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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/08/2025, n. 3785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3785 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
3° Sezione Civile
Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 7360/2024 tra:
Parte_1
(c.f. ) P.IVA_1 in persona dell'Amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Strambi del
Foro di nonché elettivamente domiciliato presso il Pt_1 suo studio sito in alla via Cibrario n. 6 Pt_1 parte attrice
e
Parte_2
(c.f. e p. i.v.a ) P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Maddalena Palladino del Foro di Milano e dall'avvocato Gabriella Di Martino del
Foro di Milano nonché elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto avvocato Gabriella Di Martino sito in
Milano alla via Monte Napoleone n. 18 parte convenuta
1 OGGETTO: contratto di fornitura e installazione di ascensore;
inadempimento contrattuale;
termine non essenziale ex art. 1453 del codice civile;
risarcimento del danno ex art. 1453 del codice civile.
CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le seguenti conclusioni
Parte attrice : Parte_3
2 Parte convenuta : Parte_2
“in via preliminare e pregiudiziale:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione processuale del in per Parte_1 Parte_1 Pt_1 tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare la nullità della procura alle liti rilasciata dall'amministratore del Condominio e allegata all'atto di citazione notificato a;
Pt_2 in subordine, nel merito:
- respingere le domande attoree nonché quelle formulate dal in per tutti i motivi Parte_1 Pt_1 esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'oggetto del presente giudizio.
La parte attrice Parte_3
ha promosso il presente giudizio al fine di sentir
[...] condannare la parte convenuta al risarcimento Parte_2 del danno contrattuale patito in ragione del ritardo in cui
è incorsa la parte convenuta (succeduta nel Parte_2 contratto alla ditta nella consegna e Controparte_1
3 installazione dell'ascensore esterno all'immobile condominiale.
In particolare, la parte attrice Parte_3 ha esposto, fra l'altro, quanto segue in
[...] atto di citazione:
1) in data 17 febbraio 2022 essa parte attrice ha deliberato durante l'assemblea condominiale l'esecuzione dei lavori di “risanamento facciata lato cortile e installazione nuovo ascensore”;
2) per la realizzazione delle fermate dell'ascensore in oggetto, collocato sul lato esterno del condominio, è stato necessario eseguire delle aperture ai piani intermedi dell'edificio, motivo per il quale il oltre Parte_3 alla realizzazione dell'impianto, ha deliberato anche il risanamento della facciata;
3) i lavori per l'esecuzione dell'ascensore sono stati affidati alla ditta che, in data 14 Controparte_1 febbraio 2022, ha presentato l'offerta n. 17026/2022 per un importo complessivo di € 210.000,00 oltre IVA 10% con sconto in fattura del 50% ai sensi dell'art. 121 del D.L.
n. 34/2020 (Legge n. 77/2020);
4) la decisione di affidare l'opera alla predetta ditta è dipesa dalla circostanza che quest'ultima si è impegnata, nel contratto di appalto pagina 7, paragrafo
“Consegna Lavori”, a realizzare l'impianto in circa 120 giorni suscettibili di limitate proroghe al verificarsi di eventi specificamente indicati nell'articolo medesimo;
5) in data 20 ottobre 2022 l'odierna parte attrice ha così versato alla ditta il 50% dell'importo dovuto, CP_1 per poi saldare l'intero prezzo nel novembre 2022 e ciò per un totale di € 115.500,00;
6) nel mese di dicembre 2022 la ha CP_2 comunicato ad esso di aver Parte_3 completato un'importante operazione societaria che l'ha
4 vista affiancata alla ed in virtù della quale Parte_2
è entrata a far parte del Gruppo CP_3
7) trascorso il termine di 120 giorni previsto nel contratto, essa parte attrice ha sollecitato più volte l'appaltatrice , e poi la società al CP_1 Parte_2 fine di veder ultimato l'impianto ascensore;
8) il 31 ottobre 2023, quindi oltre un anno e mezzo dopo la conclusione del contratto avvenuta nel febbraio
2022 ed un anno dopo il pagamento del saldo lavori effettuato ad inizio novembre 2022, esso ha Parte_3 contestato l'inadempimento della società installatrice chiedendo un risarcimento del danno pari a € 200,00 per ogni giorno di ritardo;
9) con posta elettronica certificata del 13 dicembre
2023 la società convenuta ha risposto alla Parte_2 missiva, eccependo che il termine è stato indicato in
“circa” 120 giorni da inizio lavori e che il medesimo termine “sarebbe potuto variare a seconda della tipologia di impianto, delle avversità meteo e logistiche e dell'intervento di aziende esterne alla nostra” e che “nel caso di specie le caratteristiche dell'impianto (si tratta infatti di un ascensore esterno all'immobile) richiedevano di certo delle tempistiche di ultimazione superiori. A ciò, con nostro rammarico, si è aggiunto un lieve ritardo da parte della ditta edile, la quale ha provveduto a smontare il ponteggio soltanto lo scorso 12 ottobre” e che pertanto l'impianto sarebbe stato ultimato entro la fine dell'anno
2023;
10) neppure a fine anno 2023 i lavori sono stati terminati e solo in data 19 gennaio 2024 la parte convenuta ha depositato in Comune il Mude Piemonte Parte_2
(Modello Unico Digitale per l'Edilizia) chiedendo il collaudo dell'impianto ascensore;
11) non essendo l'ascensore ancora funzionante alla data di azione del giudizio, esso Parte_4
[...
