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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/04/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 769/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.4.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 769/2025 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Brunella Bove e dall'avv. Antonio Parte_1
Capuozzo
RICORRENTE
E
E in Controparte_1 Controparte_2
persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dal prof. avv.
Federico Ghera
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.1.2025, ha dedotto: di aver ricevuto a Parte_1 mezzo PEC, in data 10.1.2025, l'atto di precetto con il quale l' ha intimato il CP_1
pagamento di quanto da egli dovuto in virtù della sentenza n. 2787/2024 del 3.7.2024 -
R.G.n. 3171/2019- della Corte d'Appello di Napoli-Sez. Lavoro;
che tale atto di precetto è erroneo in quanto l' ha intimato il pagamento delle somme liquidate con la CP_1
motivazione della sentenza e non di quelle liquidate con dispositivo precedentemente letto in udienza;
che, pertanto, la discrasia fra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza comporta la nullità della sentenza ovvero, in caso di passaggio in giudicato della stessa per mancata impugnazione, la prevalenza del dispositivo;
che egli ha provveduto al pagamento integrale delle somme liquidate con il dispositivo letto in udienza, ossia le spese legali di entrambi i gradi di giudizio e la sorte capitale di euro 4.456,61, a nulla rilevando che la motivazione della sentenza ed il dispositivo ad essa annesso lo avessero condannato al versamento di un importo maggiore a titolo di sorte capitale, ossia euro 6.937,74.
Per tali ragioni, egli ha concluso come di seguito:
“-disporsi, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività della sentenza n.
2787/24 della Corte di appello di Napoli, Sez. Lavoro;
- dichiarare che non ha il diritto di agire in via esecutiva nei confronti Controparte_3
del dott. sulla base della sentenza n. 2787/24 depositata il 21/10/2024 Parte_1 avendo l'intimato integralmente corrisposto quanto previsto dalla Corte di appello di
Napoli, Sez. Lavoro, in base al dispositivo n. 2787/24 letto alla pubblica udienza del
03/07/2024, all'esito della discussione della causa / e Controparte_3 Parte_1
, RG 3171/2019; Controparte_4
- dichiarare di nessun effetto l'intimazione di pagare entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione del precetto, in favore di essa istante e nel domicilio eletto, la complessiva somma di Euro 7.340,31= di cui all'atto di precetto notificato in data 10/01/2025;
- per l'ulteriore effetto, dichiarare che il Dott. non deve pagare alla odierna Parte_1
opposta alcuna somma in forza della sentenza n. 2787/24 della Corte di appello di Napoli,
Sez. Lavoro, depositata il 21/10/2024, per le ragioni dedotte in narrativa e in forza dell'atto
2 di precetto notificato in data 10/01/2025, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari. Con riserva di richiedere l'inibitoria a procedere al pignoramento ex art. 700 c.p.c. nel caso di esecuzione”.
Si è costituito in giudizio l'ente in epigrafe, il quale ha resistito al ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Dagli atti di causa, invero, emerge quanto segue.
Con dispositivo letto all'udienza del 3.7.2024, in relazione al giudizio R.G. n. 3171/2019, la
Corte d'Appello di Napoli-Sez. Lavoro ha stabilito che: “a) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, dichiara prescritto il credito contributivo relativo agli anni sino al
2013; b) in parziale accoglimento dell'appello principale, condanna al Parte_1
pagamento in favore di di euro 4.456,61=, con accessori, sanzioni di legge dalle CP_1
singole maturazioni al saldo;
c) compensa per metà le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna alla refusione della restante metà delle spese stesse, Parte_1
pari ad euro 1.400,00= per il primo grado ed euro 1.650,00= per il secondo grado, più rimborso forfettario, Iva e cpa”.
