto infatti dall'ente convenuto il rimborso delle spese sostenute per i viaggi, come evincibile da apposite determinazioni;
che le descritte mansioni vanno ricondotte alla categoria giuridica D3, trattandosi di attività a rilevanza esterna nella difesa dell'Ente avanti all'ufficio del Giudice di Pace di Modica e con riferimento ai rapporti intrattenuti con gli uffici della (avendo esso ricorrente istruito le pratiche e offerto tutte le Controparte_2 controdeduzioni richieste per le opposizioni ai verbali di contestazione alle norme del C.d.S. redatti dalla P.M. di ); di avere diritto, per effetto dello svolgimento di CP_1 mansioni superiori, a mente dell'art. 52, comma 5, d.lgs n 165/2001, alla retribuzione propria della citata qualifica superiore;
che le mansioni in questione sono state svolte in maniera continuativa e prevalente;
di avere dunque diritto “alle differenze retributive da calcolarsi avendo riguardo alle mansioni superiori effettivamente svolte, tenuto conto di quanto percepito con la categoria C2 e quanto avrebbe dovuto percepire con la categoria D3 giuridica dal 20.06.2016 al 31.05.2019 e di quanto percepito con la categoria D1 e quanto avrebbe dovuto percepire con la categoria D3 giuridica dal 01.06.2019 (data in cui è stato inquadrato con la categoria D1) al 31.10.2019”; che le differenze spettanti ammontano a complessivi € 15.584,81, il pagamento dei quali è stato vanamente chiesto con nota 30.09.2019, con diffida 13.11.2019, con ulteriore missiva del 27.12.2019 e infine con diffida del 7.05.2020. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “• ritenere e dichiarare che il Dott. ha svolto, per il Comune , Parte_1 CP_1 mansioni di “Funzionario” dal 20.06.2016 al 31.10.2019; • ritenere e dichiarare che con la definizione di “Funzionario” si individuano i dipendenti con la categoria D3 giuridica;
• ritenere e dichiarare che in ragione di ciò lo stesso ha diritto ad ottenere la retribuzione spettantegli per le mansioni superiori effettivamente svolte, calcolata tenuto conto di quanto percepito con la categoria C2 e quanto avrebbe dovuto percepire con la categoria D3 giuridica dal 20.06.2016 al 31.05.2019 e di quanto percepito con la categoria D1 e quanto avrebbe dovuto percepire con la categoria D3 giuridica dal 01.06.2019 (data in cui è stato inquadrato con la categoria D1) al 31.10.2019; • ritenere e dichiarare che le differenze retributive ammontano ad
€.15.584,81, come da perizia contabile in atti;
• per l'effetto, condannare il
[...]
al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui sopra, della CP_1 somma di €.15.584,81 o quell'altra somma che risulterà da CTU e che sarà ben visa all'Ill.mo Giudice”. Il chiede disattendersi il ricorso, osservando anzitutto che Controparte_1 il ricorrente ha sottoscritto in data 21/12/2018 apposito atto transattivo, approvato con Delibera GM 305 del 19/12/2018, con il quale ha rinunciato ad ogni e qualunque pretesa e/o azione legali e rivendicazioni ad oggi in itinere inerente il rapporto di lavoro con il (con correlata rinuncia, da parte del Controparte_1 CP_1
, al recupero delle spese legali al pagamento delle quali cui il era
[...] Pt_1 stato condannato, per un importo di € 3.804,00, dalla Corte d'Appello di Catania nella causa 401/2012 RG e riconoscimento al stesso della cat. D1). Pt_1
Soggiunge che, in ogni caso, le mansioni descritte in ricorso non risultano svolte con carattere di prevalenza e continuità.