[...] ha invitato la società convenuta a
[...] Parte_2 partecipare al procedimento di mediazione che, tuttavia, si
è concluso con esito negativo.
Parte attrice, alla luce di quanto esposto, ha pertanto promosso il presente giudizio al fine di vedersi risarcito dalla parte convenuta il danno da Parte_2 grave ritardo pari alla somma di € 34.000,00, calcolati per
€ 2.000,00 mensili da novembre 2022 al mese di aprile 2024, oltre ad € 2.000,00 per ogni mese di ritardo da aprile 2024 in avanti, oltre agli interessi compensativi sulla somma di
€ 115.000,00 dal mese di novembre 2022 alla data dell'effettivo pagamento.
La parte convenuta dal canto suo, dopo Parte_2 essersi ritualmente costituita in giudizio, e aver argomentato in fatto e in diritto, deducendo l'infondatezza delle tesi avversarie, ha richiesto l'integrale rigetto delle domande attoree ex adverso formulate.
In particolare, la Difesa convenuta ha evidenziato che il termine indicato nel contratto denominato “chiavi in mano” non può essere considerato essenziale posto che, con riferimento alla durata dei lavori, l'accordo negoziale prevedeva un termine di “circa 120 giorni”, tuttavia suscettibile di modifiche in ragione della natura dell'impianto realizzato, di eventuali condizioni meteorologiche avverse, di problematiche logistiche o di attività di società terze esterne alla ditta appaltatrice, come accaduto nel caso di specie.
Per la realizzazione dell'ascensore esterno è stata infatti necessaria l'esecuzione di opere murarie, affidate in subappalto alla società terza Edil Ciar Service s.r.l. che, solo in data 12 ottobre 2023, ha smontato i ponteggi, così consentendo alla odierna parte resistente di ultimare l'installazione dell'ascensore in data 15 gennaio 2024, ovverosia solo 95 giorni dopo il risanamento della facciata condominiale.
6 Ultimato l'impianto, essa convenuta ha prontamente richiesto all'ente terzo TUV Austria Italia S.p.A. di provvedere al collaudo dell'ascensore, il cui certificato è stato rilasciato in data 11 aprile 2024.
Secondo la prospettazione offerta, dunque, nessun ritardo può essere imputato alla parte convenuta, atteso che né i mesi necessari per la realizzazione delle opere murarie né il tempo intercorso tra l'ultimazione dell'impianto (15 gennaio 2024) e il rilascio del certificato di collaudo (11 aprile 2024) possono essere considerati rilevanti nel computo dei termini. Tali attività, infatti, rientrando nell'ambito delle prestazioni affidate a “società terze” le cui tempistiche, non essendo nella disponibilità della resistente, hanno legittimamente inciso sui tempi di consegna dei lavori come indicato da contratto.
2. L'istruttoria svolta.
La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.
3. Sul merito della causa.
La domanda attorea è solo parzialmente fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento nei limitati termini infra illustrati.
3.1. Sull'eccezione di difetto di legittimazione processuale dell'odierno Condominio attore come formulata dalla parte convenuta.