Successivamente, con sentenza n. 2787/2024 -pubblicata in data 21.10.2024-, di cui al medesimo giudizio R.G. n. 3171/2019, la Corte d'Appello di Napoli-Sez. Lavoro ha corretto d'ufficio due errori materiali contenuti nel suddetto dispositivo, statuendo in motivazione come di seguito: “Infine si correggono d'ufficio due errori materiali del dispositivo: nel capo a) si cassa l'anno <2013> e si inserisce l'anno <2010>, si cassa la somma
3 <4.456,61> e si inserisce la somma <6.937,74>”. Pertanto, il dispositivo veniva corretto come di seguito: “
P.Q.M.
a) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, dichiara prescritto il credito contributivo sino all'anno 2010; b) in parziale accoglimento dell'appello principale, condanna al pagamento in favore di di euro Parte_1 CP_1
6.937,74, con accessori, sanzioni di legge dalle singole maturazioni al saldo;
c) compensa per metà le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna alla Parte_1
refusione della restante metà delle spese stesse, pari ad euro 1.400,00= per il primo grado ed euro 1.650,00= per il secondo grado, più rimborso forfettario, Iva e cpa”.
Tanto premesso, giova richiamare i principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia secondo cui: “Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo;
tale insanabilità deve, tuttavia, escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione” (Cassazione civile sez. lav., 27/08/2024,
n.23157).
Nel caso di specie, dopo il deposito del dispositivo, con la sentenza integrale pubblicata in data 21.10.2024, la Corte di Appello ha corretto l'errore contenuto nel precedente dispositivo. Di conseguenza, non si tratta, a ben vedere, di una ipotesi di difformità tra motivazione e dispositivo, bensì di correzione di ufficio del dispositivo in coerenza con la motivazione della sentenza. Ciò, ovviamente, prima della decorrenza dei termini per impugnare.
A quanto precede consegue che il è stato condannato al pagamento in favore Pt_1
dell' delle seguenti somme: CP_1
4 - euro 2.042,77 a titolo di spese legali per il primo grado (ossia euro 1.400,00 oltre accessori di legge);
- euro 2.472,05 a titolo di spese legali per il secondo grado (ossia euro 1.650,00 oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato pari ad euro 64,50);
- euro 6.937,74 a titolo di sorte capitale.
E', poi, documentalmente provato, oltre che incontestato tra le parti, che il ha Pt_1
eseguito i seguenti pagamenti:
-spese legali per il primo e per il secondo grado di giudizio, per, rispettivamente, euro
2.042,77 ed euro 2.472,05;
-euro 4.456,01 a titolo di sorte capitale.
Alla luce di quanto esposto, dunque, il non ha provveduto all'integrale versamento Pt_1 delle somme alle quali è stato condannato, residuando l'importo di euro 2.481,73
(differenza tra l'importo dovuto di euro 6.937,74 e quello corrisposto di euro 4.456,01), oltre spese dell'atto di precetto. Dagli di causa, infatti, risulta che il ricorrente ha versato mediante bonifico i compensi legali per i due gradi del giudizio, i quali non sono stati corretti successivamente dalla motivazione della Corte di Appello, in data antecedente alla modifica del dispositivo. Al contrario, il versamento della sorte capitale è stato corrisposto, sempre mediante bonifico, nel dicembre 2024 quando il era già a conoscenza Pt_1 dell'intervenuta modifica da parte della Corte di Appello e della maggior somma da egli dovuta.
Le spese di lite si compensano integralmente in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Accoglie parzialmente il ricorso;
5 -Per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto dell di procedere ad esecuzione CP_1 forzata nei confronti di in base all'atto di precetto notificato in data Parte_1
10.1.2025, limitatamente all'importo di euro 4.456,01;
-Per l'effetto accerta e dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento in favore dell' del minor importo di euro 2.481,73, oltre spese dell'atto di precetto;
CP_1
-Rigetta nel resto il ricorso;
-Compensa le spese di lite.
Aversa, 30.4.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 29.4.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 769/2025 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Brunella Bove e dall'avv. Antonio Parte_1
Capuozzo
RICORRENTE
E
E in Controparte_1 Controparte_2
persona del Presidente legale rappresentante p.t., rappr. e dif. come in atti dal prof. avv.