************ In disparte qualsivoglia considerazione in ordine alla validità del richiamato accordo transattivo, la pretesa attrice non può trovare accoglimento. Lo svolgimento “di fatto” di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente fa certamente sorgere il diritto dello stesso ad ottenere il corrispondete trattamento retributivo (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 31 marzo 1995, n. 101, ove si enuncia che “la spettanza al lavoratore del trattamento retributivo corrispondente alle funzioni di fatto espletate” costituisce un precetto “la cui applicabilità all'impiego pubblico non può essere messa in discussione”). Lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica – anche non immediatamente – superiore a quella di inquadramento formale comporta inoltre, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (cft. Cass. SS.UU 25837/2007; n. 27887/2009, n. 30811/2018, 9646/2019). Il citato art. 52 prevede infatti espressamente il criterio della prevalenza quale requisito indefettibile di rilevanza giuridica delle mansioni superiori svolte, statuendo che si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni (cfr. comma 3°). Costituisce onere del dipendente che reclami il pagamento della maggiore retribuzione dimostrare in maniera specifica che le mansioni superiori siano state da egli svolte con le caratteristiche richieste dalla legge (vale a dire con attribuzione dei compiti propri della mansione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale) (cfr. Cass. Sez. L, Ord. n. 15677 del 05/06/2024, ove si enuncia: “Il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori (…) consegue solo all'effettuazione del cd. giudizio trifasico e alla verifica dell'espletamento, in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa, di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento”). Nell'ipotesi in argomento il si è limitato ad affermare di avere svolto Pt_1 le descritte mansioni superiori con carattere di prevalenza quantitativa e qualitativa, del tutto trascurando di allegare tempestivamente (vale a dire nell'ambito del ricorso introduttivo del presente giudizio) e in maniera specifica l'ubi consistam di tale presunta prevalenza e limitandosi ad invocare il contenuto (non meglio richiamato in ricorso ai fini dell'assolvimento dell'onere di allegazione sul ricorrente stesso gravante) della documentazione versata in atti. Più specificamente, a dimostrazione del dedotto espletamento di compiti rientranti nella Cat. D 3 (compiti consistenti nella rappresentanza del Comune datore di lavoro in procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto opposizioni a sanzioni per violazioni del Codice della Strada) nel periodo compreso tra il 20.6.2016 ed il 31.10.2019, il ricorrente ha prodotto in giudizio la documentazione relativa a sedici giudizi instaurati dinanzi al Giudice di Pace e da questi definiti (rispettivamente distinti dai numeri di ruolo 502/2018, 143/2019, 863/2019, 1161/2019, 814/2017, 820/2017, 574/2017, 464/2017, 1787/2016, 1592/2014, 245/2017, 1431/2016, 1435/2016, 1490/2016, 594/2016, 598/2016 e 359/2016). Ora, premessa la pacifica irrilevanza della produzione documentale inerente al giudizio n. 1592/2014 (relativamente al quale il non ha svolto alcuna Pt_1 attività), va condivisa per intero la trama difensiva articolata dal , Controparte_1 il quale ha messo in evidenza che l'attività disimpegnata nei (quindici) giudizi di cui innanzi integra soltanto una parte residuale delle funzioni complessivamente attribuite al ricorrente, ordinariamente adibito (quale Responsabile del Servizio Amministrativo) ai compiti concernenti l' “ufficio verbali – gestione del ciclo dei verbali: registrazione delle multe, predisposizione dei verbali e relativa notificazione agli interessati, registrazione dei pagamenti”. Non può, in altri termini, ragionevolmente sostenersi che l'attività riguardante gli elencati quindici ricorsi (peraltro quasi tutti definiti in senso sfavorevole al
, posta in essere in un lasso temporale eccedente il triennio, abbia assunto CP_1 consistenza prevalente, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, rispetto ai compiti normalmente attribuiti al come dipendente rientrante nella Cat. C 2 (compiti Pt_1 documentati dall'ente convenuto all'allegato n. 10, consistente nella rendicontazione relativa all'anno 2017 dalla quale si ricava l'elaborazione di oltre 180 bollettari di verbali da parte del Servizio amministrativo). Del tutto plausibilmente, in sintesi, il ha rappresentato Controparte_1 che: 15 ricorsi seguiti dal nel periodo dal 20/6/2016 al 31/10/2019 (per un Pt_1 totale di 40 mesi) corrispondono ad una media matematica di 0,38 ricorsi al mese;
