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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/11/2025, n. 2987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2987 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1145/2023
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Mariarosaria Stanzione considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 6 novembre 2025 per la decisione;
considerato che
l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Mariarosaria Stanzione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1145/2023 del R.G.A.C., appello a sentenza del giudice di pace, pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Pauciulo, Parte_1
Email_1
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Farina, Email_2
Resistente
NONCHE'
Controparte_2
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza n. 90/2023 emessa dal giudice di pace Parte_1 di Nola che ha rigettato l'opposizione dalla stessa proposta avverso la cartella di pagamento n.
07120200011737584000, avente ad oggetto il mancato pagamento della sanzione comminata con verbale di accertamento di violazione del CdS n. SCV/0004924533 del 27.07.2016, compensando le spese di lite fra le parti. Nel formulare l'opposizione innanzi al primo giudice la ha Parte_1 eccepito l'omessa prodromica notifica del verbale presupposto SCV/0004924533 del 27.07.2016, proponendo contestualmente opposizione recuperatoria avverso il verbale, per il decorso del termine decadenziale di 90 giorni dalla notifica del verbale rispetto alla presunta infrazione in violazione dell'art. 201 CdS, atteso che la presunta infrazione si era verificata il 27.07.2016, mentre essa opponente ne era venuta a conoscenza solo in data 1.10.2021, con la notifica della cartella di pagamento impugnata. Ha eccepito, comunque, la prescrizione del termine azionato per il decorso del termine di cinque anni dalla violazione alla notifica.
, nel costituirsi nel giudizio di primo grado ha eccepito il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'opposizione. Non si è costituita la CP_2
Il giudice di pace ha rigettato la domanda, riscontrando la tardività della proposta opposizione
[...] cd. Recuperatoria.
Con il presente gravame la censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice Parte_1 di pace ha ritenuto erroneamente tardiva l'opposizione recuperatoria formulata dall'istante avverso il verbale di accertamento di infrazione n. SCV/0004924533 del 27.07.2016, del quale era venuto a conoscenza solo a seguito della notifica della cartella di pagamento n. 07120200011737584000 avvenuta l'1.10.2021. Evidenzia, infatti, che il trentesimo giorno dalla notifica (avvenuta il
1.10.2021) della cartella di pagamento impugnata ricadeva di domenica (31.10.2021) e che il lunedì successivo ricadeva in un giorno festivo (1.11.2021), per cui il termine per la proposizione dell'opposizione recuperatoria scadeva in data 2.11.2021 ai sensi dell'art. 155, IV comma, c.p.c., data in cui veniva depositato il ricorso in opposizione che, pertanto, avrebbe dovuto ritenersi tempestivo e fondato, proprio per la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione. Ha ribadito l'inesistenza delle violazioni indicate nel vernale e ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento dell'opposizione, con annullamento della cartella di pagamento opposta e del verbale di accertamento dell'infrazione.
Si è costituita , eccependo l'inammissibilità dell'appello e la sua Controparte_1 infondatezza, per essere stata ritualmente notificata la cartella di pagamento.
All'esito dell'udienza del 7 giugno 2023 è stato mutato il rito da ordinario a rito lavoro ed è stata dichiarata la contumacia della Controparte_2 La causa è stata rinviata per la decisione e, subentrato questo giudice, è stata fissata l'udienza del 6 novembre 2025, poi sostituita dal deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c..
Già con le note depositate il 24/9/2025 il difensore dell'attrice ha rappresentato che “la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio rientra tra quelle per le quali l'appellante ha provveduto ad aderire al regime di definizione agevolata (“rottamazione quater”) dei carichi affidati all'
[...]
(cfr. doc.1) e di aver tempestivamente eseguito il pagamento di tutte le Controparte_3 rate concordate (cfr. docc. 2 e 3), pertanto chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere (cfr. Cassazione nn. 24083/2018 e 19651/2020), con conseguente necessità di disporre la condanna alle spese di lite delle parti appellate in favore del difensore antistatario in virtù del regime della soccombenza virtuale (Cfr. Cass. ordinanza n. 14939/2020) ovvero, in subordine, la compensazione integrale delle spese di lite”.
Preliminarmente, quindi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione prodotta in giudizio si evince, infatti, che ha inoltrato Parte_1 istanza di adesione alla cd. rottamazione, la definizione agevolata, per la cartella per cui è causa, domanda accolta dall'agente della riscossione, che ha rideterminato in euro 361,00 la somma dovuta.
L'appellante ha anche prodotto le ricevute del pagamento della somma così rideterminata, in due rate.
Il deposito dei bollettini di pagamento documenta l'avvenuto pagamento, con conseguente estinzione del debito e del giudizio in esame.
Sussistono, quindi, i presupposti per l'estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 1 comma 198 della L. n. 197/2022, secondo cui “nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate” (Il comma 197 prevede che “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e di così provvede: Controparte_1 Controparte_2 a) dichiara cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio;
b) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Nola il 06/11/2025.