Federico Ghera
RESISTENTE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.1.2025, ha dedotto: di aver ricevuto a Parte_1 mezzo PEC, in data 10.1.2025, l'atto di precetto con il quale l' ha intimato il CP_1
pagamento di quanto da egli dovuto in virtù della sentenza n. 2787/2024 del 3.7.2024 -
R.G.n. 3171/2019- della Corte d'Appello di Napoli-Sez. Lavoro;
che tale atto di precetto è erroneo in quanto l' ha intimato il pagamento delle somme liquidate con la CP_1
motivazione della sentenza e non di quelle liquidate con dispositivo precedentemente letto in udienza;
che, pertanto, la discrasia fra il dispositivo letto in udienza e la motivazione della sentenza comporta la nullità della sentenza ovvero, in caso di passaggio in giudicato della stessa per mancata impugnazione, la prevalenza del dispositivo;
che egli ha provveduto al pagamento integrale delle somme liquidate con il dispositivo letto in udienza, ossia le spese legali di entrambi i gradi di giudizio e la sorte capitale di euro 4.456,61, a nulla rilevando che la motivazione della sentenza ed il dispositivo ad essa annesso lo avessero condannato al versamento di un importo maggiore a titolo di sorte capitale, ossia euro 6.937,74.
Per tali ragioni, egli ha concluso come di seguito:
“-disporsi, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività della sentenza n.
2787/24 della Corte di appello di Napoli, Sez. Lavoro;
- dichiarare che non ha il diritto di agire in via esecutiva nei confronti Controparte_3
del dott. sulla base della sentenza n. 2787/24 depositata il 21/10/2024 Parte_1 avendo l'intimato integralmente corrisposto quanto previsto dalla Corte di appello di
Napoli, Sez. Lavoro, in base al dispositivo n. 2787/24 letto alla pubblica udienza del
03/07/2024, all'esito della discussione della causa / e Controparte_3 Parte_1
, RG 3171/2019; Controparte_4
- dichiarare di nessun effetto l'intimazione di pagare entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione del precetto, in favore di essa istante e nel domicilio eletto, la complessiva somma di Euro 7.340,31= di cui all'atto di precetto notificato in data 10/01/2025;
- per l'ulteriore effetto, dichiarare che il Dott. non deve pagare alla odierna Parte_1
opposta alcuna somma in forza della sentenza n. 2787/24 della Corte di appello di Napoli,
Sez. Lavoro, depositata il 21/10/2024, per le ragioni dedotte in narrativa e in forza dell'atto
2 di precetto notificato in data 10/01/2025, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione ai sottoscritti avvocati anticipatari. Con riserva di richiedere l'inibitoria a procedere al pignoramento ex art. 700 c.p.c. nel caso di esecuzione”.
Si è costituito in giudizio l'ente in epigrafe, il quale ha resistito al ricorso di cui ha chiesto il rigetto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Dagli atti di causa, invero, emerge quanto segue.
Con dispositivo letto all'udienza del 3.7.2024, in relazione al giudizio R.G. n. 3171/2019, la
Corte d'Appello di Napoli-Sez. Lavoro ha stabilito che: “a) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, dichiara prescritto il credito contributivo relativo agli anni sino al
2013; b) in parziale accoglimento dell'appello principale, condanna al Parte_1
pagamento in favore di di euro 4.456,61=, con accessori, sanzioni di legge dalle CP_1
singole maturazioni al saldo;
c) compensa per metà le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna alla refusione della restante metà delle spese stesse, Parte_1
pari ad euro 1.400,00= per il primo grado ed euro 1.650,00= per il secondo grado, più rimborso forfettario, Iva e cpa”.