nel periodo di riferimento al è stata erogata una retribuzione parametrata ad Pt_1 oltre 5.000 ore;
è verosimile ritenere che l'attività relativa ai 15 suddetti procedimenti si sia svolta per un tempo massimo di 40 ore;
lo stesso ricorrente (cfr. all. 4 al ricorso) è stato in grado di documentare il compimento di sole 18 ore di viaggio, sempre in 40 mesi, presso la sede del Giudice di Pace di Modica. A fronte di siffatte difese, come sopra osservato, il ricorrente non ha articolato convincenti controdeduzioni e (a fortiori) ha omesso di fornire elementi di giudizio idonei a far ritenere integrati nel caso concreto i più volte menzionati caratteri di prevalenza e continuità. Il ricorso, per le ragioni sopra esposte, va rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna a rifondere al le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 16 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Claudia M. A. Catalano, esaminati gli atti inerenti alla causa di lavoro n. 864/2021 R.G.C.L. promossa da (rappr. e dif. Parte_1 dall'avv. E. Amore) contro (rappr. e dif. dall'avv. S. Santaera e Controparte_1 dall'avv. G. Cannata), avente ad oggetto: retribuzione;
osserva
, premesso di essere stato dipendente del Parte_1 CP_1
, inquadrato nella categoria C2 fino al 31.05.2019 e nella categoria D1 dal
[...]
01.06.2019 fino al collocamento in quiescenza, espone: di essere stato delegato, dal 20.06.2016 al 31.10.2019, a rappresentare e difendere l'Ente personalmente in qualità di “Funzionario” in tutte le opposizioni avverso gli accertamenti delle violazioni alle norme del Codice della Strada proposte innanzi al Giudice di Pace di Modica ed a fornire alla Prefettura di Ragusa le controdeduzioni richieste;
che tale delega è stata resa con provvedimento del 20.06.2016 a firma del Sindaco e Persona_1 rinnovata in data 03.07.2017 dal sindaco di avere svolto le Persona_2 mansioni oggetto di detta delega;
di avere ricevuto infatti dall'ente convenuto il rimborso delle spese sostenute per i viaggi, come evincibile da apposite determinazioni;
che le descritte mansioni vanno ricondotte alla categoria giuridica D3, trattandosi di attività a rilevanza esterna nella difesa dell'Ente avanti all'ufficio del Giudice di Pace di Modica e con riferimento ai rapporti intrattenuti con gli uffici della (avendo esso ricorrente istruito le pratiche e offerto tutte le Controparte_2 controdeduzioni richieste per le opposizioni ai verbali di contestazione alle norme del C.d.S. redatti dalla P.M. di ); di avere diritto, per effetto dello svolgimento di CP_1 mansioni superiori, a mente dell'art. 52, comma 5, d.lgs n 165/2001, alla retribuzione propria della citata qualifica superiore;
che le mansioni in questione sono state svolte in maniera continuativa e prevalente;
di avere dunque diritto “alle differenze retributive da calcolarsi avendo riguardo alle mansioni superiori effettivamente svolte, tenuto conto di quanto percepito con la categoria C2 e quanto avrebbe dovuto percepire con la categoria D3 giuridica dal 20.06.2016 al 31.05.2019 e di quanto percepito con la categoria D1 e quanto avrebbe dovuto percepire con la categoria D3 giuridica dal 01.06.2019 (data in cui è stato inquadrato con la categoria D1) al 31.10.2019”; che le differenze spettanti ammontano a complessivi € 15.584,81, il pagamento dei quali è stato vanamente chiesto con nota 30.09.2019, con diffida 13.11.2019, con ulteriore missiva del 27.12.2019 e infine con diffida del 7.05.2020. Svolte le superiori premesse, chiede che il giudice adito voglia: “• ritenere e dichiarare che il Dott. ha svolto, per il Comune , Parte_1 CP_1 mansioni di “Funzionario” dal 20.06.2016 al 31.10.2019; • ritenere e dichiarare che con la definizione di “Funzionario” si individuano i dipendenti con la categoria D3 giuridica;
• ritenere e dichiarare che in ragione di ciò lo stesso ha diritto ad ottenere la retribuzione spettantegli per le mansioni superiori effettivamente svolte, calcolata tenuto conto di quanto percepito con la categoria C2 e quanto avrebbe dovuto percepire con la categoria D3 giuridica dal 20.06.2016 al 31.05.2019 e di quanto percepito con la categoria D1 e quanto avrebbe dovuto percepire con la categoria D3 giuridica dal 01.06.2019 (data in cui è stato inquadrato con la categoria D1) al 31.10.2019; • ritenere e dichiarare che le differenze retributive ammontano ad
€.15.584,81, come da perizia contabile in atti;
• per l'effetto, condannare il
[...]