L'eccezione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
La legittimazione processuale dell'odierno Condominio attore trova fondamento nelle previsioni di cui all'articolo 1130 n. 1) del codice civile
(“L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo
1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve: 1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea <…>”) e all'articolo 1131 comma 1 del codice civile (“Nei limiti
7 delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi”) nonché nella delibera condominiale del
19 marzo 2024 (v. il doc. n. 10 del fascicolo di parte attrice).
In particolare, in detta delibera condominiale è previsto e stabilito quanto segue al punto 3:
Sussiste pertanto piena legittimazione processuale dell'odierno Condominio attore che ha agito in giudizio attraverso il suo legittimo rappresentante,
l'Amministratore pro tempore, autorizzato a ciò ex lege nonché sulla base di specifica delibera condominiale assunta in data 19 marzo 2024 dall'assemblea dei condomini.
3.2. Sulla responsabilità contrattuale della parte convenuta Parte_2
La Corte Suprema di Cassazione ha più volte chiarito che l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione contrattuale, pur impedendo la configurabilità della risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 del cod. civ. in mancanza di una diffida ad adempiere, non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 del cod. civ., se ciò si traduce comunque in un inadempimento di non scarsa importanza e cioè se il ritardo, imputabile al debitore anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, superi ogni ragionevole limite di tolleranza.
Accertare quando il ritardo ecceda qualsivoglia limite di tollerabilità costituisce apprezzamento discrezionale del
8 giudice del merito, che deve essere condotto in relazione all'oggetto e alla natura del contratto, al comportamento complessivo delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto e all'interesse dell'altro contraente;
in particolare, con riferimento a tale ultimo elemento, il giudice deve accertare se il creditore abbia ancora interesse alla prestazione dopo un certo tempo, ovvero se egli sia danneggiato in modo irreparabile o rilevante dal ritardo della controparte, parzialmente o totalmente inadempiente (v., ex multis, Cass., Sez. 2, sent. n.
4314/2016, Cass., Sez. 1, sent. n. 10127/2006 e Cass., Sez.
2, sent. n. 5644/1995).
Ebbene, nel caso in esame, il termine previsto in contratto era di “c.a. 120 gg.” (circa 120 giorni).
In particolare, la precisa pattuizione convenuta fra le parti è stata la seguente:
(v. il doc. n. 1 del fascicolo attoreo).
Appare dunque evidente che le parti hanno pattuito un termine generico (“circa”) e dunque non essenziale.
9 In atti è poi stata depositata la missiva del 31 ottobre 2023, inviata alla parte convenuta dal Difensore dell'odierno mediante pec, avente il seguente Parte_3 contenuto:
(v. il doc. n. 7 del fascicolo di parte attrice).
Il Tribunale ritiene che il ritardo in cui la parte convenuta è incorsa nell'esecuzione del contratto (il contratto è stato stipulato in data 17 febbraio 2022 e il collaudo dell'ascensore è stato effettuato in data 11
10 aprile 2024) abbia superato la soglia della tolleranza proprio a seguito della diffida ad adempiere suddetta del
31 ottobre 2023 e della successiva rassicurazione della parte convenuta circa la prossima conclusione dei lavori per la fine dell'anno 2023.
Alla predetta missiva del 31 ottobre 2023 la parte convenuta ha invero risposto con la nota del Parte_2
13 dicembre 2023 con la quale – fra l'altro – ha indicato per la fine dell'anno (2023) la data di ultimazione dei lavori:
Il Tribunale, dunque, a fronte del termine non essenziale previsto in contratto (di “c.a. 120 gg.” a decorrere da febbraio 2022), e dello scambio di note sopra cennato e trascritto, ritiene rilevante ai fini di causa il ritardo di parte convenuta a far data dal 1° gennaio 2024.
11 Risulta invero decisivo ai fini di causa considerare che il contratto non ha previsto un termine essenziale di adempimento e che la prima lettera di diffida di cui si ha prova in atti è quella del 31 ottobre 2023, ciò da cui deve inferirsi una prima iniziale tolleranza da parte del medesimo. Parte_3
Solo a seguito della diffida sopra cennata del 31 ottobre 2023, e del decorso di un termine ragionevole (sino al 31 dicembre 2023)(peraltro coincidente con la data indicata in allora dalla stessa parte convenuta), può configurarsi il superamento del limite di ordinaria tollerabilità.