Successivamente, con sentenza n. 2787/2024 -pubblicata in data 21.10.2024-, di cui al medesimo giudizio R.G. n. 3171/2019, la Corte d'Appello di Napoli-Sez. Lavoro ha corretto d'ufficio due errori materiali contenuti nel suddetto dispositivo, statuendo in motivazione come di seguito: “Infine si correggono d'ufficio due errori materiali del dispositivo: nel capo a) si cassa l'anno <2013> e si inserisce l'anno <2010>, si cassa la somma
3 <4.456,61> e si inserisce la somma <6.937,74>”. Pertanto, il dispositivo veniva corretto come di seguito: “
P.Q.M.
a) in parziale accoglimento dell'appello incidentale, dichiara prescritto il credito contributivo sino all'anno 2010; b) in parziale accoglimento dell'appello principale, condanna al pagamento in favore di di euro Parte_1 CP_1
6.937,74, con accessori, sanzioni di legge dalle singole maturazioni al saldo;
c) compensa per metà le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna alla Parte_1
refusione della restante metà delle spese stesse, pari ad euro 1.400,00= per il primo grado ed euro 1.650,00= per il secondo grado, più rimborso forfettario, Iva e cpa”.
Tanto premesso, giova richiamare i principi stabiliti dalla giurisprudenza in materia secondo cui: “Nel rito del lavoro solo il contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale il dispositivo;
tale insanabilità deve, tuttavia, escludersi quando sussista una parziale coerenza tra dispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga (sì da potersi escludere l'ipotesi di un ripensamento del giudice); in tal caso è configurabile l'ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l'esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall'altro, deve qualificarsi come inammissibile l'eventuale impugnazione diretta a far valere la nullità della sentenza asseritamente dipendente dal contrasto tra dispositivo e motivazione” (Cassazione civile sez. lav., 27/08/2024,
n.23157).
Nel caso di specie, dopo il deposito del dispositivo, con la sentenza integrale pubblicata in data 21.10.2024, la Corte di Appello ha corretto l'errore contenuto nel precedente dispositivo. Di conseguenza, non si tratta, a ben vedere, di una ipotesi di difformità tra motivazione e dispositivo, bensì di correzione di ufficio del dispositivo in coerenza con la motivazione della sentenza. Ciò, ovviamente, prima della decorrenza dei termini per impugnare.
A quanto precede consegue che il è stato condannato al pagamento in favore Pt_1
dell' delle seguenti somme: CP_1
4 - euro 2.042,77 a titolo di spese legali per il primo grado (ossia euro 1.400,00 oltre accessori di legge);
- euro 2.472,05 a titolo di spese legali per il secondo grado (ossia euro 1.650,00 oltre accessori di legge e rimborso contributo unificato pari ad euro 64,50);
- euro 6.937,74 a titolo di sorte capitale.
E', poi, documentalmente provato, oltre che incontestato tra le parti, che il ha Pt_1
eseguito i seguenti pagamenti:
-spese legali per il primo e per il secondo grado di giudizio, per, rispettivamente, euro
2.042,77 ed euro 2.472,05;
-euro 4.456,01 a titolo di sorte capitale.
Alla luce di quanto esposto, dunque, il non ha provveduto all'integrale versamento Pt_1 delle somme alle quali è stato condannato, residuando l'importo di euro 2.481,73
(differenza tra l'importo dovuto di euro 6.937,74 e quello corrisposto di euro 4.456,01), oltre spese dell'atto di precetto. Dagli di causa, infatti, risulta che il ricorrente ha versato mediante bonifico i compensi legali per i due gradi del giudizio, i quali non sono stati corretti successivamente dalla motivazione della Corte di Appello, in data antecedente alla modifica del dispositivo. Al contrario, il versamento della sorte capitale è stato corrisposto, sempre mediante bonifico, nel dicembre 2024 quando il era già a conoscenza Pt_1 dell'intervenuta modifica da parte della Corte di Appello e della maggior somma da egli dovuta.
Le spese di lite si compensano integralmente in ragione dell'accoglimento parziale del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-Accoglie parzialmente il ricorso;
5 -Per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto dell di procedere ad esecuzione CP_1 forzata nei confronti di in base all'atto di precetto notificato in data Parte_1
10.1.2025, limitatamente all'importo di euro 4.456,01;
-Per l'effetto accerta e dichiara che il ricorrente è tenuto al pagamento in favore dell' del minor importo di euro 2.481,73, oltre spese dell'atto di precetto;
CP_1
-Rigetta nel resto il ricorso;
-Compensa le spese di lite.
Aversa, 30.4.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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