al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui sopra, della CP_1 somma di €.15.584,81 o quell'altra somma che risulterà da CTU e che sarà ben visa all'Ill.mo Giudice”. Il chiede disattendersi il ricorso, osservando anzitutto che Controparte_1 il ricorrente ha sottoscritto in data 21/12/2018 apposito atto transattivo, approvato con Delibera GM 305 del 19/12/2018, con il quale ha rinunciato ad ogni e qualunque pretesa e/o azione legali e rivendicazioni ad oggi in itinere inerente il rapporto di lavoro con il (con correlata rinuncia, da parte del Controparte_1 CP_1
, al recupero delle spese legali al pagamento delle quali cui il era
[...] Pt_1 stato condannato, per un importo di € 3.804,00, dalla Corte d'Appello di Catania nella causa 401/2012 RG e riconoscimento al stesso della cat. D1). Pt_1
Soggiunge che, in ogni caso, le mansioni descritte in ricorso non risultano svolte con carattere di prevalenza e continuità.
************ In disparte qualsivoglia considerazione in ordine alla validità del richiamato accordo transattivo, la pretesa attrice non può trovare accoglimento. Lo svolgimento “di fatto” di mansioni superiori da parte del pubblico dipendente fa certamente sorgere il diritto dello stesso ad ottenere il corrispondete trattamento retributivo (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 31 marzo 1995, n. 101, ove si enuncia che “la spettanza al lavoratore del trattamento retributivo corrispondente alle funzioni di fatto espletate” costituisce un precetto “la cui applicabilità all'impiego pubblico non può essere messa in discussione”). Lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica – anche non immediatamente – superiore a quella di inquadramento formale comporta inoltre, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti siano stati svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (cft. Cass. SS.UU 25837/2007; n. 27887/2009, n. 30811/2018, 9646/2019). Il citato art. 52 prevede infatti espressamente il criterio della prevalenza quale requisito indefettibile di rilevanza giuridica delle mansioni superiori svolte, statuendo che si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni (cfr. comma 3°). Costituisce onere del dipendente che reclami il pagamento della maggiore retribuzione dimostrare in maniera specifica che le mansioni superiori siano state da egli svolte con le caratteristiche richieste dalla legge (vale a dire con attribuzione dei compiti propri della mansione in modo prevalente sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale) (cfr. Cass. Sez. L, Ord. n. 15677 del 05/06/2024, ove si enuncia: “Il diritto al pagamento delle differenze retributive da svolgimento di mansioni superiori (…) consegue solo all'effettuazione del cd. giudizio trifasico e alla verifica dell'espletamento, in concreto e con la necessaria prevalenza quantitativa, di mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento”). Nell'ipotesi in argomento il si è limitato ad affermare di avere svolto Pt_1 le descritte mansioni superiori con carattere di prevalenza quantitativa e qualitativa, del tutto trascurando di allegare tempestivamente (vale a dire nell'ambito del ricorso introduttivo del presente giudizio) e in maniera specifica l'ubi consistam di tale presunta prevalenza e limitandosi ad invocare il contenuto (non meglio richiamato in ricorso ai fini dell'assolvimento dell'onere di allegazione sul ricorrente stesso