TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 14/07/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1686/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria GI D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/4/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANTONIO Parte_1 C.F._1
BIANCHI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Repaci n. 16, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
FEDERICA LUCCHESI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati, ognuno libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, portandosi reciproco rispetto ed obbligandosi a comunicare il proprio domicilio o residenza e ogni modifica anche temporanea degli stessi.
2. I coniugi rinunciano sin da ora a pretendere alcunché l'uno dall'altro per il proprio personale mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
3. I figli minori e GI vengono affidati ad entrambi i genitori con regime condiviso, Per_1 ferma restando la collocazione prevalente presso la residenza della madre. I due genitori dovranno concordare ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute ed in generale tutte quelle che non rientrano nell'ordinaria amministrazione, limitatamente alla quale la potestà sarà
1 esercitata disgiuntamente ed in via esclusiva durante il periodo di permanenza dei figli presso di sé;
4. I genitori concordemente stabiliscono i tempi di permanenza con i figli: il padre terrà i figli con sé, una volta al mese dal lunedì mattina al venerdì mattina e per due fine settimana al mese, dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola. Resta fermo che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desideri in considerazione dei loro desideri e necessità e degli impegni lavorativi dei due genitori. Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza, prevedendo per quelle natalizie l'alternanza del giorno di Natale con il giorno di S. Stefano e del giorno del 01 gennaio con il giorno di Befana, per quelle pasquali del giorno di Pasqua con il giorno di Pasquetta. Stesso criterio dell'alternanza sarà applicato per tutte le altre feste da calendario. Durante il periodo estivo e/o quando i due genitori avranno le ferie, i bambini potranno stare con gli stessi due settimane anche non consecutive. Resta chiaro che i genitori, previo accordo, potranno accordarsi in modo diverso per il diritto di visita, come oggi regolamentato, anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze dei figli legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici e alle problematiche legate alla salute (malattie e/o stati di malessere), nonché agli impegni lavorativi dei genitori stessi. Nei rispettivi tempi di permanenza i genitori dovranno provvedere a seguire i figli nel regolare svolgimento dei compiti mediante anche l'accesso al registro elettronico oltre a controllare il materiale scolastico richiesto per il giorno successivo così come dovranno accompagnarli alle eventuali attività sportive e/o ricreative. Entrambi i genitori dovranno garantire a e a GI del tempo “esclusivo” nei rispettivi Per_1 tempi di frequentazione, ovvero la presenza di eventuali partner dovrà essere graduale e contemperata rispetto ai giorni di visita dei minori con il genitore stesso. Nel caso in cui uno dei due genitori volesse, nei periodi di sua spettanza, portare con sé i figli fuori Italia dovrà avere il consenso dell'altro genitore. I genitori stabiliscono, inoltre, concordemente, che nei loro rispettivi tempi di permanenza con i figli, in caso di indisponibilità e/o impegno di un genitore, dovrà essere sentito l'altro genitore, che sarà, quindi, preferito per la tenuta dei minori rispetto a nonni, parenti e/o terze persone.
5. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario diretto dei figli quando li avrà con sé; tuttavia, a fini perequativi, il padre corrisponderà alla madre un contributo integrativo per il mantenimento ordinario dei due minori, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, pari ad € 300,00 a figlio per un totale di € 600,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. L' assegno unico familiare sarà richiesto e percepito esclusivamente dalla sig.ra Pt_2
I due genitori si obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie dei due figli così come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Lucca del 7.10.2020, pertanto godranno delle detrazioni fiscali in pari misura ogni anno. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate fra i genitori, salvo le spese straordinarie che il predetto Protocollo del Tribunale di Lucca dichiara rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordi fra i genitori. In particolare si intendono per spese straordinarie quelle di seguito elencate, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali
2 (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche – compresi occhiali da vista e lenti a contatto - ortopediche, acustiche);
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione utilizzato dal figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato, pre-scuola o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); - attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per RE (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
Ogni genitore dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate. Per quanto sopra eventualmente non previsto, si rinvia a quanto stabilito in materia di spese ordinarie e straordinarie al menzionato Tribunale di Lucca del 07.10.2020. 6. La casa familiare sita in Camaiore (LU), fraz. Capezzano Pianore, Via delle Fragole n. 352,
3 condotta in locazione dal sig. verrà assegnata allo stesso per continuarci a vivere mentre Pt_1 la sig.ra si è già trasferita a vivere unitamente ai due figli minori, con relativa residenza, in un Pt_2 immobile condotto in locazione dalla stessa sito in Viareggio (LU) via Vittorio Veneto n. 68. La sig.ra provvederà a prendere dalla casa familiare l'aspirapolvere ed il Bimby;
Pt_2
7. Il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla moglie, in caso di eventuale cambio di Pt_1 residenza dalla Svizzera ad altro Paese e solo a seguito e subordinatamente all'effettivo incasso della somma che lo stesso riceverà in tal caso dalle autorità elvetiche a titolo di contributi versati (somma quantificata al 21 gennaio 2023 in base all'estratto conto emesso dalla Fondazione Istituto Collettore LPP elvetico, noto alle parti, in CHF 33'321.68), la somma di CHF 13'000.00 (franchi svizzeri tredicimila//00), restando la restante parte della somma liquidata di esclusiva spettanza del Sig.