Il giudice
dott.ssa Mariarosaria Stanzione
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Mariarosaria Stanzione considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 6 novembre 2025 per la decisione;
considerato che
l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 cpc;
pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Mariarosaria Stanzione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1145/2023 del R.G.A.C., appello a sentenza del giudice di pace, pendente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Pauciulo, Parte_1
Email_1
Appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Farina, Email_2
Resistente
NONCHE'
Controparte_2
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza n. 90/2023 emessa dal giudice di pace Parte_1 di Nola che ha rigettato l'opposizione dalla stessa proposta avverso la cartella di pagamento n.
07120200011737584000, avente ad oggetto il mancato pagamento della sanzione comminata con verbale di accertamento di violazione del CdS n. SCV/0004924533 del 27.07.2016, compensando le spese di lite fra le parti. Nel formulare l'opposizione innanzi al primo giudice la ha Parte_1 eccepito l'omessa prodromica notifica del verbale presupposto SCV/0004924533 del 27.07.2016, proponendo contestualmente opposizione recuperatoria avverso il verbale, per il decorso del termine decadenziale di 90 giorni dalla notifica del verbale rispetto alla presunta infrazione in violazione dell'art. 201 CdS, atteso che la presunta infrazione si era verificata il 27.07.2016, mentre essa opponente ne era venuta a conoscenza solo in data 1.10.2021, con la notifica della cartella di pagamento impugnata. Ha eccepito, comunque, la prescrizione del termine azionato per il decorso del termine di cinque anni dalla violazione alla notifica.
, nel costituirsi nel giudizio di primo grado ha eccepito il proprio Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'opposizione. Non si è costituita la CP_2
Il giudice di pace ha rigettato la domanda, riscontrando la tardività della proposta opposizione
[...] cd. Recuperatoria.
Con il presente gravame la censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice Parte_1 di pace ha ritenuto erroneamente tardiva l'opposizione recuperatoria formulata dall'istante avverso il verbale di accertamento di infrazione n. SCV/0004924533 del 27.07.2016, del quale era venuto a conoscenza solo a seguito della notifica della cartella di pagamento n. 07120200011737584000 avvenuta l'1.10.2021. Evidenzia, infatti, che il trentesimo giorno dalla notifica (avvenuta il
1.10.2021) della cartella di pagamento impugnata ricadeva di domenica (31.10.2021) e che il lunedì successivo ricadeva in un giorno festivo (1.11.2021), per cui il termine per la proposizione dell'opposizione recuperatoria scadeva in data 2.11.2021 ai sensi dell'art. 155, IV comma, c.p.c., data in cui veniva depositato il ricorso in opposizione che, pertanto, avrebbe dovuto ritenersi tempestivo e fondato, proprio per la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione. Ha ribadito l'inesistenza delle violazioni indicate nel vernale e ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata,
l'accoglimento dell'opposizione, con annullamento della cartella di pagamento opposta e del verbale di accertamento dell'infrazione.
Si è costituita , eccependo l'inammissibilità dell'appello e la sua Controparte_1 infondatezza, per essere stata ritualmente notificata la cartella di pagamento.
All'esito dell'udienza del 7 giugno 2023 è stato mutato il rito da ordinario a rito lavoro ed è stata dichiarata la contumacia della Controparte_2 La causa è stata rinviata per la decisione e, subentrato questo giudice, è stata fissata l'udienza del 6 novembre 2025, poi sostituita dal deposito di note d'udienza, ex art. 127 ter c.p.c..
Già con le note depositate il 24/9/2025 il difensore dell'attrice ha rappresentato che “la cartella di pagamento oggetto del presente giudizio rientra tra quelle per le quali l'appellante ha provveduto ad aderire al regime di definizione agevolata (“rottamazione quater”) dei carichi affidati all'
[...]
(cfr. doc.1) e di aver tempestivamente eseguito il pagamento di tutte le Controparte_3 rate concordate (cfr. docc. 2 e 3), pertanto chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere (cfr. Cassazione nn. 24083/2018 e 19651/2020), con conseguente necessità di disporre la condanna alle spese di lite delle parti appellate in favore del difensore antistatario in virtù del regime della soccombenza virtuale (Cfr. Cass. ordinanza n. 14939/2020) ovvero, in subordine, la compensazione integrale delle spese di lite”.
Preliminarmente, quindi, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Dalla documentazione prodotta in giudizio si evince, infatti, che ha inoltrato Parte_1 istanza di adesione alla cd. rottamazione, la definizione agevolata, per la cartella per cui è causa, domanda accolta dall'agente della riscossione, che ha rideterminato in euro 361,00 la somma dovuta.
L'appellante ha anche prodotto le ricevute del pagamento della somma così rideterminata, in due rate.
Il deposito dei bollettini di pagamento documenta l'avvenuto pagamento, con conseguente estinzione del debito e del giudizio in esame.
Sussistono, quindi, i presupposti per l'estinzione del giudizio, con spese a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell'art. 1 comma 198 della L. n. 197/2022, secondo cui “nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate” (Il comma 197 prevede che “le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e di così provvede: Controparte_1 Controparte_2 a) dichiara cessata la materia del contendere, con estinzione del giudizio;
b) compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Nola il 06/11/2025.
Il giudice
dott.ssa Mariarosaria Stanzione