gravante) della documentazione versata in atti. Più specificamente, a dimostrazione del dedotto espletamento di compiti rientranti nella Cat. D 3 (compiti consistenti nella rappresentanza del Comune datore di lavoro in procedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto opposizioni a sanzioni per violazioni del Codice della Strada) nel periodo compreso tra il 20.6.2016 ed il 31.10.2019, il ricorrente ha prodotto in giudizio la documentazione relativa a sedici giudizi instaurati dinanzi al Giudice di Pace e da questi definiti (rispettivamente distinti dai numeri di ruolo 502/2018, 143/2019, 863/2019, 1161/2019, 814/2017, 820/2017, 574/2017, 464/2017, 1787/2016, 1592/2014, 245/2017, 1431/2016, 1435/2016, 1490/2016, 594/2016, 598/2016 e 359/2016). Ora, premessa la pacifica irrilevanza della produzione documentale inerente al giudizio n. 1592/2014 (relativamente al quale il non ha svolto alcuna Pt_1 attività), va condivisa per intero la trama difensiva articolata dal , Controparte_1 il quale ha messo in evidenza che l'attività disimpegnata nei (quindici) giudizi di cui innanzi integra soltanto una parte residuale delle funzioni complessivamente attribuite al ricorrente, ordinariamente adibito (quale Responsabile del Servizio Amministrativo) ai compiti concernenti l' “ufficio verbali – gestione del ciclo dei verbali: registrazione delle multe, predisposizione dei verbali e relativa notificazione agli interessati, registrazione dei pagamenti”. Non può, in altri termini, ragionevolmente sostenersi che l'attività riguardante gli elencati quindici ricorsi (peraltro quasi tutti definiti in senso sfavorevole al
, posta in essere in un lasso temporale eccedente il triennio, abbia assunto CP_1 consistenza prevalente, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, rispetto ai compiti normalmente attribuiti al come dipendente rientrante nella Cat. C 2 (compiti Pt_1 documentati dall'ente convenuto all'allegato n. 10, consistente nella rendicontazione relativa all'anno 2017 dalla quale si ricava l'elaborazione di oltre 180 bollettari di verbali da parte del Servizio amministrativo). Del tutto plausibilmente, in sintesi, il ha rappresentato Controparte_1 che: 15 ricorsi seguiti dal nel periodo dal 20/6/2016 al 31/10/2019 (per un Pt_1 totale di 40 mesi) corrispondono ad una media matematica di 0,38 ricorsi al mese;
nel periodo di riferimento al è stata erogata una retribuzione parametrata ad Pt_1 oltre 5.000 ore;
è verosimile ritenere che l'attività relativa ai 15 suddetti procedimenti si sia svolta per un tempo massimo di 40 ore;
lo stesso ricorrente (cfr. all. 4 al ricorso) è stato in grado di documentare il compimento di sole 18 ore di viaggio, sempre in 40 mesi, presso la sede del Giudice di Pace di Modica. A fronte di siffatte difese, come sopra osservato, il ricorrente non ha articolato convincenti controdeduzioni e (a fortiori) ha omesso di fornire elementi di giudizio idonei a far ritenere integrati nel caso concreto i più volte menzionati caratteri di prevalenza e continuità. Il ricorso, per le ragioni sopra esposte, va rigettato. Le spese processuali seguono la soccombenza.
p.q.m.
Il giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: rigetta il ricorso;
condanna a rifondere al le spese di Parte_1 Controparte_1 lite, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali. Ragusa, 16 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa Claudia M. A. Catalano)