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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/03/2025, n. 1674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1674 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 14984/21 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14984/21 R.G.A.C., avente per oggetto: “querela di falso”
PROMOSSA DA
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
dell'avv. Giuseppe Mario Antonino Scalisi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
(già , in persona del suo direttore Controparte_1 Controparte_2
pro tempore, sedente in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, C.F. e P.I. , P.IVA_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto
1 nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva querela di falso avente ad oggetto la sottoscrizione apposta sugli Parte_1
avvisi di ricevimento delle raccomandate nn. 608474015919 e 67192768641-1 a lui indirizzate.
Spiegava di essersi spontaneamente recato, per conoscere la propria situazione fiscale, presso gli uffici dell'Agente della Riscossione, così apprendendo la pendenza di alcuni ruoli afferenti all'Iva
degli anni 1991, 1996, 2008 e 2009 che non gli erano mai stati notificati.
In particolare, dall'accesso agli atti presso l' risultavano inadempiuti i seguenti atti CP_3
impositivi: - cartella di pagamento n. 293 2000 0051219040, ruolo n. 1269/2000, - cartella di pagamento n. 293 2003 0122785923, ruolo n. 1063/2003, - cartella di pagamento n. 293 2012
0006060040, ruolo n. 250499/2011, - cartella di pagamento n. 293 2012 0074726990, ruolo n.
250276/2012.
L'attore adiva quindi la Commissione Tributaria, dinnanzi alla quale l' Controparte_4
si costituiva in giudizio producendo due relate di notifica che si presumevano firmate
[...]
da datate 4.10.2010, relative alle raccomandate nn. 608474015919 e Parte_1
67192768641-1.
Deduceva l'attore che le firme sulla relata non erano a lui riferibili, difatti dal 5.03.2010 al
27.06.2011 si trovava in stato detentivo, e le firme apparivano palesemente difformi rispetto alla sua sottoscrizione;
allegava a tal fine scritture di comparazione aventi requisiti di certezza perchè
tratte dal procedimento penale. Chiedeva, pertanto, di espletare una perizia grafologica al fine di accertare la falsità delle sottoscrizioni apposte sulla relata di notifica delle suddette cartelle.
La convenuta, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva istruita disponendo consulenza tecnica d'ufficio, con onere per la convenuta di depositare gli originali delle relate di notifica oggetto della querela di falso.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
2 Va premesso che il CTU ha reso edotto il Tribunale circa il fatto che parte convenuta non ha depositato gli originali, e che parte attrice gli comunicava di essere stata contattata da un funzionario dell' il quale faceva presente che non poteva depositare gli originali delle relate CP_3
perché non disponibili, e anzi richiedeva alla parte attrice di inviargli le copie in suo possesso.
Ciò posto, va rilevato che il nominato consulente tecnico d'ufficio ha svolto un'ampia e adeguatamente motivata indagine, utilizzando le scritture di comparazione in atti, attività
riassunta nella relazione della consulenza d'ufficio; le conclusioni rassegnate dal consulente vanno in questa sede condivise.
Nello specifico, il consulente tecnico d'ufficio ha esposto, testualmente: “Le comparazioni
eseguite punto per punto sui relativi aspetti delle grafie (livello grafico, impostazione spaziale,
dimensione, continuità, inclinazione ecc.) hanno permesso di rintracciare sia elementi di
somiglianza che elementi discordanti. Pur tenendo conto degli elementi di somiglianza, le
discordanze sono maggiori e molto più evidenti. In relazione al mandato conferito e alle indagini
sopra indicate, è possibile rispondere al quesito posto dal Giudice nel modo che segue:
Rispondendo al quesito: ““accertare se la firma apposta sugli avvisi di ricevimento delle
raccomandate n. 608474015919 e n.671927686411 siano state apposte dal ricorrente ovvero se
siano ad esso riferibili”, è possibile affermare che le sottoscrizioni NON sono riconducibili alla
mano del sig. ed alla sua gestualità grafo motoria.”. Pt_1
Pertanto, va dichiarata la falsità delle relate di notifica oggetto di giudizio, con particolare riferimento alle sottoscrizioni apparentemente riferibili all'attore, ordinandone la cancellazione ai sensi dell'art. 537 c.p.p., richiamato dall'art. 225 c.c.
Le spese di causa e della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
3 - dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate
n. 608474015919 e n. 67192768641-1, disponendone la cancellazione;
- condanna (già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
suo direttore pro tempore, a rifondere le spese di lite all'attore liquidate in € 3.809,00, oltre s.g.,
i.v.a. e c.p.a., distratte in favore del legale antistatario avv. Giuseppe Mario Antonino Scalisi;
- pone definitivamente a carico di (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo direttore pro tempore, il pagamento delle spese della consulenza
[...]
tecnica d'ufficio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 14
febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14984/21 R.G.A.C., avente per oggetto: “querela di falso”
PROMOSSA DA
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_1
dell'avv. Giuseppe Mario Antonino Scalisi, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
(già , in persona del suo direttore Controparte_1 Controparte_2
pro tempore, sedente in Roma, via Giuseppe Grezar, 14, C.F. e P.I. , P.IVA_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti precisavano le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto
1 nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva querela di falso avente ad oggetto la sottoscrizione apposta sugli Parte_1
avvisi di ricevimento delle raccomandate nn. 608474015919 e 67192768641-1 a lui indirizzate.