Nel caso in cui la somma erogata dalle autorità elvetiche al Sig. dovesse Parte_1 Pt_1 essere inferiore o superiore a CHF 33'321,68, la somma riconosciuta alla Sig.ra sarà in ogni Pt_2 caso pari al 39% della somma effettivamente erogata ed incassata dal Sig. Parte_1
All'uopo sarà dovere del sig. darne tempestiva comunicazione alla sig.ra Pt_1 Pt_2
La Sig.ra si obbliga a sottoscrivere ogni documento e/o ad effettuare ogni adempimento che la Pt_2 legislazione elvetica eventualmente imponga alla stessa per consentire lo sblocco e la liquidazione al Sig. delle somme sopra indicate, pena il risarcimento del danno;
Pt_1
8. I coniugi prestano fin da ora il consenso per il rilascio reciproco di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge, ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni documento per i due minori». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Olbia (SS) il 14/9/2013, dal quale sono nati i due figli (nato Per_1
l'8/12/2016) e GI (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Olbia (SS) in data 14/9/2013, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia (SS) all'Atto Numero 43, Parte II, Serie C, dell'Anno 2013, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Olbia (SS) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria GI D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 18/6/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 11/4/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ANTONIO Parte_1 C.F._1
BIANCHI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Repaci n. 16, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_2 C.F._2
FEDERICA LUCCHESI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Nino Bixio n. 30, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1. I coniugi vivranno separati, ognuno libero di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, portandosi reciproco rispetto ed obbligandosi a comunicare il proprio domicilio o residenza e ogni modifica anche temporanea degli stessi.
2. I coniugi rinunciano sin da ora a pretendere alcunché l'uno dall'altro per il proprio personale mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti.
3. I figli minori e GI vengono affidati ad entrambi i genitori con regime condiviso, Per_1 ferma restando la collocazione prevalente presso la residenza della madre. I due genitori dovranno concordare ogni decisione relativa all'istruzione, all'educazione, alla salute ed in generale tutte quelle che non rientrano nell'ordinaria amministrazione, limitatamente alla quale la potestà sarà
1 esercitata disgiuntamente ed in via esclusiva durante il periodo di permanenza dei figli presso di sé;
4. I genitori concordemente stabiliscono i tempi di permanenza con i figli: il padre terrà i figli con sé, una volta al mese dal lunedì mattina al venerdì mattina e per due fine settimana al mese, dal venerdì dall'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando li accompagnerà a scuola. Resta fermo che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni qualvolta lo desideri in considerazione dei loro desideri e necessità e degli impegni lavorativi dei due genitori. Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza, prevedendo per quelle natalizie l'alternanza del giorno di Natale con il giorno di S. Stefano e del giorno del 01 gennaio con il giorno di Befana, per quelle pasquali del giorno di Pasqua con il giorno di Pasquetta. Stesso criterio dell'alternanza sarà applicato per tutte le altre feste da calendario. Durante il periodo estivo e/o quando i due genitori avranno le ferie, i bambini potranno stare con gli stessi due settimane anche non consecutive. Resta chiaro che i genitori, previo accordo, potranno accordarsi in modo diverso per il diritto di visita, come oggi regolamentato, anche tenendo conto delle diverse e primarie esigenze dei figli legate all'età evolutiva, agli impegni scolastici ed extrascolastici e alle problematiche legate alla salute (malattie e/o stati di malessere), nonché agli impegni lavorativi dei genitori stessi. Nei rispettivi tempi di permanenza i genitori dovranno provvedere a seguire i figli nel regolare svolgimento dei compiti mediante anche l'accesso al registro elettronico oltre a controllare il materiale scolastico richiesto per il giorno successivo così come dovranno accompagnarli alle eventuali attività sportive e/o ricreative. Entrambi i genitori dovranno garantire a e a GI del tempo “esclusivo” nei rispettivi Per_1 tempi di frequentazione, ovvero la presenza di eventuali partner dovrà essere graduale e contemperata rispetto ai giorni di visita dei minori con il genitore stesso. Nel caso in cui uno dei due genitori volesse, nei periodi di sua spettanza, portare con sé i figli fuori Italia dovrà avere il consenso dell'altro genitore. I genitori stabiliscono, inoltre, concordemente, che nei loro rispettivi tempi di permanenza con i figli, in caso di indisponibilità e/o impegno di un genitore, dovrà essere sentito l'altro genitore, che sarà, quindi, preferito per la tenuta dei minori rispetto a nonni, parenti e/o terze persone.
5. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario diretto dei figli quando li avrà con sé; tuttavia, a fini perequativi, il padre corrisponderà alla madre un contributo integrativo per il mantenimento ordinario dei due minori, entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario, pari ad € 300,00 a figlio per un totale di € 600,00, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. L' assegno unico familiare sarà richiesto e percepito esclusivamente dalla sig.ra Pt_2
I due genitori si obbligano a sostenere nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie dei due figli così come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Lucca del 7.10.2020, pertanto godranno delle detrazioni fiscali in pari misura ogni anno. Le spese straordinarie dovranno essere previamente concordate fra i genitori, salvo le spese straordinarie che il predetto Protocollo del Tribunale di Lucca dichiara rimborsabili anche se sostenute senza preventiva concertazione e/o accordi fra i genitori. In particolare si intendono per spese straordinarie quelle di seguito elencate, come da Protocollo adottato dal Tribunale di Lucca in data 07.10.2020: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese mediche urgenti e necessarie;
- Trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali
2 (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche – compresi occhiali da vista e lenti a contatto - ortopediche, acustiche);
- Tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- Libri di testo;
- Materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- Gite scolastiche didattiche;
- Spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione utilizzato dal figlio;
- Spese per progetti curriculari scolastici;
- Spese per tempo prolungato, pre-scuola o dopo scuola;
- Spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- Spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- Bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- Spese per regali dei compagni di scuola. b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori:
- Spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN);
- Ripetizioni;
- Stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master);
- Spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche);
- gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero;
- Scuole e università private;
- Baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo-scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio);
- viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); - attività ludico-ricreative (centri estivi);
- cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per RE (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). CP_1
Ogni genitore dovrà comunicare entro il 1° del mese successivo all'effettuazione della/e spesa/e straordinaria/e l'importo della stessa/e e allegare la relativa documentazione, l'altro genitore entro e non oltre 5 giorni dalla comunicazione dovrà effettuare il rimborso in favore dell'altro genitore, salvo conguagli concordati con l'altro genitore per altre spese dallo stesso sostenute e documentate. Per quanto sopra eventualmente non previsto, si rinvia a quanto stabilito in materia di spese ordinarie e straordinarie al menzionato Tribunale di Lucca del 07.10.2020. 6. La casa familiare sita in Camaiore (LU), fraz. Capezzano Pianore, Via delle Fragole n. 352,
3 condotta in locazione dal sig. verrà assegnata allo stesso per continuarci a vivere mentre Pt_1 la sig.ra si è già trasferita a vivere unitamente ai due figli minori, con relativa residenza, in un Pt_2 immobile condotto in locazione dalla stessa sito in Viareggio (LU) via Vittorio Veneto n. 68. La sig.ra provvederà a prendere dalla casa familiare l'aspirapolvere ed il Bimby;
Pt_2
7. Il sig. si impegna ed obbliga a corrispondere alla moglie, in caso di eventuale cambio di Pt_1 residenza dalla Svizzera ad altro Paese e solo a seguito e subordinatamente all'effettivo incasso della somma che lo stesso riceverà in tal caso dalle autorità elvetiche a titolo di contributi versati (somma quantificata al 21 gennaio 2023 in base all'estratto conto emesso dalla Fondazione Istituto Collettore LPP elvetico, noto alle parti, in CHF 33'321.68), la somma di CHF 13'000.00 (franchi svizzeri tredicimila//00), restando la restante parte della somma liquidata di esclusiva spettanza del Sig.
Nel caso in cui la somma erogata dalle autorità elvetiche al Sig. dovesse Parte_1 Pt_1 essere inferiore o superiore a CHF 33'321,68, la somma riconosciuta alla Sig.ra sarà in ogni Pt_2 caso pari al 39% della somma effettivamente erogata ed incassata dal Sig. Parte_1
All'uopo sarà dovere del sig. darne tempestiva comunicazione alla sig.ra Pt_1 Pt_2
La Sig.ra si obbliga a sottoscrivere ogni documento e/o ad effettuare ogni adempimento che la Pt_2 legislazione elvetica eventualmente imponga alla stessa per consentire lo sblocco e la liquidazione al Sig. delle somme sopra indicate, pena il risarcimento del danno;
Pt_1
8. I coniugi prestano fin da ora il consenso per il rilascio reciproco di ogni e qualsiasi autorizzazione di carattere amministrativo per la quale sia necessario il consenso del coniuge, ivi compreso il rilascio o l'eventuale rinnovo dei rispettivi passaporti e di ogni documento per i due minori». MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Olbia (SS) il 14/9/2013, dal quale sono nati i due figli (nato Per_1
l'8/12/2016) e GI (nata il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
4
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
, uniti in matrimonio in Olbia (SS) in data 14/9/2013, debitamente trascritto nel
[...]
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Olbia (SS) all'Atto Numero 43, Parte II, Serie C, dell'Anno 2013, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Olbia (SS) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 18/6/2025.
Il Presidente estensore Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
5