A fronte di ciò i lavori possono dirsi ultimati solo a seguito dell'avvenuto ottenimento del certificato di collaudo in data 11 aprile 2024.
Ebbene, si tratta di un ritardo rilevante e di non scarsa importanza che legittima il diritto al risarcimento del danno in capo al Condominio attore ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile.
Il nocumento è consistito invero nella privazione per un periodo temporale rilevante e consistente di un'utilità evidente (la possibilità di fruire di un elevatore per persone e cose per un edificio di cinque piani mediante creazione di una forma di accesso agevole e veloce) a fronte dell'obbligazione contrattuale chiara e puntuale assunta dalla parte convenuta mediante la formulazione e sottoscrizione dell'offerta n. 17026/2022.
Il ritardo è inoltre certamente interamente addebitabile alla parte convenuta giacché sin dalla predetta offerta n. 17026/2022 erano chiare la natura e la tipologia dell'ascensore da fornire e montare (“ascensore esterno”); inoltre l'operato della ditta edile citata dalla
Difesa convenuta non era estraneo alla sfera giuridica di parte convenuta rientrando piuttosto nel suo ambito di responsabilità contrattuale avendo il contratto in essere
12 fra le parti espressamente previsto il compimento di opere murarie.
Anche il tempo necessario per il collaudo non può considerarsi esterno o estraneo al contratto, atteso che appare evidente che in un contratto definito dalle stesse parti contraenti “chiavi in mano” il fornitore è tenuto a porre a disposizione del committente il bene promesso nel termine indicato nelle condizioni di piena e ordinaria funzionalità ed è noto che in assenza di collaudo l'elevatore non può essere utilizzato.
3.3. Sull'entità del risarcimento dovuto.
Quanto all'entità del risarcimento, il Tribunale osserva come nel caso in esame la liquidazione del danno non possa che avvenire in via equitativa ex art. 1226 del codice civile atteso che il riferimento al costo di noleggio di un montacarichi esterno (proposto dalla parte attrice) è criterio valido e ragionevole, sebbene solo orientativo e indicativo (e pertanto solo in parte accoglibile), stante la non completa fungibilità fra i siffatti beni posti in comparazione.
Ciò posto il Tribunale, considerato il periodo di ritardo imputabile alla parte convenuta (circa quattro mesi), ritiene appropriato ed equo stimare il danno patito dal nella somma omnicomprensiva di € 7.000,00, Parte_3 da considerarsi congrua all'attualità.
Si tratta invero di un danno di rilevante entità in quanto la mancata disponibilità di un siffatto agevole accesso ha certamente ridotto le possibilità di fruizione dell'immobile condominiale e le possibilità di movimento all'interno di esso.
13
4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.
Le sopra svolte considerazioni e delibazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.
Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti in quanto non rilevanti al fine del decidere ovvero in quanto riferite a circostanze già documentalmente risultanti.
Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.
Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio della soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:
“Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M.
55/2014, tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M. (come aggiornato dal D.M. n. 147/2022), e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento
(da € 5.200,01 a € 26.000,01), opportunamente diminuiti in ragione del numero e della natura delle questioni trattate, dell'attività processuale concretamente svolta (non vi è
14 stata assunzione di prova;
la causa è stata istruita e decisa in via meramente documentale) così come della prossimità del valore del risarcimento riconosciuto alla parte attrice all'estremo inferiore della forbice qui considerata, nonché delle seguenti analitiche voci:
a) fase di studio → € 480,00
b) fase introduttiva → € 400,00
c) fase istruttoria → € 860,00
d) fase decisionale → € 860,00
- per un totale di € 2.600,00.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:
1) Condanna la parte convenuta al Parte_2 pagamento, a titolo di risarcimento del danno contrattuale, in favore della parte attrice Parte_3
[...
, della somma di € 7.000,00 oltre interessi legali Pt_1 ex art. 1284 comma 1 del codice civile dalla data del presente pronunciamento e sino all'effettivo soddisfo.
2) Condanna la parte convenuta al Parte_2 pagamento, in favore della parte attrice Parte_3
in , delle spese di lite che liquida in €
[...] Pt_1
2.600,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Torino il giorno 4 agosto 2025.
Il Giudice dott. Guglielmo Rende
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