Spiegava di essersi spontaneamente recato, per conoscere la propria situazione fiscale, presso gli uffici dell'Agente della Riscossione, così apprendendo la pendenza di alcuni ruoli afferenti all'Iva
degli anni 1991, 1996, 2008 e 2009 che non gli erano mai stati notificati.
In particolare, dall'accesso agli atti presso l' risultavano inadempiuti i seguenti atti CP_3
impositivi: - cartella di pagamento n. 293 2000 0051219040, ruolo n. 1269/2000, - cartella di pagamento n. 293 2003 0122785923, ruolo n. 1063/2003, - cartella di pagamento n. 293 2012
0006060040, ruolo n. 250499/2011, - cartella di pagamento n. 293 2012 0074726990, ruolo n.
250276/2012.
L'attore adiva quindi la Commissione Tributaria, dinnanzi alla quale l' Controparte_4
si costituiva in giudizio producendo due relate di notifica che si presumevano firmate
[...]
da datate 4.10.2010, relative alle raccomandate nn. 608474015919 e Parte_1
67192768641-1.
Deduceva l'attore che le firme sulla relata non erano a lui riferibili, difatti dal 5.03.2010 al
27.06.2011 si trovava in stato detentivo, e le firme apparivano palesemente difformi rispetto alla sua sottoscrizione;
allegava a tal fine scritture di comparazione aventi requisiti di certezza perchè
tratte dal procedimento penale. Chiedeva, pertanto, di espletare una perizia grafologica al fine di accertare la falsità delle sottoscrizioni apposte sulla relata di notifica delle suddette cartelle.
La convenuta, sebbene ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
La causa veniva istruita disponendo consulenza tecnica d'ufficio, con onere per la convenuta di depositare gli originali delle relate di notifica oggetto della querela di falso.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
2 Va premesso che il CTU ha reso edotto il Tribunale circa il fatto che parte convenuta non ha depositato gli originali, e che parte attrice gli comunicava di essere stata contattata da un funzionario dell' il quale faceva presente che non poteva depositare gli originali delle relate CP_3
perché non disponibili, e anzi richiedeva alla parte attrice di inviargli le copie in suo possesso.
Ciò posto, va rilevato che il nominato consulente tecnico d'ufficio ha svolto un'ampia e adeguatamente motivata indagine, utilizzando le scritture di comparazione in atti, attività
riassunta nella relazione della consulenza d'ufficio; le conclusioni rassegnate dal consulente vanno in questa sede condivise.
Nello specifico, il consulente tecnico d'ufficio ha esposto, testualmente: “Le comparazioni
eseguite punto per punto sui relativi aspetti delle grafie (livello grafico, impostazione spaziale,
dimensione, continuità, inclinazione ecc.) hanno permesso di rintracciare sia elementi di
somiglianza che elementi discordanti. Pur tenendo conto degli elementi di somiglianza, le
discordanze sono maggiori e molto più evidenti. In relazione al mandato conferito e alle indagini
sopra indicate, è possibile rispondere al quesito posto dal Giudice nel modo che segue:
Rispondendo al quesito: ““accertare se la firma apposta sugli avvisi di ricevimento delle
raccomandate n. 608474015919 e n.671927686411 siano state apposte dal ricorrente ovvero se
siano ad esso riferibili”, è possibile affermare che le sottoscrizioni NON sono riconducibili alla
mano del sig. ed alla sua gestualità grafo motoria.”. Pt_1
Pertanto, va dichiarata la falsità delle relate di notifica oggetto di giudizio, con particolare riferimento alle sottoscrizioni apparentemente riferibili all'attore, ordinandone la cancellazione ai sensi dell'art. 537 c.p.p., richiamato dall'art. 225 c.c.
Le spese di causa e della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste a carico della convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
3 - dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate
n. 608474015919 e n. 67192768641-1, disponendone la cancellazione;
- condanna (già , in persona del Controparte_1 Controparte_2
suo direttore pro tempore, a rifondere le spese di lite all'attore liquidate in € 3.809,00, oltre s.g.,
i.v.a. e c.p.a., distratte in favore del legale antistatario avv. Giuseppe Mario Antonino Scalisi;
- pone definitivamente a carico di (già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del suo direttore pro tempore, il pagamento delle spese della consulenza
[...]
tecnica d'ufficio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 14
febbraio 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Mariaconcetta Gennaro Lidia Greco
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